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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/04/2025, n. 1242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1242 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13124/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
In composizione monocratica, in persona del giudice dott. TO TA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 13124/2023 promosso da:
, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TANI GUIA
RICORRENTE contro
Controparte_1
[...]
RESISTENTI
CONCLUSIONI:
Ricorrente:
Voglia il Tribunale, previa accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, dichiarare la nullità
e/o l'annullabilità del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo nei confronti di soggetto titolare di protezione sussidiaria Cat. 18-B/2020 adottato dal
Questore della Provincia di in data 13.09.2021 a firma del Questore Dott. Masucci e CP_1 notificato al ricorrente dalla di in data 17 ottobre 2023 e CP_1 CP_1 Controparte_2 di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque collegato all'atto in questione ed conseguentemente,
Pagina 1 - in via principale annullare il provvedimento impugnato ed ordinare alla Questura di il CP_1 rilascio al signor di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di Parte_1 lungo periodo;
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Resistente:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito rigettare il ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese ed onorari.
RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 16.11.2023 ha Parte_1 impugnato il decreto del Questore della provincia di del 13.09.2021 e notificato il CP_1
17.10.2023 con cui è stato lui revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell'art. 9 c. 7 lett. E) del d. lgs. n. 286/98, perché “come comunicato dalle autorità tedesche il 2.6.2021, il suddetto straniero è residente dal 2014 in Germania dove ha in corso la pratica di rinnovo si soggiorno”.
A fondamento dell'impugnazione il ricorrente ha allegato l'illegittimità del provvedimento del Questore di Livorno per violazione dell'art. 7, l. n. 241/1990, avendo omesso quest'ultimo di comunicare l'avvio del procedimento amministrativo, nonché per carenza di motivazione, violazione e falsa applicazione in relazione agli artt. 9 c. 7 lett. E) e 5 c. 5 del d.lgs. 286/1998, stante l'interruzione del periodo di sei anni di assenza dal territorio nazionale, previsto dall'art. 9 c. 7 lett. E), d. lgs. n. 286/98 quale presupposto della revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
In particolare, il ricorrente, titolare di protezione sussidiaria dal 02.08.2007 e del permesso di soggiorno UE per soggiornanti dui lungo periodo dal 04.02.2014, ha allegato di essersi trasferito in Germania nel 2014 e di essere tornato in Italia nel 2018, ove ha stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato con decorrenza dal 22.11.2018 al 01.02.2019. A riprova di quanto asserito, il ricorrente ha depositato in atti documentazione attestante l'instaurazione di un rapporto di lavoro, decorrente dal 22.11.2018 al 01.02.2019, e la relativa CU 2020.
Con note del 10.02.2025 ha depositato ulteriore documentazione integrativa.
°°° °°° È materia del contendere la legittimità del provvedimento con cui la Questura di ha disposto, ex art. 9 c. 7, lett E) TUI, la revoca del permesso di soggiorno UE per CP_1 soggiornanti di lungo periodo in ragione dell'assenza prolungata dal territorio nazionale per un periodo superiore ai sei anni.
Pagina 2 Lamenta parte ricorrente la violazione dell'art. 7, l. n. 241/90, nonché degli artt. 9 c. 7 lett. E) e 5 c. 5 del d.lgs. 286/1998. L'amministrazione avrebbe, cioè, erroneamente revocato il permesso di soggiorno di cui era titolare il ricorrente, non consentendo allo stesso, in assenza della comunicazione dell'avvio del procedimento, di cui all'art. 7, l. n. 241/90, la partecipazione procedimentale che sarebbe stata atta a dimostrare, come da documentazione allegata in atti, che il ricorrente ha interrotto il periodo di assenza dal territorio nazionale quantomeno dal 22.11.2018 al 01.02.2019, periodo durante il quale ha svolto attività lavorativa in Italia.
Il ricorso è fondato.
Il gravato decreto è un provvedimento di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ottenuto dal ricorrente in data 04.02.2014, e revocato, senza alcun preavviso, in data 13.09.2021.
Invero, la Questura di non ha comunicato al ricorrente l'avvio del CP_1 procedimento amministrativo, motivando la deroga, ai sensi di quanto previsto dall'art. 21 octies c. 2, l. n. 241/90, in ragione dell'asserita natura vincolata del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno, il cui “contenuto dispositivo” afferma la Questura nel gravato decreto “non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
La motivazione non è condivisibile in quanto il destinatario avrebbe ben potuto rappresentare in sede amministrativa le giustificazioni dell'assenza o comunque offrire elementi utili per dimostrare la propria permanenza in Italia.
Ad ogni buon conto, circa le conseguenze che il mancato adempimento dell'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, di cui all'art. 7, l. n. 241/90, produce in ordine alla validità del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno, ex art. art. 9 c. 7 lett. E), d.lgs. 286/1998, occorre rilevare quanto è stato di recente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha precisato che “l'omissione dell'avviso di avvio del procedimento amministrativo di revoca dei permesso di soggiorno non determina la nullità del provvedimento di revoca per carenza di un suo requisito formale, ma impone al giudice, chiamato pronunciarsi sulla sua impugnazione, di consentire agl'impugnante di spiegare in sede giurisdizionale tutte le difese che egli, a causa del mancato avviso, non abbia potuto svolgere in fase amministrativa” (Cass., 16424/2021; Cass., 25315/ 2020; Cass., 7841/2019).
Pertanto, l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento non comporta di per sé la nullità del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno. Di talché, non può ritenersi fondata la doglianza contenuta nel ricorso relativa all'illegittimità del provvedimento di revoca per violazione dell'art. 7 l. n. 241/90.
Per contro, si rivelano pienamente fondati i rilievi posti dal ricorrente in merito all'illegittimità del provvedimento di revoca per violazione dell'art. 9 c. 7 lett. E) del d.lgs. 286/1998.
L'art. 9 co.7 d.lgs. n. 286/98 prevede, invero, che il permesso di soggiorno UE per
Pagina 3 soggiornanti di lungo periodo possa essere revocato solo in presenza delle sottoindicate ipotesi:
“a) se è stato acquisito fraudolentemente;
b) in caso di espulsione, di cui al comma 10; c) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4; d) in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi;
e) in caso di conferimento di permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di altro Stato membro dell'Unione europea, previa comunicazione da parte di quest'ultimo, e comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni.”
Nel caso di specie, il ricorrente ha allegato di essere titolare di protezione sussidiaria dal
02.08.2007 e di aver ha ottenuto il 04.04.2014 il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Ha altresì allegato di essersi allontanato dal territorio nazionale nel periodo che va dal 2014 al 2018, anno in cui ha fatto rientro in Italia ed ha sottoscritto un contratto di lavoro decorrente dal 22.11.2018 al 01.02.2019. Quanto dichiarato trova pieno riscontro nella documentazione depositata, dalla quale emerge che quest'ultimo si trovava sul territorio nazionale quantomeno nel periodo che va dal 2009 al 2014 e dal 22.11.2018 al 01.02.2019. Dalla scheda anagrafico professionale del centro dell'impiego ARTI – CPI di OS TT (all. n. 2 del ricorso) depositata in atti, risulta, invero, che il ricorrente ha svolto attività lavorativa sul territorio nazionale, con la qualifica di “muratori in pietra e mattoni”, presso la “Edildue srl”, sita in via Guido Rossa 40 OS Marittimo, dal 13.10.2009 al 31.05.2014; nonché, che il ricorrente ha lavorato, con la qualifica di “addetto alle vendite online”, dal 22.11.2018 al 01.02.2019 presso la “Gurguze Musa” sita in Cecina, via Pisana Livornese 25/A, così come attesta anche la CU 2020 depositata in atti (all. n. 3 del ricorso). La circostanza addotta dalla difesa erariale che il ricorrente avrebbe svolto tale impiego dall'estero non è provata. Giova precisare, infine, che dalla documentazione prodotta (all. n. 2 del ricorso) risulta che il ricorrente ha altresì svolto attività lavorativa sul territorio nazionale, con la qualifica di “manovale edile”, dal 25.05.2021 al 25.08.2021 e dal 30.09.2021 al 31.12.2021, presso la
Edilizia Abis Yosuf, sita in Cecina, via Occorso 2, nonché, sempre presso il medesimo datore di lavoro, a partire dal 10.09.2022 (v. CUD 2023, all. n. 4 del ricorso). Alla luce della considerazione che precedono il ricorrente risulta, dunque, essersi assentato dal territorio nazionale per un periodo di 4 anni, dal 2014 al 22.11.2018, data in cui ha avuto inizio il rapporto di lavoro sul territorio nazionale presso la “Gurguze Musa”, il cui espletamento è documentalmente provato (v. all. n. 2 e 3 del ricorso).
Con note del 10.2.2024 il ricorrente ha poi prodotto ulteriore documentazione attestante la presenza del ricorrente su territorio italiano, tale da interrompere il periodo di allontanamento dallo stesso.
Il sig. , infatti, in data 11 agosto 2017 provvedeva a rinnovare l'attestazione Pt_1
Pagina 4 relativa alla fascia di reddito del nucleo familiare - azienda USL Toscana nord ovest mentre il 24 giugno 2020 provvedeva al rinnovo della patente di guida italiana. In aggiunta a ciò, si produce anche certificato storico di residenza dal quale emerge come lo stesso risulti residente in [...] dal 14 aprile 2014 al 15 marzo 2021. Conseguentemente, il presupposto costituente legittima causa di revoca del permesso di soggiorno previsto dall'art. 9 c. 7 lett. E) del d.lgs. n. 286/98, ovvero l'assenza dal territorio nazionale per un periodo superiore a sei anni, non può ritenersi realizzato, avendo il ricorrente interrotto il suddetto periodo quantomeno nel periodo che va dal novembre 2018 al febbraio 2019. L'ulteriore circostanza invocata dall'Avvocatura a sostegno della revoca, ovvero il
“conferimento di permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di altro Stato membro dell'Unione europea” non è provata in quanto il decreto impugnato si limita a rilevare la pendenza di un procedimento di rinnovo di permesso di soggiorno, non meglio specificato.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso va pertanto accolto con l'effetto dell'annullamento del provvedimento impugnato.
Considerato che il ricorrente ha presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo adottato dal Questore della Provincia di in data 13.09.2021 alla Questura di ordinandone la CP_1 CP_1 restituzione al ricorrente;
2) dichiara non ripetibili le spese del giudizio.
Sentenza resa ex artt. 281-terdecies e 275-bis, comma 4 c.p.c.
Si comunichi
Il Giudice dott. TO TA
Pagina 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
In composizione monocratica, in persona del giudice dott. TO TA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 13124/2023 promosso da:
, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TANI GUIA
RICORRENTE contro
Controparte_1
[...]
RESISTENTI
CONCLUSIONI:
Ricorrente:
Voglia il Tribunale, previa accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, dichiarare la nullità
e/o l'annullabilità del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo nei confronti di soggetto titolare di protezione sussidiaria Cat. 18-B/2020 adottato dal
Questore della Provincia di in data 13.09.2021 a firma del Questore Dott. Masucci e CP_1 notificato al ricorrente dalla di in data 17 ottobre 2023 e CP_1 CP_1 Controparte_2 di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque collegato all'atto in questione ed conseguentemente,
Pagina 1 - in via principale annullare il provvedimento impugnato ed ordinare alla Questura di il CP_1 rilascio al signor di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di Parte_1 lungo periodo;
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Resistente:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito rigettare il ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese ed onorari.
RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 16.11.2023 ha Parte_1 impugnato il decreto del Questore della provincia di del 13.09.2021 e notificato il CP_1
17.10.2023 con cui è stato lui revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell'art. 9 c. 7 lett. E) del d. lgs. n. 286/98, perché “come comunicato dalle autorità tedesche il 2.6.2021, il suddetto straniero è residente dal 2014 in Germania dove ha in corso la pratica di rinnovo si soggiorno”.
A fondamento dell'impugnazione il ricorrente ha allegato l'illegittimità del provvedimento del Questore di Livorno per violazione dell'art. 7, l. n. 241/1990, avendo omesso quest'ultimo di comunicare l'avvio del procedimento amministrativo, nonché per carenza di motivazione, violazione e falsa applicazione in relazione agli artt. 9 c. 7 lett. E) e 5 c. 5 del d.lgs. 286/1998, stante l'interruzione del periodo di sei anni di assenza dal territorio nazionale, previsto dall'art. 9 c. 7 lett. E), d. lgs. n. 286/98 quale presupposto della revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
In particolare, il ricorrente, titolare di protezione sussidiaria dal 02.08.2007 e del permesso di soggiorno UE per soggiornanti dui lungo periodo dal 04.02.2014, ha allegato di essersi trasferito in Germania nel 2014 e di essere tornato in Italia nel 2018, ove ha stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato con decorrenza dal 22.11.2018 al 01.02.2019. A riprova di quanto asserito, il ricorrente ha depositato in atti documentazione attestante l'instaurazione di un rapporto di lavoro, decorrente dal 22.11.2018 al 01.02.2019, e la relativa CU 2020.
Con note del 10.02.2025 ha depositato ulteriore documentazione integrativa.
°°° °°° È materia del contendere la legittimità del provvedimento con cui la Questura di ha disposto, ex art. 9 c. 7, lett E) TUI, la revoca del permesso di soggiorno UE per CP_1 soggiornanti di lungo periodo in ragione dell'assenza prolungata dal territorio nazionale per un periodo superiore ai sei anni.
Pagina 2 Lamenta parte ricorrente la violazione dell'art. 7, l. n. 241/90, nonché degli artt. 9 c. 7 lett. E) e 5 c. 5 del d.lgs. 286/1998. L'amministrazione avrebbe, cioè, erroneamente revocato il permesso di soggiorno di cui era titolare il ricorrente, non consentendo allo stesso, in assenza della comunicazione dell'avvio del procedimento, di cui all'art. 7, l. n. 241/90, la partecipazione procedimentale che sarebbe stata atta a dimostrare, come da documentazione allegata in atti, che il ricorrente ha interrotto il periodo di assenza dal territorio nazionale quantomeno dal 22.11.2018 al 01.02.2019, periodo durante il quale ha svolto attività lavorativa in Italia.
Il ricorso è fondato.
Il gravato decreto è un provvedimento di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ottenuto dal ricorrente in data 04.02.2014, e revocato, senza alcun preavviso, in data 13.09.2021.
Invero, la Questura di non ha comunicato al ricorrente l'avvio del CP_1 procedimento amministrativo, motivando la deroga, ai sensi di quanto previsto dall'art. 21 octies c. 2, l. n. 241/90, in ragione dell'asserita natura vincolata del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno, il cui “contenuto dispositivo” afferma la Questura nel gravato decreto “non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
La motivazione non è condivisibile in quanto il destinatario avrebbe ben potuto rappresentare in sede amministrativa le giustificazioni dell'assenza o comunque offrire elementi utili per dimostrare la propria permanenza in Italia.
Ad ogni buon conto, circa le conseguenze che il mancato adempimento dell'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, di cui all'art. 7, l. n. 241/90, produce in ordine alla validità del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno, ex art. art. 9 c. 7 lett. E), d.lgs. 286/1998, occorre rilevare quanto è stato di recente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha precisato che “l'omissione dell'avviso di avvio del procedimento amministrativo di revoca dei permesso di soggiorno non determina la nullità del provvedimento di revoca per carenza di un suo requisito formale, ma impone al giudice, chiamato pronunciarsi sulla sua impugnazione, di consentire agl'impugnante di spiegare in sede giurisdizionale tutte le difese che egli, a causa del mancato avviso, non abbia potuto svolgere in fase amministrativa” (Cass., 16424/2021; Cass., 25315/ 2020; Cass., 7841/2019).
Pertanto, l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento non comporta di per sé la nullità del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno. Di talché, non può ritenersi fondata la doglianza contenuta nel ricorso relativa all'illegittimità del provvedimento di revoca per violazione dell'art. 7 l. n. 241/90.
Per contro, si rivelano pienamente fondati i rilievi posti dal ricorrente in merito all'illegittimità del provvedimento di revoca per violazione dell'art. 9 c. 7 lett. E) del d.lgs. 286/1998.
L'art. 9 co.7 d.lgs. n. 286/98 prevede, invero, che il permesso di soggiorno UE per
Pagina 3 soggiornanti di lungo periodo possa essere revocato solo in presenza delle sottoindicate ipotesi:
“a) se è stato acquisito fraudolentemente;
b) in caso di espulsione, di cui al comma 10; c) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4; d) in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi;
e) in caso di conferimento di permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di altro Stato membro dell'Unione europea, previa comunicazione da parte di quest'ultimo, e comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni.”
Nel caso di specie, il ricorrente ha allegato di essere titolare di protezione sussidiaria dal
02.08.2007 e di aver ha ottenuto il 04.04.2014 il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Ha altresì allegato di essersi allontanato dal territorio nazionale nel periodo che va dal 2014 al 2018, anno in cui ha fatto rientro in Italia ed ha sottoscritto un contratto di lavoro decorrente dal 22.11.2018 al 01.02.2019. Quanto dichiarato trova pieno riscontro nella documentazione depositata, dalla quale emerge che quest'ultimo si trovava sul territorio nazionale quantomeno nel periodo che va dal 2009 al 2014 e dal 22.11.2018 al 01.02.2019. Dalla scheda anagrafico professionale del centro dell'impiego ARTI – CPI di OS TT (all. n. 2 del ricorso) depositata in atti, risulta, invero, che il ricorrente ha svolto attività lavorativa sul territorio nazionale, con la qualifica di “muratori in pietra e mattoni”, presso la “Edildue srl”, sita in via Guido Rossa 40 OS Marittimo, dal 13.10.2009 al 31.05.2014; nonché, che il ricorrente ha lavorato, con la qualifica di “addetto alle vendite online”, dal 22.11.2018 al 01.02.2019 presso la “Gurguze Musa” sita in Cecina, via Pisana Livornese 25/A, così come attesta anche la CU 2020 depositata in atti (all. n. 3 del ricorso). La circostanza addotta dalla difesa erariale che il ricorrente avrebbe svolto tale impiego dall'estero non è provata. Giova precisare, infine, che dalla documentazione prodotta (all. n. 2 del ricorso) risulta che il ricorrente ha altresì svolto attività lavorativa sul territorio nazionale, con la qualifica di “manovale edile”, dal 25.05.2021 al 25.08.2021 e dal 30.09.2021 al 31.12.2021, presso la
Edilizia Abis Yosuf, sita in Cecina, via Occorso 2, nonché, sempre presso il medesimo datore di lavoro, a partire dal 10.09.2022 (v. CUD 2023, all. n. 4 del ricorso). Alla luce della considerazione che precedono il ricorrente risulta, dunque, essersi assentato dal territorio nazionale per un periodo di 4 anni, dal 2014 al 22.11.2018, data in cui ha avuto inizio il rapporto di lavoro sul territorio nazionale presso la “Gurguze Musa”, il cui espletamento è documentalmente provato (v. all. n. 2 e 3 del ricorso).
Con note del 10.2.2024 il ricorrente ha poi prodotto ulteriore documentazione attestante la presenza del ricorrente su territorio italiano, tale da interrompere il periodo di allontanamento dallo stesso.
Il sig. , infatti, in data 11 agosto 2017 provvedeva a rinnovare l'attestazione Pt_1
Pagina 4 relativa alla fascia di reddito del nucleo familiare - azienda USL Toscana nord ovest mentre il 24 giugno 2020 provvedeva al rinnovo della patente di guida italiana. In aggiunta a ciò, si produce anche certificato storico di residenza dal quale emerge come lo stesso risulti residente in [...] dal 14 aprile 2014 al 15 marzo 2021. Conseguentemente, il presupposto costituente legittima causa di revoca del permesso di soggiorno previsto dall'art. 9 c. 7 lett. E) del d.lgs. n. 286/98, ovvero l'assenza dal territorio nazionale per un periodo superiore a sei anni, non può ritenersi realizzato, avendo il ricorrente interrotto il suddetto periodo quantomeno nel periodo che va dal novembre 2018 al febbraio 2019. L'ulteriore circostanza invocata dall'Avvocatura a sostegno della revoca, ovvero il
“conferimento di permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di altro Stato membro dell'Unione europea” non è provata in quanto il decreto impugnato si limita a rilevare la pendenza di un procedimento di rinnovo di permesso di soggiorno, non meglio specificato.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso va pertanto accolto con l'effetto dell'annullamento del provvedimento impugnato.
Considerato che il ricorrente ha presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo adottato dal Questore della Provincia di in data 13.09.2021 alla Questura di ordinandone la CP_1 CP_1 restituzione al ricorrente;
2) dichiara non ripetibili le spese del giudizio.
Sentenza resa ex artt. 281-terdecies e 275-bis, comma 4 c.p.c.
Si comunichi
Il Giudice dott. TO TA
Pagina 5