Articolo 5 della Legge 22 luglio 1906, n. 623
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1 gennaio 1907
Art. 5.

Le reggenze dei banchi sono concesse, per ordine di anzianita', ai commessi di carriera della provincia. Quelle pero' occasionate dalla morte del titolare sono di preferenza affidate alla vedova o, in mancanza, a uno dei figli del titolare medesimo.

Quando i commessi, all'uopo interpellati, rinuncino alla profferta reggenza, l'amministrazione puo' provvedere con altre idonee persone secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1907