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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/03/2025, n. 2414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2414 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31214/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della g.u. Ambra CarlaTombesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 31214/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Andrea Ruocco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Foggia alla
Via Lustro n. 29 e, pertanto, presso il suo domicilio digitale
Email_1
- parte ricorrente -
contro
: già (C.F. ), rappresentata e Controparte_1 CP_1 P.IVA_1
difesa dagli Avv.ti Calogero Lanza e Matteo Giarratana ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano alla Via San Martino n. 19
- parte resistente-
Conclusioni di parte ricorrente
a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente diritto del ricorrente di restituire soltanto le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB ovvero ai tassi legali ex art. 1284 c.c.
b) In via subordinata, accertare e dare atto dell'illegittima applicazione dello ius variandi, con conseguente diritto del ricorrente di restituire soltanto le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, T.U.B. ovvero ai tassi legali ex art. 1284 c.c.
c) In via ulteriormente subordinata, accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di
pagina 1 di 12 restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.
c) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.
Conclusioni di parte resistente
- in via preliminare: accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda ex art. 5 c. 1 bis D.lgs. 28/2010 per le ragioni meglio indicate in parte motiva;
- Sempre in via preliminare: accertare e dichiarare inammissibilità/improcedibilità della domanda di accertamento negativo presupposta alla domanda di condanna per difetto di sua autonomia e/o per contrarietà ai principi di correttezza e buona fede per le ragioni meglio indicate in parte motiva;
- Nel merito ed in via principale: rigettare la domanda avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto mandando completamente assolta da ogni e Controparte_1 qualsivoglia pretesa dell'attore.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite oltre rimborso s.g. IVA e CPA come per legge o con compensazione integrale delle stesse ove si prospetti un accoglimento seppur parziale.
In ogni caso con richiesta di omissione delle generalità e dei dati identificativi di
[...]
ex art. 52 D. lgs. 196/2003. CP_1
Il presente procedimento, infatti, ha ad oggetto le conseguenze afferenti all'asserita violazione di norme dettate in materia di trasparenza asseritamente attribuito a CP_1 nell'ambito delle vicende di cui trattasi.
Al riguardo, deve segnalarsi che si è recentemente diffuso un utilizzo spesso pretestuoso e strumentale della detta disciplina, finalizzato ad indurre gli operatori a rinegoziare le condizioni contrattuali anche a fronte di pattuizioni pienamente legittime.
Si sottolinea quindi che la macroscopica crescita di procedimenti basati sull'utilizzo talvolta improprio della normativa sull'usura determina un grave ed ingiustificato pregiudizio reputazionale per gli operatori che, in attesa degli accertamenti definitivi
(spesso in secondo o terzo grado) vengono accusati di praticare comportamenti illegittimi talché i dati dei soggetti coinvolti sono pertanto assimilabili a tutti gli effetti ai “dati giudiziari” di cui alla lett. e) dell'art. 4 del D. lgs. 196/2003 (Codice della Privacy), anche in relazione all'art. 17 del medesimo Codice.
pagina 2 di 12 Sussistono quindi legittimi motivi affinché i dati e le generalità di del tutto CP_1
irrilevanti in relazione alle questioni giuridiche trattate, vengano omessi da ogni provvedimento emanato nel presente procedimento, ai sensi dell'art. 52 D. lgs. 196/2003 e del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 dicembre 2010. formula pertanto istanza affinché sia disposta l'apposizione, in tutti i CP_1
provvedimenti relativi al presente procedimento, dell'annotazione di cui all'art. 52 D. lgs.
196/2003 volta a precludere, in caso di riproduzione del provvedimento per le finalità ivi indicate, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. il 9.09.2024 Parte_1
ha chiesto di dichiarare la nullità del contratto di apertura credito mediante
[...]
l'uso di carta revolving concluso il 23.08.2008 con Controparte_1
contestualmente alla stipulazione di contratto di credito al consumo finalizzato all'acquisto di un abbonamento per lo stadio tramite il fornitore di tale servizio (doc.
1) per mancata pattuizione scritta del tasso di interesse poi applicato in corso di esecuzione del contratto o in subordine per illegittima applicazione dello ius variandi, chiedendo conseguentemente, in entrambi i casi, di accertare il diritto del consumatore a restituire le sole somme ricevute in prestito con l'uso della carta maggiorate dal tasso di interesse corrispettivo legale, da calcolare al saggio di cui all'art. 117, comma 7, TUB, ovvero ai tassi legali previsti dall'art. 1284 c.c., ed in via ulteriormente subordinata di accertare e dichiarare la nullità integrale di tale contratto siccome stipulato tramite il fornitore del bene finanziato con il diverso contratto di credito al consumo, deducendo che tale fatto abbia comportato la violazione dell'art. 3 del d.lgs. 374 /99 ritenuto una norma imperativa, con conseguente diritto di restituire solo le somme ricevute in prestito al tasso legale previsto dall'art. 1284, comma 3, c.c.
2. A fondamento della domanda proposta parte ricorrente:
a) ha allegato di aver concluso un contratto di credito al consumo assieme al quale gli è stato offerto dal fornitore del bene finanziato, convenzionato con l'odierna resistente, di stipulare un contratto di apertura di credito tramite l'uso di una carta c.d. revolving (cfr. doc. 1);
b) ha documentato che le condizioni del contratto di apertura credito negoziate nell'ambito del contratto di credito al consumo non indicavano puntualmente la pagina 3 di 12 misura del tasso di interesse corrispettivo applicabile al rapporto di apertura credito, limitandosi il contratto a prevedere un limite minimo e massimo del tasso di interesse applicabile in corso di esecuzione del contratto, senza indicare alcun criterio ulteriore per la determinazione del tasso di interesse corrispettivo convenzionale all'interno di tale forbice e senza attribuire espressamente a nessuna delle parti il potere di procedere a tale quantificazione (cfr. doc. 1);
c) ha dedotto quindi la nullità della clausola di determinazione degli interessi corrispettivi contenuta nel contratto di apertura di credito tramite l'uso di carta di rifinanziamento per “violazione dell'art. 117 e/o 1284 c.c”, norme che prevedono entrambe che la misura degli interessi diversa da quella legale debba essere determinata per iscritto dalle parti a pena di nullità;
d) ha eccepito la nullità della clausola di determinazione degli interessi anche ai sensi dell'art. 1346 c.c. non avendo le parti stabilito un meccanismo oggettivo per la determinazione del tasso che è restato attribuito alla valutazione discrezionale di sulla base del merito creditizio del consumatore;
CP_1
e) ha, altresì, eccepito l'abusività (premettendo la qualifica di consumatore del ricorrente) e quindi la nullità della clausola relativa alla misura del tasso debitore applicato all'apertura di credito ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. n),
D.lgs. 206/2005, perché essa attribuisce al professionista il potere di determinare unilateralmente il prezzo de servizio al momento della consegna del bene, cioè della carta di credito;
f) ha, altresì, dedotto che l'intermediario ha violato quanto disposto dall'art. 118
TUB in relazione allo ius variandi, aumentando illegittimamente il tasso di interesse in fase di esecuzione del rapporto, non comunicando all'odierno ricorrente le modifiche contrattuali e non fornendo alcuna valida giustificazione dell'avvenute modifiche, violando in tal modo il disposto dell'art. 118 c.p.c.;
g) ha dedotto inoltre, in via subordinata, che il contratto di apertura credito sarebbe anche integralmente nullo siccome concluso in violazione di una norma imperativa, essendo stato stipulato per il tramite di soggetto non qualificabile come agente in attività finanziaria iscritto in elenco istituito presso l'Ufficio
Italiano Cambi ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 374/1999 e non rientrando la stipulazione di tale contratto nell'ambito dell'attività di promozione e conclusione di contratti finanziari consentita ai fornitori di beni e servizi pagina 4 di 12 convenzionati con intermediari finanziari dall'art. 2 del regolamento del MEF adottato con D.M. 485 del 13.12.2001, come chiarito con il punto c) della
Comunicazione di Banca d'Italia del 20.4.2010, essendo il contratto di apertura credito finalizzato all'acquisto di un abbonamento calcistico per lo stadio;
h) ha eccepito, sempre in via subordinata, la nullità del contratto oggetto di causa, in quanto quest'ultimo è stato incluso in un altro contratto di finanziamento, violando così il requisito della forma scritta richiesta dall'art. 117 TUB che deve riguardare separatamente ciascun contratto concluso tra le parti, diversamente realizzando la finanziatrice una pratica commerciale scorretta, accertata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con provvedimento n. 22450/2011 (doc. 10), fatto che comporta conseguenza che le somme ricevute in prestito dal cliente nell'ambito del rapporto di apertura credito eseguito tramite l'uso della carta revolving dovranno essere integralmente restituite, maggiorate esclusivamente del tasso di interesse corrispettivo legale previsto dall'art. 1284, comma 3 c.c.
3. La resistente i è costituita in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1
della domanda di parte ricorrente perché infondata in fatto e diritto e in particolare:
− eccependo l'improcedibilità della domanda per non aver parte ricorrente avviato il procedimento di mediazione obbligatorio nelle controversie vertenti in materia di “contratti bancari”, applicandosi al credito al consumo la regolamentazione prevista dal T.U.B.;
− eccependo l'inammissibilità della domanda di accertamento concernente l'illegittima applicazione delle clausole contrattuali, ritenuta una domanda non autonoma necessariamente correlata alla formulazione di domanda di ripetizione dell'indebito;
− eccependo l'infondatezza della domanda di accertamento compiuta dal ricorrente per aver inequivocabilmente manifestato la volontà di accettare le condizioni relative all'apertura credito tramite l'uso di carta;
− contestando l'avversa eccezione di nullità della clausola di determinazione degli interessi, avendo il cliente avuto conoscenza del tasso di interesse da applicato sin dalla fase di proposta contrattuale nella quale era indicato un limite minimo e massimo del tasso che sarebbe stato poi applicato, successivamente comunicato e quindi noto al momento dell'uso della carta;
pagina 5 di 12 − ha dedotto l'infondatezza in diritto della domanda dichiarativa della nullità fondata sulla violazione dell'art. 3 del D.lgs. 374/99 siccome l'attività di distribuzione di carte di pagamento non rientra nell'ambito dell'attività di agenzia in attività finanziaria ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a) del D.M.
485/2001, come del resto evidenziato nelle Istruzioni di Vigilanza di Banca
d'Italia, titolo III, capitolo 2, Sezione III, essendo stato qualificato il rilascio di carta di credito come esercizio di attività finanziaria solo con l'entrata in vigore del D.lgs. 141/2010 e segnatamente del suo art. 12, con effetti da settembre 2010;
− contestando la richiesta di distrazione delle spese di lite in favore del difensore della controparte con riferimento al rimborso del contributo unificato e della marca da bollo, in quanto non risultano allo stato versate e quindi anticipate.
4. All'udienza del 18 dicembre 2024, rilevato il mancato esperimento della mediazione considerata condizione di procedibilità del presente giudizio e considerato come il presente sia fondato su contratto di apertura di credito mediante utilizzo di una carta di credito revolving al quale deve essere applicata la disciplina del TUB, ritenuto quindi il titolo posto a fondamento delle domande proposte nel presente giudizio un contratto bancario per gli effetti di cui all'art. 5 d.lgs. 28/2010, la causa è stata, quindi, rinviata ad altra udienza al fine di consentire alle parti di dare corso al procedimento di mediazione.
5. Con memoria depositata il 18.12.2024, parte ricorrente ha chiesto alla giudice procedente di sollevare una questione pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE al fine di chiedere alla Corte di Giustizia se sia compatibile con i principi generali di tutela del consumatore del diritto europeo la mancata previsione, nel d.lgs. 374/1999 che ha recepito la direttiva CEE 91/308/00 di obblighi di verifica delle competenze degli agenti in attività finanziaria.
La resistente all'udienza del 18.12.2024 ha contestato l'avversa richiesta di rinvio pregiudiziale perché formulata con memoria non autorizzata.
6. All'udienza del 19.03.25, in sede di discussione la resistente ha insistito sull'improcedibilità della domanda sia perché la ricorrente non ha chiesto un termine per esperire la mediazione a seguito della proposizione di eccezione dell'eccezione di improcedibilità e perché la giudice procedente non lo avrebbe pagina 6 di 12 assegnato, sia perché il valore indicato nella domanda di mediazione sarebbe di soli 1.000 euro, e quindi minore di quello dichiarato in sede giudiziale, nonché in ragione dell'allegata assenza di procura sostanziale in capo all'avvocato che ha sostituito il difensore di parte ricorrente durante l'incontro di mediazione al quale non ha partecipato la parte personalmente
7. La causa è stata poi istruita documentalmente.
8. La causa è stata trattenuta in decisione, senza ravvisare la necessità o opportunità di disporre alcun rinvio pregiudiziale ai fini della decisione, anche tenuto conto di come il dubbio interpretativo della difesa di parte ricorrente (non condiviso da questo Tribunale) attenga all'applicazione di norme poste a fondamento di domanda proposta solo in via subordinata, assorbita tuttavia dalla pronuncia sulla domanda principale che si ritiene fondata e meritevole di accoglimento per i motivi e nei limiti di seguito esposti.
9. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
10. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda sulla quale la difesa di parte resistente ha insistito all'udienza di discussione nonostante il documentato svolgimento in corso di causa di procedimento di mediazione.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. 28/2010, quando il giudice procedente quando ritiene la mediazione condizione di procedibilità della domanda è rileva che la mediazione non è stata esperita è tenuto a darne atto alla prima udienza disponendone il rinvio oltre il termine trimestrale previsto dall'art. 6 del d.lgs. 28/2010 come termine di durata ordinaria della mediazione. Né la parte attrice o ricorrente è tenuta a chiedere che venga assegnato un termine per l'introduzione della domanda di mediazione né è più previsto che il giudice lo indichi, come nella disciplina previgente dell'art. 5 del d.lgs. 28/2010.
Così all'udienza del 18.12.2024, rilevato il mancato esperimento del procedimento di mediazione, la giudice procedente ha richiamato le ragioni espresse dalla Cass. Sez. III sent. 15200/2018 per le quali ritiene la presente controversia vertente su contratto bancario ed ha disposto rinvio dell'udienza al
19.3.2025, nel rispetto del termine trimestrale indicato dall'art. 6 d.lgs. 28/2010.
pagina 7 di 12 Nel tempo intercorrente tra le due udienze risulta documentato che ricorrente ha dato corso al procedimento di mediazione, cui hanno partecipato entrambe le parti, conclusasi tuttavia con esito negativo per mancato accordo (allegato alla nota di produzione del 17.03.25 di parte ricorrente).
Non rileva nel presente giudizio, la diversa indicazione del valore di causa nell'istanza di mediazione rispetto al valore espresso nel giudizio innanzi all'Intestato Tribunale, non pare determinante al fine di ritenere la mediazione non effettivamente svolta, tenuto conto di come il valore della presente controversia sia indeterminato, essendo state proposte domande di mero accertamento.
Riguardo poi all'eccepito difetto di procura sostanziale per la fase della mediazione, parte resistente non ha comprovato i fatti posti a fondamento dell'eccezione e l'effettivo loro ricorrere non emerge nemmeno dal verbale di mediazione, dal qual non è evincibile il vizio denunciato, di tal che l'eccezione va, pertanto, rigettata siccome rivelatasi infondata.
11. Parimenti infondata l'eccezione della resistente di inammissibilità della domanda di accertamento della nullità, in mancanza di una contestuale domanda di condanna alla ripetizione dell'indebito e l'eccezione di inammissibilità della domanda di accertamento della nullità per illegittimo frazionamento rispetto ad un'eventuale ulteriore futura pretesa di condanna.
12. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo riconosciuto l'ammissibilità e la sussistenza di interesse ad agire del cliente a dare corso ad azioni di accertamento negativo in ambito bancario (cfr. da ultimo Cass. Sez. I ord. 11 aprile 2024, n. 9756, in applicazione del principio espresso, tra le altre, da Cass.
Sez. II, 24.1.2019, n. 2057), essendo l'accoglimento della domanda di dichiarazione di nullità totale o parziale di un contratto l'unico modo per ottenere un riconoscimento opponibile a chiunque dell'inefficacia sin dall'inizio del contratto o della clausola affetta da tale vizio.
La circostanza che al giudizio di accertamento della nullità possa far seguito un autonomo giudizio di condanna alla ripetizione dell'indebito è meramente eventuale e non indispensabile al fine della soddisfazione della pretesa del soggetto che agisce in giudizio, sia in ragione del fatto che la domanda proposta potrebbe rivelarsi infondata sia soprattutto in ragione del fatto che nel caso di pagina 8 di 12 accoglimento della domanda il successivo il giudizio di condanna alla ripetizione dell'indebito potrebbe e dovrebbe non rendersi necessario essendo tenuta la convenuta a conformarsi agli effetti del giudicato.
Sarà quindi solo il giudice che verrà eventualmente successivamente adito per decidere sulla domanda di condanna alla ripetizione dell'indebito a dover valutare se la proposizione della domanda di accertamento e quella di condanna in due momenti separati costituisca un abusivo frazionamento delle domande, ma ciò non preclude in astratto l'ammissibilità delle domande di accertamento e dichiarazione di una nullità contrattuale, senza contestuale proposizione di azione di ripetizione dei pagamenti eseguiti in esecuzione del contratto dichiarato totalmente o parzialmente nullo.
13. Quanto al merito della presente controversia, si ritiene che parte ricorrente abbia documentato la fondatezza della domanda proposta in via principale che deve, quindi, trovare integrale accoglimento
14. È pacifico e documentato che ha concluso il 23.08.2008 Parte_1
un contratto di credito al consumo con tramite il fornitore Controparte_1
del bene finanziato che ha agito in forza di convenzione stipulata con CP_1
La ricorrente ha, inoltre, documentato che, contestualmente alla
[...]
stipulazione di tale contratto, ha sottoscritto anche un contratto di Parte_1
apertura credito del quale avrebbe usufruito utilizzando una carta di credito, previa conferma scritta dell'apertura credito da parte della resistente (doc. 1 ric.
e 2 res.).
Parte ricorrente ha chiesto di dichiarare la nullità parziale del tasso di interesse concordato con il contratto di apertura credito in ragione del fatto che il tasso di interesse indicato nelle condizioni generali di contratto da lui sottoscritte è indeterminato.
Entrambe le parti hanno prodotto le condizioni generali di contratto relative al contratto di credito al consumo, nell'ambito delle quali sono riportate anche le condizioni economiche che disciplinano l'utilizzo della carta di credito (linea di credito) che prevedono testualmente: “Min. 1,16% (TAN 13.92, Taeg 14,84 % calcolato ipotizzando 12 mesi di durata uguale ai sensi del D.M. Tesoro del
06.05.2020). Max 1,60 (TAN 19,20%, TAEG 20,98% calcolato ipotizzando 12 mesi di durata uguale ai sensi del D.M. Tesoro del 06.05.2020)”.
pagina 9 di 12 A parere della resistente tale pattuizione è pienamente e il contratto conterrebbe tutte le condizioni economiche e normative del rapporto di apertura di credito mediante carta di credito. Inoltre la parte ricorrente avrebbe ricevuto, prima di usare la carta, indicazione puntuale del TAN e del TAEG, scelti dalla resistente nella forbice convenuta per iscritto tra le parti.
Tale difesa non può essere condivisa: ai sensi dell'art. 124 TUB (nella versione vigente alla data di stipulazione del contratto), dell'art. 117, comma 3, TUB e dell'art. 1284, comma 3, c.c. la misura del tasso di interesse ultralegale applicabile ad un rapporto contrattuale deve essere convenuta per iscritto tra le parti del contratto bancario a pena di nullità e senza alcuna possibilità di determinazione equipollente del valore del tasso, per formazione progressiva o comportamento concludente.
Nessuna disposizione di legge prevede una sanatoria nei casi di mancata pattuizione per iscritto della misura del tasso di interesse corrispettivo convenzionale ultralegale applicato in corso di esecuzione di un rapporto contrattuale derivante dal comportamento serbato dalle parti nella fase esecutiva del contratto.
Ai sensi dell'art. 124 TUB e dell'art. 117, comma 3, TUB i contratti di credito al consumo devono essere convenuti per iscritto e, come chiarito dall'art. 124, comma 4, TUB (nella versione vigente alla data di stipulazione del contratto) nessuna somma può essere chiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali.
Nel caso di specie le parti non hanno quindi validamente convenuto per iscritto la misura del tasso di interesse applicato al contratto di apertura credito mediante l'uso della carta revolving, avendo la resistente predisposto condizioni generali di contratto nelle quali il tasso di interesse poteva da lei essere arbitrariamente determinato nell'ambito di una misura minima e massima indicata. La clausola così predisposta è in palese violazione delle norme richiamate, non avendo le parti convenuto per iscritto la misura del tasso di interesse poi applicato in corso di esecuzione del contratto.
Di conseguenza, deve essere dichiarata la nullità parziale del contratto di apertura credito tramite l'uso di carta revolving stipulato tra il ricorrente e la resistente e deve essere accertato che, ai sensi dell'art, 124.5 TUB, il TAEG
pagina 10 di 12 sostitutivo che deve essere applicato al rapporto di apertura credito mediante uso di carta revolving è pari, per tutta la durata del rapporto, al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti alla data di conclusione del contratto del 23.08.2008, tenuto conto della formulazione di tale disposizione vigente alla data da ultimo indicata.
15. Con riferimento a quanto eccepito dalla ricorrente circa la violazione dello ius variandi di cui all'art. 118 TUB per aver la finanziaria aumentato illegittimamente il tasso di interesse in fase di esecuzione del rapporto, senza le opportune comunicazioni, si ritiene che tale deduzione sia assorbita dalla circostanza che la pattuizione degli interessi sia nulla ab origine, a nulla rilevando che tale tasso di interesse sia stato modificato unilateralmente nel corso del rapporto.
16. L'accoglimento della domanda principale proposta da parte ricorrente comporta l'assorbimento delle domande che la ricorrente ha scelto di articolare solo in via subordinata.
17. Non può essere accolta la domanda di parte resistente di non disporre il rimborso delle spese in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario, stante l'omesso pagamento del contributo unificato e della marca di iscrizione a ruolo, in quanto se anche allo stato il pagamento non fosse stato effettuato, nei confronti del procuratore antistatario (o in caso di mancata distrazione direttamente nei confronti della parte) stesso si aprirebbe, in ogni caso, un procedimento di recupero forzoso di tali crediti.
18. In sede di precisazione delle conclusioni parte resistente ha richiesto che i provvedimenti del presente giudizio siano pubblicati con omissione delle generalità e dei dati identificativi di ai sensi dell' art. 52 Controparte_1
d.lgs. 196/2003.
L'istanza deve essere accolta e pertanto e si dà mandato alla Cancelleria affinchè apponga sull'originale della sentenza un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza.
pagina 11 di 12 19. Le spese seguono la soccombenza di parte resistente ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della controversia e per le sole fasi effettivamente svolte, applicando i parametri minimi previsti dal DM
55/2014 per tutte le fasi della controversia, siccome di non particolare complessità, decisa a seguito di discussione orale e previa istruttoria meramente documentale.
20. Le spese dovranno essere corrisposte da parte resistente direttamente in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario, ai sensi dell'art. 93
c.p.c.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) in accoglimento della domanda principale proposta da Parte_1
dichiara la nullità della clausola determinativa del tasso di
[...]
interesse convenuto nel contratto di credito al consumo tramite apertura di credito mediante l'utilizzo di carta di credito revolving stipulato da
[...]
con il 23.08.2008 ed accerta Parte_1 Controparte_1
l'applicabilità a tale contratto del tasso di interesse legale corrispondente al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi dei 12 mesi precedenti alla data di conclusione del contratto del 23.08.2008.
2) condanna l pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1 di che liquida in € 3.809,00 per compensi ed € Parte_1
518,00 per spese esenti, oltre al 15% dell'importo liquidato per compensi a titolo di rimborso per spese generali, CPA ed IVA sull'importo imponibile, da distrarre in favore del difensore di parte ricorrente quale anticipatario.
3) manda alla Cancelleria per l'apposizione dell'annotazione di cui all'art. 52
d.lgs. 196/2003.
Milano, 21 marzo 2025
La giudice
Ambra Carla Tombesi
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della g.u. Ambra CarlaTombesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 31214/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Andrea Ruocco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Foggia alla
Via Lustro n. 29 e, pertanto, presso il suo domicilio digitale
Email_1
- parte ricorrente -
contro
: già (C.F. ), rappresentata e Controparte_1 CP_1 P.IVA_1
difesa dagli Avv.ti Calogero Lanza e Matteo Giarratana ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano alla Via San Martino n. 19
- parte resistente-
Conclusioni di parte ricorrente
a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente diritto del ricorrente di restituire soltanto le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB ovvero ai tassi legali ex art. 1284 c.c.
b) In via subordinata, accertare e dare atto dell'illegittima applicazione dello ius variandi, con conseguente diritto del ricorrente di restituire soltanto le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, T.U.B. ovvero ai tassi legali ex art. 1284 c.c.
c) In via ulteriormente subordinata, accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di
pagina 1 di 12 restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.
c) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.
Conclusioni di parte resistente
- in via preliminare: accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda ex art. 5 c. 1 bis D.lgs. 28/2010 per le ragioni meglio indicate in parte motiva;
- Sempre in via preliminare: accertare e dichiarare inammissibilità/improcedibilità della domanda di accertamento negativo presupposta alla domanda di condanna per difetto di sua autonomia e/o per contrarietà ai principi di correttezza e buona fede per le ragioni meglio indicate in parte motiva;
- Nel merito ed in via principale: rigettare la domanda avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto mandando completamente assolta da ogni e Controparte_1 qualsivoglia pretesa dell'attore.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite oltre rimborso s.g. IVA e CPA come per legge o con compensazione integrale delle stesse ove si prospetti un accoglimento seppur parziale.
In ogni caso con richiesta di omissione delle generalità e dei dati identificativi di
[...]
ex art. 52 D. lgs. 196/2003. CP_1
Il presente procedimento, infatti, ha ad oggetto le conseguenze afferenti all'asserita violazione di norme dettate in materia di trasparenza asseritamente attribuito a CP_1 nell'ambito delle vicende di cui trattasi.
Al riguardo, deve segnalarsi che si è recentemente diffuso un utilizzo spesso pretestuoso e strumentale della detta disciplina, finalizzato ad indurre gli operatori a rinegoziare le condizioni contrattuali anche a fronte di pattuizioni pienamente legittime.
Si sottolinea quindi che la macroscopica crescita di procedimenti basati sull'utilizzo talvolta improprio della normativa sull'usura determina un grave ed ingiustificato pregiudizio reputazionale per gli operatori che, in attesa degli accertamenti definitivi
(spesso in secondo o terzo grado) vengono accusati di praticare comportamenti illegittimi talché i dati dei soggetti coinvolti sono pertanto assimilabili a tutti gli effetti ai “dati giudiziari” di cui alla lett. e) dell'art. 4 del D. lgs. 196/2003 (Codice della Privacy), anche in relazione all'art. 17 del medesimo Codice.
pagina 2 di 12 Sussistono quindi legittimi motivi affinché i dati e le generalità di del tutto CP_1
irrilevanti in relazione alle questioni giuridiche trattate, vengano omessi da ogni provvedimento emanato nel presente procedimento, ai sensi dell'art. 52 D. lgs. 196/2003 e del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 dicembre 2010. formula pertanto istanza affinché sia disposta l'apposizione, in tutti i CP_1
provvedimenti relativi al presente procedimento, dell'annotazione di cui all'art. 52 D. lgs.
196/2003 volta a precludere, in caso di riproduzione del provvedimento per le finalità ivi indicate, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. il 9.09.2024 Parte_1
ha chiesto di dichiarare la nullità del contratto di apertura credito mediante
[...]
l'uso di carta revolving concluso il 23.08.2008 con Controparte_1
contestualmente alla stipulazione di contratto di credito al consumo finalizzato all'acquisto di un abbonamento per lo stadio tramite il fornitore di tale servizio (doc.
1) per mancata pattuizione scritta del tasso di interesse poi applicato in corso di esecuzione del contratto o in subordine per illegittima applicazione dello ius variandi, chiedendo conseguentemente, in entrambi i casi, di accertare il diritto del consumatore a restituire le sole somme ricevute in prestito con l'uso della carta maggiorate dal tasso di interesse corrispettivo legale, da calcolare al saggio di cui all'art. 117, comma 7, TUB, ovvero ai tassi legali previsti dall'art. 1284 c.c., ed in via ulteriormente subordinata di accertare e dichiarare la nullità integrale di tale contratto siccome stipulato tramite il fornitore del bene finanziato con il diverso contratto di credito al consumo, deducendo che tale fatto abbia comportato la violazione dell'art. 3 del d.lgs. 374 /99 ritenuto una norma imperativa, con conseguente diritto di restituire solo le somme ricevute in prestito al tasso legale previsto dall'art. 1284, comma 3, c.c.
2. A fondamento della domanda proposta parte ricorrente:
a) ha allegato di aver concluso un contratto di credito al consumo assieme al quale gli è stato offerto dal fornitore del bene finanziato, convenzionato con l'odierna resistente, di stipulare un contratto di apertura di credito tramite l'uso di una carta c.d. revolving (cfr. doc. 1);
b) ha documentato che le condizioni del contratto di apertura credito negoziate nell'ambito del contratto di credito al consumo non indicavano puntualmente la pagina 3 di 12 misura del tasso di interesse corrispettivo applicabile al rapporto di apertura credito, limitandosi il contratto a prevedere un limite minimo e massimo del tasso di interesse applicabile in corso di esecuzione del contratto, senza indicare alcun criterio ulteriore per la determinazione del tasso di interesse corrispettivo convenzionale all'interno di tale forbice e senza attribuire espressamente a nessuna delle parti il potere di procedere a tale quantificazione (cfr. doc. 1);
c) ha dedotto quindi la nullità della clausola di determinazione degli interessi corrispettivi contenuta nel contratto di apertura di credito tramite l'uso di carta di rifinanziamento per “violazione dell'art. 117 e/o 1284 c.c”, norme che prevedono entrambe che la misura degli interessi diversa da quella legale debba essere determinata per iscritto dalle parti a pena di nullità;
d) ha eccepito la nullità della clausola di determinazione degli interessi anche ai sensi dell'art. 1346 c.c. non avendo le parti stabilito un meccanismo oggettivo per la determinazione del tasso che è restato attribuito alla valutazione discrezionale di sulla base del merito creditizio del consumatore;
CP_1
e) ha, altresì, eccepito l'abusività (premettendo la qualifica di consumatore del ricorrente) e quindi la nullità della clausola relativa alla misura del tasso debitore applicato all'apertura di credito ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. n),
D.lgs. 206/2005, perché essa attribuisce al professionista il potere di determinare unilateralmente il prezzo de servizio al momento della consegna del bene, cioè della carta di credito;
f) ha, altresì, dedotto che l'intermediario ha violato quanto disposto dall'art. 118
TUB in relazione allo ius variandi, aumentando illegittimamente il tasso di interesse in fase di esecuzione del rapporto, non comunicando all'odierno ricorrente le modifiche contrattuali e non fornendo alcuna valida giustificazione dell'avvenute modifiche, violando in tal modo il disposto dell'art. 118 c.p.c.;
g) ha dedotto inoltre, in via subordinata, che il contratto di apertura credito sarebbe anche integralmente nullo siccome concluso in violazione di una norma imperativa, essendo stato stipulato per il tramite di soggetto non qualificabile come agente in attività finanziaria iscritto in elenco istituito presso l'Ufficio
Italiano Cambi ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 374/1999 e non rientrando la stipulazione di tale contratto nell'ambito dell'attività di promozione e conclusione di contratti finanziari consentita ai fornitori di beni e servizi pagina 4 di 12 convenzionati con intermediari finanziari dall'art. 2 del regolamento del MEF adottato con D.M. 485 del 13.12.2001, come chiarito con il punto c) della
Comunicazione di Banca d'Italia del 20.4.2010, essendo il contratto di apertura credito finalizzato all'acquisto di un abbonamento calcistico per lo stadio;
h) ha eccepito, sempre in via subordinata, la nullità del contratto oggetto di causa, in quanto quest'ultimo è stato incluso in un altro contratto di finanziamento, violando così il requisito della forma scritta richiesta dall'art. 117 TUB che deve riguardare separatamente ciascun contratto concluso tra le parti, diversamente realizzando la finanziatrice una pratica commerciale scorretta, accertata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con provvedimento n. 22450/2011 (doc. 10), fatto che comporta conseguenza che le somme ricevute in prestito dal cliente nell'ambito del rapporto di apertura credito eseguito tramite l'uso della carta revolving dovranno essere integralmente restituite, maggiorate esclusivamente del tasso di interesse corrispettivo legale previsto dall'art. 1284, comma 3 c.c.
3. La resistente i è costituita in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1
della domanda di parte ricorrente perché infondata in fatto e diritto e in particolare:
− eccependo l'improcedibilità della domanda per non aver parte ricorrente avviato il procedimento di mediazione obbligatorio nelle controversie vertenti in materia di “contratti bancari”, applicandosi al credito al consumo la regolamentazione prevista dal T.U.B.;
− eccependo l'inammissibilità della domanda di accertamento concernente l'illegittima applicazione delle clausole contrattuali, ritenuta una domanda non autonoma necessariamente correlata alla formulazione di domanda di ripetizione dell'indebito;
− eccependo l'infondatezza della domanda di accertamento compiuta dal ricorrente per aver inequivocabilmente manifestato la volontà di accettare le condizioni relative all'apertura credito tramite l'uso di carta;
− contestando l'avversa eccezione di nullità della clausola di determinazione degli interessi, avendo il cliente avuto conoscenza del tasso di interesse da applicato sin dalla fase di proposta contrattuale nella quale era indicato un limite minimo e massimo del tasso che sarebbe stato poi applicato, successivamente comunicato e quindi noto al momento dell'uso della carta;
pagina 5 di 12 − ha dedotto l'infondatezza in diritto della domanda dichiarativa della nullità fondata sulla violazione dell'art. 3 del D.lgs. 374/99 siccome l'attività di distribuzione di carte di pagamento non rientra nell'ambito dell'attività di agenzia in attività finanziaria ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a) del D.M.
485/2001, come del resto evidenziato nelle Istruzioni di Vigilanza di Banca
d'Italia, titolo III, capitolo 2, Sezione III, essendo stato qualificato il rilascio di carta di credito come esercizio di attività finanziaria solo con l'entrata in vigore del D.lgs. 141/2010 e segnatamente del suo art. 12, con effetti da settembre 2010;
− contestando la richiesta di distrazione delle spese di lite in favore del difensore della controparte con riferimento al rimborso del contributo unificato e della marca da bollo, in quanto non risultano allo stato versate e quindi anticipate.
4. All'udienza del 18 dicembre 2024, rilevato il mancato esperimento della mediazione considerata condizione di procedibilità del presente giudizio e considerato come il presente sia fondato su contratto di apertura di credito mediante utilizzo di una carta di credito revolving al quale deve essere applicata la disciplina del TUB, ritenuto quindi il titolo posto a fondamento delle domande proposte nel presente giudizio un contratto bancario per gli effetti di cui all'art. 5 d.lgs. 28/2010, la causa è stata, quindi, rinviata ad altra udienza al fine di consentire alle parti di dare corso al procedimento di mediazione.
5. Con memoria depositata il 18.12.2024, parte ricorrente ha chiesto alla giudice procedente di sollevare una questione pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE al fine di chiedere alla Corte di Giustizia se sia compatibile con i principi generali di tutela del consumatore del diritto europeo la mancata previsione, nel d.lgs. 374/1999 che ha recepito la direttiva CEE 91/308/00 di obblighi di verifica delle competenze degli agenti in attività finanziaria.
La resistente all'udienza del 18.12.2024 ha contestato l'avversa richiesta di rinvio pregiudiziale perché formulata con memoria non autorizzata.
6. All'udienza del 19.03.25, in sede di discussione la resistente ha insistito sull'improcedibilità della domanda sia perché la ricorrente non ha chiesto un termine per esperire la mediazione a seguito della proposizione di eccezione dell'eccezione di improcedibilità e perché la giudice procedente non lo avrebbe pagina 6 di 12 assegnato, sia perché il valore indicato nella domanda di mediazione sarebbe di soli 1.000 euro, e quindi minore di quello dichiarato in sede giudiziale, nonché in ragione dell'allegata assenza di procura sostanziale in capo all'avvocato che ha sostituito il difensore di parte ricorrente durante l'incontro di mediazione al quale non ha partecipato la parte personalmente
7. La causa è stata poi istruita documentalmente.
8. La causa è stata trattenuta in decisione, senza ravvisare la necessità o opportunità di disporre alcun rinvio pregiudiziale ai fini della decisione, anche tenuto conto di come il dubbio interpretativo della difesa di parte ricorrente (non condiviso da questo Tribunale) attenga all'applicazione di norme poste a fondamento di domanda proposta solo in via subordinata, assorbita tuttavia dalla pronuncia sulla domanda principale che si ritiene fondata e meritevole di accoglimento per i motivi e nei limiti di seguito esposti.
9. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
10. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda sulla quale la difesa di parte resistente ha insistito all'udienza di discussione nonostante il documentato svolgimento in corso di causa di procedimento di mediazione.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. 28/2010, quando il giudice procedente quando ritiene la mediazione condizione di procedibilità della domanda è rileva che la mediazione non è stata esperita è tenuto a darne atto alla prima udienza disponendone il rinvio oltre il termine trimestrale previsto dall'art. 6 del d.lgs. 28/2010 come termine di durata ordinaria della mediazione. Né la parte attrice o ricorrente è tenuta a chiedere che venga assegnato un termine per l'introduzione della domanda di mediazione né è più previsto che il giudice lo indichi, come nella disciplina previgente dell'art. 5 del d.lgs. 28/2010.
Così all'udienza del 18.12.2024, rilevato il mancato esperimento del procedimento di mediazione, la giudice procedente ha richiamato le ragioni espresse dalla Cass. Sez. III sent. 15200/2018 per le quali ritiene la presente controversia vertente su contratto bancario ed ha disposto rinvio dell'udienza al
19.3.2025, nel rispetto del termine trimestrale indicato dall'art. 6 d.lgs. 28/2010.
pagina 7 di 12 Nel tempo intercorrente tra le due udienze risulta documentato che ricorrente ha dato corso al procedimento di mediazione, cui hanno partecipato entrambe le parti, conclusasi tuttavia con esito negativo per mancato accordo (allegato alla nota di produzione del 17.03.25 di parte ricorrente).
Non rileva nel presente giudizio, la diversa indicazione del valore di causa nell'istanza di mediazione rispetto al valore espresso nel giudizio innanzi all'Intestato Tribunale, non pare determinante al fine di ritenere la mediazione non effettivamente svolta, tenuto conto di come il valore della presente controversia sia indeterminato, essendo state proposte domande di mero accertamento.
Riguardo poi all'eccepito difetto di procura sostanziale per la fase della mediazione, parte resistente non ha comprovato i fatti posti a fondamento dell'eccezione e l'effettivo loro ricorrere non emerge nemmeno dal verbale di mediazione, dal qual non è evincibile il vizio denunciato, di tal che l'eccezione va, pertanto, rigettata siccome rivelatasi infondata.
11. Parimenti infondata l'eccezione della resistente di inammissibilità della domanda di accertamento della nullità, in mancanza di una contestuale domanda di condanna alla ripetizione dell'indebito e l'eccezione di inammissibilità della domanda di accertamento della nullità per illegittimo frazionamento rispetto ad un'eventuale ulteriore futura pretesa di condanna.
12. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo riconosciuto l'ammissibilità e la sussistenza di interesse ad agire del cliente a dare corso ad azioni di accertamento negativo in ambito bancario (cfr. da ultimo Cass. Sez. I ord. 11 aprile 2024, n. 9756, in applicazione del principio espresso, tra le altre, da Cass.
Sez. II, 24.1.2019, n. 2057), essendo l'accoglimento della domanda di dichiarazione di nullità totale o parziale di un contratto l'unico modo per ottenere un riconoscimento opponibile a chiunque dell'inefficacia sin dall'inizio del contratto o della clausola affetta da tale vizio.
La circostanza che al giudizio di accertamento della nullità possa far seguito un autonomo giudizio di condanna alla ripetizione dell'indebito è meramente eventuale e non indispensabile al fine della soddisfazione della pretesa del soggetto che agisce in giudizio, sia in ragione del fatto che la domanda proposta potrebbe rivelarsi infondata sia soprattutto in ragione del fatto che nel caso di pagina 8 di 12 accoglimento della domanda il successivo il giudizio di condanna alla ripetizione dell'indebito potrebbe e dovrebbe non rendersi necessario essendo tenuta la convenuta a conformarsi agli effetti del giudicato.
Sarà quindi solo il giudice che verrà eventualmente successivamente adito per decidere sulla domanda di condanna alla ripetizione dell'indebito a dover valutare se la proposizione della domanda di accertamento e quella di condanna in due momenti separati costituisca un abusivo frazionamento delle domande, ma ciò non preclude in astratto l'ammissibilità delle domande di accertamento e dichiarazione di una nullità contrattuale, senza contestuale proposizione di azione di ripetizione dei pagamenti eseguiti in esecuzione del contratto dichiarato totalmente o parzialmente nullo.
13. Quanto al merito della presente controversia, si ritiene che parte ricorrente abbia documentato la fondatezza della domanda proposta in via principale che deve, quindi, trovare integrale accoglimento
14. È pacifico e documentato che ha concluso il 23.08.2008 Parte_1
un contratto di credito al consumo con tramite il fornitore Controparte_1
del bene finanziato che ha agito in forza di convenzione stipulata con CP_1
La ricorrente ha, inoltre, documentato che, contestualmente alla
[...]
stipulazione di tale contratto, ha sottoscritto anche un contratto di Parte_1
apertura credito del quale avrebbe usufruito utilizzando una carta di credito, previa conferma scritta dell'apertura credito da parte della resistente (doc. 1 ric.
e 2 res.).
Parte ricorrente ha chiesto di dichiarare la nullità parziale del tasso di interesse concordato con il contratto di apertura credito in ragione del fatto che il tasso di interesse indicato nelle condizioni generali di contratto da lui sottoscritte è indeterminato.
Entrambe le parti hanno prodotto le condizioni generali di contratto relative al contratto di credito al consumo, nell'ambito delle quali sono riportate anche le condizioni economiche che disciplinano l'utilizzo della carta di credito (linea di credito) che prevedono testualmente: “Min. 1,16% (TAN 13.92, Taeg 14,84 % calcolato ipotizzando 12 mesi di durata uguale ai sensi del D.M. Tesoro del
06.05.2020). Max 1,60 (TAN 19,20%, TAEG 20,98% calcolato ipotizzando 12 mesi di durata uguale ai sensi del D.M. Tesoro del 06.05.2020)”.
pagina 9 di 12 A parere della resistente tale pattuizione è pienamente e il contratto conterrebbe tutte le condizioni economiche e normative del rapporto di apertura di credito mediante carta di credito. Inoltre la parte ricorrente avrebbe ricevuto, prima di usare la carta, indicazione puntuale del TAN e del TAEG, scelti dalla resistente nella forbice convenuta per iscritto tra le parti.
Tale difesa non può essere condivisa: ai sensi dell'art. 124 TUB (nella versione vigente alla data di stipulazione del contratto), dell'art. 117, comma 3, TUB e dell'art. 1284, comma 3, c.c. la misura del tasso di interesse ultralegale applicabile ad un rapporto contrattuale deve essere convenuta per iscritto tra le parti del contratto bancario a pena di nullità e senza alcuna possibilità di determinazione equipollente del valore del tasso, per formazione progressiva o comportamento concludente.
Nessuna disposizione di legge prevede una sanatoria nei casi di mancata pattuizione per iscritto della misura del tasso di interesse corrispettivo convenzionale ultralegale applicato in corso di esecuzione di un rapporto contrattuale derivante dal comportamento serbato dalle parti nella fase esecutiva del contratto.
Ai sensi dell'art. 124 TUB e dell'art. 117, comma 3, TUB i contratti di credito al consumo devono essere convenuti per iscritto e, come chiarito dall'art. 124, comma 4, TUB (nella versione vigente alla data di stipulazione del contratto) nessuna somma può essere chiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali.
Nel caso di specie le parti non hanno quindi validamente convenuto per iscritto la misura del tasso di interesse applicato al contratto di apertura credito mediante l'uso della carta revolving, avendo la resistente predisposto condizioni generali di contratto nelle quali il tasso di interesse poteva da lei essere arbitrariamente determinato nell'ambito di una misura minima e massima indicata. La clausola così predisposta è in palese violazione delle norme richiamate, non avendo le parti convenuto per iscritto la misura del tasso di interesse poi applicato in corso di esecuzione del contratto.
Di conseguenza, deve essere dichiarata la nullità parziale del contratto di apertura credito tramite l'uso di carta revolving stipulato tra il ricorrente e la resistente e deve essere accertato che, ai sensi dell'art, 124.5 TUB, il TAEG
pagina 10 di 12 sostitutivo che deve essere applicato al rapporto di apertura credito mediante uso di carta revolving è pari, per tutta la durata del rapporto, al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti alla data di conclusione del contratto del 23.08.2008, tenuto conto della formulazione di tale disposizione vigente alla data da ultimo indicata.
15. Con riferimento a quanto eccepito dalla ricorrente circa la violazione dello ius variandi di cui all'art. 118 TUB per aver la finanziaria aumentato illegittimamente il tasso di interesse in fase di esecuzione del rapporto, senza le opportune comunicazioni, si ritiene che tale deduzione sia assorbita dalla circostanza che la pattuizione degli interessi sia nulla ab origine, a nulla rilevando che tale tasso di interesse sia stato modificato unilateralmente nel corso del rapporto.
16. L'accoglimento della domanda principale proposta da parte ricorrente comporta l'assorbimento delle domande che la ricorrente ha scelto di articolare solo in via subordinata.
17. Non può essere accolta la domanda di parte resistente di non disporre il rimborso delle spese in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario, stante l'omesso pagamento del contributo unificato e della marca di iscrizione a ruolo, in quanto se anche allo stato il pagamento non fosse stato effettuato, nei confronti del procuratore antistatario (o in caso di mancata distrazione direttamente nei confronti della parte) stesso si aprirebbe, in ogni caso, un procedimento di recupero forzoso di tali crediti.
18. In sede di precisazione delle conclusioni parte resistente ha richiesto che i provvedimenti del presente giudizio siano pubblicati con omissione delle generalità e dei dati identificativi di ai sensi dell' art. 52 Controparte_1
d.lgs. 196/2003.
L'istanza deve essere accolta e pertanto e si dà mandato alla Cancelleria affinchè apponga sull'originale della sentenza un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza.
pagina 11 di 12 19. Le spese seguono la soccombenza di parte resistente ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della controversia e per le sole fasi effettivamente svolte, applicando i parametri minimi previsti dal DM
55/2014 per tutte le fasi della controversia, siccome di non particolare complessità, decisa a seguito di discussione orale e previa istruttoria meramente documentale.
20. Le spese dovranno essere corrisposte da parte resistente direttamente in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario, ai sensi dell'art. 93
c.p.c.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) in accoglimento della domanda principale proposta da Parte_1
dichiara la nullità della clausola determinativa del tasso di
[...]
interesse convenuto nel contratto di credito al consumo tramite apertura di credito mediante l'utilizzo di carta di credito revolving stipulato da
[...]
con il 23.08.2008 ed accerta Parte_1 Controparte_1
l'applicabilità a tale contratto del tasso di interesse legale corrispondente al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi dei 12 mesi precedenti alla data di conclusione del contratto del 23.08.2008.
2) condanna l pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1 di che liquida in € 3.809,00 per compensi ed € Parte_1
518,00 per spese esenti, oltre al 15% dell'importo liquidato per compensi a titolo di rimborso per spese generali, CPA ed IVA sull'importo imponibile, da distrarre in favore del difensore di parte ricorrente quale anticipatario.
3) manda alla Cancelleria per l'apposizione dell'annotazione di cui all'art. 52
d.lgs. 196/2003.
Milano, 21 marzo 2025
La giudice
Ambra Carla Tombesi
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