Articolo 7 della Legge 3 dicembre 1947, n. 1546
Articolo 6Articolo 8
Versione
18 gennaio 1948
>
Versione
8 luglio 1952
Art. 7.
Chiunque esalta pubblicamente con i mezzi indicati nell'articolo precedente le persone e le ideologie proprie del fascismo o compie pubblicamente manifestazioni di carattere fascista, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 20 giugno 1952, n. 645 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che " Sono abrogate le disposizioni della legge 3 dicembre 1947, n. 1546 , concernenti la repressione dell'attivita' fascista, in quanto incompatibili con la presente legge."
Ha altresi' disposto (con l'art. 10, comma 3) che "La presente legge e le norme della legge 3 dicembre 1947, n. 1546 , non abrogate, cesseranno di aver vigore appena che saranno state rivedute le disposizioni relative alla stessa materia del Codice penale ."
Entrata in vigore il 8 luglio 1952
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente