TRIB
Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 19/06/2025, n. 3056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3056 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 411/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE Specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, nelle persone di:
- dr. Lina Tosi presidente rel.
- dr. Lisa Torresan giudice
- dr. Maddalena Bassi giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile inscritta al n. 411/2023 del Ruolo Generale, promossa con atto di citazione
da
codice fiscale: Parte_1 P.IVA_1 con l'avv. Stefano Nicolin del Foro di Rovigo
Attore contro
codice fiscale , CP_1 C.F._1 con l'Avv. Luca Montanari del Foro di Ferrara,
Convenuto
pagina 1 di 6
Causa trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 13/3/2025, comunicata il giorno successivo
Conclusioni per parte attrice:
accertare e dichiarare la responsabilità del sig. (C.F. ) e, per CP_1 C.F._1
l'effetto, condannare il sig. (C.F. ) a risarcire in favore del CP_1 C.F._1
in persona del Curatore pro-tempore, l'importo di euro 1.341.581,26, o la Parte_1 diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare accertata all'esito del giudizio, anche in applicazione del potere di conformazione equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione, quale danno cagionato alla Società ed alla Massa dei creditori;
- condannare il sig. (C.F. ) al pagamento delle spese e CP_1 C.F._1 competenze del presente giudizio e delle spese e competenze di entrambe le fasi del procedimento per sequestro conservativo svolto ante causam, oltre IVA e CPA come per legge;
- in via istruttoria: come da memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. depositata in data 29/04/2024, ammettersi CTU contabile con il seguente quesito (omissis. come da foglio telematico)
Conclusioni per parte convenuta:
Il patrocinio di parte convenuta chiede che il presente fascicolo venga rimesso in istruttoria al fine di ammettersi CTU contabile come richiesto dalla controparte. Nella denegata ipotesi di rigetto della suddetta istanza si chiede all'Ill.mo Tribunale di Venezia adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, di rigettare le domande, tutte, sia in principale che in via subordinata, presentante dal nei confronti del convenuto in quanto infondate in fatto e diritto. Parte_1
Con vittoria di spese.
MOTIVI
Di seguito a procedimento cautelare per sequestro conservativo (n. 4411/2022 r.g. di questa Sezione, conclusosi con ordinanza di rigetto del 29/7/2022, riformata in sede di reclamo con ord. n. 5963/2022 pagina 2 di 6 del 10/10-14/11/2022 ove si concedeva la misura fino all'importo di euro 800.000,00, il Parte_1
(dichiarato con sentenza n. 8 del 3/2/2021 dal Tribunale di Rovigo) agisce nel merito nei
[...] confronti di , amministratore unico della società a far data dal 4/7/2011 (iscrizione a CP_1
Registro Imprese 2/8/2014) per ottenere ai sensi degli artt. 146 l.fall. 1476 e 2394 c.c. il risarcimento del danno derivante dalla indebita prosecuzione dell'attività caratteristica, a far data dalla perdita di capitale maturata alla chiusura dell'anno e dell'esercizio 2014.
Il prospetta tre ordini di rettifiche al bilancio 2014, e ai successivi, per trarne da un lato la Parte_1 individuazione della data di perdita del capitale, dall'altra, insieme ad altri fattori, la quantificazione del danno sotto la specie della applicazione del c.d. criterio della differenza fra patrimoni netti.
Propone come criterio principale di quantificazione, tuttavia, la differenza fra attivo e passivo fallimentare, sottolineando la incompletezza della documentazione contabile tenuta e fornita al
Curatore, particolarmente nell'ultimo anno prima del fallimento.
Il convenuto si è costituito dopo lo spirare del termine di cui all'art. 166 c.p.c. limitandosi nella breve comparsa di risposta ad indicare le ragioni della crisi della società, data dal fallimento della cliente pressoché unica, RE RU s.p.a., e ad affermare di avere lealmente collaborato con il curatore rispondendo alle sue richieste di chiarimenti. Null'altro ha dedotto successivamente, né ha depositato memorie conclusionali.
La causa viene in decisione – una volta assegnati termini ex art. 183 comma VI c.p.c. secondo il rito applicabile, dei quali ha fatto uso solo parte attrice – sulle conclusioni di cui sopra. Sono stati assegnati termini ex art. 190 c.p.c. come pro tempore applicabile, nella misura di legge.
Il patrimonio netto del bilancio 2014 della società era positivo per euro 9.986,00 e tuttavia esso, in ragione delle non contestate allegazioni del , deve ritenersi già totalmente perduto alla data Parte_1 indicata dal , 31/12/2014 . Parte_1
Ciò già solo considerando il maggiore passivo che sarebbe risultato ove la società avesse appostato, come invece non ha fatto, un fondo per il debito da sanzioni tributarie, che, stando agli importi per i quali l'Agenzia delle Entrate si è insinuata al passivo, estrapolati in tabella doc. 20 parte attrice, alla fine del 2014 ammontavano ad euro 129.932,59.
Senza contestazione effettiva, in mancanza di adeguati chiarimenti, è stata poi la allegazione del circa la natura di credito inesistente di quello appostato in bilancio 2014 per euro Parte_1
284.354,77. Il Fallimento ha sottolineato come tale appostazione non trovi adeguato fondamento nel pagina 3 di 6 partitario contabile dove compare (“Clientic/fatture da emettere), e in cui la stessa medesima cifra di euro 284.354,77 è riportata già a fine 2013, rimane invariata nel 2014 e compare ugualmente iscritta a fine 2014; mentre, incomprensibilmente, a inizio 2015 si ha invece la diversa cifra di euro 375.389,24.
Il credito è successivamente incrementato fino ad euro 395.498,57, come appostato nel bilancio 2017.
Secondo le indicazioni fornite dal convenuto al curatore all'epoca, si sarebbe trattato di crediti verso la cliente RE per prestazioni eseguite, e le fatture non sarebbero state emesse causa il fallimento della società. RE era la società praticamente unica cliente della fallita. Poiché RE è stata dichiarata a sua volta fallita dal Tribunale di Verona il 5/10/2017, e dunque almeno quasi quattro anni dopo che il credito era stato iscritto in contabilità (fine 2013) e quasi tre da che era stato poi riportato nel bilancio di interesse (fine 2014); poiché le movimentazioni contabili sono incoerenti;
poiché vi è prova alcuna della esecuzione delle prestazioni, e il convenuto nelle sue difese allega che la stessa morosità di RE si ebbe nel 2017, data anteriormente alla quale il credito (peraltro apparentemente incrementatosi nel tempo, il che farebbe ritenere una prosecuzione di forniture) avrebbe potuto essere esatto, tale credito deve ritenersi essere stato in realtà del tutto inesistente fin dall'inizio, e appostato a bilancio solo per fare figurare un apparente attivo.
Infine il bilancio 2014 portava all'attivo un credito verso il medesimo di euro 105.340,00, CP_1 appostato già contabilmente nel 2014, e poi negli anni successivi, azzerato solo nel 2019 con plurime e non chiare appostazioni, delle quali è ignoto il sottostante (2/1/2019 “Incasso Fattura” con giroconto contabile alla voce “DEBITI VS SOCI” per € 10.700,00; alla stessa data, “Incasso Fattura” con giroconto contabile alla voce “SOPRAVV. PASSIVE INDEDUCIBILI” per € 70.940,00 ; medesima data, “Giroconto” alla voce “SOPRAVV. PASSIVE INDEDUCIBILI” per € 4.000,00; poi dal 3/1/2019 al 28/5/2019 singoli movimenti per “Incasso Fattura” di € 300/€ 500 con contropartita il conto
“CASSA” ). Anche per queste appostazioni non vi è prova alcuna nella contabilità e nei documenti sociali delle prestazioni sottostanti Rispetto a questo suo debito, e alla coerente prospettazione attorea di inesistenza, nulla allega la difesa del convenuto, corroborando la tesi secondo cui si trattava di una voce attiva in realtà inesistente ed appostata per fare apparire un attivo di bilancio. Come per il precedente, si tratta infatti di addebito sufficientemente delineato e vestito, e pertanto sarebbe spettato al convenuto, stante l'onere probatorio che su di lui incombe quantomeno secondo le regole della azione per responsabilità gestoria ex art. 2476 comma 2 c.c. avente natura contrattuale (e cumulata con quella creditoria ex artt. 146 l.fall.).
pagina 4 di 6 Il convenuto ha poi allegato, senza provarlo, che i soci avrebbero “ripristinato” il capitale nell'esercizio
2015, senza darne prova;
e in ogni caso i bilanci anche degli anni post 2014, una volta epurati dei valori delle poste fin qui discusse, in essi pure indebitamente appostate, mostrano il patrimonio netto costantemente e sempre più gravemente negativo.
Alla conoscenza della perdita del capitale sociale, quale all'amministratore doveva apparire già da prima della fine dell'anno 2014 e comunque alla chiusura di quell'anno, egli avrebbe dovuto dare luogo senza indugio agli adempimenti volti alla ricapitalizzazione (2482ter) o alla messa in liquidazione
(2484 n. 4 e norme ss.) della società; in mancanza, egli risponde del danno conseguente alla prosecuzione dell'attività caratteristica, del resto da lui ammessa nelle sue difese.
Prima della introduzione nel codice civile (2019) dell'attuale comma 3 dell'art. 2486 c.c. la questione delle modalità di determinazione del danno da prosecuzione indebita dell'attività in caso di perdita di capitale aveva dato corso ad una elaborazione giurisprudenziale che veniva raccolta ed esplicata nei suoi fondamenti per esempio da Cass. 9100/2015; si era giunti a ritenere che la impossibilità di ricostruire i fatti sociali emergente da una contabilità del tutto inaffidabile potesse anche dare luogo alla applicazione del criterio dello sbilancio fallimentare, ma sempre che potesse ritenersi, sulla base dei dati di causa, e sulla base degli inadempimenti che parte attrice ha l'onere di allegare, come si esprime la citata sentenza, “l'esistenza di un rapporto di causalità tra tali inadempimenti ed il danno di cui si pretende il risarcimento. Nelle predette azioni la mancanza di scritture contabili della società, pur se addebitabile all'amministratore convenuto, di per sé sola non giustifica che il danno da risarcire sta individuato e liquidato in misura corrispondente alla differenza tra il passivo e l'attivo accertati in ambito fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato soltanto al fine della liquidazione equitativa del danno, ove ricorrano le condizioni perché si proceda ad una liquidazione siffatta, purché siano indicate le ragioni che non hanno permesso l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore e purché il ricorso a detto criterio si presenti logicamente plausibile in rapporto alle circostanze del caso concreto".
L'art. 2486 c.c. certo raccoglie ora detto criterio, sempre ancorandolo, però, all'accertamento della responsabilità; ma nel presente caso non vi sono elementi per dire che l'intero sbilancio dipenda da responsabilità dell'amministratore: alla luce delle rettifiche proposte da parte attrice, il patrimonio netto già all'inizio del periodo contestato era già pesantemente negativo, senza che il sollevi Parte_1 al convenuto addebiti per la gestione ante 31/12/2014. Pertanto il criterio proposto in via principale da parte attrice non può essere impiegato. pagina 5 di 6 Né del resto risulta la impossibilità di procedere ad una valutazione del danno mediante verifica del degrado della situazione patrimoniale, conseguente alla prosecuzione indebita dell'attività caratteristica, criterio che è utilizzabile nella impossibilità – anche a non considerare la incompletezza della contabilità - di individuare, nel continuum delle numerose operazioni gestorie connesse all'esercizio dell'attività ordinaria, singoli atti gestori lesivi.
La procedura offre infatti un attendibile modello di calcolo del danno, ponendo a raffronto i bilanci degli anni dal 2014 (perdita del patrimonio) al 2019 (ultimo bilancio depositato;
in quell'anno presumibilmente la società cessò l'attività, risultando inattiva alla data del fallimento) espungendo le voci non coerenti con la redazione dei bilanci in ottica liquidatoria (immobilizzazioni immateriali) e defalcando da tutti le poste che determinarono le rettifiche operate già per il 2014, e quindi le voci
“fatture da emettere”, il credito verso l'amministratore – che era anche socio;
ed incrementando anno per anno il fondo necessario per fronteggiare il già allora prevedibilmente ingravescente debito per sanzioni tributarie;
e appostando a titolo di costi ineludibili una congrua somma annua per compenso del liquidatore;
e così calcolando il danno in euro 755.365,49.
Neppure il quantum calcolato trova contestazione da parte del convenuto. Conseguentemente di questa somma, costituente importo capitale del danno, il dovrà essere risarcito;
essa, costituendo Parte_1 debito di valore va attualizzata mediante applicazione della rivalutazione secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo, con applicazione dell'interesse legale sulla somma via via rivalutata;
il tutto dal
1/1/2020 alla sentenza;
successivamente correrà l'interesse stabilito per legge.
Le spese, sia del primo che del secondo grado cautelare, oltre che del merito, seguono la soccombenza.
La nota spese depositata è congrua.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
1) condanna a pagare al attore la somma di euro 755.365,40 oltre interessi e CP_1 Parte_1 rivalutazione come indicato in motivazione;
2) condanna il medesimo convenuto a rifondere le spese di lite del Fallimento attore, anche per le fasi cautelari, e liquida l'importo in euro 29.451,00 incluso ogni accessorio.
Venezia, 18/6/2025
Il presidente rel.dr. Lina Tosi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE Specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, nelle persone di:
- dr. Lina Tosi presidente rel.
- dr. Lisa Torresan giudice
- dr. Maddalena Bassi giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile inscritta al n. 411/2023 del Ruolo Generale, promossa con atto di citazione
da
codice fiscale: Parte_1 P.IVA_1 con l'avv. Stefano Nicolin del Foro di Rovigo
Attore contro
codice fiscale , CP_1 C.F._1 con l'Avv. Luca Montanari del Foro di Ferrara,
Convenuto
pagina 1 di 6
Causa trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 13/3/2025, comunicata il giorno successivo
Conclusioni per parte attrice:
accertare e dichiarare la responsabilità del sig. (C.F. ) e, per CP_1 C.F._1
l'effetto, condannare il sig. (C.F. ) a risarcire in favore del CP_1 C.F._1
in persona del Curatore pro-tempore, l'importo di euro 1.341.581,26, o la Parte_1 diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare accertata all'esito del giudizio, anche in applicazione del potere di conformazione equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione, quale danno cagionato alla Società ed alla Massa dei creditori;
- condannare il sig. (C.F. ) al pagamento delle spese e CP_1 C.F._1 competenze del presente giudizio e delle spese e competenze di entrambe le fasi del procedimento per sequestro conservativo svolto ante causam, oltre IVA e CPA come per legge;
- in via istruttoria: come da memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. depositata in data 29/04/2024, ammettersi CTU contabile con il seguente quesito (omissis. come da foglio telematico)
Conclusioni per parte convenuta:
Il patrocinio di parte convenuta chiede che il presente fascicolo venga rimesso in istruttoria al fine di ammettersi CTU contabile come richiesto dalla controparte. Nella denegata ipotesi di rigetto della suddetta istanza si chiede all'Ill.mo Tribunale di Venezia adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, di rigettare le domande, tutte, sia in principale che in via subordinata, presentante dal nei confronti del convenuto in quanto infondate in fatto e diritto. Parte_1
Con vittoria di spese.
MOTIVI
Di seguito a procedimento cautelare per sequestro conservativo (n. 4411/2022 r.g. di questa Sezione, conclusosi con ordinanza di rigetto del 29/7/2022, riformata in sede di reclamo con ord. n. 5963/2022 pagina 2 di 6 del 10/10-14/11/2022 ove si concedeva la misura fino all'importo di euro 800.000,00, il Parte_1
(dichiarato con sentenza n. 8 del 3/2/2021 dal Tribunale di Rovigo) agisce nel merito nei
[...] confronti di , amministratore unico della società a far data dal 4/7/2011 (iscrizione a CP_1
Registro Imprese 2/8/2014) per ottenere ai sensi degli artt. 146 l.fall. 1476 e 2394 c.c. il risarcimento del danno derivante dalla indebita prosecuzione dell'attività caratteristica, a far data dalla perdita di capitale maturata alla chiusura dell'anno e dell'esercizio 2014.
Il prospetta tre ordini di rettifiche al bilancio 2014, e ai successivi, per trarne da un lato la Parte_1 individuazione della data di perdita del capitale, dall'altra, insieme ad altri fattori, la quantificazione del danno sotto la specie della applicazione del c.d. criterio della differenza fra patrimoni netti.
Propone come criterio principale di quantificazione, tuttavia, la differenza fra attivo e passivo fallimentare, sottolineando la incompletezza della documentazione contabile tenuta e fornita al
Curatore, particolarmente nell'ultimo anno prima del fallimento.
Il convenuto si è costituito dopo lo spirare del termine di cui all'art. 166 c.p.c. limitandosi nella breve comparsa di risposta ad indicare le ragioni della crisi della società, data dal fallimento della cliente pressoché unica, RE RU s.p.a., e ad affermare di avere lealmente collaborato con il curatore rispondendo alle sue richieste di chiarimenti. Null'altro ha dedotto successivamente, né ha depositato memorie conclusionali.
La causa viene in decisione – una volta assegnati termini ex art. 183 comma VI c.p.c. secondo il rito applicabile, dei quali ha fatto uso solo parte attrice – sulle conclusioni di cui sopra. Sono stati assegnati termini ex art. 190 c.p.c. come pro tempore applicabile, nella misura di legge.
Il patrimonio netto del bilancio 2014 della società era positivo per euro 9.986,00 e tuttavia esso, in ragione delle non contestate allegazioni del , deve ritenersi già totalmente perduto alla data Parte_1 indicata dal , 31/12/2014 . Parte_1
Ciò già solo considerando il maggiore passivo che sarebbe risultato ove la società avesse appostato, come invece non ha fatto, un fondo per il debito da sanzioni tributarie, che, stando agli importi per i quali l'Agenzia delle Entrate si è insinuata al passivo, estrapolati in tabella doc. 20 parte attrice, alla fine del 2014 ammontavano ad euro 129.932,59.
Senza contestazione effettiva, in mancanza di adeguati chiarimenti, è stata poi la allegazione del circa la natura di credito inesistente di quello appostato in bilancio 2014 per euro Parte_1
284.354,77. Il Fallimento ha sottolineato come tale appostazione non trovi adeguato fondamento nel pagina 3 di 6 partitario contabile dove compare (“Clientic/fatture da emettere), e in cui la stessa medesima cifra di euro 284.354,77 è riportata già a fine 2013, rimane invariata nel 2014 e compare ugualmente iscritta a fine 2014; mentre, incomprensibilmente, a inizio 2015 si ha invece la diversa cifra di euro 375.389,24.
Il credito è successivamente incrementato fino ad euro 395.498,57, come appostato nel bilancio 2017.
Secondo le indicazioni fornite dal convenuto al curatore all'epoca, si sarebbe trattato di crediti verso la cliente RE per prestazioni eseguite, e le fatture non sarebbero state emesse causa il fallimento della società. RE era la società praticamente unica cliente della fallita. Poiché RE è stata dichiarata a sua volta fallita dal Tribunale di Verona il 5/10/2017, e dunque almeno quasi quattro anni dopo che il credito era stato iscritto in contabilità (fine 2013) e quasi tre da che era stato poi riportato nel bilancio di interesse (fine 2014); poiché le movimentazioni contabili sono incoerenti;
poiché vi è prova alcuna della esecuzione delle prestazioni, e il convenuto nelle sue difese allega che la stessa morosità di RE si ebbe nel 2017, data anteriormente alla quale il credito (peraltro apparentemente incrementatosi nel tempo, il che farebbe ritenere una prosecuzione di forniture) avrebbe potuto essere esatto, tale credito deve ritenersi essere stato in realtà del tutto inesistente fin dall'inizio, e appostato a bilancio solo per fare figurare un apparente attivo.
Infine il bilancio 2014 portava all'attivo un credito verso il medesimo di euro 105.340,00, CP_1 appostato già contabilmente nel 2014, e poi negli anni successivi, azzerato solo nel 2019 con plurime e non chiare appostazioni, delle quali è ignoto il sottostante (2/1/2019 “Incasso Fattura” con giroconto contabile alla voce “DEBITI VS SOCI” per € 10.700,00; alla stessa data, “Incasso Fattura” con giroconto contabile alla voce “SOPRAVV. PASSIVE INDEDUCIBILI” per € 70.940,00 ; medesima data, “Giroconto” alla voce “SOPRAVV. PASSIVE INDEDUCIBILI” per € 4.000,00; poi dal 3/1/2019 al 28/5/2019 singoli movimenti per “Incasso Fattura” di € 300/€ 500 con contropartita il conto
“CASSA” ). Anche per queste appostazioni non vi è prova alcuna nella contabilità e nei documenti sociali delle prestazioni sottostanti Rispetto a questo suo debito, e alla coerente prospettazione attorea di inesistenza, nulla allega la difesa del convenuto, corroborando la tesi secondo cui si trattava di una voce attiva in realtà inesistente ed appostata per fare apparire un attivo di bilancio. Come per il precedente, si tratta infatti di addebito sufficientemente delineato e vestito, e pertanto sarebbe spettato al convenuto, stante l'onere probatorio che su di lui incombe quantomeno secondo le regole della azione per responsabilità gestoria ex art. 2476 comma 2 c.c. avente natura contrattuale (e cumulata con quella creditoria ex artt. 146 l.fall.).
pagina 4 di 6 Il convenuto ha poi allegato, senza provarlo, che i soci avrebbero “ripristinato” il capitale nell'esercizio
2015, senza darne prova;
e in ogni caso i bilanci anche degli anni post 2014, una volta epurati dei valori delle poste fin qui discusse, in essi pure indebitamente appostate, mostrano il patrimonio netto costantemente e sempre più gravemente negativo.
Alla conoscenza della perdita del capitale sociale, quale all'amministratore doveva apparire già da prima della fine dell'anno 2014 e comunque alla chiusura di quell'anno, egli avrebbe dovuto dare luogo senza indugio agli adempimenti volti alla ricapitalizzazione (2482ter) o alla messa in liquidazione
(2484 n. 4 e norme ss.) della società; in mancanza, egli risponde del danno conseguente alla prosecuzione dell'attività caratteristica, del resto da lui ammessa nelle sue difese.
Prima della introduzione nel codice civile (2019) dell'attuale comma 3 dell'art. 2486 c.c. la questione delle modalità di determinazione del danno da prosecuzione indebita dell'attività in caso di perdita di capitale aveva dato corso ad una elaborazione giurisprudenziale che veniva raccolta ed esplicata nei suoi fondamenti per esempio da Cass. 9100/2015; si era giunti a ritenere che la impossibilità di ricostruire i fatti sociali emergente da una contabilità del tutto inaffidabile potesse anche dare luogo alla applicazione del criterio dello sbilancio fallimentare, ma sempre che potesse ritenersi, sulla base dei dati di causa, e sulla base degli inadempimenti che parte attrice ha l'onere di allegare, come si esprime la citata sentenza, “l'esistenza di un rapporto di causalità tra tali inadempimenti ed il danno di cui si pretende il risarcimento. Nelle predette azioni la mancanza di scritture contabili della società, pur se addebitabile all'amministratore convenuto, di per sé sola non giustifica che il danno da risarcire sta individuato e liquidato in misura corrispondente alla differenza tra il passivo e l'attivo accertati in ambito fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato soltanto al fine della liquidazione equitativa del danno, ove ricorrano le condizioni perché si proceda ad una liquidazione siffatta, purché siano indicate le ragioni che non hanno permesso l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore e purché il ricorso a detto criterio si presenti logicamente plausibile in rapporto alle circostanze del caso concreto".
L'art. 2486 c.c. certo raccoglie ora detto criterio, sempre ancorandolo, però, all'accertamento della responsabilità; ma nel presente caso non vi sono elementi per dire che l'intero sbilancio dipenda da responsabilità dell'amministratore: alla luce delle rettifiche proposte da parte attrice, il patrimonio netto già all'inizio del periodo contestato era già pesantemente negativo, senza che il sollevi Parte_1 al convenuto addebiti per la gestione ante 31/12/2014. Pertanto il criterio proposto in via principale da parte attrice non può essere impiegato. pagina 5 di 6 Né del resto risulta la impossibilità di procedere ad una valutazione del danno mediante verifica del degrado della situazione patrimoniale, conseguente alla prosecuzione indebita dell'attività caratteristica, criterio che è utilizzabile nella impossibilità – anche a non considerare la incompletezza della contabilità - di individuare, nel continuum delle numerose operazioni gestorie connesse all'esercizio dell'attività ordinaria, singoli atti gestori lesivi.
La procedura offre infatti un attendibile modello di calcolo del danno, ponendo a raffronto i bilanci degli anni dal 2014 (perdita del patrimonio) al 2019 (ultimo bilancio depositato;
in quell'anno presumibilmente la società cessò l'attività, risultando inattiva alla data del fallimento) espungendo le voci non coerenti con la redazione dei bilanci in ottica liquidatoria (immobilizzazioni immateriali) e defalcando da tutti le poste che determinarono le rettifiche operate già per il 2014, e quindi le voci
“fatture da emettere”, il credito verso l'amministratore – che era anche socio;
ed incrementando anno per anno il fondo necessario per fronteggiare il già allora prevedibilmente ingravescente debito per sanzioni tributarie;
e appostando a titolo di costi ineludibili una congrua somma annua per compenso del liquidatore;
e così calcolando il danno in euro 755.365,49.
Neppure il quantum calcolato trova contestazione da parte del convenuto. Conseguentemente di questa somma, costituente importo capitale del danno, il dovrà essere risarcito;
essa, costituendo Parte_1 debito di valore va attualizzata mediante applicazione della rivalutazione secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo, con applicazione dell'interesse legale sulla somma via via rivalutata;
il tutto dal
1/1/2020 alla sentenza;
successivamente correrà l'interesse stabilito per legge.
Le spese, sia del primo che del secondo grado cautelare, oltre che del merito, seguono la soccombenza.
La nota spese depositata è congrua.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
1) condanna a pagare al attore la somma di euro 755.365,40 oltre interessi e CP_1 Parte_1 rivalutazione come indicato in motivazione;
2) condanna il medesimo convenuto a rifondere le spese di lite del Fallimento attore, anche per le fasi cautelari, e liquida l'importo in euro 29.451,00 incluso ogni accessorio.
Venezia, 18/6/2025
Il presidente rel.dr. Lina Tosi
pagina 6 di 6