Sentenza 21 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/06/2025, n. 2656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2656 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano T R I B U N A L E D I C A T A N I A Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del 20.05.2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 9127/2024 promossa da
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 [...]
), rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Indiogine, come da procura in C.F._1 atti
-ricorrente- contro
anche quale mandatario di Controparte_1
(C.F.: ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pier Luigi Tomaselli, giusta procura in atti
Controparte_3
(C.F.: , in persona del Direttore Regionale e legale rappresentante pro-
[...] P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Concetto Origlio, giusta procura in tatti
e nei confronti di
(C.F.: ), in persona del Respon- Controparte_4 P.IVA_3 sabile Atti Introduttivi del giudizio per la , rappresentata e difesa dall'avvocato CP_5
Giovanni Lombardo, come da procura in atti
-
1
- avente ad oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 20 maggio 2025 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da note scritte depositate nel termine assegnato.
In fatto e in diritto
Con ricorso al Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato l'1 ottobre 2024, proponeva opposizione avverso l'intimazione di Parte_2 pagamento n. 293 2024 9029206302 000, comunicata in data 11 settembre 2024, afferente agli avvisi di addebito n. 59320112000428266000, n. 59320112000804213000, n.
59320112001029635000, n. 59320120000415739000, n. 59320120002879633000, n.
59320120005590680000, n. 593 20130000100936000, n. 59320130003095132000, n.
59320130006027965000, n. 59320140000 293585000, n. 59320140002676918000, n.
59320140002738576000, n. 59320140002868271 000, n. 59320150001192941000, n.
59320160000391104000, n. 5932016000446834200, n. 593 20170001375566000, n.
5932017000237703700, n. 59320170006508257000, n. 5932017000 7209292000, n.
59320170007941265000, n. 59320180000034733000, n. 59320180000165135 000, n.
59320180000615171000, n. 5932018000112900200, n. 59320180001334410000, n. 593
20180001706814000, n. 59320180003095443000, n. 59320180005364037000, n.
5932018000 5900003000, n. 59320180006399468000, n. 59320180006640864000, n.
593201800072532500 00, n. 5932018000761595000, n. 59320180008619643000, n.
59320190000215153000, n. 593 20190000464334000, n. 59320190001033250000, n.
59320190001804039000, n. 59320190002 471316000, n. 59320190006022401000, n.
59320190006022502000, n. 59320190006513980 000, n. 59320190006660659000, n.
59320190007215023000, n. 59320190007777568000,n. 59320190007956692000 n.
59320190011468860000, n. 59320210000711453000, n. 5932022 0000469939000. n.
59320220003382657000, n. 59320220004528173000, n. 593202200047590 57000, n.
5932022000546020100, n. 59320230000060116000, n. 59320230000777630000, n.
59320230000898732000, n. 59320230001772427000, tutti asseritamente mai notificati, per un valore complessivo pari a €. 1.021.246,09.
A fondamento dell'atto di opposizione de quo, il ricorrente deduceva:
- che l'intimazione di pagamento opposta era da ritenersi nulla per l'omessa notifica degli
2 atti presupposti, vizio procedurale tale da comportare appunto la nullità dell'atto conseguenziale notificato, secondo l'orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, espresso con la sentenza n. 16412/2007;
- che, non essendo mai stati notificati i titoli predetti, i crediti portati dagli stessi erano da considerarsi prescritti per il decorso del termine quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, L. n.
335/1995; parimenti prescritti dovevano, altresì, ritenersi i crediti per sanzioni, connesse alla violazione di norme tributarie, maturato il termine quinquennale dall'iscrizione a ruolo del credito, così come previsto dall'art. 20, comma 3, D. Lgs. n. 472/1997;
- che, nell'atto opposto, non erano state dettagliatamente indicate le modalità di determinazione degli interessi in maniera tale da consentire al contribuente di verificare l'esattezza dei calcoli effettuati dall'agente della riscossione e, quindi, la legittimità della pretesa creditoria. Peraltro, eventuali errori nel calcolo degli interessi avrebbero avuto ricadute anche sul calcolo dei compensi di riscossione;
- che il concessionario aveva violato il divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c., così come il disposto dell'art. 30 D.P.R. n. 602/1973 sul calcolo degli interessi di mora e dell'aggio;
- che, infine, il compenso chiesto dall'agente della riscossione doveva ritenersi illegittimo in considerazione del principio normativo, secondo cui l'affidamento del servizio di riscossione a soggetti terzi, diversi dagli organi dell'ente locale, non può comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
Su tali premesse, previa sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati, il ricorrente concludeva chiedendo: “
Ritenere e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata poiché la stessa non è stata preceduta dalla notificazione degli atti presupposti;
2. Ritenere e dichiarare illegittima e|o nulla e|o priva di effetti giuridici l'intimazione impugnata, per la mancata notifica al ricorrente degli atti prodromici, ossia gli avvisi di accertamento e le cartelle sottese in relazione alle quali veniva intimato il pagamento per cui oggi è causa, per le argomentazioni esposte in narrativa e, per l'effetto, ritenere e dichiarare privo di effetti giuridici l'atto impugnato e quelli sottesi, per le argomentazioni esposte in narrativa;
3. ritenere e dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato, poiché le presunte pretese creditorie, sono infondate in quanto NULLA È DOVUTO E COMUNQUE PRESCRITTO, essendo abbondantemente decorsi i termini di prescrizione, atteso che il termine per
3 riscuotere i crediti erariali oggi impugnati, a seguito della notifica della cartella esattoriale
e di qualsiasi altro atto amministrativo di natura accertativa, non può che ritenersi quinquennale, in subordine e senza recesso dalla superiore eccezione si eccepisce la prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi, per le argomentazioni esposte in narrativa;
4. Dichiarare l'Ente Impositore e l'Agente della Riscossione decaduti dal potere di riscossione per non avere reso esecutivi i ruoli nei termini decadenziali previsti dalle disposizioni di legge vigenti;
5. in via ancora gradata ritenere e dichiarare la nullità e|o inesistenza e|o inefficacia degli atti impugnati per difetto di motivazione sia dell'atto impugnato che delle sottese cartelle per violazione dello Statuto del Contribuente L.212/2000 all'art. 7 nonché l'art. 3 della L. 241/90, che stabiliscono che ogni atto posto in essere dell'amministrazione deve essere debitamente motivato, in modo da consentire la ricostruzione dell'iter logico
Giuridico alla base della pretesa, ciò in quanto sia l'atto impugnato che le cartelle sottese non dettagliano puntualmente il conteggio degli interessi e le aliquote applicate alle varie annualità, conseguendo la nullità dei medesimi giacchè lesivi del diritto alla difesa del contribuente - a nulla valendo che l'iter dell'accertamento sia già giunto a conclusione ed il contribuente stesso sia informato – conseguendo come corollario la mancanza di certezza e trasparenza delle somme richieste dal Concessionario, derivando la caducazione del titolo esecutivo (non più certo, liquido ed esigibile) “che può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, trattandosi di presupposto dell'azione esecutiva” per le argomentazioni esposte in narrativa;
6. ritenere e dichiarare la nullità e|o inesistenza e|o inefficacia degli atti impugnati per avere il violato il combinato disposto di cui agli artt. Controparte_6
1283 c.c., 30 e 20 del DPR 602/1973, imputando all'esponente interessi anatocistici, vietati dalle disposizioni di legge, conseguendo la nullità dei ruoli e delle sottese cartelle, per violazione del diritto alla difesa del contribuente - a nulla valendo che l'iter dell'accertamento sia già giunto a conclusione ed il contribuente stesso sia informato – conseguendo come corollario la mancanza di certezza e trasparenza delle somme richieste dal Concessionario, derivando la caducazione del titolo esecutivo (non più certo, liquido ed esigibile) “che può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, trattandosi di presupposto dell'azione esecutiva” per le argomentazioni esposte in narrativa;
4 7. ritenere e dichiarare la nullità e|o inesistenza e|o inefficacia dell'atto impugnato per l'illegittimità del compenso di riscossione richiesto dal Concessionario conseguendo la nullità degli atti impugnati, per violazione del diritto alla difesa del contribuente, conseguendo come corollario la mancanza di certezza e trasparenza delle somme richieste dal Concessionario, derivando la caducazione degli atti impugnati, per le argomentazioni esposte in narrativa o, in subordine, dichiarare infondate ed illegittime le pretese del
Concessionario a titolo di aggio, per le argomentazioni sul punto esposte;
ritenere e dichiarare la nullità e|o inesistenza e|o inefficacia dell'atto impugnato per l'illegittimità del compenso di riscossione richiesto dal Concessionario conseguendo la nullità degli atti impugnati, per violazione del diritto alla difesa del contribuente, conseguendo come corollario la mancanza di certezza e trasparenza delle somme richieste dal Concessionario, derivando la caducazione degli atti impugnati, per le argomentazioni esposte in narrativa o, in subordine, dichiarare infondate ed illegittime le pretese del Concessionario a titolo di aggio, per le argomentazioni sul punto esposte;
con vittoria dei compensi di causa.
Con memoria depositata in data 28 gennaio 2025, si costituiva l' , il quale, dopo aver CP_1 ricostruito la natura del giudizio che ci occupa ed eccepito, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva di in quanto i crediti opposti non rientravano nelle varie CP_2 operazioni di cartolarizzazione e, quindi, di cessione alla società dei crediti maturati da ultimo entro la data del 31 dicembre 2005, eccepiva, altresì, l'inammissibilità dell'opposizione tardivamente proposta oltre il termine di cui all'art. 24 D. Lgs. n. 46/1999 dalla data di notifica degli avvisi di addebito, sottesi all'intimazione di pagamento e tutti ritualmente notificati per posta e in via telematica.
Parimenti, l'ente previdenziale eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione tardivamente proposta oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c., richiamato in subiecta materia dall'art. 29 D. Lgs. n. 46/1999.
Nel merito, deduceva che alcuna prescrizione poteva essere eccepita per i periodi pregressi alla notifica degli avvisi di addebito a causa della loro mancata impugnazione nei termini perentori di legge. Quanto alla prescrizione successiva alle predette notifiche, evidenziava che l'eccezione relativa doveva ritenersi rivolta all'agente della riscossione, esclusivo titolare del potere esattivo, una volta consegnati i ruoli da parte degli enti impositori.
In ogni caso, doveva tenersi conto che il termine di cui all'art. 3, comma 9, L. n 335/1995 era rimasto sospeso a causa dell'emergenza pandemica dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 per un anno, cinque mesi e ventitré giorni da aggiungersi al termine finale di prescrizione (in totale 542 giorni).
Insisteva, pertanto, affinché venisse ordinata ad l'esibizione degli atti esattoriali medio tempore CP_7 compiuti, anche a norma dell'art. 213 c.p.c.
Nessuna somma, infine, era stata richiesta a titolo di interessi: “i crediti dell' infatti, CP_1
5 sono protetti dalla svalutazione con l'obbligo per il contribuente di pagare somme aggiuntive a titolo di sanzioni civili sui contributi insoluti, a norma dell'art.116, co.8, lett. a) e b) della legge
n.388/2000, come specificato e quantificati nei singoli avvisi di addebito”.
In conclusione, l'ente impositore chiedeva: “preliminarmente accertare e dichiarare
l'estraneità della al presente Controparte_2 giudizio, disponendone l'estromissione col favore delle spese.
Dichiarare inammissibile, ovvero comunque rigettare l'opposizione avversaria e confermare
l'intimazione di pagamento e gli avvisi di addebito opposti integralmente ovvero, in subordine, per la parte che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria”, con il favore di spese e onorari di causa.
Si costituiva altresì l' , eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva non CP_3 afferendo gli atti impositivi impugnati ad alcuna posizione creditoria dell'ente.
Instava, infine, , eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione CP_7 passiva alla luce dell'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 7514/2022; sempre in via preliminare, eccepiva altresì l'inammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. n. 46/1999. Quanto alla prescrizione estintiva,
l'agente della riscossione deduceva che la stessa era stata interrotta dalla notifica a mezzo posta delle intimazioni di pagamento indicate nella memoria di costituzione e dalla notifica a mezzo pec dell'intimazione di pagamento in data anteriore alla notifica dell'intimazione opposta, tutte avvenute successivamente alla notificazione degli avvisi di addebito de quibus.
Anche il concessionario invoca, comunque, la sospensione del termine di prescrizione per l'emergenza pandemica.
Per mero scrupolo difensivo, eccepiva nel merito che la notifica dell'intimazio- CP_7 ne di pagamento e dei sottesi avvisi di addebito determinava la conoscenza della pretesa creditoria da parte del ricorrente;
che il calcolo degli interessi era esatto in quanto frutto di un procedimento normativamente fissato e svolto con modalità sostanzialmente automatizzate e che i compensi per il servizio di riscossione costituiscono la remunerazione dell'attività espletata dall'agente, dovuta ex art. 17, comma 1, D. Lgs. n. 112/1999. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale.
Concesso un termine per il deposito di note difensive e sostituita l'udienza di discussione del 20 maggio 2025 dalle note di cui all'articolo 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione e definita nei termini che seguono.
6 ***
1. Qualificazione della domanda
Allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che quante volte si facciano valere motivi che attengano al merito della pretesa contributiva e previdenziale
(contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove invece si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99.
Va, inoltre, precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R.
602/1973, etc.).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 d.lgs.
46/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, invece, l'art. 29
d.lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con
7 atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 35/2005, conv. in l.
80/2005).
Non sono, invece, previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c.
1.1 Tanto premesso, nel caso di specie, parte ricorrente ha eccepito la prescrizione dei crediti iscritti a ruolo assumendo che in mancanza di notifica degli avvisi di addebito, il termine quinquennale, tenuto conto delle annualità richieste, risulta decorso alla data di notifica della intimazione di pagamento.
1.2 Nella specie, l'opposizione, volta a far valere la mancata notifica degli atti prodromici va qualificata come opposizione ex art. 617 c.p.c. (sul punto, Cass. 18256/2020) e deve ritenersi ammissibile in quanto proposta nel termine di 20 giorni (1 ottobre 2024) dalla notifica dell'atto opposto (11 settembre 2024).
1.3 Dall'eccezione di parte ricorrente vertente sulla prescrizione, come fatto estintivo della pretesa successivo alla formazione del titolo esecutivo, deriva la qualificazione dell'azione promossa come opposizione all'esecuzione, non soggetta a termini di decadenza e dunque tempestivamente proposta, anche in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24,
c. 5, d. lgs. 46/1999, avendo la società contestato che le cartelle e gli avvisi di addebito le siano stati notificati.
Come, infatti, chiarito dalla Corte di Cassazione, “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare
l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n. 29294/2019; cfr. La giurisprudenza di legittimità ha altresì sottolineato che “laddove l'opposizione ex art. 615 cpc sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare
l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività
8 dell'opposizione (come – appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del
2019; n. 29294 del 2019)” (Cass., sez. VI, ord. 2 settembre 2020, n. 18256 cit.).
2. Sulla posizione processuale di CP_7
Limitatamente ai motivi di opposizione sulla prescrizione dei crediti sottesi all'intimazione opposta, si rileva la carenza di legittimazione passiva di , ciò rilevando CP_7 al fine di dirimere in ordine ai rapporti con l'ente impositore.
Va, infatti, rilevato, sul piano processuale, che nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale (in ipotesi, avviso di addebito) nei quali non si facciano valere vizi della procedura esecutiva, la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva compete esclusivamente all'ente impositore, spiegando comunque efficacia anche nei confronti dell'agente della riscossione – quale adiectus solutionis causa – l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali (Cass. Sez. Unite 8.03.2022 n.
7514).
La Suprema Corte a Sezioni Unite ha, in particolare, affermato che “in forza della disciplina del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 … la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere
l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito" Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio… … …
14. Il difetto di "legitimatio ad causam", come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, essendo la Corte di
Cassazione dotata di poteri officiosi in tutte le ipotesi in cui il processo non poteva essere iniziato o proseguito (in tal senso Cass. S.U. 9 febbraio 2012 n. 1912: "l'istituto della
9 legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio (legittimazione attiva o passiva) - invero - si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data - la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno) e in via preliminare al merito (con eventuale pronuncia di rigetto della domanda per difetto di una condizione dell'azione), circa la coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (Cass. n.
11190 del 1995; Cass. n. 6160 del 2000; Cass. n. 11284 del 2010)... " (Cass. S.U. 7514/2022 cit.).
Nella fattispecie concreta, come anzidetto, le doglianze mosse dalla società ricorrente investono il merito della pretesa contributiva senza far valere vizi dell'azione esecutiva, per cui, come evidenziato in precedenti pronunce di questo Tribunale, anche con specifico riferimento all'opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c., “…contestando parte opponente il diritto di procedere ad esecuzione forzata, rectius, di preannunziare l'esecuzione forzata per essersi estinta per prescrizione la pretesa contributiva cristallizzata nell'avviso di addebito, legittimato passivo, alla luce degli arresti della recente pronuncia della Suprema
Corte a SS.UU. (cfr. Cass. SS.UU. n. 7514/2022) non può che essere il titolare della pretesa contributiva della cui estinzione per sopravvenuta prescrizione si controverte… … …
Premesso che, come ribadito nella menzionata pronuncia, il difetto di legitimatio ad causam
(allo stesso modo del difetto di titolarità passiva del rapporto, cfr. Cass. Sez. U. 16 febbraio
2016 n. 2951), può essere rilevato anche d'ufficio in ogni grado e stato del giudizio, deve qui evidenziarsi che la pretesa della ricorrente, volta ad ottenere la declaratoria di estinzione del credito previdenziale per la sopravvenuta prescrizione, non può che vedere quale contradditore il titolare di quella pretesa, cioè l' non già l'Agente della Riscossione, CP_1 mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex art. 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412). Esso sarebbe legittimato passivamente in relazione ai vizi qualificabili quali motivi di opposizione agli atti esecutivi, nella specie non dedotti;
né può ritenersi che un vizio procedimentale possa rinvenirsi nella notificazione dell'intimazione di pagamento siccome avvenuta, come sostenuto da parte
10 ricorrente, una volta spirato il termine prescrizionale. Non si discuterebbe, infatti, in tal caso, di un vizio di un atto del procedimento della riscossione, ma della sua efficacia quale atto interruttivo del termine prescrizionale successivo alla notificazione dell'avviso di addebito, efficacia paralizzata non in ragione di un vizio in sé dell'intimazione ma dal decorso del tempo che, stando a quanto dedotto da parte ricorrente, avrebbe determinato il perfezionamento della fattispecie estintiva anteriormente alla notificazione dell'intimazione di pagamento…” (cfr., tra le varie, Tribunale di Catania sez. lav. 23.02.2023 n. 701; id.
10.12.2024 n.5571; 18.12.2024 n. 5722).
3. Sulla notifica degli atti presupposti e sulla prescrizione anche successiva
Parte ricorrente ha eccepito la prescrizione dei crediti oggetto di intimazione assumendo come premesso la mancata notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito (“le CP_ pretese della Pubblica Amministrazione ( , Comuni, Regioni Controparte_4 CP_3 etc.) si prescrivono nel termine “breve” di cinque anni, eccetto nei casi in cui la sussistenza del credito sia stata accertata con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo” ipotesi non verificatasi nel caso che ci occupa” – v. pag. 8 ricorso introduttivo).
In primo luogo, giova evidenziare che al debitore è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo. E' poi ormai pacifico che per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge n. 335/1995 (cfr, Cass.
Civile, sez. trib., 25 maggio 2007, n. 12263), atteso che la cartella esattoriale è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato sicché la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione.
3.1 Tanto premesso, a fronte della prospettazione della parte ricorrente che ha assunto in primis l'omessa notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito, l' convenuto ha CP_1 versato in atti documentazione comprovante le effettuate notifiche degli atti presupposti.
In particolare, dalla documentazione prodotta si evince che tutti gli avvisi di addebito
11 opposti sono stati notificati – sia a mezzo posta che via pec all'indirizzo della società ricorrente – nelle date indicate nell'atto di intimazione opposto (v. file zip allegati).
Tali notifiche (effettuate tra il 2011 e il 2023) devono considerarsi valide e regolari, rilevandosi peraltro che alcuna contestazione è stata mossa da parte del ricorrente successivamente alla produzione documentale predetta: in particolare, le notifiche a mezzo posta sono state effettuate all'indirizzo di Misterbianco, via F.lli Cervi, 21, risultante dal certificato contestuale versato in atti (v. allegato al fascicolo ), mentre quelle telematiche CP_1 sono state effettuate all'indirizzo PEC del contribuente
, quale risultante dalla visura rilasciata dal Persona_1
Registro delle imprese (cfr. visura allegata) – per come detto, non oggetto di contestazione – e corredate di ricevuta di avvenuta consegna (per la maggior parte completa dei file .eml ed
.xml).
Ciò posto, tenuto conto delle date di notificazione degli avvisi di addebito sottesi l'intimazione di pagamento impugnata, da ritenersi effettuate ritualmente, il merito della pretesa non è più contestabile, e l'opposizione avverso tali atti deve ritenersi inammissibile.
3.2 Deve infatti considerarsi che, quanto alla prescrizione, maturata successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento, vale il principio secondo cui “In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio” (Cass. n. 31282/2019).
Nella fattispecie, l'originario opponente – con il ricorso in opposizione, a mezzo del quale, secondo il principio nomofilattico sopra esposto, avrebbe dovuto introdurre correttamente e ritualmente la questione – si è limitato a eccepire la prescrizione, richiamando i principi generali sanciti dalla giurisprudenza di legittimità in ordine al termine di prescrizione da adottare a seconda dei casi, senza tuttavia fare specifico riferimento al singolo avviso di addebito, indicando causali e annualità e nemmeno dando – per mera ipotesi- notificati gli atti con indicazione dalla data di notifica del dies a quo di un ulteriore termine quinquennale.
La dichiarazione di regolarità delle notifiche degli avvisi di addebito, sottesi all'intimazione di pagamento, assorbe e travolge i motivi di opposizione ex art. 617 c.p.c. – in ordine alla quale conserva la propria posizione di legittimato passivo – vertenti sulla nullità dell'atto CP_7
12 impugnato derivante dalla illegittimità degli atti presupposti.
Il ricorso va pertanto rigettato. Assorbita ogni altra questione.
4. Stante l'esito della lite, le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate a favore dell' nella misura specificata in dispositivo secondo i parametri del d.m. n. 55/2014 CP_1 come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite (di euro 1.021.246,09).
Vanno invece compensate le spese di lite tra il ricorrente e il concessionario, tenuto conto della opinabilità della questione afferente la legittimazione passiva di , solo di recente CP_7 risolta dalla giurisprudenza di legittimità e con orientamento peraltro non pacifico.
Vanno altresì compensate le spese di giudizio nei confronti dell' , dovendosi CP_3 considerare la notifica del ricorso introduttivo come mera denuntiatio litis, vertendo la causa esclusivamente sulla legittimità degli avvisi di addebito , sottesi all'intimazione opposta, e CP_1 non essendo quindi stata svolta in danno dell'ente assicuratore alcuna domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
rigetta il ricorso;
CP_ condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite, che si liquidano Parte_2 in complessivi € 10.180,00 (valore medio scaglione tra €.
1.000.001 e €. 2.000,000), per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge ove dovute;
compensa le spese di lite tra il ricorrente, e . CP_3 CP_7
Catania 21 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Laura Renda
13