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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/04/2025, n. 1629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1629 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 17 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 3935/2023 del R.G. promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. da Avv. Massimo Navach
-Ricorrente-
Contro
Controparte_1
rappr. e dif. da Avv. Francesca Chietera
-Resistente-
Fatto e diritto
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida".
, premesso di aver lavorato dal 22.12.2018 al 30.07.2022 Parte_1 alle dipendenze della società resistente, con qualifica di impiegato e mansione di venditore di autovetture di cui al 2° livello di inquadramento professionale del CCNL Commercio Terziario, rappresenta:
di avere prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della presso la filiale commerciale di Altamura, osservando il Controparte_1 seguente orario di lavoro:
1 dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30, il sabato mattina dalle ore 09.00 alle ore 13.00;
che, durante l'intero rapporto di lavoro, ha di fatto svolto le mansioni di direttore della filiale commerciale di Altamura della Concessionaria e
, con responsabilità esecutive ed organizzative, Controparte_2 che corrispondono al 1° livello del citato CCNL.
Chiede, pertanto, il riconoscimento dell'inquadramento superiore e le differenze a titolo di retribuzione mensile, tredicesima e quattordicesima, festività, straordinario e T.F.R..
Ritualmente e tempestivamente costituitasi in giudizio, la datrice di lavoro in via preliminare eccepisce l'inammissibilità del ricorso introduttivo per la parte di domanda antecedente al 21.6.2019, atteso il verbale di conciliazione in sede sindacale sottoscritto dal ricorrente (doc.
2), ha contestato la fondatezza delle avverse pretese sollevando la questione di nullità del ricorso per errata indicazione della relativa declaratoria contrattuale applicabile;
ha concluso per il rigetto del ricorso.
Ritenuta la causa definibile allo stato degli atti, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
Per quel che concerne l'accertamento ai fini dell'inquadramento superiore è principio costantemente affermato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale "la determinazione dell'inquadramento spettante al lavoratore alla stregua delle qualifiche previste dalla disciplina collettiva di diritto comune si articola in una attività interpretativa complessa che postula l'individuazione dei criteri generali ed astratti caratteristici delle singole categorie o qualifiche alla stregua della disciplina collettiva del rapporto (senza trascurare l'interpretazione delle più specifiche disposizioni eventualmente contenute in accordi aziendali e ponendo in evidenza le caratteristiche distintive tra le attività lavorative riconducibili all'una e all'altra), l'accertamento, quindi, delle
2 mansioni effettivamente svolte e, infine, la loro comparazione con le previsioni della disciplina pattizia" (così Cass. 28284/2008 che richiama
Cass. n. 3069/2005; Cass. n. 5942/2004; Cass. n. 12555/1998).
In altri termini il procedimento logico da seguire si articola in tre fasi tra loro indipendenti: individuazione dei criteri generali ed astratti posti dalla legge ed eventualmente dal contratto collettivo a distinzione delle varie categorie e qualifiche;
accertamento delle concrete mansioni di fatto;
comparazione tra queste e le previsioni normative.
È onere esclusivo del lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore, infatti, quello di allegare e provare gli elementi posti a base della domanda e, più nello specifico, di indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica confrontandoli con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di aver in concreto svolto (si veda, ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav.,
21 maggio 2003, n. 8025).
Ebbene, il ricorso è totalmente carente sotto il profilo della individuazione della specifica declaratoria contrattuale nella quale sussumere le mansioni effettivamente svolte.
In esso si legge unicamente - mansioni del CCNL Commercio Terziario al
1° livello è riportato che: “appartengono i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva che sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate”.
Da questa scarna indicazione non è possibile nemmeno individuare quale sia la categoria di CCNL applicabili alla fattispecie, considerato che nel settore del commercio ci sono CCNL per le diverse forme di imprese (piccole, medie e grandi).
3 E, ove pure si possa ritenere la questione superata dalla allegazione tra i documenti del ricorrente del CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione
e Servizi, al contrario, parte resistente ha documentato di aderire a
(doc. 4) e di applicare il CCNL Terziario Confcommercio, come CP_3 si evince dal contratto di assunzione del ricorrente.
Deve, pertanto, rilevarsi che è impossibile l'individuazione dello specifico profilo lavorativo vantato attraverso l'esame complessivo dell'atto e così concludersi per la nullità della domanda di inquadramento superiore.
Il ricorso si connota, pertanto, per la assoluta genericità e incompletezza delle allegazioni a fondamento delle richieste, non colmabili nemmeno sulla base dei conteggi allegati (che danno per presupposti fatti e circostanze non allegate in maniera sufficiente).
Il deficit allegativo in discorso afferendo ai fatti costitutivi della pretesa azionata è talmente radicale da non poter sanarsi in modo postumo né dalla stessa parte istante nè dal giudice mediante l'esercizio dei poteri ufficiosi ex art. 421 cpc. Invero, come chiarito da Cass. civ., Sez. lavoro,
25/08/2003, n. 12477 (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. lavoro, 30/01/2006, n.
2032 Cass. Civ. Sez. I, 8/4/2004, n. 6943) nel rito del lavoro, in mancanza dell'allegazione del fatto costitutivo della fattispecie da parte dell'attore, il giudice non può usare i poteri riconosciutigli dall'art.421 cpc., i quali - in un processo di tipo dispositivo - non possono travalicare i limiti dell'accertamento dei fatti allegati. Invero, la disponibilità delle prove attribuita al giudice del lavoro dall'art. 421 cpc c. non introduce alcuna limitazione all'onere di allegare i fatti costitutivi, impeditivi o estintivi dell'azione, gravante sulle parti, ma semplicemente consente al primo di sostituirsi a queste nell'adempimento degli ulteriori oneri processuali, quando le medesime abbiano almeno provveduto alla deduzione di tali fatti che egli non può ricercare di ufficio;
ne consegue che, allorché la parte cui incombeva il relativo onere si limita alla deduzione di circostanze giudicate ininfluenti ai fini del decidere, correttamente il
4 giudice esclude che essa abbia assolto l'onere stesso, facendo in tal caso difetto le dovute allegazioni (cfr. Cass. civ., 16/05/1981, n. 3239; Cass. civ., 13/05/1982, n. 2994; Cass. civ. Sez. I, 07-11-2003, n. 16713; Cass. civ. Sez. lavoro, 13/03/2009, n. 6218; ). Anche Cass. civ., Sez. Unite,
17/06/2004, n. 11353 ha precisato che, nel rispetto del principio dispositivo, i poteri istruttori ex art. 421 cpc non possono in ogni caso essere esercitati sulla base del sapere privato del giudice, con riferimento a fatti non allegati dalle parti o non acquisiti al processo in modo rituale, dandosi ingresso alle cosiddette prove atipiche, ovvero ammettendosi una prova contro la volontà delle parti di non servirsi di detta prova, o, infine, in presenza di una prova già espletata su punti decisivi della controversia, ammettendo d'ufficio una prova diretta a sminuirne l'efficacia e la portata. In tale prospettiva, si è anche statuito che il giudice può surrogare la parte nella postulazione degli effetti giuridici dei fatti allegati, ma non può surrogarla nell'onere di allegazione, che, risolvendosi nella formulazione delle ipotesi di ricostruzione dei fatti funzionali alle pretese da far valere in giudizio, non può non essere riservato in via esclusiva a chi di quel diritto assume di essere titolare. Si è anche chiarito che l'attore ha l'onere di allegare compiutamente i fatti costitutivi del diritto vantato nonché quello di offrire la prova di tali fatti. Nel processo del lavoro ad essi se ne aggiunge, per quanto qui interessa, uno ulteriore, vale a dire quello (art. 414 c.p.c.) di assolvere immediatamente, sin dal ricorso introduttivo, l'onere deduttivo e quello probatorio. In questa prospettiva, sul primo versante è preclusa al ricorrente, nell'ulteriore corso del giudizio, la deduzione di circostanze non esposte nell'atto introduttivo, mentre, sul secondo, all'offerta di prove contenuta nel ricorso si accompagna la decadenza da tutte le prove non indicate in quell'atto, fatta eccezione (art. 420, 5 comma, c.p.c.) per quelle che sarebbe stato impossibile fornire in quella sede, come i documenti di formazione successiva, la prova testimoniale contraria a quella offerta dal convenuto, la prova - documentale od orale - rivelatasi necessaria solo a seguito di certi sviluppi processuali (ad esempio, la prova di una controeccezione, o quella destinata a contrastare le allegazioni di un chiamato in causa). (cfr. in termini Trib. Bari Sez. lavoro, 26/04/2012; Trib. Milano Sez. lavoro,
18/04/2009; App. Potenza, Sez. lavoro, 14/02/2007; App. Firenze, Sez. II,
19/05/2009 e App. Perugia Sez. lavoro, 05/12/2012 ). Per altro recentemente
Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 13/06/2016, n. 12101 ha ribadito che alla luce dei principi di diritto processuale, onere di allegazione e onere
5 probatorio non possono che incombere sulla medesima parte, nel senso che chi ha l'onere di provare un fatto primario (costitutivo del diritto azionato o impeditivo, modificativo od estintivo dello stesso) ha altresì l'onere della relativa compiuta allegazione (sull'impossibilità di disgiungere fra loro onere di allegazione e relativo onere probatorio gravante sulla medesima parte v., ex Cass. n. 21847/14).
È poi da escludere che il deficit allegativo in questione possa colmarsi con le istanze istruttorie. Invero, il thema probandum presuppone a monte che siano allegati esattamente i fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio.
Ne consegue che le carenze allegative di tali fatti non sono superabili e deve quindi concludersi per il rigetto del ricorso.
Ogni altra questione è assorbita dalla presente decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
in relazione al ricorso rubricato al n. 3935/2023 R.G., proposto da Pt_1
nei confronti di disattesa ogni diversa istanza,
[...] Controparte_1 deduzione ed eccezione, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese di lite che liquida in € 4.500, oltre iva, cpa e rimborso spese generali 15%.
Bari, 17 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
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TRIBUNALE DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 17 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 3935/2023 del R.G. promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. da Avv. Massimo Navach
-Ricorrente-
Contro
Controparte_1
rappr. e dif. da Avv. Francesca Chietera
-Resistente-
Fatto e diritto
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida".
, premesso di aver lavorato dal 22.12.2018 al 30.07.2022 Parte_1 alle dipendenze della società resistente, con qualifica di impiegato e mansione di venditore di autovetture di cui al 2° livello di inquadramento professionale del CCNL Commercio Terziario, rappresenta:
di avere prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della presso la filiale commerciale di Altamura, osservando il Controparte_1 seguente orario di lavoro:
1 dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30, il sabato mattina dalle ore 09.00 alle ore 13.00;
che, durante l'intero rapporto di lavoro, ha di fatto svolto le mansioni di direttore della filiale commerciale di Altamura della Concessionaria e
, con responsabilità esecutive ed organizzative, Controparte_2 che corrispondono al 1° livello del citato CCNL.
Chiede, pertanto, il riconoscimento dell'inquadramento superiore e le differenze a titolo di retribuzione mensile, tredicesima e quattordicesima, festività, straordinario e T.F.R..
Ritualmente e tempestivamente costituitasi in giudizio, la datrice di lavoro in via preliminare eccepisce l'inammissibilità del ricorso introduttivo per la parte di domanda antecedente al 21.6.2019, atteso il verbale di conciliazione in sede sindacale sottoscritto dal ricorrente (doc.
2), ha contestato la fondatezza delle avverse pretese sollevando la questione di nullità del ricorso per errata indicazione della relativa declaratoria contrattuale applicabile;
ha concluso per il rigetto del ricorso.
Ritenuta la causa definibile allo stato degli atti, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
Per quel che concerne l'accertamento ai fini dell'inquadramento superiore è principio costantemente affermato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale "la determinazione dell'inquadramento spettante al lavoratore alla stregua delle qualifiche previste dalla disciplina collettiva di diritto comune si articola in una attività interpretativa complessa che postula l'individuazione dei criteri generali ed astratti caratteristici delle singole categorie o qualifiche alla stregua della disciplina collettiva del rapporto (senza trascurare l'interpretazione delle più specifiche disposizioni eventualmente contenute in accordi aziendali e ponendo in evidenza le caratteristiche distintive tra le attività lavorative riconducibili all'una e all'altra), l'accertamento, quindi, delle
2 mansioni effettivamente svolte e, infine, la loro comparazione con le previsioni della disciplina pattizia" (così Cass. 28284/2008 che richiama
Cass. n. 3069/2005; Cass. n. 5942/2004; Cass. n. 12555/1998).
In altri termini il procedimento logico da seguire si articola in tre fasi tra loro indipendenti: individuazione dei criteri generali ed astratti posti dalla legge ed eventualmente dal contratto collettivo a distinzione delle varie categorie e qualifiche;
accertamento delle concrete mansioni di fatto;
comparazione tra queste e le previsioni normative.
È onere esclusivo del lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore, infatti, quello di allegare e provare gli elementi posti a base della domanda e, più nello specifico, di indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica confrontandoli con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di aver in concreto svolto (si veda, ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav.,
21 maggio 2003, n. 8025).
Ebbene, il ricorso è totalmente carente sotto il profilo della individuazione della specifica declaratoria contrattuale nella quale sussumere le mansioni effettivamente svolte.
In esso si legge unicamente - mansioni del CCNL Commercio Terziario al
1° livello è riportato che: “appartengono i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva che sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate”.
Da questa scarna indicazione non è possibile nemmeno individuare quale sia la categoria di CCNL applicabili alla fattispecie, considerato che nel settore del commercio ci sono CCNL per le diverse forme di imprese (piccole, medie e grandi).
3 E, ove pure si possa ritenere la questione superata dalla allegazione tra i documenti del ricorrente del CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione
e Servizi, al contrario, parte resistente ha documentato di aderire a
(doc. 4) e di applicare il CCNL Terziario Confcommercio, come CP_3 si evince dal contratto di assunzione del ricorrente.
Deve, pertanto, rilevarsi che è impossibile l'individuazione dello specifico profilo lavorativo vantato attraverso l'esame complessivo dell'atto e così concludersi per la nullità della domanda di inquadramento superiore.
Il ricorso si connota, pertanto, per la assoluta genericità e incompletezza delle allegazioni a fondamento delle richieste, non colmabili nemmeno sulla base dei conteggi allegati (che danno per presupposti fatti e circostanze non allegate in maniera sufficiente).
Il deficit allegativo in discorso afferendo ai fatti costitutivi della pretesa azionata è talmente radicale da non poter sanarsi in modo postumo né dalla stessa parte istante nè dal giudice mediante l'esercizio dei poteri ufficiosi ex art. 421 cpc. Invero, come chiarito da Cass. civ., Sez. lavoro,
25/08/2003, n. 12477 (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. lavoro, 30/01/2006, n.
2032 Cass. Civ. Sez. I, 8/4/2004, n. 6943) nel rito del lavoro, in mancanza dell'allegazione del fatto costitutivo della fattispecie da parte dell'attore, il giudice non può usare i poteri riconosciutigli dall'art.421 cpc., i quali - in un processo di tipo dispositivo - non possono travalicare i limiti dell'accertamento dei fatti allegati. Invero, la disponibilità delle prove attribuita al giudice del lavoro dall'art. 421 cpc c. non introduce alcuna limitazione all'onere di allegare i fatti costitutivi, impeditivi o estintivi dell'azione, gravante sulle parti, ma semplicemente consente al primo di sostituirsi a queste nell'adempimento degli ulteriori oneri processuali, quando le medesime abbiano almeno provveduto alla deduzione di tali fatti che egli non può ricercare di ufficio;
ne consegue che, allorché la parte cui incombeva il relativo onere si limita alla deduzione di circostanze giudicate ininfluenti ai fini del decidere, correttamente il
4 giudice esclude che essa abbia assolto l'onere stesso, facendo in tal caso difetto le dovute allegazioni (cfr. Cass. civ., 16/05/1981, n. 3239; Cass. civ., 13/05/1982, n. 2994; Cass. civ. Sez. I, 07-11-2003, n. 16713; Cass. civ. Sez. lavoro, 13/03/2009, n. 6218; ). Anche Cass. civ., Sez. Unite,
17/06/2004, n. 11353 ha precisato che, nel rispetto del principio dispositivo, i poteri istruttori ex art. 421 cpc non possono in ogni caso essere esercitati sulla base del sapere privato del giudice, con riferimento a fatti non allegati dalle parti o non acquisiti al processo in modo rituale, dandosi ingresso alle cosiddette prove atipiche, ovvero ammettendosi una prova contro la volontà delle parti di non servirsi di detta prova, o, infine, in presenza di una prova già espletata su punti decisivi della controversia, ammettendo d'ufficio una prova diretta a sminuirne l'efficacia e la portata. In tale prospettiva, si è anche statuito che il giudice può surrogare la parte nella postulazione degli effetti giuridici dei fatti allegati, ma non può surrogarla nell'onere di allegazione, che, risolvendosi nella formulazione delle ipotesi di ricostruzione dei fatti funzionali alle pretese da far valere in giudizio, non può non essere riservato in via esclusiva a chi di quel diritto assume di essere titolare. Si è anche chiarito che l'attore ha l'onere di allegare compiutamente i fatti costitutivi del diritto vantato nonché quello di offrire la prova di tali fatti. Nel processo del lavoro ad essi se ne aggiunge, per quanto qui interessa, uno ulteriore, vale a dire quello (art. 414 c.p.c.) di assolvere immediatamente, sin dal ricorso introduttivo, l'onere deduttivo e quello probatorio. In questa prospettiva, sul primo versante è preclusa al ricorrente, nell'ulteriore corso del giudizio, la deduzione di circostanze non esposte nell'atto introduttivo, mentre, sul secondo, all'offerta di prove contenuta nel ricorso si accompagna la decadenza da tutte le prove non indicate in quell'atto, fatta eccezione (art. 420, 5 comma, c.p.c.) per quelle che sarebbe stato impossibile fornire in quella sede, come i documenti di formazione successiva, la prova testimoniale contraria a quella offerta dal convenuto, la prova - documentale od orale - rivelatasi necessaria solo a seguito di certi sviluppi processuali (ad esempio, la prova di una controeccezione, o quella destinata a contrastare le allegazioni di un chiamato in causa). (cfr. in termini Trib. Bari Sez. lavoro, 26/04/2012; Trib. Milano Sez. lavoro,
18/04/2009; App. Potenza, Sez. lavoro, 14/02/2007; App. Firenze, Sez. II,
19/05/2009 e App. Perugia Sez. lavoro, 05/12/2012 ). Per altro recentemente
Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 13/06/2016, n. 12101 ha ribadito che alla luce dei principi di diritto processuale, onere di allegazione e onere
5 probatorio non possono che incombere sulla medesima parte, nel senso che chi ha l'onere di provare un fatto primario (costitutivo del diritto azionato o impeditivo, modificativo od estintivo dello stesso) ha altresì l'onere della relativa compiuta allegazione (sull'impossibilità di disgiungere fra loro onere di allegazione e relativo onere probatorio gravante sulla medesima parte v., ex Cass. n. 21847/14).
È poi da escludere che il deficit allegativo in questione possa colmarsi con le istanze istruttorie. Invero, il thema probandum presuppone a monte che siano allegati esattamente i fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio.
Ne consegue che le carenze allegative di tali fatti non sono superabili e deve quindi concludersi per il rigetto del ricorso.
Ogni altra questione è assorbita dalla presente decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
in relazione al ricorso rubricato al n. 3935/2023 R.G., proposto da Pt_1
nei confronti di disattesa ogni diversa istanza,
[...] Controparte_1 deduzione ed eccezione, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese di lite che liquida in € 4.500, oltre iva, cpa e rimborso spese generali 15%.
Bari, 17 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
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