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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 13/06/2025, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
il giudice, dott.ssa Alessandra Pesci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG. n. 2753/2022 tra le parti:
ATTORE: Parte_1
(cf. e P.Iva ) P.IVA_1
con l'avv. DARIO CALDATO
CONVENUTO: Controparte_1
(cf.: ) P.IVA_2
con l'avv. ANTONELLO CONIGLIONE
e con l'avv. GLORIA DE SABBATA
OGGETTO: altri istituti e leggi speciali
PESCE: “IN VIA PRELIMINARE: dichiarare irrito, nullo e, comunque, inefficace il decreto ingiuntivo per cui è causa n. 737/2022 del 21 marzo 2022, emesso in pari data dal Tribunale di Treviso nel procedimento n. 1383/2022 R.G., notificato a mezzo p.e.c. il 23 marzo 2022, in quanto adottato in difetto delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 633 e seguenti c.p.c. per i motivi esposti in atti e, per l'effetto, revocare il medesimo. NEL MERITO: In via principale: dichiarare irrito, nullo e, comunque, inefficace il decreto ingiuntivo per cui è causa n. 737/2022 del 21 marzo 2022, emesso in pari data dal Tribunale di Treviso nel procedimento n. 1383/2022 R.G., notificato a mezzo p.e.c. il 23 marzo 2022, per i motivi esposti in atti e, per l'effetto, revocare il medesimo e respingere tutte le domande azionate in via monitoria dal Controparte_1 nei confronti della “ ; Parte_1 respingere comunque ogni domanda svolta in via monitoria e/o svolgenda dal
, perché infondata, in fatto e in diritto, per le ragioni tutte di Controparte_1 cui in atti. In via gradata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui la pretesa creditoria monitoriamente azionata dal dovesse risultare - anche solo Controparte_1 parzialmente - fondata, comunque ridurla negli stretti limiti in cui la stessa verrà provata e/o ritenuta di giustizia ed equità, anche detraendo dal dovuto l'ammontare, da maggiorarsi degli interessi di legge, del deposito cauzionale pari a € 2.263,00, ancor oggi nella disponibilità del . Controparte_1
IN OGNI IPOTESI: con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate dall'attrice opponente nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2) c.p.c. di data 18 gennaio 2023, opponendosi all'ammissione delle istanze istruttorie avversarie per i motivi tutti di cui alla memoria ex art. 183, comma VI, n. 3) c.p.c. di data 06 febbraio 2023 e al verbale d'udienza dell'8 marzo 2023, reiterando la richiesta di abilitazione alla prova contraria, con i medesimi testi già indicati in atti, nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova avversari. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande e/o eccezioni nuove o diversamente formulate da Controparte”.
2 COMUNE: “In via preliminare: respingere la domanda d'irritualità, nullità e comunque inefficacia dell'opposto decreto ingiuntivo n. 737/2022 del 21.03.2022, per essere stato lo stesso emesso in piena sussistenza delle condizioni prefigurate dagli artt. 633 e seguenti c.p.c.; nel merito, in via principale: rigettare l'opposizione proposta da Parte_1
per essere la stessa del tutto destituita di fondamento, in fatto ed in
[...] diritto;
nel merito, in via subordinata: in caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, a corrispondere al , a titolo di indennità ex art. Controparte_1 1591 c.c. o, alternativamente, a titolo di risarcimento del danno da occupazione illegittima, l'importo di euro 6.972,38 per l'anno 2016, di euro 10.529,17 per l'anno 2017, di euro 10.600,24 per l'anno 2018, di euro 10.655,89 per l'anno 2019, di euro 10.695,85 per l'anno 2020, di euro 10.711,90 per l'anno 2021 e di euro 403,13 per il periodo 01.01.2022- 14.01.2022 e così complessivamente di euro 60.568,56, ovvero altra somma che risulterà in corso di causa e/o che sarà ritenuta dovuta e di giustizia, oltre ad interessi al saggio legale dalla scadenza di ciascuna mensilità sino all'effettivo soddisfo;
in via istruttoria: pur ritenendo che la controversia non richieda alcun approfondimento di natura istruttoria e sia matura per la decisione, nell'ipotesi di rimessione della causa in istruttoria, in via del tutto subordinata, si chiede ammettersi tutti i mezzi istruttori formulati nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 16.08.2022, nella memoria ex art. 183, sesto comma, n.
2 c.p.c. depositata il 13.01.2023 e nella memoria ex art. 183, sesto comma, n.
3 c.p.c. depositata il 06.02.2023, opponendosi, per le ragioni già indicate in atti, all'ammissione delle istanze istruttorie ex adverso formulate e reiterando la richiesta di essere abilitati a prova contraria, con i testi già indicati in atti, nella denegata ipotesi di loro ammissione. Con vittoria di spese e compensi professionali di lite”.
3 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Il presente procedimento ha ad oggetto l'opposizione proposta da (anche la , nel prosieguo) avverso il decreto Parte_1 Parte_2 ingiuntivo n. 737/2022, del valore di € 60.658,56, emesso dal Tribunale di Treviso, il 21.03.2022, in favore del , per il pagamento del Controparte_1 canone di occupazione del locale commerciale sito in Via Carlo Alberto 8 a
, per il periodo aprile 2016 - gennaio 2022, CP_1
1.1. Con ordinanza del 19.10.2022 è stata disposta la separazione della domanda risarcitoria proposta dall'opponente in via riconvenzionale, (domanda) riunita al procedimento pendente tra le stesse parti (RG. 1297/2022), dove la medesima era già stata proposta in via principale – definito medio tempore con la sentenza n. 29/2024 del 10.01.2024, oggetto di gravame principale ed incidentale (ancora pendente).
1.2. La società opponente – eccepita anzitutto la carenza delle condizioni di ammissibilità del ricorso per ingiunzione, per difetto di certezza, liquidità ed esigibilità del credito monitorio ex art. 633 e ss. cpc. – ha contestato il preteso diritto avversario: a) nell'an:
- sollevando eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc., rappresentando di avere sospeso, dal mese di aprile 2016, ogni pagamento in favore dell'Ente (con riserva di proporre altresì domanda risarcitoria) a fronte del grave inadempimento di quest'ultimo, colpevolmente inerte rispetto al lamentato malfunzionamento dell'unica porta di accesso al locale oggetto di causa – non funzionale rispetto all'attività di gioielleria, argenteria, orologeria e vendita di accessori ivi condotta – tanto da essere stata costretta, ad aprile 2019, a trasferire l'esercizio commerciale nell'attuale sede di Via San Leonardo 15, sempre a;
CP_1
- eccependo il mancato assolvimento dell'onere probatorio avversario, non sussistendo il danno da occupazione illegittima in re ipsa;
- lamentando il mancato pagamento dell'indennità di avviamento di cui all'art. 34 del L. 392/1978 cd. equo canone, corrisposta per effetto della citata sentenza del Tribunale di Treviso n. 29/2004, resa nel procedimento
“parallelo”; b) anche nel quantum:
- per la distonia tra il valore locativo posto a fondamento della pretesa monitoria e quello indicato negli esiti di gara relativi ad immobili adiacenti comunali adiacenti a quello oggetto di causa;
4 - ed a fronte della contestazione del valore probatorio della perizia di stima avversaria, non formata in contraddittorio, anche per quanto concerne il potenziale valore locatizio dell'immobile.
1.3. Ha quindi rassegnato le conclusioni sopra riportate.
2. Si è costituito in giudizio il , che ha resistito Controparte_1 all'iniziativa avversaria, chiedendone il rigetto.
2.1. Ha allegato, per quanto d'interesse:
- di avere intimato disdetta dal contratto di locazione in essere con (stipulato nel 2004) il 25.10.2007 ed il 16.07.2008, per Parte_3 effetto della quale il rapporto negoziale era cessato già il 1.11.2008;
- che, essendo detto effetto contestato dal conduttore, il contratto di locazione si è comunque estinto a seguito del decreto del 3.11.2009 della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, con il quale è stato dichiarato l'interesse culturale per l'immobile oggetto di causa, assoggettandolo per l'effetto alla disciplina dei beni culturali ex d.lgs 42/2004, e per quanto d'interesse, alla necessità di un provvedimento concessorio ai fini dell'attribuzione del godimento dello stesso a terzi. Così che, con nota del 6.04.2011, il aveva richiesto il pagamento, a CP_1 far data dal 2010, dell'indennità di occupazione, come di fatto corrisposta sino al 2016, anche da parte della alla quale Parte_1 Parte_3 ha ceduto l'attività nel 2013; avviando, ad aprile 2019 (a seguito dell'avvenuto trasferimento dell'attività commerciale ed in ragione del protratto inadempimento), il procedimento per la declaratoria di occupazione sine titulo dell'immobile per ottenerne il rilascio, essendo rimasto nella materiale disponibilità del conduttore;
- che, in ogni caso, nel rispetto dei tempi tecnici e procedimentali, la porta d'ingresso della è stata sostituita ben due volte, e che Parte_2
l'infisso da ultimo installato (a regola d'arte) era regolarmente funzionante;
- inoltre, di avere offerto, a dicembre 2018, a fronte delle incessanti lamentele del conduttore sulle modalità di apertura della porta, di farsi carico pro bono pacis della sostituzione dell'elettroserratura, a fronte però del pagamento dell'indennità non corrisposta dal mese di aprile 2016. Rigettata l'istanza per la concessione della provvisoria esecutorietà, la causa è stata istruita sulle sole produzioni documentali delle parti.
2.2. Ha quindi concluso come sopra trascritto.
3. Rigettata l'istanza ex art. 648 cpc., la causa – documentale – passa ora in decisione, dopo lo scambio degli atti conclusionali ex art. 190 cpc..
5 *** *** ***
4. L'opposizione non è fondata, per le ragioni che seguono, che si espongono in virtù del principio della ragione più liquida (ex multis, Cass. ord. 693/2024).
5. La decisione muove:
- dalla mancata contestazione – in fatto – da parte della sia Parte_2 del proprio inadempimento, sia dell'avvenuta occupazione dell'immobile comunale sino al 14.01.2022;
- dell'avvenuto pagamento, sino a marzo 2016, da parte della Parte_2 in favore del per il godimento del fondo commerciale oggetto di CP_1 causa, di un importo corrispondente al canone contrattualmente pattuito ed eventualmente dovuto ex art. 1591 cc.;
- dall'impostazione difensiva della società opponente che, sollevando l'eccezione di inadempimento – scrutinabile, in questa sede, quale eccezione riconvenzionale – ha riconosciuto, in astratto, il diritto avversario ad una controprestazione.
6. A fronte di questo, si osserva che, per costante insegnamento giurisprudenziale, “nei contratti con prestazioni corrispettive, qualora una delle parti adduca, a giustificazione della propria inadempienza, l'inadempimento o la mancata offerta di adempimento dell'altra, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti, tenendo conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche e soprattutto dei rapporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute, della loro incidenza sulla funzione economico - sociale del contratto, dell'equilibrio sinallagmatico del rapporto e degli interessi delle parti” (ex multis, Cass. 12161/2003).
6.1. Procedendo, allora, nella valutazione dei contrapposti pretesi inadempimenti, si osserva che, a fronte del lamentato malfunzionamento della porta di ingresso ad aprile 2016, il non è rimasto Controparte_1 completamente inerte, avendo provveduto ad una duplice sostituzione dell'infisso: una a gennaio 2017 e l'altra a ottobre 2017.
Inoltre, a fronte delle incessanti lamentele della sulla non Parte_1 funzionalità del serramento da ultimo installato, a dicembre 2018, l'Ente ha si è offerto altresì per sostenere i costi di un ulteriore intervento (per modificare le modalità di apertura elettrica della porta), a condizione tuttavia di ricevere il pagamento delle mensilità non corrisposte dalla controparte.
6 6.2. Per contro, la società opponente ha sospeso integralmente i pagamenti in favore del pur avendo continuato ad esercitare, con regolarità, la CP_1 propria attività commerciale nel locale di Via Carlo Alberto 8 per ben tre anni, prima del trasferimento nel nuovo negozio, ad aprile 2019; per di più mantenendo la disponibilità del locale sino a gennaio 2021, per altri venti mesi dopo il trasferimento dell'attività commerciale.
6.3. Ora, in via comparativa, risulta evidente come la condotta inadempiente della non possa trovare giustificazione: Parte_1
- sia in termini di causalità, apparendo il lamentato malfunzionamento della porta d'ingresso comunque non interferente con la concreta possibilità di adibire a gioielleria il locale comunale di Via Carlo Alberto 8 a , CP_1 avendo continuato ad esercitarvi la detta attività commerciale nei tre anni successivi alla prima segnalazione;
- sia in termini di proporzionalità, essendosi l'Ente locatore comunque attivato, plurime volte, per porre rimedio al malfunzionamento segnalato dal conduttore, facendo intervenire personale specializzato;
- considerato il fine economico perseguito da entrambe le parti e l'integrale compromissione (solamente) di quello del anche con CP_1 riferimento al potenziale diverso sfruttamento del bene sottratto alla propria disponibilità.
7. Tanto basterebbe, per quanto qui d'interesse, ai fini del rigetto dell'opposizione.
8. È tuttavia doveroso precisare, da una parte, che il credito dell'Ente – così come determinato in sede monitoria – sussiste anche accedendo alla prospettazione dell'opponente, quanto alla perdurante efficacia del contratto di locazione originariamente intercorso tra l'Ente e . Parte_3
Non ricorrendo, infatti, nel caso di specie, i presupposti per invocare la legittima ritenzione dell'immobile a fronte del mancato pagamento dell'indennità di avviamento ex art. 34 L. 392/1978 (pur riconosciuta dalla sentenza n. 29/2024 di questo Tribunale), potendo il conduttore fondatamente avanzare la pretesa solo quando la cessazione del contratto sia imputabile al fatto del locatore – circostanza contraddetta dalla stessa
[...]
che nega la validità e l'efficacia delle disdette intimate dal Pt_1 CP_1 nel 2008, al conduttore.
Ed essendo, in ogni caso, dovuto il canone locativo sino al rilascio dell'immobile.
7 9. Prende atto infine il Tribunale della rinuncia da parte dell'opponente alla domanda di restituzione della caparra, essendo cessata sul punto la materia del contendere.
10. Per tutti questi motivi, l'opposizione deve essere rigettata, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e ss. mm., applicati i parametri medi previsti nello scaglione di valore di riferimento (individuato in base al valore del credito monitorio); i compensi per la fase istruttoria sono ridotti della metà, attesa la natura documentale della causa.
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così definitivamente provvede:
1. RIGETTA l'opposizione;
2. CONDANNA a pagare, in favore del Parte_1 CP_1
, le spese di lite che liquida in complessivi € 11.268,00, oltre
[...] rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, Iva e Cpa di legge. Treviso, 13 giugno 2025
Il giudice dott.ssa Alessandra Pesci
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