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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/12/2025, n. 17817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17817 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38729/2022
Tribunale Ordinario di Roma Sezione Seconda Civile
All'udienza del 19/12/2025, innanzi al giudice dott.ssa SA IM, chiamata la causa 38729/2022, sono comparsi:
- l'Avv. Paolo Bartoccioni, in sostituzione dell'Avv. DEL MONTE DANIEL per la parte attrice;
- il Procuratore dello Stato , per la Presidenza Persona_1 Controparte_1
È altresì presente ai fini della pratica forense il dott. . Persona_2
Il Giudice invita le parti alla discussione della lite.
I procuratori delle parti discutono la lite riportandosi a tutti i propri scritti, ed alle note depositate, in via telematica, al fascicolo d'ufficio, e chiedono l'accoglimento delle conclusioni ed istanze ivi rassegnate, con rifusione delle spese del giudizio.
Il difensore della parte attrice evidenzia, in particolare, che l'eccezione di compensatio lucri cum damno non possa essere accolta, sia perché si tratta di elargizioni giustificate da una diversa causale, e volte a indennizzo di danno di altra natura, sia perché non vi è prova di pagamenti;
chiede che la condanna alle spese venga distratta ex art. 93 c.p.c.
Il Giudice
All'esito della discussione orale, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
SA IM
pagina 1 di 13 Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa SA IM, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 38729 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto “altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie”, e vertente tra
, in qualità di figlia ed erede legittima della IG.ra , Parte_1 Persona_3 elettivamente domiciliata al Lungotevere di Pietra Papa n. 21, presso la DelMonteLaw-società che, con l'Avv. Daniel Del Monte, la rappresenta e difende giusta procura Controparte_2 allegata al presente atto attore e
Controparte_3 convenuto contumace nonché
in persona del pro tempore, Controparte_4 CP_5 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, nonché domiciliato ex lege presso gli Uffici dell'Avvocatura in Roma via dei Portoghesi n. 12 convenuto Motivi della Decisione 1. Fatti controversi. 1.1 Con l'atto introduttivo della lite, la sig.ra , assumendo di agire in qualità Parte_1 di erede della (madre) sig.ra , a sua volta erede della sig.ra Persona_3 Persona_4
(madre di quest'ultima e nonna della parte attrice), ha citato in giudizio la Federale CP_3 tedesca e la chiedendo di: Controparte_4
«In via principale nel merito, vista la sussistenza della giurisdizione dello Stato italiano, accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c.c. della per il danno non Controparte_3 patrimoniale inflitto alla defunta , madre dell'attrice, a causa della deportazione, Persona_3 detenzione ed uccisione della di lei madre nel campo di sterminio di Auschwitz, nonché Persona_4 per le persecuzioni razziali dalla stessa vissute in tempo di guerra. per l'effetto, condannare la
[...]
ad un equo risarcimento, in favore della IG.ra , nella sua qualità di Controparte_3 Parte_1 figlia ed erede legittima della IG.ra , nella misura che verrà qui determinata in Persona_3
pagina 2 di 13 considerazione della gravità dei fatti riportati e di tutte le circostanze documentate in atti, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento dannoso e sino all'effettivo soddisfo.» Il tutto con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore. A sostegno della domanda, la parte attrice ha dedotto che:
- la defunta madre, di religione ebraica, durante la Seconda guerra mondiale subiva le persecuzioni razziali poste in essere dal regime nazista, pur riuscendo a sottrarsi alla cattura e deportazione nei noti campi di sterminio e concentramento e, quindi, a sopravvivere;
- al contrario, la madre - IG.ra – veniva catturata in Roma, in data 09 maggio Persona_4
1944 dalle forze armate tedesche, trasferita nel campo di Fossoli, per poi essere deportata presso il campo di sterminio di Auschwitz il 26 giugno 1944 (all.3 alla citazione);
- in particolare la sig.ra veniva trasportata sul convoglio n. 13, diretto ad Auschwitz, Per_4 con altri connazionali ammassati, in condizioni degradanti e disumane, senza neppure poter soddisfare le proprie esigenze fisiologiche;
- giungeva così, in data 30 giugno 1944, al suddetto campo di concentramento ove notoriamente erano raccolte migliaia di persone, in pessime condizioni igieniche, denutrita e assetata, maltrattata e spogliata dei suoi vestiti;
- veniva successivamente uccisa, presuntivamente in data 02 luglio 1944 (all. 4 estratto elenco Gazzetta Ufficiale 1968 alla citazione);
- la figlia, sig.ra , oltre ad avere subìto lo strazio della guerra e delle persecuzioni Per_3 razziali, oltreché la deprivazione del genitore, sarebbe rimasta profondamente segnata da tali traumatiche esperienze, fino alla morte, sopraggiunta in data 17 aprile 1980.
Precisando di avere interesse a veder risarcire il danno non patrimoniale patito dalla madre, sia iure hereditatis e per le sofferenze patite dalla genitrice, vittima di deportazione, sia per la drammatica perdita del rapporto parentale, con la propria madre, la parte attrice ha sostenuto che la prova dei fatti allegati fosse fornita dalla documentazione raccolta a fini di ricerca storica dalla CDEC - Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, nella quale risultavano i dati di tutti i deportati dal terzo Reich di religione ebraica durante la seconda guerra mondiale (http://digital-library.cdec.it/cdec-web/persone/detail/person-1806/di- portoemma.html). La parte attrice ha convenuto in giudizio anche la Repubblica Italiana, sia in virtù della responsabilità concorrente per i suddetti crimini (in quanto il Regno d'Italia era alleato della Germania nazista), sia in virtù dell'accordo italo-tedesco del 02 giugno 1961. Per quanto concerne la quantificazione del danno non patrimoniale, risultando eccessivamente difficoltoso per parte attrice, lo stessa viene affidata al libero apprezzamento del giudice che, in considerazione dell'incidenza dei singoli fattori, è tenuto ad operare il necessario contemperamento ai fini dell'estimazione. 1.2 La si è tempestivamente costituita in giudizio Controparte_4 chiedendo rigetto della domanda. In particolare, ha eccepito:
- in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva di tutti i soggetti diversi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in quanto a suo dire unico soggetto da evocare in giudizio, quale titolare del Fondo istituito con l'art. 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, e pertanto pagina 3 di 13 successore ex lege (a titolo particolare) della Repubblica Federale Tedesca, nel debito risarcitorio maturato nei confronti delle vittime del Terzo Reich;
- la decadenza dell'azione in quanto la domanda è stata notificata oltre i termini previsti dall'art. 43, comma 6, d.l. 36/2022:
- sempre in via preliminare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2947 comma 3 c.c., l'estinzione per sopravvenuta prescrizione del credito risarcitorio vantato in giudizio, in quanto derivante dai fatti-reato ravvisabili nella fattispecie (di “riduzione in schiavitù”, allora punibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 600 c.p., ovvero di omicidio), entrambi soggetti a prescrizione quindicennale (art. 157, comma 1, n. 2, c.p. nella formulazione vigente ratione temporis), ed essendo interamente consumato il termine di quindici anni, decorso dalla data di cessazione della condotta illecita;
sotto tale profilo, l'Avvocatura ha dedotto che il diritto azionato avrebbe potuto esser fatto valere anche prima della pronuncia della Corte Costituzionale n. 238 del 2014 e che non trovasse applicazione il principio, di diritto internazionale consuetudinario, di imprescrittibilità dei crimina iuris gentium, alla luce del principio costituzionale di irretroattività delle norme penali di sfavore, e vertendosi di reati perpetrati in data antecedente all'emersione della norma consuetudinaria;
- in via gradata, che fosse prescritto sia il credito da risarcimento del danno patrimoniale, ex art. 2984 n. 4 c.c., sia il credito da risarcimento del danno non patrimoniale, per sopravvenuta estinzione del reato per morte del reo, ex art. 2947 comma 3 c.c.;
- il difetto di prova della qualità di erede, non essendo a tal fine sufficienti né il certificato di morte né l'autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, e non risultando dimostrata neppure l'accettazione dell'eredità. Nel merito, ha eccepito la mancata allegazione e prova del danno (sia nell'an che nel quantum debeatur) asseritamente sofferto dai danti causa della parte attrice;
in subordine, ha sollevato l'eccezione di compensatio lucri cum damno ed ha affermato che, in sede di liquidazione del danno dalla somma spettante a titolo di risarcimento, dovesse essere dedotto quanto già percepito a titolo indennitario/risarcitorio in conseguenza dei medesimi fatti di causa, ed in forza della L. n. 96/1955, del d.P.R. n. 2043/1963, della L. n. 791/1980, della Ln. 94/1994. In conclusione, ha chiesto di: «a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio, e – per l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla b) in ogni caso, dichiarare le Controparte_4 domande formulate dalle odierne controparti improponibili per intervenuta decadenza o – in subordine – rigettarle nel merito, in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, infondate per difetto di prova in ordine alla qualità di eredi dei de cuius nonché alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
c) nella denegata ipotesi di non accoglimento dell'eccezione di prescrizione e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, procedere alla quantificazione delle poste di danno risarcibili, secondo quanto esposto nell'ambito della presente comparsa;
d) in via ancor più gradata, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che esse
pagina 4 di 13 avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ.» Il giudizio è stato istruito documentalmente, dove l'Avvocatura dello Stato, nella 1^ memoria ex art. 183, co.6, c.p.c. ha prodotto relativa documentazione sugli indennizzi liquidati alle sorelle e ) ex lege 932/1980 – al ricorrere dei presupposti di cui alla l. Per_5 Per_6
96/1955 – ed al nonno ex d.p.r. 2043/1963 il quale ha dichiarato di Controparte_6 non aver percepito nulla, v. all.9) di parte attrice (v. all.2-11). Parte attrice di contro, nella 2^ memoria ex art. 183, co.6, c.p.c., ha sottolineato che le provvidenze economiche citate nella nota ministeriale ex adverso depositata (da detrarsi dal quantum a titolo di compensatio lucri cum damno) fossero riconducibili al regime persecutorio fascista e non afferenti al risarcimento del danno non patrimoniale – richiesto in tale sede – inerente alla persecuzione, deportazione ed uccisione nei campi di concentramento ad opera delle truppe naziste della rispettiva nonna.
La causa è stata decisa all'udienza del 19 dicembre 2025 ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies, co.3, c.p.c.
2. questioni pregiudiziali. 2.1 In linea pregiudiziale, è opportuno richiamare sinteticamente i principali snodi storici e giurisprudenziali in tema di crimini di guerra e contro l'umanità commessi iure imperii dalla Germania nel secondo conflitto mondiale, con particolare riguardo alle domande di indennizzo/risarcimento del danno da parte dei soggetti che ne furono vittime. Proprio in occasione delle domande di risarcimento dei danni avanzate dalle vittime del Terzo Reich, la Corte di cassazione a S.U., con sentenza 11 marzo 2004, n. 5044 non ha riconosciuto allo Stato tedesco l'immunità dalla giurisdizione civile italiana;
l'immunità dello Stato estero, espressiva del principio “par in parem non habet iurisdictionem” che declina la regola dell'uguaglianza sovrana tra Stati, impone a ciascuno Stato di garantire agli altri Stati l'immunità dinanzi alle proprie Corti interne. In sostanza la Corte ha ritenuto che il principio d'immunità giurisdizionale non sia invocabile – oltre che nel caso di atti iure gestionis, posti in essere dallo Stato straniero quale soggetto di diritto privato – nell'ipotesi di delicta imperii, ossia di condotte compiute dallo Stato in violazione delle norme internazionali poste a tutela dei diritti fondamentali della persona, collocate al vertice della gerarchia delle fonti di diritto internazionale (ius cogens). Riconosciuto e affermato, dunque, il principio secondo cui non si sottraggono al sindacato giurisdizionale gli atti compiuti dallo Stato estero nella conduzione delle attività belliche, quando queste integrino crimini lesivi dei diritti fondamentali della persona, a partire dal 2004 i tribunali italiani hanno emesso sentenze di condanna contro lo Stato tedesco per il risarcimento dei danni in favore delle vittime delle stragi naziste, sul presupposto che tali atti dovessero essere qualificati crimini di guerra e contro l'umanità. La Repubblica Germania, censurando tali sentenze per quanto ritenute lesive del CP_3 principio dell'immunità degli Stati, si è rivolta alla Corte Internazionale di Giustizia;
quest'ultima, con la sentenza del 3/02/2012 Jurisdictional Immunities of the State;
Germany v. Italy: Greece intervening, in adesione alle tesi dello Stato tedesco ha affermato che i giudici italiani fossero carenti di giurisdizione rispetto a qualsiasi azione risarcitoria eventualmente proposta pagina 5 di 13 nei confronti della per danni derivati da acta imperii; ha intimato quindi all'Italia di CP_3 adottare le misure necessarie affinché le decisioni prese dai suoi tribunali in violazione del principio di immunità cessassero di produrre effetti. Per ottemperare alla sentenza della Corte Internazionale di Giustizia, L'Italia ha emanato la legge n. 5 del 2013, ove, all'art. 3 (“esecuzione delle sentenze della Corte internazionale di giustizia”), comma 1, ha sancito l'obbligo per il giudice di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in ogni stato e grado del processo (“quando la Corte internazionale di giustizia, con sentenza che ha definito un procedimento di cui è stato parte lo Stato italiano, ha escluso l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile”) e al comma 2 ha previsto una nuova ipotesi di revocazione. Dopo un iniziale adeguamento delle Sezioni Unite alla statuizione della CIG (Cass. n. 4284 del 21/02/2013; Cass. n. 1136 del 21/01/2014), è però intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 238 del 2014, ove ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 2 e 24 della Costituzione, della norma in questione nonché dell'art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848, limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, nella parte in cui prevede l'obbligo per il giudice italiano di adeguarsi alla pronuncia della CIG del 3 febbraio 2012, che gli imponeva di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona. L'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile - ha osservato il Giudice delle leggi - esprime una consuetudine di diritto internazionale che ha ingresso nell'ordinamento interno attraverso l'art. 10 Cost;
ma la stessa Costituzione impone di verificare se attraverso tale meccanismo di adattamento automatico risultino avere ingresso norme, quale appunto quella formata dall'interpretazione datane dalla CIG, che entrino in conflitto con i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, tra cui il diritto al giudice (art. 24 Cost.) e, assieme, la garanzia del rispetto dei diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost.). Per questo, nei rapporti con gli Stati stranieri, il diritto alla tutela giudiziale può essere limitato fino al punto in cui vi sia un interesse pubblico riconoscibile come preminente, ciò che non potrebbe mai dirsi in presenza di atti che non esprimono la funzione sovrana dello Stato straniero, bensì integrano crimini contro l'umanità, come la deportazione, i lavori forzati, gli eccidi. Il carattere palesemente criminale di tali fatti impedisce che a essi possa giovare lo scudo protettivo dell'immunità, operando i predetti
contro
-limiti. Pertanto, con la pronuncia interpretativa di rigetto sopra richiamata, la Corte Costituzionale ha affermato che, per la parte che concerne i delicta imperii, quella norma di diritto internazionale non è entrata nell'ordinamento, non operando il rinvio ex art. 10 Cost. Con la medesima sentenza n. 238, conseguentemente, la Consulta ha dichiarato l'incostituzionalità della legge di adattamento speciale (art. 3, legge n. 5/2013) e della legge di esecuzione dello Statuto dell'ONU (art. 1 della legge n. 848/1957), per la parte in cui tali disposizioni imponevano, con vincolo di adeguamento alla pronuncia della Corte internazionale dell'Aja, di declinare la giurisdizione nazionale in presenza di atti di uno Stato straniero costitutivi di crimini di guerra o contro l'umanità, lesivi dei diritti inviolabili della persona (per la pagina 6 di 13 riaffermazione di tali principi quanto al giudizio di esecuzione, si veda da ultimo anche Corte Costituzionale n. 159/2023). La successiva giurisprudenza di legittimità, in attuazione di quanto affermato dalla Consulta, ha perciò riconosciuto la prevalenza del principio del rispetto dei diritti inviolabili a fronte di delicta imperii, cioè di atti compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens tali da determinare la rottura di un potere sovrano riconoscibile come tale, con la conseguente recessione del principio dell'immunità statale, che non costituisce un diritto quanto piuttosto una "prerogativa" dello Stato nazionale, cosicché il principio del rispetto della "sovrana uguaglianza" degli Stati deve restare privo di effetti nell'ipotesi di crimini contro l'umanità, cioè compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza consiste in un abuso della sovranità statuale (Cass., sez. un., 28/10/2015, n. 21946; Cass., sez. un., 29/07/2016, n. 15812; Cass., sez. un., 13/01/2017, n. 762; Cass., sez. un.,28/09/2020 n. 20442). 2.2 La premessa che precede rende ragione del potere del tribunale di Roma di iuris-dicere nei riguardi della Repubblica Federale Tedesca, per i fatti che Le sono contestati in giudizio;
come enunciato, meglio di chi scrive, dalla Corte regolatrice in procedimento analogo, «l'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per atti "iure imperii" costituisce una prerogativa (e non un diritto) riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali, la cui operatività è preclusa nel nostro ordinamento, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 238 del 2014, per i "delicta imperii", per quei crimini, cioè, compiuti in violazione di norme internazionali di "ius cogens", in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali» (Cass. Sez. Un., 28/09/2020, n. 20442; conf. da ultimo Cass. Sez. Un., 11/06/2024, n.16136: «il principio del rispetto dei diritti inviolabili prevale sulla regola dell'immunità degli Stati esteri a fronte di delicta imperii, cioè di atti compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens. Siffatte violazioni determinano la rottura di un potere sovrano riconoscibile come tale, con la conseguente recessione del principio dell'immunità statale, che non costituisce un diritto quanto piuttosto una prerogativa dello Stato nazionale, cosicché il principio del rispetto della sovrana uguaglianza degli Stati deve restare privo di effetti nell'ipotesi di crimini contro l'umanità, cioè compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza consiste in un abuso della sovranità statuale», sempre riferita a causa analoga a quella ora in decisione). Nel caso di specie, giacché vengono in esame condotte che certamente configurano crimine di guerra e contro l'umanità, avendo la parte attrice dedotto che la sig.ra Persona_4
(nonna) veniva deportata presso il campo di concentramento di Auschwitz, ed ivi moriva in condizioni di totale spregio della dignità umana, si deve affermare la giurisdizione del tribunale adìto, ed il potere-dovere di pronunciare sulla domanda di risarcimento danni. 2.3 Va quindi disaminata la questione di “legittimazione passiva” della
[...] sollevata dall'Avvocatura dello Stato. Controparte_4
L'eccezione trae motivo dalla norma veicolata dall'art. 43 del d.l. n. 36 del 2022 (convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79), con la quale il legislatore italiano, al fine di pagina 7 di 13 dare continuità all'Accordo di Bonn del 2 giugno del 19611 e per superare l'impasse generatasi, all'esito della sentenza della CIG, nei rapporti con la Repubblica Federale Tedesca, ha realizzato una particolare ipotesi di «meccanismo di traslazione dell'onere economico recato dall'obbligazione risarcitoria», come affermato dalla Corte costituzionale con la recente pronuncia n. 159 del 2023. Il citato art. 43 del d.l. 36/2022, rubricato «Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945» prevede testualmente (nelle parti d'interesse): «
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica Controparte_3
14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023 e di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
2. Hanno diritto all'accesso al alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente CP_7 articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. È a carico del il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al CP_7 primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per l'accesso al Fondo.
3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite: a) la procedura di accesso al Fondo;
b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n.
pagina 8 di 13 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94. c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
5. Il pagamento effettuato con le procedure previste al comma 4 estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui al comma 1.
6. Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima data. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal giudice. Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile. Se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente». In sede di verifica della compatibilità della norma con la Costituzione, ai fini della sua applicazione in seno ad una procedura di esecuzione forzata, la Corte costituzionale (sentenza n. 159 del 21/07/2023) ha chiarito: «.. l'art. 43 prevede che al credito risarcitorio nei confronti della è sostituito un diritto di CP_3 analogo contenuto sul Fondo, apprestando così una adeguata tutela alternativa a quella conseguibile con l'esecuzione forzata nei confronti della Ciò è tanto più vero se si Controparte_3 considera che la procedura esecutiva delle sentenze definitive, o comunque provvisoriamente esecutive, di condanna al risarcimento dei danni, pronunciate nei confronti della Repubblica federale di Germania, soffrirebbe comunque la limitazione dell'immunità ristretta degli Stati, come sopra già affermato (al punto 3.2.), talché non sarebbe facile per il creditore procedente rinvenire beni privi di destinazione pubblicistica, e quindi pignorabili, oppure somme di danaro su conti correnti bancari o postali, di rappresentanze diplomatiche e consolari della privi della rituale dichiarazione che il conto CP_3 contiene esclusivamente somme destinate all'espletamento delle funzioni di quello Stato. 17.- Il decreto interministeriale del 28 giugno 2023 - che ha introdotto una normativa subprimaria autorizzata direttamente dalla legge (l'art. 43) - ha poi ulteriormente chiarito la portata della tutela approntata dal Fondo “ristori”. Infatti, in particolare, il comma 2 dell'art. 2 del decreto interministeriale prevede che è «a carico del nel rispetto della normativa vigente e secondo le procedure di cui agli articoli 3 e 4 del CP_7 presente decreto, il pagamento dei danni liquidati nella sentenza [...] e delle spese processuali eventualmente liquidate dalla sentenza medesima, detratte le somme ricevute dall'avente diritto dalla Repubblica Italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963 n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, della legge 29 gennaio 1994, n. 94». L'accesso al Fondo “ristori” è, quindi, configurato come un diritto soggettivo, riveniente il suo fondamento nel titolo esecutivo già formatosi di condanna della Repubblica federale di Germania, senza che vengano in rilievo i limiti dell'immunità ristretta. [..] Sussiste, quindi, un diritto soggettivo, pieno e non condizionato, avente come contenuto il pagamento del risarcimento del danno già liquidato dalla sentenza passata in giudicato con liberazione dell'originario debitore (la con la CP_3 sola detrazione di somme già ricevute e riconducibili alla condizione di vittima di siffatti crimini di guerra (gli indennizzi dell'accordo del 1961 e altri benefici). Si tratta di una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la
pagina 9 di 13 procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la e non sarebbe più proponibile una CP_3 nuova». Se, dunque, l'art. 43, d.l. n. 36/2003, realizza una espromissione ex lege, con la sostituzione della persona del debitore in sede esecutiva, e tale per cui il credito risarcitorio maturato nei confronti della Repubblica Federale tedesca viene sostituito da un credito di natura parimenti risarcitoria, esercitabile nei confronti del MEF e mediante accesso al Fondo, è evidente che il giudizio di cognizione si debba svolgere anche (e prioritariamente) nei confronti del legittimo contraddittore della parte dedotta danneggiata, quindi di colui che sia indicato danneggiante e perciò (originario) debitore, ossia la Repubblica Federale tedesca, non potendosi altrimenti configurare, neppure in astratto, alcuna sostituzione mediante estromissione nell'obbligazione altrui. In altri termini, si dubita che una sentenza non pronunciata nei confronti della Repubblica Federale tedesca possa costituire valido titolo di accesso al Fondo istituito ex art. 43, d.l. n. 36/2022. Inoltre, valorizzandosi l'inciso «In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile», contenuto all'art. 43, comma 3, d.l. n. 36/2022, deve concludersi che la pronuncia demandata al giudice della cognizione possa (se non debba) essere di condanna, ché altrimenti, se si trattasse di sentenza di mero accertamento, essa sarebbe ipso iure sprovvista di efficacia esecutiva fino al passaggio in giudicato (v. ex plurimis Cass. Sez. 3, 15/11/2013, n. 25743). Conclusivamente, pur essendo presenti in giudizio oltre alla Repubblica Federale tedesca anche la (in quanto citata dalla parte attrice), non ricorrono le Controparte_4 questioni di contraddittorio sollevate dall'Avvocatura dello Stato. 2.4 Anche l'eccezione di prescrizione risulta infondata, ad avviso del Tribunale. Il diritto internazionale, sia di natura consuetudinaria che pattizia, reca la regola della imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità e della retroattività della norma internazionale consuetudinaria che ne prevede la repressione: si può far riferimento, tra le altre, alla Convenzione ONU del 1968, alla Convenzione Europea del 1974 (il cui art. 7, secondo comma, in deroga al principio nulla poena sine lege, afferma: “il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”), nonché la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (che all'art. 49, secondo comma, prevede “il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costitutiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni”). Tali norme non sono contrarie al principio di legalità, proprio per la intrinseca caratteristica di universalità dei diritti fondamentali dell'uomo e della necessità di repressione delle loro violazioni, in qualunque tempo commesse, configuranti regole cogenti di diritto internazionale. In tal senso merita citare la chiarissima motivazione della sentenza Cassazione penale sez. VI
- 30/06/2022, n. 29951, pronunciata in materia di estradizione per il delitto di tortura consumato in Argentina, negli anni '70, in danno di un detenuto oppositore del regime, ove si legge: «l'esigenza di rendere "effettiva" la repressione di tali atroci delitti ha portato già in epoca risalente la comunità internazionale a stabilire che non sono soggetti a prescrizione i crimini contro l'umanità al fine di non ostacolare l'azione penale e l'esecuzione delle pene: tale regola è stata codificata nelle Convenzioni
pagina 10 di 13 sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini di guerra e ai crimini contro l'umanità, adottate dalle Nazioni Unite il 26 novembre 1968 e dal Consiglio d'Europa il 25 gennaio 1974. È significativo che nel dibattito per l'approvazione della Convenzione delle Nazioni Unite del 1968 molte delegazioni si erano espresse per la "riaffermazione" di un principio già esistente nel diritto internazionale generale. La stessa Convenzione dà atto che "che in nessuna delle dichiarazioni solenni, atti e convenzioni volte a perseguire e a reprimere i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità sono stati previsti limiti di tempo" e che con essa si sia voluto affermare in diritto internazionale "il principio dell'imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità, e di assicurarne l'applicazione universale". Tale atto delle Nazioni Unite rappresenta quindi il punto d'arrivo di un lento, ma costante processo internazionalistico (il cui inizio è fatto addirittura risalire al Manuale adottato dall'Istituto di diritto internazionale il 9 settembre 1880 nella sessione di Oxford, cosiddetto Manuale di Oxford) teso a reprimere in modo sempre più efficace le violazioni delle leggi e degli usi della guerra ed in tale quadro il principio dell'imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità assume oggettivamente carattere di "jus cogens", in quanto posto a tutela di interessi generali della società internazionale (così, la sentenza del Tribunale militare di Roma nei confronti di AS AR e del 22 luglio 1997). Nei lavori Persona_7 preparatori per la Convenzione delle Nazioni Unite del 2006 sulla protezione delle persone dalle sparizioni forzate si è dato atto che i crimini contro l'umanità non sono soggetti ad alcuna forma di prescrizione (Report, 4/2004/59, p. 43-46). Un rilievo particolare va dato allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, sottoscritto e ratificato anche dall'Italia e dall'Argentina, che ha ribadito, codificandola, l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità (art. 29), coerentemente all'impegno primario assunto dagli Stati parte di perseguirli e di cooperare efficacemente per la loro repressione. Si è autorevolmente osservato come lo Statuto abbia rispecchiato e chiarito norme consuetudinarie esistenti, cristallizzandole, e comunque rappresenti l'opinio iuris di un grande numero di Stati (così, Tribunale penale per l'ex Jugoslavia, sentenza, caso 10 novembre 1998, p. 227). Nello Per_8 stesso senso sono da segnalare le leggi istitutive delle Camere/ Straordinarie per i crimini dei Khmer rossi, del Tribunale per Timor Est e della Corte Suprema penale irachena, competenti per giudicare crimini contro l'umanità. Va segnalato altresì che moltissimi Stati prevedono nei loro ordinamenti l'imprescrittibilità dei reati contro l'umanità o le loro autorità giudiziarie hanno ritenuto la loro imprescrittibilità imposta dallo jus cogens (Argentina, Cile, Stati Uniti d'America), mentre nessuno Stato che ha introdotto una legge sui crimini contro l'umanità ne ha previsto lo sbarramento della punizione derivante dalla prescrizione (Nazioni Unite, Report della International Law C:ommission, 71nna sessione, 20 agosto 2019, A/74/10). La eliminazione della prescrizione per i crimini contro l'umanità è misura inoltre indicata dagli organismi più autorevoli in materia (cfr. da ultimo il Rapporto del 2017 del Comitato contro la tortura delle Nazioni Unite nei confronti dell'Italia in tema di tortura;
Rapporto 2007-2008 del Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite, v. I, pag. 56). Sul piano internazionale sono da richiamare le significative pronunce delle istanze giudiziarie sovranazionali: la sentenza del 1998 nel caso del Tribunale penale per l'ex Jugoslavia (p. 157) e quelle della Per_8
Corte interamericana per i diritti umani sin dal 2001, con le quali è stata sostenuta la imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità quale norma dello jus cogens alla quale gli Stati sono tenuti inderogabilmente a conformarsi. La Corte EDU ha più volte affermato la "inammissibilità" persino di una misura nazionale che stabilisca la prescrizione dei crimini contro l'umanità (Corte EDU,
pagina 11 di 13 29/03/2011, caso c. Italia, p.p. 99, 108), indicando ai giudici nazionali la strada, in assenza di Per_9 disposizioni nazionali, di adeguarsi al diritto internazionale (in tema di crimini di guerra, Corte EDU, 17/05/2010, caso c. , p. 208). Proprio con riferimento all'Italia, la Corte EDU di recente Per_10 Per_11 ha stigmatizzato la giurisprudenza nazionale che aveva opposto alla regola dell'imprescrittibilità di tali reati il principio costituzionale di legalità (Corte EDU, 7/04/2015, Cestaro c. Italia, p. 225)». Ancora, giova citare la pronuncia della Corte europea diritti dell'uomo Sez. Grande Chambre
- 17/05/2010, n. 36376, secondo cui «in assenza di espliciti termini di prescrizione in materia di crimini di guerra nella normativa internazionale del '44 e nel suo silenzio successivo al riguardo, non può ritenersi in alcun modo prescritta l'azione penale interna. Pertanto, la questione se in un qualche momento antecedente all'azione penale nei confronti del ricorrente tale azione fosse caduta in prescrizione ai sensi del diritto internazionale non può che trovare risposta negativa» (nello stesso senso, Corte europea diritti dell'uomo sez. II - 23/03/2010, n. 36586). Tanto detto quanto alla prescrittibilità dello stesso fatto reato configurante un crimine contro l'umanità, a maggior ragione deve ritenersi predicabile l'imprescrittibilità del credito per risarcimento del danno eventualmente conseguito a tale crimine, in ossequio alla regola cogente di diritto internazionale (consuetudinario e quindi pattizio) sopra enunciata, non essendo oltretutto mutuabile, nel settore civile della responsabilità aquiliana (anche se da fatto-reato), il principio di prevalenza della lex mitior, valido (con i limiti sopra indicati) nel settore penale («qualora, ai fini dell'art. 2947, comma 3, c.c., occorra fare riferimento al termine di prescrizione stabilito per il reato e questo sia stato modificato dal legislatore rispetto al termine previsto al momento della consumazione dell'illecito, si deve applicare il termine di prescrizione del momento di consumazione del reato, in forza del principio di irretroattività della norma e non rilevando, agli effetti civilistici, il principio della norma più favorevole»; in tali termini Cass. Sez. 3, 06/12/2024, n. 31378).
3. merito della lite. 3.1. Nel merito, le contestazioni dell'Avvocatura dello Stato hanno investito, in primo luogo, la prova della qualità di erede, sia sotto il profilo della prova (in tesi assente) della delazione ereditaria che della prova (parimenti in tesi assente) dell'accettazione dell'eredità devoluta al soggetto indicato dante causa dell'attrice. In tema, occorre ricordare – per giurisprudenza consolidata (Cass. civ, SS.UU., sentenza 29 maggio 2014 n. 12065) e da ultimo con Cass. civ., Ordinanza 11 febbraio 2025 n. 3445 – che:
“Colui che intervenga in un giudizio civile pendente tra altre persone, ovvero lo riassuma a seguito di interruzione, o proponga impugnazione assumendo di essere erede di una delle parti che hanno partecipato al precedente grado di giudizio, deve fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., oltre che del decesso della parte originaria, anche della sua qualità di erede di quest'ultima; a tale riguardo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, artt. 46 e 47, non costituisce di per sé prova idonea di tale qualità, esaurendo i sui effetti nell'ambito dei rapporti con la P. A. e nei relativi procedimenti amministrativi;
tuttavia il giudice, in presenza della produzione della suddetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, deve adeguatamente valutare, anche ai sensi della nuova formulazione dell'art. 115 c.p.c., come novellato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 14, in conformità al principio di non contestazione, il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di
pagina 12 di 13 notorietà viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità di erede e, nell'ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta". Nel caso di specie, tuttavia, la parte attrice non può giovarsi del principio di non contestazione, dacché l'unica parte effettivamente legittimata a contraddire in giudizio - la
[...]
- è rimasta contumace. Controparte_3
Ciò premesso in diritto, in fatto devono ritenersi non dimostrati il rapporto di parentela e la qualità di erede da parte dell'odierna parte attrice nei confronti della de cuius , Persona_3
a cagione della mancata produzione in atti della documentazione attestante lo stato di famiglia storico o finanche, ove esistente, un estratto del testamento. Valore ancor minore va attribuita alle attestazioni del Centro di Documentazione Ebraica che, oltre a non attestare nulla in ordine alla legittimazione di parte attrice, essendo un centro di raccolta dati di una Fondazione, nessuna valenza probatoria può assumere all'interno di un giudizio civile risarcitorio a dimostrazione della qualità in questione, bensì semmai in maniera indiziaria, ai fini della dimostrazione dell'evento lesivo concernente la sig.ra Persona_4
Nel caso di specie parte attrice non ha, in definitiva, provato la asserita propria qualità di erede ed il difetto di dimostrazione determina il difetto di prova di un elemento costitutivo del diritto vantato in giudizio;
è appena il caso di aggiungere che il tribunale non può considerare, ai fini della decisione, la documentazione anagrafica depositata unitamente alle note conclusionali autorizzate ex art. 281-sexies c.p.c., trattandosi di prova offerta allorquando già maturate tutte le preclusioni del rito. Ne consegue il rigetto della domanda nel merito. 3.2. Si provvede quindi come a seguire, con il rigetto della domanda. Le spese seguono la soccombenza.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
- rigetta la domanda formulata in citazione da;
Parte_1
- condanna la sig.ra nei confronti della Repubblica italiana in persona della Parte_1 convenuta alla rifusione delle spese del grado, che liquida Controparte_4 in € 2.540,00 per compensi tariffari, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge;
- nulla sulle spese inerenti alla in quanto contumace. Controparte_3
Roma, 19 dicembre 2025
Il Giudice
SA IM
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Reso esecutivo con il d.P.R. del 14 aprile del 1962, n. 1263, ove si prevede che «il Governo italiano dichiara che sono definite tutte le rivendicazioni e richieste della Repubblica italiana, o di persone fisiche o giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti della
o nei confronti di persone fisiche o giuridiche tedesche, purché derivanti da diritti o ragioni sorti nel Controparte_3 CP_3 periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945».
Tribunale Ordinario di Roma Sezione Seconda Civile
All'udienza del 19/12/2025, innanzi al giudice dott.ssa SA IM, chiamata la causa 38729/2022, sono comparsi:
- l'Avv. Paolo Bartoccioni, in sostituzione dell'Avv. DEL MONTE DANIEL per la parte attrice;
- il Procuratore dello Stato , per la Presidenza Persona_1 Controparte_1
È altresì presente ai fini della pratica forense il dott. . Persona_2
Il Giudice invita le parti alla discussione della lite.
I procuratori delle parti discutono la lite riportandosi a tutti i propri scritti, ed alle note depositate, in via telematica, al fascicolo d'ufficio, e chiedono l'accoglimento delle conclusioni ed istanze ivi rassegnate, con rifusione delle spese del giudizio.
Il difensore della parte attrice evidenzia, in particolare, che l'eccezione di compensatio lucri cum damno non possa essere accolta, sia perché si tratta di elargizioni giustificate da una diversa causale, e volte a indennizzo di danno di altra natura, sia perché non vi è prova di pagamenti;
chiede che la condanna alle spese venga distratta ex art. 93 c.p.c.
Il Giudice
All'esito della discussione orale, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
SA IM
pagina 1 di 13 Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa SA IM, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 38729 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto “altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie”, e vertente tra
, in qualità di figlia ed erede legittima della IG.ra , Parte_1 Persona_3 elettivamente domiciliata al Lungotevere di Pietra Papa n. 21, presso la DelMonteLaw-società che, con l'Avv. Daniel Del Monte, la rappresenta e difende giusta procura Controparte_2 allegata al presente atto attore e
Controparte_3 convenuto contumace nonché
in persona del pro tempore, Controparte_4 CP_5 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, nonché domiciliato ex lege presso gli Uffici dell'Avvocatura in Roma via dei Portoghesi n. 12 convenuto Motivi della Decisione 1. Fatti controversi. 1.1 Con l'atto introduttivo della lite, la sig.ra , assumendo di agire in qualità Parte_1 di erede della (madre) sig.ra , a sua volta erede della sig.ra Persona_3 Persona_4
(madre di quest'ultima e nonna della parte attrice), ha citato in giudizio la Federale CP_3 tedesca e la chiedendo di: Controparte_4
«In via principale nel merito, vista la sussistenza della giurisdizione dello Stato italiano, accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c.c. della per il danno non Controparte_3 patrimoniale inflitto alla defunta , madre dell'attrice, a causa della deportazione, Persona_3 detenzione ed uccisione della di lei madre nel campo di sterminio di Auschwitz, nonché Persona_4 per le persecuzioni razziali dalla stessa vissute in tempo di guerra. per l'effetto, condannare la
[...]
ad un equo risarcimento, in favore della IG.ra , nella sua qualità di Controparte_3 Parte_1 figlia ed erede legittima della IG.ra , nella misura che verrà qui determinata in Persona_3
pagina 2 di 13 considerazione della gravità dei fatti riportati e di tutte le circostanze documentate in atti, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento dannoso e sino all'effettivo soddisfo.» Il tutto con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore. A sostegno della domanda, la parte attrice ha dedotto che:
- la defunta madre, di religione ebraica, durante la Seconda guerra mondiale subiva le persecuzioni razziali poste in essere dal regime nazista, pur riuscendo a sottrarsi alla cattura e deportazione nei noti campi di sterminio e concentramento e, quindi, a sopravvivere;
- al contrario, la madre - IG.ra – veniva catturata in Roma, in data 09 maggio Persona_4
1944 dalle forze armate tedesche, trasferita nel campo di Fossoli, per poi essere deportata presso il campo di sterminio di Auschwitz il 26 giugno 1944 (all.3 alla citazione);
- in particolare la sig.ra veniva trasportata sul convoglio n. 13, diretto ad Auschwitz, Per_4 con altri connazionali ammassati, in condizioni degradanti e disumane, senza neppure poter soddisfare le proprie esigenze fisiologiche;
- giungeva così, in data 30 giugno 1944, al suddetto campo di concentramento ove notoriamente erano raccolte migliaia di persone, in pessime condizioni igieniche, denutrita e assetata, maltrattata e spogliata dei suoi vestiti;
- veniva successivamente uccisa, presuntivamente in data 02 luglio 1944 (all. 4 estratto elenco Gazzetta Ufficiale 1968 alla citazione);
- la figlia, sig.ra , oltre ad avere subìto lo strazio della guerra e delle persecuzioni Per_3 razziali, oltreché la deprivazione del genitore, sarebbe rimasta profondamente segnata da tali traumatiche esperienze, fino alla morte, sopraggiunta in data 17 aprile 1980.
Precisando di avere interesse a veder risarcire il danno non patrimoniale patito dalla madre, sia iure hereditatis e per le sofferenze patite dalla genitrice, vittima di deportazione, sia per la drammatica perdita del rapporto parentale, con la propria madre, la parte attrice ha sostenuto che la prova dei fatti allegati fosse fornita dalla documentazione raccolta a fini di ricerca storica dalla CDEC - Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, nella quale risultavano i dati di tutti i deportati dal terzo Reich di religione ebraica durante la seconda guerra mondiale (http://digital-library.cdec.it/cdec-web/persone/detail/person-1806/di- portoemma.html). La parte attrice ha convenuto in giudizio anche la Repubblica Italiana, sia in virtù della responsabilità concorrente per i suddetti crimini (in quanto il Regno d'Italia era alleato della Germania nazista), sia in virtù dell'accordo italo-tedesco del 02 giugno 1961. Per quanto concerne la quantificazione del danno non patrimoniale, risultando eccessivamente difficoltoso per parte attrice, lo stessa viene affidata al libero apprezzamento del giudice che, in considerazione dell'incidenza dei singoli fattori, è tenuto ad operare il necessario contemperamento ai fini dell'estimazione. 1.2 La si è tempestivamente costituita in giudizio Controparte_4 chiedendo rigetto della domanda. In particolare, ha eccepito:
- in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva di tutti i soggetti diversi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in quanto a suo dire unico soggetto da evocare in giudizio, quale titolare del Fondo istituito con l'art. 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, e pertanto pagina 3 di 13 successore ex lege (a titolo particolare) della Repubblica Federale Tedesca, nel debito risarcitorio maturato nei confronti delle vittime del Terzo Reich;
- la decadenza dell'azione in quanto la domanda è stata notificata oltre i termini previsti dall'art. 43, comma 6, d.l. 36/2022:
- sempre in via preliminare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2947 comma 3 c.c., l'estinzione per sopravvenuta prescrizione del credito risarcitorio vantato in giudizio, in quanto derivante dai fatti-reato ravvisabili nella fattispecie (di “riduzione in schiavitù”, allora punibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 600 c.p., ovvero di omicidio), entrambi soggetti a prescrizione quindicennale (art. 157, comma 1, n. 2, c.p. nella formulazione vigente ratione temporis), ed essendo interamente consumato il termine di quindici anni, decorso dalla data di cessazione della condotta illecita;
sotto tale profilo, l'Avvocatura ha dedotto che il diritto azionato avrebbe potuto esser fatto valere anche prima della pronuncia della Corte Costituzionale n. 238 del 2014 e che non trovasse applicazione il principio, di diritto internazionale consuetudinario, di imprescrittibilità dei crimina iuris gentium, alla luce del principio costituzionale di irretroattività delle norme penali di sfavore, e vertendosi di reati perpetrati in data antecedente all'emersione della norma consuetudinaria;
- in via gradata, che fosse prescritto sia il credito da risarcimento del danno patrimoniale, ex art. 2984 n. 4 c.c., sia il credito da risarcimento del danno non patrimoniale, per sopravvenuta estinzione del reato per morte del reo, ex art. 2947 comma 3 c.c.;
- il difetto di prova della qualità di erede, non essendo a tal fine sufficienti né il certificato di morte né l'autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, e non risultando dimostrata neppure l'accettazione dell'eredità. Nel merito, ha eccepito la mancata allegazione e prova del danno (sia nell'an che nel quantum debeatur) asseritamente sofferto dai danti causa della parte attrice;
in subordine, ha sollevato l'eccezione di compensatio lucri cum damno ed ha affermato che, in sede di liquidazione del danno dalla somma spettante a titolo di risarcimento, dovesse essere dedotto quanto già percepito a titolo indennitario/risarcitorio in conseguenza dei medesimi fatti di causa, ed in forza della L. n. 96/1955, del d.P.R. n. 2043/1963, della L. n. 791/1980, della Ln. 94/1994. In conclusione, ha chiesto di: «a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio, e – per l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla b) in ogni caso, dichiarare le Controparte_4 domande formulate dalle odierne controparti improponibili per intervenuta decadenza o – in subordine – rigettarle nel merito, in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, infondate per difetto di prova in ordine alla qualità di eredi dei de cuius nonché alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
c) nella denegata ipotesi di non accoglimento dell'eccezione di prescrizione e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, procedere alla quantificazione delle poste di danno risarcibili, secondo quanto esposto nell'ambito della presente comparsa;
d) in via ancor più gradata, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che esse
pagina 4 di 13 avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ.» Il giudizio è stato istruito documentalmente, dove l'Avvocatura dello Stato, nella 1^ memoria ex art. 183, co.6, c.p.c. ha prodotto relativa documentazione sugli indennizzi liquidati alle sorelle e ) ex lege 932/1980 – al ricorrere dei presupposti di cui alla l. Per_5 Per_6
96/1955 – ed al nonno ex d.p.r. 2043/1963 il quale ha dichiarato di Controparte_6 non aver percepito nulla, v. all.9) di parte attrice (v. all.2-11). Parte attrice di contro, nella 2^ memoria ex art. 183, co.6, c.p.c., ha sottolineato che le provvidenze economiche citate nella nota ministeriale ex adverso depositata (da detrarsi dal quantum a titolo di compensatio lucri cum damno) fossero riconducibili al regime persecutorio fascista e non afferenti al risarcimento del danno non patrimoniale – richiesto in tale sede – inerente alla persecuzione, deportazione ed uccisione nei campi di concentramento ad opera delle truppe naziste della rispettiva nonna.
La causa è stata decisa all'udienza del 19 dicembre 2025 ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies, co.3, c.p.c.
2. questioni pregiudiziali. 2.1 In linea pregiudiziale, è opportuno richiamare sinteticamente i principali snodi storici e giurisprudenziali in tema di crimini di guerra e contro l'umanità commessi iure imperii dalla Germania nel secondo conflitto mondiale, con particolare riguardo alle domande di indennizzo/risarcimento del danno da parte dei soggetti che ne furono vittime. Proprio in occasione delle domande di risarcimento dei danni avanzate dalle vittime del Terzo Reich, la Corte di cassazione a S.U., con sentenza 11 marzo 2004, n. 5044 non ha riconosciuto allo Stato tedesco l'immunità dalla giurisdizione civile italiana;
l'immunità dello Stato estero, espressiva del principio “par in parem non habet iurisdictionem” che declina la regola dell'uguaglianza sovrana tra Stati, impone a ciascuno Stato di garantire agli altri Stati l'immunità dinanzi alle proprie Corti interne. In sostanza la Corte ha ritenuto che il principio d'immunità giurisdizionale non sia invocabile – oltre che nel caso di atti iure gestionis, posti in essere dallo Stato straniero quale soggetto di diritto privato – nell'ipotesi di delicta imperii, ossia di condotte compiute dallo Stato in violazione delle norme internazionali poste a tutela dei diritti fondamentali della persona, collocate al vertice della gerarchia delle fonti di diritto internazionale (ius cogens). Riconosciuto e affermato, dunque, il principio secondo cui non si sottraggono al sindacato giurisdizionale gli atti compiuti dallo Stato estero nella conduzione delle attività belliche, quando queste integrino crimini lesivi dei diritti fondamentali della persona, a partire dal 2004 i tribunali italiani hanno emesso sentenze di condanna contro lo Stato tedesco per il risarcimento dei danni in favore delle vittime delle stragi naziste, sul presupposto che tali atti dovessero essere qualificati crimini di guerra e contro l'umanità. La Repubblica Germania, censurando tali sentenze per quanto ritenute lesive del CP_3 principio dell'immunità degli Stati, si è rivolta alla Corte Internazionale di Giustizia;
quest'ultima, con la sentenza del 3/02/2012 Jurisdictional Immunities of the State;
Germany v. Italy: Greece intervening, in adesione alle tesi dello Stato tedesco ha affermato che i giudici italiani fossero carenti di giurisdizione rispetto a qualsiasi azione risarcitoria eventualmente proposta pagina 5 di 13 nei confronti della per danni derivati da acta imperii; ha intimato quindi all'Italia di CP_3 adottare le misure necessarie affinché le decisioni prese dai suoi tribunali in violazione del principio di immunità cessassero di produrre effetti. Per ottemperare alla sentenza della Corte Internazionale di Giustizia, L'Italia ha emanato la legge n. 5 del 2013, ove, all'art. 3 (“esecuzione delle sentenze della Corte internazionale di giustizia”), comma 1, ha sancito l'obbligo per il giudice di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in ogni stato e grado del processo (“quando la Corte internazionale di giustizia, con sentenza che ha definito un procedimento di cui è stato parte lo Stato italiano, ha escluso l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile”) e al comma 2 ha previsto una nuova ipotesi di revocazione. Dopo un iniziale adeguamento delle Sezioni Unite alla statuizione della CIG (Cass. n. 4284 del 21/02/2013; Cass. n. 1136 del 21/01/2014), è però intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 238 del 2014, ove ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 2 e 24 della Costituzione, della norma in questione nonché dell'art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848, limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, nella parte in cui prevede l'obbligo per il giudice italiano di adeguarsi alla pronuncia della CIG del 3 febbraio 2012, che gli imponeva di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona. L'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile - ha osservato il Giudice delle leggi - esprime una consuetudine di diritto internazionale che ha ingresso nell'ordinamento interno attraverso l'art. 10 Cost;
ma la stessa Costituzione impone di verificare se attraverso tale meccanismo di adattamento automatico risultino avere ingresso norme, quale appunto quella formata dall'interpretazione datane dalla CIG, che entrino in conflitto con i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, tra cui il diritto al giudice (art. 24 Cost.) e, assieme, la garanzia del rispetto dei diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost.). Per questo, nei rapporti con gli Stati stranieri, il diritto alla tutela giudiziale può essere limitato fino al punto in cui vi sia un interesse pubblico riconoscibile come preminente, ciò che non potrebbe mai dirsi in presenza di atti che non esprimono la funzione sovrana dello Stato straniero, bensì integrano crimini contro l'umanità, come la deportazione, i lavori forzati, gli eccidi. Il carattere palesemente criminale di tali fatti impedisce che a essi possa giovare lo scudo protettivo dell'immunità, operando i predetti
contro
-limiti. Pertanto, con la pronuncia interpretativa di rigetto sopra richiamata, la Corte Costituzionale ha affermato che, per la parte che concerne i delicta imperii, quella norma di diritto internazionale non è entrata nell'ordinamento, non operando il rinvio ex art. 10 Cost. Con la medesima sentenza n. 238, conseguentemente, la Consulta ha dichiarato l'incostituzionalità della legge di adattamento speciale (art. 3, legge n. 5/2013) e della legge di esecuzione dello Statuto dell'ONU (art. 1 della legge n. 848/1957), per la parte in cui tali disposizioni imponevano, con vincolo di adeguamento alla pronuncia della Corte internazionale dell'Aja, di declinare la giurisdizione nazionale in presenza di atti di uno Stato straniero costitutivi di crimini di guerra o contro l'umanità, lesivi dei diritti inviolabili della persona (per la pagina 6 di 13 riaffermazione di tali principi quanto al giudizio di esecuzione, si veda da ultimo anche Corte Costituzionale n. 159/2023). La successiva giurisprudenza di legittimità, in attuazione di quanto affermato dalla Consulta, ha perciò riconosciuto la prevalenza del principio del rispetto dei diritti inviolabili a fronte di delicta imperii, cioè di atti compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens tali da determinare la rottura di un potere sovrano riconoscibile come tale, con la conseguente recessione del principio dell'immunità statale, che non costituisce un diritto quanto piuttosto una "prerogativa" dello Stato nazionale, cosicché il principio del rispetto della "sovrana uguaglianza" degli Stati deve restare privo di effetti nell'ipotesi di crimini contro l'umanità, cioè compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza consiste in un abuso della sovranità statuale (Cass., sez. un., 28/10/2015, n. 21946; Cass., sez. un., 29/07/2016, n. 15812; Cass., sez. un., 13/01/2017, n. 762; Cass., sez. un.,28/09/2020 n. 20442). 2.2 La premessa che precede rende ragione del potere del tribunale di Roma di iuris-dicere nei riguardi della Repubblica Federale Tedesca, per i fatti che Le sono contestati in giudizio;
come enunciato, meglio di chi scrive, dalla Corte regolatrice in procedimento analogo, «l'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per atti "iure imperii" costituisce una prerogativa (e non un diritto) riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali, la cui operatività è preclusa nel nostro ordinamento, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 238 del 2014, per i "delicta imperii", per quei crimini, cioè, compiuti in violazione di norme internazionali di "ius cogens", in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali» (Cass. Sez. Un., 28/09/2020, n. 20442; conf. da ultimo Cass. Sez. Un., 11/06/2024, n.16136: «il principio del rispetto dei diritti inviolabili prevale sulla regola dell'immunità degli Stati esteri a fronte di delicta imperii, cioè di atti compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens. Siffatte violazioni determinano la rottura di un potere sovrano riconoscibile come tale, con la conseguente recessione del principio dell'immunità statale, che non costituisce un diritto quanto piuttosto una prerogativa dello Stato nazionale, cosicché il principio del rispetto della sovrana uguaglianza degli Stati deve restare privo di effetti nell'ipotesi di crimini contro l'umanità, cioè compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza consiste in un abuso della sovranità statuale», sempre riferita a causa analoga a quella ora in decisione). Nel caso di specie, giacché vengono in esame condotte che certamente configurano crimine di guerra e contro l'umanità, avendo la parte attrice dedotto che la sig.ra Persona_4
(nonna) veniva deportata presso il campo di concentramento di Auschwitz, ed ivi moriva in condizioni di totale spregio della dignità umana, si deve affermare la giurisdizione del tribunale adìto, ed il potere-dovere di pronunciare sulla domanda di risarcimento danni. 2.3 Va quindi disaminata la questione di “legittimazione passiva” della
[...] sollevata dall'Avvocatura dello Stato. Controparte_4
L'eccezione trae motivo dalla norma veicolata dall'art. 43 del d.l. n. 36 del 2022 (convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79), con la quale il legislatore italiano, al fine di pagina 7 di 13 dare continuità all'Accordo di Bonn del 2 giugno del 19611 e per superare l'impasse generatasi, all'esito della sentenza della CIG, nei rapporti con la Repubblica Federale Tedesca, ha realizzato una particolare ipotesi di «meccanismo di traslazione dell'onere economico recato dall'obbligazione risarcitoria», come affermato dalla Corte costituzionale con la recente pronuncia n. 159 del 2023. Il citato art. 43 del d.l. 36/2022, rubricato «Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945» prevede testualmente (nelle parti d'interesse): «
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica Controparte_3
14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023 e di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
2. Hanno diritto all'accesso al alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente CP_7 articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. È a carico del il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al CP_7 primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per l'accesso al Fondo.
3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite: a) la procedura di accesso al Fondo;
b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n.
pagina 8 di 13 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94. c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
5. Il pagamento effettuato con le procedure previste al comma 4 estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui al comma 1.
6. Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima data. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal giudice. Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile. Se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente». In sede di verifica della compatibilità della norma con la Costituzione, ai fini della sua applicazione in seno ad una procedura di esecuzione forzata, la Corte costituzionale (sentenza n. 159 del 21/07/2023) ha chiarito: «.. l'art. 43 prevede che al credito risarcitorio nei confronti della è sostituito un diritto di CP_3 analogo contenuto sul Fondo, apprestando così una adeguata tutela alternativa a quella conseguibile con l'esecuzione forzata nei confronti della Ciò è tanto più vero se si Controparte_3 considera che la procedura esecutiva delle sentenze definitive, o comunque provvisoriamente esecutive, di condanna al risarcimento dei danni, pronunciate nei confronti della Repubblica federale di Germania, soffrirebbe comunque la limitazione dell'immunità ristretta degli Stati, come sopra già affermato (al punto 3.2.), talché non sarebbe facile per il creditore procedente rinvenire beni privi di destinazione pubblicistica, e quindi pignorabili, oppure somme di danaro su conti correnti bancari o postali, di rappresentanze diplomatiche e consolari della privi della rituale dichiarazione che il conto CP_3 contiene esclusivamente somme destinate all'espletamento delle funzioni di quello Stato. 17.- Il decreto interministeriale del 28 giugno 2023 - che ha introdotto una normativa subprimaria autorizzata direttamente dalla legge (l'art. 43) - ha poi ulteriormente chiarito la portata della tutela approntata dal Fondo “ristori”. Infatti, in particolare, il comma 2 dell'art. 2 del decreto interministeriale prevede che è «a carico del nel rispetto della normativa vigente e secondo le procedure di cui agli articoli 3 e 4 del CP_7 presente decreto, il pagamento dei danni liquidati nella sentenza [...] e delle spese processuali eventualmente liquidate dalla sentenza medesima, detratte le somme ricevute dall'avente diritto dalla Repubblica Italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963 n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, della legge 29 gennaio 1994, n. 94». L'accesso al Fondo “ristori” è, quindi, configurato come un diritto soggettivo, riveniente il suo fondamento nel titolo esecutivo già formatosi di condanna della Repubblica federale di Germania, senza che vengano in rilievo i limiti dell'immunità ristretta. [..] Sussiste, quindi, un diritto soggettivo, pieno e non condizionato, avente come contenuto il pagamento del risarcimento del danno già liquidato dalla sentenza passata in giudicato con liberazione dell'originario debitore (la con la CP_3 sola detrazione di somme già ricevute e riconducibili alla condizione di vittima di siffatti crimini di guerra (gli indennizzi dell'accordo del 1961 e altri benefici). Si tratta di una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la
pagina 9 di 13 procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la e non sarebbe più proponibile una CP_3 nuova». Se, dunque, l'art. 43, d.l. n. 36/2003, realizza una espromissione ex lege, con la sostituzione della persona del debitore in sede esecutiva, e tale per cui il credito risarcitorio maturato nei confronti della Repubblica Federale tedesca viene sostituito da un credito di natura parimenti risarcitoria, esercitabile nei confronti del MEF e mediante accesso al Fondo, è evidente che il giudizio di cognizione si debba svolgere anche (e prioritariamente) nei confronti del legittimo contraddittore della parte dedotta danneggiata, quindi di colui che sia indicato danneggiante e perciò (originario) debitore, ossia la Repubblica Federale tedesca, non potendosi altrimenti configurare, neppure in astratto, alcuna sostituzione mediante estromissione nell'obbligazione altrui. In altri termini, si dubita che una sentenza non pronunciata nei confronti della Repubblica Federale tedesca possa costituire valido titolo di accesso al Fondo istituito ex art. 43, d.l. n. 36/2022. Inoltre, valorizzandosi l'inciso «In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile», contenuto all'art. 43, comma 3, d.l. n. 36/2022, deve concludersi che la pronuncia demandata al giudice della cognizione possa (se non debba) essere di condanna, ché altrimenti, se si trattasse di sentenza di mero accertamento, essa sarebbe ipso iure sprovvista di efficacia esecutiva fino al passaggio in giudicato (v. ex plurimis Cass. Sez. 3, 15/11/2013, n. 25743). Conclusivamente, pur essendo presenti in giudizio oltre alla Repubblica Federale tedesca anche la (in quanto citata dalla parte attrice), non ricorrono le Controparte_4 questioni di contraddittorio sollevate dall'Avvocatura dello Stato. 2.4 Anche l'eccezione di prescrizione risulta infondata, ad avviso del Tribunale. Il diritto internazionale, sia di natura consuetudinaria che pattizia, reca la regola della imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità e della retroattività della norma internazionale consuetudinaria che ne prevede la repressione: si può far riferimento, tra le altre, alla Convenzione ONU del 1968, alla Convenzione Europea del 1974 (il cui art. 7, secondo comma, in deroga al principio nulla poena sine lege, afferma: “il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”), nonché la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (che all'art. 49, secondo comma, prevede “il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costitutiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni”). Tali norme non sono contrarie al principio di legalità, proprio per la intrinseca caratteristica di universalità dei diritti fondamentali dell'uomo e della necessità di repressione delle loro violazioni, in qualunque tempo commesse, configuranti regole cogenti di diritto internazionale. In tal senso merita citare la chiarissima motivazione della sentenza Cassazione penale sez. VI
- 30/06/2022, n. 29951, pronunciata in materia di estradizione per il delitto di tortura consumato in Argentina, negli anni '70, in danno di un detenuto oppositore del regime, ove si legge: «l'esigenza di rendere "effettiva" la repressione di tali atroci delitti ha portato già in epoca risalente la comunità internazionale a stabilire che non sono soggetti a prescrizione i crimini contro l'umanità al fine di non ostacolare l'azione penale e l'esecuzione delle pene: tale regola è stata codificata nelle Convenzioni
pagina 10 di 13 sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini di guerra e ai crimini contro l'umanità, adottate dalle Nazioni Unite il 26 novembre 1968 e dal Consiglio d'Europa il 25 gennaio 1974. È significativo che nel dibattito per l'approvazione della Convenzione delle Nazioni Unite del 1968 molte delegazioni si erano espresse per la "riaffermazione" di un principio già esistente nel diritto internazionale generale. La stessa Convenzione dà atto che "che in nessuna delle dichiarazioni solenni, atti e convenzioni volte a perseguire e a reprimere i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità sono stati previsti limiti di tempo" e che con essa si sia voluto affermare in diritto internazionale "il principio dell'imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità, e di assicurarne l'applicazione universale". Tale atto delle Nazioni Unite rappresenta quindi il punto d'arrivo di un lento, ma costante processo internazionalistico (il cui inizio è fatto addirittura risalire al Manuale adottato dall'Istituto di diritto internazionale il 9 settembre 1880 nella sessione di Oxford, cosiddetto Manuale di Oxford) teso a reprimere in modo sempre più efficace le violazioni delle leggi e degli usi della guerra ed in tale quadro il principio dell'imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità assume oggettivamente carattere di "jus cogens", in quanto posto a tutela di interessi generali della società internazionale (così, la sentenza del Tribunale militare di Roma nei confronti di AS AR e del 22 luglio 1997). Nei lavori Persona_7 preparatori per la Convenzione delle Nazioni Unite del 2006 sulla protezione delle persone dalle sparizioni forzate si è dato atto che i crimini contro l'umanità non sono soggetti ad alcuna forma di prescrizione (Report, 4/2004/59, p. 43-46). Un rilievo particolare va dato allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, sottoscritto e ratificato anche dall'Italia e dall'Argentina, che ha ribadito, codificandola, l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità (art. 29), coerentemente all'impegno primario assunto dagli Stati parte di perseguirli e di cooperare efficacemente per la loro repressione. Si è autorevolmente osservato come lo Statuto abbia rispecchiato e chiarito norme consuetudinarie esistenti, cristallizzandole, e comunque rappresenti l'opinio iuris di un grande numero di Stati (così, Tribunale penale per l'ex Jugoslavia, sentenza, caso 10 novembre 1998, p. 227). Nello Per_8 stesso senso sono da segnalare le leggi istitutive delle Camere/ Straordinarie per i crimini dei Khmer rossi, del Tribunale per Timor Est e della Corte Suprema penale irachena, competenti per giudicare crimini contro l'umanità. Va segnalato altresì che moltissimi Stati prevedono nei loro ordinamenti l'imprescrittibilità dei reati contro l'umanità o le loro autorità giudiziarie hanno ritenuto la loro imprescrittibilità imposta dallo jus cogens (Argentina, Cile, Stati Uniti d'America), mentre nessuno Stato che ha introdotto una legge sui crimini contro l'umanità ne ha previsto lo sbarramento della punizione derivante dalla prescrizione (Nazioni Unite, Report della International Law C:ommission, 71nna sessione, 20 agosto 2019, A/74/10). La eliminazione della prescrizione per i crimini contro l'umanità è misura inoltre indicata dagli organismi più autorevoli in materia (cfr. da ultimo il Rapporto del 2017 del Comitato contro la tortura delle Nazioni Unite nei confronti dell'Italia in tema di tortura;
Rapporto 2007-2008 del Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite, v. I, pag. 56). Sul piano internazionale sono da richiamare le significative pronunce delle istanze giudiziarie sovranazionali: la sentenza del 1998 nel caso del Tribunale penale per l'ex Jugoslavia (p. 157) e quelle della Per_8
Corte interamericana per i diritti umani sin dal 2001, con le quali è stata sostenuta la imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità quale norma dello jus cogens alla quale gli Stati sono tenuti inderogabilmente a conformarsi. La Corte EDU ha più volte affermato la "inammissibilità" persino di una misura nazionale che stabilisca la prescrizione dei crimini contro l'umanità (Corte EDU,
pagina 11 di 13 29/03/2011, caso c. Italia, p.p. 99, 108), indicando ai giudici nazionali la strada, in assenza di Per_9 disposizioni nazionali, di adeguarsi al diritto internazionale (in tema di crimini di guerra, Corte EDU, 17/05/2010, caso c. , p. 208). Proprio con riferimento all'Italia, la Corte EDU di recente Per_10 Per_11 ha stigmatizzato la giurisprudenza nazionale che aveva opposto alla regola dell'imprescrittibilità di tali reati il principio costituzionale di legalità (Corte EDU, 7/04/2015, Cestaro c. Italia, p. 225)». Ancora, giova citare la pronuncia della Corte europea diritti dell'uomo Sez. Grande Chambre
- 17/05/2010, n. 36376, secondo cui «in assenza di espliciti termini di prescrizione in materia di crimini di guerra nella normativa internazionale del '44 e nel suo silenzio successivo al riguardo, non può ritenersi in alcun modo prescritta l'azione penale interna. Pertanto, la questione se in un qualche momento antecedente all'azione penale nei confronti del ricorrente tale azione fosse caduta in prescrizione ai sensi del diritto internazionale non può che trovare risposta negativa» (nello stesso senso, Corte europea diritti dell'uomo sez. II - 23/03/2010, n. 36586). Tanto detto quanto alla prescrittibilità dello stesso fatto reato configurante un crimine contro l'umanità, a maggior ragione deve ritenersi predicabile l'imprescrittibilità del credito per risarcimento del danno eventualmente conseguito a tale crimine, in ossequio alla regola cogente di diritto internazionale (consuetudinario e quindi pattizio) sopra enunciata, non essendo oltretutto mutuabile, nel settore civile della responsabilità aquiliana (anche se da fatto-reato), il principio di prevalenza della lex mitior, valido (con i limiti sopra indicati) nel settore penale («qualora, ai fini dell'art. 2947, comma 3, c.c., occorra fare riferimento al termine di prescrizione stabilito per il reato e questo sia stato modificato dal legislatore rispetto al termine previsto al momento della consumazione dell'illecito, si deve applicare il termine di prescrizione del momento di consumazione del reato, in forza del principio di irretroattività della norma e non rilevando, agli effetti civilistici, il principio della norma più favorevole»; in tali termini Cass. Sez. 3, 06/12/2024, n. 31378).
3. merito della lite. 3.1. Nel merito, le contestazioni dell'Avvocatura dello Stato hanno investito, in primo luogo, la prova della qualità di erede, sia sotto il profilo della prova (in tesi assente) della delazione ereditaria che della prova (parimenti in tesi assente) dell'accettazione dell'eredità devoluta al soggetto indicato dante causa dell'attrice. In tema, occorre ricordare – per giurisprudenza consolidata (Cass. civ, SS.UU., sentenza 29 maggio 2014 n. 12065) e da ultimo con Cass. civ., Ordinanza 11 febbraio 2025 n. 3445 – che:
“Colui che intervenga in un giudizio civile pendente tra altre persone, ovvero lo riassuma a seguito di interruzione, o proponga impugnazione assumendo di essere erede di una delle parti che hanno partecipato al precedente grado di giudizio, deve fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., oltre che del decesso della parte originaria, anche della sua qualità di erede di quest'ultima; a tale riguardo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, artt. 46 e 47, non costituisce di per sé prova idonea di tale qualità, esaurendo i sui effetti nell'ambito dei rapporti con la P. A. e nei relativi procedimenti amministrativi;
tuttavia il giudice, in presenza della produzione della suddetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, deve adeguatamente valutare, anche ai sensi della nuova formulazione dell'art. 115 c.p.c., come novellato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 14, in conformità al principio di non contestazione, il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di
pagina 12 di 13 notorietà viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità di erede e, nell'ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta". Nel caso di specie, tuttavia, la parte attrice non può giovarsi del principio di non contestazione, dacché l'unica parte effettivamente legittimata a contraddire in giudizio - la
[...]
- è rimasta contumace. Controparte_3
Ciò premesso in diritto, in fatto devono ritenersi non dimostrati il rapporto di parentela e la qualità di erede da parte dell'odierna parte attrice nei confronti della de cuius , Persona_3
a cagione della mancata produzione in atti della documentazione attestante lo stato di famiglia storico o finanche, ove esistente, un estratto del testamento. Valore ancor minore va attribuita alle attestazioni del Centro di Documentazione Ebraica che, oltre a non attestare nulla in ordine alla legittimazione di parte attrice, essendo un centro di raccolta dati di una Fondazione, nessuna valenza probatoria può assumere all'interno di un giudizio civile risarcitorio a dimostrazione della qualità in questione, bensì semmai in maniera indiziaria, ai fini della dimostrazione dell'evento lesivo concernente la sig.ra Persona_4
Nel caso di specie parte attrice non ha, in definitiva, provato la asserita propria qualità di erede ed il difetto di dimostrazione determina il difetto di prova di un elemento costitutivo del diritto vantato in giudizio;
è appena il caso di aggiungere che il tribunale non può considerare, ai fini della decisione, la documentazione anagrafica depositata unitamente alle note conclusionali autorizzate ex art. 281-sexies c.p.c., trattandosi di prova offerta allorquando già maturate tutte le preclusioni del rito. Ne consegue il rigetto della domanda nel merito. 3.2. Si provvede quindi come a seguire, con il rigetto della domanda. Le spese seguono la soccombenza.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
- rigetta la domanda formulata in citazione da;
Parte_1
- condanna la sig.ra nei confronti della Repubblica italiana in persona della Parte_1 convenuta alla rifusione delle spese del grado, che liquida Controparte_4 in € 2.540,00 per compensi tariffari, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge;
- nulla sulle spese inerenti alla in quanto contumace. Controparte_3
Roma, 19 dicembre 2025
Il Giudice
SA IM
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Reso esecutivo con il d.P.R. del 14 aprile del 1962, n. 1263, ove si prevede che «il Governo italiano dichiara che sono definite tutte le rivendicazioni e richieste della Repubblica italiana, o di persone fisiche o giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti della
o nei confronti di persone fisiche o giuridiche tedesche, purché derivanti da diritti o ragioni sorti nel Controparte_3 CP_3 periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945».