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Sentenza 30 maggio 2024
Sentenza 30 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 30/05/2024, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ALNA
IN NOME DEL POPOLO ALNO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa ON Grillo Presidente rel
Dott. Paola Criscione Giudice
Dott.ssa Giulia Ferratini Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. RG 485 2024 avente ad oggetto: divorzio congiunto
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] e residente inC.DA ALBONE Parte_1
BIANCO S.N.C. 95044 EO AL , CF elettivamente domiciliato C.F._1 presso lo studio dell'avv. PASSANTE GIANFILIPPO che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
E
nato a [...] [...] residente in C.DA PIANO Controparte_1
BRUSCATO S.N.C. 95044 EO AL CF elettivamente domiciliata C.F._2 presso lo studio dell'avvLIBERTO FRANCESCO . che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del 23.5.2024 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni, dichiarando di non volersi riconciliare ed insistendo nell'accoglimento di richiesta del ricorso
Il P.M. nulla opponeva RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24/04/2024 e Parte_1 Controparte_1
adivano codesto Tribunale al fine di sentire accogliere la richiesta di cessazione degli effetto covoòo del matrimonio contratto in Zafferana Etnea (CT), in data 27.07.2002, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Zafferana Etnea, Anno 2002, numero 43, parte 2,
Serie A.
l ricorrenti esponevano che con decreto n. 9379/2020 emesso, nell'ambito di proc. 1503/2019 r.g., in data 21.12.2020, il Tribunale di Caltagirone aveva la separazione dei predetti coniugi.
All'udienza presidenziale del 23.5.2024 , svoltasi ex art. 127 ter c.p.c., le parti presentavano note scritte mediante le quali dichiaravano di rinunciare di partecipare all'udienza di comparizione di coniugi ex art 711 c.p.c., di non volersi conciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricoro pertanto, il Presidente del Tribunale si riservava di riferire in camera di consiglio .
Tanto considerato, nulla opponendo il Pubblico Ministero, giuste conclusioni rese in data 7.5.2023 , il presente ricorso può essere accolto.
E difatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di un anno dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ex art. 3 della legge n. 898/70 così come riformato dalla legge n. 55/15;
• la separazione personale dei coniugi de quorum è stata omologata decreto del 21.12.2020
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi allo scioglimento nell'ambito del ricorso .
Tali condizioni sono da ritenersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Nel caso de quo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data
27.7.2002 tra e annotato nel registro degli Parte_1 Controparte_1
atti di matrimonio del comune di Zafferana Etnea al n. 43 anno 2002 parte II serie A alle condizioni liberamente concordate e sottoscritte dalle parti in seno al ricorso
DISPONE che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369. Nulla per le spese del procedimento.
Così deciso in Caltagirone, alla camera di consiglio del 23.5.2024
Il Presidente est.
Dott.ssa ON Grillo
IN NOME DEL POPOLO ALNO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa ON Grillo Presidente rel
Dott. Paola Criscione Giudice
Dott.ssa Giulia Ferratini Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. RG 485 2024 avente ad oggetto: divorzio congiunto
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] e residente inC.DA ALBONE Parte_1
BIANCO S.N.C. 95044 EO AL , CF elettivamente domiciliato C.F._1 presso lo studio dell'avv. PASSANTE GIANFILIPPO che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
E
nato a [...] [...] residente in C.DA PIANO Controparte_1
BRUSCATO S.N.C. 95044 EO AL CF elettivamente domiciliata C.F._2 presso lo studio dell'avvLIBERTO FRANCESCO . che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del 23.5.2024 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni, dichiarando di non volersi riconciliare ed insistendo nell'accoglimento di richiesta del ricorso
Il P.M. nulla opponeva RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24/04/2024 e Parte_1 Controparte_1
adivano codesto Tribunale al fine di sentire accogliere la richiesta di cessazione degli effetto covoòo del matrimonio contratto in Zafferana Etnea (CT), in data 27.07.2002, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Zafferana Etnea, Anno 2002, numero 43, parte 2,
Serie A.
l ricorrenti esponevano che con decreto n. 9379/2020 emesso, nell'ambito di proc. 1503/2019 r.g., in data 21.12.2020, il Tribunale di Caltagirone aveva la separazione dei predetti coniugi.
All'udienza presidenziale del 23.5.2024 , svoltasi ex art. 127 ter c.p.c., le parti presentavano note scritte mediante le quali dichiaravano di rinunciare di partecipare all'udienza di comparizione di coniugi ex art 711 c.p.c., di non volersi conciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricoro pertanto, il Presidente del Tribunale si riservava di riferire in camera di consiglio .
Tanto considerato, nulla opponendo il Pubblico Ministero, giuste conclusioni rese in data 7.5.2023 , il presente ricorso può essere accolto.
E difatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di un anno dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ex art. 3 della legge n. 898/70 così come riformato dalla legge n. 55/15;
• la separazione personale dei coniugi de quorum è stata omologata decreto del 21.12.2020
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi allo scioglimento nell'ambito del ricorso .
Tali condizioni sono da ritenersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Nel caso de quo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data
27.7.2002 tra e annotato nel registro degli Parte_1 Controparte_1
atti di matrimonio del comune di Zafferana Etnea al n. 43 anno 2002 parte II serie A alle condizioni liberamente concordate e sottoscritte dalle parti in seno al ricorso
DISPONE che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369. Nulla per le spese del procedimento.
Così deciso in Caltagirone, alla camera di consiglio del 23.5.2024
Il Presidente est.
Dott.ssa ON Grillo