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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/10/2025, n. 9756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9756 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - 1a Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott. Ssa MM ZO Presidente rel./est. Dott.ssa Rosaria Gatti Giudice Dott.ssa Ivana Sassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 20762/2022 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione con i termini di legge all'udienza del 5.6.2025 avente per oggetto: determinazioni accessorie a domanda di scioglimento del matrimonio già pronunciata con sentenza non definitiva n. 1977/2024, vertente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 dall'avv. Vincenzo Picone
RICORRENTE- resistente in riconvenzionale
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Ferro e Controparte_1 dall'avv. Antonio Oliva, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti
RESISTENTE- ricorrente in riconvenzionale
Nonche' Il Pubblico Ministero - SEDE
INTERVENTORE NECESSARIO
Conclusioni: i procuratori delle parti, all'udienza cartolare del 5.6.2025, chiedevano decidersi il giudizio e si riportavano agli atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 12.9.2022, il sign. – premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 Per_ con la sign.ra il 21.9.2006 dal quale era nato il [...] – esponeva che con Controparte_1 decreto di omologa del 2008 il Tribunale di Napoli aveva recepito gli accordi di separazione: affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre, modalità di visita del padre e determinazione del contributo al mantenimento a carico del ricorrente nella misura di € 600,00 mensili. Esponeva, ancora il ricorrente, che il Tribunale per i Minori, in data 30.12.210, lo aveva dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti del figlio. Aggiungeva di aver ricostituito una nuova famiglia e di aver avuto altri due figli, ed Antonia, Per_2 nati nel 2018 e nel 2013; lavora da poco tempo con una retribuzione mensile di € 700,00. Per_ Non potendo, ormai, corrispondere per la somma stabilita negli accordi separativi, il ricorrente assumeva di poter versare solo la somma mensile di € 100,00 poiché il suo lavoro e la sua nuova famiglia non gli consentono di impegnarsi in misura maggiore. Per_ In ordine alle visite ed agli incontri con il ha dedotto di essere stato impossibilitato a Parte_1 frequentare il figlio negli ultimi 14 anni a causa di una “pressione psicologica” ma che ora, superato il periodo difficile, vorrebbe ricominciare a frequentare il figlio per ricostruire con lui il rapporto affettivo. Ha chiesto, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, determinare le modalità di visita con il figlio e determinare il contributo al suo mantenimento nella misura non superiore ad € 200,00 mensili.
Si è costituita la resistente la quale, non opponendosi allo scioglimento del vincolo, ha dedotto:
(…) la richiesta di riduzione dell'assegno è inammissibile atteso che nel corso dei tredici anni successivi alla separazione ha corrisposto sporadici e modesti versamenti e sempre in Parte_1 prossimità delle udienze penali a cui è stato chiamato in veste di imputato per violazione reiterata dell'art.570 c.p. Il ricorrente giustifica la condotta per le difficoltà lavorative e la sopravvenienza di altri due figli. Entrambe le ragioni appaiono giuridicamente irrilevanti in quanto non sono esimenti dall'obbligo di mantenimento della prole protratto per oltre 13 anni. La domanda dovrà comunque essere oggetto di approfondita istruttoria sulle condizioni patrimoniali del estese altresì alla Parte_1 nuova famiglia dovendosi accertare come siano sostenuti gli altri figli. L'accertamento sarà utile per
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stabilire quanto l'inadempimento sia stato colpevole con l'aggravante della discriminazione tra il primogenito e i figli nati dall'unione naturale. La comparente vive presso l'abitazione materna e nel corso degli anni ha dovuto occuparsi da sola del figlio a discapito della sua crescita lavorativa e professionale. Si chiede pertanto, in via provvisoria, la conferma di quanto previsto nel decreto di omologa. Si riserva in sede costituzione una diversa e maggiore richiesta. Incontri padre - figlio: successivamente alla separazione il ha trascurato ogni dovere nei Parte_1 confronti del figlio. La circostanza non è contestata. Si legge nelle argomentazioni addotte in ricorso che la frequentazione sia mancata per “…propri gravi motivi di pressione psicologica. La stessa affermazione destituisce da ogni fondamento l'accusa rivolta alla comparente di avere ostacolato la relazione evidentemente dedotta per attenuare le responsabilità del per il distacco emotivo, Parte_1 morale e materiale verso il figlio. Senza polemica alcuna deve osservarsi che attualmente siamo di fronte ad un ragazzo prossimo ai 17 anni che è titolare del diritto unanimemente riconosciuto dalle norme interne ed internazionali e dalla massima giurisprudenza ad “avere voce”, nella vicenda separativa e quindi nel caso di specie di scegliere tempi e modalità di relazione con il genitore non convivente ed ancor più assente da oltre un decennio per cui tendenzialmente estraneo al figlio. (…) In via preliminare e urgente chiede confermarsi l'assegno per la prole. Prevedere che la frequentazione Per_ padre-figlio sarà liberamente determinata per iniziativa di;
disporsi a carico del sig. un Parte_1 assegno di mantenimento in favore del figlio di € 600,00 o nella misura maggiore che si riserva di determinare in sede di costituzione oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo adottato dal Tribunale adito.
L'udienza presidenziale del 29.11.2022 è stata rinviata al 17 gennaio 2023.
Il ricorrente ha dichiarato: Non è possibile una riconciliazione con la;
sono separato dal 2008; CP_1 io sto facendo di tutto per vedere mio figlio;
dicono che mio figlio non mi vuole vedere;
credo che mio figlio dica che non mi vuole vedere ma solo perché non ha avuto la possibilità di frequentarmi;
a.d.r.: lavoro da quattro anni nella FNC Security, un istituto di vigilanza;
sono un vigilante;
prendo 600 euro al mese;
ho un altro nucleo familiare con due bambini con cui ho un rapporto bellissimo;
la mia compagna lavora alla a Pozzuoli part-time; a.d.r.: non è vero che ho pagato quanto dovuto solo in occasione CP_2 dei processi;
ho sempre pagato;
ho fatto anche sei mesi ai domiciliari a seguito di condanna del 2008 per omesso mantenimento;
nel 2010 chiesi di far vedere il bambino a mio padre morente;
mi dissero di no;
voglio vedere il ragazzo anche con gli assistenti sociali;
ho fatto il vaglia anche a ottobre”.
La resistente ha dichiarato: Non è possibile alcuna riconciliazione con il;
per l'assegno di Parte_1 mantenimento sono d'accordo a trovare anche una soluzione tra noi in quanto non avendolo sostanzialmente mai ricevuto mi sono dovuta arrangiare in questi anni;
a.d.r.: in questo momento non lavoro;
ho sempre fatto lavori precari;
al momento non ho redditi;
abito a casa dei miei genitori e vivo Per_ ora con mia madre che è pensionata;
a.d.r.: sono 15 anni che il ricorrente si è disinteressato di e, quindi, mio figlio lo considera un estraneo;
a.d.r.: ho parlato con mio figlio che tra qualche giorno fa 16 anni dopo la prima udienza ma lui non ne vuole sapere di incontrare il padre;
a.d.r.: mi sono incontrata varie volte con il in tribunale per cause penali ed anche all'invito di vedere il ragazzo Parte_1 formulato dal mio avvocato, il ha detto invece che l'unica cosa che gli interessava era la Parte_1 Per_ questione dell'assegno di mantenimento;
frequenta l'Istituto tecnico turistico al . Persona_3
Il Presidente ha disposto l'ascolto del minore all'udienza del 21.2.2023. Per_
ha dichiarato: ho sedici anni;
non voglio vedere mio padre perché con lui non ho mai avuto rapporti;
non mi interessa vederlo;
sto bene con mamma;
è mia madre che si è curata di me mentre mio padre non si è ma fatto vedere;
vado al alla Via Andrea d'Isernia; io seguo l'indirizzo Persona_3 turistico;
sono al terzo anno e vado bene a scuola;
non so cosa esattamente voglia fare da grande;
ultimamente stavo pensando che mi piacerebbe fare il doppiatore dei film;
faccio basket ma non in una società, con gli amici;
a.d.r.: un'altra cosa che mi piacerebbe fare da grande è lavorare in banca;
a.d.r. non ho un motorino e non lo desidero.
Il Presidente ha statuito come di seguito: (…) rilevato che parte ricorrente chiede ridursi ad euro 200,00 il contributo previsto a suo carico dai Per_ patti di cui alla omologa (euro 600,00 per il mantenimento del figlio ) nonché chiede di poter incontrare il proprio figlio che non ha frequentato negli ultimi 14 anni “per propri gravi motivi di pressione psicologica”; rilevato, quanto alla richiesta di riduzione dell'assegno per il figlio, che la resistente, pur contestando in comparsa, la pretesa del di riduzione dell'assegno, davanti al Parte_1 giudice ha dichiarato all'udienza del 17 gennaio 2023 che “per l'assegno di mantenimento sono d'accordo a trovare anche una soluzione tra noi in quanto non avendolo sostanzialmente mai ricevuto mi sono dovuta arrangiare in questi anni” ma ha anche aggiunto che “in questo momento non lavoro;
ho
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sempre fatto lavori precari;
al momento non ho redditi;
abito a casa dei miei genitori e vivo ora con mia madre che è pensionata”; ritenuto che, alla stregua delle rispettive deduzioni delle parti nonché delle dichiarazioni rese dalle stesse nel corso del libero interrogatorio oltre che dall'esame della documentazione prodotta, non sono risultati elementi tali da giustificare l'invocata diminuzione, in via d'urgenza, dell'assegno di mantenimento per il figlio considerato che lo stesso appare allo stato, unitamente alla pensione della nonna, l'unico mezzo di sostentamento del figlio minore;
ritenuto che
solo il successivo approfondimento istruttorio consentirà di appurare quale sia l'effettivo reddito delle parti al di là della documentazione prodotta;
considerato che
il ricorrente, che è stato dichiarato decaduto dalla patria potestà dal Tribunale per i Minorenni di Napoli con decreto del 5 gennaio 2011, come dal medesimo dedotto e provato, chiede di “stabilire, nelle opportune sedi, tramite assistenti sociali, incontri, Per_ graduali, con il figlio ovviamente anche in maniera tale da non turbare la psiche di quest'ultimo”; considerato che il minore, che ha compiuto i sedici anni, in sede di ascolto ha dichiarato di non avere in alcun modo voglia di frequentare il padre da cui si ritiene abbandonato;
ritenuto, comunque, che, per quanto riguarda il diritto-dovere del padre di vedere e tenere con sé il minore ed al fine di verificare la concreta possibilità di un riavvicinamento tra i due anche e soprattutto nell'interesse del minore, sia opportuno disporre, per almeno tre mesi, incontri tra padre e figlio presso i Servizi Sociali competenti per territorio in relazione al luogo di residenza del minore, nei tempi e nei modi stabiliti dal personale specializzato di detti servizi e con la necessaria collaborazione di entrambi i genitori. All'esito il responsabile di detti Servizi Sociali dovrà far pervenire una relazione su detti incontri nei termini indicati in parte dispositiva.
P.Q.M.
rigetta la richiesta del ricorrente di revisione, in via d'urgenza, delle pattuizioni della separazione personale dei coniugi. Conferma tali pattuizioni ad eccezione del punto in ordine all'affido condiviso del figlio minore attesa la sopravvenuta pronuncia del Tribunale dei Minorenni che ha dichiarato il decaduto dalla patria potestà. Nomina giudice istruttore la Parte_1 dott.ssa Carla Hubler e rimette le parti dinanzi al medesimo per l'udienza del 20 giugno 2023, ora di rito. (…)
Assegnati dal Gi i termini per le memorie istruttorie, e rinviato il giudizio al 21.12.2023, la causa è stata decisa con sentenza non definitiva sullo status in data 19.1.2024 e rimessa sul ruolo all'udienza del 2.4.2024. Il Gi, pertanto, in assenza di istanze di prove orali, con ordinanza del 2.4.2024, ha disposto visite libere di Per_ con il padre (in ragione dell'età) ed ha rinviato per la precisazione delle conclusioni. Assegnato, quindi, il giudizio alla scrivente relatrice, la causa è stata riservata in decisione con i termini di legge.
Per_ Il Collegio si pronuncia esclusivamente sull'assegno di contributo al mantenimento di da poco maggiorenne, nulla dovendo provvedere in relazione alle modalità di affido.
In sede di precisazione delle conclusioni i procuratori si sono riportati alle rispettive richieste ed hanno confermato quanto esposto: il ricorrente ha chiesto determinarsi in € 100,00 mensili l'assegno per il figlio deducendo di essere privo di lavoro, e la resistente ha chiesto conferma dell'importo pattuito in omologa di separazione.
Orbene, osserva il Tribunale che, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Cass. 21752/2020; Cass. 38366/2021) in ordine all'accertamento dei presupposti dell'obbligo genitoriale di mantenimento del figlio maggiorenne, l'obbligo in esame, a norma dell'art. 337 septies cod.civ., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età, ma perdura, in linea di principio, finché i figli non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica (Cass. 7168/2016; Cass. 4219/2021). Pertanto, il genitore, qualora chieda la modifica o la declaratoria di cessazione dell'obbligo in esame, è tenuto a dimostrare tale circostanza, oppure che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato (Cass. 21752/2020). Tuttavia, l'onere della prova ben può essere assolto mediante l'allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l'estinzione dell'obbligazione dedotta, tenendo presente che l'avanzare dell'età è un elemento che necessariamente concorre a conformare l'onus probandi, giacché "con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, o oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole" (Cass. 12952/2016; Cass. 5088/2018). Quel che occorre sottolineare è che il diritto del figlio si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione pedagogica del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata del relativo obbligo, sia in termini di contenuto, sia di durata,
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avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società (Cass.17183/2020; Cass. 27904/2021). In definitiva, il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, sia dimostrato, da questi, ove agisca il medesimo in giudizio, o dal genitore interessato, che si sia adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass.8049/2022, Cass. 26875/2023).
Preliminarmente, osserva il Collegio che non è possibile effettuare alcun confronto tra le posizioni reddituali e patrimoniali del in quanto la separazione è stata pronunciata sulla base degli Parte_1 accordi sottoscritti dai coniugi, per cui non sono parametrabili i precedenti introiti del ricorrente con quelli successivi alla separazione. In ogni caso, il ricorrente – che percepisce un reddito da lavoro dipendente non superiore ad € 1.000,00 mensili (come da CUD 2018-2019-2020 e buste paga del 2022) , ha avuto altri due figli dalla seconda unione ed ha dedotto che la compagna lavora;
nulla ha dedotto circa le spese (locative o di mutuo) della casa. E' stato condannato per violazione degli obblighi di mantenimento. La resistente – che vive con il figlio presso la madre pensionata, ha dedotto di essersi arrangiata negli anni e di aver lavorato saltuariamente per mantenere sé stessa ed il figlio. Nulla, in ogni caso è emerso sulle future scelte di studio o lavorative del ragazzo che ha raggiunto la maggiore età nel corso del giudizio: la resistente, sulla quale gravava l'onere della prova non ha dedotto Per_ alcunchè, ma è anche vero che non sia ipotizzabile che da poco maggiorenne, abbia già le idee chiare sul suo futuro se non quanto dichiarato in sede di udienza presidenziale. In conclusione, alla luce delle risultanze istruttorie, tenuto conto dei redditi percepiti dal ricorrente, il Tribunale, stante il notevole lasso di tempo trascorso dalla separazione, ritiene congrua la somma di € Per_ 300,00 quale contributo al mantenimento di a carico del padre. Tale somma sarà corrisposta mensilmente alla resistente con decorrenza dal ricorso e rivalutazione annua dal novembre 2026. Va aggiunto, inoltre, che la scelta di aver costituito un nuovo nucleo familiare non esime il ricorrente dal Per_ suo obbligo di mantenimento nei confronti di Non rileva, ai fini della quantificazione dell'assegno posto a carico del coniuge obbligato - la nascita di un altro figlio dalla nuova unione. La costituzione del nuovo nucleo familiare, anche di fatto, non implica la sospensione o l'estinzione dei doveri di solidarietà e assistenza materiale stabiliti in sede di separazione. Secondo l'orientamento recente della giurisprudenza, per ragioni di tutela dei "rapporti all'interno della nuova famiglia" (Cass. n. 16789/2009), occorre tenere conto in tema di revisione dell'assegno di mantenimento dell'incidenza della costituzione del nuovo nucleo familiare, per cui laddove a sostegno della richiesta di riduzione dell'assegno, "siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell'obbligato il giudice deve verificare se detta sopravvenienza determini un effettivo depauperamento delle sue sostanze, facendo carico all'istante - in vista di una rinnovata valutazione comparativa della situazione delle parti - di offrire un esauriente quadro in ordine alle proprie condizioni economico- patrimoniali" (Cass. n. 18367/2006). Analogo principio è stato affermato dalla giurisprudenza con riferimento ai figli, considerato che i nuovi oneri familiari dell'obbligato, derivanti anche dall'eventuale nascita di altri figli generati dalla successiva unione, possono incidere significativamente sulle sostanze o sulla capacità patrimoniale dell'obbligato stesso. A tal fine, pertanto, occorre una rinnovata valutazione comparativa della situazione delle parti che tenga conto altresì delle potenzialità economiche della nuova famiglia formata dall'obbligato. In particolare, secondo la giurisprudenza, il nuovo onere familiare non può determinare un allentamento dei doveri genitoriali nei confronti dei diritti economici dei figli generati in costanza del precedente nucleo familiare, per cui se il contributo di mantenimento originariamente fissato nei loro confronti corrisponda ad un importo adeguato alle necessità degli stessi, ma inferiore all'esborso che le capacità patrimoniali dell'obbligato avrebbero consentito, non può essere disposta alcuna riduzione, semmai, il contributo potrebbe essere aumentato, trovando maggiore capienza in ragione del fatto sopravvenuto della diversa capacità economica dell'obbligato, valutata anche alla luce dell'apporto del nuovo partner (Cass. n. 1595/2008).
Per_ Infine, le spese straordinarie per vanno ripartite al 50% a carico di entrambi i coniugi, come da protocollo del 2018.
Nulla è stato dedotto sull'assegno Unico per il figlio, che, qualora percepito, sarà versato interamente alla madre, alla luce della recente ordinanza n. 4672/ 2025 della C.di Cassazione.
Le spese di giudizio possono trovare integrale compensazione tra le parti.
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P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- Pone a carico di 'obbligo di corrispondere, quale contributo al Parte_1Per_ mantenimento del figlio la somma di € 300,00 con decorrenza dalla domanda e rivalutazione annuale da novembre 2026;
- Pone a carico delle parti il 50% delle spese straordinarie come indicato in parte motiva;
Per_
- Dispone che l'assegno unico per sia percepito per intero dalla madre;
- Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 24.10.2025
Il Presidente estensore
MM ZO
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - 1a Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott. Ssa MM ZO Presidente rel./est. Dott.ssa Rosaria Gatti Giudice Dott.ssa Ivana Sassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 20762/2022 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione con i termini di legge all'udienza del 5.6.2025 avente per oggetto: determinazioni accessorie a domanda di scioglimento del matrimonio già pronunciata con sentenza non definitiva n. 1977/2024, vertente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 dall'avv. Vincenzo Picone
RICORRENTE- resistente in riconvenzionale
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Ferro e Controparte_1 dall'avv. Antonio Oliva, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti
RESISTENTE- ricorrente in riconvenzionale
Nonche' Il Pubblico Ministero - SEDE
INTERVENTORE NECESSARIO
Conclusioni: i procuratori delle parti, all'udienza cartolare del 5.6.2025, chiedevano decidersi il giudizio e si riportavano agli atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 12.9.2022, il sign. – premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 Per_ con la sign.ra il 21.9.2006 dal quale era nato il [...] – esponeva che con Controparte_1 decreto di omologa del 2008 il Tribunale di Napoli aveva recepito gli accordi di separazione: affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre, modalità di visita del padre e determinazione del contributo al mantenimento a carico del ricorrente nella misura di € 600,00 mensili. Esponeva, ancora il ricorrente, che il Tribunale per i Minori, in data 30.12.210, lo aveva dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti del figlio. Aggiungeva di aver ricostituito una nuova famiglia e di aver avuto altri due figli, ed Antonia, Per_2 nati nel 2018 e nel 2013; lavora da poco tempo con una retribuzione mensile di € 700,00. Per_ Non potendo, ormai, corrispondere per la somma stabilita negli accordi separativi, il ricorrente assumeva di poter versare solo la somma mensile di € 100,00 poiché il suo lavoro e la sua nuova famiglia non gli consentono di impegnarsi in misura maggiore. Per_ In ordine alle visite ed agli incontri con il ha dedotto di essere stato impossibilitato a Parte_1 frequentare il figlio negli ultimi 14 anni a causa di una “pressione psicologica” ma che ora, superato il periodo difficile, vorrebbe ricominciare a frequentare il figlio per ricostruire con lui il rapporto affettivo. Ha chiesto, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, determinare le modalità di visita con il figlio e determinare il contributo al suo mantenimento nella misura non superiore ad € 200,00 mensili.
Si è costituita la resistente la quale, non opponendosi allo scioglimento del vincolo, ha dedotto:
(…) la richiesta di riduzione dell'assegno è inammissibile atteso che nel corso dei tredici anni successivi alla separazione ha corrisposto sporadici e modesti versamenti e sempre in Parte_1 prossimità delle udienze penali a cui è stato chiamato in veste di imputato per violazione reiterata dell'art.570 c.p. Il ricorrente giustifica la condotta per le difficoltà lavorative e la sopravvenienza di altri due figli. Entrambe le ragioni appaiono giuridicamente irrilevanti in quanto non sono esimenti dall'obbligo di mantenimento della prole protratto per oltre 13 anni. La domanda dovrà comunque essere oggetto di approfondita istruttoria sulle condizioni patrimoniali del estese altresì alla Parte_1 nuova famiglia dovendosi accertare come siano sostenuti gli altri figli. L'accertamento sarà utile per
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stabilire quanto l'inadempimento sia stato colpevole con l'aggravante della discriminazione tra il primogenito e i figli nati dall'unione naturale. La comparente vive presso l'abitazione materna e nel corso degli anni ha dovuto occuparsi da sola del figlio a discapito della sua crescita lavorativa e professionale. Si chiede pertanto, in via provvisoria, la conferma di quanto previsto nel decreto di omologa. Si riserva in sede costituzione una diversa e maggiore richiesta. Incontri padre - figlio: successivamente alla separazione il ha trascurato ogni dovere nei Parte_1 confronti del figlio. La circostanza non è contestata. Si legge nelle argomentazioni addotte in ricorso che la frequentazione sia mancata per “…propri gravi motivi di pressione psicologica. La stessa affermazione destituisce da ogni fondamento l'accusa rivolta alla comparente di avere ostacolato la relazione evidentemente dedotta per attenuare le responsabilità del per il distacco emotivo, Parte_1 morale e materiale verso il figlio. Senza polemica alcuna deve osservarsi che attualmente siamo di fronte ad un ragazzo prossimo ai 17 anni che è titolare del diritto unanimemente riconosciuto dalle norme interne ed internazionali e dalla massima giurisprudenza ad “avere voce”, nella vicenda separativa e quindi nel caso di specie di scegliere tempi e modalità di relazione con il genitore non convivente ed ancor più assente da oltre un decennio per cui tendenzialmente estraneo al figlio. (…) In via preliminare e urgente chiede confermarsi l'assegno per la prole. Prevedere che la frequentazione Per_ padre-figlio sarà liberamente determinata per iniziativa di;
disporsi a carico del sig. un Parte_1 assegno di mantenimento in favore del figlio di € 600,00 o nella misura maggiore che si riserva di determinare in sede di costituzione oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo adottato dal Tribunale adito.
L'udienza presidenziale del 29.11.2022 è stata rinviata al 17 gennaio 2023.
Il ricorrente ha dichiarato: Non è possibile una riconciliazione con la;
sono separato dal 2008; CP_1 io sto facendo di tutto per vedere mio figlio;
dicono che mio figlio non mi vuole vedere;
credo che mio figlio dica che non mi vuole vedere ma solo perché non ha avuto la possibilità di frequentarmi;
a.d.r.: lavoro da quattro anni nella FNC Security, un istituto di vigilanza;
sono un vigilante;
prendo 600 euro al mese;
ho un altro nucleo familiare con due bambini con cui ho un rapporto bellissimo;
la mia compagna lavora alla a Pozzuoli part-time; a.d.r.: non è vero che ho pagato quanto dovuto solo in occasione CP_2 dei processi;
ho sempre pagato;
ho fatto anche sei mesi ai domiciliari a seguito di condanna del 2008 per omesso mantenimento;
nel 2010 chiesi di far vedere il bambino a mio padre morente;
mi dissero di no;
voglio vedere il ragazzo anche con gli assistenti sociali;
ho fatto il vaglia anche a ottobre”.
La resistente ha dichiarato: Non è possibile alcuna riconciliazione con il;
per l'assegno di Parte_1 mantenimento sono d'accordo a trovare anche una soluzione tra noi in quanto non avendolo sostanzialmente mai ricevuto mi sono dovuta arrangiare in questi anni;
a.d.r.: in questo momento non lavoro;
ho sempre fatto lavori precari;
al momento non ho redditi;
abito a casa dei miei genitori e vivo Per_ ora con mia madre che è pensionata;
a.d.r.: sono 15 anni che il ricorrente si è disinteressato di e, quindi, mio figlio lo considera un estraneo;
a.d.r.: ho parlato con mio figlio che tra qualche giorno fa 16 anni dopo la prima udienza ma lui non ne vuole sapere di incontrare il padre;
a.d.r.: mi sono incontrata varie volte con il in tribunale per cause penali ed anche all'invito di vedere il ragazzo Parte_1 formulato dal mio avvocato, il ha detto invece che l'unica cosa che gli interessava era la Parte_1 Per_ questione dell'assegno di mantenimento;
frequenta l'Istituto tecnico turistico al . Persona_3
Il Presidente ha disposto l'ascolto del minore all'udienza del 21.2.2023. Per_
ha dichiarato: ho sedici anni;
non voglio vedere mio padre perché con lui non ho mai avuto rapporti;
non mi interessa vederlo;
sto bene con mamma;
è mia madre che si è curata di me mentre mio padre non si è ma fatto vedere;
vado al alla Via Andrea d'Isernia; io seguo l'indirizzo Persona_3 turistico;
sono al terzo anno e vado bene a scuola;
non so cosa esattamente voglia fare da grande;
ultimamente stavo pensando che mi piacerebbe fare il doppiatore dei film;
faccio basket ma non in una società, con gli amici;
a.d.r.: un'altra cosa che mi piacerebbe fare da grande è lavorare in banca;
a.d.r. non ho un motorino e non lo desidero.
Il Presidente ha statuito come di seguito: (…) rilevato che parte ricorrente chiede ridursi ad euro 200,00 il contributo previsto a suo carico dai Per_ patti di cui alla omologa (euro 600,00 per il mantenimento del figlio ) nonché chiede di poter incontrare il proprio figlio che non ha frequentato negli ultimi 14 anni “per propri gravi motivi di pressione psicologica”; rilevato, quanto alla richiesta di riduzione dell'assegno per il figlio, che la resistente, pur contestando in comparsa, la pretesa del di riduzione dell'assegno, davanti al Parte_1 giudice ha dichiarato all'udienza del 17 gennaio 2023 che “per l'assegno di mantenimento sono d'accordo a trovare anche una soluzione tra noi in quanto non avendolo sostanzialmente mai ricevuto mi sono dovuta arrangiare in questi anni” ma ha anche aggiunto che “in questo momento non lavoro;
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sempre fatto lavori precari;
al momento non ho redditi;
abito a casa dei miei genitori e vivo ora con mia madre che è pensionata”; ritenuto che, alla stregua delle rispettive deduzioni delle parti nonché delle dichiarazioni rese dalle stesse nel corso del libero interrogatorio oltre che dall'esame della documentazione prodotta, non sono risultati elementi tali da giustificare l'invocata diminuzione, in via d'urgenza, dell'assegno di mantenimento per il figlio considerato che lo stesso appare allo stato, unitamente alla pensione della nonna, l'unico mezzo di sostentamento del figlio minore;
ritenuto che
solo il successivo approfondimento istruttorio consentirà di appurare quale sia l'effettivo reddito delle parti al di là della documentazione prodotta;
considerato che
il ricorrente, che è stato dichiarato decaduto dalla patria potestà dal Tribunale per i Minorenni di Napoli con decreto del 5 gennaio 2011, come dal medesimo dedotto e provato, chiede di “stabilire, nelle opportune sedi, tramite assistenti sociali, incontri, Per_ graduali, con il figlio ovviamente anche in maniera tale da non turbare la psiche di quest'ultimo”; considerato che il minore, che ha compiuto i sedici anni, in sede di ascolto ha dichiarato di non avere in alcun modo voglia di frequentare il padre da cui si ritiene abbandonato;
ritenuto, comunque, che, per quanto riguarda il diritto-dovere del padre di vedere e tenere con sé il minore ed al fine di verificare la concreta possibilità di un riavvicinamento tra i due anche e soprattutto nell'interesse del minore, sia opportuno disporre, per almeno tre mesi, incontri tra padre e figlio presso i Servizi Sociali competenti per territorio in relazione al luogo di residenza del minore, nei tempi e nei modi stabiliti dal personale specializzato di detti servizi e con la necessaria collaborazione di entrambi i genitori. All'esito il responsabile di detti Servizi Sociali dovrà far pervenire una relazione su detti incontri nei termini indicati in parte dispositiva.
P.Q.M.
rigetta la richiesta del ricorrente di revisione, in via d'urgenza, delle pattuizioni della separazione personale dei coniugi. Conferma tali pattuizioni ad eccezione del punto in ordine all'affido condiviso del figlio minore attesa la sopravvenuta pronuncia del Tribunale dei Minorenni che ha dichiarato il decaduto dalla patria potestà. Nomina giudice istruttore la Parte_1 dott.ssa Carla Hubler e rimette le parti dinanzi al medesimo per l'udienza del 20 giugno 2023, ora di rito. (…)
Assegnati dal Gi i termini per le memorie istruttorie, e rinviato il giudizio al 21.12.2023, la causa è stata decisa con sentenza non definitiva sullo status in data 19.1.2024 e rimessa sul ruolo all'udienza del 2.4.2024. Il Gi, pertanto, in assenza di istanze di prove orali, con ordinanza del 2.4.2024, ha disposto visite libere di Per_ con il padre (in ragione dell'età) ed ha rinviato per la precisazione delle conclusioni. Assegnato, quindi, il giudizio alla scrivente relatrice, la causa è stata riservata in decisione con i termini di legge.
Per_ Il Collegio si pronuncia esclusivamente sull'assegno di contributo al mantenimento di da poco maggiorenne, nulla dovendo provvedere in relazione alle modalità di affido.
In sede di precisazione delle conclusioni i procuratori si sono riportati alle rispettive richieste ed hanno confermato quanto esposto: il ricorrente ha chiesto determinarsi in € 100,00 mensili l'assegno per il figlio deducendo di essere privo di lavoro, e la resistente ha chiesto conferma dell'importo pattuito in omologa di separazione.
Orbene, osserva il Tribunale che, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Cass. 21752/2020; Cass. 38366/2021) in ordine all'accertamento dei presupposti dell'obbligo genitoriale di mantenimento del figlio maggiorenne, l'obbligo in esame, a norma dell'art. 337 septies cod.civ., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età, ma perdura, in linea di principio, finché i figli non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica (Cass. 7168/2016; Cass. 4219/2021). Pertanto, il genitore, qualora chieda la modifica o la declaratoria di cessazione dell'obbligo in esame, è tenuto a dimostrare tale circostanza, oppure che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato (Cass. 21752/2020). Tuttavia, l'onere della prova ben può essere assolto mediante l'allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l'estinzione dell'obbligazione dedotta, tenendo presente che l'avanzare dell'età è un elemento che necessariamente concorre a conformare l'onus probandi, giacché "con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, o oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole" (Cass. 12952/2016; Cass. 5088/2018). Quel che occorre sottolineare è che il diritto del figlio si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione pedagogica del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata del relativo obbligo, sia in termini di contenuto, sia di durata,
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avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società (Cass.17183/2020; Cass. 27904/2021). In definitiva, il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, sia dimostrato, da questi, ove agisca il medesimo in giudizio, o dal genitore interessato, che si sia adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass.8049/2022, Cass. 26875/2023).
Preliminarmente, osserva il Collegio che non è possibile effettuare alcun confronto tra le posizioni reddituali e patrimoniali del in quanto la separazione è stata pronunciata sulla base degli Parte_1 accordi sottoscritti dai coniugi, per cui non sono parametrabili i precedenti introiti del ricorrente con quelli successivi alla separazione. In ogni caso, il ricorrente – che percepisce un reddito da lavoro dipendente non superiore ad € 1.000,00 mensili (come da CUD 2018-2019-2020 e buste paga del 2022) , ha avuto altri due figli dalla seconda unione ed ha dedotto che la compagna lavora;
nulla ha dedotto circa le spese (locative o di mutuo) della casa. E' stato condannato per violazione degli obblighi di mantenimento. La resistente – che vive con il figlio presso la madre pensionata, ha dedotto di essersi arrangiata negli anni e di aver lavorato saltuariamente per mantenere sé stessa ed il figlio. Nulla, in ogni caso è emerso sulle future scelte di studio o lavorative del ragazzo che ha raggiunto la maggiore età nel corso del giudizio: la resistente, sulla quale gravava l'onere della prova non ha dedotto Per_ alcunchè, ma è anche vero che non sia ipotizzabile che da poco maggiorenne, abbia già le idee chiare sul suo futuro se non quanto dichiarato in sede di udienza presidenziale. In conclusione, alla luce delle risultanze istruttorie, tenuto conto dei redditi percepiti dal ricorrente, il Tribunale, stante il notevole lasso di tempo trascorso dalla separazione, ritiene congrua la somma di € Per_ 300,00 quale contributo al mantenimento di a carico del padre. Tale somma sarà corrisposta mensilmente alla resistente con decorrenza dal ricorso e rivalutazione annua dal novembre 2026. Va aggiunto, inoltre, che la scelta di aver costituito un nuovo nucleo familiare non esime il ricorrente dal Per_ suo obbligo di mantenimento nei confronti di Non rileva, ai fini della quantificazione dell'assegno posto a carico del coniuge obbligato - la nascita di un altro figlio dalla nuova unione. La costituzione del nuovo nucleo familiare, anche di fatto, non implica la sospensione o l'estinzione dei doveri di solidarietà e assistenza materiale stabiliti in sede di separazione. Secondo l'orientamento recente della giurisprudenza, per ragioni di tutela dei "rapporti all'interno della nuova famiglia" (Cass. n. 16789/2009), occorre tenere conto in tema di revisione dell'assegno di mantenimento dell'incidenza della costituzione del nuovo nucleo familiare, per cui laddove a sostegno della richiesta di riduzione dell'assegno, "siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell'obbligato il giudice deve verificare se detta sopravvenienza determini un effettivo depauperamento delle sue sostanze, facendo carico all'istante - in vista di una rinnovata valutazione comparativa della situazione delle parti - di offrire un esauriente quadro in ordine alle proprie condizioni economico- patrimoniali" (Cass. n. 18367/2006). Analogo principio è stato affermato dalla giurisprudenza con riferimento ai figli, considerato che i nuovi oneri familiari dell'obbligato, derivanti anche dall'eventuale nascita di altri figli generati dalla successiva unione, possono incidere significativamente sulle sostanze o sulla capacità patrimoniale dell'obbligato stesso. A tal fine, pertanto, occorre una rinnovata valutazione comparativa della situazione delle parti che tenga conto altresì delle potenzialità economiche della nuova famiglia formata dall'obbligato. In particolare, secondo la giurisprudenza, il nuovo onere familiare non può determinare un allentamento dei doveri genitoriali nei confronti dei diritti economici dei figli generati in costanza del precedente nucleo familiare, per cui se il contributo di mantenimento originariamente fissato nei loro confronti corrisponda ad un importo adeguato alle necessità degli stessi, ma inferiore all'esborso che le capacità patrimoniali dell'obbligato avrebbero consentito, non può essere disposta alcuna riduzione, semmai, il contributo potrebbe essere aumentato, trovando maggiore capienza in ragione del fatto sopravvenuto della diversa capacità economica dell'obbligato, valutata anche alla luce dell'apporto del nuovo partner (Cass. n. 1595/2008).
Per_ Infine, le spese straordinarie per vanno ripartite al 50% a carico di entrambi i coniugi, come da protocollo del 2018.
Nulla è stato dedotto sull'assegno Unico per il figlio, che, qualora percepito, sarà versato interamente alla madre, alla luce della recente ordinanza n. 4672/ 2025 della C.di Cassazione.
Le spese di giudizio possono trovare integrale compensazione tra le parti.
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P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- Pone a carico di 'obbligo di corrispondere, quale contributo al Parte_1Per_ mantenimento del figlio la somma di € 300,00 con decorrenza dalla domanda e rivalutazione annuale da novembre 2026;
- Pone a carico delle parti il 50% delle spese straordinarie come indicato in parte motiva;
Per_
- Dispone che l'assegno unico per sia percepito per intero dalla madre;
- Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 24.10.2025
Il Presidente estensore
MM ZO
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