Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 24/03/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1580/2021 Reg. Gen. Aff. Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice, pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 24.3.2025, la seguente
Parte_1 nel procedimento di I grado iscritto al n. 1580/2021 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
, c.f. Parte_2 C.F._1 Parte_3
, c.f. , elettivamente domiciliati in
[...] C.F._2
Barletta alla via I. Alvisi, presso lo studio dell'avv. Francesco Sciusco, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE OPPONENTE -
CONTRO
, c.f. , elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._3 in Margerita di Savoia alla via Albergo n. 2, presso lo studio dell'avv. Angela
Cristiano, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE OPPOSTA –
LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRTTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 2.3.2021, e Parte_2
, costituitisi entro il termine di cui all'art. 165 c.p.c. (cfr. Parte_3
Cass. civ. n. 849/2000 e Cass. civ. n. 1663/2016), hanno proposto tempestivamente opposizione avverso il d.i. n. 2081/2020 emesso
- Seconda Sezione civile -
l'8.12.2020 e notificato in data 22.1.2020, chiedendo di revocare l'ingiunzione per carenza di legittimazione passiva, con distrazione delle spese di lite ex art. 93 cod. proc. civ..
, costituendosi, oltre a chiedere la concessione della Controparte_1 provvisoria esecuzione, ha domandato di rigettare l'avversa opposizione e di confermare il decreto ingiuntivo.
Denegata la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., istruito il processo in via documentale, la causa è stata rinviata – dallo scrivente magistrato divenuto assegnatario del presente fascicolo con decorrenza dal
30.11.2022, in virtù del decreto del Presidente del Tribunale n. 121/2022 – per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c, con assegnazione del termine per il deposito di note difensive e di note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c..
Il decreto ingiuntivo è stato emesso per la somma di € 15.569,47, oltre interessi e spese, per il credito vantato dall'opposto nei confronti del CP_2
in virtù di cessione, in suo favore, del credito vantato, verso
[...] quest'ultima, dal Condominio c.so Vittorio Emanuele n. 265, a sua volta debitore dell'odierno opposto, giusto atto di cessione parziale del credito del
27/11/2014 Rep. N. 85, Raccolta n. 66.
In seguito al decesso di , avvenuto in data 4.8.3016, l'odierno CP_2 opposto ha depositato ricorso monitorio avverso gli odierni opponenti, in qualità di figli e successori della debitrice.
Gli ingiunti hanno proposto opposizione avverso il decreto monitorio contestando la loro qualità di eredi.
Il Tribunale ritiene che l'opposizione debba essere accolta per le ragioni che seguono.
Come noto, in tema di successioni "mortis causa", la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è da sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo necessaria l'accettazione da parte del chiamato, mediante "aditio" o per effetto di una
"pro herede gestio", oppure la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485
c.c.; nell'ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per
Proc. n. 1580/2021 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 2 a 4 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
debiti del "de cuius", incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'assunzione della qualità di erede, che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non operando alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità; di tal che -in difetto di una prova siffatta- resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto ad agire o a contraddire (Cass. civ. n. 23517 del 2023; Cass. civ. n. 8545 del 2024;
Cass. civ. n. 3520 del 2025).
Nel caso in esame, l'opposto – al fine di dedurre e provare la qualità di eredi degli opponenti – ha solo addotto che questi ultimi hanno ereditato, dopo la morte del loro padre, la quota di comproprietà di quest'ultimo, pari ad
1/33, dell'unità immobiliare ubicata in Margherita di Savoia al C.so Vittorio
Emanuele n. 265, di cui era comproprietaria, per una parte, anche la madre;
che gli opponenti, già quindi in possesso del bene ereditario alla morte della madre, non hanno provveduto a redigere l'inventario ai sensi dell'art. 485 cod. civ. nei tre mesi dal giorno dell'apertura della successione, sicché sono divenuti eredi puri e semplici anche dell'eredità materna.
Il Tribunale ritiene che ciò non sia sufficiente a provare la qualità di eredi degli opponenti.
L'art. 485 cod. civ., infatti, opera solo ove sussista il presupposto del
“possesso” dei “beni ereditari”; ai sensi dell'art. 1140 cod. civ., il possesso
è “il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Ne deriva che, innanzitutto, il possesso della quota di comproprietà della madre non sussiste per il solo fatto di essere proprietari, oltretutto per altra quota, di un bene: il possesso è, infatti, un'attività di fatto che non può desumersi dalla titolarità di diritti reali sul bene, né – a maggior ragione – dalla titolarità di diritti reali su altra quota del medesimo bene.
Inoltre, come già accennato, nemmeno gli opponenti erano titolari di un diritto reale di un “bene ereditario”, atteso che risulta agli atti, così come
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tra l'altro dedotto anche dallo stesso opposto, che gli opponenti sono proprietari, in virtù di successione paterna, di una quota del bene non rientrante nell'asse ereditario di . CP_2
Non può, quindi, operare l'art. 485 cod. civ. poiché non risulta provato alcun possesso di alcun bene ereditario.
Ne deriva, quindi, l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo.
All'accoglimento dell'opposizione segue la condanna dell'opposto, siccome soccombente (Cass. civ. Sez. Un. n. 32061/2022), al pagamento, in favore degli opponenti, degli esborsi documentati ai sensi dell'art. 2 co. 2 D.M. 55 del 2014 e delle spese di lite, che vanno computate al valore del disputatum non superiore ad € 26.000,00 (art. 5 co. 5 e 6 D.M. 55/2014), secondo i parametri medi (art. 4 D.M. 55/2014), con riferimento alle fasi del giudizio svolte, anche d'ufficio in mancanza di esplicita domanda di parte (Cass. civ.
n. 2719/2015), ma comunque entro i limiti della nota spese qualora depositata ex art. 73 disp. att. cod. civ. (Cass. civ. n. 14198/2022), con distrazione in favore dell'avv. Francesco Sciusco, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n.
2081/2020;
2) condanna l'opposto al rimborso, in favore degli opponenti, delle spese di lite pari alla somma di € 150,00 a titolo di esborsi ed € 5.077,00 a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da calcolarsi sull'importo dei soli compensi, con distrazione in favore dell'avv. Francesco Sciuscio.
Il Giudice dott.ssa Giovanna Cice
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