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Sentenza 30 agosto 2025
Sentenza 30 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 30/08/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2025 |
Testo completo
1390/2017 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA Causa 1390/2017 R.G.A.C. Verbale dell'udienza Oggi 30/08/2025, il Giudice Unico del Tribunale di Tempio Pausania nella persona del Gop Dott.ssa Giovanna Maria Sulas , ha pronunciato la seguente sentenza ,depositandola telematicamente .
Il Giudice Onorario Giovanna Maria Sulas
R.G. n. 1390/2017
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel procedimento numero di registro generale 1390/2017 , proposto da: IG. , nato a [...] il [...], residente in [...]
Strada Superga , n. 59 , (C.F. ) , rappresentato e C.F._1 difeso dall'Avv. Antonietta Calia
- attore - contro IG.ra ( ), nata a [...] il CP_1 C.F._2
Pagina 1 16.04.1938, residente in [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Nico e Pasquale Filigheddu
- convenuta - contro
nato a [...] il [...] e residente in Controparte_2
Castenedolo (BS) alla via Giuseppe Zanardelli n. 31 (C.F.
) e nata il C.F._3 Controparte_3
09/01/1969 a Brescia e residente in [...] (C.F. : , C.F._4 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Nicco e Pasquale Filigheddu
- convenuti – in punto a ; Controparte_4
°-°-°-°-°-° Concisa esposizione delle ragioni della decisione Con atto di citazione del 25.5.2017, regolarmente notificato , il IG. Pt_1
ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale la IG.ra
[...] CP_1
[...]
L'attore ha dedotto di essere proprietario , unitamente alla sig.ra
[...]
, di un immobile sito in Cannigione , località L' Acula, il quale CP_5 fa parte di uno stabile con annesso giardino composto da n. 4 unità abitative . Ha dedotto che in data 17.7.2015 , ha convocato un'assemblea avvisando la IG. e la IG. tramite raccomandata Persona_1 CP_1
A/R . con il seguente ordine del giorno: 1): Conferimento a un giardiniere dell'incarico di gestione annuale e manutenzione ordinaria del giardino;
2) interventi urgenti sugli eucalipti;
Verifica relativa all'intestazione dell'utenza dell'acqua irrigua;
4) Illuminazione del giardino e ampliamento impianto irrigazione;
6) Manutenzione del gabbiotto sul retro della casa;
6) Bassa tettoia in amianto nell'angolo sud-est del giardino;
7) Ingresso dei cinghiali: recinzione/apposizione siepe;
8) Varie ed Eventuali;
Dava atto che all'assemblea avevano partecipato oltre all'attore, la sig.ra e la sig.ra Controparte_5 Persona_2
quale usufruttuaria di uno degli alloggi, per un totale di
[...]
594/1000. Veniva deliberato all'unanimità dei presenti, l'esecuzione di alcuni interventi, in particolare: pulizia e manutenzione del giardino per un importo massimo di €. 2.500,00 compreso iva, abbattimento di due piante di pino, ripartizione tra tutti i 4 comproprietari delle spese per la fornitura di acqua irrigua;
sostituzione della porta ed il rifacimento dell'intonaco sui due lati del gabbiotto sul retro della casa;
conferimento dello smaltimento e sostituzione della bassa tettoia in amianto alla ditta EC OL;
incarico ad un tecnico abilitato di presentare al Comune di Arzachena
Pagina 2 una rete di cinta per evitare il passaggio dei cinghiali. Ha dedotto che il dettaglio delle spese sostenute suddiviso in quote, in base Contr ai millesimi di proprietà, veniva comunicato alla sig.ra a quale non aveva provveduto ad effettuare il pagamento di quanto di sua spettanza pari a € . 2.318,00.
Ha sostenuto che in data 01.09.2016 veniva convocata altra assemblea dei proprietari per il giorno 14.10.2017, con il seguente ordine del giorno: 1) conferimento ad un giardiniere dell'incarico di gestione annuale e manutenzione ordinaria del giardino;
2) proseguimento interventi urgenti sugli eucalipti;
3) Illuminazione giardino;
4) Impianto di irrigazione;
5) sostituzione e automazione cancelli;
6) Installazione Impianto video-citofonico; 7) Installazione di un contatore elettrico separato per i servizi comuni;
8) Tettoia per ricovero autovetture;
9) Rifacimento e messa a norma di legge della fossa settica degli alloggi a sud (Maj e Livio/Giolito); 10) sostituzione tombini ammalorati;
11) Riparazione e razionalizzazione gabbiotto pompe acqua;
12) Recinzione lato sud;
13) Proposta costituzione Condominio con relativo regolamento;
14) varie ed eventuali. Ha sostenuto che all'assemblea del 14.10.2017 partecipavano i sig.ri Pt_1
, ed rappresentanti i 782/1000,
[...] Controparte_5 Persona_2 sempre assente la sig.ra nonostante avesse regolarmente ricevuto CP_1
l'avviso di convocazione. L'odierno attore provvedeva, comunque, Cont all'invio del verbale assembleare, a mezzo raccomandata , alla medesima , e che in quella sede venivano deliberati, all'unanimità dei presenti, degli impegni di spesa riguardanti la manutenzione del verde, potatura eucalipti, illuminazione giardino, impianto di irrigazione, sostituzione ed automazione cancelli, installazione impianto videocitofonico, installazione di un contatore elettrico separato per i servizi comuni , rifacimento e messa a norma di legge della fossa settica relativa agli appartamenti di proprietà di - e sostituzione Pt_1 CP_5 CP_1 tombini ammalorati, ripartizione e razionalizzazione gabbiotto pompe acqua, recinzione lato sud, incarico stesura Regolamento condominiale, sistemazione area giardino a monte della proprietà. Ha sostenuto che con raccomandata del 16.03.2017 si invitava la sig.ra al pagamento della somma di €. 4.821,50, quale quota di sua CP_1 spettanza per i lavori di sistemazione della fossa Imhof così come da deliberato del 14.10.2017 e che anche in tale circostanza la sig.ra CP_1 disattendeva alle sue obbligazioni in qualità di partecipante alla comunione. Ha evidenziato l'utilizzo dei beni comuni da parte della convenuta, resi però fruibili dai lavori eseguiti a spese degli altri comproprietari e che pertanto la medesima risultava debitrice della somma di €. 6.912,06, e ha chiesto : “ Voglia l'Ill.mo Giudice adito , respinta ogni contraria eccezione e difesa , in accoglimento dei motivi su esposti , 1. Accertare e
Pagina 3 dichiarare , per tutti i fatti esposti in narrativa del presente atto, l'obbligo in capo alla signora , quale comunista ai sensi dell'art. 1104 CP_1
c.c., di contribuire alle spese per la conservazione e per il godimento della cosa comune;
2. Per l'effetto di cui sopra, condannare la signora CP_1 al pagamento della somma di €. 6.912,60 , ovvero a quell'altra
[...] somma maggiore o minore nella misura in cui emergerà causa cognita , in favore dell'attore con rivalutazione monetaria e interessi dal dì del dovuto fino al saldo effettivo;
con vittoria di spese, diritti ed onorari come per legge . “ Si è costituita tempestivamente in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 16.11.2017 , la IG.ra , la quale nel contestare le CP_1 avverse pretese in quanto infondate in fatto e in diritto , chiedendone il rigetto , ha eccepito l inefficacia delle delibere assembleari di cui sopra , asserendo che gli interventi sulle parti comuni rientravano nell'ambito di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione che per l'approvazione necessitavano della maggioranza di due terzi dei partecipanti alla comunione;
ha eccepito la non necessarietà delle opere eseguite in quanto potevano essere realizzate personalmente dalle parti , in particolare in ordine alla manutenzione del verde ha rilevato l'eccessiva onerosità di un'attività assolutamente non necessaria e più specificatamente per la potatura degli eucalipti vi era stata l'offerta di eseguirlo a titolo gratuito, in cambio della legna, da chi vi aveva già provveduto in passato, che l'illuminazione del giardino , era un'opera strumentale al solo utilizzo esclusivo dell'attore , che la sostituzione e automazione cancelli, l'installazione del video citofono e contatore elettrico fossero interventi arbitrari , non indispensabili ed eccessivamente onerosi. Ha altresì rappresentato il dissenso della IG.ra alla realizzazione CP_1 della fossa settica , la recinzione del lato Sud in quanto modificativa della modalità d'uso e di godimento della cosa, e ha concluso nel modo seguente: “Voglia, l'Ill. mo Tribunale Adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, rigettare la domanda Attorea perché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto: In via principale :
1. Dichiarare, per quanto dedotto in espositiva, l'inefficacia delle delibere assembleari datate 17.08.2015 e 14.10.2016 e per l'effetto rigettare la domanda di condanna al pagamento della somma di Euro 6.912,00. In via subordinata: 1. Nella non creduta ipotesi in cui il IG. Giudice dovesse ritenere valide le predette delibere, considerata l'assoluta non necessarietà delle opere realizzate nonché la mancata allegazione della prova sia dell'effettivo esborso delle somme richieste, sia della conformità, liceità e funzionalità delle opere in oggetto, rigettare la domanda di condanna come formulata in citazione. In ogni caso :
1. Condannare il IG. ex art. 96 c.p.c. per Parte_1
Pagina 4 responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. ;
2. Condannare il Ricorrente all'integrale rifusione di tutte le spese di lite;
Con riserva di deduzioni istruttorie nei termini di Legge.” Sono stati concessi i termini 183 6 comma c.p.c. e le parti hanno depositato rispettive memorie. A seguito del decesso della IG.ra la causa è stata riassunta nei CP_1 confronti dei suoi eredi : e . Controparte_2 Controparte_3
Espletata la prova testimoniale , all'udienza del 7.5.2021 , il teste di parte attrice , interrogato sui capitoli di prova ammessi di cui alla memoria 183 6 comma n. 2 c.p.c. ha affermato che : “prima dell'intervento della sua ditta, gli eucalipti erano molto più alti , di averli cimati su incarico di Parte_1 dal quale era stato regolarmente remunerato per i lavori eseguiti, che c'erano alcuni rami rotti dal vento che ostruivano la strada interna al passaggio delle auto , ed ha altresì riferito che la vecchia fossa settica tracimava e di aver avuto modo di constatare personalmente il giorno dell'intervento sugli eucalipti, che attorno alla stessa erano presenti continui travasi di liquami, ha altresì confermato che durante i lavori di rifacimento della fossa emergeva che le tubazioni afferenti erano ostruite da radici che correvano all'interno e di averlo visto personalmente nell'occasione di cui sopra . Ha altresì affermato che la recinzione posta al confine della proprietà costituita in parte da un basso muretto a secco , in alcuni punti era completamente rovinata e presentava varchi che consentivano il passaggio di animali . “ Parimenti alla medesima udienza il teste di parte attrice : ha dichiarato che nel mese di giugno Testimone_1
2015 aveva provveduto ad effettuare lo svuotamento della fossa settica e uno stasamento della colonna centrale , interventi questi eseguiti entrambi per conto del IG. dal quale sono stati pure retribuiti (v. verb. Parte_1
Ud. Del 7/5/2021). All'udienza del 8.11.2021 , il teste di parte attrice
, ha riferito che gli sembrava di ricordare che la fossa Tes_2 settica fosse soltanto una e che nel tratto più vicino alla casa vi erano delle radici che erano entrate in un pozzetto facente parte dell'impianto della fossa settica che gli sembrava di ricordare fosse priva delle autorizzazioni necessarie . All'udienza del 24.3.2023 , il teste di parte attrice Tes_3
ha affermato di aver fatto i lavori di sistemazione della recinzione
[...] di confine , in quanto vi erano dei varchi che consentivano il passaggio di animali . I testi di parte attrice sono risultati attendibili , in quanto non è emerso alcun loro interesse nella lite , per aver avuto diretta conoscenza dei luoghi di causa e per avervi svolto personalmente dei lavori. Il teste di parte convenuta all'udienza del 21.7.2023 ha Testimone_4 affermato di non conoscere il sig. , ma di sapere di essere Parte_1 proprietario di 3 appartamenti , e che sull' area adibita a giardino non ci sono cartelli che vietano l'accesso , né muri divisori e ha precisato di
Pagina 5 essere stato sui luoghi l'ultima volta nel 2005 , e di aver appreso dalla che la predetta area è utilizzata dai vicini , circostanza CP_2 quest'ultima riferitagli dalla convenuta. Alla medesima udienza la teste di parte convenuta : , ha affermato che le è stato riferito Testimone_5 che l'attore è proprietario di 3 unità abitative dell'immobile in questione, e di aver appreso che l'area adibita a giardino è utilizzata da tutti i comproprietari , e di essere stata sui luoghi nel 1989 e nel 2005 . E' appena il caso di rilevare che i testi di parte convenuta hanno riferito in merito alle circostanze di cui sopra , ma nulla hanno riferito in ordine ai lavori effettuati dal IG. e di cui il medesimo ha chiesto il pagamento Parte_1 in forza delle delibere assembleari di cui sopra . Per contro gli assunti di parte convenuta, volti a contestare la domanda attorea sono rimasti sforniti di prova . Così ricostruita la vicenda processuale, deve preliminarmente rigettarsi l'istanza di inefficacia delle delibere assembleari oggetto di causa formulata nell'interesse delle parti convenute , posto che queste ultime non sono mai state impugnate in violazione dell'art. 1137 c.c. , il quale espressamente dispone : “ ….Contro le deliberazioni contrarie o al regolamento di condominio , ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di 30 giorni che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.” Invero dall'esame testimoniale e dalla documentazione in atti, è emerso che il IG. ha eseguito anticipandone le spese i lavori di cui alle Parte_1 predette delibere assembleari in quanto strettamente necessari ed urgenti senza modificarne la destinazione d'uso . Al riguardo si osserva che per costante giurisprudenza : “ le spese necessarie per la conservazione e il godimento del bene comune devono essere rimborsate al comproprietario che le ha sostenute , a condizione che lo stesso abbia precedentemente interpellato o quantomeno preventivamente avvisato gli altri comproprietari . La ripetibilità delle spese di conservazione del bene in comunione è dunque subordinata alla trascuranza o inattività degli altri comunisti previamente interpellati a norma dell'art. 1110 c.c. secondo cui : “ il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti , ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune , ha diritto al rimborso “ (Ex multis Cass. N. 5465/2022). Si evidenzia che nel caso in esame il IG. Parte_1 Cont aveva avvisato mediante lettere raccomandate regolarmente ricevute dalla IG.ra ella necessità di eseguire i lavori per cui è causa CP_1 nell'immobile in comproprietà. In ordine all'eccezione formulata da parte convenuta ed inerente la partecipazione della IG.ra alle predette assemblee , la Persona_2
Pagina 6 stessa deve essere disattesa , posto che l'usufruttuario è legittimato a partecipare all'assemblea e ad esprimere il proprio voto per le delibere riguardanti come nella specie l'ordinaria amministrazione ed il godimento delle cose e dei servizi comuni , ai sensi dell'art. 67, comma VII, disp. att. c.c. (Trib. Civ. Roma sent. N. 3353 del 14/2/2020). La causa è stata istruita mediante prove documentali e testimoniali e decisa sulle conclusioni di cui all'art.190 c.p.c. Con ordinanza del 5.4.2018 , il Giudice titolare della causa , ha rigettato la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta in quanto non preceduta dall'esperimento del tentativo di mediazione, il quale ha poi sortito esito negativo per mancata partecipazione della convenuta .
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni diversa istanza, domanda o eccezione disattesa, così provvede: Accoglie la domanda di parte attrice;
Condanna i IG.ri nato a [...] il [...] e residente Controparte_2 in Castenedolo (BS) alla via Giuseppe Zanardelli n. 31 (C.F.
) e nata il [...] a [...] C.F._3 Controparte_3
e residente in [...] (C.F.
, al pagamento in favore del IG. , C.F._4 Parte_1 nato a [...] il [...], residente in [...] , (C.F. ) della somma di €. 6.912,06 , oltre C.F._1 interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al saldo effettivo , da quest'ultimo anticipata a titolo di spese per i lavori effettuati sull' immobile in comunione , sito in Cannigione , località L' Acula approvati con le delibere assembleari di data 17.8.2015 e 14.10.2017 . Condanna le parti convenute al rimborso in favore di parte attrice delle spese di lite che si liquidano in €. 247,53 , oltre €. 2.540,00 per compensi professionali , oltre IVA, CPA e il 15% per spese generali come per legge . Così deciso in Tempio Pausania il giorno 30 agosto 2025 . Il Giudice Onorario Giovanna Maria Sulas
Pagina 7
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA Causa 1390/2017 R.G.A.C. Verbale dell'udienza Oggi 30/08/2025, il Giudice Unico del Tribunale di Tempio Pausania nella persona del Gop Dott.ssa Giovanna Maria Sulas , ha pronunciato la seguente sentenza ,depositandola telematicamente .
Il Giudice Onorario Giovanna Maria Sulas
R.G. n. 1390/2017
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel procedimento numero di registro generale 1390/2017 , proposto da: IG. , nato a [...] il [...], residente in [...]
Strada Superga , n. 59 , (C.F. ) , rappresentato e C.F._1 difeso dall'Avv. Antonietta Calia
- attore - contro IG.ra ( ), nata a [...] il CP_1 C.F._2
Pagina 1 16.04.1938, residente in [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Nico e Pasquale Filigheddu
- convenuta - contro
nato a [...] il [...] e residente in Controparte_2
Castenedolo (BS) alla via Giuseppe Zanardelli n. 31 (C.F.
) e nata il C.F._3 Controparte_3
09/01/1969 a Brescia e residente in [...] (C.F. : , C.F._4 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Nicco e Pasquale Filigheddu
- convenuti – in punto a ; Controparte_4
°-°-°-°-°-° Concisa esposizione delle ragioni della decisione Con atto di citazione del 25.5.2017, regolarmente notificato , il IG. Pt_1
ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale la IG.ra
[...] CP_1
[...]
L'attore ha dedotto di essere proprietario , unitamente alla sig.ra
[...]
, di un immobile sito in Cannigione , località L' Acula, il quale CP_5 fa parte di uno stabile con annesso giardino composto da n. 4 unità abitative . Ha dedotto che in data 17.7.2015 , ha convocato un'assemblea avvisando la IG. e la IG. tramite raccomandata Persona_1 CP_1
A/R . con il seguente ordine del giorno: 1): Conferimento a un giardiniere dell'incarico di gestione annuale e manutenzione ordinaria del giardino;
2) interventi urgenti sugli eucalipti;
Verifica relativa all'intestazione dell'utenza dell'acqua irrigua;
4) Illuminazione del giardino e ampliamento impianto irrigazione;
6) Manutenzione del gabbiotto sul retro della casa;
6) Bassa tettoia in amianto nell'angolo sud-est del giardino;
7) Ingresso dei cinghiali: recinzione/apposizione siepe;
8) Varie ed Eventuali;
Dava atto che all'assemblea avevano partecipato oltre all'attore, la sig.ra e la sig.ra Controparte_5 Persona_2
quale usufruttuaria di uno degli alloggi, per un totale di
[...]
594/1000. Veniva deliberato all'unanimità dei presenti, l'esecuzione di alcuni interventi, in particolare: pulizia e manutenzione del giardino per un importo massimo di €. 2.500,00 compreso iva, abbattimento di due piante di pino, ripartizione tra tutti i 4 comproprietari delle spese per la fornitura di acqua irrigua;
sostituzione della porta ed il rifacimento dell'intonaco sui due lati del gabbiotto sul retro della casa;
conferimento dello smaltimento e sostituzione della bassa tettoia in amianto alla ditta EC OL;
incarico ad un tecnico abilitato di presentare al Comune di Arzachena
Pagina 2 una rete di cinta per evitare il passaggio dei cinghiali. Ha dedotto che il dettaglio delle spese sostenute suddiviso in quote, in base Contr ai millesimi di proprietà, veniva comunicato alla sig.ra a quale non aveva provveduto ad effettuare il pagamento di quanto di sua spettanza pari a € . 2.318,00.
Ha sostenuto che in data 01.09.2016 veniva convocata altra assemblea dei proprietari per il giorno 14.10.2017, con il seguente ordine del giorno: 1) conferimento ad un giardiniere dell'incarico di gestione annuale e manutenzione ordinaria del giardino;
2) proseguimento interventi urgenti sugli eucalipti;
3) Illuminazione giardino;
4) Impianto di irrigazione;
5) sostituzione e automazione cancelli;
6) Installazione Impianto video-citofonico; 7) Installazione di un contatore elettrico separato per i servizi comuni;
8) Tettoia per ricovero autovetture;
9) Rifacimento e messa a norma di legge della fossa settica degli alloggi a sud (Maj e Livio/Giolito); 10) sostituzione tombini ammalorati;
11) Riparazione e razionalizzazione gabbiotto pompe acqua;
12) Recinzione lato sud;
13) Proposta costituzione Condominio con relativo regolamento;
14) varie ed eventuali. Ha sostenuto che all'assemblea del 14.10.2017 partecipavano i sig.ri Pt_1
, ed rappresentanti i 782/1000,
[...] Controparte_5 Persona_2 sempre assente la sig.ra nonostante avesse regolarmente ricevuto CP_1
l'avviso di convocazione. L'odierno attore provvedeva, comunque, Cont all'invio del verbale assembleare, a mezzo raccomandata , alla medesima , e che in quella sede venivano deliberati, all'unanimità dei presenti, degli impegni di spesa riguardanti la manutenzione del verde, potatura eucalipti, illuminazione giardino, impianto di irrigazione, sostituzione ed automazione cancelli, installazione impianto videocitofonico, installazione di un contatore elettrico separato per i servizi comuni , rifacimento e messa a norma di legge della fossa settica relativa agli appartamenti di proprietà di - e sostituzione Pt_1 CP_5 CP_1 tombini ammalorati, ripartizione e razionalizzazione gabbiotto pompe acqua, recinzione lato sud, incarico stesura Regolamento condominiale, sistemazione area giardino a monte della proprietà. Ha sostenuto che con raccomandata del 16.03.2017 si invitava la sig.ra al pagamento della somma di €. 4.821,50, quale quota di sua CP_1 spettanza per i lavori di sistemazione della fossa Imhof così come da deliberato del 14.10.2017 e che anche in tale circostanza la sig.ra CP_1 disattendeva alle sue obbligazioni in qualità di partecipante alla comunione. Ha evidenziato l'utilizzo dei beni comuni da parte della convenuta, resi però fruibili dai lavori eseguiti a spese degli altri comproprietari e che pertanto la medesima risultava debitrice della somma di €. 6.912,06, e ha chiesto : “ Voglia l'Ill.mo Giudice adito , respinta ogni contraria eccezione e difesa , in accoglimento dei motivi su esposti , 1. Accertare e
Pagina 3 dichiarare , per tutti i fatti esposti in narrativa del presente atto, l'obbligo in capo alla signora , quale comunista ai sensi dell'art. 1104 CP_1
c.c., di contribuire alle spese per la conservazione e per il godimento della cosa comune;
2. Per l'effetto di cui sopra, condannare la signora CP_1 al pagamento della somma di €. 6.912,60 , ovvero a quell'altra
[...] somma maggiore o minore nella misura in cui emergerà causa cognita , in favore dell'attore con rivalutazione monetaria e interessi dal dì del dovuto fino al saldo effettivo;
con vittoria di spese, diritti ed onorari come per legge . “ Si è costituita tempestivamente in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 16.11.2017 , la IG.ra , la quale nel contestare le CP_1 avverse pretese in quanto infondate in fatto e in diritto , chiedendone il rigetto , ha eccepito l inefficacia delle delibere assembleari di cui sopra , asserendo che gli interventi sulle parti comuni rientravano nell'ambito di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione che per l'approvazione necessitavano della maggioranza di due terzi dei partecipanti alla comunione;
ha eccepito la non necessarietà delle opere eseguite in quanto potevano essere realizzate personalmente dalle parti , in particolare in ordine alla manutenzione del verde ha rilevato l'eccessiva onerosità di un'attività assolutamente non necessaria e più specificatamente per la potatura degli eucalipti vi era stata l'offerta di eseguirlo a titolo gratuito, in cambio della legna, da chi vi aveva già provveduto in passato, che l'illuminazione del giardino , era un'opera strumentale al solo utilizzo esclusivo dell'attore , che la sostituzione e automazione cancelli, l'installazione del video citofono e contatore elettrico fossero interventi arbitrari , non indispensabili ed eccessivamente onerosi. Ha altresì rappresentato il dissenso della IG.ra alla realizzazione CP_1 della fossa settica , la recinzione del lato Sud in quanto modificativa della modalità d'uso e di godimento della cosa, e ha concluso nel modo seguente: “Voglia, l'Ill. mo Tribunale Adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, rigettare la domanda Attorea perché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto: In via principale :
1. Dichiarare, per quanto dedotto in espositiva, l'inefficacia delle delibere assembleari datate 17.08.2015 e 14.10.2016 e per l'effetto rigettare la domanda di condanna al pagamento della somma di Euro 6.912,00. In via subordinata: 1. Nella non creduta ipotesi in cui il IG. Giudice dovesse ritenere valide le predette delibere, considerata l'assoluta non necessarietà delle opere realizzate nonché la mancata allegazione della prova sia dell'effettivo esborso delle somme richieste, sia della conformità, liceità e funzionalità delle opere in oggetto, rigettare la domanda di condanna come formulata in citazione. In ogni caso :
1. Condannare il IG. ex art. 96 c.p.c. per Parte_1
Pagina 4 responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. ;
2. Condannare il Ricorrente all'integrale rifusione di tutte le spese di lite;
Con riserva di deduzioni istruttorie nei termini di Legge.” Sono stati concessi i termini 183 6 comma c.p.c. e le parti hanno depositato rispettive memorie. A seguito del decesso della IG.ra la causa è stata riassunta nei CP_1 confronti dei suoi eredi : e . Controparte_2 Controparte_3
Espletata la prova testimoniale , all'udienza del 7.5.2021 , il teste di parte attrice , interrogato sui capitoli di prova ammessi di cui alla memoria 183 6 comma n. 2 c.p.c. ha affermato che : “prima dell'intervento della sua ditta, gli eucalipti erano molto più alti , di averli cimati su incarico di Parte_1 dal quale era stato regolarmente remunerato per i lavori eseguiti, che c'erano alcuni rami rotti dal vento che ostruivano la strada interna al passaggio delle auto , ed ha altresì riferito che la vecchia fossa settica tracimava e di aver avuto modo di constatare personalmente il giorno dell'intervento sugli eucalipti, che attorno alla stessa erano presenti continui travasi di liquami, ha altresì confermato che durante i lavori di rifacimento della fossa emergeva che le tubazioni afferenti erano ostruite da radici che correvano all'interno e di averlo visto personalmente nell'occasione di cui sopra . Ha altresì affermato che la recinzione posta al confine della proprietà costituita in parte da un basso muretto a secco , in alcuni punti era completamente rovinata e presentava varchi che consentivano il passaggio di animali . “ Parimenti alla medesima udienza il teste di parte attrice : ha dichiarato che nel mese di giugno Testimone_1
2015 aveva provveduto ad effettuare lo svuotamento della fossa settica e uno stasamento della colonna centrale , interventi questi eseguiti entrambi per conto del IG. dal quale sono stati pure retribuiti (v. verb. Parte_1
Ud. Del 7/5/2021). All'udienza del 8.11.2021 , il teste di parte attrice
, ha riferito che gli sembrava di ricordare che la fossa Tes_2 settica fosse soltanto una e che nel tratto più vicino alla casa vi erano delle radici che erano entrate in un pozzetto facente parte dell'impianto della fossa settica che gli sembrava di ricordare fosse priva delle autorizzazioni necessarie . All'udienza del 24.3.2023 , il teste di parte attrice Tes_3
ha affermato di aver fatto i lavori di sistemazione della recinzione
[...] di confine , in quanto vi erano dei varchi che consentivano il passaggio di animali . I testi di parte attrice sono risultati attendibili , in quanto non è emerso alcun loro interesse nella lite , per aver avuto diretta conoscenza dei luoghi di causa e per avervi svolto personalmente dei lavori. Il teste di parte convenuta all'udienza del 21.7.2023 ha Testimone_4 affermato di non conoscere il sig. , ma di sapere di essere Parte_1 proprietario di 3 appartamenti , e che sull' area adibita a giardino non ci sono cartelli che vietano l'accesso , né muri divisori e ha precisato di
Pagina 5 essere stato sui luoghi l'ultima volta nel 2005 , e di aver appreso dalla che la predetta area è utilizzata dai vicini , circostanza CP_2 quest'ultima riferitagli dalla convenuta. Alla medesima udienza la teste di parte convenuta : , ha affermato che le è stato riferito Testimone_5 che l'attore è proprietario di 3 unità abitative dell'immobile in questione, e di aver appreso che l'area adibita a giardino è utilizzata da tutti i comproprietari , e di essere stata sui luoghi nel 1989 e nel 2005 . E' appena il caso di rilevare che i testi di parte convenuta hanno riferito in merito alle circostanze di cui sopra , ma nulla hanno riferito in ordine ai lavori effettuati dal IG. e di cui il medesimo ha chiesto il pagamento Parte_1 in forza delle delibere assembleari di cui sopra . Per contro gli assunti di parte convenuta, volti a contestare la domanda attorea sono rimasti sforniti di prova . Così ricostruita la vicenda processuale, deve preliminarmente rigettarsi l'istanza di inefficacia delle delibere assembleari oggetto di causa formulata nell'interesse delle parti convenute , posto che queste ultime non sono mai state impugnate in violazione dell'art. 1137 c.c. , il quale espressamente dispone : “ ….Contro le deliberazioni contrarie o al regolamento di condominio , ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di 30 giorni che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.” Invero dall'esame testimoniale e dalla documentazione in atti, è emerso che il IG. ha eseguito anticipandone le spese i lavori di cui alle Parte_1 predette delibere assembleari in quanto strettamente necessari ed urgenti senza modificarne la destinazione d'uso . Al riguardo si osserva che per costante giurisprudenza : “ le spese necessarie per la conservazione e il godimento del bene comune devono essere rimborsate al comproprietario che le ha sostenute , a condizione che lo stesso abbia precedentemente interpellato o quantomeno preventivamente avvisato gli altri comproprietari . La ripetibilità delle spese di conservazione del bene in comunione è dunque subordinata alla trascuranza o inattività degli altri comunisti previamente interpellati a norma dell'art. 1110 c.c. secondo cui : “ il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti , ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune , ha diritto al rimborso “ (Ex multis Cass. N. 5465/2022). Si evidenzia che nel caso in esame il IG. Parte_1 Cont aveva avvisato mediante lettere raccomandate regolarmente ricevute dalla IG.ra ella necessità di eseguire i lavori per cui è causa CP_1 nell'immobile in comproprietà. In ordine all'eccezione formulata da parte convenuta ed inerente la partecipazione della IG.ra alle predette assemblee , la Persona_2
Pagina 6 stessa deve essere disattesa , posto che l'usufruttuario è legittimato a partecipare all'assemblea e ad esprimere il proprio voto per le delibere riguardanti come nella specie l'ordinaria amministrazione ed il godimento delle cose e dei servizi comuni , ai sensi dell'art. 67, comma VII, disp. att. c.c. (Trib. Civ. Roma sent. N. 3353 del 14/2/2020). La causa è stata istruita mediante prove documentali e testimoniali e decisa sulle conclusioni di cui all'art.190 c.p.c. Con ordinanza del 5.4.2018 , il Giudice titolare della causa , ha rigettato la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta in quanto non preceduta dall'esperimento del tentativo di mediazione, il quale ha poi sortito esito negativo per mancata partecipazione della convenuta .
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni diversa istanza, domanda o eccezione disattesa, così provvede: Accoglie la domanda di parte attrice;
Condanna i IG.ri nato a [...] il [...] e residente Controparte_2 in Castenedolo (BS) alla via Giuseppe Zanardelli n. 31 (C.F.
) e nata il [...] a [...] C.F._3 Controparte_3
e residente in [...] (C.F.
, al pagamento in favore del IG. , C.F._4 Parte_1 nato a [...] il [...], residente in [...] , (C.F. ) della somma di €. 6.912,06 , oltre C.F._1 interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al saldo effettivo , da quest'ultimo anticipata a titolo di spese per i lavori effettuati sull' immobile in comunione , sito in Cannigione , località L' Acula approvati con le delibere assembleari di data 17.8.2015 e 14.10.2017 . Condanna le parti convenute al rimborso in favore di parte attrice delle spese di lite che si liquidano in €. 247,53 , oltre €. 2.540,00 per compensi professionali , oltre IVA, CPA e il 15% per spese generali come per legge . Così deciso in Tempio Pausania il giorno 30 agosto 2025 . Il Giudice Onorario Giovanna Maria Sulas
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