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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 24/11/2025, n. 3260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3260 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1273 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 24 luglio 2024, promossa con atto di citazione da
(C.F. e P.IVA. ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
procuratore , rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Parte_2
IT e EN CO ON, con domicilio eletto presso il loro studio sito in Milano, Corso Europa, n. 13;
1 appellante contro
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Federica Carpi, con domicilio eletto presso il suo studio sito in
Bevilacqua (VR), via XXV Aprile, n. 104; appellato
Oggetto: “Intermediazione finanziaria (S.I.M.) – Contratti di borsa” - Appello avverso la sentenza n. 1432/2024 pubblicata in data 18 giugno 2024 a definizione del giudizio iscritto al n. 6340/2021 R.G. avanti al Tribunale di
Verona.
CONCLUSIONI
- per parte appellante:
“In via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità e improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta da controparte per carenza dei presupposti di legge e per l'effetto condannare parte appellata alla restituzione di tutte le somme che la ha corrisposto in esecuzione della Sentenza, oltre interessi legali CP_2
dalla data del pagamento al saldo;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della rispetto a CP_2
tutte le domande formulate da controparte per totale estraneità ai fatti oggetto di causa, per i motivi tutti dedotti in atti, e per l'effetto condannare parte appellata
2 alla restituzione di tutte le somme che la ha corrisposto in esecuzione della CP_2
Sentenza, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
In via principale
- rigettare tutte le domande e le richieste formulate da controparte in quanto inammissibili, improponibili e comunque infondate, in fatto e in diritto, per i motivi tutti di cui in atti, e per l'effetto condannare parte appellata alla restituzione di tutte le somme che la ha corrisposto in esecuzione della Sentenza, oltre CP_2
interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
In via subordinata
- accertare e dichiarare la sussistenza del concorso di colpa in capo al Cliente ai sensi dell'art. 1227 c.c., nella causazione dei pretesi danni e, conseguentemente, escludere ovvero ridurre l'entità del pagamento in favore dello stesso nella misura che sarà ritenuta di giustizia in considerazione dell'entità del concorso colposo di controparte, dichiarando tenuto e condannando l'appellato alla restituzione di tutte le somme che la Banca ha corrisposto in esecuzione della Sentenza, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
- nella denegata ipotesi in cui ritenga la tenuta al pagamento, a qualsivoglia CP_2
titolo, di somme di denaro in favore dell'appellato, ridurre l'importo da corrispondere a controparte secondo i criteri indicati in atti, dichiarando tenuto e condannando il Cliente alla restituzione delle maggiori somme pagate in esecuzione della Sentenza, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
In ogni caso
3 con vittoria di spese di lite, oltre spese generali, IVA e CPA, per entrambi i gradi di giudizio.”
- per parte appellata:
“In via principale: rigettare integralmente l'appello proposto da Parte_1
in quanto infondato ed erroneo per tutti i motivi esposti nella comparsa di costituzione e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado
n. 1432/2024 emessa dal Tribunale di Verona;
in ogni caso: con rifusione delle spese di lite anche del presente procedimento di appello, con maggiorazione ex art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M.
37/2018.”
Motivi della decisione
In fatto
Con atto di citazione notificato in data 28 luglio 2021, Controparte_1
conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Verona esponendo Parte_1
di aver acquistato nel mese di agosto 2016 dalla società
[...]
a un prezzo che, ex post, si sarebbe rivelato Parte_3
sproporzionato rispetto al reale valore delle pietre.
A fondamento della sua pretesa l'attore deduceva che nel luglio 2016 era stato contattato telefonicamente dai funzionari della filiale di Minerbe del , Parte_1
proponendogli di investire nell'acquisto di diamanti e prospettandoli come bene rifugio per eccellenza, caratterizzati da un valore intrinseco. Nel corso dell'appuntamento fissato per la consulenza, una funzionaria della filiale aveva
4 mostrato quella che definiva la “quotazione giornaliera del DI” e l'andamento del prezzo dello stesso nel lungo periodo pubblicati sul quotidiano “Il
Sole24Ore” e aveva segnalato al cliente la possibilità di monitorare in autonomia l'andamento delle quotazioni giornaliere del DI sui giornali economici, come “Il Sole 24Ore”. Inoltre, la funzionaria della Banca aveva riferito che l'acquisto di diamanti era da preferire rispetto ad altri poco stabili strumenti d'investimento in quanto la “quotazione” delle pietre era in costante aumento del
4/5% annuo, come evidenziato anche dai grafici predisposti dalla società venditrice
DB esibiti e consegnati proprio dalla consulente dell'Istituto di credito, e che i diamanti si sarebbero potuti facilmente rivendere in futuro, a semplice richiesta del cliente al prezzo indicato nelle quotazioni e in un tempo estremamente ridotto.
Convinto della sicurezza e convenienza dell'investimento e rassicurato dalla fiducia riposta nella Banca, in data 8 agosto 2016 presso la filiale di Minerbe sottoscriveva la proposta di acquisto e successivamente effettuava il bonifico alla società venditrice DB per euro 30.190,70.
Tuttavia, nell'ottobre 2016 apprendeva dai media che il prezzo pagato per CP_1
l'acquisto dei diamanti da investimento era “gonfiato” e sproporzionato rispetto al reale valore delle pietre e chiedeva spiegazioni alla Banca, la quale si limitava a fornire semplici rassicurazioni, così in data 25 febbraio 2019 presentava CP_1
formale reclamo alla Banca e alla società DB, chiedendo il rimborso delle somme versate per l'acquisto dei diamanti, maggiorate degli interessi. Tuttavia, la CP_2
negava ogni coinvolgimento nella vicenda, cosicché , previa redazione di CP_1
5 perizia di stima da parte del gemmologo dott. che attestava il valore Per_1
complessivo delle pietre in euro 6.194,00, citava in giudizio la chiedendo: CP_2
a) previo accertamento dell'inadempimento contrattuale di per la Parte_1
violazione degli obblighi informativi e di valutazione di adeguatezza e appropriatezza dell'investimento previsti all'art. 21 T.U.F. e agli artt. 27, 39, 40,
41 e 42, dichiarare la risoluzione ex art. 1453 c.c. del contratto di acquisto dei diamanti e condannare l'Istituto di Credito ai sensi degli artt. 1218 e 1223 c.c. al risarcimento dei danni patiti che quantificava in euro 30.190,70 oltre interessi di legge dall'acquisto delle pietre al saldo effettivo o in quella maggiore o minore somma ritenuta di Giustizia e determinata in via equitativa ai sensi dell'art. 1226
c.c. in euro 23.996,70, pari alla differenza tra quanto versato dall'acquirente e il reale valore dei diamanti, così come individuato nella perizia stilata dal gemmologo, oltre interessi di legge dall'acquisto delle pietre al saldo effettivo;
b) previo accertamento della responsabilità precontrattuale e contrattuale ai sensi degli artt. 1173 e 1218 c.c. di per inadempimento agli obblighi di Parte_1
diligenza, collaborazione, protezione e informazione nei confronti del cliente, condannare la resistente a risarcire il danno patito, che quantificava in euro
30.190,70 oltre interessi di legge dall'8 agosto 2016 (data di acquisto dei diamanti)
o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, determinata in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. in euro 23.996,70, pari alla differenza tra quanto versato dall'acquirente e il reale valore dei diamanti, così come individuato nella perizia stilata dal oltre interessi di legge dall'acquisto delle pietre Parte_4
al saldo effettivo.
6 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18 novembre 2021, si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, il proprio difetto Parte_1
di legittimazione passiva per non essere stata parte del contratto di vendita dei diamanti e l'improcedibilità della domanda di risarcimento per difetto di attualità del danno poiché le pietre preziose erano ancora nella disponibilità dell'attore.
Nel merito, contestava la fondatezza delle domande attoree, deducendo di non aver svolto alcuna attività promozionale o di sollecitazione all'investimento ma di essersi limitata a segnalare al cliente la possibilità di acquistare diamanti da DB, mettendo a disposizione degli interessati nei propri locali il materiale divulgativo predisposto dalla stessa DB, come previsto nella convenzione di segnalazione tra le parti, e che l'attrice aveva deciso in totale autonomia di effettuare l'acquisto dei diamanti. Inoltre, contestava l'idoneità del provvedimento AGCM a provare gli assunti attorei in quanto non riferito alla fattispecie oggetto di causa, che DB avesse posto in essere pratiche scorrette, l'esistenza in capo alla Banca di un obbligo di protezione nonché dei presupposti per affermarne la responsabilità a qualsivoglia titolo (da contatto sociale, contrattuale o extracontrattuale).
In subordine, eccepiva il concorso di colpa dell'attore ai sensi dell'art. 1227 c.c., per non essersi adeguatamente informato in merito all'insussistenza di quotazioni ufficiali dei diamanti e di una garanzia di pronta liquidabilità dei preziosi.
Da ultimo, contestava la quantificazione del danno reclamato dall'attore.
Con ordinanza del 10 ottobre 2022, il Giudice disponeva CTU gemmologica al fine di “determinare il valore al dettaglio dei diamanti oggetto di causa alla data di
7 ciascuna operazione di acquisto e alla data attuale”, nominando quale consulente tecnico d'ufficio la dott.ssa . Persona_2
All'esito di istruttoria documentale e testimoniale, con sentenza n. 1432/2024 pubblicata in data 18 giugno 2024, il Tribunale di Verona così decideva:
“a) rigetta la domanda attorea di risoluzione del contratto di acquisto dei diamanti;
b) condanna a pagare a la somma di Parte_1 Controparte_1
euro 25.398,52 oltre interessi legali dal 8.8.2016, al tasso di cui all'art. 1284, co.1,
c.c. fino al 28.7.2021 e al tasso di cui all'art. 1284, co.4, c.c. a partire da tale data;
c) condanna a rifondere a le spese Parte_1 Controparte_1
processuali, che liquida in euro 545,00 per esborsi ed euro 5.175,00 per compensi, oltre spese generali 15%, C.p.a. ed IVA (se dovuta) come per legge;
d) pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel presente giudizio, come già liquidate in atti, a carico di Parte_1
e) rigetta la domanda di condanna di ai sensi dell'art. 96 c.p.c.” Parte_1
In particolare, il Tribunale riteneva non applicabile ai fatti di causa la disciplina di cui al d.lgs. 58/1998, poiché “l'acquisto dei diamanti non può essere assimilato all'investimento in strumenti finanziari”, ed escludeva la possibilità di pronunciare la risoluzione del contratto di acquisto dei diamanti non essendo stata la CP_2
parte dello stesso. Tuttavia, osservava che quest'ultima aveva svolto un ruolo
“attivo e determinante” nella commercializzazione degli stessi, agevolando la conclusione dei contratti di acquisto e ingenerando nel cliente un ragionevole affidamento circa la serietà e sicurezza dell'investimento. Pertanto, riteneva
8 responsabile per la violazione degli obblighi informativi e protettivi Parte_1
nei confronti del proprio cliente nascenti da un contatto sociale qualificato, non avendo la nemmeno fornito prova di aver correttamente adempiuto agli CP_2
obblighi informativi e di protezione su di essa gravanti, e liquidava il danno subìto in via equitativa “non già come differenza tra prezzo d'acquisto e valore reale delle pietre ma in misura pari alla differenza tra il prezzo d'acquisto (€ 30.190,70) e la limitata utilità effettivamente conseguita dall'attore, rappresentata dal verosimile valore di realizzo dalla vendita dei diamanti (stimato dal C.T.U. in € 4.792,18), e dunque in euro 25.398,52”.
Avverso la sentenza, con atto di citazione notificato in data 19 luglio 2024, Pt_1
ha proposto tempestivo appello invocandone la riforma per i seguenti motivi.
[...]
Col primo motivo ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha esaminato l'eccezione di improcedibilità della domanda avversaria per mancata cristallizzazione del danno, in quanto le pietre preziose erano ancora nella disponibilità del cliente, con piena facoltà di goderne e disporne, venendo meno, quindi, il cd. “danno risarcibile”.
Col secondo motivo ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione sul difetto di legittimazione passiva della considerando CP_2
quest'ultima parte, sebbene in senso lato, del contratto di compravendita di diamanti, quando invece era parte solo DB.
9 Col terzo motivo l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto in capo alla Banca una responsabilità da cd. contatto sociale qualificato e per violazione degli obblighi del mediatore ex art. 1759 c.c.
Col quarto motivo ha censurato la sentenza per essersi il Tribunale uniformato alle risultanze degli accertamenti condotti dalle autorità amministrative (AGCM, TAR
e Consiglio di Stato), prescindendo dal caso specifico e senza tenere conto dell'effettivo esito dell'istruttoria orale.
Con il quinto motivo ha lamentato l'erroneità della sentenza per aver condannato la al risarcimento dei danni e per aver escluso il concorso di colpa CP_2
dell'appellato. Infatti, riconosciuto il ruolo di mero segnalatore, non doveva esserle riconosciuta alcuna responsabilità e le domande risarcitorie avrebbero dovuto comunque essere rigettate perché controparte non aveva fornito la prova del nesso causale tra la condotta lesiva e il pregiudizio economico. Inoltre, l'appellante ha ribadito la condotta imprudente e negligente del , poiché avrebbe potuto CP_1
autonomamente verificare la correttezza del prezzo praticato da DB e la liquidabilità dell'investimento. Infine, l'appellante ha altresì impugnato la sentenza in merito al quantum risarcitorio, rilevando che l'unico dato da prendere in considerazione era il valore nel mercato al dettaglio all'epoca degli acquisti e non il presunto valore di realizzo alla data del deposito della CTU.
Infine, con il sesto motivo ha lamentato l'errata liquidazione degli interessi, affermando che questi sarebbero dovuti a decorrere dalla data della domanda e non dalla data del pagamento, dovendosi presumere la buona fede dell'accipiens, in assenza di prova contraria fornita da controparte. Inoltre, questi sarebbero dovuti
10 al saggio di cui al comma 1 dell'art. 1284, considerata la fonte non contrattuale dell'obbligazione risarcitoria.
Parte appellata, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30 ottobre 2024, ha eccepito l'infondatezza dell'appello, ribadendo che il danno subìto era certo e facilmente individuabile e il ruolo centrale rivestito dall'Istituto di credito nella causazione del danno, con conseguente responsabilità per violazione di obblighi di protezione e informazione. Inoltre, ha sottolineato la corretta quantificazione del danno, poiché idonea a rifondere l'attore del danno effettivamente subito in concreto, nonché la giusta condanna al pagamento degli interessi al tasso legale dalla data dell'acquisto fino alla proposizione della domanda giudiziale, così come previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c.
Con ordinanza del 28 novembre 2024 sono stati fissati i termini di cui all'art. 352
c.p.c.
Le parti hanno precisato le conclusioni, sopra trascritte, nel termine concesso.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 25 settembre 2025, sostituita da trattazione scritta.
In diritto
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante lamenta che il primo Giudice non si sia pronunciato sull'eccezione di improcedibilità, inammissibilità, improponibilità delle domande risarcitorie avanzate da in Controparte_1
relazione all'acquisto dei diamanti oggetto di causa per carenza dei presupposti di
11 legge, atteso che le pietre preziose erano ancora nella piena disponibilità del cliente, che risultava esserne il legittimo proprietario – con piena facoltà di godere e disporre – e che i diamanti, per loro natura, sono soggetti a continue oscillazioni di valore. Sostiene l'appellante che l'azione di risarcimento danni era carente di un presupposto essenziale della stessa azione, rappresentato dal c.d. “danno risarcibile”; evidenziava che la minusvalenza verificatasi nel patrimonio di parte appellante era ed è meramente potenziale, in quanto le gemme non risultano essere state vendute e che la perdita lamentata non si è né realizzata né cristallizzata.
L'eccezione pregiudiziale di “improcedibilità” della domanda risarcitoria, sollevata da in ragione della natura meramente “potenziale” del danno Parte_1
fatto valere, non essendosi ancora realizzata la perdita economica lamentata, non è fondata;
il motivo, pertanto, non merita accoglimento.
, infatti, non ha individuato il pregiudizio patito nella Controparte_1
sopravvenuta diminuzione di valore dell'investimento effettuato, avendo piuttosto lamentato di aver corrisposto somme di denaro molto maggiori rispetto all'effettivo valore dei diamanti acquistati e ciò in conseguenza della condotta omissiva e pregiudizievole tenuta dalla convenuta: ne deriva che, astrattamente, il danno può ritenersi concretizzato già al momento degli acquisti (che non sarebbero stati conclusi o sarebbe stati stipulati a condizioni differenti).
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata per avere rigettato l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva di Parte_1
rispetto alle domande formulate dall'attore; l'eccezione si incentra sull'assunto che
12 la banca non avrebbe avuto un ruolo fattivo nella vicenda di cui è causa, essendo rimasta estranea al rapporto contrattuale concluso tra e DB. CP_1
Il motivo è infondato. Al riguardo è sufficiente osservare che, diversamente dall'eccezione relativa alla titolarità del rapporto sostanziale dedotto in causa, la quale attiene al merito della controversia, la legittimazione ad causam dal lato passivo costituisce un presupposto processuale, cioè una condizione affinché il processo possa giungere a una decisione di merito e consiste nella correlazione tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e la affermata titolarità, in capo a costui, del dovere (asseritamente violato) in relazione al diritto per cui si agisce, sicché il controllo del Giudice al riguardo si risolve nell'accertare, se, secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall'attore sostanziale, il convenuto assuma la veste di soggetto tenuto a “subire” la pronuncia giurisdizionale.
Nel caso in esame, l'attore ha chiesto che venisse accertata la responsabilità precontrattuale e contrattuale di , per violazione di obblighi informativi Parte_1
e di valutazione dell'adeguatezza ed appropriatezza dell'investimento, in base alle norme del TUF, nonché per inadempimento agli obblighi di diligenza, collaborazione, protezione ed informazione, ex artt.1173 e 1218 c.c., sicché non vi
è dubbio che la banca sia stata convenuta in qualità di soggetto danneggiante e, dunque, di immediato destinatario della domanda di condanna.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto in capo a una responsabilità di natura contrattuale, Parte_1
sia da “contatto sociale qualificato”, sia quale mediatore, ex art.1759 c.c.; a sostegno del motivo assume che sulla banca non gravava alcun obbligo di
13 protezione né esisteva alcun affidamento del cliente meritevole di particolare tutela, poiché essa non aveva accesso a maggiori informazioni rispetto a quelle a cui avrebbe potuto accedere il e, in ogni caso, la compravendita di diamanti CP_1
non rientrava tra le attività svolte professionalmente dalla stessa;
inoltre ha ribadito di non aver svolto alcun ruolo di mediatore tra il cliente e DB bensì di semplice segnalatore, mancando sia un rapporto contrattuale col cliente, sia obblighi di carattere informativo o di verifica della documentazione predisposta da DB.
impugna pertanto il seguente capo di sentenza: Parte_1
“Ebbene, la circostanza che l'acquisto dei diamanti sia stato prospettato come possibile forma di investimento dalla banca della quale era correntista e dal proprio consulente di riferimento, unitamente al fatto che la sottoscrizione del contratto sia avvenuta in filiale sono circostanze idonee ad ingenerare nell'attore un ragionevole affidamento circa la serietà e sicurezza dell'investimento, facendo sì che “il cliente al momento dell'acquisto fosse persuaso del fatto che l'operazione nel suo complesso e le informazioni rese sull'investimento fossero verificate, e quindi «garantite», dalla banca” (così il Consiglio di Stato nella sentenza citata).
È ragionevole ritenere, infatti, che la scelta di DB di avvalersi di banche nella vendita dei diamanti sia stata dettata non solo dalla capillare presenza delle filiali sul territorio e dalla loro capacità di selezionare la clientela interessata, ma anche e soprattutto dalla fiducia normalmente riposta dalla clientela nella professionalità della propria banca di riferimento, tale da rassicurare i possibili acquirenti in ordine alla serietà dell'investimento prospettato. Solo alla luce di tali considerazioni si spiegano, del resto, le commissioni particolarmente elevate previste dalla convenzione intercorsa fra DB e la convenuta (secondo quanto accertato dall'AGCM).
14 Tali elementi sono sufficienti a fondare la responsabilità di per la violazione Parte_1
degli obblighi informativi e protettivi nei confronti del proprio cliente, odierno attore, nascenti da un contatto sociale qualificato.
All'affidamento che l'investitore ripone nella propria banca si ricollega infatti, un corrispondente e proporzionale obbligo di protezione che grava in capo all'istituto di credito per il solo fatto di prestarsi a “segnalare” tale tipologia di investimento alla propria clientela.
Come riconosciuto dalla giurisprudenza, infatti, il banchiere è tenuto a un livello di diligenza professionale con riferimento a tutte le attività poste in essere nell'esercizio dell'impresa bancaria (S.U. 14712/2017), con conseguente possibile profilo di responsabilità con riferimento alle condotte anche non strettamente ricollegabili all'esercizio del credito in senso proprio, ma che comunque si ricollegano all'attività imprenditoriale svolta, come appunto “segnalare” nei propri locali forme di investimento alternative proposte da altri operatori.
In tal caso la responsabilità della banca è di tipo contrattuale (conseguente al rapporto già in essere con il cliente) e discende dalla violazione dell'obbligo di buona fede e protezione nei confronti del cliente, che si fonda “sulla fiducia che i clienti ripongono nella banca” (così Trib.
Milano 8.6.2021) e/o sugli obblighi di informazione e comunicazione che la assume quale CP_2
mediatore qualificato ex art. 1759 c.c. (così Trib. Genova, 29.3.2021 e Trib. Lucca, 4.9.2020), e sussiste anche laddove la possibilità di investimento sia meramente segnalata.
Al riguardo giova rammentare che, secondo l'elaborazione giurisprudenziale oggi prevalente, si ha un contatto sociale qualificato, idoneo ex art. 1173 c.c. a produrre obbligazioni, laddove sia ravvisabile una relazione, volontariamente istauratasi, tra due soggetti determinati che, in ragione della speciale qualità di uno di essi, sia idonea ad ingenerare nell'altro un affidamento circa l'adempimento di obblighi di protezione ed informazione, in ossequio al dovere di
15 solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost.
Da tale relazione, come più volte chiarito dalla Corte di Cassazione, derivano, a carico del soggetto qualificato, non già obblighi di prestazione ai sensi art. 1174 c.c., bensì obblighi di buona fede, di protezione e di informazione (ex multis, Cass. 24071/2017).
Proprio tali obblighi di protezione avrebbero dovuto imporre alla banca convenuta di vagliare attentamente la serietà della proposta di investimento oggetto della convenzione stipulata con
DB e della stessa controparte e di informare adeguatamente il cliente in ordine alla tipologia di investimento proposta e alle reali caratteristiche dei diamanti acquistati. E sotto il profilo probatorio non può non osservarsi che la banca convenuta, sulla quale grava il relativo onere, non ha fornito né offerto la prova di aver correttamente adempiuto agli obblighi informativi e di protezione su di essa gravanti
In ogni caso, ai fini della responsabilità della banca per i fatti oggetto di causa appare determinante la circostanza che quest'ultima abbia conseguito un rilevante ritorno economico a seguito dell'attività di promozione dei diamanti di investimento poiché, secondo condivisibile giurisprudenza, “l'obbligo di diligenza richiede che, in presenza di vantaggi economici derivanti dalla pratica commerciale, il soggetto che consegue comunque un vantaggio, come nel caso di specie il titolare dei punti commerciali dove sono effettuate le vendite e sottoscritti i contratti di finanziamento, si attivi concretamente e ponga in essere misure idonee per comprendere appieno le modalità e il contenuto delle operazioni proposte ai consumatori, solo in presenza delle quali la responsabilità editoriale può essere esclusa essendosi l'operatore economico diligentemente attivato” (Cons. Stato, Sez. VI, sentenza n. 38/2016).”.
Con il quarto motivo l'appellante censura la sentenza per avere acriticamente aderito al provvedimento AGCM (nonché alle sentenze del TAR e del Consiglio di
16 Stato) ed impugna la seguente parte di sentenza:
“Il Consiglio di Stato, pronunciandosi in merito alla sanzione irrogata dalla AGCM a diverse banche (tra le quali anche il ) ha accertato, infatti, che rappresentava in Parte_1 CP_3
modo ingannevole ed omissivo: a) il prezzo di vendita dei diamanti, fissato in maniera autonoma dal professionista e tale da comprendere costi e margini di importo complessivamente superiore al valore della pietra, ma presentato come quotazione di mercato, l'andamento dei quali veniva pubblicato, a pagamento, su giornali economici;
b) l'aspettativa di apprezzamento del valore futuro dei diamanti, attraverso grafici costruiti sull'andamento dei propri prezzi di vendita presentati come “quotazioni” e messe a confronto con indici ufficiali e quotazioni di titoli stabilite in mercati regolamentati;
c) la facile liquidabilità e rivendibilità del DI, quando invece l'unico canale di rivendita attraverso il quale avrebbero potuto essere realizzati i guadagni prospettati è rappresentato dagli stessi professionisti;
d) la qualifica di leader di mercato, impiegata senza ulteriori precisazioni al fine di conferire un maggiore affidamento alla propria offerta. (Consiglio di Stato, sentenza n. 2081/2021).
Anche nel caso in esame il C.T.U. ha evidenziato la rilevante differenza tra il prezzo pagato per
l'acquisto dei diamanti (€ 30.190,70) e il valore commerciale delle pietre all'epoca dell'acquisto
(€ 10.356,01). Inoltre, il C.T.U. ha evidenziato che “la vendita di un DI, in Italia, da parte di un privato non è di facile attuazione e comunque – ipoteticamente e prudenzialmente – i mercati praticabili potrebbero essere le gioiellerie oppure le Case d'asta”, precisando, quanto alle case d'asta, che “il valore di realizzo risulta oscillante, non prestabilito e non quantificabile
a priori” e, quanto alle gioiellerie, che “il valore di realizzo verrebbe prudenzialmente ridotto almeno di un 40/50% rispetto al listino Rapaport, se non di più, per risultare economicamente vantaggioso” per il gioielliere rispetto all'acquisto del grossista.
17 Benché dunque la banca convenuta non fosse il soggetto offerente dei diamanti, gli elementi richiamati inducono a ritenere che la stessa abbia svolto un ruolo attivo e determinante nella commercializzazione degli stessi, agevolando la conclusione dei contratti di acquisto rilevatisi pregiudizievoli per i clienti.
Del resto, sembra poco plausibile che la banca, che aveva concluso con DB una convenzione per la segnalazione (doc. 2 di parte convenuta) che prevedeva commissioni particolarmente elevate (secondo quanto accertato dall'AGCM) per ogni acquisto concluso con la seconda, abbia semplicemente esposto al cliente la possibilità di tale investimento senza prospettarne anche la convenienza.
Va poi osservato che, se è vero che il provvedimento sanzionatorio emesso in sede amministrativa dalla AGCM (doc. 20 di parte attrice) – confermato dal TAR e successivamente dal Consiglio di Stato – non riguarda il caso concreto, è ragionevole ritenere che le modalità di sollecitazione all'acquisto accertate dall'Autorità amministrativa (secondo cui: “La pratica posta in essere da DB, e , concernente le modalità di Controparte_4 CP_5 Pt_1
prospettazione dell'acquisto di diamanti in tutto il materiale illustrativo diffuso attraverso il sito
e attraverso il canale bancario, nonché attraverso le quotazioni pubblicate periodicamente su Il
Sole 24 Ore, integra la violazione degli articoli 20 e 21 comma 1, lettere b), c), d) e f), 22, nonché
23, comma 1, lettera t) del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea a indurre in errore i consumatori relativamente: al prezzo e al modo con cui viene calcolato - prospettato da DB come quotazione di mercato -; all'andamento del mercato dei diamanti e alla vantaggiosità e redditività dell'acquisto prospettato, in comparazione con
l'inflazione ed altri investimenti;
alla certezza del rapido e certo disinvestimento in termini facile liquidabilità del bene;
alle qualifiche del professionista DB che vanta una leadership europea”)
18 siano state attuate anche nel caso in esame.”.
Detti motivi – da esaminarsi congiuntamente, in quanto strettamente connessi – sono infondati, per le ragioni di seguito esposte in continuità con i precedenti di questa Corte (v. sentenze n.140/2024; n.887/2024; n.2135/2025).
È pacifico che abbia messo a disposizione del il materiale Parte_1 CP_1
informativo predisposto e fornito da contenente le informazioni inerenti CP_3
all'operazione di acquisto dei diamanti.
È altrettanto pacifico che fosse correntista della banca presso la filiale di CP_1
Minerbe, cove si sono perfezionati gli acquisti delle pietre.
Tra e , per mezzo dei suoi funzionari, sussisteva pertanto un CP_1 Parte_1
rapporto, valorizzato dal primo Giudice, che per il ruolo assunto della banca nell'operazione, così come correttamente descritto in sentenza mediante rinvio alle risultanze dell'istruttoria svolta dalla A.G.C.M. e le ulteriori specificazione svolte, implicava necessariamente un obbligo accessorio di rappresentazione al soggetto interessato di informazioni qualificate in merito, quantomeno, alla struttura e alle componenti della pretesa quotazione/prezzo delle pietre offerte da DB (circostanza questa nota alla banca e non comunicata all'acquirente), nonché alla pretesa esistenza di un sistema internazionale di “quotazione dei diamanti” e di intermediazione analogo ad una borsa valori che consentisse un'agevole liquidazione dell'investimento. Tali obblighi devono ritenersi esistenti a prescindere dall'intensità dell'attività promozionale o di sollecitazione che la banca possa aver esperito e devono ritenersi gravare sulla stessa per il solo fatto di aver messo in contatto il soggetto potenzialmente interessato all'investimento (peraltro,
19 come detto, da anni già proprio correntista) e la società venditrice ( . CP_3
Gli offerenti l'acquisto (nella specie di diamanti espressamente indicati come beni
“rifugio” e quindi come “asset” di investimento), in particolare se intermediari bancari, consapevoli come tali della oggettiva affidabilità offerta dalla loro specifica posizione professionale, devono infatti rendere sempre compiutamente edotti i potenziali acquirenti sulla disciplina applicabile, sulle condizioni contrattuali e sui costi, anche commissionali, presenti nelle operazioni di vendita proposte allo sportello.
Il ruolo svolto da nel caso in esame risulta peraltro confermato nei Parte_1
termini valorizzati dal Tribunale sulla base di quanto accertato dall'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato nei provvedimenti PS10677 e PS10678 del 30 ottobre 2017 a danno delle società venditrici di diamanti (tra cui CP_3
e delle banche collocatrici (tra cui il per responsabilità Parte_1
concorrente a seguito dell'attuazione di pratiche commerciali scorrette, provvedimenti confermati dal Tar Lazio con cinque sentenze (n. 10965 – 10969) adottate in data 17 ottobre 2018 e pubblicate il successivo 14 novembre, che hanno respinto i ricorsi promossi contro le sanzioni inflitte dall'AGCM, confermate dal
Consiglio di Stato con le pronunce n. 2081 e 2085, pubblicate in data 11 marzo
2021, con le quali ha deciso sull'appello proposto da alcune delle banche coinvolte
(tra cui il ) contro le suddette pronunce, riducendo del 30% le sanzioni Parte_1
irrogate dall'AGCM, ma confermando la responsabilità delle medesime nell'attuazione delle pratiche commerciali scorrette a danno dei risparmiatori, evidenziando, con particolare riguardo alla contestata attività di “segnalazione”,
20 che debba escludersi che il ruolo della banca nella realizzazione della pratica si sia limitato semplicemente a trasmettere alla clientela un prodotto e un materiale divulgativo interamente predisposto da altri. L'indagine infatti non può limitarsi al mero dato formale delle clausole contrattuali regolanti i rapporti tra i soggetti coinvolti, poiché il “ruolo attivo” della banca risulta inequivocabilmente già dai riscontri fattuali evidenziati dal TAR, quali: la messa a disposizione dei locali delle filiali per la diffusione del materiale informativo della società venditrice ove i funzionari della banca provvedevano ad inoltre alla società le disposizioni di acquisto sottoscritte dagli acquirenti, previa informativa resa dai medesimi, circa l'esatto ammontare dell'operazione; la pattuizione di una cospicua provvigione sulla conclusione del contratto, in un range tra il 10 – 20%, avendo inoltre come obiettivo non secondario l'aumento delle vendite dei servizi bancari aggiuntivi, quali ad esempio le locazioni di cassette di sicurezza per la custodia delle pietre preziose;
la cura da parte dei referenti investimenti nella compilazione dei moduli e l'invio alla società venditrice dei moduli di acquisto sottoscritti dai clienti, nonché
l'organizzazione e la presenza agli incontri tra clienti e società venditrice per la consegna dei diamanti che avveniva nei locali delle filiali;
analogo discorso nel caso di richieste di ricollocamento. Risulta così confermato come il cliente venisse persuaso dal fatto che l'operazione nel suo complesso, e le informazioni rese sull'investimento, fossero “verificate e quindi garantite” dalla banca, tornando in rilievo quanto già affermato dal TAR circa la nozione di professionista in senso ampio scaturente dall'art. 5, comma 3, del Codice del Consumo e sul ritorno economico derivante dall'attività, de facto, di promozione dei diamanti come
21 investimento alternativo (sulla rilevanza del ritorno economico del professionista al fine di fondare la sua responsabilità per pratica commerciale scorretta, a prescindere dalla estraneità del prodotto offerto, v. Cons. Stato, sez. 6, 21 marzo
2018, n. 1820). Il Consiglio di Stato, inoltre, aveva già precisato in passato come
“l'obbligo di diligenza richiede che, in presenza di vantaggi economici derivanti dalla pratica commerciale, il soggetto che consegue comunque un vantaggio, come nel caso di specie il titolare dei punti commerciali dove sono effettuate le vendite
e sottoscritti i contratti di finanziamento, si attivi concretamente e ponga in essere misure idonee per comprendere appieno le modalità ed il contenuto delle operazioni proposte ai consumatori, solo in presenza delle quali la responsabilità editoriale può essere esclusa essendosi l'operatore economico diligentemente attivato” (v. Cons. Stato, sez. 6, 11 gennaio 2016, n. 38).
L'accertamento compiuto da AGCM, nonché le pronunce dei Giudici amministrativi, rilevano in questa sede quale prova privilegiata, a fronte della quale la banca non ha offerto adeguate prove contrarie, essendosi anche in questa sede di gravame limitata a ribadire la linea difensiva svolta in primo grado, incentrata sulla allegazione del proprio ruolo di mero segnalatore dell'affare e di non aver garantito la fruttuosità dell'investimento, senza però smentire di aver omesso di fornire in termini adeguati al le informazioni riguardanti: a) il prezzo di vendita dei CP_1
diamanti, e segnatamente la circostanza che questo risultava autonomamente fissato dalla società venditrice e comprendeva costi e margini di importo ben al di là del valore intrinseco dei diamanti, ma veniva presentato come quotazione di mercato e pubblicato a pagamento sui giornali economici di riferimento. In
22 particolare, non risulta essere stata adeguatamente comunicata l'informazione, da ritenersi invece di dirimente rilevanza, attinente al fatto che le componenti prevalenti del prezzo di vendita erano le commissioni bancarie e i margini del professionista, complessivamente di poco inferiori al 50% (cfr. provvedimento
AGCM, § 190). E che si trattasse di informazione aggiuntiva che era necessario che venisse fornita, dalla banca prima ancora che dalla venditrice, risulta palese laddove si consideri che dell'ampia differenza esistente tra valore della pietra e prezzo di vendita praticato da DB e presentato come quotazione del DI (o come espresso sul quotidiano “quotazioni indicative per singole pietre espresse in euro, onnicomprensive) il consumatore non era in alcun modo avvertito, posto che nel materiale informativo e nei moduli contrattuali veniva fornita solo un'elencazione generica dei servizi compresi nel prezzo del DI (quali: la certificazione, l'eticità, la consegna, la facoltà di custodia gratuita, l'assicurazione e l'assistenza post-vendita, incluso il ricollocamento), senza fornire alcuna indicazione che potesse far sospettare l'esistenza di una differenza, così ampia tra il valore della pietra – cioè la riserva di valore cui è interessato il consumatore che acquista un DI da investimento, generalmente realizzabile sul mercato date le qualità di rarità e bellezza del DI – e il prezzo di acquisto effettivamente pagato;
b) l'aspettativa di apprezzamento del valore futuro dei diamanti, aspettativa alimentata attraverso grafici costruiti sull'andamento dei prezzi di vendita di DB presentati come quotazioni, ma non aventi in realtà tale caratteristica;
informazione da fornire invece in termini particolarmente dettagliati, posto che ad alimentare l'equivoco dato dalla impropria definizione del prezzo come quotazioni dei
23 diamanti concorreva la combinazione di ulteriori elementi, quali: la stessa terminologia impiegata nella presentazione dell'acquisto dei diamanti come investimento;
la circostanza che l'acquisto veniva proposto nelle filiali bancarie dagli stessi soggetti usualmente deputati ad offrire consulenza sugli investimenti finanziari tradizionali;
infine le reiterate indicazioni presenti nel materiale illustrativo promozionale di DB volte a affermare che le quotazioni dei diamanti fossero destinate ad aumentare per il progressivo calo della produzione;
c) la facile liquidabilità e rivendibilità dei diamanti, quando invece l'unico canale di rivendita era rappresentato dalla medesima società venditrice.
Il ruolo attivo svolto dalla banca risulta altresì suffragato dalla testimonianza resa dalla consulente finanziaria , gestore del portafoglio del , Testimone_1 CP_1
che – pur con una certa ritrosia verosimilmente dovuta alla circostanza che all'epoca della testimonianza ella era ancora dipendente di – ha Parte_1
confermato di averlo convocato telefonicamente in filiale, fissandogli un appuntamento per proporre nuovi prodotti di investimento;
ha dichiarato di non escludere di aver consegnato al cliente la brochure DB;
ha confermato di avere discusso dell'investimento in diamanti con il , e non ha negato di avere CP_1
qualificato i diamanti come “bene rifugio”, di avere mostrato il grafico relativo all'andamento delle pietre, ponendolo anche a confronto con il grafico dell'andamento dell'oro o dell'inflazione ed ha altresì confermato di poter essere stata presente alla materiale consegna delle pietre. (v. verbale di assunzione di prova testimoniale all'udienza del 18 ottobre 2023: “Cap. 4: […] Durante gli incontri abbiamo parlato in via generale del portafoglio e benché io non lo ricordi
24 non posso escludere di aver consegnato anche la brochure di DB poiché negli incontri si parla in generale delle possibili forme di investimento. Cap. 5: […] È possibile che io abbia utilizzato la parola “bene rifugio” per distinguere
l'investimento da quello in azioni o obbligazioni ma escludo di aver parlato di
“rischio zero” poiché non vi sono investimenti a rischio zero. Cap. 6: Non ricordo cosa sia avvenuto nel caso di specie ma è possibile che io abbia mostrato il grafico relativo all'andamento delle pietre presente sul sito di DB. ADR: Per quanto ricordo nella brochure non era presente il grafico. Cap. 7: Come ho detto, non ricordo cosa sia avvenuto nel caso di specie. Posso dire che il grafico presente sul sito DB mostrava il confronto con l'oro, non ricordo se anche con l'inflazione.
Cap. 9: Non è vero. Lo escludo nel modo più assoluto. Cap. 11: Non ricordo se sono stata presente alla consegna delle pietre al sig. . In ogni caso preciso CP_1
che la consegna delle pietre non era effettuata da un corriere ma da un funzionario di DB.”).
Quanto alla contestata responsabilità della banca per “contatto sociale qualificato”,
l'esistenza di un “contatto sociale” rilevante tra l'attore e risulta Parte_1
documentato. In proposito vale osservare che, secondo l'elaborazione giurisprudenziale oggi prevalente, si ha un contatto sociale qualificato, idoneo ex art. 1173 c.c. a produrre obbligazioni, laddove sia ravvisabile una relazione, volontariamente istauratasi, tra due soggetti determinati che, in ragione della speciale qualità di uno di essi, sia idonea ad ingenerare nell'altro un affidamento circa l'adempimento di obblighi di protezione ed informazione, in ossequio al dovere di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost.
25 Da tale relazione, come più volte chiarito dalla Corte di Cassazione, derivano, a carico del soggetto qualificato obblighi di buona fede, di protezione e di informazione (ex multis, Cass., sez. 3, sentenza n. 24071 del 13.10.2017).
Non vi è dubbio che la banca sia un soggetto qualificato e che, pertanto, la stessa fosse tenuta a conformare la propria condotta in modo tale da non ledere l'affidamento legittimamente risposto dal proprio cliente nella serietà e trasparenza della stessa. Al contrario, come detto, svolgeva un ruolo attivo nella commercializzazione dei diamanti, agevolando la conclusione delle operazioni di vendita, di fatto rilevatesi pregiudizievoli per i clienti, quali vi si erano determinati sulla base di un compendio informativo oggettivamente carente.
L'attore, infatti, come sopra evidenziato, aveva appreso proprio da un funzionario della banca la possibilità di investire nei preziosi commercializzati dalla CP_3
e ricevuto dall'istituto di credito il relativo materiale informativo, benché predisposto dalla venditrice;
aveva poi inoltrato il proprio ordine di acquisto attraverso l'intermediazione della banca e stipulato presso la filiale di Minerbe il relativo contratto.
Va dunque disattesa la prospettazione della banca appellante, la quale, nonostante il ruolo determinante appena riassunto, vorrebbe veder esclusa ogni forma di responsabilità per il fatto di non essere stata parte negoziale dell'operazione.
La circostanza per cui l'investimento veniva effettuato “in banca”, era al contrario decisiva nell'ingenerare nella clientela della stessa la fiducia nella serietà e fruttuosità dell'investimento, facendo sì che il cliente, al momento dell'acquisto, fosse naturalmente persuaso del fatto che l'operazione nel suo complesso e le
26 informazioni rese sull'investimento fossero verificate, e quindi “garantite” (cfr.
Tribunale Firenze, Sez. 3, 13 settembre 2021, n. 2252: “la responsabilità della
Banca può ben qualificarsi come responsabilità da contatto sociale. Sussiste, infatti, quella caratteristica di affidamento sociale tipica dell'attività di interesse pubblico, come quella bancaria, soggetta a specifici doveri comportamentali, che vanno anche oltre quello generico di non ledere l'altrui sfera giuridica”; in termini, cfr. Tribunale Milano, sez. 6, 4 luglio 2021, n. 5876. Ancora, il Consiglio di Stato, nella richiamata sentenza con cui è stata confermata la sentenza del TAR del Lazio che ha rigettato il ricorso di BBPM avverso il provvedimento dell'AGCM –
Consiglio di Stato, sez. 6, 11 marzo 2021, n. 2081 – ha affermato che “è indubbio che il cliente – come confermato dal contenuto di molte segnalazioni e reclami – al momento dell'acquisto fosse persuaso del fatto che l'operazione nel suo complesso e le informazioni rese sull'investimento fossero verificate, e quindi
“garantite”, dalla banca”).
Ad analoghe conclusioni si perviene peraltro richiamando la disciplina della mediazione (nella specie impropria in ragione del rapporto contrattuale che legava la banca a . CP_3
Come noto, il mediatore, ai sensi dell'art. 1759, comma 1, c.c., ha l'obbligo di comportarsi secondo buona fede e correttezza e, nello specifico, di riferire alle parti tutte le circostanze dell'affare di cui è a conoscenza, o che avrebbe dovuto conoscere con l'uso della normale diligenza. Invero, nello svolgimento dell'attività intermediatrice il mediatore deve adempiere ad una serie di obblighi specifici, fra i quali assume particolare importanza quello di prestare le informazioni, di cui
27 all'art. 1759 c.c., che ha la finalità di impedire che il mediatore presti la propria attività per lucrare la provvigione, pur sapendo che le parti concluderanno affari che potrebbero risultare inconvenienti. Il suo complessivo obbligo comprende quello di comunicare tutte le circostanze a lui note o conoscibili con la normale diligenza della professione esercitata e, in senso contrario, il divieto di fornire informazioni su circostanze di cui non abbia conoscenza o che non abbia controllato.
Mette conto altresì rilevare che l'attività di vendita di beni preziosi, alla quale ha sicuramente contribuito, può ricondursi al novero delle attività Parte_1
connesse a quella bancaria che l'art.8, comma 3, del D.M. Tesoro 6 luglio 1994 definisce come “attività accessoria che comunque consente di sviluppare l'attività esercitata” aggiungendo che: “A titolo indicativo, costituiscono attività connesse la prestazione di servizi di: a) informazione commerciale;
b) locazione di cassette di sicurezza”), con ogni conseguente obbligo contrattuale, tra cui, di rilevanza primaria nella fattispecie in esame, la comunicazione di tutti i dati rilevanti che avrebbero potuto incidere sulla libera e consapevole determinazione all'acquisto del potenziale acquirente. Peraltro, che quella di cui si tratta debba effettivamente ritenersi un'attività connessa a quella bancaria risulta confermato dalla Banca
d'Italia con la comunicazione del 14 marzo 2018, avente ad oggetto “Operazioni di compravendita di diamanti effettuate attraverso gli sportelli bancari”, con la quale, a seguito di ulteriori segnalazioni ricevute dalle associazioni dei consumatori sul tema, è stato ribadito che al commercio dei diamanti per mezzo della reta bancaria non trovano applicazione le tutele di trasparenza previste dal T.U.B. e che
28 tuttavia è indubbio come la pratica della intermediazione di diamanti alla propria clientela possa generare per gli istituti creditizi rischi operativi e reputazionali che gli stessi hanno l'onere di presidiare, anche per effetto dell'affidamento riposto dai clienti sulla specifica professionalità delle banche, sia nella selezione che nella proposta delle operazioni. In ogni caso, prosegue la Banca d'Italia, anche qualora le banche intendano prestare servizi di natura non bancaria e/o finanziaria, ma tuttavia attività da considerarsi “connesse” a quella bancaria, è necessario che le stesse adottino la massima attenzione alle esigenze conoscitive dei clienti. In particolare, per quanto riguarda l'investimento in diamanti, le banche devono garantire adeguate verifiche sulla congruità dei prezzi in un'ottica di massima trasparenza informativa sulle 22 caratteristiche delle operazioni segnalate, quali: le commissioni applicate;
l'effettivo valore commerciale delle pietre preziose;
la possibilità di rivendita.
Con il quinto motivo di impugnazione lamenta l'erroneità della Parte_1
sentenza nella parte in cui ha condannato la banca al risarcimento del danno ed ha escluso il concorso di colpa del nella causazione del danno;
impugna CP_1
pertanto la seguente parte di sentenza:
“Venendo, infine, al quantum debeatur, va osservato che DB e hanno promosso Parte_1
l'acquisto dei diamanti come forma di investimento sicura e facilmente liquidabile e l'attore ha acquistato le pietre di cui è causa non già quali beni fisici, suscettibili di godimento e dotati di un intrinseco valore d'uso e di scambio, ma come diamanti da investimento sicché è ragionevole ritenere che, ove correttamente informato dell'effettivo valore delle pietre e delle scarse possibilità di rivendita delle stesse e quindi di liquidabilità dell'investimento, non avrebbe
29 proceduto all'acquisto. Coerentemente con la finalità prospettata, il danno subito dall'attore va liquidato in via equitativa non già come differenza tra prezzo d'acquisto e valore reale delle pietre ma in misura pari alla differenza tra il prezzo d'acquisto (€ 30.190,70) e la limitata utilità effettivamente conseguita dall'attore, rappresentata dal verosimile valore di realizzo dalla vendita dei diamanti (stimato dal C.T.U. in € 4.792,18), e dunque in euro 25.398,52.
L'affermazione di parte convenuta secondo la quale non sarebbe corretto tenere conto del prezzo di acquisto pattuito poiché lo stesso comprenderebbe anche l'IVA appare priva di pregio a fronte del fatto che nella proposta di acquisto predisposta da DB, sulla quale si è formato il consenso dell'acquirente, è indicato che le pietre acquistate hanno un valore complessivo corrispondente al predetto prezzo d'acquisto.
Va parimenti escluso che il risarcimento possa essere diminuito ex art. 1227 c.c., come richiesto dalla banca convenuta, dovendosi escludere che l'attore fosse in grado di rendersi conto, con
l'ordinaria diligenza esigibile da un consumatore in considerazione delle circostanze del caso concreto, delle effettive caratteristiche dell'operazione di investimento e dei diamanti che ne erano oggetto.”.
L'assunto dell'appellante, per cui la banca non avrebbe rivestito alcun ruolo causalmente rilevante nella compravendita dei diamanti e dovrebbe pertanto andare assolta da ogni responsabilità, va disatteso alla luce di quanto sopra esposto con riguardo al terzo ed al quarto motivo di impugnazione.
Altrettanto infondato è il rilievo per cui il non avrebbe fornito la prova CP_1
del nesso causale tra la condotta della banca ed il pregiudizio subito, essendo ragionevole ritenere che l'attore non avrebbe mai acquistato i diamanti di CP_3
oggetto di causa con l'intermediazione della banca appellante laddove fosse stato
30 posto nella condizione di conoscere il reale valore dei predetti diamanti o, quantomeno, la composizione del prezzo di acquisto, essendo intuitivo che nessuno acquisterebbe un bene mobile, sia pure un DI, sapendo che il prezzo di vendita incorpora una percentuale di intermediazione assolutamente rilevante come quella riconosciuta alla banca non altrimenti recuperabile in ipotesi di rivendita.
È altresì infondata la censura relativa al mancato riconoscimento del concorso di colpa del . Va infatti considerato che l'attore, consumatore privo di CP_1
competenze in materia di commercio di preziosi (nulla di diverso si ricava dai documenti prodotti), risulta aver agito in piena buona fede, favorito dal contesto bancario in cui è avvenuto l'investimento e senza che fossero emersi elementi che lo dovessero allarmare o rivalutare l'investimento: in capo al danneggiato non è, di conseguenza, ravvisabile alcun profilo di negligenza idoneo a ridurre il danno causato dall'appellata.
Con riguardo, infine, al quantum risarcitorio, la doglianza dell'appellante risulta fondata.
La decisione impugnata non può infatti essere condivisa nella parte in cui ha condannato la banca al risarcimento del danno, liquidandolo in via equitativa, in misura pari alla differenza tra il prezzo d'acquisto (€ 30.190,70) e la limitata utilità effettivamente conseguita dall'attore, rappresentata dal verosimile valore di realizzo dalla vendita dei diamanti (stimato dal C.T.U. in € 4.792,18), e dunque in euro 25.398,52.
Il danno va invece quantificato sulla base della somma pagata dal e il CP_1
prezzo dei diamanti al dettaglio all'epoca dell'acquisto e pertanto in euro 12.634,31
IVA inclusa (v. relazione di consulenza tecnica depositata dal perito d'ufficio
31 in data 16 febbraio 2023). Persona_2
Infatti, è solo la divergenza tra prezzo effettivamente corrisposto all'acquisto e quanto invece sarebbe stato corretto pagare per i due diamanti acquistati – avendo riguardo alle caratteristiche degli stessi – che può essere presa a riferimento al fine della quantificazione del danno risarcibile.
Il valore indicato dal C.T.U. quale prezzo dei diamanti al dettaglio all'epoca dell'acquisto (basandosi sul listino Rapaport Diamond Report, con riconoscimento di un 5% di maggiorazione rispetto alle quotazioni di listino, in considerazione delle caratteristiche qualitative riconosciute ai diamanti per cui è lite) risulta congruo e corretto per le ragioni esposte dal perito d'ufficio ed in parte qua non risultano adeguatamente contrastate dalla banca appellante che si è limitata a richiamare una non meglio definita (e provata) “prassi commerciale” che determinerebbe valori superiori (cfr. atto d'appello, pagg. 35-36, riportando le considerazioni svolte dal C.T.P. dott. “… al momento della Persona_3
vendita al dettaglio, gli operatori del mercato applicano per prassi costante un ricarico che può variare da (almeno) il 60% fino all'80% del prezzo all'ingrosso
(finanche al 100% ed oltre nel caso di alcune gioiellerie particolarmente prestigiose)”).
In definitiva, il danno risarcibile con riguardo ai diamanti in oggetto è pari ad euro
17.556,39 (30.190,70 - 12.634,31). Detto importo va attualizzato dalla data del fatto (e quindi dal 8 agosto 2016) alla data della sentenza (coerentemente con il principio per cui il danno da inadempimento contrattuale costituisce un debito non di valuta, ma di valore), con applicazione degli interessi compensativi (determinati
32 nella misura legale ex art. 1284, comma 1, c.c.) sulla somma via via rivalutata.
Sulla somma così definitivamente liquidata andranno poi applicati, fino al saldo effettivo, gli interessi al tasso determinato ex art. 1284, comma 4, c.c.
Infine, con il sesto motivo di impugnazione l'appellante lamenta che la somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno è stata aumentata degli interessi legali al tasso di cui all'art.1284, comma 1, c.c. dal giorno dell'acquisto dei diamanti (8 agosto 2016) sino alla domanda giudiziale (28 luglio 2021) e al tasso di cui all'art.1284, comma 4, c.c. dal deposito del ricorso a quella del saldo effettivo.
La doglianza risulta in parte superata dalle considerazioni svolte con riguardo al precedente motivo, considerata la debenza della rivalutazione e degli interessi nei termini e con la decorrenza sopra precisate.
La debenza degli interessi ex art.1284, comma 4, c.c., è senz'altro dovuta in conformità all'indirizzo da ultimo ribadito dalla giurisprudenza di legittimità:
“come questa Corte - anche a Sezioni Unite-, nel sottolineare l'autonomia della fattispecie costitutiva della spettanza dei c.d. interessi commerciali (o “super- interessi”) rispetto a quella produttiva degli ordinari interessi legali il cui saggio
è previsto al 1° 28 comma dell'art. 1284 c.c. (v. Cass., Sez. Un., 7/5/2024, n.
12449), ha avuto modo di affermare, il saggio di interessi di cui all'art. 1284, 4° comma, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della
33 disposizione, e non già a delimitarne il campo d'applicazione (v. Cass., 3/1/2023,
n. 61)” v. Cass. ord. n. 7677 del 22/03/2025). Pertanto, accertato che l'obbligazione risarcitoria della banca rientra senz'altro nell'area di ogni atto o fatto idoneo a produrre obbligazioni, è incontroverso che le parti non avessero pattuito il saggio d'interesse, corretta è la statuizione del primo Giudice che ha determinato gli interessi al saggio previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c.
Considerato l'esito complessivo del giudizio – con riconoscimento all'attore del risarcimento del danno nei limiti sopra indicati – le spese di lite del primo e del secondo grado vanno compensate per 1/4, ponendosi i restanti 3/4 a carico della banca, in ragione della sua prevalente soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014 tenendo a mente un valore prossimo a quelli medi per ciascuna delle fasi in cui si sono in concreto sviluppati il giudizio di primo e di secondo grado nell'ambito dello scaglione di riferimento (da euro
5.2001 ad euro 26.000).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1273/2024 R.G., in parziale accoglimento dell'appello proposto da e in parziale riforma della sentenza n. 1432/2024 del Tribunale Parte_1
di Verona, disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) ridetermina l'importo del risarcimento del danno dovuto da Parte_1
all'attore, , in complessivi euro 17.556,39 oltre alla rivalutazione Controparte_1
34 monetaria e agli interessi calcolati al saggio legale ex art. 1284, comma 1, c.c. sulla somma via via rivaluta dalla data dell'acquisto alla data della sentenza e sulla somma così definitivamente liquidata gli interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c., fino al saldo effettivo;
2) condanna a rifondere a i ¾ delle spese di lite del Parte_1 Controparte_1
primo e del secondo grado, che liquida, per l'intero: quanto al primo grado, in euro
5.175,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, CPA ed
IVA come per legge, ed in ed euro 545,00 per esborsi;
quanto al secondo grado, in euro 5.800,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%,
CPA ed IVA come per legge;
3) compensa tra le parti la residua frazione di ¼.
Venezia, 18 novembre 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Gabriella Zanon
35
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 24 luglio 2024, promossa con atto di citazione da
(C.F. e P.IVA. ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
procuratore , rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Parte_2
IT e EN CO ON, con domicilio eletto presso il loro studio sito in Milano, Corso Europa, n. 13;
1 appellante contro
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Federica Carpi, con domicilio eletto presso il suo studio sito in
Bevilacqua (VR), via XXV Aprile, n. 104; appellato
Oggetto: “Intermediazione finanziaria (S.I.M.) – Contratti di borsa” - Appello avverso la sentenza n. 1432/2024 pubblicata in data 18 giugno 2024 a definizione del giudizio iscritto al n. 6340/2021 R.G. avanti al Tribunale di
Verona.
CONCLUSIONI
- per parte appellante:
“In via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità e improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta da controparte per carenza dei presupposti di legge e per l'effetto condannare parte appellata alla restituzione di tutte le somme che la ha corrisposto in esecuzione della Sentenza, oltre interessi legali CP_2
dalla data del pagamento al saldo;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della rispetto a CP_2
tutte le domande formulate da controparte per totale estraneità ai fatti oggetto di causa, per i motivi tutti dedotti in atti, e per l'effetto condannare parte appellata
2 alla restituzione di tutte le somme che la ha corrisposto in esecuzione della CP_2
Sentenza, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
In via principale
- rigettare tutte le domande e le richieste formulate da controparte in quanto inammissibili, improponibili e comunque infondate, in fatto e in diritto, per i motivi tutti di cui in atti, e per l'effetto condannare parte appellata alla restituzione di tutte le somme che la ha corrisposto in esecuzione della Sentenza, oltre CP_2
interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
In via subordinata
- accertare e dichiarare la sussistenza del concorso di colpa in capo al Cliente ai sensi dell'art. 1227 c.c., nella causazione dei pretesi danni e, conseguentemente, escludere ovvero ridurre l'entità del pagamento in favore dello stesso nella misura che sarà ritenuta di giustizia in considerazione dell'entità del concorso colposo di controparte, dichiarando tenuto e condannando l'appellato alla restituzione di tutte le somme che la Banca ha corrisposto in esecuzione della Sentenza, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
- nella denegata ipotesi in cui ritenga la tenuta al pagamento, a qualsivoglia CP_2
titolo, di somme di denaro in favore dell'appellato, ridurre l'importo da corrispondere a controparte secondo i criteri indicati in atti, dichiarando tenuto e condannando il Cliente alla restituzione delle maggiori somme pagate in esecuzione della Sentenza, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
In ogni caso
3 con vittoria di spese di lite, oltre spese generali, IVA e CPA, per entrambi i gradi di giudizio.”
- per parte appellata:
“In via principale: rigettare integralmente l'appello proposto da Parte_1
in quanto infondato ed erroneo per tutti i motivi esposti nella comparsa di costituzione e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado
n. 1432/2024 emessa dal Tribunale di Verona;
in ogni caso: con rifusione delle spese di lite anche del presente procedimento di appello, con maggiorazione ex art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M.
37/2018.”
Motivi della decisione
In fatto
Con atto di citazione notificato in data 28 luglio 2021, Controparte_1
conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Verona esponendo Parte_1
di aver acquistato nel mese di agosto 2016 dalla società
[...]
a un prezzo che, ex post, si sarebbe rivelato Parte_3
sproporzionato rispetto al reale valore delle pietre.
A fondamento della sua pretesa l'attore deduceva che nel luglio 2016 era stato contattato telefonicamente dai funzionari della filiale di Minerbe del , Parte_1
proponendogli di investire nell'acquisto di diamanti e prospettandoli come bene rifugio per eccellenza, caratterizzati da un valore intrinseco. Nel corso dell'appuntamento fissato per la consulenza, una funzionaria della filiale aveva
4 mostrato quella che definiva la “quotazione giornaliera del DI” e l'andamento del prezzo dello stesso nel lungo periodo pubblicati sul quotidiano “Il
Sole24Ore” e aveva segnalato al cliente la possibilità di monitorare in autonomia l'andamento delle quotazioni giornaliere del DI sui giornali economici, come “Il Sole 24Ore”. Inoltre, la funzionaria della Banca aveva riferito che l'acquisto di diamanti era da preferire rispetto ad altri poco stabili strumenti d'investimento in quanto la “quotazione” delle pietre era in costante aumento del
4/5% annuo, come evidenziato anche dai grafici predisposti dalla società venditrice
DB esibiti e consegnati proprio dalla consulente dell'Istituto di credito, e che i diamanti si sarebbero potuti facilmente rivendere in futuro, a semplice richiesta del cliente al prezzo indicato nelle quotazioni e in un tempo estremamente ridotto.
Convinto della sicurezza e convenienza dell'investimento e rassicurato dalla fiducia riposta nella Banca, in data 8 agosto 2016 presso la filiale di Minerbe sottoscriveva la proposta di acquisto e successivamente effettuava il bonifico alla società venditrice DB per euro 30.190,70.
Tuttavia, nell'ottobre 2016 apprendeva dai media che il prezzo pagato per CP_1
l'acquisto dei diamanti da investimento era “gonfiato” e sproporzionato rispetto al reale valore delle pietre e chiedeva spiegazioni alla Banca, la quale si limitava a fornire semplici rassicurazioni, così in data 25 febbraio 2019 presentava CP_1
formale reclamo alla Banca e alla società DB, chiedendo il rimborso delle somme versate per l'acquisto dei diamanti, maggiorate degli interessi. Tuttavia, la CP_2
negava ogni coinvolgimento nella vicenda, cosicché , previa redazione di CP_1
5 perizia di stima da parte del gemmologo dott. che attestava il valore Per_1
complessivo delle pietre in euro 6.194,00, citava in giudizio la chiedendo: CP_2
a) previo accertamento dell'inadempimento contrattuale di per la Parte_1
violazione degli obblighi informativi e di valutazione di adeguatezza e appropriatezza dell'investimento previsti all'art. 21 T.U.F. e agli artt. 27, 39, 40,
41 e 42, dichiarare la risoluzione ex art. 1453 c.c. del contratto di acquisto dei diamanti e condannare l'Istituto di Credito ai sensi degli artt. 1218 e 1223 c.c. al risarcimento dei danni patiti che quantificava in euro 30.190,70 oltre interessi di legge dall'acquisto delle pietre al saldo effettivo o in quella maggiore o minore somma ritenuta di Giustizia e determinata in via equitativa ai sensi dell'art. 1226
c.c. in euro 23.996,70, pari alla differenza tra quanto versato dall'acquirente e il reale valore dei diamanti, così come individuato nella perizia stilata dal gemmologo, oltre interessi di legge dall'acquisto delle pietre al saldo effettivo;
b) previo accertamento della responsabilità precontrattuale e contrattuale ai sensi degli artt. 1173 e 1218 c.c. di per inadempimento agli obblighi di Parte_1
diligenza, collaborazione, protezione e informazione nei confronti del cliente, condannare la resistente a risarcire il danno patito, che quantificava in euro
30.190,70 oltre interessi di legge dall'8 agosto 2016 (data di acquisto dei diamanti)
o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, determinata in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. in euro 23.996,70, pari alla differenza tra quanto versato dall'acquirente e il reale valore dei diamanti, così come individuato nella perizia stilata dal oltre interessi di legge dall'acquisto delle pietre Parte_4
al saldo effettivo.
6 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18 novembre 2021, si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, il proprio difetto Parte_1
di legittimazione passiva per non essere stata parte del contratto di vendita dei diamanti e l'improcedibilità della domanda di risarcimento per difetto di attualità del danno poiché le pietre preziose erano ancora nella disponibilità dell'attore.
Nel merito, contestava la fondatezza delle domande attoree, deducendo di non aver svolto alcuna attività promozionale o di sollecitazione all'investimento ma di essersi limitata a segnalare al cliente la possibilità di acquistare diamanti da DB, mettendo a disposizione degli interessati nei propri locali il materiale divulgativo predisposto dalla stessa DB, come previsto nella convenzione di segnalazione tra le parti, e che l'attrice aveva deciso in totale autonomia di effettuare l'acquisto dei diamanti. Inoltre, contestava l'idoneità del provvedimento AGCM a provare gli assunti attorei in quanto non riferito alla fattispecie oggetto di causa, che DB avesse posto in essere pratiche scorrette, l'esistenza in capo alla Banca di un obbligo di protezione nonché dei presupposti per affermarne la responsabilità a qualsivoglia titolo (da contatto sociale, contrattuale o extracontrattuale).
In subordine, eccepiva il concorso di colpa dell'attore ai sensi dell'art. 1227 c.c., per non essersi adeguatamente informato in merito all'insussistenza di quotazioni ufficiali dei diamanti e di una garanzia di pronta liquidabilità dei preziosi.
Da ultimo, contestava la quantificazione del danno reclamato dall'attore.
Con ordinanza del 10 ottobre 2022, il Giudice disponeva CTU gemmologica al fine di “determinare il valore al dettaglio dei diamanti oggetto di causa alla data di
7 ciascuna operazione di acquisto e alla data attuale”, nominando quale consulente tecnico d'ufficio la dott.ssa . Persona_2
All'esito di istruttoria documentale e testimoniale, con sentenza n. 1432/2024 pubblicata in data 18 giugno 2024, il Tribunale di Verona così decideva:
“a) rigetta la domanda attorea di risoluzione del contratto di acquisto dei diamanti;
b) condanna a pagare a la somma di Parte_1 Controparte_1
euro 25.398,52 oltre interessi legali dal 8.8.2016, al tasso di cui all'art. 1284, co.1,
c.c. fino al 28.7.2021 e al tasso di cui all'art. 1284, co.4, c.c. a partire da tale data;
c) condanna a rifondere a le spese Parte_1 Controparte_1
processuali, che liquida in euro 545,00 per esborsi ed euro 5.175,00 per compensi, oltre spese generali 15%, C.p.a. ed IVA (se dovuta) come per legge;
d) pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel presente giudizio, come già liquidate in atti, a carico di Parte_1
e) rigetta la domanda di condanna di ai sensi dell'art. 96 c.p.c.” Parte_1
In particolare, il Tribunale riteneva non applicabile ai fatti di causa la disciplina di cui al d.lgs. 58/1998, poiché “l'acquisto dei diamanti non può essere assimilato all'investimento in strumenti finanziari”, ed escludeva la possibilità di pronunciare la risoluzione del contratto di acquisto dei diamanti non essendo stata la CP_2
parte dello stesso. Tuttavia, osservava che quest'ultima aveva svolto un ruolo
“attivo e determinante” nella commercializzazione degli stessi, agevolando la conclusione dei contratti di acquisto e ingenerando nel cliente un ragionevole affidamento circa la serietà e sicurezza dell'investimento. Pertanto, riteneva
8 responsabile per la violazione degli obblighi informativi e protettivi Parte_1
nei confronti del proprio cliente nascenti da un contatto sociale qualificato, non avendo la nemmeno fornito prova di aver correttamente adempiuto agli CP_2
obblighi informativi e di protezione su di essa gravanti, e liquidava il danno subìto in via equitativa “non già come differenza tra prezzo d'acquisto e valore reale delle pietre ma in misura pari alla differenza tra il prezzo d'acquisto (€ 30.190,70) e la limitata utilità effettivamente conseguita dall'attore, rappresentata dal verosimile valore di realizzo dalla vendita dei diamanti (stimato dal C.T.U. in € 4.792,18), e dunque in euro 25.398,52”.
Avverso la sentenza, con atto di citazione notificato in data 19 luglio 2024, Pt_1
ha proposto tempestivo appello invocandone la riforma per i seguenti motivi.
[...]
Col primo motivo ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha esaminato l'eccezione di improcedibilità della domanda avversaria per mancata cristallizzazione del danno, in quanto le pietre preziose erano ancora nella disponibilità del cliente, con piena facoltà di goderne e disporne, venendo meno, quindi, il cd. “danno risarcibile”.
Col secondo motivo ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione sul difetto di legittimazione passiva della considerando CP_2
quest'ultima parte, sebbene in senso lato, del contratto di compravendita di diamanti, quando invece era parte solo DB.
9 Col terzo motivo l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto in capo alla Banca una responsabilità da cd. contatto sociale qualificato e per violazione degli obblighi del mediatore ex art. 1759 c.c.
Col quarto motivo ha censurato la sentenza per essersi il Tribunale uniformato alle risultanze degli accertamenti condotti dalle autorità amministrative (AGCM, TAR
e Consiglio di Stato), prescindendo dal caso specifico e senza tenere conto dell'effettivo esito dell'istruttoria orale.
Con il quinto motivo ha lamentato l'erroneità della sentenza per aver condannato la al risarcimento dei danni e per aver escluso il concorso di colpa CP_2
dell'appellato. Infatti, riconosciuto il ruolo di mero segnalatore, non doveva esserle riconosciuta alcuna responsabilità e le domande risarcitorie avrebbero dovuto comunque essere rigettate perché controparte non aveva fornito la prova del nesso causale tra la condotta lesiva e il pregiudizio economico. Inoltre, l'appellante ha ribadito la condotta imprudente e negligente del , poiché avrebbe potuto CP_1
autonomamente verificare la correttezza del prezzo praticato da DB e la liquidabilità dell'investimento. Infine, l'appellante ha altresì impugnato la sentenza in merito al quantum risarcitorio, rilevando che l'unico dato da prendere in considerazione era il valore nel mercato al dettaglio all'epoca degli acquisti e non il presunto valore di realizzo alla data del deposito della CTU.
Infine, con il sesto motivo ha lamentato l'errata liquidazione degli interessi, affermando che questi sarebbero dovuti a decorrere dalla data della domanda e non dalla data del pagamento, dovendosi presumere la buona fede dell'accipiens, in assenza di prova contraria fornita da controparte. Inoltre, questi sarebbero dovuti
10 al saggio di cui al comma 1 dell'art. 1284, considerata la fonte non contrattuale dell'obbligazione risarcitoria.
Parte appellata, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30 ottobre 2024, ha eccepito l'infondatezza dell'appello, ribadendo che il danno subìto era certo e facilmente individuabile e il ruolo centrale rivestito dall'Istituto di credito nella causazione del danno, con conseguente responsabilità per violazione di obblighi di protezione e informazione. Inoltre, ha sottolineato la corretta quantificazione del danno, poiché idonea a rifondere l'attore del danno effettivamente subito in concreto, nonché la giusta condanna al pagamento degli interessi al tasso legale dalla data dell'acquisto fino alla proposizione della domanda giudiziale, così come previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c.
Con ordinanza del 28 novembre 2024 sono stati fissati i termini di cui all'art. 352
c.p.c.
Le parti hanno precisato le conclusioni, sopra trascritte, nel termine concesso.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 25 settembre 2025, sostituita da trattazione scritta.
In diritto
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante lamenta che il primo Giudice non si sia pronunciato sull'eccezione di improcedibilità, inammissibilità, improponibilità delle domande risarcitorie avanzate da in Controparte_1
relazione all'acquisto dei diamanti oggetto di causa per carenza dei presupposti di
11 legge, atteso che le pietre preziose erano ancora nella piena disponibilità del cliente, che risultava esserne il legittimo proprietario – con piena facoltà di godere e disporre – e che i diamanti, per loro natura, sono soggetti a continue oscillazioni di valore. Sostiene l'appellante che l'azione di risarcimento danni era carente di un presupposto essenziale della stessa azione, rappresentato dal c.d. “danno risarcibile”; evidenziava che la minusvalenza verificatasi nel patrimonio di parte appellante era ed è meramente potenziale, in quanto le gemme non risultano essere state vendute e che la perdita lamentata non si è né realizzata né cristallizzata.
L'eccezione pregiudiziale di “improcedibilità” della domanda risarcitoria, sollevata da in ragione della natura meramente “potenziale” del danno Parte_1
fatto valere, non essendosi ancora realizzata la perdita economica lamentata, non è fondata;
il motivo, pertanto, non merita accoglimento.
, infatti, non ha individuato il pregiudizio patito nella Controparte_1
sopravvenuta diminuzione di valore dell'investimento effettuato, avendo piuttosto lamentato di aver corrisposto somme di denaro molto maggiori rispetto all'effettivo valore dei diamanti acquistati e ciò in conseguenza della condotta omissiva e pregiudizievole tenuta dalla convenuta: ne deriva che, astrattamente, il danno può ritenersi concretizzato già al momento degli acquisti (che non sarebbero stati conclusi o sarebbe stati stipulati a condizioni differenti).
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata per avere rigettato l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva di Parte_1
rispetto alle domande formulate dall'attore; l'eccezione si incentra sull'assunto che
12 la banca non avrebbe avuto un ruolo fattivo nella vicenda di cui è causa, essendo rimasta estranea al rapporto contrattuale concluso tra e DB. CP_1
Il motivo è infondato. Al riguardo è sufficiente osservare che, diversamente dall'eccezione relativa alla titolarità del rapporto sostanziale dedotto in causa, la quale attiene al merito della controversia, la legittimazione ad causam dal lato passivo costituisce un presupposto processuale, cioè una condizione affinché il processo possa giungere a una decisione di merito e consiste nella correlazione tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e la affermata titolarità, in capo a costui, del dovere (asseritamente violato) in relazione al diritto per cui si agisce, sicché il controllo del Giudice al riguardo si risolve nell'accertare, se, secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall'attore sostanziale, il convenuto assuma la veste di soggetto tenuto a “subire” la pronuncia giurisdizionale.
Nel caso in esame, l'attore ha chiesto che venisse accertata la responsabilità precontrattuale e contrattuale di , per violazione di obblighi informativi Parte_1
e di valutazione dell'adeguatezza ed appropriatezza dell'investimento, in base alle norme del TUF, nonché per inadempimento agli obblighi di diligenza, collaborazione, protezione ed informazione, ex artt.1173 e 1218 c.c., sicché non vi
è dubbio che la banca sia stata convenuta in qualità di soggetto danneggiante e, dunque, di immediato destinatario della domanda di condanna.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto in capo a una responsabilità di natura contrattuale, Parte_1
sia da “contatto sociale qualificato”, sia quale mediatore, ex art.1759 c.c.; a sostegno del motivo assume che sulla banca non gravava alcun obbligo di
13 protezione né esisteva alcun affidamento del cliente meritevole di particolare tutela, poiché essa non aveva accesso a maggiori informazioni rispetto a quelle a cui avrebbe potuto accedere il e, in ogni caso, la compravendita di diamanti CP_1
non rientrava tra le attività svolte professionalmente dalla stessa;
inoltre ha ribadito di non aver svolto alcun ruolo di mediatore tra il cliente e DB bensì di semplice segnalatore, mancando sia un rapporto contrattuale col cliente, sia obblighi di carattere informativo o di verifica della documentazione predisposta da DB.
impugna pertanto il seguente capo di sentenza: Parte_1
“Ebbene, la circostanza che l'acquisto dei diamanti sia stato prospettato come possibile forma di investimento dalla banca della quale era correntista e dal proprio consulente di riferimento, unitamente al fatto che la sottoscrizione del contratto sia avvenuta in filiale sono circostanze idonee ad ingenerare nell'attore un ragionevole affidamento circa la serietà e sicurezza dell'investimento, facendo sì che “il cliente al momento dell'acquisto fosse persuaso del fatto che l'operazione nel suo complesso e le informazioni rese sull'investimento fossero verificate, e quindi «garantite», dalla banca” (così il Consiglio di Stato nella sentenza citata).
È ragionevole ritenere, infatti, che la scelta di DB di avvalersi di banche nella vendita dei diamanti sia stata dettata non solo dalla capillare presenza delle filiali sul territorio e dalla loro capacità di selezionare la clientela interessata, ma anche e soprattutto dalla fiducia normalmente riposta dalla clientela nella professionalità della propria banca di riferimento, tale da rassicurare i possibili acquirenti in ordine alla serietà dell'investimento prospettato. Solo alla luce di tali considerazioni si spiegano, del resto, le commissioni particolarmente elevate previste dalla convenzione intercorsa fra DB e la convenuta (secondo quanto accertato dall'AGCM).
14 Tali elementi sono sufficienti a fondare la responsabilità di per la violazione Parte_1
degli obblighi informativi e protettivi nei confronti del proprio cliente, odierno attore, nascenti da un contatto sociale qualificato.
All'affidamento che l'investitore ripone nella propria banca si ricollega infatti, un corrispondente e proporzionale obbligo di protezione che grava in capo all'istituto di credito per il solo fatto di prestarsi a “segnalare” tale tipologia di investimento alla propria clientela.
Come riconosciuto dalla giurisprudenza, infatti, il banchiere è tenuto a un livello di diligenza professionale con riferimento a tutte le attività poste in essere nell'esercizio dell'impresa bancaria (S.U. 14712/2017), con conseguente possibile profilo di responsabilità con riferimento alle condotte anche non strettamente ricollegabili all'esercizio del credito in senso proprio, ma che comunque si ricollegano all'attività imprenditoriale svolta, come appunto “segnalare” nei propri locali forme di investimento alternative proposte da altri operatori.
In tal caso la responsabilità della banca è di tipo contrattuale (conseguente al rapporto già in essere con il cliente) e discende dalla violazione dell'obbligo di buona fede e protezione nei confronti del cliente, che si fonda “sulla fiducia che i clienti ripongono nella banca” (così Trib.
Milano 8.6.2021) e/o sugli obblighi di informazione e comunicazione che la assume quale CP_2
mediatore qualificato ex art. 1759 c.c. (così Trib. Genova, 29.3.2021 e Trib. Lucca, 4.9.2020), e sussiste anche laddove la possibilità di investimento sia meramente segnalata.
Al riguardo giova rammentare che, secondo l'elaborazione giurisprudenziale oggi prevalente, si ha un contatto sociale qualificato, idoneo ex art. 1173 c.c. a produrre obbligazioni, laddove sia ravvisabile una relazione, volontariamente istauratasi, tra due soggetti determinati che, in ragione della speciale qualità di uno di essi, sia idonea ad ingenerare nell'altro un affidamento circa l'adempimento di obblighi di protezione ed informazione, in ossequio al dovere di
15 solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost.
Da tale relazione, come più volte chiarito dalla Corte di Cassazione, derivano, a carico del soggetto qualificato, non già obblighi di prestazione ai sensi art. 1174 c.c., bensì obblighi di buona fede, di protezione e di informazione (ex multis, Cass. 24071/2017).
Proprio tali obblighi di protezione avrebbero dovuto imporre alla banca convenuta di vagliare attentamente la serietà della proposta di investimento oggetto della convenzione stipulata con
DB e della stessa controparte e di informare adeguatamente il cliente in ordine alla tipologia di investimento proposta e alle reali caratteristiche dei diamanti acquistati. E sotto il profilo probatorio non può non osservarsi che la banca convenuta, sulla quale grava il relativo onere, non ha fornito né offerto la prova di aver correttamente adempiuto agli obblighi informativi e di protezione su di essa gravanti
In ogni caso, ai fini della responsabilità della banca per i fatti oggetto di causa appare determinante la circostanza che quest'ultima abbia conseguito un rilevante ritorno economico a seguito dell'attività di promozione dei diamanti di investimento poiché, secondo condivisibile giurisprudenza, “l'obbligo di diligenza richiede che, in presenza di vantaggi economici derivanti dalla pratica commerciale, il soggetto che consegue comunque un vantaggio, come nel caso di specie il titolare dei punti commerciali dove sono effettuate le vendite e sottoscritti i contratti di finanziamento, si attivi concretamente e ponga in essere misure idonee per comprendere appieno le modalità e il contenuto delle operazioni proposte ai consumatori, solo in presenza delle quali la responsabilità editoriale può essere esclusa essendosi l'operatore economico diligentemente attivato” (Cons. Stato, Sez. VI, sentenza n. 38/2016).”.
Con il quarto motivo l'appellante censura la sentenza per avere acriticamente aderito al provvedimento AGCM (nonché alle sentenze del TAR e del Consiglio di
16 Stato) ed impugna la seguente parte di sentenza:
“Il Consiglio di Stato, pronunciandosi in merito alla sanzione irrogata dalla AGCM a diverse banche (tra le quali anche il ) ha accertato, infatti, che rappresentava in Parte_1 CP_3
modo ingannevole ed omissivo: a) il prezzo di vendita dei diamanti, fissato in maniera autonoma dal professionista e tale da comprendere costi e margini di importo complessivamente superiore al valore della pietra, ma presentato come quotazione di mercato, l'andamento dei quali veniva pubblicato, a pagamento, su giornali economici;
b) l'aspettativa di apprezzamento del valore futuro dei diamanti, attraverso grafici costruiti sull'andamento dei propri prezzi di vendita presentati come “quotazioni” e messe a confronto con indici ufficiali e quotazioni di titoli stabilite in mercati regolamentati;
c) la facile liquidabilità e rivendibilità del DI, quando invece l'unico canale di rivendita attraverso il quale avrebbero potuto essere realizzati i guadagni prospettati è rappresentato dagli stessi professionisti;
d) la qualifica di leader di mercato, impiegata senza ulteriori precisazioni al fine di conferire un maggiore affidamento alla propria offerta. (Consiglio di Stato, sentenza n. 2081/2021).
Anche nel caso in esame il C.T.U. ha evidenziato la rilevante differenza tra il prezzo pagato per
l'acquisto dei diamanti (€ 30.190,70) e il valore commerciale delle pietre all'epoca dell'acquisto
(€ 10.356,01). Inoltre, il C.T.U. ha evidenziato che “la vendita di un DI, in Italia, da parte di un privato non è di facile attuazione e comunque – ipoteticamente e prudenzialmente – i mercati praticabili potrebbero essere le gioiellerie oppure le Case d'asta”, precisando, quanto alle case d'asta, che “il valore di realizzo risulta oscillante, non prestabilito e non quantificabile
a priori” e, quanto alle gioiellerie, che “il valore di realizzo verrebbe prudenzialmente ridotto almeno di un 40/50% rispetto al listino Rapaport, se non di più, per risultare economicamente vantaggioso” per il gioielliere rispetto all'acquisto del grossista.
17 Benché dunque la banca convenuta non fosse il soggetto offerente dei diamanti, gli elementi richiamati inducono a ritenere che la stessa abbia svolto un ruolo attivo e determinante nella commercializzazione degli stessi, agevolando la conclusione dei contratti di acquisto rilevatisi pregiudizievoli per i clienti.
Del resto, sembra poco plausibile che la banca, che aveva concluso con DB una convenzione per la segnalazione (doc. 2 di parte convenuta) che prevedeva commissioni particolarmente elevate (secondo quanto accertato dall'AGCM) per ogni acquisto concluso con la seconda, abbia semplicemente esposto al cliente la possibilità di tale investimento senza prospettarne anche la convenienza.
Va poi osservato che, se è vero che il provvedimento sanzionatorio emesso in sede amministrativa dalla AGCM (doc. 20 di parte attrice) – confermato dal TAR e successivamente dal Consiglio di Stato – non riguarda il caso concreto, è ragionevole ritenere che le modalità di sollecitazione all'acquisto accertate dall'Autorità amministrativa (secondo cui: “La pratica posta in essere da DB, e , concernente le modalità di Controparte_4 CP_5 Pt_1
prospettazione dell'acquisto di diamanti in tutto il materiale illustrativo diffuso attraverso il sito
e attraverso il canale bancario, nonché attraverso le quotazioni pubblicate periodicamente su Il
Sole 24 Ore, integra la violazione degli articoli 20 e 21 comma 1, lettere b), c), d) e f), 22, nonché
23, comma 1, lettera t) del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea a indurre in errore i consumatori relativamente: al prezzo e al modo con cui viene calcolato - prospettato da DB come quotazione di mercato -; all'andamento del mercato dei diamanti e alla vantaggiosità e redditività dell'acquisto prospettato, in comparazione con
l'inflazione ed altri investimenti;
alla certezza del rapido e certo disinvestimento in termini facile liquidabilità del bene;
alle qualifiche del professionista DB che vanta una leadership europea”)
18 siano state attuate anche nel caso in esame.”.
Detti motivi – da esaminarsi congiuntamente, in quanto strettamente connessi – sono infondati, per le ragioni di seguito esposte in continuità con i precedenti di questa Corte (v. sentenze n.140/2024; n.887/2024; n.2135/2025).
È pacifico che abbia messo a disposizione del il materiale Parte_1 CP_1
informativo predisposto e fornito da contenente le informazioni inerenti CP_3
all'operazione di acquisto dei diamanti.
È altrettanto pacifico che fosse correntista della banca presso la filiale di CP_1
Minerbe, cove si sono perfezionati gli acquisti delle pietre.
Tra e , per mezzo dei suoi funzionari, sussisteva pertanto un CP_1 Parte_1
rapporto, valorizzato dal primo Giudice, che per il ruolo assunto della banca nell'operazione, così come correttamente descritto in sentenza mediante rinvio alle risultanze dell'istruttoria svolta dalla A.G.C.M. e le ulteriori specificazione svolte, implicava necessariamente un obbligo accessorio di rappresentazione al soggetto interessato di informazioni qualificate in merito, quantomeno, alla struttura e alle componenti della pretesa quotazione/prezzo delle pietre offerte da DB (circostanza questa nota alla banca e non comunicata all'acquirente), nonché alla pretesa esistenza di un sistema internazionale di “quotazione dei diamanti” e di intermediazione analogo ad una borsa valori che consentisse un'agevole liquidazione dell'investimento. Tali obblighi devono ritenersi esistenti a prescindere dall'intensità dell'attività promozionale o di sollecitazione che la banca possa aver esperito e devono ritenersi gravare sulla stessa per il solo fatto di aver messo in contatto il soggetto potenzialmente interessato all'investimento (peraltro,
19 come detto, da anni già proprio correntista) e la società venditrice ( . CP_3
Gli offerenti l'acquisto (nella specie di diamanti espressamente indicati come beni
“rifugio” e quindi come “asset” di investimento), in particolare se intermediari bancari, consapevoli come tali della oggettiva affidabilità offerta dalla loro specifica posizione professionale, devono infatti rendere sempre compiutamente edotti i potenziali acquirenti sulla disciplina applicabile, sulle condizioni contrattuali e sui costi, anche commissionali, presenti nelle operazioni di vendita proposte allo sportello.
Il ruolo svolto da nel caso in esame risulta peraltro confermato nei Parte_1
termini valorizzati dal Tribunale sulla base di quanto accertato dall'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato nei provvedimenti PS10677 e PS10678 del 30 ottobre 2017 a danno delle società venditrici di diamanti (tra cui CP_3
e delle banche collocatrici (tra cui il per responsabilità Parte_1
concorrente a seguito dell'attuazione di pratiche commerciali scorrette, provvedimenti confermati dal Tar Lazio con cinque sentenze (n. 10965 – 10969) adottate in data 17 ottobre 2018 e pubblicate il successivo 14 novembre, che hanno respinto i ricorsi promossi contro le sanzioni inflitte dall'AGCM, confermate dal
Consiglio di Stato con le pronunce n. 2081 e 2085, pubblicate in data 11 marzo
2021, con le quali ha deciso sull'appello proposto da alcune delle banche coinvolte
(tra cui il ) contro le suddette pronunce, riducendo del 30% le sanzioni Parte_1
irrogate dall'AGCM, ma confermando la responsabilità delle medesime nell'attuazione delle pratiche commerciali scorrette a danno dei risparmiatori, evidenziando, con particolare riguardo alla contestata attività di “segnalazione”,
20 che debba escludersi che il ruolo della banca nella realizzazione della pratica si sia limitato semplicemente a trasmettere alla clientela un prodotto e un materiale divulgativo interamente predisposto da altri. L'indagine infatti non può limitarsi al mero dato formale delle clausole contrattuali regolanti i rapporti tra i soggetti coinvolti, poiché il “ruolo attivo” della banca risulta inequivocabilmente già dai riscontri fattuali evidenziati dal TAR, quali: la messa a disposizione dei locali delle filiali per la diffusione del materiale informativo della società venditrice ove i funzionari della banca provvedevano ad inoltre alla società le disposizioni di acquisto sottoscritte dagli acquirenti, previa informativa resa dai medesimi, circa l'esatto ammontare dell'operazione; la pattuizione di una cospicua provvigione sulla conclusione del contratto, in un range tra il 10 – 20%, avendo inoltre come obiettivo non secondario l'aumento delle vendite dei servizi bancari aggiuntivi, quali ad esempio le locazioni di cassette di sicurezza per la custodia delle pietre preziose;
la cura da parte dei referenti investimenti nella compilazione dei moduli e l'invio alla società venditrice dei moduli di acquisto sottoscritti dai clienti, nonché
l'organizzazione e la presenza agli incontri tra clienti e società venditrice per la consegna dei diamanti che avveniva nei locali delle filiali;
analogo discorso nel caso di richieste di ricollocamento. Risulta così confermato come il cliente venisse persuaso dal fatto che l'operazione nel suo complesso, e le informazioni rese sull'investimento, fossero “verificate e quindi garantite” dalla banca, tornando in rilievo quanto già affermato dal TAR circa la nozione di professionista in senso ampio scaturente dall'art. 5, comma 3, del Codice del Consumo e sul ritorno economico derivante dall'attività, de facto, di promozione dei diamanti come
21 investimento alternativo (sulla rilevanza del ritorno economico del professionista al fine di fondare la sua responsabilità per pratica commerciale scorretta, a prescindere dalla estraneità del prodotto offerto, v. Cons. Stato, sez. 6, 21 marzo
2018, n. 1820). Il Consiglio di Stato, inoltre, aveva già precisato in passato come
“l'obbligo di diligenza richiede che, in presenza di vantaggi economici derivanti dalla pratica commerciale, il soggetto che consegue comunque un vantaggio, come nel caso di specie il titolare dei punti commerciali dove sono effettuate le vendite
e sottoscritti i contratti di finanziamento, si attivi concretamente e ponga in essere misure idonee per comprendere appieno le modalità ed il contenuto delle operazioni proposte ai consumatori, solo in presenza delle quali la responsabilità editoriale può essere esclusa essendosi l'operatore economico diligentemente attivato” (v. Cons. Stato, sez. 6, 11 gennaio 2016, n. 38).
L'accertamento compiuto da AGCM, nonché le pronunce dei Giudici amministrativi, rilevano in questa sede quale prova privilegiata, a fronte della quale la banca non ha offerto adeguate prove contrarie, essendosi anche in questa sede di gravame limitata a ribadire la linea difensiva svolta in primo grado, incentrata sulla allegazione del proprio ruolo di mero segnalatore dell'affare e di non aver garantito la fruttuosità dell'investimento, senza però smentire di aver omesso di fornire in termini adeguati al le informazioni riguardanti: a) il prezzo di vendita dei CP_1
diamanti, e segnatamente la circostanza che questo risultava autonomamente fissato dalla società venditrice e comprendeva costi e margini di importo ben al di là del valore intrinseco dei diamanti, ma veniva presentato come quotazione di mercato e pubblicato a pagamento sui giornali economici di riferimento. In
22 particolare, non risulta essere stata adeguatamente comunicata l'informazione, da ritenersi invece di dirimente rilevanza, attinente al fatto che le componenti prevalenti del prezzo di vendita erano le commissioni bancarie e i margini del professionista, complessivamente di poco inferiori al 50% (cfr. provvedimento
AGCM, § 190). E che si trattasse di informazione aggiuntiva che era necessario che venisse fornita, dalla banca prima ancora che dalla venditrice, risulta palese laddove si consideri che dell'ampia differenza esistente tra valore della pietra e prezzo di vendita praticato da DB e presentato come quotazione del DI (o come espresso sul quotidiano “quotazioni indicative per singole pietre espresse in euro, onnicomprensive) il consumatore non era in alcun modo avvertito, posto che nel materiale informativo e nei moduli contrattuali veniva fornita solo un'elencazione generica dei servizi compresi nel prezzo del DI (quali: la certificazione, l'eticità, la consegna, la facoltà di custodia gratuita, l'assicurazione e l'assistenza post-vendita, incluso il ricollocamento), senza fornire alcuna indicazione che potesse far sospettare l'esistenza di una differenza, così ampia tra il valore della pietra – cioè la riserva di valore cui è interessato il consumatore che acquista un DI da investimento, generalmente realizzabile sul mercato date le qualità di rarità e bellezza del DI – e il prezzo di acquisto effettivamente pagato;
b) l'aspettativa di apprezzamento del valore futuro dei diamanti, aspettativa alimentata attraverso grafici costruiti sull'andamento dei prezzi di vendita di DB presentati come quotazioni, ma non aventi in realtà tale caratteristica;
informazione da fornire invece in termini particolarmente dettagliati, posto che ad alimentare l'equivoco dato dalla impropria definizione del prezzo come quotazioni dei
23 diamanti concorreva la combinazione di ulteriori elementi, quali: la stessa terminologia impiegata nella presentazione dell'acquisto dei diamanti come investimento;
la circostanza che l'acquisto veniva proposto nelle filiali bancarie dagli stessi soggetti usualmente deputati ad offrire consulenza sugli investimenti finanziari tradizionali;
infine le reiterate indicazioni presenti nel materiale illustrativo promozionale di DB volte a affermare che le quotazioni dei diamanti fossero destinate ad aumentare per il progressivo calo della produzione;
c) la facile liquidabilità e rivendibilità dei diamanti, quando invece l'unico canale di rivendita era rappresentato dalla medesima società venditrice.
Il ruolo attivo svolto dalla banca risulta altresì suffragato dalla testimonianza resa dalla consulente finanziaria , gestore del portafoglio del , Testimone_1 CP_1
che – pur con una certa ritrosia verosimilmente dovuta alla circostanza che all'epoca della testimonianza ella era ancora dipendente di – ha Parte_1
confermato di averlo convocato telefonicamente in filiale, fissandogli un appuntamento per proporre nuovi prodotti di investimento;
ha dichiarato di non escludere di aver consegnato al cliente la brochure DB;
ha confermato di avere discusso dell'investimento in diamanti con il , e non ha negato di avere CP_1
qualificato i diamanti come “bene rifugio”, di avere mostrato il grafico relativo all'andamento delle pietre, ponendolo anche a confronto con il grafico dell'andamento dell'oro o dell'inflazione ed ha altresì confermato di poter essere stata presente alla materiale consegna delle pietre. (v. verbale di assunzione di prova testimoniale all'udienza del 18 ottobre 2023: “Cap. 4: […] Durante gli incontri abbiamo parlato in via generale del portafoglio e benché io non lo ricordi
24 non posso escludere di aver consegnato anche la brochure di DB poiché negli incontri si parla in generale delle possibili forme di investimento. Cap. 5: […] È possibile che io abbia utilizzato la parola “bene rifugio” per distinguere
l'investimento da quello in azioni o obbligazioni ma escludo di aver parlato di
“rischio zero” poiché non vi sono investimenti a rischio zero. Cap. 6: Non ricordo cosa sia avvenuto nel caso di specie ma è possibile che io abbia mostrato il grafico relativo all'andamento delle pietre presente sul sito di DB. ADR: Per quanto ricordo nella brochure non era presente il grafico. Cap. 7: Come ho detto, non ricordo cosa sia avvenuto nel caso di specie. Posso dire che il grafico presente sul sito DB mostrava il confronto con l'oro, non ricordo se anche con l'inflazione.
Cap. 9: Non è vero. Lo escludo nel modo più assoluto. Cap. 11: Non ricordo se sono stata presente alla consegna delle pietre al sig. . In ogni caso preciso CP_1
che la consegna delle pietre non era effettuata da un corriere ma da un funzionario di DB.”).
Quanto alla contestata responsabilità della banca per “contatto sociale qualificato”,
l'esistenza di un “contatto sociale” rilevante tra l'attore e risulta Parte_1
documentato. In proposito vale osservare che, secondo l'elaborazione giurisprudenziale oggi prevalente, si ha un contatto sociale qualificato, idoneo ex art. 1173 c.c. a produrre obbligazioni, laddove sia ravvisabile una relazione, volontariamente istauratasi, tra due soggetti determinati che, in ragione della speciale qualità di uno di essi, sia idonea ad ingenerare nell'altro un affidamento circa l'adempimento di obblighi di protezione ed informazione, in ossequio al dovere di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost.
25 Da tale relazione, come più volte chiarito dalla Corte di Cassazione, derivano, a carico del soggetto qualificato obblighi di buona fede, di protezione e di informazione (ex multis, Cass., sez. 3, sentenza n. 24071 del 13.10.2017).
Non vi è dubbio che la banca sia un soggetto qualificato e che, pertanto, la stessa fosse tenuta a conformare la propria condotta in modo tale da non ledere l'affidamento legittimamente risposto dal proprio cliente nella serietà e trasparenza della stessa. Al contrario, come detto, svolgeva un ruolo attivo nella commercializzazione dei diamanti, agevolando la conclusione delle operazioni di vendita, di fatto rilevatesi pregiudizievoli per i clienti, quali vi si erano determinati sulla base di un compendio informativo oggettivamente carente.
L'attore, infatti, come sopra evidenziato, aveva appreso proprio da un funzionario della banca la possibilità di investire nei preziosi commercializzati dalla CP_3
e ricevuto dall'istituto di credito il relativo materiale informativo, benché predisposto dalla venditrice;
aveva poi inoltrato il proprio ordine di acquisto attraverso l'intermediazione della banca e stipulato presso la filiale di Minerbe il relativo contratto.
Va dunque disattesa la prospettazione della banca appellante, la quale, nonostante il ruolo determinante appena riassunto, vorrebbe veder esclusa ogni forma di responsabilità per il fatto di non essere stata parte negoziale dell'operazione.
La circostanza per cui l'investimento veniva effettuato “in banca”, era al contrario decisiva nell'ingenerare nella clientela della stessa la fiducia nella serietà e fruttuosità dell'investimento, facendo sì che il cliente, al momento dell'acquisto, fosse naturalmente persuaso del fatto che l'operazione nel suo complesso e le
26 informazioni rese sull'investimento fossero verificate, e quindi “garantite” (cfr.
Tribunale Firenze, Sez. 3, 13 settembre 2021, n. 2252: “la responsabilità della
Banca può ben qualificarsi come responsabilità da contatto sociale. Sussiste, infatti, quella caratteristica di affidamento sociale tipica dell'attività di interesse pubblico, come quella bancaria, soggetta a specifici doveri comportamentali, che vanno anche oltre quello generico di non ledere l'altrui sfera giuridica”; in termini, cfr. Tribunale Milano, sez. 6, 4 luglio 2021, n. 5876. Ancora, il Consiglio di Stato, nella richiamata sentenza con cui è stata confermata la sentenza del TAR del Lazio che ha rigettato il ricorso di BBPM avverso il provvedimento dell'AGCM –
Consiglio di Stato, sez. 6, 11 marzo 2021, n. 2081 – ha affermato che “è indubbio che il cliente – come confermato dal contenuto di molte segnalazioni e reclami – al momento dell'acquisto fosse persuaso del fatto che l'operazione nel suo complesso e le informazioni rese sull'investimento fossero verificate, e quindi
“garantite”, dalla banca”).
Ad analoghe conclusioni si perviene peraltro richiamando la disciplina della mediazione (nella specie impropria in ragione del rapporto contrattuale che legava la banca a . CP_3
Come noto, il mediatore, ai sensi dell'art. 1759, comma 1, c.c., ha l'obbligo di comportarsi secondo buona fede e correttezza e, nello specifico, di riferire alle parti tutte le circostanze dell'affare di cui è a conoscenza, o che avrebbe dovuto conoscere con l'uso della normale diligenza. Invero, nello svolgimento dell'attività intermediatrice il mediatore deve adempiere ad una serie di obblighi specifici, fra i quali assume particolare importanza quello di prestare le informazioni, di cui
27 all'art. 1759 c.c., che ha la finalità di impedire che il mediatore presti la propria attività per lucrare la provvigione, pur sapendo che le parti concluderanno affari che potrebbero risultare inconvenienti. Il suo complessivo obbligo comprende quello di comunicare tutte le circostanze a lui note o conoscibili con la normale diligenza della professione esercitata e, in senso contrario, il divieto di fornire informazioni su circostanze di cui non abbia conoscenza o che non abbia controllato.
Mette conto altresì rilevare che l'attività di vendita di beni preziosi, alla quale ha sicuramente contribuito, può ricondursi al novero delle attività Parte_1
connesse a quella bancaria che l'art.8, comma 3, del D.M. Tesoro 6 luglio 1994 definisce come “attività accessoria che comunque consente di sviluppare l'attività esercitata” aggiungendo che: “A titolo indicativo, costituiscono attività connesse la prestazione di servizi di: a) informazione commerciale;
b) locazione di cassette di sicurezza”), con ogni conseguente obbligo contrattuale, tra cui, di rilevanza primaria nella fattispecie in esame, la comunicazione di tutti i dati rilevanti che avrebbero potuto incidere sulla libera e consapevole determinazione all'acquisto del potenziale acquirente. Peraltro, che quella di cui si tratta debba effettivamente ritenersi un'attività connessa a quella bancaria risulta confermato dalla Banca
d'Italia con la comunicazione del 14 marzo 2018, avente ad oggetto “Operazioni di compravendita di diamanti effettuate attraverso gli sportelli bancari”, con la quale, a seguito di ulteriori segnalazioni ricevute dalle associazioni dei consumatori sul tema, è stato ribadito che al commercio dei diamanti per mezzo della reta bancaria non trovano applicazione le tutele di trasparenza previste dal T.U.B. e che
28 tuttavia è indubbio come la pratica della intermediazione di diamanti alla propria clientela possa generare per gli istituti creditizi rischi operativi e reputazionali che gli stessi hanno l'onere di presidiare, anche per effetto dell'affidamento riposto dai clienti sulla specifica professionalità delle banche, sia nella selezione che nella proposta delle operazioni. In ogni caso, prosegue la Banca d'Italia, anche qualora le banche intendano prestare servizi di natura non bancaria e/o finanziaria, ma tuttavia attività da considerarsi “connesse” a quella bancaria, è necessario che le stesse adottino la massima attenzione alle esigenze conoscitive dei clienti. In particolare, per quanto riguarda l'investimento in diamanti, le banche devono garantire adeguate verifiche sulla congruità dei prezzi in un'ottica di massima trasparenza informativa sulle 22 caratteristiche delle operazioni segnalate, quali: le commissioni applicate;
l'effettivo valore commerciale delle pietre preziose;
la possibilità di rivendita.
Con il quinto motivo di impugnazione lamenta l'erroneità della Parte_1
sentenza nella parte in cui ha condannato la banca al risarcimento del danno ed ha escluso il concorso di colpa del nella causazione del danno;
impugna CP_1
pertanto la seguente parte di sentenza:
“Venendo, infine, al quantum debeatur, va osservato che DB e hanno promosso Parte_1
l'acquisto dei diamanti come forma di investimento sicura e facilmente liquidabile e l'attore ha acquistato le pietre di cui è causa non già quali beni fisici, suscettibili di godimento e dotati di un intrinseco valore d'uso e di scambio, ma come diamanti da investimento sicché è ragionevole ritenere che, ove correttamente informato dell'effettivo valore delle pietre e delle scarse possibilità di rivendita delle stesse e quindi di liquidabilità dell'investimento, non avrebbe
29 proceduto all'acquisto. Coerentemente con la finalità prospettata, il danno subito dall'attore va liquidato in via equitativa non già come differenza tra prezzo d'acquisto e valore reale delle pietre ma in misura pari alla differenza tra il prezzo d'acquisto (€ 30.190,70) e la limitata utilità effettivamente conseguita dall'attore, rappresentata dal verosimile valore di realizzo dalla vendita dei diamanti (stimato dal C.T.U. in € 4.792,18), e dunque in euro 25.398,52.
L'affermazione di parte convenuta secondo la quale non sarebbe corretto tenere conto del prezzo di acquisto pattuito poiché lo stesso comprenderebbe anche l'IVA appare priva di pregio a fronte del fatto che nella proposta di acquisto predisposta da DB, sulla quale si è formato il consenso dell'acquirente, è indicato che le pietre acquistate hanno un valore complessivo corrispondente al predetto prezzo d'acquisto.
Va parimenti escluso che il risarcimento possa essere diminuito ex art. 1227 c.c., come richiesto dalla banca convenuta, dovendosi escludere che l'attore fosse in grado di rendersi conto, con
l'ordinaria diligenza esigibile da un consumatore in considerazione delle circostanze del caso concreto, delle effettive caratteristiche dell'operazione di investimento e dei diamanti che ne erano oggetto.”.
L'assunto dell'appellante, per cui la banca non avrebbe rivestito alcun ruolo causalmente rilevante nella compravendita dei diamanti e dovrebbe pertanto andare assolta da ogni responsabilità, va disatteso alla luce di quanto sopra esposto con riguardo al terzo ed al quarto motivo di impugnazione.
Altrettanto infondato è il rilievo per cui il non avrebbe fornito la prova CP_1
del nesso causale tra la condotta della banca ed il pregiudizio subito, essendo ragionevole ritenere che l'attore non avrebbe mai acquistato i diamanti di CP_3
oggetto di causa con l'intermediazione della banca appellante laddove fosse stato
30 posto nella condizione di conoscere il reale valore dei predetti diamanti o, quantomeno, la composizione del prezzo di acquisto, essendo intuitivo che nessuno acquisterebbe un bene mobile, sia pure un DI, sapendo che il prezzo di vendita incorpora una percentuale di intermediazione assolutamente rilevante come quella riconosciuta alla banca non altrimenti recuperabile in ipotesi di rivendita.
È altresì infondata la censura relativa al mancato riconoscimento del concorso di colpa del . Va infatti considerato che l'attore, consumatore privo di CP_1
competenze in materia di commercio di preziosi (nulla di diverso si ricava dai documenti prodotti), risulta aver agito in piena buona fede, favorito dal contesto bancario in cui è avvenuto l'investimento e senza che fossero emersi elementi che lo dovessero allarmare o rivalutare l'investimento: in capo al danneggiato non è, di conseguenza, ravvisabile alcun profilo di negligenza idoneo a ridurre il danno causato dall'appellata.
Con riguardo, infine, al quantum risarcitorio, la doglianza dell'appellante risulta fondata.
La decisione impugnata non può infatti essere condivisa nella parte in cui ha condannato la banca al risarcimento del danno, liquidandolo in via equitativa, in misura pari alla differenza tra il prezzo d'acquisto (€ 30.190,70) e la limitata utilità effettivamente conseguita dall'attore, rappresentata dal verosimile valore di realizzo dalla vendita dei diamanti (stimato dal C.T.U. in € 4.792,18), e dunque in euro 25.398,52.
Il danno va invece quantificato sulla base della somma pagata dal e il CP_1
prezzo dei diamanti al dettaglio all'epoca dell'acquisto e pertanto in euro 12.634,31
IVA inclusa (v. relazione di consulenza tecnica depositata dal perito d'ufficio
31 in data 16 febbraio 2023). Persona_2
Infatti, è solo la divergenza tra prezzo effettivamente corrisposto all'acquisto e quanto invece sarebbe stato corretto pagare per i due diamanti acquistati – avendo riguardo alle caratteristiche degli stessi – che può essere presa a riferimento al fine della quantificazione del danno risarcibile.
Il valore indicato dal C.T.U. quale prezzo dei diamanti al dettaglio all'epoca dell'acquisto (basandosi sul listino Rapaport Diamond Report, con riconoscimento di un 5% di maggiorazione rispetto alle quotazioni di listino, in considerazione delle caratteristiche qualitative riconosciute ai diamanti per cui è lite) risulta congruo e corretto per le ragioni esposte dal perito d'ufficio ed in parte qua non risultano adeguatamente contrastate dalla banca appellante che si è limitata a richiamare una non meglio definita (e provata) “prassi commerciale” che determinerebbe valori superiori (cfr. atto d'appello, pagg. 35-36, riportando le considerazioni svolte dal C.T.P. dott. “… al momento della Persona_3
vendita al dettaglio, gli operatori del mercato applicano per prassi costante un ricarico che può variare da (almeno) il 60% fino all'80% del prezzo all'ingrosso
(finanche al 100% ed oltre nel caso di alcune gioiellerie particolarmente prestigiose)”).
In definitiva, il danno risarcibile con riguardo ai diamanti in oggetto è pari ad euro
17.556,39 (30.190,70 - 12.634,31). Detto importo va attualizzato dalla data del fatto (e quindi dal 8 agosto 2016) alla data della sentenza (coerentemente con il principio per cui il danno da inadempimento contrattuale costituisce un debito non di valuta, ma di valore), con applicazione degli interessi compensativi (determinati
32 nella misura legale ex art. 1284, comma 1, c.c.) sulla somma via via rivalutata.
Sulla somma così definitivamente liquidata andranno poi applicati, fino al saldo effettivo, gli interessi al tasso determinato ex art. 1284, comma 4, c.c.
Infine, con il sesto motivo di impugnazione l'appellante lamenta che la somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno è stata aumentata degli interessi legali al tasso di cui all'art.1284, comma 1, c.c. dal giorno dell'acquisto dei diamanti (8 agosto 2016) sino alla domanda giudiziale (28 luglio 2021) e al tasso di cui all'art.1284, comma 4, c.c. dal deposito del ricorso a quella del saldo effettivo.
La doglianza risulta in parte superata dalle considerazioni svolte con riguardo al precedente motivo, considerata la debenza della rivalutazione e degli interessi nei termini e con la decorrenza sopra precisate.
La debenza degli interessi ex art.1284, comma 4, c.c., è senz'altro dovuta in conformità all'indirizzo da ultimo ribadito dalla giurisprudenza di legittimità:
“come questa Corte - anche a Sezioni Unite-, nel sottolineare l'autonomia della fattispecie costitutiva della spettanza dei c.d. interessi commerciali (o “super- interessi”) rispetto a quella produttiva degli ordinari interessi legali il cui saggio
è previsto al 1° 28 comma dell'art. 1284 c.c. (v. Cass., Sez. Un., 7/5/2024, n.
12449), ha avuto modo di affermare, il saggio di interessi di cui all'art. 1284, 4° comma, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della
33 disposizione, e non già a delimitarne il campo d'applicazione (v. Cass., 3/1/2023,
n. 61)” v. Cass. ord. n. 7677 del 22/03/2025). Pertanto, accertato che l'obbligazione risarcitoria della banca rientra senz'altro nell'area di ogni atto o fatto idoneo a produrre obbligazioni, è incontroverso che le parti non avessero pattuito il saggio d'interesse, corretta è la statuizione del primo Giudice che ha determinato gli interessi al saggio previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c.
Considerato l'esito complessivo del giudizio – con riconoscimento all'attore del risarcimento del danno nei limiti sopra indicati – le spese di lite del primo e del secondo grado vanno compensate per 1/4, ponendosi i restanti 3/4 a carico della banca, in ragione della sua prevalente soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014 tenendo a mente un valore prossimo a quelli medi per ciascuna delle fasi in cui si sono in concreto sviluppati il giudizio di primo e di secondo grado nell'ambito dello scaglione di riferimento (da euro
5.2001 ad euro 26.000).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1273/2024 R.G., in parziale accoglimento dell'appello proposto da e in parziale riforma della sentenza n. 1432/2024 del Tribunale Parte_1
di Verona, disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) ridetermina l'importo del risarcimento del danno dovuto da Parte_1
all'attore, , in complessivi euro 17.556,39 oltre alla rivalutazione Controparte_1
34 monetaria e agli interessi calcolati al saggio legale ex art. 1284, comma 1, c.c. sulla somma via via rivaluta dalla data dell'acquisto alla data della sentenza e sulla somma così definitivamente liquidata gli interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c., fino al saldo effettivo;
2) condanna a rifondere a i ¾ delle spese di lite del Parte_1 Controparte_1
primo e del secondo grado, che liquida, per l'intero: quanto al primo grado, in euro
5.175,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, CPA ed
IVA come per legge, ed in ed euro 545,00 per esborsi;
quanto al secondo grado, in euro 5.800,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%,
CPA ed IVA come per legge;
3) compensa tra le parti la residua frazione di ¼.
Venezia, 18 novembre 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Gabriella Zanon
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