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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 26/05/2025, n. 1001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1001 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LATINA
I SEZ. CIVILE
in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Concetta Serino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1075 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. all'udienza del 25.02.2025 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in allegato al ricorso introduttivo, Parte_1 dall'avv. Simona Polito ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Fondi, al n. 78/A di via Lucrezio
Caro,
ATTRICE
E
E , rappresentati e difese dall'Avv. Fausto Tasciotti e dall'avv. CP_1 CP_2
Tasciotti Lorenzo Ceccano, come da procura allegata alla riassunzione ed elett.te dom.to presso il suo studio legale in Latina Via dello Statuto n. 13,
CONVENUTI
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le ricorrenti e hanno proposto ricorso ex art. 703 c.p.c. Controparte_3 Parte_1
deducendo che la sig.ra era usufruttuaria dell'immobile sito in Prossedi (LT), al Controparte_3
P n. 1 di P.zza e , censito nel N.C.E.U. del Comune di Prossedi, al Foglio 7, CP_4 Persona_2
mappale 217 sub 4, sub 5, sub 6 e sub 8, che presso il suddetto immobile aveva sempre vissuto dal
1973, mentre la sig.ra era nuda proprietaria dell'immobile sito in Prossedi, al n. 1 di Parte_1
censito nel N.C.E.U. del Comune di Prossedi, al Foglio 7, mappale 217 Parte_2
sub 6 e sub 8, nonchè di un appezzamento di terreno, sito nel Comune di Prossedi, censito nel
N.C.E.U. del Comune di Prossedi, al Foglio 7, mappale 217, che coltivava.
Esponevano che entrambe per accedere a tali immobili, avevano sempre utilizzato il passaggio, sia pedonale che carraio, individuato e gravante sulla particella 217 in catasto al foglio 7 e che il passaggio suddetto era stato realizzato e imbattuto in cemento sin dal 1973, anno di costruzione dell'immobile ed era stato realizzato dal sig. marito della sig.ra e Persona_3 CP_3
padre della sig.ra e misurava circa metri 3,65 (iniziali) di larghezza. Parte_1
Adducevano che a metà ottobre 2021 il sig. coniuge della sig.ra , poneva CP_2 CP_1
su tale passaggio un cancello automatizzato a due ante, promettendo loro che ne avrebbe permesso l'accesso con la consegna delle chiavi, ma subito dopo la realizzazione dell'opera, aveva di fatto impedito alla sig.ra soggetto invalido, tale passaggio carraio e, altresì, alla sig.ra CP_3
sia il passaggio pedonale che carraio, spogliando entrambe in modo violento ed occulto Parte_1
del possesso di cui avevano goduto in modo pacifico ed indisturbato per oltre quarant'anni. CP Precisavano che il passaggio chiuso dal sig. era sempre stato l'unico per accedere agli immobili indicati.
Concludevano, quindi, chiedendo: “all'Ill.mo Tribunale adito affinché, ritenuti sussistenti gli estremi di cui agli artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c., esaminati gli atti, voglia, sulla base della semplice notorietà del fatto e valutata l'urgenza: - ordinare con decreto e inaudita altera parte, attesa l'urgenza in considerazione anche dello stato di soggetto invalido della sig.ra l'immediata reintegra CP_3
delle ricorrenti nel pieno ed esclusivo possesso del passaggio suddetto nonché l'immediata riduzione in pristino delle opere che comportano lesione nel possesso, anche per il gravissimo periculum in mora esposto nel fatto, oltre all'esecuzione, a cura e a spese dei resistenti di ogni lavoro necessario al fine di ripristinare lo stato preesistente dei luoghi;
- fissare l'udienza di comparizione delle parti con termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto ai resistenti;
- nel merito, accertare
e dichiarare il possesso del diritto di passaggio sia carraio che pedonale delle ricorrenti anche in virtù dell'accertamento da parte dell'Ill.mo Giudice adito della maturata usucapione per possesso continuo, indisturbato, pacifico e non violento ultradecennale e di buona fede maturato dalla trascrizione del titolo nel 1973 con l'acquisto del terreno sino allo spossessamento avvenuto a metà ottobre 2021. Con riserva di chiedere nella sede competente, la condanna dei resistenti al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa di tutto quanto accaduto. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio.”.
Si costituivano in giudizio i signori e , i quali eccepivano l'inammissibilità CP_2 CP_1
della domanda, il difetto di legittimazione attiva di il difetto di legittimazione Parte_1
passiva della resistente , che le contestazioni mosse dalle ricorrenti erano infondate, in CP_1 quanto il cancello era stato apposto per la rideterminazione dell'esatto confine tra i beni delle parti.
In particolare, deducevano di aver comunque lasciato aperto un passaggio pedonale di 70 cm, che tutti gli aventi diritto potevano utilizzare per il loro transito.
In ordine all'avversaria richiesta di accertamento dell'usucapione della servitù di passaggio, asseritamente maturata da controparte, eccepivano che essa era infondata e non provata. Concludevano in tali termini: “Voglia il Tribunale ordinario di Latina, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: in via preliminare, dichiarare inammissibile la domanda proposta da per vizio insanabile della procura alle liti;
sempre in via preliminare, Controparte_3
dichiarare la carenza di legittimazione attiva di per tutto quanto sopra dedotto, Parte_1
rilevato ed eccepito e, conseguentemente, rigettare la domanda dalla stessa proposta;
ancora in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva di per tutto quanto sopra CP_1
dedotto, rilevato ed eccepito e, conseguentemente, dichiararne l'estromissione dal presente giudizio, con integrale rigetto della domanda proposta nei suoi confronti;
nel merito, respingere totalmente
l'avversaria domanda, giacché infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni sin qui dedotte e rilevate, e, comunque, non provata. Con vittoria di spese e compensi professionali (aumentati del
30% come previsto dall'articolo”.
Con memoria integrativa depositata il 18.07.2022, in ragione di nuovi fatti sopravvenuti, le ricorrenti adducevano che i resistenti avevano, in data 16.06.2022, proceduto al distacco della corrente del cancello, facendosi restituire le chiavi dalla sig.ra e invitandola ad usufruire del passaggio CP_3
senza necessità delle chiavi, che allo stato dei fatti, il cancello era provvisto di due ante e due braccetti oleodinamici, per cui, per poterlo aprire era necessario posizionarsi dall'esterno dello stesso ed esercitare una pressione, aspettando lo sblocco dei braccetti, che era impossibile l'apertura del cancello dalla parte interna, per cui, ogni volta che la ricorrente avesse avuto necessità di aprire il cancello, anche quando si trovava all'interno della sua proprietà, con una sedia a rotelle - vista la sua grave difficoltà di deambulazione, avrebbe dovuto usare un passaggio di 40 cm con una pendenza notevole ed esercitare una forte pressione sul cancello, con il rischio anche di danneggiare gli stessi braccetti, che avevano una funzione solo se collegati con la corrente elettrica, ma di non disporre né della forza né della destrezza che le permettano di aprire il cancello privo di corrente elettrica.
Chiedevano, quindi: “all'Ill.mo Tribunale adito affinché, ritenuti sussistenti gli estremi di cui agli artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c., esaminati gli atti, voglia accertare e dichiarare il possesso del diritto di passaggio sia carraio che pedonale delle ricorrenti e ordinare ai resistenti di riallacciare la corrente elettrica al cancello con la restituzioni delle chiavi alla sig.ra e di un telecomando Controparte_3
e dare sia le chiavi che il telecomando anche alla sig.ra o ordinare il ripristino Parte_1 dello stato dei luoghi con la rimozione del cancello apposto.”.
Esperita l'istruttoria, con ordinanza del 27.07.2022, veniva accolto il ricorso proposto e dichiarato e accertato il possesso delle ricorrenti sulla servitù di passaggio carrabile oggetto di domanda per le causali di cui in parte motiva e, per l'effetto, ordinato a l'immediata cessazione delle CP_2
turbative al godimento di tale passaggio per l'accesso e per l'uscita dagli immobili in loro possesso e ordinato ai resistenti di riallacciare la corrente elettrica al cancello con la consegna delle chiavi e di un telecomando alla sig.ra e alla sig.ra Veniva, invece, rigettata Controparte_3 Parte_1
la domanda relativa al passaggio pedonale e dichiarata inammissibile la domanda di usucapione avanzata. Veniva, infine, rigettata ogni domanda nei confronti di . CP_1
formulava istanza per il prosieguo della causa nel merito per sentire accogliere le seguenti CP_2 conclusioni: “Voglia il Tribunale ordinario di Latina, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione attiva di per Parte_1
tutto quanto dedotto, rilevato ed eccepito in atti e, conseguentemente, rigettare la domanda dalla stessa proposta;
nel merito, respingere totalmente l'avversaria domanda, giacché infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni sin qui dedotte e rilevate, e, comunque, non provata. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre il rimborso forfettario del 15% ai sensi del D.M. n. 55/2014, nonché c.a. ed i.v.a. come per legge, anche relativamente alla fase sommaria del presente giudizio, nonché al reclamo”.
Si costituiva concludendo in proprio e in qualità di erede della sig.ra Parte_1 CP_3
chiedendo: “Voglia l'On. Tribunale adito, disattesa ogni contraria richiesta così provvedere:
[...]
I) nel merito confermare la decisione della fase sommaria e dunque dichiarare ed accertare il possesso delle ricorrenti sulla servitù di passaggio carrabile oggetto di domanda e per l'effetto, ordinare a l'immediata cessazione delle turbative al godimento di tale passaggio per CP_2
l'accesso e per l'uscita con auto o mezzi meccanici dagli immobili in loro possesso e ordinare nuovamente allo stato di riallacciare la corrente elettrica al cancello con la consegna delle chiavi e di un telecomando alla sig.ra o il ripristino dello stato dei luoghi antecedenti Parte_1
l'apposizione del cancello con la rimozione dello stesso;
II) con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Dichiarato interrotto il giudizio per effetto del decesso della parte , esso veniva Controparte_3
riassunto.
All'udienza del 25.02.2025, infine, la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ciò premesso, va rilevato che il vittorioso esperimento dell'azione di spoglio proposta nel caso di specie presuppone il ricorrere di tre condizioni, quali il possesso anteriore;
lo spoglio con relativo elemento soggettivo;
l'esercizio entro l'anno dal sofferto spoglio.
Occorre, quindi, verificare, in concreto, se la situazione di fatto lamentata dalla odierna ricorrente risponda a tutti i requisiti richiesti per il positivo esito dell'azione intrapresa, ovvero se abbia dimostrato, assolvendo l'onere probatorio su di esse gravante (cfr. Cassazione civile, sez. II, 31 agosto
2005, n. 17567), di avere effettivamente esercitato, con carattere di attualità, la signoria di fatto sul passaggio indicato. Come è noto, il possesso è il potere di fatto sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale (art. 1141, primo comma, c.c.) costituito da due elementi: la relazione fisica con la cosa (corpus) e la volontà di tenerla a propria esclusiva disposizione (animus rem sibi habendi). Il primo elemento è dato direttamente dalla concreta disponibilità della cosa, seppure non intesa in senso materialistico, essendo sufficiente che il soggetto mantenga come proprio il bene nella sua individualità (Cass., sez. II, 10 luglio 1997, n. 6260), mentre l'elemento soggettivo non è necessariamente collegato alla persuasione di esercitare un potere di fatto in corrispondenza dell'esistenza di un diritto, essendo al contrario espressione del potere di fatto esercitato come se si avesse il corrispondente diritto (Cass., sez. II, 30 giugno 1982, n. 3939): in altre parole l'animus è costituito dalla volontà di esercitare sulla cosa una signoria corrispondente all'esercizio della proprietà e, come tale, non è incompatibile con la conoscenza del diritto altrui, in quanto la pretesa del possessore prescinde dall'esistenza o meno della corrispondente posizione di diritto soggettivo (Cass., sez. II, 14 dicembre 1988, n. 6818).
In ordine alla posizione delle originarie ricorrenti nella fase di merito si è affermato che essa è di possesso con riferimento alla servitù di passaggio sulla base delle risultanze della prova orale e delle asserzioni delle parti durante l'udienza fissata per la loro comparizione personale, nonchè sulla base dello stato dei luoghi e della prova documentale.
Quanto a quest'ultima la ricostruzione si è basata sulla documentazione fotografica relativa allo stato dei luoghi, ove si evinceva chiaramente che non vi era alcun altro passaggio ai fondi in proprietà alle ricorrenti.
In tale fase deve rilevarsi come sul punto non possono sussistere dubbi, in quanto trattasi dell'unico tragitto possibile per accedere all'immobile ove incontestabilmente viveva la signora e al CP_3
terreno coltivato dalla sig.ra come anche riconosciuto, in sostanza, da parte convenuta. Parte_1
Né assume rilievo l'assenza del titolo costitutivo della servitù, in quanto, vertendosi in tema di possesso e non di proprietà, non può rileva tale profilo.
Ciò detto in ordine al primo requisito del possesso, quanto all'elemento oggettivo dello spoglio, chiaramente si evince che, per quanto concerne il passaggio pedonale, esso non è impedito dall'apposizione del cancello, in quanto, da un lato la signora essendo il cancello aperto, Parte_1 non aveva alcun problema al passaggio a piedi, mentre, dall'altro lato, la signora seppur CP_3
invalida, non aveva dato prova del fatto di poter deambulare solo ed esclusivamente con la sedia a rotelle e, in ogni caso, sotto tale profilo, la sua apposizione non costituisse alcuno spoglio, in quanto semplicemente può essere meno agevole ma non impedito. Peraltro, appare evidente che la discesa con la sedia a rotelle era difficoltosa al di là dell'apposizione del cancello, che costituisce, sotto tale profilo, legittimo esercizio delle facoltà connesse alla proprietà dei resistenti.
Inoltre, la signora se aveva necessità di essere accompagnata in auto alla propria CP_3
abitazione non ha bisogno del passaggio pedonale.
Quanto, invece, al passaggio carrabile, è evidente come la avente difficoltà a deambulare, CP_3
allorquando non vi era alcun cancello, transitava accompagnata in auto fino alla soglia della sua abitazione e come la avesse necessità, per la cura e coltivazione del suo terreno, almeno in Parte_1 qualche occasione l'anno, di transitare anche con mezzi meccanici di piccole dimensioni ovvero con auto per eseguire la manutenzione del fondo.
Tale circostanza era confermata dal sommario informatore teste indifferente alle Testimone_1
parti in causa, nonché dal teste , il quale, anche se parente delle ricorrenti sul punto Testimone_2
deve ritenersi attendibile.
CP Il teste poi, dichiarava: “Ora so che gli hanno tolto le chiavi perché il sig. Testimone_1
doveva andare nella sua casa al mare, per cui ha tolto le chiavi alla signora Hanno tolto CP_3 anche l'elettricità e così impedendo di fatto l'accesso dal cancello per difficoltà di movimentare i braccetti del cancello stesso. Il cancello lo hanno messo ad ottobre ed è sempre stato elettrico, mai manuale. La signora quando passa deve esercitando forza spostare il braccetto. So questo in Pt_3
quanto mi sono recato anche recentemente sul posto e ho avuto difficoltà ad aprire il cancello elettrico a mano e sono passato a piedi sull'apertura laterale”.
Il teste invece, nulla riferiva, essendo stato sui luoghi prima dell'eliminazione del Testimone_3
consegno di apertura elettrica del cancello.
Ciò in quanto appare evidente come per coltivare e fare manutenzione ad un fondo sia necessario accedere con mezzi meccanici e in ogni caso, come detto, la signora prima era solita Parte_1
accompagnare la madre in auto fino alla sua abitazione.
Inoltre, il possesso della servitù di passaggio appare, in sostanza, non smentito dalle stesse parti resistenti.
Nel presente giudizio va affermato, in ordine al possesso della servitù di passaggio che il possesso di essa da parte dell'originaria ricorrente sia proseguito per accessione nell'erede. Controparte_3
Si richiama all'uopo la previsione di cui all'art. 1146 c.c., comma 2 tenuto conto che per effetto di una fictio iuris, il possesso del “de cuius” si trasferisce agli eredi i quali subentrano nel possesso del bene anche senza necessità di una materiale apprensione così che, mancando il precedente possesso
“corpore”, la materiale apprensione con esclusione del detentore qualificato è stata legittimamente sanzionata con l'ordine di reintegrazione. A tal fine, occorre solo la prova della qualità di eredi, anch'essa non contestata e documentata.
Il principio della continuità nel possesso tra il “de cuius” e l'erede consente, quindi, a quest'ultimo, pur in assenza della materiale apprensione dei beni ereditari, il legittimo esercizio delle azioni possessorie (Cassazione civile sez. II, 18/05/2001, n.6852).
Tanto detto nel giudizio di merito possessorio, la sentenza che definisce il giudizio a cognizione piena può basarsi esclusivamente sugli elementi raccolti in fase di cognizione sommaria, allorché questi consentano al giudice di decidere la causa senza escludere le sommarie informazioni fornite dai testimoni nella prima fase del procedimento, in quanto idonee a fondare, in sede di decisione, il libero convincimento del giudice (cfr. II sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza del 22 luglio 2021, n. 21072, Cass. civ., sez. II, 8 maggio 2019, n. 12089).
Le deposizioni rese nella fase sommaria del giudizio, ove siano state assunte in contraddittorio tra le parti, sotto il vincolo del giuramento e sulla base delle indicazioni fornite dalle parti nei rispettivi atti introduttivi, infatti, sono da considerare come provenienti da veri e propri testimoni, mentre devono essere qualificati come “informatori" - le cui dichiarazioni sono comunque utilizzabili ai fini della decisione anche quali indizi liberamente valutabili - coloro che abbiano reso "sommarie informazioni" ai sensi dell'art. 669-sexies, comma 2, c.p.c., ai fini dell'eventuale adozione del decreto
"inaudita altera parte" (Cass. civ., sez. II, 21 novembre 2006, n. 24705).
Ove, dunque, le risultanze delle prove testimoniali assunte nella fase a cognizione piena risultino inaffidabili e insufficienti, il giudice non solo può, ma deve fondare la decisione sulla base delle prove atipiche (dichiarazioni di terzi, deposizioni di sommari informatori,…) o di altri mezzi istruttori (es: consulenza tecnica) che, pur vagliati criticamente diano conforto alla tesi opposta (Cass. civ., sez. II, sent., 4 maggio 2017, n. 10881).
Nel caso di specie, va rilevato che l'istruttoria della fase interinale è stata esaustiva e tutti i sommari informatori hanno prestato giuramento di rito, per cui devono utilizzarsi le prove assunte.
Nella presente fase, poi, il convenuto in sede di interrogatorio formale così riferiva sui CP_2
capi di prova di cui alle memorie ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. di parte attrice, sul capo 1: “si è vero, da quando è venuta ad abitare lì è sempre passata con le auto dei figli, non avendo la signora la patente e un auto, d'altronde non poteva certo volare per passare e arrivare alla sua proprietà, dopo che hanno costruito sopra la servitù che c'era prima nel 2002/2004 o 2005/2006”… sul capo 3: “solo per andare all'orto, ma non al suo appartamento perché entrava dalla piazza Cuzzoli e I. Cortellessa”, sul capo 5: “si è vero al terreno si, mentre all'appartamento no, accedeva dalla piazza, come detto.
Passava a piedi, con l'auto no perché parcheggiava prima. Una sola volta è entrata con un trattore”.
Lo stesso, quindi, di fatto confessava il possesso delle ricorrenti sul passaggio. Deve, quindi, in definitiva confermarsi il rigetto della domanda con riferimento all'azione di spoglio relativa alla tutela della servitù di passaggio pedonale.
Quanto, invece, alla condotta in relazione alla servitù carrabile, in ordine all'elemento materiale in oggetto, a parere di questo Giudice, è stata raggiunta la prova in ordine alla condotta di eliminazione del congegno elettrico al cancello.
Ritiene, tuttavia, il Tribunale che il ricorso vada qualificato quale richiesta di manutenzione nel possesso della servitù di passaggio e, dunque, ai sensi dell'art. 1168 c.c., e non quale domanda di spoglio.
Invero, come peraltro chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di azioni a difesa del possesso, la distinzione tra spoglio e molestia va posta non già sul piano della quantità, bensì su quello della natura della aggressione all'altrui possesso, nel senso che lo spoglio incide direttamente sulla cosa che ne costituisce l'oggetto, sottraendola in tutto o in parte alla disponibilità del possessore, mentre la molestia si risolve contro l'attività di godimento del possessore, disturbandone il pacifico esercizio, ovvero rendendolo disagevole e scomodo. Al fine di stabilire se sussistano gli estremi dello spoglio o della molestia non può prescindersi dalle modalità anche temporali, del comportamento dell'aggressore, le quali hanno rilievo per stabilire se si tratti di un impedimento duraturo, anche se non permanente, integrante lo spoglio, o di un impedimento soltanto transitorio parificabile alla mera turbativa (Cassazione civile , sez. II, 6 dicembre 1984, n. 6415). Più di recente è stato inoltre puntualizzato che la differenza tra lo spoglio e la turbativa, ai fini della individuazione dell'azione da esperirsi da parte del possessore, va definita, non in base ad astratte tipologie di comportamenti, ma alla stregua degli effetti che la lamentata violazione del possesso determina sulla situazione di fatto sulla quale essa viene ad incidere: se tale situazione, nella sua corrispondenza all'esercizio di un diritto reale, viene eliminata o comunque svuotata del suo essenziale contenuto, la violazione del possesso si sarà concretata nello spoglio, mentre quando dalla condotta illecita derivi solo una limitazione, attuale o potenziale, del possesso o del suo modo di esercizio, si avrà la semplice turbativa (cfr.,
Cassazione civile , sez. II, 20 giugno 1995, n. 6956).
Orbene, alla luce dei principi enunciati dalla Suprema Corte, deve necessariamente concludersi che la condotta denunciata sia costituita da una molestia che non ha impedito l'accesso sull'area ma che rende difficoltoso, per effetto della presenza del braccetto non rimosso sul cancello, il passaggio.
Né corrisponde al vero, sulla base dei rilievi fotografici in atti, che il cancello è apribile semplicemente con una maniglia.
Tale difficoltà, infatti, non concreta di per sé l'elemento oggettivo dello spoglio in quanto da esso non deriva la privazione della servitù di passaggio da parte del titolare di essa, rendendolo disagevole.
Così riqualificata la domanda, il ricorso presentato è fondato e va, pertanto, accolto. La sig.ra ha diritto, infatti, di utilizzare tale passaggio perché lo ha sempre utilizzato per Parte_1
accedere all'orto di sua proprietà ed a seguito della scomparsa della madre, le è necessario l'utilizzo anche per accedere all'immobile lasciatole in eredità dalla stessa essendo ex art. 1146 cc il possesso della madre trasmesso alla stessa.
È evidente, infatti, che, nell'esercizio del possesso del bene, le ricorrenti per effetto dell'apposizione del cancello e della mancata consegna delle chiavi e, poi, dell'eliminazione dell'accesso elettrico ad esso e della presenza del braccetto non eliminato, abbiano avuto un pregiudizio e che l'erede può far valere il possesso della madre, originaria ricorrente sulla servitù di passaggio.
Considerato, infatti, che la parte nell'esplicazione del possesso ha gli stessi poteri e facoltà del proprietario, ovvero di godere del bene in modo pieno e libero, la condotta ostruzionistica, volta ad ostacolare tale possesso, va a comprimere tali poteri e facoltà.
CP Ne deriva, in conclusione che la condotta posta in essere dal resistente sig. arreca una turbativa giuridicamente rilevante al possesso esercitato della ricorrente sulla servitù di passaggio.
Ed invero esso determina, se non l'annullamento, quanto meno un'apprezzabile modificazione o limitazione delle modalità secondo le quali il detto possesso possa essere esercitato, con un apprezzabile contenuto di disturbo.
Alcun dubbio, infine, si pone del resto in ordine alla sussistenza, in capo al resistente, dell'animus turbandi, atteso che, per costante giurisprudenza, l'elemento psicologico della turbativa è integrato dalla coscienza e volontà di compiere un atto che implichi l'alterazione dell'altrui possesso, contro il divieto espresso o anche presunto del possessore, senza che occorra la specifica intenzione di recare ad altri un pregiudizio e restando irrilevante la convinzione dell'agente di esercitare un proprio diritto
(cfr. Cass. civ. sent. n. 1620/87, 8417/94). CP All'uopo va detto che il sig. adduce che è stato costretto a disattivare il cancello elettrico a causa di un guasto tecnico dovuto alle problematiche relative al terreno eccessivamente sconnesso su cui il cancello è stato posizionato e che ne impediscono il regolare funzionamento.
Ebbene, la disattivazione della corrente elettrica al cancello, qualunque ne sia la causa, ha arrecato alla una turbativa giuridicamente rilevante al possesso da lei esercitato e ad oggi persiste Parte_1
CP_ il distacco della corrente elettrica ed era dovere del adoperarsi per la risoluzione del problema e consegnare chiavi e telecomando alla sig.ra cosa non avvenuta. Parte_1
È pur vero che la ricorrente adduce che a seguito dell'ordinanza del 27.07.2022 emessa dal Tribunale di Latina, il sig pur non ottemperando al ripristino della corrente elettrica e alla consegna CP_2
di chiavi e telecomando, non ha più impedito il passaggio carraio alla sig.ra ma nella Parte_1
ribadita fondatezza della domanda, lo stesso deve ottemperare a quanto già indicato in sede cautelare le cui statuizioni in tale sede vanno confermate. Deve, quindi, in accoglimento del ricorso della ricorrente, condannarsi il signor ad CP_2
astenersi, per il futuro, dal porre in essere qualsivoglia condotta di disturbo, molestia al libero possesso della servitù di passaggio carrabile per l'accesso alla sua proprietà e ordinarsi allo stesso il ripristino del cancello elettrico e la consegna del telecomando.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando in persona della dott.ssa Concetta Serino, così provvede:
- conferma l'ordinanza resa nella fase sommaria e, per l'effetto, in accoglimento del ricorso proposta da ordina al sig. l'immediata reintegra nel compossesso della servitù di Parte_1 CP_2
passaggio carrabile consegnando alla stessa le chiavi e il telecomando del cancello, al fine di permettere l'accesso e l'utilizzo dell'immobile e del terreno per cui è causa,
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice che liquida in € CP_2
400,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 700,00 per la fase istruttoria, € 600,00 per la fase decisoria, oltre a iva, spese generali e c.p.a., da distrarsi in favore della parte attrice dichiaratasi antistataria.
Latina, 26.05.2025
Il Giudice
(dott.ssa Concetta Serino)