Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 27/11/2025, n. 21446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21446 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21446/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05100/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5100 del 2025, proposto da MA NT De LI, rappresentato e difeso dagli avvocati Elvira Genovese, Valentina Vozza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’accertamento
- dell'illegittimità del silenzio \ inerzia serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito in ordine all'istanza di riconoscimento del titolo estero di abilitazione presentata dalla ricorrente in data 30.5.2024 – per la classe di concorso A018 - e per la condanna della medesima Amministrazione a provvedere in ordine alla menzionata istanza entro un termine ragionevole, preferibilmente non superiore a 30 gg., nonché per la nomina di un Commissario ad acta, incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia da parte dell’Amministrazione intimata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 il dott. CI LE PI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente chiede di accertare l’inadempimento del Ministero resistente in ordine al riconoscimento del titolo conseguito dalla stessa all’estero in altro paese UE, come meglio specificato in epigrafe.
2. Il ricorso proposto deve trovare accoglimento, nei limiti e nei termini di cui appresso.
3. L’oggetto del giudizio è rappresentato dalla mancata risposta ad un’istanza proposta da parte ricorrente e diretta alle amministrazioni resistenti al fine di ottenere il riconoscimento di un titolo conseguito all’estero (domanda n. 38506 inoltrata il 30/05/2024).
Elementi necessari e sufficienti per ritenere la sussistenza di un silenzio rilevante ai fini dell’adozione del provvedimento in oggetto sono rappresentati dalla sussistenza di un obbligo di provvedere a fronte di un’istanza di un privato e dalla scadenza del relativo termine.
3.1. Nel caso di specie, tali presupposti appaiono integrati se si considera che: - il termine generale previsto dalla legge n. 241 del 1990 appare inutilmente decorso; - la ricorrente è titolare di una situazione giuridica soggettiva legittimante all’ottenimento di un provvedimento.
Inoltre, è decorso anche il termine specifico fissato in materia dal d.lgs. n. 206 del 2007, il cui art.16, comma 6, stabilisce che “Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato” e al comma 2 del medesimo articolo si prevede che “Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni”. Ne consegue che il termine complessivo entro il quale l’Amministrazione deve emettere il provvedimento conclusivo del procedimento può approdare, al massimo, a quattro mesi, in caso di richiesta, contemplata dal predetto comma 2, delle eventuali necessarie integrazioni.
Dagli atti del giudizio risulta che, nel caso di specie, la pubblica amministrazione è rimasta inerte rispetto all’obbligo di provvedere alla richiesta formulata da parte ricorrente.
3.2 Ne deriva che l’amministrazione resistente ha l’obbligo di adottare il provvedimento in oggetto e che, in difetto, deve provvedere un commissario ad acta.
Quest’ultimo è nominato, fin da ora, nella persona del Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, senza facoltà di delega e senza compenso, provvederà nel termine di 120 giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui sopra attribuito all’amministrazione.
3.3. Sia l’amministrazione sia il commissario ad acta dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità (sul tema per tutte Corte di Giustizia UE sentenza 6 dicembre 2018, causa C-675/17, Hannes Preindl; sentenza 7 maggio 1991, causa C-340/89, Vlassopoulou; sentenza 13 novembre 2003, causa C-313/01, Morgenbesser; sentenza 6 ottobre 2015, causa C-298/14, Brouillard), nonché a quelli enunziati dalle sentenze della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (cfr. nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022) che hanno definito la questione.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie quanto all’accertamento della sussistenza dell’inerzia della P.A. nei limiti e nei termini di cui in motivazione; per l’effetto ordina all’Amministrazione resistente di provvedere con un provvedimento espresso nel termine di giorni 120 (centoventi) dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza, se più breve.
Nomina quale Commissario ad acta, in caso di perdurante inottemperanza, il Dirigente Generale della suddetta Amministrazione preposto alla Direzione Generale competente per la materia oggetto della presente controversia, il quale, senza facoltà di delega e senza diritto al compenso, dovrà provvedere sulla menzionata istanza nell’ulteriore termine di giorni 120 (centoventi).
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, nei confronti della parte ricorrente, delle spese di lite liquidate in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SA OM, Presidente
MA Rosaria Oliva, Referendario
CI LE PI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CI LE PI | SA OM |
IL SEGRETARIO