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Sentenza 30 gennaio 2023
Sentenza 30 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/01/2023, n. 2775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2775 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 29848/2021 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; – ricorrente – contro EN NT – intimato – per la revocazione dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 26374/2021, depositata in data 29 settembre 2021. Udita la relazione svolta dal consigliere Tania Hmeljak all’udienza pubblica del 29.09.2022, tenutasi secondo le modalità di cui all’art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020; Oggetto: revocazione sentenza della Corte di Cassazione Civile Sent. Sez. 5 Num. 2775 Anno 2023 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: HMELJAK TANIA Data pubblicazione: 30/01/2023 2 Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Roberto Mucci, con le quali è stato chiesto il rigetto del ricorso;
FATTI DI CAUSA Con sentenza n. 384/04/13, depositata il 9 ottobre 2013, la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma, che aveva accolto parzialmente il ricorso di EN NT contro l'avviso di accertamento per imposte dirette ed IVA, anno d’imposta 2004, disponendo la rettifica dell’atto impositivo. Avverso la decisione del giudice tributario di appello ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo due motivi. Con l’ordinanza impugnata per revocazione questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso osservando, in via preliminare, che: - in caso di notificazione tramite il servizio postale, secondo le previsioni della l. n. 890 del 1982, qualora l’atto processuale non venga consegnato al destinatario, per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della notificazione può essere data esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della predetta raccomandata;
- poiché nella specie la CAD non risultava prodotta e l’intimato non aveva svolto attività difensiva, il ricorso andava dichiarato inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 cod. proc. civ. 3 Avverso tale decisione ha proposto ricorso per revocazione l’Agenzia delle Entrate, deducendo un unico motivo. Il EN è rimasto intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo, l’Agenzia lamenta la sussistenza di un errore revocatorio della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., in relazione all’art. 395, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., avendo la stessa affermato che l’Agenzia ricorrente non aveva prodotto in giudizio l’avviso di ricevimento della raccomandata (c.d. CAD), recante la comunicazione di avvenuto deposito del plico contenente il ricorso per cassazione presso l’ufficio postale, dando per scontato che la notificazione del ricorso rientrasse tra i casi in cui tale deposito è previsto, fra i quali quello della temporanea assenza del destinatario. 1.1 La ricorrente rileva, in proposito, che il ricorso era stato notificato, a mezzo del servizio postale, con raccomandata n. 780451360851, indirizzata al domicilio di EN NT, in via Angelo Paolucci n. 29/B, Fiumicino (RM), ritirato dal predetto contribuente presso l’ufficio postale in data 26.11.2014 e l’avviso di ricevimento, sottoscritto dal predetto destinatario, era stato depositato nella cancelleria della Corte di Cassazione con nota del 30.04.2015). Il medesimo ricorso era stato altresì notificato con raccomandata n. 76595545490-1, indirizzata al domicilio eletto presso il difensore costituito nel giudizio di primo grado, dott. Alessandro Spigone, in via Tommaso Inghirami n. 52, sc. A/16, Roma, consegnata al portiere dello stabile in data 5.01.2015, con invio al destinatario in pari data dell’avviso con raccomandata n. 7660448204-9; l’avviso di ricevimento da parte del portiere era stato depositato nella cancelleria della Corte di Cassazione con nota del 23.01.2015. 1.2 Aggiunge che, a scopo meramente prudenziale, vista la mancata costituzione dell’intimato, una volta ricevuto il decreto di 4 fissazione dell’udienza di trattazione, era stata reiterata la notificazione del ricorso nei confronti del difensore, con deposito dell’avviso di ricevimento nella cancelleria della Corte di Cassazione con nota del 5.11.2020. 1.3 Se da un lato, dunque, gli avvisi di ricevimento erano stati tutti depositati in cancellaria, dall’altro, non ricorrevano, secondo l’Agenzia ricorrente, le ipotesi di fatto - presupposte erroneamente dalla Corte – che avrebbero richiesto il deposito anche della c.d. CAD. 2. Chiede, quindi, una volta accertata la rituale notificazione del ricorso per cassazione e revocata l’ordinanza impugnata, che detto ricorso sia accolto per i motivi ivi esposti e in questa sede puntualmente riproposti. 3. La censura è inammissibile. 3.1 La ricorrente lamenta, nella sostanza, che nell’impugnata sentenza la Corte di Cassazione si sia richiamata al modello notificatorio previsto dall’art. 8 della l. n. 890 del 1982 (temporanea assenza del destinatario, rifiuto di ricevere il piego da parte delle persone abilitate a riceverlo o temporanea assenza delle stesse), anzichè a quello disciplinato dall’art. 139, comma 4, cod. proc. civ. ovvero dall’art. 7 della l. n. 890 del 1982 (riguardanti i casi di consegna dell’atto notificando a persona diversa dal destinatario, tra cui il portiere), incorrendo in tal modo in errore revocatorio, consistito nel non avere considerato perfezionato il procedimento notificatorio a seguito della sola spedizione al destinatario di una raccomandata “semplice”, con la quale gli era stata data notizia dell’avvenuta consegna dell’atto medesimo. 3.2 Come ha costantemente affermato questa Corte, l'istanza di revocazione di una sentenza della Corte di Cassazione, proponibile ai sensi dell'art. 391 c.p.c., implica, ai fini della sua ammissibilità, che l’errore di fatto previsto dall'art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, consista in 5 una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga ad un'errata valutazione delle risultanze processuali (ex plurimis, Cass. 26/01/2022, n. 2236). L'errore revocatorio, dunque, deve consistere in una falsa percezione della realtà, in un errore obiettivamente ed immediatamente rilevabile, che attiene all'accertamento o alla ricostruzione della verità (o non verità) di specifici dati empirici, idonei a dar conto di un procedimento esterno al processo, al quale un soggetto dell'ordinamento intende ricollegare effetti giuridici a sé favorevoli, all'esito della sua sussunzione entro una fattispecie generale ed astratta determinata;
l'errore deve cioè apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini o di procedimenti ermeneutici (Cass. S.U. n. 23306/2016). 3.3 Detti requisiti non ricorrono nel caso in esame, avendo la ricorrente prospettato come errore di fatto quello derivante dalla sussunzione della fattispecie nel paradigma dell’art. 139, comma 4, cod. proc. civ., anziché in quello dell’art. 8 della l. n. 890 del 1982. Nella specie è evidente, dunque, che il motivo riguardava non solo valutazioni giuridiche, ma anche un punto controverso sul quale si è dibattuto nel giudizio (tanto che la Corte aveva inizialmente disposto un rinvio a nuovo ruolo della causa, in attesa della decisione delle Sezioni Unite proprio sulla necessità o meno della prova della ricezione della CAD, ritenendo così applicabile al caso di specie la procedura notificatoria prevista dall’art. 8 della l. n. 890 del 1982), per cui si tratta di censura assolutamente insindacabile in sede revocatoria. 4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. 6 Nulla va disposto sulle spese, non essendosi il contribuente intimato costituito.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 29 settembre 2022
FATTI DI CAUSA Con sentenza n. 384/04/13, depositata il 9 ottobre 2013, la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma, che aveva accolto parzialmente il ricorso di EN NT contro l'avviso di accertamento per imposte dirette ed IVA, anno d’imposta 2004, disponendo la rettifica dell’atto impositivo. Avverso la decisione del giudice tributario di appello ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo due motivi. Con l’ordinanza impugnata per revocazione questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso osservando, in via preliminare, che: - in caso di notificazione tramite il servizio postale, secondo le previsioni della l. n. 890 del 1982, qualora l’atto processuale non venga consegnato al destinatario, per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della notificazione può essere data esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della predetta raccomandata;
- poiché nella specie la CAD non risultava prodotta e l’intimato non aveva svolto attività difensiva, il ricorso andava dichiarato inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 cod. proc. civ. 3 Avverso tale decisione ha proposto ricorso per revocazione l’Agenzia delle Entrate, deducendo un unico motivo. Il EN è rimasto intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo, l’Agenzia lamenta la sussistenza di un errore revocatorio della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., in relazione all’art. 395, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., avendo la stessa affermato che l’Agenzia ricorrente non aveva prodotto in giudizio l’avviso di ricevimento della raccomandata (c.d. CAD), recante la comunicazione di avvenuto deposito del plico contenente il ricorso per cassazione presso l’ufficio postale, dando per scontato che la notificazione del ricorso rientrasse tra i casi in cui tale deposito è previsto, fra i quali quello della temporanea assenza del destinatario. 1.1 La ricorrente rileva, in proposito, che il ricorso era stato notificato, a mezzo del servizio postale, con raccomandata n. 780451360851, indirizzata al domicilio di EN NT, in via Angelo Paolucci n. 29/B, Fiumicino (RM), ritirato dal predetto contribuente presso l’ufficio postale in data 26.11.2014 e l’avviso di ricevimento, sottoscritto dal predetto destinatario, era stato depositato nella cancelleria della Corte di Cassazione con nota del 30.04.2015). Il medesimo ricorso era stato altresì notificato con raccomandata n. 76595545490-1, indirizzata al domicilio eletto presso il difensore costituito nel giudizio di primo grado, dott. Alessandro Spigone, in via Tommaso Inghirami n. 52, sc. A/16, Roma, consegnata al portiere dello stabile in data 5.01.2015, con invio al destinatario in pari data dell’avviso con raccomandata n. 7660448204-9; l’avviso di ricevimento da parte del portiere era stato depositato nella cancelleria della Corte di Cassazione con nota del 23.01.2015. 1.2 Aggiunge che, a scopo meramente prudenziale, vista la mancata costituzione dell’intimato, una volta ricevuto il decreto di 4 fissazione dell’udienza di trattazione, era stata reiterata la notificazione del ricorso nei confronti del difensore, con deposito dell’avviso di ricevimento nella cancelleria della Corte di Cassazione con nota del 5.11.2020. 1.3 Se da un lato, dunque, gli avvisi di ricevimento erano stati tutti depositati in cancellaria, dall’altro, non ricorrevano, secondo l’Agenzia ricorrente, le ipotesi di fatto - presupposte erroneamente dalla Corte – che avrebbero richiesto il deposito anche della c.d. CAD. 2. Chiede, quindi, una volta accertata la rituale notificazione del ricorso per cassazione e revocata l’ordinanza impugnata, che detto ricorso sia accolto per i motivi ivi esposti e in questa sede puntualmente riproposti. 3. La censura è inammissibile. 3.1 La ricorrente lamenta, nella sostanza, che nell’impugnata sentenza la Corte di Cassazione si sia richiamata al modello notificatorio previsto dall’art. 8 della l. n. 890 del 1982 (temporanea assenza del destinatario, rifiuto di ricevere il piego da parte delle persone abilitate a riceverlo o temporanea assenza delle stesse), anzichè a quello disciplinato dall’art. 139, comma 4, cod. proc. civ. ovvero dall’art. 7 della l. n. 890 del 1982 (riguardanti i casi di consegna dell’atto notificando a persona diversa dal destinatario, tra cui il portiere), incorrendo in tal modo in errore revocatorio, consistito nel non avere considerato perfezionato il procedimento notificatorio a seguito della sola spedizione al destinatario di una raccomandata “semplice”, con la quale gli era stata data notizia dell’avvenuta consegna dell’atto medesimo. 3.2 Come ha costantemente affermato questa Corte, l'istanza di revocazione di una sentenza della Corte di Cassazione, proponibile ai sensi dell'art. 391 c.p.c., implica, ai fini della sua ammissibilità, che l’errore di fatto previsto dall'art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, consista in 5 una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga ad un'errata valutazione delle risultanze processuali (ex plurimis, Cass. 26/01/2022, n. 2236). L'errore revocatorio, dunque, deve consistere in una falsa percezione della realtà, in un errore obiettivamente ed immediatamente rilevabile, che attiene all'accertamento o alla ricostruzione della verità (o non verità) di specifici dati empirici, idonei a dar conto di un procedimento esterno al processo, al quale un soggetto dell'ordinamento intende ricollegare effetti giuridici a sé favorevoli, all'esito della sua sussunzione entro una fattispecie generale ed astratta determinata;
l'errore deve cioè apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini o di procedimenti ermeneutici (Cass. S.U. n. 23306/2016). 3.3 Detti requisiti non ricorrono nel caso in esame, avendo la ricorrente prospettato come errore di fatto quello derivante dalla sussunzione della fattispecie nel paradigma dell’art. 139, comma 4, cod. proc. civ., anziché in quello dell’art. 8 della l. n. 890 del 1982. Nella specie è evidente, dunque, che il motivo riguardava non solo valutazioni giuridiche, ma anche un punto controverso sul quale si è dibattuto nel giudizio (tanto che la Corte aveva inizialmente disposto un rinvio a nuovo ruolo della causa, in attesa della decisione delle Sezioni Unite proprio sulla necessità o meno della prova della ricezione della CAD, ritenendo così applicabile al caso di specie la procedura notificatoria prevista dall’art. 8 della l. n. 890 del 1982), per cui si tratta di censura assolutamente insindacabile in sede revocatoria. 4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. 6 Nulla va disposto sulle spese, non essendosi il contribuente intimato costituito.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 29 settembre 2022