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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/01/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa
Pacelli ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. RG 1969/2024
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1
Pier Paolo Zambardino e , presso il cui studio elettivamente domicilia, Controparte_1
come in atti ricorrente
E in Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio
Brancaccio resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato in data 14.02.2024, l'istante in epigrafe ha dedotto quanto segue:
- di aver presentato istanza di a.t.p.o. n. 12813/2021 R.G. e di aver ottenuto, con decreto di omologa del 13.07.2022 emesso all'esito della stessa, il riconoscimento del requisito sanitario per la pensione di inabilità civile;
- di aver chiesto, con altra istanza di a.t.p.o. n. 13621/21 R.G., il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex legge 222/84;
1 - che il procedimento n. 13621/21 R.G. era stato riunito al procedimento n.
12813/2021 R.G.;
- che il consulente nominato nell'ambito di tale procedimento aveva omesso di pronunciarsi sulla sussistenza dei requisiti sanitari per l'assegno ordinario di invalidità, benché tale accertamento rientrasse tra i quesiti di cui all'ordinanza di conferimento dell'incarico;
- di aver proposto istanza di revisione/integrazione peritale, trattandosi di inosservanza/inadempienza dell'ausiliario rispetto ai quesiti posti dal giudicante e ritenendo, quindi, che l'omissione predetta non dovesse essere rilevata in sede di osservazioni ex art. 195 c.p.c., né tantomeno all'atto della formulazione dell'eventuale dissenso ex art. 445 bis c.p.c comma 4;
- che tale istanza veniva rigettata da questo Giudice con provvedimento del
16.01.2024 non avendo lo stesso più potere decisionale sulla causa, definita con decreto di omologa;
- di avere, pertanto, optato per il giudizio a cognizione piena di cui all'art. 442
c.p.c.
Tanto premesso, ha chiesto l'accertamento del requisito sanitario per l'assegno ordinario di invalidità ex legge 222/1984 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, con condanna dell' resistente al pagamento della CP_2
prestazione invocata.
Il tutto con vittoria di spese e attribuzione.
Si è costituito l' che, contestando e impugnando tutto quanto ex adverso CP_2
dedotto, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 28.01.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il
Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
In via preliminare, va affrontata la questione dell'ammissibilità della presente azione, qualificata come “ricorso ex art. 442 c.p.c. di revisione/integrazione omologa
r.g.12813/21”.
2 Al riguardo va, innanzi tutto, ricordato che, secondo il disposto dell'art. 445 bis, comma 4, c.p.c. “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.”. Al comma 6 del medesimo articolo viene previsto, poi, che “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”.
Appare evidente da quanto sopra che la parte che voglia contestare le conclusioni del c.t.u., abbia a propria disposizione un rimedio apposito, rappresentato dal giudizio di opposizione di cui al comma 6 del citato art. 445 bis c.p.c., il quale intanto è proponibile, in quanto la parte abbia formulato una dichiarazione di dissenso entro i termini all'uopo comunicati dal Giudice.
Nel caso di specie, come confermato nel corpo del ricorso, alcuna comunicazione di dissenso veniva depositata dalle parti nell'ambito del procedimento per a.t.p. n.
12813/2021, con la conseguenza che detto procedimento si chiudeva regolarmente con l'emissione del decreto di omologa, secondo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 445 bis, laddove si legge che “In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni”.
Ancora, il ricorrente avrebbe potuto, nell'ambito del procedimento per a.t.p., ricevute le bozze di relazione dal c.t.u. oppure al deposito della relazione definitiva, formulare in tale sede istanza di integrazione della consulenza.
3 Vista, al contrario, l'inerzia del ricorrente (il quale ha avanzato la prima istanza di
“revisione/integrazione omologa” un anno e 6 mesi dopo l'emissione del decreto ex art. 445 bis, comma 5, c.p.c., deve ritenersi che lo stesso avesse prestato acquiescenza alle conclusioni espresse nella relazione peritale.
Non può, infatti, ritenersi ammissibile contestare con la presente azione il decreto di omologa, non potendo il giudizio azionato ai sensi dell'art. 442 c.p.c., assumere carattere impugnatorio relativamente al procedimento di a.t.p. e avverso il decreto conclusivo dello stesso, avente del resto natura inoppugnabile.
La natura inoppugnabile ed immodificabile del decreto di omologa, quindi, costituisce logico corollario della intangibilità dell'accertamento peritale in ragione della mancata presentazione di contestazioni da parte delle parti entro il termine perentorio fissato dal giudicante.
In altre parole, presupposto fondamentale per l'emissione del decreto di omologa è rappresentato dall'acquiescenza, consapevole, volontaria e qualificata, delle parti alle risultanze peritali.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito a più riprese come “Il decreto di omologazione del requisito sanitario ritenuto sussistente dal c.t.u. nell'accertamento tecnico preventivo, emesso dal giudice ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., comma 5, non è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., poiché le conclusioni dell'accertamento divengono intangibili se non contestate dalle parti, nel termine fissato dal giudice ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, prima dell'emissione del decreto e ciò in ragione della necessità di contemperare le esigenze di tutela del diritto di difesa con quelle di garanzia della ragionevole durata del processo”(Cass. n.
8878/2015).
In mancanza di contestazioni, dunque, il decreto di omologa diviene definitivo e avverso lo stesso” non vi sono rimedi perché questo è espressamente dichiarato, dal legislatore che ha novellato il codice di rito, "non impugnabile", quindi non soggetto ad appello e neanche a ricorso straordinario ex art. 111 Cost. (Cass. 22721/2016).
Né può ipotizzarsi la proponibilità, nel caso di specie, di un ordinario giudizio di merito successivo all'accertamento tecnico preventivo, essendo pacifico che detto giudizio possa essere proposto solo a seguito di ordinanza di inammissibilità del ricorso per difetto dei relativi presupposti, trattandosi di provvedimento che non incide con effetto
4 di giudicato sulla situazione soggettiva sostanziale ed è comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all'art. 445 bis, secondo comma, cod. proc. civ., essendo il procedimento sommario già giunto a conclusione (Cass. 8932/2015; Cass.
27064/2018).
Neppure, infine, assume rilievo dirimente la circostanza che il requisito sanitario per l'assegno ordinario ex L. 222/84 sia stato omologato negativamente nonostante il c.t.u. avesse omesso di pronunciarsi sul punto, atteso che al più sarebbe possibile espungere dal decreto di omologa l'accertamento in parola, ma non sostituirlo con uno nuovo.
Per le motivazioni suddette, il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Nulla sulle spese ex art. 152 disp. Att.ne c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Aversa, 29.01.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Rosa Pacelli
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