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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 03/04/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
All'udienza del 03/04/2025 alle ore 10:05, innanzi al Giudice dott. Francesco Giardina, chiamata la causa R.G. n. 323 dell'anno 2024, sono presenti:
- l'avv. FAVATA ANDREA per parte opponente;
- l'avv. DI DIA GIOVANNI in sostituzione dell'avv. PAGLIUCA e dell'avv. BORSCI per parte convenuta
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa riportandosi ai rispettivi scritti difensivi ed in particolare alle note conclusive, e chiedono che la causa venga decisa.
L'Avv. FAVATA evidenzia che non vanta alcun diritto reale immobiliare Controparte_1 sul bene e evidenzia che non vi è cessazione della materia del contendere atteso che, nelle more, è stata istaurata una altra procedura esecutiva;
precisa, inoltre, che non vi è prova della cessione.
Il Giudice dichiara chiusa la discussione e si ritira in camera di consiglio, riservando all'esito della stessa la decisione della causa.
Verbale chiuso alle ore 10:08
Alle ore 13:32 riaperto il verbale all'esito della camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale, dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione nell'assenza delle parti.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice Francesco Giardina , all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 323/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, , Parte_1 C.F._1 Controparte_1
, rappresentati e difesi dall'avv. FAVATA ANDREA C.F._2
E in persona del legale rappresentante, e per essa, quale procuratrice Controparte_2 speciale, la società , in persona del legale rappresentante, Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avv. CAROLA PAGLIUCA e dall'avv. ELEONORA BORSCI
NONCHÈ
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_4
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. e hanno introdotto il giudizio di merito Parte_1 Controparte_1 relativo all'opposizione ex art. 615 c.p.c. - proposta in seno al procedimento esecutivo recante n. 167/2018 del ruolo esecuzioni immobiliari - eccependo il difetto di legittimazione del creditore procedente, il difetto di legittimazione passiva di _1
, l'improcedibilità dell'esecuzione per difetto di trascrizione del titolo e la
[...] sproporzione tra il credito vantato ed il valore degli immobili oggetto di pignoramento.
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio , CP_2 esponendo di avere acquistato da IB SP dei rapporti creditizi, tra i quali anche quelli 2 riconducibili agli odierni attori;
ha precisato di avere notificato il pignoramento anche a ai sensi dell'art. 604 c.p.c.; ha contestato variamente in fatto ed in diritto Controparte_1
l'opposizione, di cui ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
3. benché regolarmente evocata, non si è costituita in giudizio. CP_4
4. Gli attori, con memoria ex art. 171 ter c.p.c., hanno rappresentato che il Giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 10.07.2024, ha dichiarato la chiusura anticipata del processo esecutivo per mancata introduzione del giudizio divisionale nel termine assegnato.
5. con memoria depositata in data 31.10.2024, ha rappresentato che CP_2 dall'estinzione della procedura esecutiva discende l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
6. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, previa discussione, è stata decisa all'odierna udienza.
5. Va preliminarmente dato atto del difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio di opposizione con riferimento alle censure riguardanti “il difetto di legittimazione passiva di
, “l'improcedibilità dell'esecuzione per difetto di trascrizione del titolo” e la Controparte_1
“sproporzione tra il credito vantato ed il valore degli immobili oggetto di pignoramento” e ciò in ragione dell'intervenuta estinzione della procedura esecutiva.
In ogni caso, deve convenirsi con la difesa creditoria in ordine alla necessità di notiziare circa la pendenza della procedura esecutiva atteso che, ai sensi dell'art. Controparte_1
604, comma 2, c.p.c., il debitore deve essere sentito tutte le volte in cui deve essere ascoltato anche il terzo proprietario assoggettato all'esecuzione.
Va poi condiviso l'impianto motivazionale dell'ordinanza del 15.12.2023 con la quale il
Giudice dell'esecuzione: i) ha ritenuto insussistente il dedotto difetto di continuità delle trascrizioni ai sensi dell'art. 2650 c.c. “poiché il pignoramento oggetto di opposizione riguarda esclusivamente la quota del 50% del diritto di proprietà pacificamente appartenente all'esecutata
; ii) ha ritenuto esulante dai confini propri dell'opposizione all'esecuzione la Pt_1 chiesta riduzione del pignoramento atteso che il rimedio ex art. 496 c.p.c. è solo finalizzato ad eliminare la divergenza tra credito per il quale si agisce e valore dei beni staggiti e non anche l'eccessività della pretesa. Si aggiunge, poi, con riferimento all'ultimo dei motivi citati, che il rimedio dell'opposizione è ammesso solo contro l'ordinanza con la quale il GE rigetta l'istanza di riduzione del pignoramento (cfr. Cass. civ. n. 21325/2010).
Tanto basta per respingere anche nel merito le censure attoree.
3 6. L'intervenuta estinzione della procedura esecutiva non determina tuttavia la cessazione della materia del contendere con riferimento ai motivi aventi per oggetto il diritto a procedere ad esecuzione forzata in rapporto all'esistenza del credito.
Va pertanto esaminato, sul punto, il motivo attinente al difetto di titolarità del credito in capo al creditore procedente azionato anche dal debitore . Controparte_1
È certamente noto che, in materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 t.u.b, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, “salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass. Civ. n. 5857/2022; Cass. Civ. n. 24798/2020).
È stato inoltre precisato che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca
D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 58 - contratto a forma libera - è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (cfr.
Cass. 31118/2017 richiamata da Cass. 4277/2023) nonché che “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono delle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione” (così Cass. Civ. n. 21821/2023).
Nel caso di specie, il creditore procedente ha sufficientemente dimostrato l'inclusione dei crediti azionati tra quelli indicati nell'operazione di cessione avvenuta prima tra Credito
Siciliano s.p.a. e IB SP nonché tra quest'ultima e . CP_2
Ed invero, dalla lettura dell'estratto della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del
17.1.2017 n. 7 e dalla lettura del contratto di cessione del 17.12.2016, emerge che IB
SP, nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione, ha acquistato da Credito
4 Siciliano s.p.a. in forza di un contratto di cessione del 17.12.2016 i crediti individuati dal
CDG n. 2655213 (cfr. doc. n. 6-7, produzione resistente).
Premesso che non vi è contestazione espressa in ordine alla riferibilità di tale codice alla parte debitrice, si osserva, in ogni caso, che il credito per cui è causa presenta le caratteristiche indicate in Gazzetta atteso lo stesso, in euro, assistito da ipoteca su bene immobile situato in Italia, vantato nei confronti di persona fisica residente nel territorio nazionale, è sorto da contratto di mutuo ipotecario del 2008. Inoltre, la titolarità del credito può ritenersi provata anche dalla condotta della parte esecutata, la quale: a) con il ricorso depositato in data 2.10.2019, dinanzi al GE, ha implicitamente riconosciuto la legittimazione sostanziale del creditore procedente b) non ha formulato Controparte_5 opposizione avverso il provvedimento reso in data 19.11.2020 nella diversa procedura esecutiva mobiliare n. 490/2019.
Alla luce della puntuale documentazione depositata dal creditore procedente - non contestata puntualmente dalla difesa debitoria - risulta evidente che il creditore procedente ha sufficientemente provato simile cessione.
Dalla disamina dei documenti 6 e 9 prodotti dalla parte opposta si ricava poi che
[...]
con contratto di cessione di crediti in blocco, ha ceduto a il CP_5 Controparte_2 credito vantato nei confronti di e : risultano, infatti, Parte_1 Controparte_1 chiaramente riconoscibili le parti contrattuali, il nominativo del debitore _1
e e il numero identificativo della posizione, cioè 2655213.
[...] Parte_1
Alla luce di quanto sopra, il motivo di opposizione appare pertanto infondato e dunque va accertato il diritto di ad agire in via esecutiva. CP_2
7. Conclusivamente va provveduto come in dispositivo.
Le spese di lite, nei rapporti tra la parte attrice e il creditore procedente, seguono la soccombenza e vanno liquidati tenuto conto dei valori di cui al DM n. 55/2014.
Non si ravvisano i presupposti della temerarietà della lite né parte opposta ha dedotto alcunché in ordine alla concreta ed effettiva esistenza di un pregiudizio conseguente al comportamento processuale di controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, definitivamente decidendo nella contumacia di Controparte_4 rigetta, per i motivi indicati in parte motiva, l'opposizione proposta da e Parte_1
e, per l'effetto, condanna quest'ultimi al pagamento delle spese di lite Controparte_1 sostenute dal creditore procedente che liquida in complessivi € 7.052,00 oltre IVA, cpa e
5 rimborso forfettaria. Nulla sulle spese con riferimento ai rapporti tra gli attori e CP_4
[...]
Il Giudice
Francesco Giardina Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.Francesco Giardina , in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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