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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 09/04/2025, n. 1233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1233 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6567/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Umberto Castagnini ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c., a seguito dell'udienza di discussione del 8.4.2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6567/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FRANCOIS VITTORIO AMEDEO
ATTORE
c o n t r o
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MELLEY MATTEO
CONVENUTO
C O N C L U S I O N I
Come da verbale di udienza del 8.4.2025
pagina 1 di 10
R A G I O N I D I F A T T O E
D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
ha proposto opposizione avverso il precetto notificato da Parte_1 [...]
cessionaria del credito, per l'importo di € Controparte_2
327.483,81 quale residuo insoluto del contratto di mutuo fondiario stipulato per atto pubblico tra (poi fusa per incorporazione in Controparte_3 [...]
cui ha fatto seguito la cessione del ramo di azienda a Controparte_4
e l'opponente. Controparte_5
A fondamento dell'opposizione ha contestato il difetto di legittimazione attiva di mancando la prova della ricomprensione del credito tra quelli oggetto di CP_1 cessione, oltre che la prescrizione degli interessi ai sensi dell'art. 2948 IV comma c.c., risultando il credito pari alla somma di € 288.658,42 e non anche di € 327.483,81. Ha lamentato inoltre l'illegittima capitalizzazione degli interessi;
il superamento del tasso soglia usurario;
l'indeterminatezza del tasso di interessi, la conseguente nullità della clausola e l'applicazione del tasso legale in sua sostituzione. Ha pertanto chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto opposto, accertarsi il difetto di legittimazione attiva di controparte oltre che il minor credito. Si è costituita in giudizio la quale ha Controparte_1 rilevato come le contestazioni avversarie non colgano nel segno, in quanto la titolarità del rapporto sarebbe provata dall'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, dal contratto di cessione e dalla nota di conferma della ricomprensione del credito nella suddetta cessione. In ordine alla prescrizione, l'opposto ha assunto che il termine applicabile al caso di specie è quello decennale che non sarebbe decorso;
che le eccezioni di anatocismo, di usura e di indeterminatezza del tasso di interesse non sono fondate in quanto non supportate da alcun elemento probatorio. La causa, istruita documentalmente, è stata rinviata all'odierna udienza per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
°°° °°° 1. Preliminarmente va esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva ovvero di difetto di titolarità del credito in capo alla cessionaria.
pagina 2 di 10 In materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 del T.u.b., la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario;
e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. 5857/2022). A tal fine, la prova primaria è costituita dal contratto di cessione, da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale esso agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato, cui può, tuttavia, sopperirsi mediante la produzione dell'avviso di cessione pubblicato sulla gazzetta “senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. 15884/2019; Cass. 17110/2019). Nel caso di specie, ha documentato che in forza di contratto di cessione di CP_1 crediti, ai sensi degli artt. 4 e 7.1 della Legge 130/1999, concluso in data 15.12.2019, ha acquistato pro – soluto da (quale cessionaria del ramo di Controparte_5 azienda di che, a sua volta, aveva fuso per Controparte_4 incorporazione , così come da altri istituti, tutti i crediti per Controparte_3 capitale, interessi, anche di mora, spese e altri accessori derivanti dai contratti di finanziamento, chirografari ed ipotecari, contratti di apertura di credito e contratti aventi ad oggetto altri rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica idonei a soddisfare i criteri riportati nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2.01.2020 (doc. 2 opposto). Nella suddetta Gazzetta Ufficiale, parte seconda, è stata data notizia dell'avvenuta cessione dei crediti. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti sono messi a disposizione sul sito internet della cessionaria: www.amco.it. Va poi evidenziato che, a riprova della ricomprensione del credito vantato dalla Banca nei riguardi dell'opponente, l'opposta ha prodotto l'estratto del contratto di cessione unitamente all'indicazione del nominativo “ ” nell'elenco Parte_1 dei rapporti ceduti, oltre che la comunicazione proveniente dalla cedente ed indirizzata alla cessionaria nella quale ha dato atto dell'intervenuta cessione avente pagina 3 di 10 ad oggetto proprio il credito vantato nei confronti di (docc. 3, 4 Parte_1 opposto). La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di ribadire la indiscutibile valenza probatoria “potenzialmente decisiva” della dichiarazione del creditore cedente (Cass. 10200/2021), che – in ogni caso – rappresenta un elemento di indubbia consistenza ai fini della dimostrazione, quand'anche in via indiretta, dell'avvenuta cessione del credito fra quei due soggetti, puntualmente indicati nella relativa missiva. Le circostanze sopra esposte, unitamente al possesso in capo al cessionario dei documenti contrattuali afferenti al rapporto, che diversamente non avrebbe ragione di detenere, fanno ritenere provata la inclusione del credito nell'operazione di cartolarizzazione. Deve essere ritenuta comprovata la titolarità del rapporto in capo a parte opposta e, conseguentemente, infondata l'eccezione dell'opponente. 2. In ordine alla lamentata prescrizione degli interessi applicati dall'opposta, deve essere osservato che “La rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'articolo 2948, n. 4, del codice civile sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome e indipendenti” (Cass. 8.08.2013, n. 18591; Cass. 10.02.2023, n. 4232; Cass. 22.04.2024, n.10859). Invero, l'obbligazione restitutoria nascente dal mutuo fondiario oggetto di causa ha natura unica e ha ad oggetto le rate scadute rimaste insolute, oltre che il capitale ancora dovuto nonché gli interessi pattuiti per il ritardo.
Pertanto, al contrario di quanto dedotto da parte opponente, il regime di prescrizione applicabile non può essere quello breve di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. – relativo ai singoli interessi da pagarsi periodicamente – bensì quello ordinario decennale decorrente dalla decadenza del beneficio del termine – avvenuta in data 19.03.2015 (cfr. doc. 2 opponente) - che non è scaduto. Anche tale contestazione, pertanto, non coglie nel segno. 3. In ordine all'asserita indeterminatezza del contratto di mutuo, va richiamato il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 15130 del 29 maggio 2024, secondo cui la mancata indicazione del regime di capitalizzazione pagina 4 di 10 composto degli interessi debitori in un contratto di mutuo con piano di ammortamento alla francese non comporta la nullità parziale del contratto. La Suprema Corte ha ribadito che “l'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto attiene alla costruzione strutturale dell'operazione negoziale, cioè è volta a verificare che essa abbia confini ben definiti con riguardo all'an e al quantum degli interessi (non legali) che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza, non sulla base di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti (ex plurimis, in tema di determinazione del tasso di interesse mediante rinvio agli usi o a parametri incerti, Cass. n. 28824 e 36026/2023, n. 17110/2019, n. 8028/2018, n. 25205/2014)”. Pertanto, nell'ipotesi in cui il contratto di mutuo “contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato” non si pone un problema di indeterminatezza. Inoltre, è stato precisato, che “l'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole che è profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto con riguardo sia alla sua struttura (artt. 1325 e 1346 c.c.) e alla integrità del consenso negoziale (cfr., in tema di intermediazione finanziaria, Cass. n. 13446/2023, 18039/2012), sia al controllo di meritevolezza del contratto (cfr., in tema di leasing traslativo, Cass. SU n. 5657/2023). Pertanto la doglianza, facendo leva sulla maggiore onerosità e, quindi, sulla minore convenienza del (regime finanziario del) prestito per il mutuatario rispetto ad altri possibili piani di ammortamento (tuttavia) non concordati dalle parti (sulla natura negoziale dei suddetti piani cfr. Cass. n. 5703/2002), non è pertinente rispetto alla censura di indeterminatezza dell'oggetto del contratto”. Il maggior carico di interessi del prestito dipende “dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto. È vero che la Suprema Corte ha inteso circoscrivere il perimetro della propria pronuncia, precisando che le Sezioni Unite non hanno affrontato la questione dei piani di ammortamento relativi ai contratti di mutuo a tasso variabile né si sono occupate delle conseguenze della mancata allegazione o inserzione del piano di ammortamento nel contratto di finanziamento. In sostanza, la materia del contendere ha riguardato i contratti di mutuo a tasso fisso e, in particolare, i pagina 5 di 10 finanziamenti a cui il piano di ammortamento risulta allegato, con indicazione della quota capitale e della quota interessi corrisposti all'istituto bancario. Ciò non significa, tuttavia, che in presenza di un finanziamento a tasso variabile e in assenza del piano di ammortamento la mancata indicazione del regime di capitalizzazione determini sempre la nullità del mutuo, dovendo l'accertamento essere compiuto caso per caso, al fine di verificare se le indicazioni contenute nel contratto consentano comunque la determinazione univoca del piano di ammortamento, al di là della complessità dell'operazione matematica. Seguendo le coordinate tracciate dalle Sezioni Unite occorre quindi accertare se, anche nel caso di specie, il contratto possa ritenersi sufficientemente determinato. Orbene, il contratto di mutuo indica:
- il totale dell'importo finanziato (capitale): € 550.000,00;
- il metodo di ammortamento (“francese”);
- la durata massimo di ammortamento: 120 mesi
- il numero delle rate: 20 rate semestrali posticipate comprensive di quota capitale nella misura indicata nel piano di ammortamento (allegato B) e di quota interessi calcolata sulla base del tasso via via applicato (all. b)
- il tasso di interesse: variabile (Euribor base 360 + 0,70), pur avendo determinato un tasso al momento della stipula al 4,995% (doc. 3 opponente). L'indicazione analitica della quota capitale di ciascuna rata consente la determinazione univoca del piano. La doglianza relativa alla non univocità dei parametri e la conseguente nullità per indeterminatezza è quindi infondata. Ciò chiarito, rimane da verificare se sussistono profili di indeterminatezza con riferimento al tasso variabile, questione non specificatamente affrontata dalle Sezioni Unite. In particolare, nell'ipotesi in cui si introduce nell'ammortamento alla francese, come nel caso di specie, la previsione di un tasso variabile è necessario verificare che il contratto e/o il piano di ammortamento chiariscano le modalità di adeguamento del piano. Le soluzioni astrattamente ipotizzabili sono diverse. È possibile che al variare del tasso venga adeguato il totale della rata, applicando gli interessi sulla quota capitale determinata sulla base delle condizioni indiziali.
La durata del mutuo rimarrà fissa mentre ad ogni aggiornamento si ricalcolerà la quota interessi.
pagina 6 di 10 È anche possibile mantenere la rata costante variando però la durata del mutuo. Quando il tasso aumenta la quota di interessi crescerà e quindi una parte minore della rata andrà a coprire il capitale. Per compensare, la durata del mutuo sarà estesa. La scelta tra “rata variabile e durata fissata” e “rata costante e durata variabile” deve essere desumibile dal contratto e/o dal piano di ammortamento allegato. Nel caso di specie, è chiarito che al variare del tasso varia l'entità della rata secondo un meccanismo di conguaglio analiticamente descritto nel contratto, ferma la durata del mutuo. Tra i due modelli sopra descritti è chiara quindi la pattuizione del primo modello.
4. Non sussiste alcuna violazione dell'art. 117 TUB. Anche sul punto va richiamato quanto affermato dalle Sezioni Unite nella recente pronuncia: “l'art. 117 T.u.b. non richiedeva e non richiede tuttora (a fortiori a pena di nullità) l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto e analogamente, a livello sistematico, non la richiede la normativa più recente: in tema di "credito immobiliare ai consumatori" (art. 120-quinquies ss. e, in particolare, 120-novies T.u.b., in attuazione, con D.Lgs. n. 72 del 2016, della Direttiva 2014/17/UE) e di "credito ai consumatori" (art. 121 ss. T.u.b., in attuazione, con D.Lgs. n. 141 del 2010, della Direttiva 2008/48/CE), la quale ultima prevede (sulla falsariga dell'art. 117, comma 4) l'indicazione nel contratto, a pena di nullità, degli "interessi e (di) tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili..." (art. 125-bis, comma 6, in relazione all'art. 121, comma 1, lett. e, T.u.b.), voci tra le quali non potrebbe farsi rientrare il regime di ammortamento (sulla stessa linea è la Direttiva 2023/2225/UE in tema di "credito ai consumatori" che, all'art. 21, comma 2, prevede che "il creditore mette a disposizione del consumatore, senza spese e in qualsiasi momento dell'intera durata del contratto di credito, un estratto sotto forma di tabella di ammortamento (che) indica gli importi dovuti nonché i periodi e le condizioni di pagamento di tali importi (e) contiene inoltre la ripartizione di ciascun rimborso periodico specificando l'ammortamento del capitale, gli interessi calcolati sulla base del tasso debitore e, se del caso, gli eventuali costi aggiuntivi"). Analogamente, la normativa secondaria non richiede l'indicazione del regime di ammortamento nel contratto”.
5. Anche la tesi secondo cui il piano di ammortamento alla francese con capitalizzazione composta genererebbe anatocismo non trova fondamento.
Le Sezioni Unite hanno affermato “con riferimento ai piani di ammortamento "alla francese" standardizzati tradizionali” non si riscontra “un effetto anatocistico vietato se si ha riguardo alla fisiologia dei rapporti di mutuo a restituzione frazionata, riferendosi il
pagina 7 di 10 divieto ex art. 1283 c.c. (comunque superabile alle condizioni ivi previste) al momento patologico del rapporto, cioè alla pattuizione (anticipata) avente ad oggetto la produzione di interessi su interessi «scaduti» cioè non pagati alla scadenza” e che “deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo. Come osservato dalla Procura Generale, «l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile» ‒ come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. «all'italiana» in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo ‒ «ma non prevede che sugli interessi scaduti [e, si potrebbe aggiungere, non scaduti] maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito”. Anche sotto il profilo delle regole di trasparenza si ritiene che il contratto sia sufficientemente chiaro nell'individuare in maniera facilmente comprensibile le caratteristiche del piano di ammortamento precisando in maniera dettagliata tutti gli elementi rilevanti. Il contratto consente al consumatore di prevedere il livello di spesa del contratto individuando l'ammontare delle rate, la durata e i fattori che potranno determinarne una variazione in aumento o in diminuzione. Ciò appare sufficiente a garantire le esigenze di trasparenza. Del resto, come osservato dalle Sezioni Unite, non risulta necessario il “ricorso a formule lessicali o a espressioni matematiche che vorrebbero spiegare le modalità di calcolo degli interessi ma la cui esigenza di precisione si scontra con un livello di tecnicismo che sfugge alla comprensione dei più”. “Risulta, in tal modo, soddisfatta la possibilità per il mutuatario di conoscere agevolmente l'importo totale del rimborso mediante una semplice sommatoria, conoscenza che egli difficilmente potrebbe avere sviluppando autonomamente una complessa formula matematica attraverso la quale il piano di ammortamento è sviluppato, una volta scelta la rata sostenibile e determinato il tasso di interesse. Una indiretta conferma proviene dalla giurisprudenza Europea che, in relazione all'art. 4, paragrafo 2, della Direttiva 1993/13/CEE, ha ritenuto che la presenza di un'equazione matematica priva degli elementi necessari a effettuare il calcolo del costo del credito (analogamente potrebbe dirsi per la presenza di una espressione indicativa del metodo "alla francese" di ammortamento) non sarebbe idonea a rendere chiara e comprensibile la clausola di un contratto di credito al consumo che non indichi il tasso di interesse effettivo (Corte di Giustizia, 20 settembre 2018, C-448/17)”.
pagina 8 di 10 Alla luce delle considerazioni sopra effettuate, l'eccezione risulta infondata. 6. Per quanto concerne l'asserito superamento del tasso soglia usurario, non è precisato se la contestazione abbia ad oggetto l'usura originaria ovvero l'usura sopravvenuta, essendo presente in atto di citazione il riferimento generico alle pattuizioni/variazioni del tasso di interesse. Lo scrutinio dell'usura va, infatti, condotto in primo luogo sul tasso originariamente convenuto. Nell'ipotesi in cui questo tasso sia inferiore al tasso soglia, ciò non esclude che, nel corso del rapporto, possa comunque verificarsi un superamento. Sono però differenti le modalità con cui si può verificare tale superamento, nonché le relative conseguenze. La prima ipotesi è che il tasso di interesse pattuito nel contratto sia inferiore al tasso soglia stabilito dal DM applicabile in quel momento, ma che poi, a fronte delle rilevazioni dei DM successivi, che abbiano abbassato il tasso soglia, quel tasso, originariamente inferiore, risulti superiore ai DM applicabili in trimestri successivi. In questa ipotesi (cd. usura sopravvenuta), come affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nell'ambito del rapporto di mutuo, ma con considerazioni estensibili analogicamente al rapporto di conto corrente, “non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”. (SS.UU. n. 24675/2017). La seconda ipotesi è quella in cui il tasso di interesse originariamente pattuito, e originariamente inferiore al tasso soglia, venga poi modificato ex art. 118 TUB. È evidente la differenza dall'ipotesi di tasso variabile originariamente pattuito come tale. Infatti, nel caso in cui le parti pattuiscano un tasso variabile, le variazioni dipendono da quella originaria pattuizione;
diversamente, nel caso in cui la banca comunichi una variazione del tasso ex art. 118 TUB, quella variazione non troverà più la fonte nell'originaria pattuizione, bensì nella successiva. Ebbene, parte attrice non ha allegato in maniera specifica se l'asserito superamento del TSU è dipeso dalla variazione delle condizioni economiche o dall'abbassamento dei tassi, ipotesi quest'ultima non rilevante.
pagina 9 di 10 Infine, la prospettazione dell'attore si fonda sull'applicazione di una formula di calcolo del tasso effettivo globale applicato nel concreto dall'istituto di credito differente rispetto a quella proposta dalla Banca d'Italia, in violazione del cd. principio di simmetria riconosciuto dalle Sezioni Unite nelle sentenze n. 16303/2018 (in riferimento alla CMS) e n. 19597/2020 (in riferimento agli interessi moratori). Le contestazioni di usurarietà del rapporto fondate su formule di calcolo differenti da quelle adottate dalla Banca d'Italia per la rilevazione dei Tassi Effettivi Globali Medi, tenuto conto della non omogeneità dei due parametri di confronto, non sono attendibili e, pertanto, rendono inammissibile in quanto esplorativa la richiesta di CTU contabile. 7. Alla stregua delle considerazioni che precedono l'opposizione risulta infondata.
Le spese di lite seguono la soccombenza. I compensi vanno liquidati con applicazione dei valori medi per le fasi di studio ed introduttiva di cui al DM 147/2022 e prossimi ai minimi per la fase istruttoria e decisoria considerata la natura documentale della lite e le modalità della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, eccezione disattesa o assorbita così provvede:
1) rigetta l'opposizione a precetto;
2) condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...] delle spese di lite che liquida in € 14.000,00 per Controparte_2 compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Firenze, 8 aprile 2025 Il Giudice dott. Umberto Castagnini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Umberto Castagnini ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c., a seguito dell'udienza di discussione del 8.4.2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6567/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FRANCOIS VITTORIO AMEDEO
ATTORE
c o n t r o
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MELLEY MATTEO
CONVENUTO
C O N C L U S I O N I
Come da verbale di udienza del 8.4.2025
pagina 1 di 10
R A G I O N I D I F A T T O E
D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
ha proposto opposizione avverso il precetto notificato da Parte_1 [...]
cessionaria del credito, per l'importo di € Controparte_2
327.483,81 quale residuo insoluto del contratto di mutuo fondiario stipulato per atto pubblico tra (poi fusa per incorporazione in Controparte_3 [...]
cui ha fatto seguito la cessione del ramo di azienda a Controparte_4
e l'opponente. Controparte_5
A fondamento dell'opposizione ha contestato il difetto di legittimazione attiva di mancando la prova della ricomprensione del credito tra quelli oggetto di CP_1 cessione, oltre che la prescrizione degli interessi ai sensi dell'art. 2948 IV comma c.c., risultando il credito pari alla somma di € 288.658,42 e non anche di € 327.483,81. Ha lamentato inoltre l'illegittima capitalizzazione degli interessi;
il superamento del tasso soglia usurario;
l'indeterminatezza del tasso di interessi, la conseguente nullità della clausola e l'applicazione del tasso legale in sua sostituzione. Ha pertanto chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto opposto, accertarsi il difetto di legittimazione attiva di controparte oltre che il minor credito. Si è costituita in giudizio la quale ha Controparte_1 rilevato come le contestazioni avversarie non colgano nel segno, in quanto la titolarità del rapporto sarebbe provata dall'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, dal contratto di cessione e dalla nota di conferma della ricomprensione del credito nella suddetta cessione. In ordine alla prescrizione, l'opposto ha assunto che il termine applicabile al caso di specie è quello decennale che non sarebbe decorso;
che le eccezioni di anatocismo, di usura e di indeterminatezza del tasso di interesse non sono fondate in quanto non supportate da alcun elemento probatorio. La causa, istruita documentalmente, è stata rinviata all'odierna udienza per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
°°° °°° 1. Preliminarmente va esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva ovvero di difetto di titolarità del credito in capo alla cessionaria.
pagina 2 di 10 In materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 del T.u.b., la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario;
e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. 5857/2022). A tal fine, la prova primaria è costituita dal contratto di cessione, da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale esso agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato, cui può, tuttavia, sopperirsi mediante la produzione dell'avviso di cessione pubblicato sulla gazzetta “senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. 15884/2019; Cass. 17110/2019). Nel caso di specie, ha documentato che in forza di contratto di cessione di CP_1 crediti, ai sensi degli artt. 4 e 7.1 della Legge 130/1999, concluso in data 15.12.2019, ha acquistato pro – soluto da (quale cessionaria del ramo di Controparte_5 azienda di che, a sua volta, aveva fuso per Controparte_4 incorporazione , così come da altri istituti, tutti i crediti per Controparte_3 capitale, interessi, anche di mora, spese e altri accessori derivanti dai contratti di finanziamento, chirografari ed ipotecari, contratti di apertura di credito e contratti aventi ad oggetto altri rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica idonei a soddisfare i criteri riportati nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2.01.2020 (doc. 2 opposto). Nella suddetta Gazzetta Ufficiale, parte seconda, è stata data notizia dell'avvenuta cessione dei crediti. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti sono messi a disposizione sul sito internet della cessionaria: www.amco.it. Va poi evidenziato che, a riprova della ricomprensione del credito vantato dalla Banca nei riguardi dell'opponente, l'opposta ha prodotto l'estratto del contratto di cessione unitamente all'indicazione del nominativo “ ” nell'elenco Parte_1 dei rapporti ceduti, oltre che la comunicazione proveniente dalla cedente ed indirizzata alla cessionaria nella quale ha dato atto dell'intervenuta cessione avente pagina 3 di 10 ad oggetto proprio il credito vantato nei confronti di (docc. 3, 4 Parte_1 opposto). La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di ribadire la indiscutibile valenza probatoria “potenzialmente decisiva” della dichiarazione del creditore cedente (Cass. 10200/2021), che – in ogni caso – rappresenta un elemento di indubbia consistenza ai fini della dimostrazione, quand'anche in via indiretta, dell'avvenuta cessione del credito fra quei due soggetti, puntualmente indicati nella relativa missiva. Le circostanze sopra esposte, unitamente al possesso in capo al cessionario dei documenti contrattuali afferenti al rapporto, che diversamente non avrebbe ragione di detenere, fanno ritenere provata la inclusione del credito nell'operazione di cartolarizzazione. Deve essere ritenuta comprovata la titolarità del rapporto in capo a parte opposta e, conseguentemente, infondata l'eccezione dell'opponente. 2. In ordine alla lamentata prescrizione degli interessi applicati dall'opposta, deve essere osservato che “La rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'articolo 2948, n. 4, del codice civile sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome e indipendenti” (Cass. 8.08.2013, n. 18591; Cass. 10.02.2023, n. 4232; Cass. 22.04.2024, n.10859). Invero, l'obbligazione restitutoria nascente dal mutuo fondiario oggetto di causa ha natura unica e ha ad oggetto le rate scadute rimaste insolute, oltre che il capitale ancora dovuto nonché gli interessi pattuiti per il ritardo.
Pertanto, al contrario di quanto dedotto da parte opponente, il regime di prescrizione applicabile non può essere quello breve di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. – relativo ai singoli interessi da pagarsi periodicamente – bensì quello ordinario decennale decorrente dalla decadenza del beneficio del termine – avvenuta in data 19.03.2015 (cfr. doc. 2 opponente) - che non è scaduto. Anche tale contestazione, pertanto, non coglie nel segno. 3. In ordine all'asserita indeterminatezza del contratto di mutuo, va richiamato il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 15130 del 29 maggio 2024, secondo cui la mancata indicazione del regime di capitalizzazione pagina 4 di 10 composto degli interessi debitori in un contratto di mutuo con piano di ammortamento alla francese non comporta la nullità parziale del contratto. La Suprema Corte ha ribadito che “l'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto attiene alla costruzione strutturale dell'operazione negoziale, cioè è volta a verificare che essa abbia confini ben definiti con riguardo all'an e al quantum degli interessi (non legali) che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza, non sulla base di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti (ex plurimis, in tema di determinazione del tasso di interesse mediante rinvio agli usi o a parametri incerti, Cass. n. 28824 e 36026/2023, n. 17110/2019, n. 8028/2018, n. 25205/2014)”. Pertanto, nell'ipotesi in cui il contratto di mutuo “contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato” non si pone un problema di indeterminatezza. Inoltre, è stato precisato, che “l'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole che è profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto con riguardo sia alla sua struttura (artt. 1325 e 1346 c.c.) e alla integrità del consenso negoziale (cfr., in tema di intermediazione finanziaria, Cass. n. 13446/2023, 18039/2012), sia al controllo di meritevolezza del contratto (cfr., in tema di leasing traslativo, Cass. SU n. 5657/2023). Pertanto la doglianza, facendo leva sulla maggiore onerosità e, quindi, sulla minore convenienza del (regime finanziario del) prestito per il mutuatario rispetto ad altri possibili piani di ammortamento (tuttavia) non concordati dalle parti (sulla natura negoziale dei suddetti piani cfr. Cass. n. 5703/2002), non è pertinente rispetto alla censura di indeterminatezza dell'oggetto del contratto”. Il maggior carico di interessi del prestito dipende “dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto. È vero che la Suprema Corte ha inteso circoscrivere il perimetro della propria pronuncia, precisando che le Sezioni Unite non hanno affrontato la questione dei piani di ammortamento relativi ai contratti di mutuo a tasso variabile né si sono occupate delle conseguenze della mancata allegazione o inserzione del piano di ammortamento nel contratto di finanziamento. In sostanza, la materia del contendere ha riguardato i contratti di mutuo a tasso fisso e, in particolare, i pagina 5 di 10 finanziamenti a cui il piano di ammortamento risulta allegato, con indicazione della quota capitale e della quota interessi corrisposti all'istituto bancario. Ciò non significa, tuttavia, che in presenza di un finanziamento a tasso variabile e in assenza del piano di ammortamento la mancata indicazione del regime di capitalizzazione determini sempre la nullità del mutuo, dovendo l'accertamento essere compiuto caso per caso, al fine di verificare se le indicazioni contenute nel contratto consentano comunque la determinazione univoca del piano di ammortamento, al di là della complessità dell'operazione matematica. Seguendo le coordinate tracciate dalle Sezioni Unite occorre quindi accertare se, anche nel caso di specie, il contratto possa ritenersi sufficientemente determinato. Orbene, il contratto di mutuo indica:
- il totale dell'importo finanziato (capitale): € 550.000,00;
- il metodo di ammortamento (“francese”);
- la durata massimo di ammortamento: 120 mesi
- il numero delle rate: 20 rate semestrali posticipate comprensive di quota capitale nella misura indicata nel piano di ammortamento (allegato B) e di quota interessi calcolata sulla base del tasso via via applicato (all. b)
- il tasso di interesse: variabile (Euribor base 360 + 0,70), pur avendo determinato un tasso al momento della stipula al 4,995% (doc. 3 opponente). L'indicazione analitica della quota capitale di ciascuna rata consente la determinazione univoca del piano. La doglianza relativa alla non univocità dei parametri e la conseguente nullità per indeterminatezza è quindi infondata. Ciò chiarito, rimane da verificare se sussistono profili di indeterminatezza con riferimento al tasso variabile, questione non specificatamente affrontata dalle Sezioni Unite. In particolare, nell'ipotesi in cui si introduce nell'ammortamento alla francese, come nel caso di specie, la previsione di un tasso variabile è necessario verificare che il contratto e/o il piano di ammortamento chiariscano le modalità di adeguamento del piano. Le soluzioni astrattamente ipotizzabili sono diverse. È possibile che al variare del tasso venga adeguato il totale della rata, applicando gli interessi sulla quota capitale determinata sulla base delle condizioni indiziali.
La durata del mutuo rimarrà fissa mentre ad ogni aggiornamento si ricalcolerà la quota interessi.
pagina 6 di 10 È anche possibile mantenere la rata costante variando però la durata del mutuo. Quando il tasso aumenta la quota di interessi crescerà e quindi una parte minore della rata andrà a coprire il capitale. Per compensare, la durata del mutuo sarà estesa. La scelta tra “rata variabile e durata fissata” e “rata costante e durata variabile” deve essere desumibile dal contratto e/o dal piano di ammortamento allegato. Nel caso di specie, è chiarito che al variare del tasso varia l'entità della rata secondo un meccanismo di conguaglio analiticamente descritto nel contratto, ferma la durata del mutuo. Tra i due modelli sopra descritti è chiara quindi la pattuizione del primo modello.
4. Non sussiste alcuna violazione dell'art. 117 TUB. Anche sul punto va richiamato quanto affermato dalle Sezioni Unite nella recente pronuncia: “l'art. 117 T.u.b. non richiedeva e non richiede tuttora (a fortiori a pena di nullità) l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto e analogamente, a livello sistematico, non la richiede la normativa più recente: in tema di "credito immobiliare ai consumatori" (art. 120-quinquies ss. e, in particolare, 120-novies T.u.b., in attuazione, con D.Lgs. n. 72 del 2016, della Direttiva 2014/17/UE) e di "credito ai consumatori" (art. 121 ss. T.u.b., in attuazione, con D.Lgs. n. 141 del 2010, della Direttiva 2008/48/CE), la quale ultima prevede (sulla falsariga dell'art. 117, comma 4) l'indicazione nel contratto, a pena di nullità, degli "interessi e (di) tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili..." (art. 125-bis, comma 6, in relazione all'art. 121, comma 1, lett. e, T.u.b.), voci tra le quali non potrebbe farsi rientrare il regime di ammortamento (sulla stessa linea è la Direttiva 2023/2225/UE in tema di "credito ai consumatori" che, all'art. 21, comma 2, prevede che "il creditore mette a disposizione del consumatore, senza spese e in qualsiasi momento dell'intera durata del contratto di credito, un estratto sotto forma di tabella di ammortamento (che) indica gli importi dovuti nonché i periodi e le condizioni di pagamento di tali importi (e) contiene inoltre la ripartizione di ciascun rimborso periodico specificando l'ammortamento del capitale, gli interessi calcolati sulla base del tasso debitore e, se del caso, gli eventuali costi aggiuntivi"). Analogamente, la normativa secondaria non richiede l'indicazione del regime di ammortamento nel contratto”.
5. Anche la tesi secondo cui il piano di ammortamento alla francese con capitalizzazione composta genererebbe anatocismo non trova fondamento.
Le Sezioni Unite hanno affermato “con riferimento ai piani di ammortamento "alla francese" standardizzati tradizionali” non si riscontra “un effetto anatocistico vietato se si ha riguardo alla fisiologia dei rapporti di mutuo a restituzione frazionata, riferendosi il
pagina 7 di 10 divieto ex art. 1283 c.c. (comunque superabile alle condizioni ivi previste) al momento patologico del rapporto, cioè alla pattuizione (anticipata) avente ad oggetto la produzione di interessi su interessi «scaduti» cioè non pagati alla scadenza” e che “deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo. Come osservato dalla Procura Generale, «l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile» ‒ come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. «all'italiana» in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo ‒ «ma non prevede che sugli interessi scaduti [e, si potrebbe aggiungere, non scaduti] maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito”. Anche sotto il profilo delle regole di trasparenza si ritiene che il contratto sia sufficientemente chiaro nell'individuare in maniera facilmente comprensibile le caratteristiche del piano di ammortamento precisando in maniera dettagliata tutti gli elementi rilevanti. Il contratto consente al consumatore di prevedere il livello di spesa del contratto individuando l'ammontare delle rate, la durata e i fattori che potranno determinarne una variazione in aumento o in diminuzione. Ciò appare sufficiente a garantire le esigenze di trasparenza. Del resto, come osservato dalle Sezioni Unite, non risulta necessario il “ricorso a formule lessicali o a espressioni matematiche che vorrebbero spiegare le modalità di calcolo degli interessi ma la cui esigenza di precisione si scontra con un livello di tecnicismo che sfugge alla comprensione dei più”. “Risulta, in tal modo, soddisfatta la possibilità per il mutuatario di conoscere agevolmente l'importo totale del rimborso mediante una semplice sommatoria, conoscenza che egli difficilmente potrebbe avere sviluppando autonomamente una complessa formula matematica attraverso la quale il piano di ammortamento è sviluppato, una volta scelta la rata sostenibile e determinato il tasso di interesse. Una indiretta conferma proviene dalla giurisprudenza Europea che, in relazione all'art. 4, paragrafo 2, della Direttiva 1993/13/CEE, ha ritenuto che la presenza di un'equazione matematica priva degli elementi necessari a effettuare il calcolo del costo del credito (analogamente potrebbe dirsi per la presenza di una espressione indicativa del metodo "alla francese" di ammortamento) non sarebbe idonea a rendere chiara e comprensibile la clausola di un contratto di credito al consumo che non indichi il tasso di interesse effettivo (Corte di Giustizia, 20 settembre 2018, C-448/17)”.
pagina 8 di 10 Alla luce delle considerazioni sopra effettuate, l'eccezione risulta infondata. 6. Per quanto concerne l'asserito superamento del tasso soglia usurario, non è precisato se la contestazione abbia ad oggetto l'usura originaria ovvero l'usura sopravvenuta, essendo presente in atto di citazione il riferimento generico alle pattuizioni/variazioni del tasso di interesse. Lo scrutinio dell'usura va, infatti, condotto in primo luogo sul tasso originariamente convenuto. Nell'ipotesi in cui questo tasso sia inferiore al tasso soglia, ciò non esclude che, nel corso del rapporto, possa comunque verificarsi un superamento. Sono però differenti le modalità con cui si può verificare tale superamento, nonché le relative conseguenze. La prima ipotesi è che il tasso di interesse pattuito nel contratto sia inferiore al tasso soglia stabilito dal DM applicabile in quel momento, ma che poi, a fronte delle rilevazioni dei DM successivi, che abbiano abbassato il tasso soglia, quel tasso, originariamente inferiore, risulti superiore ai DM applicabili in trimestri successivi. In questa ipotesi (cd. usura sopravvenuta), come affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nell'ambito del rapporto di mutuo, ma con considerazioni estensibili analogicamente al rapporto di conto corrente, “non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”. (SS.UU. n. 24675/2017). La seconda ipotesi è quella in cui il tasso di interesse originariamente pattuito, e originariamente inferiore al tasso soglia, venga poi modificato ex art. 118 TUB. È evidente la differenza dall'ipotesi di tasso variabile originariamente pattuito come tale. Infatti, nel caso in cui le parti pattuiscano un tasso variabile, le variazioni dipendono da quella originaria pattuizione;
diversamente, nel caso in cui la banca comunichi una variazione del tasso ex art. 118 TUB, quella variazione non troverà più la fonte nell'originaria pattuizione, bensì nella successiva. Ebbene, parte attrice non ha allegato in maniera specifica se l'asserito superamento del TSU è dipeso dalla variazione delle condizioni economiche o dall'abbassamento dei tassi, ipotesi quest'ultima non rilevante.
pagina 9 di 10 Infine, la prospettazione dell'attore si fonda sull'applicazione di una formula di calcolo del tasso effettivo globale applicato nel concreto dall'istituto di credito differente rispetto a quella proposta dalla Banca d'Italia, in violazione del cd. principio di simmetria riconosciuto dalle Sezioni Unite nelle sentenze n. 16303/2018 (in riferimento alla CMS) e n. 19597/2020 (in riferimento agli interessi moratori). Le contestazioni di usurarietà del rapporto fondate su formule di calcolo differenti da quelle adottate dalla Banca d'Italia per la rilevazione dei Tassi Effettivi Globali Medi, tenuto conto della non omogeneità dei due parametri di confronto, non sono attendibili e, pertanto, rendono inammissibile in quanto esplorativa la richiesta di CTU contabile. 7. Alla stregua delle considerazioni che precedono l'opposizione risulta infondata.
Le spese di lite seguono la soccombenza. I compensi vanno liquidati con applicazione dei valori medi per le fasi di studio ed introduttiva di cui al DM 147/2022 e prossimi ai minimi per la fase istruttoria e decisoria considerata la natura documentale della lite e le modalità della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, eccezione disattesa o assorbita così provvede:
1) rigetta l'opposizione a precetto;
2) condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...] delle spese di lite che liquida in € 14.000,00 per Controparte_2 compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Firenze, 8 aprile 2025 Il Giudice dott. Umberto Castagnini
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