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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/09/2025, n. 3222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3222 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
R. G. N. 13546/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nel presente giudizio
tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1 Stefania Scardicchio;
e
contumace; CP_1
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda – volta ad ottenere la declaratoria dell'insussistenza sia dell'indebito di Euro 3.253,77 sia dell'indebito di Euro 3.260,40 prospettato dall' CP_1 all'odierna parte ricorrente con le missive del 21.12.2017 e del 19.07.2019 ed inizialmente corrisposti dall'istituto a titolo di pensione di reversibilità, rispettivamente, in relazione al periodo dall'1.01.2014 al 31.12.2014 e dall'1.01.2015 al 31.12.2015 deve ritenersi fondata per le motivazioni di seguito illustrate. Venendo all'esame del merito della causa deve essere evidenziato che l' ha rappresentato la sussistenza dei CP_1 pagamenti indebiti in argomento adducendo come motivazione l'avvenuto superamento dei limiti reddituali previsti dall'art. 1, comma 41, legge 335/1995 (secondo cui “Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F”) sulla base di redditi non comunicati all'istituto. Nel merito, con riferimento alla specifica disciplina dettata in materia di ripetizione dell'indebito pensionistico, occorre prendere le mosse dalla disposizione di cui all'art. 52 della legge 9 marzo 1989 n. 88, secondo cui: “… Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a 1 recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave (comma 2)”. La stessa disposizione dell'art. 52 della legge n. 88 del 1989 è stata poi interpretata autenticamente dall'art. 13 l. 30 dicembre 1991 n. 412 (disposizioni in materia di finanza pubblica) nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato dei fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite (comma 1). La norma da ultimo citata prevede poi che l' procede CP_1 annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza (comma 2). Orbene, sulla base dell'attuale disciplina, come anche illustrato dalla Corte di legittimità (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 10337/2023) l'irripetibilità dell'indebito pensionistico è subordinato alle seguenti condizioni: 1) il pagamento delle somme in base a formale, definitivo provvedimento all'interessato; 2) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore; 3) l'insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata, quoad effectum, la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente (si veda anche Cass. n. 17417 del 2016 e, in continuità, fra le tante, Cass. nn. 5984 del 2022, 10627 del 2021, 14517 del 2020). Orbene, dalla combinazione delle predette disposizioni deriva la disciplina speciale dell'indebito pensionistico , CP_1 imperniata sull'irripetibilità della prestazione pensionistica indebita subordinata alle condizioni dianzi richiamate, la mancanza di una (qualunque) delle quali esclude la irripetibilità dell'indebito e non già la mera riconducibilità della fattispecie alla speciale disciplina di settore per attrarre l'obbligazione restitutoria nella regola civilistica della ripetibilità, di cui all'art. 2033 c.c., come ritenuto da Cass. nn. 5984 del 2022, 10627 del 2021, 14517 del 2020 che richiama Cass. n. 17417 del 2016 cit. Ciò posto, con riferimento specifico all'elemento del dolo dell'interessato (che non ammette l'irripetibilità del trattamento pensionistico) la Suprema Corte con orientamento ormai costante ha condivisibilmente argomentato che:
2 <nell'indebito previdenziale, il dolo non opera nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata che non è noto all'ente debitore, dal quale ultimo, in ragione del numero rilevantissimo di rapporti di cui è titolare passivo, non si può ragionevolmente pretendere che si attivi per prendere conoscenza della situazione personale e patrimoniale dei creditori senza la collaborazione attiva di ciascuno di essi (così Cass. nn. 21019 del 2007, 12097 del 2013 e, da ult., Cass. n. 27096 del 2018); che, sotto altro ma concorrente profilo, si è precisato che il dolo del pensionato, pur non potendo aprioristicamente considerarsi presunto sulla base del semplice silenzio, deve tuttavia ritenersi sussistente allorché questi abbia disatteso l'obbligo legale di comunicare all' determinate CP_1 circostanze rilevanti ai fini della sussistenza e della misura del diritto a pensione (cfr., fra le tante, Cass. nn. 4849 del 1986 e 11498 del 1996, cui ha dato seguito, da ult., Cass. n. 1919 del 2018); che lo stesso giudice delle leggi, nel riconoscere la conformità a Costituzione dell'anzidetta interpretazione della disciplina concernente il dolo, costituente ormai diritto vivente, ne ha ricostruito il significato nei termini di un principio di settore che riguarda il tema dell'indebito ed implica, sia pure in termini bisognosi di specificazione in rapporto alle varie ipotesi di prestazioni, che, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. nn. 431 del 1993 e 166 del 1996); che, nel solco di tale principio, si è precisato che la portata innovativa della L. n. 412 del 1991, art. 13, comma 1, come tale destinata ad operare all'indomani della sua entrata in vigore, concerne l'imposizione al pensionato di un più ampio obbligo di collaborazione nella segnalazione di "fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente", da ricondurre al generale dovere di correttezza nell'attuazione del rapporto obbligatorio di cui all'art. 1175 c.c. (Cass. n. 1919 del 2018)>> (si veda Cass. civ., Sez. VI, 8731/2019). Con riferimento, ancora, alla categoria del dolo deve anche essere puntualizzato che, come anche condivisibilmente illustrato dalla Suprema Corte in tema di irrepetibilità delle prestazioni assistenziali, il dolo del percipiente non è solo da escludere a fronte della mera omissione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce ma anche a fronte dell'omissione di dati reddituali che l'istituto previdenziale ha l'onere di conoscere e che, quindi, siano conoscibili dall' (si veda Cass. civ., Sez. VI, 13223/2020). CP_1
3 A fronte di tanto, circa le fattispecie che escludono il dolo dell'interessato in quanto attinenti a situazioni in cui i dati reddituali (sebbene non risultati conosciuti) sarebbero stati conoscibili dall' con l'uso della diligenza CP_1 richiesta dalla qualità di soggetto erogatore della prestazione, vale ancora la pena richiamare il condivisibile excursus normativo compiuto da Cass. civ., Sez. VI, 13223/2020 che ha, appunto, evidenziato la sussistenza di un obbligo in capo all' di acquisire i dati reddituali in CP_1 possesso di altre P.P.A.A. richiamando gli interventi normativi di seguito elencati. 1) Il d.l. 78/2009 (conv. con mod. dalla l. 3 agosto 2009, n. 102) che, all'art. 15, prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni CP_1 presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono ordinariamente conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica a decorrere da tale data. CP_1
2) L'art. 13 del d.l. 78/2010 (conv. con mod. dalla l. 30 luglio 2010, n. 122) che, al comma 1, prevede l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza" per la CP_1 raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale e, al comma 6, stabilisce che “i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8” devono comunicare all' CP_1 soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. E' perciò confermato che i titolari delle prestazioni collegate al reddito non devono comunicare all' la propria CP_1 situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione.
3) L'art. 35 del d.l. 207/2008 che, al comma 10 bis, stabilisce che: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello
4 in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa”. In ragione di tanto, l'obbligo di comunicazione all' dei titolari di prestazioni collegate al reddito CP_1 riguarda, in sostanza, quei dati reddituali che, proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.), devono essere però dichiarati all'ente previdenziale. Compiuto questo ampio inquadramento deve essere evidenziato che le somme oggetto di causa risultano certamente pagate sulla base di formale, definitivo provvedimento (si veda il doc. 2). Per altro verso, i redditi che l' ha assunto genericamente CP_1 (peraltro solo nelle sue missive e non in questo giudizio) non essere stati comunicati sono desumibili dalla documentazione dell'Agenzia delle Entrate in atti. In ragione di tale ultima circostanza si è al cospetto di dati “conoscibili” dall' CP_1 sicché, per quanto illustrato, non può esservi il dolo della pensionata e, al contempo, deve riscontrarsi un errore sicuramente imputabile all'istituto. In virtù di questo deve essere accertata l'irripetibilità delle somme oggetto delle predette missive con conseguente condanna dell' alla corresponsione della somma complessiva CP_1 di Euro 5.962,05 (che la ricorrente ha documentato esserle stata finora oggetto di trattenuta) oltre accessori di legge. Le spese di lite – liquidate come da dispositivo con riduzione del 20% rispetto ai medi ex D.M. 55/2014 in ragione della relativa semplicità delle questioni affrontate – seguono la soccombenza con distrazione in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
− accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta l'insussistenza degli indebiti prospettati dall' ed oggetto di causa;
CP_1
− condanna l' alla corresponsione dell'importo CP_1 complessivo di Euro 5.962,05 oltre agli interessi legali e la rivalutazione monetaria su ciascuna trattenuta da calcolare sino al soddisfo e salvo il limite di cui all'art. 16, 6° comma, della legge n. 412/91;
− condanna l' alla corresponsione delle spese di lite CP_1 che si liquidano complessivamente in Euro 2981,60 oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge con distrazione.
Bari, 18.09.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Giuseppe Craca)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nel presente giudizio
tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1 Stefania Scardicchio;
e
contumace; CP_1
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda – volta ad ottenere la declaratoria dell'insussistenza sia dell'indebito di Euro 3.253,77 sia dell'indebito di Euro 3.260,40 prospettato dall' CP_1 all'odierna parte ricorrente con le missive del 21.12.2017 e del 19.07.2019 ed inizialmente corrisposti dall'istituto a titolo di pensione di reversibilità, rispettivamente, in relazione al periodo dall'1.01.2014 al 31.12.2014 e dall'1.01.2015 al 31.12.2015 deve ritenersi fondata per le motivazioni di seguito illustrate. Venendo all'esame del merito della causa deve essere evidenziato che l' ha rappresentato la sussistenza dei CP_1 pagamenti indebiti in argomento adducendo come motivazione l'avvenuto superamento dei limiti reddituali previsti dall'art. 1, comma 41, legge 335/1995 (secondo cui “Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F”) sulla base di redditi non comunicati all'istituto. Nel merito, con riferimento alla specifica disciplina dettata in materia di ripetizione dell'indebito pensionistico, occorre prendere le mosse dalla disposizione di cui all'art. 52 della legge 9 marzo 1989 n. 88, secondo cui: “… Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a 1 recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave (comma 2)”. La stessa disposizione dell'art. 52 della legge n. 88 del 1989 è stata poi interpretata autenticamente dall'art. 13 l. 30 dicembre 1991 n. 412 (disposizioni in materia di finanza pubblica) nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato dei fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite (comma 1). La norma da ultimo citata prevede poi che l' procede CP_1 annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza (comma 2). Orbene, sulla base dell'attuale disciplina, come anche illustrato dalla Corte di legittimità (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 10337/2023) l'irripetibilità dell'indebito pensionistico è subordinato alle seguenti condizioni: 1) il pagamento delle somme in base a formale, definitivo provvedimento all'interessato; 2) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore; 3) l'insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata, quoad effectum, la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente (si veda anche Cass. n. 17417 del 2016 e, in continuità, fra le tante, Cass. nn. 5984 del 2022, 10627 del 2021, 14517 del 2020). Orbene, dalla combinazione delle predette disposizioni deriva la disciplina speciale dell'indebito pensionistico , CP_1 imperniata sull'irripetibilità della prestazione pensionistica indebita subordinata alle condizioni dianzi richiamate, la mancanza di una (qualunque) delle quali esclude la irripetibilità dell'indebito e non già la mera riconducibilità della fattispecie alla speciale disciplina di settore per attrarre l'obbligazione restitutoria nella regola civilistica della ripetibilità, di cui all'art. 2033 c.c., come ritenuto da Cass. nn. 5984 del 2022, 10627 del 2021, 14517 del 2020 che richiama Cass. n. 17417 del 2016 cit. Ciò posto, con riferimento specifico all'elemento del dolo dell'interessato (che non ammette l'irripetibilità del trattamento pensionistico) la Suprema Corte con orientamento ormai costante ha condivisibilmente argomentato che:
2 <nell'indebito previdenziale, il dolo non opera nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata che non è noto all'ente debitore, dal quale ultimo, in ragione del numero rilevantissimo di rapporti di cui è titolare passivo, non si può ragionevolmente pretendere che si attivi per prendere conoscenza della situazione personale e patrimoniale dei creditori senza la collaborazione attiva di ciascuno di essi (così Cass. nn. 21019 del 2007, 12097 del 2013 e, da ult., Cass. n. 27096 del 2018); che, sotto altro ma concorrente profilo, si è precisato che il dolo del pensionato, pur non potendo aprioristicamente considerarsi presunto sulla base del semplice silenzio, deve tuttavia ritenersi sussistente allorché questi abbia disatteso l'obbligo legale di comunicare all' determinate CP_1 circostanze rilevanti ai fini della sussistenza e della misura del diritto a pensione (cfr., fra le tante, Cass. nn. 4849 del 1986 e 11498 del 1996, cui ha dato seguito, da ult., Cass. n. 1919 del 2018); che lo stesso giudice delle leggi, nel riconoscere la conformità a Costituzione dell'anzidetta interpretazione della disciplina concernente il dolo, costituente ormai diritto vivente, ne ha ricostruito il significato nei termini di un principio di settore che riguarda il tema dell'indebito ed implica, sia pure in termini bisognosi di specificazione in rapporto alle varie ipotesi di prestazioni, che, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. nn. 431 del 1993 e 166 del 1996); che, nel solco di tale principio, si è precisato che la portata innovativa della L. n. 412 del 1991, art. 13, comma 1, come tale destinata ad operare all'indomani della sua entrata in vigore, concerne l'imposizione al pensionato di un più ampio obbligo di collaborazione nella segnalazione di "fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente", da ricondurre al generale dovere di correttezza nell'attuazione del rapporto obbligatorio di cui all'art. 1175 c.c. (Cass. n. 1919 del 2018)>> (si veda Cass. civ., Sez. VI, 8731/2019). Con riferimento, ancora, alla categoria del dolo deve anche essere puntualizzato che, come anche condivisibilmente illustrato dalla Suprema Corte in tema di irrepetibilità delle prestazioni assistenziali, il dolo del percipiente non è solo da escludere a fronte della mera omissione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce ma anche a fronte dell'omissione di dati reddituali che l'istituto previdenziale ha l'onere di conoscere e che, quindi, siano conoscibili dall' (si veda Cass. civ., Sez. VI, 13223/2020). CP_1
3 A fronte di tanto, circa le fattispecie che escludono il dolo dell'interessato in quanto attinenti a situazioni in cui i dati reddituali (sebbene non risultati conosciuti) sarebbero stati conoscibili dall' con l'uso della diligenza CP_1 richiesta dalla qualità di soggetto erogatore della prestazione, vale ancora la pena richiamare il condivisibile excursus normativo compiuto da Cass. civ., Sez. VI, 13223/2020 che ha, appunto, evidenziato la sussistenza di un obbligo in capo all' di acquisire i dati reddituali in CP_1 possesso di altre P.P.A.A. richiamando gli interventi normativi di seguito elencati. 1) Il d.l. 78/2009 (conv. con mod. dalla l. 3 agosto 2009, n. 102) che, all'art. 15, prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni CP_1 presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono ordinariamente conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica a decorrere da tale data. CP_1
2) L'art. 13 del d.l. 78/2010 (conv. con mod. dalla l. 30 luglio 2010, n. 122) che, al comma 1, prevede l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza" per la CP_1 raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale e, al comma 6, stabilisce che “i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8” devono comunicare all' CP_1 soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. E' perciò confermato che i titolari delle prestazioni collegate al reddito non devono comunicare all' la propria CP_1 situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione.
3) L'art. 35 del d.l. 207/2008 che, al comma 10 bis, stabilisce che: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello
4 in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa”. In ragione di tanto, l'obbligo di comunicazione all' dei titolari di prestazioni collegate al reddito CP_1 riguarda, in sostanza, quei dati reddituali che, proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.), devono essere però dichiarati all'ente previdenziale. Compiuto questo ampio inquadramento deve essere evidenziato che le somme oggetto di causa risultano certamente pagate sulla base di formale, definitivo provvedimento (si veda il doc. 2). Per altro verso, i redditi che l' ha assunto genericamente CP_1 (peraltro solo nelle sue missive e non in questo giudizio) non essere stati comunicati sono desumibili dalla documentazione dell'Agenzia delle Entrate in atti. In ragione di tale ultima circostanza si è al cospetto di dati “conoscibili” dall' CP_1 sicché, per quanto illustrato, non può esservi il dolo della pensionata e, al contempo, deve riscontrarsi un errore sicuramente imputabile all'istituto. In virtù di questo deve essere accertata l'irripetibilità delle somme oggetto delle predette missive con conseguente condanna dell' alla corresponsione della somma complessiva CP_1 di Euro 5.962,05 (che la ricorrente ha documentato esserle stata finora oggetto di trattenuta) oltre accessori di legge. Le spese di lite – liquidate come da dispositivo con riduzione del 20% rispetto ai medi ex D.M. 55/2014 in ragione della relativa semplicità delle questioni affrontate – seguono la soccombenza con distrazione in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
− accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta l'insussistenza degli indebiti prospettati dall' ed oggetto di causa;
CP_1
− condanna l' alla corresponsione dell'importo CP_1 complessivo di Euro 5.962,05 oltre agli interessi legali e la rivalutazione monetaria su ciascuna trattenuta da calcolare sino al soddisfo e salvo il limite di cui all'art. 16, 6° comma, della legge n. 412/91;
− condanna l' alla corresponsione delle spese di lite CP_1 che si liquidano complessivamente in Euro 2981,60 oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge con distrazione.
Bari, 18.09.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Giuseppe Craca)
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