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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/04/2025, n. 930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 930 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di TO Annunziata
Il Tribunale di TO Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Marianna Lopiano presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato giudice dott.ssa Raffaella Cappiello giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 3661/2020 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' Avv. C.F._1
Sabato Tufano (C.F. ) presso il cui studio elettivamente C.F._2 domicilia in Pompei (NA) alla Via Piave n. 32
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (C.F. TE
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. C.F._3
Simone Angelini (C.F. ) presso il cui studio elettivamente C.F._4 domicilia in TO DE EC (NA) al Viale Ungheria n.20
RESISTENTE
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di TO Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
1 Conclusioni: con note di trattazione scritta ritualmente depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione DEl'udienza DE 16.09.2024, le parti insistevano nelle proprie richieste riportandosi ai propri scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate e chiedevano assegnarsi la causa in decisione con i termini di cui all'art.190 c.p.c.. Il giudice istruttore, dunque, riservava la causa in decisione al Collegio assegnando alle parti – con decorrenza dal 25 settembre 2024 – giorni 60 per il deposito DEle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito DEle memorie di replica e disponeva la trasmissione DE fascicolo al PM per rendere le proprie conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 20.07.2020 chiedeva pronun- Parte_1 ziarsi la separazione da , con il quale si era unita in matrimonio TE con rito concordatario in TO DE EC il 7.06.1995 e da cui erano nati due figli
(n. a Castellammare di Stabia il 13.05.1997) e ( n. a Persona_1 Persona_2
Castellammare di Stabia il 9.02.2003); che il rapporto fra i coniugi era da tempo divenuto infelice ed instabile per incompatibilità di carattere;
che, a seguito di tanto era divenuta impossibile la prosecuzione DEla convivenza fra i coniugi;
che gli stessi non avevano più intenzione di riprendere la loro comunione materiale e spirituale;
che la ricorrente era priva di occupazione mentre il resistente, di professione artigiano – imprenditore, percepiva un compenso medio annuo di circa 30.000,00 euro;
che le spese mensili per il mantenimento DEla casa e dei figli ammontavano a circa 900,00 euro mensili, di cui € 200,00 a tiolo di rimborso mensile di un prestito personale contratto dalla ricorrente per esigenze familiari. Tanto premesso chiedeva pronunciarsi la separazione fra i coniugi, disporsi l'affido condiviso DEla IA minore con collocazione presso la madre e regolamentazione DEle visite con il padre per due volte a settimana da concordarsi fra le parti, porsi a carico DE l'obbligo di corrispondere un CP_1 assegno mensile di € 600,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli ( nella misura di € 300,00 per ciascun figlio), oltre al 50% DEle spese straordinarie, ed € 400,00 a titolo di assegno di mantenimento.
Si costituiva ritualmente in giudizio il resistente, , non TE contestando la crisi DE rapporto coniugale, ma addebitandone la esclusiva responsabilità alla ricorrente la quale veniva meno ai propri doveri di solidarietà familiare, mal tollerando il peggioramento DEle condizioni economiche familiari dovute al periodo di crisi lavorativa DEl'impresa individuale gestita dal . Il CP_1 resistente, inoltre, deduceva l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore DE coniuge, stante la giovane età DEla stessa e la indubbia sussistenza di capacità lavorativa, nonché la mancanza di
2 spese per il pagamento DE canone di locazione e DEle utenze, continuando la a godere DEla casa coniugale, acquistata dai coniugi in regime di Pt_1 comunione legale, ed essendo le relative utenze ancora intestate al resistente che provvedeva al puntuale pagamento DEle stesse;
di contro il , a causa CP_1 DEla crisi economica DE proprio settore lavorativo, percepiva un reddito mensile inferiore ai 1.000,00 euro, essendo tuttavia gravato DEl'onere di pagamento sia di un canone di locazione per il reperimento di una idonea abitazione, essendosi solo temporaneamente trasferito presso la residenza materna, sia DE pagamento DEle utenze DEla casa coniugale che la benchè a tanto più volte compulsata, Pt_1 non aveva voluto volturare a proprio carico. Quanto ai figli DEla coppia, nelle more divenuti entrambi maggiorenni, il resistente evidenziava che il maggiore,
aveva oramai trovato stabile impiego essendo entrato nel corpo dei Per_1 carabinieri e percependo uno stipendio mensile di € 1.200,00 circa, mentre per la IA minore , ancora studentessa, si dichiarava disposto a versare la Per_2 somma mensile di € 200,00 considerati i redditi attualmente goduti. Tanto dedotto, chiedeva pronunciarsi la separazione giudiziale dei TE coniugi con addebito alla moglie, nulla disporsi quanto all'affido, alla collocazione ed alle modalità di affido dei figli DEla coppia, in quanto oramai entrambi maggiorenni, porsi a proprio carico un assegno mensile in misura non superiore a complessivi € 300,00, di cui € 200,00 a titolo di concorso al mantenimento DEla IA minore ed € 100,00 a titolo di mantenimento per il coniuge – fino al Per_2 reperimento da parte di costei di una idonea occupazione lavorativa -, oltre al 50% DEle spese straordinarie, senza nulla prevedere a titolo di concorso al mantenimento per il figlio maggiore siccome economicamente indipendente. Per_1
Sentite personalmente le parti all'udienza DE 16 giugno 2021 e preso atto DEla impossibilità di una conciliazione, il Presidente con ordinanza emessa in pari data adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse dei coniugi e dei figli DEla coppia e dunque: autorizzava a coniugi a vivere separatamente;
poneva a carico di , a titolo di contributo al mantenimento DEla IA TE
, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, un assegno Per_2 mensile di euro 250,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi a entro il giorno 5 di ogni mese oltre il 50% DEle spese Parte_1 straordinarie;
poneva altresì a carico di a titolo di TE mantenimento DEla moglie un assegno mensile di euro 100,00 Parte_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese;
nulla disponeva in ordine all'affidamento, alla collocazione e al diritto di visita dei figli DEla coppia in quanto ormai maggiorenni;
nulla prevedeva per il mantenimento DE figlio in quanto maggiorenne ed Per_1 economicamente indipendente essendosi dapprima arruolato (nell'anno 2018) nell'Esercito Italiano, per poi conseguire un impiego a tempo indeterminato nell'Arma dei Carabinieri nell'aprile 2021. Rimesse le parti innanzi al giudice istruttore, all'udienza DE 22.11.2021, le stesse chiedevano una pronuncia parziale relativa al solo status e la concessione dei
3 termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.. Il giudice, dunque, riservava la causa in decisione al Collegio senza termini in relazione alla sola questione di status. Il PM, in data 24.11.2021 esprimeva parere favorevole alla pronuncia di separazione. Pertanto, con sentenza parziale e non definitiva n. 1132 DE 20.03.2022 pubblicata in data 18.05.2022, ricorrendo senza dubbio le condizioni di cui all'art. 151 c.c., il Collegio pronunciava la sola separazione personale dei coniugi e, con separata ordinanza, disponeva la prosecuzione DE giudizio per la statuizione sulle questioni accessorie non ancora mature per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.. All'esito DEl'udienza DE 21.11.2022, il giudice rilevava l'inammissibilità DEla prova (testi ed interrogatorio formale) articolata dal resistente nella comparsa di costituzione e risposta e nella memoria istruttoria e disponeva indagini tributarie in ordine alla situazione patrimoniale e reddituale DEle parti in causa incaricando la Guardia di Finanza territorialmente competente di TO DE EC. In data 28.05.2024 la Guardia di Finanza di TO DE EC depositava l'esito degli accertamenti reddituali compiuti. Pertanto, con ordinanza DE 18.11.2024, la causa veniva riservata in decisione al Collegio con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e trasmissione DE fascicolo al P.M. per rendere le proprie conclusioni. Quest'ultimo in data 22.10.2024 esprimeva parere favorevole. Osserva preliminarmente il Tribunale che, essendo stata già stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con sentenza non definitiva n. 1132 DE 20.03.2022 pubblicata in data 18.05.2022 nonché essendo pacifico il raggiungimento DEl'indipendenza economica da parte DE figlio in questa Per_1 sede, il Collegio è chiamato a statuire esclusivamente sulle questioni di carattere accessorio inerenti la richiesta di addebito DEla separazione avanzata in via riconvenzionale dal resistente , la domanda di mantenimento TE proposta dal coniuge e sulla quantificazione DEl'assegno da Parte_1 porre a carico di a titolo di concorso al mantenimento DEla TE IA , in quanto maggiorenne ma non ancora economicamente Per_2 indipendente. Venendo, quindi, alla domanda di addebito DEla separazione avanzata dal resistente , la stessa deve essere rigettata in quanto non TE provata. Infatti, per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità DEla separazione occorre accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità DEla prosecuzione DEla convivenza. Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente DEla separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità DEla convivenza.
4 Si rende, quindi, necessaria una accurata valutazione DE fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto DEle modalità e frequenza dei fatti, DE tipo di ambiente in cui sono accaduti e DEla sensibilità morale dei soggetti interessati. A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza che “in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione DEla crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità DEla convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento DEla prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa DE fallimento DEla convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito” (cfr. Cass. civ., 28-9-2001, n. 12130, Cass. civ., sez. I, 11-6-2005 n. 12383 e Cass. civ., sez. I., 16-11-2005, n. 23071; in termini Cass. civ., sez. 1, 27-6-2006, n. 14840); “In tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità DEla convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi DEla crisi DE rapporto coniugale. L'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi DEla intollerabilità DEla convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e logica” (Cass. civ., 18074/2014). Nel caso di specie non sono stati offerti mezzi istruttori - ed, a monte, concrete allegazioni – idonei per consentire a questo Tribunale di valutare se, ed in quale misura, il comportamento tenuto dalla ricorrente abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare. Il si è infatti limitato a dedurre che il CP_1 rapporto coniugale era entrato in crisi a causa DE peggioramento DEla propria situazione lavorativa ed economica in quanto la ricorrente “aveva mal digerito la riduzione DEle entrate determinata da un canto da una crisi DE mercato e dall'altro dalla successiva stasi determinata dall'emergenza sanitaria”; tuttavia tale circostanza è rimasta priva di qualsivoglia prova ed ulteriore specificazione. Invero, dalle allegazioni di entrambe le parti è emerso che i dissapori e le reciproche incomprensioni avevano ormai da tempo minato la solidarietà familiare e dunque, la riconosciuta disaffezione da parte di entrambi i litiganti verso l'altro coniuge, sfociata nella presente lite giudiziaria, risulta una conseguenza DE progressivo sgretolamento DEl'unità familiare e non può essere ricondotta specificamente al comportamento di uno dei coniugi. La domanda di addebito va, pertanto, rigettata.
5 Passando invece alle statuizioni relative al mantenimento DEla IA minore DEla coppia, , preme sottolineare che, secondo consolidata giurisprudenza, Per_2
l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli secondo le regole DEl'art. 148 c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento DEla loro maggiore età, ma continua invariato sino a quando i genitori o il genitore interessato alla pronuncia DEla cessazione DEl'obbligo di mantenimento non diano la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, oppure finché non diano la prova che il figlio è stato da loro posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, quand'anche poi non ne abbia tratto profitto per sua colpa (tre le numerose, cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 8049/2022). Inoltre, secondo la Suprema Corte, ai fini DE riconoscimento DEl'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare caso per caso, e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere di detto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto DE figlio si giustifica nei limiti DE perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto DEle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (da ultimo, Cass. civ., sez. I, n. 358/2023, che richiama Cass. n. 17183/2020). In ordine alla determinazione DE quantum dovuto, va altresì precisato che in merito all'obbligo di mantenere i figli minori, e quelli maggiorenni conviventi non economicamente indipendenti, l'art. 337 ter c.c., co. 4, prevede che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze DE figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Tanto premesso in diritto, considerata la giovane età DEla IA , Per_2 studentessa di anni 21 con bisogni e necessità crescenti, tenuto conto DEle risultanze degli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza in atti ove è emerso che il resistente negli anni 2022 e 2023 ha conseguito redditi da lavoro per più di 48.000,00 euro annui e, dunque, rilevato che quest'ultimo percepisce entrate superiori a quelle dichiarate nel corso DE giudizio, il Collegio reputa congruo fissare in euro 400,00 mensili l'assegno dovuto dal padre CP_1
per il mantenimento DEla IA , con adeguamento annuale
[...] Per_2 secondo l'indice Istat di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai rivalutazione e spese straordinarie DEla misura DE 50%. Quanto alla domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente
[...] nei confronti DE coniuge , quest'ultima deve ritenersi Parte_1 TE
6 infondata e pertanto non merita accoglimento per i motivi che di seguito si espongono. Sul punto preme ricordare che i presupposti che devono concorrere affinché il giudice conceda l'assegno di mantenimento sono sostanzialmente tre: la non addebitabilità DEla separazione al coniuge a cui favore viene disposto il mantenimento, la mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri, la sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi, dovendosi precisare che con il termine di “reddito” il legislatore ha voluto riferirsi non solo al denaro ma anche ad ogni altra diversa utilità, purché economicamente valutabili (tra le altre Cass. 4543/1998; Cass. 19291/2005; Cass. 6769/2007; Cass. 2445/2015). La ratio DEla disposizione è comunemente individuata nella tutela DE coniuge più debole e nell'obbligo DE coniuge economicamente più dotato di assicurare, laddove consentito dai suoi redditi, la conservazione DE medesimo tenore di vita goduto prima DEla separazione. In particolare, in base agli insegnamenti DEla Suprema Corte, “il giudice di merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione DE coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento DEla separazione” (Cassazione civile 12.06.2006 n. 13592). Ancora, in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini DEla determinazione DEla misura DEl'assegno di mantenimento da parte DE giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l'attitudine DE coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza DE giudice di merito che aveva negato un contributo al mantenimento alla moglie in considerazione DEla sua giovane età, DEle sue buone condizioni di salute, DE possesso di un diploma di laurea, DEl'esperienza professionale pregressa, senza, tuttavia, valutare le condizioni reddituali e patrimoniale al momento DEl'accertamento DEla sussistenza DE diritto) (ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12121 DE 02/07/2004; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18547 DE 25/08/2006; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3502 DE 13/02/2013; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6427 DE 04/04/2016). Del resto, la diversità di criteri adoperati per verificare l'esistenza o meno DE diritto all'assegno di mantenimento o all'assegno di divorzio e per determinare la sua quantificazione, è giustificata da una profonda differenza fra queste due tipologie di assegno;
oltre alla diversa fonte normativa (l'articolo 156 DE codice
7 civile per l'assegno a favore DE coniuge separato, l'articolo 5 comma 6 DEla legge n. 898 DE 1970 per l'assegno di divorzio), è diverso il presupposto sui cui si basa il dovere di assistenza materiale fra i coniugi nell'ambito DEla separazione personale, caratterizzato dal fatto che il rapporto coniugale non viene meno, atteso che si verifica soltanto una sospensione dei doveri di natura personale, quali la convivenza, la feDEtà e la collaborazione, laddove gli aspetti patrimoniali, invece, rimangono invariati pur assumendone forme confacenti alla nuova statuizione. Proprio per tale ragione la Corte di Cassazione (Corte Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza 16 maggio 2017, n. 12196) ha confermato e avvalorato che il tenore di vita goduto dai coniugi durante il matrimonio rimane uno degli elementi da prendere in considerazione per la quantificazione DEl'assegno di mantenimento a favore DE coniuge separato. In particolare, benché la separazione determini normalmente la cessazione di una serie di benefici e consuetudini di vita e anche il diretto godimento di beni, “il tenore di vita goduto in costanza DEla convivenza va identificato avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso DEle risorse economiche dei coniugi, tenendo quindi conto di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità DE patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro. Inoltre, al fine DEla determinazione DE “quantum” DEl'assegno di mantenimento, la valutazione DEle condizioni economiche DEle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione DEle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi” (così anche Cass., 22 febbraio 2008, n. 4540; Cass., 7 dicembre 2007, n. 25618; Cass., 12 giugno 2006, n. 13592; Cass., 19 marzo 2002, n. 3974). Ancor più di recente gli hanno Parte_2 ribadito che i criteri imprescindibili per ottenere l'assegno di mantenimento sono essenzialmente due: l'impossibilità di conservare il tenore di vita goduto durante il matrimonio e la condizione di debolezza economica. In ordine al primo criterio, la Cassazione ha chiarito che l'assegno di mantenimento spetta al coniuge che, senza colpa, si trova nell'impossibilità oggettiva di mantenere un tenore di vita adeguato ossia uno standard di vita analogo a quello che il matrimonio gli avrebbe offerto. Al riguardo, il giudice DEla separazione deve tener conto DEle potenzialità economiche di entrambi i coniugi da individuarsi tenendo conto DEle loro risorse economiche in termini di redditività, capacità di spesa e fondate aspettative per il futuro. In ordine al secondo criterio, ha diritto all'assegno di mantenimento il coniuge che versa in una condizione economica inferiore rispetto all'altro. Dunque, il giudice deve comparare le condizioni economiche di entrambi i coniugi tenendo conto di variabili come la durata DEla convivenza e le prospettive future. (Cass. n. 36178 DE 28 dicembre 2023) Tali essendo i principi giurisprudenziali regolatori DEla materia fatti propri dal Collegio, nella fattispecie in esame, dai risultati degli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza, non è emersa un'evidente disparità tra le posizioni
8 economiche DEle parti tale da giustificare il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore DEla richiedente. Infatti, , lavora, Parte_1 seppur con contratti di lavoro a tempo determinato, per il
[...]
e per i periodi di disoccupazione percepisce l'indennità Naspi. A ciò Controparte_2 si aggiunge una florida e salda posizione patrimoniale su cui la stessa può fare affidamento costituita da un conto corrente personale (saldo al 31.12.2023 di euro 15.472,22), un conto corrente cointestato con il resistente, un deposito titoli DE valore di euro 37.858,00 un altro deposito titoli cointestato con il marito di euro 19.573,00 ed libretto di risparmio presso Poste Italiane S.p.A. ove risultano movimenti di ingenti somme (euro 78.000 il 23.01.2021 a titolo di “ricavi effetti al dopo incasso”). Dunque, seppur le parti conseguono redditi da lavoro differenti, non è riscontrabile un evidente squilibrio tra le posizioni economiche degli stessi in quanto entrambi possono contare su un patrimonio costituito da considerevoli liquidità. In ragione DEle circostanze evidenziate, espletata una valutazione comparativa DEle condizioni economico-patrimoniali DEle parti e DEle loro prospettive lavorative future, la domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente deve essere rigettata. Infine, avuto riguardo alla natura DEla controversia e all'esito DEla stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese DE giudizio.
PQM
Il Tribunale di TO Annunziata, I sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di così provvede: TE
1) rigetta la domanda riconvenzionale di addebito DEla separazione proposta da nei confronti DEla ricorrente;
TE
2) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a TE [...]
entro e non oltre il 5 di ogni mese, la somma mensile di euro Parte_1
400,00 a titolo di contributo per il mantenimento DEla IA , Per_2 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, con adeguamento annuale secondo l'indice Istat di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai a decorrere dall'1.03.2026;
3) pone a carico di ciascun genitore il 50% DEle spese straordinarie per la IA , purchè previamente concordate, mentre le sole spese Per_2 straordinarie obbligatorie sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà dall'altro genitore indipendentemente dal previo accordo;
4) rigetta la domanda di mantenimento proposta da;
Parte_1
5) compensa interamente tra le parti le spese di lite
9 Così deciso in TO Annunziata, nella camera di consiglio DE 3.02.2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Cappiello dott.ssa Marianna Lopiano
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