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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 24/09/2025, n. 1412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1412 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. 3026/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti
Magistrati: dott. Veronica Milone Presidente dott. Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3026/2019 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale. promossa da:
C.F. rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso come da procura in atti dall'avv. POIDIMANI BIAGIO;
ATTORE contro
C.F. rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa come da procura in atti dagli avv.ti GUERCI MARIA e SERRA
TOMMASO;
CONVENUTO con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 9.5.25, previa assegnazione del termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di quello di giorni
20 per memorie di replica.
§ In fatto.
pagina 1 di 9 I coniugi contraevano matrimonio in Siracusa, in data 26/04/1989
(trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Siracusa Anno
1989, n. 46, arte I).
Dall'unione nascevano le figlie: (Siracusa, 27.10.90 e Per_1
(18.1.1996) Per_2 Pt_1
Con il ricorso introduttivo del procedimento depositato in data
12.6.19, parte attrice chiedeva la pronuncia della separazione dei coniugi dichiarandosi disponibile al versamento dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie per complessivi € 300,00 (€ 150,00 per ciascuna figlia).
Parte convenuta si costituiva con memoria depositata in Cancelleria in data 29.11.19 aderendo alla domanda di separazione e formulando, per il resto, domande riconvenzionali di addebito della separazione;
assegnazione della casa coniugale;
di previsione a carico del Pt_1 di versare l'assegno mensile di mantenimento in favore della moglie e delle figlie nella misura pari ad € 1.200,00 e comunque non inferiore ad € 800,00.
L'udienza presidenziale veniva tenuta in data 4.12.19 e con ordinanza resa in pari data il Presidente f.f. pronunciava i seguenti provvedimenti provvisori:
“1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare la rispettiva residenza, tenuti a comunicarsi reciprocamene eventuali variazioni;
2) assegna la casa coniugale alla resistente presso la quale vivono le figlie maggiorenni non economicamente indipendenti;
3) pone l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento delle figlie con la somma mensile di euro 400,00 (euro 200 per ciascuna), somma rivalutabile annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie;
4) Tenuto conto della disparità di reddito esistente tra le parti (il marito gode di pensione mentre la moglie non alcuna occupazione) pone
l'obbligo a carico del marito di contribuire al mantenimento della moglie con la somma mensile di euro 200,00, somma annualmente rivalutabile in base agli indici istat”.
pagina 2 di 9 Istruito il procedimento mediante prova per testi e interrogatorio formale, all'udienza, sostituita da note scritte, del 9.5.25 le parti precisavano le conclusioni, e la causa veniva trattenuta per la decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
§ Sulla domanda di separazione.
La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta.
E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Orbene, nel caso di specie, già il fatto che le parti vivano ormai da tempo separate lascia emergere la comune volontà dei partners di non considerarsi più marito e moglie.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dalla ricorrente.
§ Sulla domanda di addebito della separazione.
L'ultimo momento processuale utile per proporre domanda di addebito è la memoria integrativa presentata al giudice istruttore, dopo la pronuncia dei provvedimenti interlocutori ex art. 708 c.p.c.
(Corte Appello Milano, sez. V civ., sentenza 25 marzo 2011, Pres.
Serra, est. Marini). La separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151 comma II cod. civ.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (cd. addebito reciproco). Le condotte contrarie ai doveri coniugali, dunque, devono avere svolto un'efficacia causale nel fallimento del matrimonio (v., sin da data risalente: Cass. Civ., sez. I, 10 dicembre 1995 n. 13021).
Nel caso di specie, nella costituzione di parte convenuta la stessa formulava domanda di addebito della separazione sostenendo che nel
2009 il comunicava alla moglie e alle figlie di avere avuto Pt_1 una relazione con una donna brasiliana, dalla quale era nata cinque anni prima una figlia, dallo stesso riconosciuta al momento della nascita (dagli allegati di parte attrice risulta che la figlia nata dal pagina 3 di 9 rapporto extraconiugale si chiama nata Persona_3
a Siracusa il 23.11.2005).
Ritiene pertanto la convenuta che il fallimento del matrimonio è stato determinato dal marito, il quale in costanza di matrimonio ha avuto una relazione extraconiugale con una donna brasiliana, con la quale convive.
La domanda di addebito della separazione deve essere accolta.
Invero, plurimi sono gli elementi a riscontro della ricostruzione in fatto fornita da parte convenuta.
In primo luogo, parte attrice dichiara nella sua citazione di avere un'altra figlia ( per l'appunto) ed allega il certificato cumulativo R_ di residenza e dello stato di famiglia ove alla data del 4.6.19 risultava risiedere in Siracusa Via Mascagni- Città Giardino insieme alla compagna ( ) e le tre figlie , e Controparte_2 R_ R_
(quest'ultima anche figlia del . R_ Pt_1
Alla prima udienza tenuta davanti al Presidente f.f. l'attore dichiarava:
“ho lasciato la casa coniugale circa 10 anni fa (…) Ho una nuova famiglia da circa 10 anni ed ho una figlia di 14 anni”.
Ancora, all'udienza del 30.11.23, il difensore dell'attore chiedeva di liberare la teste comparsa, , dando per ammessi i Testimone_1 capitoli su cui la teste veniva chiamata a rispondere (in particolare i capitoli nn. 4,6 e 7) della memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. che qui pedissequamente si riportano:
“4) Vero è che il SI. , all'improvviso, si è allontanato Parte_1 dalla casa familiare, abbandonando la moglie e le figlie nel novembre del 2008, facendo rientro nel mese di gennaio dell'anno successivo, dicendosi “pentito”;
6) Vero è che la moglie, a fronte del pentimento del marito, lo perdonò;
7) Vero è che il 19/3/2009 il ha abbandonato, ancora una Pt_1 volta, ma definitivamente, la famiglia”.
Orbene, alla luce dei plurimi elementi sopra riportati e tenuto conto che successivamente alla costituzione di parte convenuta l'attore non ha specificamente contestato che la crisi coniugale fosse insorta a pagina 4 di 9 causa della relazione extraconiugale la cui esistenza, del resto, deve ritenersi documentata in ragione della nascita della figlia R_
(novembre del 2005) avuta con l'attuale compagna del in Pt_1 costanza di matrimonio.
Per le superiori ragioni la domanda di addebito della separazione proposta dalla convenuta va accolta.
§ Sull'assegnazione della casa coniugale.
In linea con il costume giurisprudenziale di legittimità ormai consolidato (v. Cass. Civ., sez. I, 15 settembre 2011 n. 18863 e, più di recente, Cass. civ., Sez. I, 9 agosto 2012, n. 14348), l'adottabilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale è subordinata alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi. In difetto di tale elemento, sia che la casa familiare sia in comproprietà fra i coniugi, sia che appartenga in via esclusiva ad un solo coniuge, il giudice non potrà adottare con la sentenza di separazione un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non autorizzandolo neppure l'art. 156 c.c., che non prevede tale assegnazione in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento» (ex multis, v. Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 20 dicembre 2012, est. Laura Cosmai).
Nel caso di specie, è ormai pacifico tra le parti che le figlie abbiano dato vita a due autonomi nuclei familiari venendo meno il requisito della convivenza con la madre e pertanto alcuna pronuncia di assegnazione della casa coniugale può essere emessa da questo
Collegio.
§ Sul mantenimento delle figlie maggiorenni.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale qui condiviso l'avere il figlio contratto matrimonio o, aggiunge questo Collegio, l'avere di fatto costituito autonomo nucleo familiare caratterizzato da una convivenza more uxorio stabile e peraltro arricchita dalla presenza di minori generati dalla coppia, rappresenta un importante indice di una raggiunta autonomia di vita e di scelte, la quale esclude il perdurante diritto-dovere di educare, palesando una raggiunta indipendenza pagina 5 di 9 verso importanti opzioni di vita, la quale, salvo casi eccezionali, da allegare e provare con onere in capo al richiedente, confligge con la pretesa di conservare, nel contempo, un diritto al mantenimento ad oltranza a carico dei genitori pure con riguardo alla nuova famiglia.
Nel caso di specie, con ordinanza del 3.4.23 veniva revocato, con decorrenza dal mese di Ottobre 2021, l'assegno di mantenimento in favore della primogenita , perché pacificamente a fine 2021 Per_1 si è trasferita stabilmente a vivere a Parma insieme al proprio compagno, dal quale ha avuto una figlia, con ciò dimostrando di avere effettivamente costituito un nucleo familiare autonomo ed indipendente dai propri genitori (v. al riguardo anche le dichiarazioni rese da in sede di interrogatorio formale: “mia Controparte_1 figlia ha partorito una figlia a dicembre 2021 e si è trasferita a Parma circa due o tre mesi prima del parto, infatti mia nipote è nata a [...]”.
Anche per la figlia deve essere disposta la revoca dell'assegno Per_2 di mantenimento perché ad Aprile del 2024 ha contratto matrimonio.
La circostanza è pacifica tra le parti e pertanto va disposta la revoca dell'assegno previsto in favore della seconda figlia a decorrere Per_2 dal maggio 2024.
§ Sul mantenimento del coniuge.
Come noto, i presupposti per la concessione di un assegno di mantenimento sono i seguenti:
a) al coniuge beneficiario non deve essere addebitabile la separazione;
b) il richiedente deve essere privo di «adeguati redditi propri»;
c) l'altro coniuge deve avere mezzi idonei a far fronte al pagamento dell'assegno.
La giurisprudenza più recente ha precisato come “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c.,
l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale
pagina 6 di 9 il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza
e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (C.
12196/2017; A. Palermo, Sez. I, 9.8.2019).
In ogni caso, “la dimostrazione del tenore di vita avuto in costanza del matrimonio e della sua attuale condizione patrimoniale compete al coniuge che richiede l'assegno e l'impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per ragioni oggettive, è da valutarsi in relazione alla situazione esistente nell'attualità e, in particolare, alla possibilità, per il richiedente, di svolgere un'attività lavorativa adeguata alla sua qualifica, posizione sociale e condizioni personali, d'età e di salute” (C.,
Ord., 25781/2017).
Nel caso di specie, il percepisce, per come dichiarato alla Pt_1 prima udienza, una pensione di € 2.000,00 al mese (così dichiarava in prima udienza l'attore che poi allegava in atti il cedolino del mese di luglio 2021 da cui risultava una pensione lorda pari ad € 2.600,00 a fronte del netto, per via delle varie trattenute subite, percepito pari ad
€ 1.152,00 nonché il cedolino del mese di maggio 2024 da cui emerge, già al netto delle trattenute per l'assegno di mantenimento un assegno di mantenimento netto pari ad € 1.402,72).
La convenuta è di contro disoccupata e non svolge alcuna attività lavorativa non contrattualizzata in sede di interrogatorio formale negava di percepire frutti civili dall'immobile sito in Floridia in via
Fagone in ragione della morosità dell'allora conduttore.
Alla luce del divario reddituale esistente tra le parti, della durata del matrimonio e del tenore di vita goduto e considerato altresì che l'attore non è più gravato dagli assegni da versare in favore delle figlie ormai autonome, sebbene deve comunque mantenere la figlia avuta da altra relazione, appare congruo determinare l'assegno di mantenimento in favore della convenuta in complessivi € 300,00 mensili, soggetto a rivalutazione ex lege, mantenendo a carico pagina 7 di 9 dell' Direzione Provinciale di Siracusa, di versare in via diretta CP_3 favore di l'importo qui determinato, detraendolo Controparte_1 dalla somma versata mensilmente a a titolo di Parte_1 trattamento pensionistico;
§ Spese.
Le spese di lite tenuto conto del complessivo andamento del giudizio vanno parzialmente compensate per 2/3 ponendosi a carico dell'attore il residuo terzo in ragione della soccombenza in punto di addebito.
P. Q. M.
il Tribunale di Siracusa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 3026 dell'anno 2019, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , i quali hanno contratto matrimonio in Controparte_1 data 26/4/1989 (trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di
Siracusa Anno 1989, n. 46, arte I);
ACCOGLIE la domanda di addebito formulata da CP_1
contro
;
[...] Parte_1
REVOCA, a far data dal mese di ottobre 2021 per e da Per_1 maggio 2024 per , l'ordinanza presidenziale là dove poneva a Per_2 carico del l'obbligo di corrispondere l'assegno di Pt_1 mantenimento in favore delle figlie;
N.L.P. sull'assegnazione della casa coniugale;
PONE a carico di , a titolo mantenimento della Parte_1 moglie CONCETTA LO GIUDICE l'assegno di euro 300,00 mensili, da versarsi alla beneficiaria, in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (FOI) dal mese di ottobre 2025;
CONDANNA alla refusione di 1/3 (un terzo) Parte_1 delle spese di lite in favore di , liquidate in Controparte_1 complessivi euro 2.054,66 (somma qui liquidata già al netto della riduzione di 2/3) oltre accessori di Legge e rimborso forfetario ex art. 2 Dm 55/2014, in misura pari al 15%;
pagina 8 di 9 COMPENSA per il resto le spese di lite;
MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente Sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
SIRACUSA, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale, il 17/09/2025.
Il Giudice Est.
Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda
Dott. Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti
Magistrati: dott. Veronica Milone Presidente dott. Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3026/2019 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale. promossa da:
C.F. rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso come da procura in atti dall'avv. POIDIMANI BIAGIO;
ATTORE contro
C.F. rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa come da procura in atti dagli avv.ti GUERCI MARIA e SERRA
TOMMASO;
CONVENUTO con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 9.5.25, previa assegnazione del termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di quello di giorni
20 per memorie di replica.
§ In fatto.
pagina 1 di 9 I coniugi contraevano matrimonio in Siracusa, in data 26/04/1989
(trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Siracusa Anno
1989, n. 46, arte I).
Dall'unione nascevano le figlie: (Siracusa, 27.10.90 e Per_1
(18.1.1996) Per_2 Pt_1
Con il ricorso introduttivo del procedimento depositato in data
12.6.19, parte attrice chiedeva la pronuncia della separazione dei coniugi dichiarandosi disponibile al versamento dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie per complessivi € 300,00 (€ 150,00 per ciascuna figlia).
Parte convenuta si costituiva con memoria depositata in Cancelleria in data 29.11.19 aderendo alla domanda di separazione e formulando, per il resto, domande riconvenzionali di addebito della separazione;
assegnazione della casa coniugale;
di previsione a carico del Pt_1 di versare l'assegno mensile di mantenimento in favore della moglie e delle figlie nella misura pari ad € 1.200,00 e comunque non inferiore ad € 800,00.
L'udienza presidenziale veniva tenuta in data 4.12.19 e con ordinanza resa in pari data il Presidente f.f. pronunciava i seguenti provvedimenti provvisori:
“1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare la rispettiva residenza, tenuti a comunicarsi reciprocamene eventuali variazioni;
2) assegna la casa coniugale alla resistente presso la quale vivono le figlie maggiorenni non economicamente indipendenti;
3) pone l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento delle figlie con la somma mensile di euro 400,00 (euro 200 per ciascuna), somma rivalutabile annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie;
4) Tenuto conto della disparità di reddito esistente tra le parti (il marito gode di pensione mentre la moglie non alcuna occupazione) pone
l'obbligo a carico del marito di contribuire al mantenimento della moglie con la somma mensile di euro 200,00, somma annualmente rivalutabile in base agli indici istat”.
pagina 2 di 9 Istruito il procedimento mediante prova per testi e interrogatorio formale, all'udienza, sostituita da note scritte, del 9.5.25 le parti precisavano le conclusioni, e la causa veniva trattenuta per la decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
§ Sulla domanda di separazione.
La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta.
E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Orbene, nel caso di specie, già il fatto che le parti vivano ormai da tempo separate lascia emergere la comune volontà dei partners di non considerarsi più marito e moglie.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dalla ricorrente.
§ Sulla domanda di addebito della separazione.
L'ultimo momento processuale utile per proporre domanda di addebito è la memoria integrativa presentata al giudice istruttore, dopo la pronuncia dei provvedimenti interlocutori ex art. 708 c.p.c.
(Corte Appello Milano, sez. V civ., sentenza 25 marzo 2011, Pres.
Serra, est. Marini). La separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151 comma II cod. civ.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (cd. addebito reciproco). Le condotte contrarie ai doveri coniugali, dunque, devono avere svolto un'efficacia causale nel fallimento del matrimonio (v., sin da data risalente: Cass. Civ., sez. I, 10 dicembre 1995 n. 13021).
Nel caso di specie, nella costituzione di parte convenuta la stessa formulava domanda di addebito della separazione sostenendo che nel
2009 il comunicava alla moglie e alle figlie di avere avuto Pt_1 una relazione con una donna brasiliana, dalla quale era nata cinque anni prima una figlia, dallo stesso riconosciuta al momento della nascita (dagli allegati di parte attrice risulta che la figlia nata dal pagina 3 di 9 rapporto extraconiugale si chiama nata Persona_3
a Siracusa il 23.11.2005).
Ritiene pertanto la convenuta che il fallimento del matrimonio è stato determinato dal marito, il quale in costanza di matrimonio ha avuto una relazione extraconiugale con una donna brasiliana, con la quale convive.
La domanda di addebito della separazione deve essere accolta.
Invero, plurimi sono gli elementi a riscontro della ricostruzione in fatto fornita da parte convenuta.
In primo luogo, parte attrice dichiara nella sua citazione di avere un'altra figlia ( per l'appunto) ed allega il certificato cumulativo R_ di residenza e dello stato di famiglia ove alla data del 4.6.19 risultava risiedere in Siracusa Via Mascagni- Città Giardino insieme alla compagna ( ) e le tre figlie , e Controparte_2 R_ R_
(quest'ultima anche figlia del . R_ Pt_1
Alla prima udienza tenuta davanti al Presidente f.f. l'attore dichiarava:
“ho lasciato la casa coniugale circa 10 anni fa (…) Ho una nuova famiglia da circa 10 anni ed ho una figlia di 14 anni”.
Ancora, all'udienza del 30.11.23, il difensore dell'attore chiedeva di liberare la teste comparsa, , dando per ammessi i Testimone_1 capitoli su cui la teste veniva chiamata a rispondere (in particolare i capitoli nn. 4,6 e 7) della memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. che qui pedissequamente si riportano:
“4) Vero è che il SI. , all'improvviso, si è allontanato Parte_1 dalla casa familiare, abbandonando la moglie e le figlie nel novembre del 2008, facendo rientro nel mese di gennaio dell'anno successivo, dicendosi “pentito”;
6) Vero è che la moglie, a fronte del pentimento del marito, lo perdonò;
7) Vero è che il 19/3/2009 il ha abbandonato, ancora una Pt_1 volta, ma definitivamente, la famiglia”.
Orbene, alla luce dei plurimi elementi sopra riportati e tenuto conto che successivamente alla costituzione di parte convenuta l'attore non ha specificamente contestato che la crisi coniugale fosse insorta a pagina 4 di 9 causa della relazione extraconiugale la cui esistenza, del resto, deve ritenersi documentata in ragione della nascita della figlia R_
(novembre del 2005) avuta con l'attuale compagna del in Pt_1 costanza di matrimonio.
Per le superiori ragioni la domanda di addebito della separazione proposta dalla convenuta va accolta.
§ Sull'assegnazione della casa coniugale.
In linea con il costume giurisprudenziale di legittimità ormai consolidato (v. Cass. Civ., sez. I, 15 settembre 2011 n. 18863 e, più di recente, Cass. civ., Sez. I, 9 agosto 2012, n. 14348), l'adottabilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale è subordinata alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi. In difetto di tale elemento, sia che la casa familiare sia in comproprietà fra i coniugi, sia che appartenga in via esclusiva ad un solo coniuge, il giudice non potrà adottare con la sentenza di separazione un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non autorizzandolo neppure l'art. 156 c.c., che non prevede tale assegnazione in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento» (ex multis, v. Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 20 dicembre 2012, est. Laura Cosmai).
Nel caso di specie, è ormai pacifico tra le parti che le figlie abbiano dato vita a due autonomi nuclei familiari venendo meno il requisito della convivenza con la madre e pertanto alcuna pronuncia di assegnazione della casa coniugale può essere emessa da questo
Collegio.
§ Sul mantenimento delle figlie maggiorenni.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale qui condiviso l'avere il figlio contratto matrimonio o, aggiunge questo Collegio, l'avere di fatto costituito autonomo nucleo familiare caratterizzato da una convivenza more uxorio stabile e peraltro arricchita dalla presenza di minori generati dalla coppia, rappresenta un importante indice di una raggiunta autonomia di vita e di scelte, la quale esclude il perdurante diritto-dovere di educare, palesando una raggiunta indipendenza pagina 5 di 9 verso importanti opzioni di vita, la quale, salvo casi eccezionali, da allegare e provare con onere in capo al richiedente, confligge con la pretesa di conservare, nel contempo, un diritto al mantenimento ad oltranza a carico dei genitori pure con riguardo alla nuova famiglia.
Nel caso di specie, con ordinanza del 3.4.23 veniva revocato, con decorrenza dal mese di Ottobre 2021, l'assegno di mantenimento in favore della primogenita , perché pacificamente a fine 2021 Per_1 si è trasferita stabilmente a vivere a Parma insieme al proprio compagno, dal quale ha avuto una figlia, con ciò dimostrando di avere effettivamente costituito un nucleo familiare autonomo ed indipendente dai propri genitori (v. al riguardo anche le dichiarazioni rese da in sede di interrogatorio formale: “mia Controparte_1 figlia ha partorito una figlia a dicembre 2021 e si è trasferita a Parma circa due o tre mesi prima del parto, infatti mia nipote è nata a [...]”.
Anche per la figlia deve essere disposta la revoca dell'assegno Per_2 di mantenimento perché ad Aprile del 2024 ha contratto matrimonio.
La circostanza è pacifica tra le parti e pertanto va disposta la revoca dell'assegno previsto in favore della seconda figlia a decorrere Per_2 dal maggio 2024.
§ Sul mantenimento del coniuge.
Come noto, i presupposti per la concessione di un assegno di mantenimento sono i seguenti:
a) al coniuge beneficiario non deve essere addebitabile la separazione;
b) il richiedente deve essere privo di «adeguati redditi propri»;
c) l'altro coniuge deve avere mezzi idonei a far fronte al pagamento dell'assegno.
La giurisprudenza più recente ha precisato come “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c.,
l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale
pagina 6 di 9 il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza
e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (C.
12196/2017; A. Palermo, Sez. I, 9.8.2019).
In ogni caso, “la dimostrazione del tenore di vita avuto in costanza del matrimonio e della sua attuale condizione patrimoniale compete al coniuge che richiede l'assegno e l'impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per ragioni oggettive, è da valutarsi in relazione alla situazione esistente nell'attualità e, in particolare, alla possibilità, per il richiedente, di svolgere un'attività lavorativa adeguata alla sua qualifica, posizione sociale e condizioni personali, d'età e di salute” (C.,
Ord., 25781/2017).
Nel caso di specie, il percepisce, per come dichiarato alla Pt_1 prima udienza, una pensione di € 2.000,00 al mese (così dichiarava in prima udienza l'attore che poi allegava in atti il cedolino del mese di luglio 2021 da cui risultava una pensione lorda pari ad € 2.600,00 a fronte del netto, per via delle varie trattenute subite, percepito pari ad
€ 1.152,00 nonché il cedolino del mese di maggio 2024 da cui emerge, già al netto delle trattenute per l'assegno di mantenimento un assegno di mantenimento netto pari ad € 1.402,72).
La convenuta è di contro disoccupata e non svolge alcuna attività lavorativa non contrattualizzata in sede di interrogatorio formale negava di percepire frutti civili dall'immobile sito in Floridia in via
Fagone in ragione della morosità dell'allora conduttore.
Alla luce del divario reddituale esistente tra le parti, della durata del matrimonio e del tenore di vita goduto e considerato altresì che l'attore non è più gravato dagli assegni da versare in favore delle figlie ormai autonome, sebbene deve comunque mantenere la figlia avuta da altra relazione, appare congruo determinare l'assegno di mantenimento in favore della convenuta in complessivi € 300,00 mensili, soggetto a rivalutazione ex lege, mantenendo a carico pagina 7 di 9 dell' Direzione Provinciale di Siracusa, di versare in via diretta CP_3 favore di l'importo qui determinato, detraendolo Controparte_1 dalla somma versata mensilmente a a titolo di Parte_1 trattamento pensionistico;
§ Spese.
Le spese di lite tenuto conto del complessivo andamento del giudizio vanno parzialmente compensate per 2/3 ponendosi a carico dell'attore il residuo terzo in ragione della soccombenza in punto di addebito.
P. Q. M.
il Tribunale di Siracusa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 3026 dell'anno 2019, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , i quali hanno contratto matrimonio in Controparte_1 data 26/4/1989 (trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di
Siracusa Anno 1989, n. 46, arte I);
ACCOGLIE la domanda di addebito formulata da CP_1
contro
;
[...] Parte_1
REVOCA, a far data dal mese di ottobre 2021 per e da Per_1 maggio 2024 per , l'ordinanza presidenziale là dove poneva a Per_2 carico del l'obbligo di corrispondere l'assegno di Pt_1 mantenimento in favore delle figlie;
N.L.P. sull'assegnazione della casa coniugale;
PONE a carico di , a titolo mantenimento della Parte_1 moglie CONCETTA LO GIUDICE l'assegno di euro 300,00 mensili, da versarsi alla beneficiaria, in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (FOI) dal mese di ottobre 2025;
CONDANNA alla refusione di 1/3 (un terzo) Parte_1 delle spese di lite in favore di , liquidate in Controparte_1 complessivi euro 2.054,66 (somma qui liquidata già al netto della riduzione di 2/3) oltre accessori di Legge e rimborso forfetario ex art. 2 Dm 55/2014, in misura pari al 15%;
pagina 8 di 9 COMPENSA per il resto le spese di lite;
MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente Sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
SIRACUSA, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale, il 17/09/2025.
Il Giudice Est.
Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda
Dott. Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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