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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/10/2025, n. 4762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4762 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 13901/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott.
VA LA, nel procedimento civile iscritto al n. 13901 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore 1 Controparte_1 [...]
Parte_1
2 Controparte_2
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_3
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 03.10.2023
Dott. VA LA 1
1. , nata il [...] a [...]/SP, Controparte_1
CPF , residente in [...]n. 353, apto 802, RP3 C.F._1 (Regione di Pianificazione), Parque São Vicente, Maua/SP, CAP 09371-453, in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale, assieme al IG. nato il [...], CPF Controparte_4
, residente in [...], 261, Alto da Boa Vista, C.F._2 Maua/SP, Bairro, CEP 09390-775, sulla figlia minore 2. nata il [...], a [...]/SP, CPF Controparte_2
, residente in [...]n. 353, apto 802, RP3 C.F._3 (Regione di Pianificazione), Parque São Vicente, Maua/SP, CAP 09371-453;
convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_3 formulando le seguenti conclusioni:
ACCERTARE e DICHIARARE il diritto al riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis - dalla nascita
– per via materna in favore di:
- , nata il [...] a [...]/SP, CPF Controparte_1
, residente in [...]n. 353, apto 802, RP3 (Regione di C.F._4
Pianificazione, Parque São Vicente, Maua/SP, CAP 09371-453, e sua figlia minore
- nata il [...], a [...]/SP, CPF Controparte_2
stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi C.F._3 dedotti in narrativa e per l'effetto, ORDINARE
al , in persona del Ministro pro tempore e, per esso, Controparte_3 all'Autorità Consolare territorialmente competente ex art.7 comma 1 D.Lgs. 03.02 2011 n.71, di effettuare - in conformità a quanto previsto dall'art.11 D.Lgs. 03.02 2011 n.71, nonché dall'art.17 del D.P.R. 03.11.2000 n.396 e dall'art.16 comma 9 del D.P.R. 12.10.1993 n.572 e con osservanza dei termini previsti dall'art.2 Legge 07.08.1990 n.241 - tutti gli adempimenti previsti e/o necessari per provvedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni nei registri dello Stato civile competenti ex lege, ivi espressamente inclusi i registri tenuti presso il Comune di nascita dell'avo italiano, nonché presso le Autorità Consolari italiane competenti per il territorio di residenza all'estero del richiedente, della cittadinanza Italiana iure sanguinis della IG.ra e di sua figlia minore Controparte_1 Controparte_2 nonché di emettere - ove di necessità, tenuto conto del riconoscimento già
[...] statuito con l'emanando provvedimento - la certificazione di cittadinanza, stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege. In ogni caso: Con il favore delle spese, competenze ed onorari di causa, che si chiede vengano distratte, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. , quale procuratore antistatario. Parte_1
A sostegno della domanda precisavano che:
Dott. VA LA 2
- erano discendenti del cittadino italiano, IG. (o Persona_1 [...]
oppure o Controparte_5 Persona_2
o o Persona_3 Persona_3 [...] cfr. doc. 4 fascicolo ricorrenti), nato in data [...], a [...] Persona_4 (RO), figlio di e successivamente Persona_5 Persona_6 emigrato in Brasile, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza aver mai richiesto la naturalizzazione brasiliana. In data 26.08.1899, a Sertãozinho/PR (Brasile), il IG. Persona_1 contraeva matrimonio con la IG.ra e dalla loro unione nasceva: Persona_7
• il giorno 13.03.1906, in Brasile, la sig.ra (in atti Parte_2 anche che in data 25.05.1929 a Pitangueiras/SP Parte_3 (Brasile), contraeva matrimonio con il sig. e dalla loro unione Persona_8 nasceva:
➢ a Pitangueiras/SP (Brasile), il giorno 06.08.1936, la IG.ra Parte_4
che in data 13.10.1953 a Santa Mariana/PR (Brasile),
[...] contraeva matrimonio con il IG. e dalla Persona_9 loro unione nasceva:
✓ a Assis/SP (Brasile), il giorno 30.06.1961, il IG.
[...]
che in data 09.03.1985, a Ribeirão Parte_5 Pires/SP, contraeva matrimonio con la IG.ra Parte_6 e dall'unione coniugale nasceva:
[...]
❖ a Ribeirão Pires/SP (Brasile), il giorno 11.07.1985, la IG.ra odierna Controparte_1 CP_2 ricorrente. Dalla sua unione con il IG. Controparte_4
nasceva:
[...]
▪ il giorno 21.06.2009, a Maua/SP, CP_2
odierna ricorrente;
[...]
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge.
III. Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento.
DIRITTO
Alla luce dei fatti sopra esposti, i ricorrenti sono discendenti del IG.
[...]
- mai naturalizzatosi brasiliano - nato in data [...], a Persona_1 LL (RO), il quale contraeva matrimonio, in Brasile, in data 26.08.1899, con la IG.ra , trasmettendo la cittadinanza alla figlia Persona_7 [...]
nata il [...], che contraendo matrimonio, in data Parte_2 25.05.1929, con il IG. , cittadino brasiliano, e procreando prima Persona_8 dell'anno 1948 non ha potuto trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana per linea materna ai figli e ai discendenti che ne sono seguiti, sino agli odierni ricorrenti. Da tale linea di discendenza emerge un passaggio per linea femminile intervenuto prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (1/01/1948), che ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis da madre a
Dott. VA LA 3
figlio perché la legge in vigore a quel tempo prevedeva – da un lato - il riconoscimento della cittadinanza solo per via paterna e, dall'altro, stabiliva la perdita dello status civitatis per la donna unita in matrimonio con coniuge straniero. Attualmente, la disciplina specifica dell'acquisto, della perdita e del riacquisto della cittadinanza italiana è contenuta nella legge 5 Febbraio 1992, n. 91 e nei relativi regolamenti di esecuzione approvati con D.P.R. 12 Ottobre 1993, n. 572, e con D.P.R. 18 Aprile 1994, n. 362, rispettando la precedente disciplina giuridica contenuta nella legge 13 Giugno 1912 n. 555 con modifiche riguardanti l'accoglimento della giurisprudenza. La legge 05 Febbraio 1992, n. 91 ha introdotto l'attuale disciplina giuridica sulla materia confermando la prevalenza dello ius sanguinis ai fini dell'attribuzione della cittadinanza italiana pur assumendo prevalenza anche gli status familiari con l'affermazione della piena parità tra uomo e donna. Con sentenza 12/07/2022, n. 354 la Corte di cassazione a Sezioni Unite Civili ha precisato che il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è permanente, imprescrittibile e di uguale rappresentazione, ovvero indipendentemente dal fatto che l'antenato italiano sia di genere maschile e/o femminile. Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza 28 Gennaio 1983, n° 30 ) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n.1, della legge 13 Giugno 1912, n° 555 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione Italiana, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
mentre la sentenza della Corte Costituzionale 9 Aprile 1975, n° 87 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 29 della Carta Costituzionale, l'art. 10 della legge 13 Giugno 1912 n. 555 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna italiana coniugata con persona straniera, il tutto indipendentemente dalla volontà della donna stessa. Detta sentenza ha trovato applicazione però solo per i discendenti di donne e madri italiane nati dal 1 Gennaio 1948 ad oggi, escludendo la prole venuta alla luce prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana E ciò fino a quando la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 25 Febbraio 2009, n° 4466 ) ha affermato che
“per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. La predetta sentenza ha, pertanto, affermato i seguenti principi:
“La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo
Dott. VA LA 4
stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”. Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_3 provvedimenti conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in Controparte_3 analoghi giudizi in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il
non può assumere – da un punto di vista sostanziale – la Controparte_3 posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_3 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Lecce-Venezia, 02.10.2025
IL GOP
Dott. VA LA
Dott. VA LA 5
Dott. VA LA 6
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott.
VA LA, nel procedimento civile iscritto al n. 13901 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore 1 Controparte_1 [...]
Parte_1
2 Controparte_2
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_3
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 03.10.2023
Dott. VA LA 1
1. , nata il [...] a [...]/SP, Controparte_1
CPF , residente in [...]n. 353, apto 802, RP3 C.F._1 (Regione di Pianificazione), Parque São Vicente, Maua/SP, CAP 09371-453, in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale, assieme al IG. nato il [...], CPF Controparte_4
, residente in [...], 261, Alto da Boa Vista, C.F._2 Maua/SP, Bairro, CEP 09390-775, sulla figlia minore 2. nata il [...], a [...]/SP, CPF Controparte_2
, residente in [...]n. 353, apto 802, RP3 C.F._3 (Regione di Pianificazione), Parque São Vicente, Maua/SP, CAP 09371-453;
convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_3 formulando le seguenti conclusioni:
ACCERTARE e DICHIARARE il diritto al riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis - dalla nascita
– per via materna in favore di:
- , nata il [...] a [...]/SP, CPF Controparte_1
, residente in [...]n. 353, apto 802, RP3 (Regione di C.F._4
Pianificazione, Parque São Vicente, Maua/SP, CAP 09371-453, e sua figlia minore
- nata il [...], a [...]/SP, CPF Controparte_2
stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi C.F._3 dedotti in narrativa e per l'effetto, ORDINARE
al , in persona del Ministro pro tempore e, per esso, Controparte_3 all'Autorità Consolare territorialmente competente ex art.7 comma 1 D.Lgs. 03.02 2011 n.71, di effettuare - in conformità a quanto previsto dall'art.11 D.Lgs. 03.02 2011 n.71, nonché dall'art.17 del D.P.R. 03.11.2000 n.396 e dall'art.16 comma 9 del D.P.R. 12.10.1993 n.572 e con osservanza dei termini previsti dall'art.2 Legge 07.08.1990 n.241 - tutti gli adempimenti previsti e/o necessari per provvedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni nei registri dello Stato civile competenti ex lege, ivi espressamente inclusi i registri tenuti presso il Comune di nascita dell'avo italiano, nonché presso le Autorità Consolari italiane competenti per il territorio di residenza all'estero del richiedente, della cittadinanza Italiana iure sanguinis della IG.ra e di sua figlia minore Controparte_1 Controparte_2 nonché di emettere - ove di necessità, tenuto conto del riconoscimento già
[...] statuito con l'emanando provvedimento - la certificazione di cittadinanza, stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege. In ogni caso: Con il favore delle spese, competenze ed onorari di causa, che si chiede vengano distratte, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. , quale procuratore antistatario. Parte_1
A sostegno della domanda precisavano che:
Dott. VA LA 2
- erano discendenti del cittadino italiano, IG. (o Persona_1 [...]
oppure o Controparte_5 Persona_2
o o Persona_3 Persona_3 [...] cfr. doc. 4 fascicolo ricorrenti), nato in data [...], a [...] Persona_4 (RO), figlio di e successivamente Persona_5 Persona_6 emigrato in Brasile, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza aver mai richiesto la naturalizzazione brasiliana. In data 26.08.1899, a Sertãozinho/PR (Brasile), il IG. Persona_1 contraeva matrimonio con la IG.ra e dalla loro unione nasceva: Persona_7
• il giorno 13.03.1906, in Brasile, la sig.ra (in atti Parte_2 anche che in data 25.05.1929 a Pitangueiras/SP Parte_3 (Brasile), contraeva matrimonio con il sig. e dalla loro unione Persona_8 nasceva:
➢ a Pitangueiras/SP (Brasile), il giorno 06.08.1936, la IG.ra Parte_4
che in data 13.10.1953 a Santa Mariana/PR (Brasile),
[...] contraeva matrimonio con il IG. e dalla Persona_9 loro unione nasceva:
✓ a Assis/SP (Brasile), il giorno 30.06.1961, il IG.
[...]
che in data 09.03.1985, a Ribeirão Parte_5 Pires/SP, contraeva matrimonio con la IG.ra Parte_6 e dall'unione coniugale nasceva:
[...]
❖ a Ribeirão Pires/SP (Brasile), il giorno 11.07.1985, la IG.ra odierna Controparte_1 CP_2 ricorrente. Dalla sua unione con il IG. Controparte_4
nasceva:
[...]
▪ il giorno 21.06.2009, a Maua/SP, CP_2
odierna ricorrente;
[...]
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge.
III. Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento.
DIRITTO
Alla luce dei fatti sopra esposti, i ricorrenti sono discendenti del IG.
[...]
- mai naturalizzatosi brasiliano - nato in data [...], a Persona_1 LL (RO), il quale contraeva matrimonio, in Brasile, in data 26.08.1899, con la IG.ra , trasmettendo la cittadinanza alla figlia Persona_7 [...]
nata il [...], che contraendo matrimonio, in data Parte_2 25.05.1929, con il IG. , cittadino brasiliano, e procreando prima Persona_8 dell'anno 1948 non ha potuto trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana per linea materna ai figli e ai discendenti che ne sono seguiti, sino agli odierni ricorrenti. Da tale linea di discendenza emerge un passaggio per linea femminile intervenuto prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (1/01/1948), che ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis da madre a
Dott. VA LA 3
figlio perché la legge in vigore a quel tempo prevedeva – da un lato - il riconoscimento della cittadinanza solo per via paterna e, dall'altro, stabiliva la perdita dello status civitatis per la donna unita in matrimonio con coniuge straniero. Attualmente, la disciplina specifica dell'acquisto, della perdita e del riacquisto della cittadinanza italiana è contenuta nella legge 5 Febbraio 1992, n. 91 e nei relativi regolamenti di esecuzione approvati con D.P.R. 12 Ottobre 1993, n. 572, e con D.P.R. 18 Aprile 1994, n. 362, rispettando la precedente disciplina giuridica contenuta nella legge 13 Giugno 1912 n. 555 con modifiche riguardanti l'accoglimento della giurisprudenza. La legge 05 Febbraio 1992, n. 91 ha introdotto l'attuale disciplina giuridica sulla materia confermando la prevalenza dello ius sanguinis ai fini dell'attribuzione della cittadinanza italiana pur assumendo prevalenza anche gli status familiari con l'affermazione della piena parità tra uomo e donna. Con sentenza 12/07/2022, n. 354 la Corte di cassazione a Sezioni Unite Civili ha precisato che il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è permanente, imprescrittibile e di uguale rappresentazione, ovvero indipendentemente dal fatto che l'antenato italiano sia di genere maschile e/o femminile. Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza 28 Gennaio 1983, n° 30 ) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n.1, della legge 13 Giugno 1912, n° 555 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione Italiana, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
mentre la sentenza della Corte Costituzionale 9 Aprile 1975, n° 87 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 29 della Carta Costituzionale, l'art. 10 della legge 13 Giugno 1912 n. 555 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna italiana coniugata con persona straniera, il tutto indipendentemente dalla volontà della donna stessa. Detta sentenza ha trovato applicazione però solo per i discendenti di donne e madri italiane nati dal 1 Gennaio 1948 ad oggi, escludendo la prole venuta alla luce prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana E ciò fino a quando la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 25 Febbraio 2009, n° 4466 ) ha affermato che
“per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. La predetta sentenza ha, pertanto, affermato i seguenti principi:
“La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo
Dott. VA LA 4
stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”. Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_3 provvedimenti conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in Controparte_3 analoghi giudizi in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il
non può assumere – da un punto di vista sostanziale – la Controparte_3 posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_3 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Lecce-Venezia, 02.10.2025
IL GOP
Dott. VA LA
Dott. VA LA 5
Dott. VA LA 6