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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 30/01/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott.ssa Clotilde Fierro PRESIDENTE
Dott. Piero Rocchetti CONSIGLIERE
Dott.ssa Silvia Casarino CONSIGLIERA Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n. 584/2023 R.G.L. promossa da:
, residente in [...], rappresentato e Parte_1 difeso per procura in atti dall'Avv. Alberto Antonucci ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, corso Galileo Ferraris n. 73
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del Dirigente reggente, rappresentato Controparte_1
e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria in Via
Arsenale n. 21
APPELLATO
Oggetto: contributi Cassa Nazionale Notariato e Consiglio Nazionale Notariato
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto di citazione depositato il 7.11.2023
Per l'appellato: come da memoria depositata il 3.1.2024
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. al Tribunale di Torino, il dott. notaio, Parte_1 ha impugnato ai sensi dell'art. 18 D. Lgs. 472/1997 l'avviso di liquidazione dell' CP_1
di Torino del 17.12.2021 con cui gli è stato contestato di avere pagato alla
[...]
e al per un Controparte_2 Controparte_3
importo inferiore al dovuto, nella misura complessiva di euro 433.157,51, in relazione
1
ad atti di autentica di firme di scritture private, aventi ciascuna ad oggetto il trasferimento di più autoveicoli e indicate a repertorio con un solo parametro.
Il ricorrente ha contestato l'addebito, sostenendo che, ai sensi dell'art. 6 lett. g) e dell'art. 7 comma 7 D.M. 27.11.2012 n. 265 (“Regolamento recante la determinazione dei parametri per oneri e contribuzioni dovuti alle Casse professionali e agli Archivi a norma dell'articolo 9, comma 2, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”), nel caso di atto contenente un unico negozio (e quindi nei casi di vendita di più veicoli nell'ambito di un unico negozio) è dovuto l'importo fisso di euro 15 a prescindere dal numero dei veicoli trasferiti e non invece – come sostenuto nell'avviso di liquidazione dell'Archivio Notarile di Torino del 17.12.2021 -, l'importo di euro 15 per ciascuno dei veicoli oggetto di trasferimento.
Con ordinanza n. cronol. 3805/2023 del 4.9.2023 il Tribunale ha respinto il ricorso.
Ha proposto appello con atto di citazione, cui ha resistito l Parte_1 [...]
. Controparte_4
Disposto il mutamento del rito ai sensi degli artt. 426 e 439 c.p.c. e disposta la sospensione in attesa della decisione della S.C. su identica questione pendente tra le stesse parti, in seguito al ricorso in riassunzione proposto da Parte_1 all'udienza del 30.1.2025 la causa è stata discussa e decisa con lettura del dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha respinto il ricorso con le seguenti argomentazioni:
- l'art. 6, lett. g) del D.M. 27.11.2012 n. 265 prevede, indipendentemente dal valore dell'atto, il parametro per tasse e contributi in misura fissa di “euro 15, per gli atti di trasferimento di proprietà o di altro diritto reale, costituzione e cancellazione di ipoteca
e per gli atti di rettifica relativi ad autoveicoli, motocicli, trattori e rimorchi”;
- l'art. 6 DM n. 265/2012 fornisce i parametri per la liquidazione delle tasse e dei contributi in relazione a specifiche tipologie di atti rogati dal notaio, prevedendo la liquidazione di un importo fisso per ciascun atto, ma contestualmente prende in considerazione le specifiche ipotesi in cui una pluralità, in senso lato, di oggetti e/o soggetti e/o disposizioni sono ricondotte a un'unica unità negoziale, perché contenute in unico atto, e quindi generano, sul piano di tasse e contributi dovuti, un unico importo fisso, v. art. 6 comma 1 lett. c), lett. d) nn. 2 e 3, lett. d) nn. 7 e 8 e lett. e) nn. 1) e 2);
- dette disposizioni servono a risolvere i casi dubbi, qualificando un'operazione altrimenti controvertibile (se negozio unico o pluralità di negozi collegati) come unitaria
2
e perciò soggetta a un'unica tassa archivio e a un unico contributo;
al contrario, la lett.
g) dell'art. 6 non contiene un'analoga prescrizione, di riduzione a unità di un atto con plurimi soggetti e/o oggetti, né a tale risultato si può pervenire in via di interpretazione, ostandovi due argomenti, uno storico e uno testuale;
- dal punto di vista storico, come riportato nel parere espresso dal Consiglio Nazionale del Notariato con nota n. 3343 del 27.3.1981, per gli atti di trasferimento di autoveicoli la vecchia tariffa (D.M. 30.12.1980) prevedeva onorari fissi per gli atti di trasferimento di autoveicoli, di importo diverso a seconda delle caratteristiche del bene (cilindrata, potenza, ecc.) e quindi collegando l'onorario fisso al singolo bene e non al negozio di trasferimento, e lo stesso avveniva con la tariffa ex D.M. 27.11.2001;
- non vi sono argomenti per ritenere una discontinuità normativa nel passaggio dall'art. 10 DM 27.11.2001 all'art. 6 lett. g) DM 265/2012, poiché la nuova formulazione “atti di trasferimento di proprietà o di altro diritto reale [..] relativi ad autoveicoli ecc.” è sostanzialmente identica a quella del 2001 e l'unicità dell'importo fisso è agevolmente spiegata come una semplificazione apportata al calcolo e alla verifica degli importi dovuti, rispetto alla precedente normativa, poiché prescinde dalle caratteristiche (di potenza, portata ecc.) del singolo veicolo, che nondimeno resta l'unità-base di calcolo degli importi dovuti;
- ancora, nel senso della continuità normativa, va tenuto presente che la norma primaria (art. 9 d.l. 24.1.2012 n. 1, convertito in legge 24.3.2012 n. 27), attuata con il
DM 265/2012, ha stabilito il principio che la previsione dei parametri per oneri e contribuzioni “deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali”, e quindi preservare l'integrità dei flussi finanziari: essa è nella specie assicurata sia con riguardo agli importi fissi, sia per deduzione logica con riguardo all'unità considerata, cioè il singolo veicolo, considerato che nel
2001 gli importi fissi oscillavano tra un minimo di 7 e un massimo di 18 euro, mentre la norma vigente ha adottato una soluzione mediana, sottoponendo ciascun veicolo, indipendentemente dalle sue caratteristiche, a un importo fisso per oneri e contributi di 15 euro;
- inoltre, la lett. g) dell'art. 6 non considera il trasferimento con unico atto di una pluralità di autoveicoli, e ciò rileva a livello interpretativo, considerato che lo stesso art. 6 ha accuratamente preso posizione, ogni volta che ha ritenuto necessario orientare l'interprete verso l'unicità del negozio (e dell'importo fisso dovuto), con riguardo alle fattispecie di cui al comma 1 lett. c), lett. d) nn. 2 e 3, lett. d) nn. 7 e 8 (verbali di
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assemblea, accettazioni e rinunce all'eredità, procure e procure alle liti);
- l'applicazione a tale fattispecie - trasferimento per unico atto di una pluralità di autoveicoli – di un unico importo fisso di 15 euro contraddice una tradizione normativa pluridecennale, certamente nota al legislatore secondario del DM 265/2012, e il vincolo di principio alla “salvaguardia dell'equilibrio finanziario”, e quindi richiederebbe una previsione normativa espressa che invece manca;
- è vero che le “disposizioni comuni” riguardano non soltanto l'art. 5, ma anche l'art. 6
(peraltro testualmente richiamato al comma 10 dell'art. 7), ma comunque una norma generale che prevede un importo per ogni distinto negozio (art. 7 comma 7) cede di fronte a una norma speciale che sottopone a contribuzione non il negozio, ma il singolo bene autoveicolo oggetto del negozio.
L'appellante deduce l'erroneità della conclusione del Tribunale in quanto:
- il parere del 27.3.1981 del Consiglio del Notariato non è utilizzabile in quanto emanato dallo stesso organo destinatario di parte dei contributi, quindi in conflitto di interessi, e comunque poiché riferito a una tariffa ormai abrogata (DM 30.12.1980), e basata, per i trasferimenti degli autoveicoli, sulle loro caratteristiche (tipo e cilindrata), mentre l'attuale tariffa, basata su un unico parametro fisso, non consente di collegare l'importo al singolo bene;
le stesse considerazioni valgono per la tariffa ex DM 27.11.2001, anch'essa strutturata come quella del 1980, mentre nell'attuale tariffa l'art. 7 comma
7, contenuta nelle “disposizioni comuni”, prevede che “se l'atto contiene più negozi distinti, sono indicati tanti importi quanti sono i negozi”, da cui si desume, a contrario, che se l'atto contiene un unico negozio, l'importo per il calcolo dei contributi dovrà intendersi unico;
- in base alle nozioni civilistiche e tributarie, l'atto notarile (documento redatto dal notaio, a cui è associato un unico numero di repertorio) è diverso dal negozio giuridico
(manifestazione della volontà di determinati soggetti) e può contenere uno o più negozi giuridici, e a sua volta un unico negozio giuridico può avere ad oggetto una pluralità di beni se (come accaduto per tutti gli atti contestati) l'intenzione delle parti sia quella di considerarli come un “unicum”;
- l'interpretazione dell'appellante è conforme al criterio economico dell'equo compenso e non contraddice il principio di cui all'art. 9 DL 1/2012 richiamato dal Tribunale, norma programmatica e riferita alla fase “elaborativa” del decreto;
- le citate disposizioni del DM 265/2012 non fanno mai riferimento al bene oggetto del negozio e pertanto la conclusione del Tribunale è contraria alla lettera della norma;
4
- l'art. 6 lett. g), a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, non può essere considerata “speciale” in quanto non contiene alcuna disposizione espressa di deroga alla norma generale;
- le fattispecie previste dall'art. 6 comma 1 lett. c), lett. d) nn. 2 e 3, lett. d) nn. 7 e 8 e lett. e) nn. 1) e 2), a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, non costituiscono eccezioni rispetto a un (non espresso) generale principio secondo cui sono dovuti tanti importi quanti gli oggetti dedotti in contratto, né da esse può ricavarsi l'inapplicabilità dell'art. 7 comma 7, poiché, in realtà, fatta eccezione per il verbale di assemblea, al quale il concetto di “negozio giuridico” è difficilmente applicabile (motivo per il quale il legislatore ha ritenuto opportuno inserire la relativa precisazione) le fattispecie citate non sono da leggersi rispetto alla pluralità di oggetti o soggetti coinvolti, ma in ragione della pluralità di negozi portati da un medesimo atto;
- al contrario, dette fattispecie sono invece eccezioni al principio “un negozio-un importo”, come del resto dimostrato dalle criticità della conclusione del Tribunale, che imporrebbe di applicare gli importi fissi previsti dalle altre ipotesi dell'art. 6 (lett. a), lett.
b), lett. c) n. 7, lett. c) nn. 8-9) moltiplicandoli per ogni atto a seconda della
“plurisoggettività” o “pluralità di oggetti” che li caratterizzano, in contrasto con la prassi notarile e con l'ordinario calcolo degli importi per i contributi, anche in spregio al criterio economico dell'equo compenso.
L'appello è fondato, per le ragioni esposte dalla S.C. nella sentenza 27577/2024 (che ha ad oggetto la pronuncia della Corte d'Appello di Torino relativa all'annualità precedente a quella per cui è causa), condivise dal collegio e che vengono qui richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.:
“
3. Il ricorrente sostiene che la decisione contrasti con gli artt. 6 e 7 del d.m. citato.
4. Il motivo è fondato.
Ai sensi dell'art. 12, primo comma 1, delle preleggi, “Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”.
L'art. 6 lett. g), del d.m. 265/2012, stabilisce il parametro di euro 15, per gli “atti di trasferimento di proprietà (…) relativi ad autoveicoli”.
Il successivo art.
7 - che è rubricato “Disposizioni Comuni” e le cui disposizioni devono intendersi dunque, come reso evidente dalla rubrica, legate ed integrative rispetto alle disposizioni dell'art. 6, ivi, per quanto interessa segnatamente incluse le disposizioni dell'art. 6, lett. g) - stabilisce, al comma 7, che “Se l'atto contiene più negozi distinti,
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sono indicati tanti importi quanti sono i negozi”. L'atto è qui il documento da iscrivere nel repertorio (art. 62 l. 16 febbraio 1913, n. 89; d.m. 265/2012 art. 7, comma 5).
Dato il chiaro tenore letterale delle due disposizioni, da leggersi unitariamente in ragione dell'appena segnalato rapporto tra l'una e l'altra, risulta che il parametro di 15 euro è imposto dall'art. 6 lett. g) per atto, con riguardo al caso di documento incorporante un solo negozio di trasferimento della proprietà di autoveicoli.
Diversamente se un atto incorpora più negozi il parametro di 15 euro è relativo al singolo negozio.
Non esiste, come noto, nel sistema normativo una definizione di negozio.
La categoria è stata elaborata dalla dottrina pandettistica e per quanto qui interessa può assumersene la definizione ancora corrente di atto di volontà diretto ad uno scopo rilevante per l'ordinamento. Nella categoria rientra il contratto (art. 1321 c.c.).
Può aversi un atto contenente un negozio di trasferimento della proprietà di più beni cumulativamente considerati - c.d. vendita in blocco - e un atto contenente una pluralità di negozi conclusi contestualmente, di trasferimento della proprietà di singoli beni.
Ai fini della distinzione dell'una dall'altra fattispecie la Corte ha già avuto modo di precisare che assume portata dirimente l'indicazione del prezzo come prezzo unitario, complessivo o all'indicazione di prezzi per ciascuno dei beni (Cass. 21342/2016, in motivazione, punto 1.1.: “Come è affermazione pacifica in dottrina e nella stessa giurisprudenza, oggetto del contratto di compravendita può essere anche una pluralità di beni immobili sia pure eterogenei tra di loro.
In verità, la dottrina si è chiesta se in tale ipotesi si abbia un contratto unico di vendita oppure tanti contratti strutturalmente distinti con oggetti separati. Tuttavia, la normativa dei contratti consente di ritenere che costituisce un unico contratto di trasferimento immobiliare ogni vendita conclusa tra le stesse parti e per un prezzo complessivo ancorché abbia ad oggetto cumulativamente due o più immobili”. v. altresì Cass.
15554/2013).
La lettera dell'art. 6 lett g) non consente di ritenere che il parametro vada applicato, in relazione ad un atto che contenga un negozio di trasferimento della proprietà di più autoveicoli considerati “in blocco”. Il parametro è previsto “per gli atti di trasferimento di proprietà (…) relativi ad autoveicoli” non è previsto “in relazione agli atti di trasferimento di proprietà relativi ad autoveicoli, per ogni autoveicolo”.
Né, in senso opposto, convincono le argomentazioni della Corte di Appello: l'espressa previsione, nei casi indicati dalla Corte di Appello (art. 6 lett. c) n.1; art. 6, lett. d) nn. 2
6
e 3 e nn.7 e 8; art. 6 lett. e) nn. 1 e 2), per cui il parametro deve essere applicato una sola volta malgrado l'atto contenga una pluralità di disposizioni è resa necessaria dal fatto che vengono così, per quei casi, introdotte deroghe alla regola dettata dalla già ricordata disposizione comune dell'art.7, comma 7; non se ne ricava in alcun modo che per un atto contenente un negozio di trasferimento della proprietà di più autoveicoli in blocco, ossia una sola disposizione, debba applicarsi il parametro non una volta soltanto come immediatamente deriva dalla lettera g dell'art. 6 in combinato disposto con il comma 7 dell'art.7, ma tante volte quanti sono i beni oggetto della disposizione;
nessuna norma correla il parametro al bene o alla prestazione oggetto del negozio.
5. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, la sentenza impugnata deve essere cassata. Non vi sono accertamenti in fatto da svolgere e pertanto la causa può essere decisa nel merito con accoglimento dell'originario ricorso dichiarandosi dovuta la somma di 15 euro per ciascun atto traslativo”.
In conclusione, per le condivisibili argomentazioni illustrate dalla S.C., l'appellante nulla deve per i titoli oggetto del presente giudizio.
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri vigenti, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
P. Q. M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
In accoglimento dell'appello dichiara che l'appellante nulla deve per i titoli oggetto di giudizio;
Condanna l'appellato a rimborsare all'appellante le spese di entrambi i gradi liquidate per il primo come da sentenza e per il presente in euro 7.200,00 oltre rimborso forfettario, Iva e cpa.
Così deciso all'udienza del 30 gennaio 2025
LA CONSIGLIERA Est. LA PRESIDENTE
Dott.ssa Silvia Casarino Dott.ssa Clotilde Fierro
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott.ssa Clotilde Fierro PRESIDENTE
Dott. Piero Rocchetti CONSIGLIERE
Dott.ssa Silvia Casarino CONSIGLIERA Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n. 584/2023 R.G.L. promossa da:
, residente in [...], rappresentato e Parte_1 difeso per procura in atti dall'Avv. Alberto Antonucci ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, corso Galileo Ferraris n. 73
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del Dirigente reggente, rappresentato Controparte_1
e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria in Via
Arsenale n. 21
APPELLATO
Oggetto: contributi Cassa Nazionale Notariato e Consiglio Nazionale Notariato
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto di citazione depositato il 7.11.2023
Per l'appellato: come da memoria depositata il 3.1.2024
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. al Tribunale di Torino, il dott. notaio, Parte_1 ha impugnato ai sensi dell'art. 18 D. Lgs. 472/1997 l'avviso di liquidazione dell' CP_1
di Torino del 17.12.2021 con cui gli è stato contestato di avere pagato alla
[...]
e al per un Controparte_2 Controparte_3
importo inferiore al dovuto, nella misura complessiva di euro 433.157,51, in relazione
1
ad atti di autentica di firme di scritture private, aventi ciascuna ad oggetto il trasferimento di più autoveicoli e indicate a repertorio con un solo parametro.
Il ricorrente ha contestato l'addebito, sostenendo che, ai sensi dell'art. 6 lett. g) e dell'art. 7 comma 7 D.M. 27.11.2012 n. 265 (“Regolamento recante la determinazione dei parametri per oneri e contribuzioni dovuti alle Casse professionali e agli Archivi a norma dell'articolo 9, comma 2, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”), nel caso di atto contenente un unico negozio (e quindi nei casi di vendita di più veicoli nell'ambito di un unico negozio) è dovuto l'importo fisso di euro 15 a prescindere dal numero dei veicoli trasferiti e non invece – come sostenuto nell'avviso di liquidazione dell'Archivio Notarile di Torino del 17.12.2021 -, l'importo di euro 15 per ciascuno dei veicoli oggetto di trasferimento.
Con ordinanza n. cronol. 3805/2023 del 4.9.2023 il Tribunale ha respinto il ricorso.
Ha proposto appello con atto di citazione, cui ha resistito l Parte_1 [...]
. Controparte_4
Disposto il mutamento del rito ai sensi degli artt. 426 e 439 c.p.c. e disposta la sospensione in attesa della decisione della S.C. su identica questione pendente tra le stesse parti, in seguito al ricorso in riassunzione proposto da Parte_1 all'udienza del 30.1.2025 la causa è stata discussa e decisa con lettura del dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha respinto il ricorso con le seguenti argomentazioni:
- l'art. 6, lett. g) del D.M. 27.11.2012 n. 265 prevede, indipendentemente dal valore dell'atto, il parametro per tasse e contributi in misura fissa di “euro 15, per gli atti di trasferimento di proprietà o di altro diritto reale, costituzione e cancellazione di ipoteca
e per gli atti di rettifica relativi ad autoveicoli, motocicli, trattori e rimorchi”;
- l'art. 6 DM n. 265/2012 fornisce i parametri per la liquidazione delle tasse e dei contributi in relazione a specifiche tipologie di atti rogati dal notaio, prevedendo la liquidazione di un importo fisso per ciascun atto, ma contestualmente prende in considerazione le specifiche ipotesi in cui una pluralità, in senso lato, di oggetti e/o soggetti e/o disposizioni sono ricondotte a un'unica unità negoziale, perché contenute in unico atto, e quindi generano, sul piano di tasse e contributi dovuti, un unico importo fisso, v. art. 6 comma 1 lett. c), lett. d) nn. 2 e 3, lett. d) nn. 7 e 8 e lett. e) nn. 1) e 2);
- dette disposizioni servono a risolvere i casi dubbi, qualificando un'operazione altrimenti controvertibile (se negozio unico o pluralità di negozi collegati) come unitaria
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e perciò soggetta a un'unica tassa archivio e a un unico contributo;
al contrario, la lett.
g) dell'art. 6 non contiene un'analoga prescrizione, di riduzione a unità di un atto con plurimi soggetti e/o oggetti, né a tale risultato si può pervenire in via di interpretazione, ostandovi due argomenti, uno storico e uno testuale;
- dal punto di vista storico, come riportato nel parere espresso dal Consiglio Nazionale del Notariato con nota n. 3343 del 27.3.1981, per gli atti di trasferimento di autoveicoli la vecchia tariffa (D.M. 30.12.1980) prevedeva onorari fissi per gli atti di trasferimento di autoveicoli, di importo diverso a seconda delle caratteristiche del bene (cilindrata, potenza, ecc.) e quindi collegando l'onorario fisso al singolo bene e non al negozio di trasferimento, e lo stesso avveniva con la tariffa ex D.M. 27.11.2001;
- non vi sono argomenti per ritenere una discontinuità normativa nel passaggio dall'art. 10 DM 27.11.2001 all'art. 6 lett. g) DM 265/2012, poiché la nuova formulazione “atti di trasferimento di proprietà o di altro diritto reale [..] relativi ad autoveicoli ecc.” è sostanzialmente identica a quella del 2001 e l'unicità dell'importo fisso è agevolmente spiegata come una semplificazione apportata al calcolo e alla verifica degli importi dovuti, rispetto alla precedente normativa, poiché prescinde dalle caratteristiche (di potenza, portata ecc.) del singolo veicolo, che nondimeno resta l'unità-base di calcolo degli importi dovuti;
- ancora, nel senso della continuità normativa, va tenuto presente che la norma primaria (art. 9 d.l. 24.1.2012 n. 1, convertito in legge 24.3.2012 n. 27), attuata con il
DM 265/2012, ha stabilito il principio che la previsione dei parametri per oneri e contribuzioni “deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali”, e quindi preservare l'integrità dei flussi finanziari: essa è nella specie assicurata sia con riguardo agli importi fissi, sia per deduzione logica con riguardo all'unità considerata, cioè il singolo veicolo, considerato che nel
2001 gli importi fissi oscillavano tra un minimo di 7 e un massimo di 18 euro, mentre la norma vigente ha adottato una soluzione mediana, sottoponendo ciascun veicolo, indipendentemente dalle sue caratteristiche, a un importo fisso per oneri e contributi di 15 euro;
- inoltre, la lett. g) dell'art. 6 non considera il trasferimento con unico atto di una pluralità di autoveicoli, e ciò rileva a livello interpretativo, considerato che lo stesso art. 6 ha accuratamente preso posizione, ogni volta che ha ritenuto necessario orientare l'interprete verso l'unicità del negozio (e dell'importo fisso dovuto), con riguardo alle fattispecie di cui al comma 1 lett. c), lett. d) nn. 2 e 3, lett. d) nn. 7 e 8 (verbali di
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assemblea, accettazioni e rinunce all'eredità, procure e procure alle liti);
- l'applicazione a tale fattispecie - trasferimento per unico atto di una pluralità di autoveicoli – di un unico importo fisso di 15 euro contraddice una tradizione normativa pluridecennale, certamente nota al legislatore secondario del DM 265/2012, e il vincolo di principio alla “salvaguardia dell'equilibrio finanziario”, e quindi richiederebbe una previsione normativa espressa che invece manca;
- è vero che le “disposizioni comuni” riguardano non soltanto l'art. 5, ma anche l'art. 6
(peraltro testualmente richiamato al comma 10 dell'art. 7), ma comunque una norma generale che prevede un importo per ogni distinto negozio (art. 7 comma 7) cede di fronte a una norma speciale che sottopone a contribuzione non il negozio, ma il singolo bene autoveicolo oggetto del negozio.
L'appellante deduce l'erroneità della conclusione del Tribunale in quanto:
- il parere del 27.3.1981 del Consiglio del Notariato non è utilizzabile in quanto emanato dallo stesso organo destinatario di parte dei contributi, quindi in conflitto di interessi, e comunque poiché riferito a una tariffa ormai abrogata (DM 30.12.1980), e basata, per i trasferimenti degli autoveicoli, sulle loro caratteristiche (tipo e cilindrata), mentre l'attuale tariffa, basata su un unico parametro fisso, non consente di collegare l'importo al singolo bene;
le stesse considerazioni valgono per la tariffa ex DM 27.11.2001, anch'essa strutturata come quella del 1980, mentre nell'attuale tariffa l'art. 7 comma
7, contenuta nelle “disposizioni comuni”, prevede che “se l'atto contiene più negozi distinti, sono indicati tanti importi quanti sono i negozi”, da cui si desume, a contrario, che se l'atto contiene un unico negozio, l'importo per il calcolo dei contributi dovrà intendersi unico;
- in base alle nozioni civilistiche e tributarie, l'atto notarile (documento redatto dal notaio, a cui è associato un unico numero di repertorio) è diverso dal negozio giuridico
(manifestazione della volontà di determinati soggetti) e può contenere uno o più negozi giuridici, e a sua volta un unico negozio giuridico può avere ad oggetto una pluralità di beni se (come accaduto per tutti gli atti contestati) l'intenzione delle parti sia quella di considerarli come un “unicum”;
- l'interpretazione dell'appellante è conforme al criterio economico dell'equo compenso e non contraddice il principio di cui all'art. 9 DL 1/2012 richiamato dal Tribunale, norma programmatica e riferita alla fase “elaborativa” del decreto;
- le citate disposizioni del DM 265/2012 non fanno mai riferimento al bene oggetto del negozio e pertanto la conclusione del Tribunale è contraria alla lettera della norma;
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- l'art. 6 lett. g), a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, non può essere considerata “speciale” in quanto non contiene alcuna disposizione espressa di deroga alla norma generale;
- le fattispecie previste dall'art. 6 comma 1 lett. c), lett. d) nn. 2 e 3, lett. d) nn. 7 e 8 e lett. e) nn. 1) e 2), a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, non costituiscono eccezioni rispetto a un (non espresso) generale principio secondo cui sono dovuti tanti importi quanti gli oggetti dedotti in contratto, né da esse può ricavarsi l'inapplicabilità dell'art. 7 comma 7, poiché, in realtà, fatta eccezione per il verbale di assemblea, al quale il concetto di “negozio giuridico” è difficilmente applicabile (motivo per il quale il legislatore ha ritenuto opportuno inserire la relativa precisazione) le fattispecie citate non sono da leggersi rispetto alla pluralità di oggetti o soggetti coinvolti, ma in ragione della pluralità di negozi portati da un medesimo atto;
- al contrario, dette fattispecie sono invece eccezioni al principio “un negozio-un importo”, come del resto dimostrato dalle criticità della conclusione del Tribunale, che imporrebbe di applicare gli importi fissi previsti dalle altre ipotesi dell'art. 6 (lett. a), lett.
b), lett. c) n. 7, lett. c) nn. 8-9) moltiplicandoli per ogni atto a seconda della
“plurisoggettività” o “pluralità di oggetti” che li caratterizzano, in contrasto con la prassi notarile e con l'ordinario calcolo degli importi per i contributi, anche in spregio al criterio economico dell'equo compenso.
L'appello è fondato, per le ragioni esposte dalla S.C. nella sentenza 27577/2024 (che ha ad oggetto la pronuncia della Corte d'Appello di Torino relativa all'annualità precedente a quella per cui è causa), condivise dal collegio e che vengono qui richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.:
“
3. Il ricorrente sostiene che la decisione contrasti con gli artt. 6 e 7 del d.m. citato.
4. Il motivo è fondato.
Ai sensi dell'art. 12, primo comma 1, delle preleggi, “Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”.
L'art. 6 lett. g), del d.m. 265/2012, stabilisce il parametro di euro 15, per gli “atti di trasferimento di proprietà (…) relativi ad autoveicoli”.
Il successivo art.
7 - che è rubricato “Disposizioni Comuni” e le cui disposizioni devono intendersi dunque, come reso evidente dalla rubrica, legate ed integrative rispetto alle disposizioni dell'art. 6, ivi, per quanto interessa segnatamente incluse le disposizioni dell'art. 6, lett. g) - stabilisce, al comma 7, che “Se l'atto contiene più negozi distinti,
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sono indicati tanti importi quanti sono i negozi”. L'atto è qui il documento da iscrivere nel repertorio (art. 62 l. 16 febbraio 1913, n. 89; d.m. 265/2012 art. 7, comma 5).
Dato il chiaro tenore letterale delle due disposizioni, da leggersi unitariamente in ragione dell'appena segnalato rapporto tra l'una e l'altra, risulta che il parametro di 15 euro è imposto dall'art. 6 lett. g) per atto, con riguardo al caso di documento incorporante un solo negozio di trasferimento della proprietà di autoveicoli.
Diversamente se un atto incorpora più negozi il parametro di 15 euro è relativo al singolo negozio.
Non esiste, come noto, nel sistema normativo una definizione di negozio.
La categoria è stata elaborata dalla dottrina pandettistica e per quanto qui interessa può assumersene la definizione ancora corrente di atto di volontà diretto ad uno scopo rilevante per l'ordinamento. Nella categoria rientra il contratto (art. 1321 c.c.).
Può aversi un atto contenente un negozio di trasferimento della proprietà di più beni cumulativamente considerati - c.d. vendita in blocco - e un atto contenente una pluralità di negozi conclusi contestualmente, di trasferimento della proprietà di singoli beni.
Ai fini della distinzione dell'una dall'altra fattispecie la Corte ha già avuto modo di precisare che assume portata dirimente l'indicazione del prezzo come prezzo unitario, complessivo o all'indicazione di prezzi per ciascuno dei beni (Cass. 21342/2016, in motivazione, punto 1.1.: “Come è affermazione pacifica in dottrina e nella stessa giurisprudenza, oggetto del contratto di compravendita può essere anche una pluralità di beni immobili sia pure eterogenei tra di loro.
In verità, la dottrina si è chiesta se in tale ipotesi si abbia un contratto unico di vendita oppure tanti contratti strutturalmente distinti con oggetti separati. Tuttavia, la normativa dei contratti consente di ritenere che costituisce un unico contratto di trasferimento immobiliare ogni vendita conclusa tra le stesse parti e per un prezzo complessivo ancorché abbia ad oggetto cumulativamente due o più immobili”. v. altresì Cass.
15554/2013).
La lettera dell'art. 6 lett g) non consente di ritenere che il parametro vada applicato, in relazione ad un atto che contenga un negozio di trasferimento della proprietà di più autoveicoli considerati “in blocco”. Il parametro è previsto “per gli atti di trasferimento di proprietà (…) relativi ad autoveicoli” non è previsto “in relazione agli atti di trasferimento di proprietà relativi ad autoveicoli, per ogni autoveicolo”.
Né, in senso opposto, convincono le argomentazioni della Corte di Appello: l'espressa previsione, nei casi indicati dalla Corte di Appello (art. 6 lett. c) n.1; art. 6, lett. d) nn. 2
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e 3 e nn.7 e 8; art. 6 lett. e) nn. 1 e 2), per cui il parametro deve essere applicato una sola volta malgrado l'atto contenga una pluralità di disposizioni è resa necessaria dal fatto che vengono così, per quei casi, introdotte deroghe alla regola dettata dalla già ricordata disposizione comune dell'art.7, comma 7; non se ne ricava in alcun modo che per un atto contenente un negozio di trasferimento della proprietà di più autoveicoli in blocco, ossia una sola disposizione, debba applicarsi il parametro non una volta soltanto come immediatamente deriva dalla lettera g dell'art. 6 in combinato disposto con il comma 7 dell'art.7, ma tante volte quanti sono i beni oggetto della disposizione;
nessuna norma correla il parametro al bene o alla prestazione oggetto del negozio.
5. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, la sentenza impugnata deve essere cassata. Non vi sono accertamenti in fatto da svolgere e pertanto la causa può essere decisa nel merito con accoglimento dell'originario ricorso dichiarandosi dovuta la somma di 15 euro per ciascun atto traslativo”.
In conclusione, per le condivisibili argomentazioni illustrate dalla S.C., l'appellante nulla deve per i titoli oggetto del presente giudizio.
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri vigenti, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
P. Q. M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
In accoglimento dell'appello dichiara che l'appellante nulla deve per i titoli oggetto di giudizio;
Condanna l'appellato a rimborsare all'appellante le spese di entrambi i gradi liquidate per il primo come da sentenza e per il presente in euro 7.200,00 oltre rimborso forfettario, Iva e cpa.
Così deciso all'udienza del 30 gennaio 2025
LA CONSIGLIERA Est. LA PRESIDENTE
Dott.ssa Silvia Casarino Dott.ssa Clotilde Fierro
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