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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 10/12/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 3258 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 3258 /2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MINI LORENZO
e
C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. MINI LORENZO
Trasmessi gli atti al PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso in data 08.10.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno (LI) il 03.10.1999 e che dalla loro unione sono nati Persona_1
(Livorno, 10.03.2003) e (Livorno, 26.03.2007) entrambi maggiorenni e Persona_2 senza autonomia reddituale. Le parti chiedevano, inoltre, la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473-bis 13, terzo comma, c.p.c. Con provvedimento in data 09.10.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 04.12.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. In data 04.12.2025, il Giudice Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo. Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla pronuncia di separazione, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter, quinto comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, secondo comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma, c.p.c. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno (LI) di Controparte_1 procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno (LI) il giorno 03.10.1999 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune atto n. 341 parte 2 Serie A anno 1999 DISPONE CHE:
- I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, mantenendo distinti e separati gli indirizzi di residenza.
- I figli, e , sebbene maggiorenni, non godono di Persona_1 Persona_2 autonomia reddituale. Per tale ragione, viene stabilito che vivranno prevalentemente presso la madre, . I figli avranno la possibilità di Parte_1 frequentare liberamente il padre, , nel rispetto delle loro esigenze Controparte_1
e disponibilità e delle rispettive esigenze.
- Il padre si impegna a versare a favore di ciascun figlio, Controparte_1 Per_1
e , un assegno di mantenimento mensile pari a Euro 350,00
[...] Persona_2
(trecentocinquanta/00), per un totale di Euro 700,00 (settecento/00) mensili, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla madre, , quale coniuge collocatario. Tale obbligo permarrà fino a Parte_1 quando i figli non avranno raggiunto l'autosufficienza economica. L'assegno sarà annualmente aggiornato secondo gli indici ISTAT.
- Il marito, , si impegna a versare alla moglie, , un Controparte_1 Parte_1 assegno di mantenimento mensile pari a Euro 400,00 (quattrocento/00) da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente a lei intestato. L'assegno sarà annualmente aggiornato secondo gli indici ISTAT.
- Spese straordinarie per i figli (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, spese mediche e/o sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, spese scolastiche, universitarie o per attività sportive/ricreative) saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno, previo accordo tra gli stessi. In caso di urgenza indifferibile, le spese potranno essere anticipate da un genitore e dovranno essere rimborsate dall'altro entro 15 giorni dalla richiesta e dalla presentazione del giustificativo di spesa.
- La casa familiare, sita in Livorno (LI), via Calzabigi n. 97, interno 9, di proprietà esclusiva di , sarà abitata dalla stessa e dai figli. Parte_1
- è proprietaria di immobili siti in Livorno (LI): Parte_1
appartamento in via Calzabigi n. 87, Piano 5 (Foglio 30, Particella 52, Subalterno 602) categoria A/2 con rendita Euro 2.194,94; garage in via Calzabigi n. 87, Piano T (Foglio 30, Particella 52, Subalterno 8) categoria C/6 con rendita Euro 60,43; secondo garage in via Calzabigi n. 87, Piano T, (Foglio 30, Particella 52, Subalterno 11) categoria C/6, con rendita Euro 52,37. Tali immobili sono intestati a in Parte_1 regime di separazione dei beni.
- è proprietario, in comproprietà per ½ con , Controparte_1 Persona_3 degli immobili siti in Livorno (LI), via Olanda n. 4: un immobile al Foglio 48, particella 2295, Subalterno 616, categoria C/6, con rendita Euro 64,45; un immobile al Foglio 48, particella 2295, Subalterno 711, categoria C/6, con rendita Euro 1123,29.
- I coniugi dichiarano che non vi sono altri beni immobili di proprietà comune o su cui si debbano pronunciare.
- Beni mobili e conti correnti: non esistono beni mobili registrati in comune, il conto corrente cointestato e intrattenuto presso MPS su cui viene accreditato lo stipendio del sarà mantenuto ancora dai coniugi di comune accordo mentre conti CP_1 correnti bancari e/o postali, i titoli, le polizze assicurati e ogni altro bene mobile di cui ciascuno è titolare resteranno nella piena ed esclusiva proprietà e disponibilità del rispettivo intestatario.
- Spese della procedura di separazione consensuale posta a carico di entrambi i coniugi in parti uguali.
Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino.
Livorno, 09.12.2025
Il Giudice Relatore La Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott.ssa Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 3258 /2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MINI LORENZO
e
C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. MINI LORENZO
Trasmessi gli atti al PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso in data 08.10.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno (LI) il 03.10.1999 e che dalla loro unione sono nati Persona_1
(Livorno, 10.03.2003) e (Livorno, 26.03.2007) entrambi maggiorenni e Persona_2 senza autonomia reddituale. Le parti chiedevano, inoltre, la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473-bis 13, terzo comma, c.p.c. Con provvedimento in data 09.10.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 04.12.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. In data 04.12.2025, il Giudice Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo. Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla pronuncia di separazione, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter, quinto comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, secondo comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma, c.p.c. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno (LI) di Controparte_1 procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno (LI) il giorno 03.10.1999 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune atto n. 341 parte 2 Serie A anno 1999 DISPONE CHE:
- I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, mantenendo distinti e separati gli indirizzi di residenza.
- I figli, e , sebbene maggiorenni, non godono di Persona_1 Persona_2 autonomia reddituale. Per tale ragione, viene stabilito che vivranno prevalentemente presso la madre, . I figli avranno la possibilità di Parte_1 frequentare liberamente il padre, , nel rispetto delle loro esigenze Controparte_1
e disponibilità e delle rispettive esigenze.
- Il padre si impegna a versare a favore di ciascun figlio, Controparte_1 Per_1
e , un assegno di mantenimento mensile pari a Euro 350,00
[...] Persona_2
(trecentocinquanta/00), per un totale di Euro 700,00 (settecento/00) mensili, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla madre, , quale coniuge collocatario. Tale obbligo permarrà fino a Parte_1 quando i figli non avranno raggiunto l'autosufficienza economica. L'assegno sarà annualmente aggiornato secondo gli indici ISTAT.
- Il marito, , si impegna a versare alla moglie, , un Controparte_1 Parte_1 assegno di mantenimento mensile pari a Euro 400,00 (quattrocento/00) da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente a lei intestato. L'assegno sarà annualmente aggiornato secondo gli indici ISTAT.
- Spese straordinarie per i figli (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, spese mediche e/o sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, spese scolastiche, universitarie o per attività sportive/ricreative) saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno, previo accordo tra gli stessi. In caso di urgenza indifferibile, le spese potranno essere anticipate da un genitore e dovranno essere rimborsate dall'altro entro 15 giorni dalla richiesta e dalla presentazione del giustificativo di spesa.
- La casa familiare, sita in Livorno (LI), via Calzabigi n. 97, interno 9, di proprietà esclusiva di , sarà abitata dalla stessa e dai figli. Parte_1
- è proprietaria di immobili siti in Livorno (LI): Parte_1
appartamento in via Calzabigi n. 87, Piano 5 (Foglio 30, Particella 52, Subalterno 602) categoria A/2 con rendita Euro 2.194,94; garage in via Calzabigi n. 87, Piano T (Foglio 30, Particella 52, Subalterno 8) categoria C/6 con rendita Euro 60,43; secondo garage in via Calzabigi n. 87, Piano T, (Foglio 30, Particella 52, Subalterno 11) categoria C/6, con rendita Euro 52,37. Tali immobili sono intestati a in Parte_1 regime di separazione dei beni.
- è proprietario, in comproprietà per ½ con , Controparte_1 Persona_3 degli immobili siti in Livorno (LI), via Olanda n. 4: un immobile al Foglio 48, particella 2295, Subalterno 616, categoria C/6, con rendita Euro 64,45; un immobile al Foglio 48, particella 2295, Subalterno 711, categoria C/6, con rendita Euro 1123,29.
- I coniugi dichiarano che non vi sono altri beni immobili di proprietà comune o su cui si debbano pronunciare.
- Beni mobili e conti correnti: non esistono beni mobili registrati in comune, il conto corrente cointestato e intrattenuto presso MPS su cui viene accreditato lo stipendio del sarà mantenuto ancora dai coniugi di comune accordo mentre conti CP_1 correnti bancari e/o postali, i titoli, le polizze assicurati e ogni altro bene mobile di cui ciascuno è titolare resteranno nella piena ed esclusiva proprietà e disponibilità del rispettivo intestatario.
- Spese della procedura di separazione consensuale posta a carico di entrambi i coniugi in parti uguali.
Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino.
Livorno, 09.12.2025
Il Giudice Relatore La Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott.ssa Azzurra Fodra