TRIB
Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 05/09/2025, n. 4149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4149 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE -
nel procedimento iscritto al n. R.G. 9705/2023 promosso con ricorso depositato in data 8 luglio 2023
da
, RG n. 21.215.885-91 e C.P.F. , nata a [...] Parte_1 P.IVA_1
Grande do Sul, Brasile, il 19/11/1994, residente in [...], o. 1, CEP 98465-000, Ametista do
Sul - RS, Brasile;
, CPF n. , nata a [...], Stato di Rio Controparte_1 C.F._1
Grande do Sul, Brasile, il 20/04/2012 residente in [...], n. I, CEP 98465-000, Ametista do Sul
- RS, Brasile, minore in giudizio per mezzo dei genitori e , Parte_1 Controparte_2
C.P.F. P.IVA_2
, CPF n. nato a [...], Controparte_3 C.F._2
Brasile, il 29/09/2018, residente in [...], n. 1, CEP 98400-000, Ametista do Sul -RS, Brasile, minore in giudizio per mezzo dei genitori e , RG n. 41.278.489-61 Parte_1 Controparte_4
e C.P.F. P.IVA_3
, RG n. 91.080.644-95 e C.P.F. , nato a [...] Controparte_5 P.IVA_4 do Sul, Brasile, il 21/02/1988, residente in [...], n. 27, Distrito Industrial--CEP 98400-000,
Frederico Westphalen - RS, Brasile,
, RG n. 31.375.254-77 e CPF n. , minore in giudizio per mezzo dei Controparte_6 P.IVA_5 genitori e , RG n. 30.988.317-99 e C.P.F. 01685284019, nato a Controparte_5 Controparte_7
Frederico Westphalen Stato di Rio Grande do Sul, Brasile, il 05/08/2008 e residente in [...]
Sete, n. 27, Distrito Industrial--CEP 98400-000, Frederico Westphalen - RS,
[...]
, RG n. 21.375.253-88 e CPF n. minore in giudizio per mezzo dei Controparte_8 P.IVA_6 genitori e , RG n. 30.988.317-99 e C.P.F. 01685284019, nato a Controparte_5 Controparte_7
Frederico Westphalen Stato di Rio Grande do Sul, Brasile, il 05/07/2013, residente in [...],
n. 27, Distrito Industrial--CEP 98400-000, Frederico Westphalen - RS, Brasile
, CPF n. , nato a [...], Controparte_9 C.F._3
Brasile, il 24/10/2019 e residente in [...], n. 27, Distrito Industrial--CEP 98400-000,
Frederico Westphalen - RS, Brasile, minore in giudizio per mezzo dei genitori e Controparte_5 [...]
, RG n. 30.988.317-99 e C.P.F. residente in [...], n. 27, Distrito CP_7 P.IVA_7
Industrial--CEP 98400-000, Frederico Westphalen - RS, Brasile rappresentati dall'avv. Andrè Gomes del Foro di Milano e Maria Pia Galli del Foro di Como
ricorrenti contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_10
contumace
resistente nonché con
PUBBLICO MINISTERO
interventore ex lege
In punto: diritti di cittadinanza
Il Giudice monocratico, dott.ssa Sabina Rubini, all'esito dell'udienza del 1° luglio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., i ricorrenti, cittadini brasiliani nati e residenti in [...], hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti, in linea retta, del cittadino italiano , nato a [...] il [...], figlio di e Parte_2 Persona_1
I ricorrenti, ad integrazione della domanda, esponevano che Persona_2 Parte_2 contraeva matrimonio in Italia con il 27/04/1884 e che, in seguito, la coppia emigrava Controparte_11 in Brasile, ove, in costanza di matrimonio, nasceva, il 23/10/1898, il figlio , il quale a sua volta si Persona_3 sposava e aveva figli, proseguendo nella linea di discendenza indicata nel ricorso. Esplicitata la linea di discendenza, deducevano i ricorrenti che non ha mai acquisito la cittadinanza brasiliana Parte_2 mantenendo quella italiana, che ha, quindi, trasmesso, iure sanguinis, ai propri discendenti e di avere adito il Tribunale, a causa della situazione di paralisi in cui versa il Consolato Generalo di Porto Alegre, competente in base alle residenze, che prevede liste di attesa di almeno dieci anni per poter esaminare le richieste di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
Il resistente non si è costituito e va dichiarato contumace. CP_10
Gli atti sono stati comunicati al P.M., che per l'udienza non ha concluso.
La causa è stata istruita a mezzo documenti e trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui al ricorso.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione, che all'art. 1 stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Si osserva, che la predetta legge è stata recentemente modificata dalla legge n. 74/2025 di conversione del
D.L. n. 36/2025, non applicabile al caso in esame, atteso che il ricorso è stato depositato prima dell'entrata in vigore della nuova normativa decorrente dal 28 marzo 2025. Ciò premesso, si ricorda, che il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita, era sancito già dal Codice civile del Regno d'Italia del 1865, che all'art. 4, disponeva che “è cittadino il figlio di padre italiano”, a prescindere dal luogo di nascita, principio che veniva confermato anche dalla Legge 555/1912, che, inoltre, intendendo garantire ai figli dei nostri emigrati il mantenimento del legame con il Paese di origine degli ascendenti, all'art. 7 stabiliva che il figlio di italiano nato in [...] estero, che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli, poteva conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, introducendo un'importante eccezione al principio dell'unicità della cittadinanza. Si ricorda, che la legge 555/1912 ha subito delle modifiche per effetto delle pronunce della Corte Costituzionale n. 30/1983, che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e n. 151/1975, che ha dichiarato contrario ai dettami costituzionali la disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
Nel recepire detta modifica operata dalla Corte Costituzionale, il legislatore, con la Legge n. 123 del
21.04.1983, all'art. 5, aveva previsto che: “E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o di madre cittadina” ed ha abrogato le norme con essa incompatibili. Da ultimo, è intervenuta la
Legge n. 91 del 05.02.1992, che all'art. 1 n. 1 lett. a) ha ribadito che è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Ne consegue, che per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano, nato in [...], fino al richiedente.
Sul punto si rileva che è stato prodotto il certificato di battesimo di , che si ritiene possa Parte_2 sostituire la “certificazione” di nascita risultante dai registri di stato civile per le nascite che hanno avuto luogo prima dell'attivazione del servizio di stato civile “comunale”, divenuta obbligatoria solo nel 1871, il che deve valere nel caso di specie essendo l'avo nato prima dell'inizio del servizio. Si osserva, inoltre, che l'avo, nel caso di specie, è nato prima della unificazione del Regno D'Italia, ma tale circostanza non ha impedito che lo stesso abbia acquistato la cittadinanza italiana, anche se successivamente emigrato all'estero, in base al riconoscimento della cittadinanza italiana a tutti i “regnicoli” a cui si riferivano l'art. 24 dello Statuto Albertino e le norme sulla cittadinanza di cui al Capo I del Codice Civile del 1865. Si richiamano in proposito le leggi n. 23/1901 e n. 271/1907, in forza delle quali coloro che erano nati prima dell'unificazione dell'Italia furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia – nel caso del
Veneto il riferimento è all'ottobre 1866 - non fossero deceduti o avessero acquisito cittadinanza straniera.
Nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti, non vi è dubbio che abbia Parte_2 acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'annessione del Veneto al Regno d'Italia, essendo deceduto successivamente all'anno 1866 e, peraltro, ancora presente in Italia alla data del suo matrimonio con
[...]
. CP_11
Ciò premesso, si rileva che, secondo quanto emerge dalla documentazione prodotta dai ricorrenti, debitamente tradotta e munita di apostille, la linea di discendenza corrisponde a quella rappresentata nel ricorso e rappresentata graficamente nel documento allegato all'atto introduttivo. Si evidenzia che non sono di ostacolo alla ricostruzione dell'albero genealogico alcune differenze nei nomi e cognomi, che si ritengono dovuti ad errori di trascrizioni e adattamenti alla lingua portoghese, considerando altresì, che in tempi meno recenti, i dichiaranti potevano essere analfabeti, circostanza che, comunque, non impedisce il chiaro riconoscimento della linea di discendenza, attesa l'evidente coincidenza del nome dei genitori e dei nonni.
Risulta, inoltre, dal doc. 3, che l'avo in questione è deceduto in Brasile senza acquisire la cittadinanza brasiliana e senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana;
ne consegue, in applicazione della citata normativa in materia, che l'avo ha trasmesso la cittadinanza italiana, iure sanguinis ai discendenti, anche se detti discendenti hanno acquisito anche la cittadinanza brasiliana, quale conseguenza involontaria del fatto di essere nati in un paese che applica il principio dello ius soli.
Quanto alla possibilità che un'eventuale rinuncia alla cittadinanza italiana possa essere stata fatta dai discendenti dell'avo originario, si osserva che la Suprema Corte (Cass. 25318/2022) ha avuto modo di precisare che ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, spetta a quest'ultimo solo la prova di essere discendente di un cittadino italiano, mentre incombe alla controparte, ossia al che ne CP_10 abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione e, conseguentemente, i ricorrenti avrebbero potuto rivolgersi al competente per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana, come Per_4 peraltro hanno provato di avere fatto senza avere ottenuto alcun appuntamento per iniziare il procedimento. Si rileva, peraltro, che è fatto notorio che tutti i in Brasile versino da anni in Parte_3 uno stato di paralisi, che comporta una prospettiva di attesa per il primo esame della domanda di oltre dieci anni, come peraltro provato dai ricorrenti. Sul punto si osserva che il decorso di un lasso temporale irragionevole, quale quello che si incontra in sede consolare, comporta, comporta senza dubbio una lesione dell'interesse stesso ed equivale ad un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Alla luce della normativa citata e della documentazione in atti, deve, pertanto, essere accolta la domanda, dichiarando che i ricorrenti indicata in epigrafe sono cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_10
Sussistono validi motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, considerata la mancata costituzione del e la non opposizione del P.M. e tenuto conto che l'enorme quantità Controparte_10 di domande presentata presso i competenti consolati giustifica la mancata evasione delle domande in tempi normali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti, come sopra indicati, sono cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dall'avo , cittadino italiano. Parte_2
- Ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_10 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. - Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Venezia, 5 settembre 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Sabina Rubini