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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 03/03/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Caltanissetta, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
G.O.P. Carmela Rita D'Aleo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1214/2024 R.G. del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
corrente in Enna, in Piazza Piersanti Mattarella, n. 36, Parte_1 part. IVA n. in persona del Suo legale rappresentante, l'Amministratore Unico P.IVA_1
pro-tempore, SI , nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso, Parte_2 giusta procura speciale alla lite, resa, ai sensi dell'art. 83 c.p.c., su foglio separato apposta in calce al ricorso, dall'Avv. Francesco Impellizzeri, del Foro di Enna, elettivamente domiciliato, per gli effetti del giudizio, presso e nello Studio Legale di lui, in Caltanissetta, in
Via Filippo Turati, n. 130/F;
ricorrente
CONTRO
nato a [...] il [...] CF ( ) Controparte_1 C.F._1 ivi residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo VITELLO, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Caltanissetta Via Malta, 10;
resistente
1 CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale d'udienza 14 febbraio 2025.
OGGETTO: Restituzione caparra confirmatoria a seguito di risoluzione consensuale di contratto preliminare di compravendita.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto ricorso ex art. 281- decies c.p.c nei confronti il sig. Parte_1
, esponendo di aver stipulato, tramite cessione contrattuale, un contratto Controparte_1 preliminare di compravendita con il resistente per l'acquisto di due unità immobiliari site in
Caltanissetta, in Via Napoleone Colajanni n. 175. In seguito alla risoluzione consensuale del suddetto contratto, avvenuta con scrittura privata del 17.12.2021, le parti avevano convenuto la restituzione della caparra confirmatoria versata, pari a complessivi € 40.000,00.
Nonostante le ripetute diffide, il resistente non ha provvedeva alla restituzione della somma dovuta, costringendo la società ricorrente ad adire l'Autorità Giudiziaria per ottenere la sua condanna alla restituzione della caparra confirmatoria.
A sostegno delle sue difese la ricorrente ha assunto la nullità della condizione apposta alla restituzione della somma in forza dell'art. 1355 c.c., in quanto meramente potestativa.
Si è costituito in giudizio il resistente contestando le pretese della Controparte_1
ricorrente, sostenendo che la condizione sospensiva apposta alla restituzione non si è verificata e che la stessa è da ritenersi lecita e non meramente potestativa.
La domanda è fondata e va accolta.
In punto di diritto giova rilevare quanto segue.
Come noto la condizione, quale elemento accessorio del contratto, è la clausola che fa dipendere l'efficacia o l'inefficacia del contratto dal verificarsi dell'avveramento della stessa dipendente dal caso o dalla volontà di un terzo, nonché dalla volontà di una delle parti. In particolare, infatti, proprio con riferimento all'istituto della condizione potestativa, si evidenzia come la stessa sia lo strumento attraverso il quale possono essere elevati a giuridica rilevanza i motivi soggettivi delle parti, che normalmente sono irrilevanti all'interno della materia contrattuale. L'aspetto che però senz'altro risulta di pregnante rilievo è la distinzione tra condizione potestativa semplice e condizione meramente potestativa ovvero le necessarie condizioni di validità di quest'ultima. Nella prima ipotesi, infatti, l'evento consiste in una dichiarazione di volontà che è il risultato complesso di una serie di motivi, rappresentanti molteplici ed apprezzabili interessi;
mentre, nella seconda è una semplice dichiarazione di volontà o un fatto tale che si possa compiere o non compiere indifferentemente, senza che vi siano seri motivi per compierlo od ometterlo.
2 Pacifico è l'orientamento della giurisprudenza nel ritenere che “ La condizione deve ritenersi
"meramente potestativa" quando consiste in un fatto volontario il cui compimento o la cui omissione non dipende da seri o apprezzabili motivi, ma dal mero arbitrio della parte, svincolato da qualsiasi razionale valutazione di opportunità e convenienza, sì da manifestare l'assenza di una seria volontà della parte di ritenersi vincolata dal contratto….( Cass. Civ.,
Sez. VI, ordinanza 21 dicembre 2018, n. 33198- già Cass. n. 11774 del 21.05.2007).
Tutto ciò risulta integrato nel caso di specie.
La risoluzione consensuale del contratto preliminare del 23.08.2019 è stata formalizzata tra le parti con scrittura privata del 17.12.2021. Tale accordo prevedeva espressamente che il Sig.
debba restituire le somme ricevute a titolo di caparra confirmatoria. La Controparte_1 caparra confirmatoria di € 40.000,00, è stata versata dall'originario promissario acquirente
(successivamente sostituito dalla . La restituzione è stata subordinata Parte_1 al reperimento di un nuovo acquirente per l'immobile; tuttavia la clausola in questione ha un evidente carattere meramente potestativo, in quanto non prevede un termine certo, rendendo incerta l'effettiva esigibilità della somma.
Dall'esame degli atti e della documentazione prodotta emerge dunque che le parti hanno consensualmente risolto il contratto preliminare di compravendita e che la restituzione della caparra confirmatoria veniva subordinata alla vendita a terzi dell'immobile oggetto del preliminare o di altro immobile limitrofo. Tuttavia, detta condizione, per la sua natura aleatoria e per l'assenza di un termine finale certo, deve ritenersi meramente potestativa e, quindi, nulla ai sensi dell'art. 1355 c.c.
Ai sensi dell'art. 1355 c.c., le condizioni meramente potestative (cioè quelle che dipendono esclusivamente dalla volontà di una sola parte) sono nulle. Poiché la clausola in questione non prevede un termine preciso e lascia indefinitamente nelle mani del Sig. la CP_1
possibilità di restituire o meno la somma, essa deve ritenersi nulla.
Ne consegue che l'obbligo di restituzione della caparra confirmatoria non può essere subordinato a tale condizione.
Alla luce di quanto esposto, risulta evidente l'inadempimento del resistente all'obbligo di restituzione della somma percepita a titolo di caparra confirmatoria. Ne consegue il diritto della ricorrente al riconoscimento della somma richiesta.
Considerata la peculiarità e la novità della questione trattata, le spese del giudizio vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente decidendo, disattesa ogni domanda o eccezione avversa:
-Accoglie il ricorso proposto dalla Parte_1
3 - Condanna il sig. alla restituzione in favore della ricorrente della somma Controparte_1 di euro 40.000,00, oltre interessi legali dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo;
Spese compensate.
Caltanissetta 1 marzo 2025
Il Giudice
Carmela Rita D'Aleo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Caltanissetta, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
G.O.P. Carmela Rita D'Aleo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1214/2024 R.G. del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
corrente in Enna, in Piazza Piersanti Mattarella, n. 36, Parte_1 part. IVA n. in persona del Suo legale rappresentante, l'Amministratore Unico P.IVA_1
pro-tempore, SI , nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso, Parte_2 giusta procura speciale alla lite, resa, ai sensi dell'art. 83 c.p.c., su foglio separato apposta in calce al ricorso, dall'Avv. Francesco Impellizzeri, del Foro di Enna, elettivamente domiciliato, per gli effetti del giudizio, presso e nello Studio Legale di lui, in Caltanissetta, in
Via Filippo Turati, n. 130/F;
ricorrente
CONTRO
nato a [...] il [...] CF ( ) Controparte_1 C.F._1 ivi residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo VITELLO, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Caltanissetta Via Malta, 10;
resistente
1 CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale d'udienza 14 febbraio 2025.
OGGETTO: Restituzione caparra confirmatoria a seguito di risoluzione consensuale di contratto preliminare di compravendita.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto ricorso ex art. 281- decies c.p.c nei confronti il sig. Parte_1
, esponendo di aver stipulato, tramite cessione contrattuale, un contratto Controparte_1 preliminare di compravendita con il resistente per l'acquisto di due unità immobiliari site in
Caltanissetta, in Via Napoleone Colajanni n. 175. In seguito alla risoluzione consensuale del suddetto contratto, avvenuta con scrittura privata del 17.12.2021, le parti avevano convenuto la restituzione della caparra confirmatoria versata, pari a complessivi € 40.000,00.
Nonostante le ripetute diffide, il resistente non ha provvedeva alla restituzione della somma dovuta, costringendo la società ricorrente ad adire l'Autorità Giudiziaria per ottenere la sua condanna alla restituzione della caparra confirmatoria.
A sostegno delle sue difese la ricorrente ha assunto la nullità della condizione apposta alla restituzione della somma in forza dell'art. 1355 c.c., in quanto meramente potestativa.
Si è costituito in giudizio il resistente contestando le pretese della Controparte_1
ricorrente, sostenendo che la condizione sospensiva apposta alla restituzione non si è verificata e che la stessa è da ritenersi lecita e non meramente potestativa.
La domanda è fondata e va accolta.
In punto di diritto giova rilevare quanto segue.
Come noto la condizione, quale elemento accessorio del contratto, è la clausola che fa dipendere l'efficacia o l'inefficacia del contratto dal verificarsi dell'avveramento della stessa dipendente dal caso o dalla volontà di un terzo, nonché dalla volontà di una delle parti. In particolare, infatti, proprio con riferimento all'istituto della condizione potestativa, si evidenzia come la stessa sia lo strumento attraverso il quale possono essere elevati a giuridica rilevanza i motivi soggettivi delle parti, che normalmente sono irrilevanti all'interno della materia contrattuale. L'aspetto che però senz'altro risulta di pregnante rilievo è la distinzione tra condizione potestativa semplice e condizione meramente potestativa ovvero le necessarie condizioni di validità di quest'ultima. Nella prima ipotesi, infatti, l'evento consiste in una dichiarazione di volontà che è il risultato complesso di una serie di motivi, rappresentanti molteplici ed apprezzabili interessi;
mentre, nella seconda è una semplice dichiarazione di volontà o un fatto tale che si possa compiere o non compiere indifferentemente, senza che vi siano seri motivi per compierlo od ometterlo.
2 Pacifico è l'orientamento della giurisprudenza nel ritenere che “ La condizione deve ritenersi
"meramente potestativa" quando consiste in un fatto volontario il cui compimento o la cui omissione non dipende da seri o apprezzabili motivi, ma dal mero arbitrio della parte, svincolato da qualsiasi razionale valutazione di opportunità e convenienza, sì da manifestare l'assenza di una seria volontà della parte di ritenersi vincolata dal contratto….( Cass. Civ.,
Sez. VI, ordinanza 21 dicembre 2018, n. 33198- già Cass. n. 11774 del 21.05.2007).
Tutto ciò risulta integrato nel caso di specie.
La risoluzione consensuale del contratto preliminare del 23.08.2019 è stata formalizzata tra le parti con scrittura privata del 17.12.2021. Tale accordo prevedeva espressamente che il Sig.
debba restituire le somme ricevute a titolo di caparra confirmatoria. La Controparte_1 caparra confirmatoria di € 40.000,00, è stata versata dall'originario promissario acquirente
(successivamente sostituito dalla . La restituzione è stata subordinata Parte_1 al reperimento di un nuovo acquirente per l'immobile; tuttavia la clausola in questione ha un evidente carattere meramente potestativo, in quanto non prevede un termine certo, rendendo incerta l'effettiva esigibilità della somma.
Dall'esame degli atti e della documentazione prodotta emerge dunque che le parti hanno consensualmente risolto il contratto preliminare di compravendita e che la restituzione della caparra confirmatoria veniva subordinata alla vendita a terzi dell'immobile oggetto del preliminare o di altro immobile limitrofo. Tuttavia, detta condizione, per la sua natura aleatoria e per l'assenza di un termine finale certo, deve ritenersi meramente potestativa e, quindi, nulla ai sensi dell'art. 1355 c.c.
Ai sensi dell'art. 1355 c.c., le condizioni meramente potestative (cioè quelle che dipendono esclusivamente dalla volontà di una sola parte) sono nulle. Poiché la clausola in questione non prevede un termine preciso e lascia indefinitamente nelle mani del Sig. la CP_1
possibilità di restituire o meno la somma, essa deve ritenersi nulla.
Ne consegue che l'obbligo di restituzione della caparra confirmatoria non può essere subordinato a tale condizione.
Alla luce di quanto esposto, risulta evidente l'inadempimento del resistente all'obbligo di restituzione della somma percepita a titolo di caparra confirmatoria. Ne consegue il diritto della ricorrente al riconoscimento della somma richiesta.
Considerata la peculiarità e la novità della questione trattata, le spese del giudizio vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente decidendo, disattesa ogni domanda o eccezione avversa:
-Accoglie il ricorso proposto dalla Parte_1
3 - Condanna il sig. alla restituzione in favore della ricorrente della somma Controparte_1 di euro 40.000,00, oltre interessi legali dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo;
Spese compensate.
Caltanissetta 1 marzo 2025
Il Giudice
Carmela Rita D'Aleo
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