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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 04/03/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2516/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Carla Caldaroni, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2516/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara Ripamonti Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Lissone (MB), Via F. Baracca n.
11 (pec ; Email_1
CONTRO
(C.F. ), in persona Controparte_1 C.F._2 dell'omonimo titolare , con sede in Capriate San Gervasio (BG), Via Controparte_1
Buonarroti n. 6.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha precisato le seguenti conclusioni: “… In principalità e nel merito: - accertare il totale inadempimento di alle obbligazioni assunte nel contratto stipulato Controparte_1 con il Sig. in data 15/16 luglio 2022 e, conseguentemente, tenuto conto anche della diffida ad Parte_1 adempiere inoltrata in data 18.10.2023, dichiarare – ex art. 1453-1454 c.c. – la risoluzione del predetto contratto;
- per l'effetto, condannare la convenuta, alla Controparte_1 restituzione, in favore del Sig. dell'importo versato da quest'ultimo, in esecuzione del Parte_1 contratto di cui sopra, per € 4.001,00, oltre al risarcimento del danno patito dal Sig. sia per la Parte_1 perdita del beneficio fiscale per € 8.001,00 sia per il sovrapprezzo per fornitura e posa serramenti all'attualità, per € 1.632,61 e, così, per un importo complessivo ad avere pari ad € 13.634,61 o a quella misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, per tutti i motivi esposti in narrativa. In ogni caso: Con vittoria delle competenze professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, I.V.A. e C.p.A. come per legge. In via istruttoria…”
pagina 1 di 8 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies cpc, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
per sentire accertare l'inadempimento della stessa ditta convenuta al Controparte_1 contratto concluso tra le odierne parti, in data 15.07.2022, ed avente per oggetto la fornitura e la posa di serramenti, per il complessivo importo di € 16.004,00, iva compresa (doc.1), stipulato dal ricorrente
“avvalendosi delle agevolazioni fiscali per l'efficientamento energetico previsto dalla normativa vigente in materia ed optando per lo sconto in fattura, con cessione del credito all'impresa per il 50% dell'importo preventivato, ossia € 8.002,00”; nonché per sentire condannare la predetta convenuta alla restituzione della somma corrisposta a titolo di acconto, pari ad € 4.001,00, oltre al ristoro del danno quantificato nella somma complessiva di € 13.634,61 (o nella misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia), e relativo alla perdita del beneficio fiscale (per € 8.001,00) ed al maggior costo della fornitura e posa dei serramenti (per € 1.632,61), oltre interessi e rivalutazione monetaria (cfr. ricorso).
non si è costituita in giudizio e, verificata la regolarità Controparte_1 della notifica del ricorso, è stata dichiarata la contumacia della stessa, che peraltro neppure si è presentata in udienza per rendere l'interrogatorio formale, regolarmente deferitole da parte ricorrente.
In particolare, sia il ricorso introduttivo che l'ordinanza di ammissione dell'interrogatorio formale risultano essere stati notificati alla ditta resistente presso l'indirizzo pec risultante dall'estratto del registro INI PEC e riportato anche sul contratto in esame, redatto su modulo della stessa Home
Solutions (doc.1).
La causa è stata, quindi, istruita sulla base delle sole allegazioni del ricorrente e con la deposizione testimoniale dei signori e (cfr. verbale di causa). Dopodiché, la stessa Testimone_1 Testimone_2
è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, previa assegnazione di un termine per eventuali note conclusive.
Brevemente riepilogati i fatti di causa, reputa questo Giudice di accogliere le domande formulate da parte ricorrente nei seguenti termini.
E' noto l'orientamento della giurisprudenza, in materia di responsabilità contrattuale, secondo cui “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa ...” (da Cass., sez. un., n.13533/2001).
pagina 2 di 8 Nella specie, ha allegato il contratto inter partes, perfezionatosi con la sottoscrizione Parte_1 da parte dello stesso ricorrente, in data 15.07.2022, della conferma d'ordine n. 073/2022 redatta su modulo della ditta resistente e relativa, tra l'altro, alla “fornitura e posa in opera di: Parte_2
”, “ ” e “PORTA ” (doc.1).
[...] Parte_3 Pt_4
In particolare, e per quel che rileva, con detto contratto, da una parte, si è obbligata a CP_1 consegnare e posare i beni (come meglio individuati nello stesso contratto) in favore di
[...]
secondo le modalità e le tempistiche indicate nel contrato stesso;
e, dall'altra parte, Pt_1 quest'ultimo si è obbligato a corrispondere il prezzo € 16.004,00, con le seguenti modalità: - € 8.002,00 usufruendo del beneficio dello sconto in fattura per la misura del 50% del prezzo pattuito, ex art. 121, primo comma, D.L. n. 34/2020, con cessione in favore dell'impresa resistente del relativo credito di imposta (doc.1 e doc. 2); - € 4.001,00 a titolo di acconto al momento dell'ordine; - € 4.001,00 “come saldo ad avviso di merce pronta” .
Il ricorrente ha, poi, dimostrato di aver adempiuto all'obbligazione sullo stesso gravante;
e, nello specifico, di aver corrisposto in favore di la somma pattuita a titolo di acconto e pari CP_1 ad € 4.001,00 (cfr. distinta del bonifico, doc.3 e fattura acconto, doc.4).
Ancora, parte ricorrente ha documentato l'esistenza di un accordo, datato 30.06.2023, con il quale
“a seguito dell'incontro con tutte le parti interessate dagli ordini ricevuti a luglio 2022 CP_1
(ovvero 1 anno fa), si impegna a rispettare le date sottoindicate al fine di procedere con la consegna e CP_ l'installazione di tutto il materiale indicato”; e, in particolare, la convenuta si è obbligata a consegnare i serramenti in favore di parte ricorrente entro il giorno 11.09.2023. Inoltre, sempre con il citato documento, si stabilisce che “Nel caso in cui l'accordo non venga rispettato, entro 3 giorni dalle date indicate, il signor in qualità di titolare della si impegnerà a restituire tutte le CP_1 Controparte_1 somme fin ora ricevute, fatte eccezione per le somme che coprono merce già consegnata e installata” (doc. 5).
Inoltre, il ricorrente ha provato di aver sollecitato, in data 18.10.2023, la consegna della merce ordinata,
e di aver diffidato, mediante il legale di fiducia, la convenuta ad adempiere al contratto in esame nel termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa diffida, avvertendola che, in difetto, il contratto si sarebbe automaticamente risolto, con diritto del ricorrente ad ottenere la restituzione dell'acconto versato (doc. 6).
Infine, parte ricorrente ha depositato la comunicazione inoltrata alla convenuta, in data 26.02.2024, di invito alla procedura di negoziazione assistita (doc.7).
A fronte di detti elementi, deve ritenersi dimostrato in giudizio il grave inadempimento della convenuta al contratto in esame e, in particolare, la mancata consegna ed installazione della merce da parte di nè nel termine indicato nel contratto (doc. 1 ), né in quello prospettato dalla CP_1
pagina 3 di 8 stessa convenuta con l'accordo del 30.06.2023 (doc.5) e nemmeno nel termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della diffida ad adempiere del 18.10.2023 (doc.6).
Del resto, è indubitabile che il tempo trascorso dalla conclusione del contratto sino alla scadenza del termine concesso per adempiere, con l'ultima diffida di parte ricorrente (doc. 6), costituisca un congruo spazio di tempo, decorso il quale può ritenersi in concreto superato ogni limite di normale tolleranza.
Ulteriore elemento a dimostrazione della fondatezza della domanda di parte ricorrente deve essere dedotto anche dalla complessiva condotta processuale ed extraprocessuale della convenuta. In particolare, quest'ultima ha omesso: - anzitutto, di contestare la diffida di messa in mora del
18.10.2023 (doc.6); - inoltre, di costituirsi in giudizio (e quindi di coltivare eventuali eccezioni o contestazioni rispetto alla domanda formulata nei suoi confronti); - infine, di presentarsi a rendere l'interrogatorio formale, pertanto, ed anche sulla base delle allegazioni acquisite nel corso del giudizio
(e sopra indicate), reputa questo Giudice di poter ritenere le circostanze oggetto dei capitoli di prova
(dal n. 1 al n.10), indicate con il ricorso, come riconosciute da ai sensi dell'art.232 cpc CP_1
(in particolare, tra queste circostanze, sia l'esistenza del rapporto contrattuale, sia il pagamento della somme a titolo di acconto da parte del ricorrente che la mancata fornitura e posa della merce in esame).
Pertanto, in accoglimento della domanda di parte ricorrente, accertato il grave inadempimento di parte convenuta al contratto in esame, deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 1454 cc, la risoluzione del contratto stesso per l'effetto dell'inutile decorso del termine di cui alla diffida ad adempiere del
18.10.2023 (doc. 6) e, di conseguenza, parte convenuta deve essere condannata a restituire l'importo versato dal ricorrente a titolo di acconto e pari ad € 4.001,00 oltre interessi corrispettivi, ai sensi degli art. 1282 e 1284 cc dalla data del 18.07.2022 al saldo (data del bonifico, doc.3).
Ciò posto, e passando all'esame della domanda di ristoro del danno formulata da parte ricorrente, questo Giudice ritiene di poterla accogliere soltanto nei seguenti termini.
Va anzitutto ribadito che l'art. 1223 cc individua il danno nella perdita subita e nel mancato guadagno, e , secondo la giurisprudenza, tale norma "riflette una prospettiva differenzialista", alla stregua della quale, il danno "è il pregiudizio economico che si riflette in un'effettiva diminuzione del patrimonio, diminuzione data alla differenza tra il valore attuale del patrimonio del creditore-danneggiato ed il valore che presenterebbe" se l'obbligazione fosse stata tempestivamente ed esattamente adempiuta o il fatto illecito non fosse stato realizzato (cfr. Cass.n. 33537/2022).
Orbene, in riferimento alla richiesta di risarcimento “del danno patito … per la perdita del beneficio fiscale per € 8.001,00”, parte ricorrente, sulla base delle allegazioni versate in atti (e, in particolare, cfr. doc.4:
pagina 4 di 8 fattura n.59/22; doc.1: contratto in esame;
doc.3: causale del bonifico relativo al pagamento dell'anticipo), ha provato che le opere di sostituzione dei serramenti oggetto del contratto in esame fossero per tipologia riconducibili tra gli interventi indicati dall'art. 14 DL n.63/2013 (L.conv. n.
90/2013); e, quindi, comprese nell'ambito di applicazione del beneficio fiscale cd. “Ecobonus”.
E, per detti interventi (di cd. “efficientamento energetico”), è noto che, alla data di stipulazione del contratto in esame e sino alla data del 17 febbraio 2023, data di entrata in vigore del DL n. 11/2023 (L. conv. n.28/2023, salva la possibilità di eseguire, in deroga a tale norma, le opere già commissionate) sulla scorta degli art. 119, comma 16, e 121, comma primo lett.a), del DL n. 34/2020 (L. conv. n.
77/2020), era possibile per il committente/acquirente optare, “in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione ….: a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante”, cd “sconto in fattura”
(e, nella specie, per la misura pari al 50% del prezzo).
Risulta, poi, accertato in causa, che abbia effettivamente optato per detta forma di Parte_1 beneficio e che abbia proposto ed accettato tale modalità di pagamento del CP_1 corrispettivo: per il 50% pagamento diretto e per il restante 50% mediante cessione del credito fiscale e corrispondente sconto in fattura (doc.1,3 e 4).
Ciò posto, deve ragionevolmente ritenersi che, nell'ipotesi in cui il contratto inter partes avesse avuto regolare esecuzione, il ricorrente avrebbe potuto usufruire del cd. “sconto in fattura”. Il mancato adempimento ha invece comportato la perdita di tale specifico beneficio.
Né rileva, rispetto all'esaminanda domanda, volta a reintegrare parte ricorrente del danno subito per aver confidato (invano) e senza colpa (anche in considerazione dell'accordo datato 30.06.2023, doc. 5) nell'adempimento da parte della ditta fornitrice agli obblighi contrattuali, la circostanza che il ricorrente non abbia eseguito l'intervento (rivolgendosi ad altri fornitori) quando l'inadempimento si
è cristallizzato.
Se, per un verso, è indubbio che lo scopo del citato D.L. n.34/2020, cd. “Decreto Rilancio”, è quello di incentivare la realizzazione delle opere e che il credito fiscale si concretizza solo al completamento dei lavori (art. 121 del cita D.L. n.34/2020); d'altro canto, la mancata realizzazione dell'opera non può aver peso nei rapporti (di natura privatistica) tra i due contraenti (che si sono vincolati a rispettare, in primis, le obbligazioni nascenti dal contratto, ex art. 1374 e, di non meno importanza e natura cogente, gli elementari principi, vigenti nel nostro ordinamento, di buona fede e correttezza nell'esecuzione dei contratti, art. 1175 e 1375 cc): il pregiudizio patito dal ricorrente, consistente, come già detto, nella perdita di un vantaggio economico, non si sarebbe realizzato se l'obbligazione fosse stata adempiuta pagina 5 di 8 da parte resistente. Dunque, è quest'ultima responsabile (ex art. 1218 cc) delle conseguenze
(immediate e dirette) della sua condotta inadempiente.
Tuttavia, l'inadempimento da parte di e l'impossibilità di accedere a detto beneficio CP_1 fiscale, a seguito del mutamento della normativa, non possono portare a riconoscere il danno nei termini prospettati dal ricorrente (pari alla totalità dell'importo del beneficio). Infatti, “In tema di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale poiché il soggetto responsabile è il contraente inadempiente, normalmente non si pone un problema di nesso di causalità tra comportamento ed evento dannoso, ma di estensione della responsabilità, e il danno risarcibile coincide con la perdita o il mancato guadagno conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, delimitati in base al giudizio ipotetico sulla differenza tra situazione dannosa e situazione quale sarebbe stata se il fatto dannoso non si fosse verificato (ex plurimis, Cass., sez. 1, sentenza n. 11629 del 1999). Nell'indagine … rilevano eventuali fattori sopravvenuti all'inadempimento, compreso il comportamento del contraente adempiente, che possono incidere quanto meno nella direzione della estensione della responsabilità” (Cass.n.18832/2016).
Ed è noto che, in relazione alla tipologia di opere in esame, anche nel periodo successivo alla risoluzione del contratto inter partes, a seguito dello spirare (infruttuoso) del termine per adempiere indicato con la diffida ad adempiere, era ancora possibile per il ricorrente usufruire delle detrazioni fiscali, sempre nella misura del 50% del corrispettivo, sulla base del già citato art. 14 DL n.63/2013
(L.conv. n. 90/2013).
Pertanto, la domanda di ristoro del danno merita di essere accolta in riferimento all'effettivo pregiudizio conseguente all'inadempimento della ditta resistente e consistente, diversamente da quanto opinato da parte ricorrente, nel fatto che, in caso di accesso allo sconto in fattura, vi è un minor esborso immediatamente (all'atto del pagamento delle opere), mentre nel caso (che restava comunque praticabile per il ricorrente) di diretta fruizione della detrazione fiscale, il beneficio si realizza nell'arco del periodo decennale (art. 14 D.L.n.63/2013). Si può quindi ritenere che il pregiudizio subito in conseguenza dell'inadempimento corrisponda al valore degli interessi sulla somma (nel caso di specie pari ad € 8.002,00) oggetto di minor esborso/detrazione fiscale, per il periodo decennale in cui il beneficio viene spalmato per l'ipotesi di mancato ricorso allo sconto in fattura.
Del resto, il ricorrente non ha affermato (e tanto meno ha dimostrato) in giudizio di essersi trovato in condizioni economiche tali da non potere pagare e quindi commissionare le opere data la sopravvenuta impossibilità di accedere al detto “sconto in fattura”, e quindi di aver subito un maggior o diverso danno.
In definitiva, reputa questo Giudice di poter liquidare il pregiudizio subito da parte ricorrente, in via equitativa, nell'importo pari ad € 1.600, corrispondente agli interessi calcolati al tasso legale (allo stato pagina 6 di 8 pari al 2%, DM 10 dicembre 2024), sulla somma € 8.002,00, per la durata di 10 anni (durata della detrazione prevista, cit. art. 14); trattandosi di debito di valore detta somma dovrà essere soggetta a rivalutazione monetaria, dalla data della diffida ad adempiere al saldo, e maggiorata degli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
Venendo all'ulteriore voce di danno oggetto della domanda di parte ricorrente, relativa al
“sovrapprezzo per fornitura e posa serramenti all'attualità, per € 1.632,61”, si osserva che, a fondamento di detta richiesta, il ricorrente ha allegato soltanto un preventivo redatto da altro fornitore per l'importo complessivo di € 17.636,61 (doc. 8). Tuttavia, detto preventivo ha per oggetto beni diversi da quelli indicati nel contratto (per marca e per caratteristiche) pertanto detta produzione non è sufficiente per provare il danno lamentato. Infatti, non si può escludere che la differenza di prezzo dei beni (oggetto del preventivo, doc.8, e del contratto, doc.1) sia determinato dalla diversa qualità degli stessi e non da un effettivo aumento dei prezzi del mercato.
In definitiva, la richiesta di risarcimento del danno per il preteso “sovrapprezzo” della fornitura deve essere disattesa.
Le ulteriori eccezioni formulate dalle parti devono ritenersi assorbite nella presente decisione, motivata, ai sensi dell'art. 132 cpc e 118 delle disp.att. c.p.c., mediante concisa esposizione delle relative ragioni di fatto e di diritto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di causa e si liquidano, sulla base del DM
147/22, nella somma complessiva di € 5.077,00 (per la fase di studio € 919,00, per quella introduttiva €
777,00, per la fase istruttoria € 1.680,00 e per la fase decisionale € 1.701,00), oltre spese generali ed accessori.
In considerazione dei fatti emersi nel presente giudizio ed atteso il tenore dell'art. 121, comma quinto e sesto, del DL n. 34/2020, si dispone la trasmissione degli atti del fascicolo all'Agenzia delle Entrate, competente per territorio.
La sentenza è per legge esecutiva.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI MONZA, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ovvero assorbita, definitivamente pronunziando, anche sulla contumacia di parte resistente, nella causa iscritta al R.G. n. 2516/2024, per le ragioni indicate in motivazione:
- In parziale accoglimento della domanda di parte ricorrente, dichiara la risoluzione di diritto, ex art. 1454 cc, del contratto stipulato tra le parti in data 15.07.2022, condanna Controparte_1
pagina 7 di 8 al pagamento, in favore di della somma: - Controparte_1 Parte_1 di € 4.001,00, a titolo di restituzione dell'acconto corrisposto oltre interessi come indicato in motivazione;
- di € 1.600 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come indicato in motivazione;
- condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, nella misura di € 5.077,00 oltre accessori di legge e rimborso forfettario per spese generali pari al 15%.
Manda la Cancellaria per la trasmissione degli atti del fascicolo all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Bergamo, ove risulta avere la sede la società resistente.
Sentenza per legge esecutiva.
Monza, 4 marzo 2025
Il Giudice
dott. Carla Caldaroni
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Carla Caldaroni, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2516/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara Ripamonti Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Lissone (MB), Via F. Baracca n.
11 (pec ; Email_1
CONTRO
(C.F. ), in persona Controparte_1 C.F._2 dell'omonimo titolare , con sede in Capriate San Gervasio (BG), Via Controparte_1
Buonarroti n. 6.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha precisato le seguenti conclusioni: “… In principalità e nel merito: - accertare il totale inadempimento di alle obbligazioni assunte nel contratto stipulato Controparte_1 con il Sig. in data 15/16 luglio 2022 e, conseguentemente, tenuto conto anche della diffida ad Parte_1 adempiere inoltrata in data 18.10.2023, dichiarare – ex art. 1453-1454 c.c. – la risoluzione del predetto contratto;
- per l'effetto, condannare la convenuta, alla Controparte_1 restituzione, in favore del Sig. dell'importo versato da quest'ultimo, in esecuzione del Parte_1 contratto di cui sopra, per € 4.001,00, oltre al risarcimento del danno patito dal Sig. sia per la Parte_1 perdita del beneficio fiscale per € 8.001,00 sia per il sovrapprezzo per fornitura e posa serramenti all'attualità, per € 1.632,61 e, così, per un importo complessivo ad avere pari ad € 13.634,61 o a quella misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, per tutti i motivi esposti in narrativa. In ogni caso: Con vittoria delle competenze professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, I.V.A. e C.p.A. come per legge. In via istruttoria…”
pagina 1 di 8 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies cpc, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
per sentire accertare l'inadempimento della stessa ditta convenuta al Controparte_1 contratto concluso tra le odierne parti, in data 15.07.2022, ed avente per oggetto la fornitura e la posa di serramenti, per il complessivo importo di € 16.004,00, iva compresa (doc.1), stipulato dal ricorrente
“avvalendosi delle agevolazioni fiscali per l'efficientamento energetico previsto dalla normativa vigente in materia ed optando per lo sconto in fattura, con cessione del credito all'impresa per il 50% dell'importo preventivato, ossia € 8.002,00”; nonché per sentire condannare la predetta convenuta alla restituzione della somma corrisposta a titolo di acconto, pari ad € 4.001,00, oltre al ristoro del danno quantificato nella somma complessiva di € 13.634,61 (o nella misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia), e relativo alla perdita del beneficio fiscale (per € 8.001,00) ed al maggior costo della fornitura e posa dei serramenti (per € 1.632,61), oltre interessi e rivalutazione monetaria (cfr. ricorso).
non si è costituita in giudizio e, verificata la regolarità Controparte_1 della notifica del ricorso, è stata dichiarata la contumacia della stessa, che peraltro neppure si è presentata in udienza per rendere l'interrogatorio formale, regolarmente deferitole da parte ricorrente.
In particolare, sia il ricorso introduttivo che l'ordinanza di ammissione dell'interrogatorio formale risultano essere stati notificati alla ditta resistente presso l'indirizzo pec risultante dall'estratto del registro INI PEC e riportato anche sul contratto in esame, redatto su modulo della stessa Home
Solutions (doc.1).
La causa è stata, quindi, istruita sulla base delle sole allegazioni del ricorrente e con la deposizione testimoniale dei signori e (cfr. verbale di causa). Dopodiché, la stessa Testimone_1 Testimone_2
è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, previa assegnazione di un termine per eventuali note conclusive.
Brevemente riepilogati i fatti di causa, reputa questo Giudice di accogliere le domande formulate da parte ricorrente nei seguenti termini.
E' noto l'orientamento della giurisprudenza, in materia di responsabilità contrattuale, secondo cui “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa ...” (da Cass., sez. un., n.13533/2001).
pagina 2 di 8 Nella specie, ha allegato il contratto inter partes, perfezionatosi con la sottoscrizione Parte_1 da parte dello stesso ricorrente, in data 15.07.2022, della conferma d'ordine n. 073/2022 redatta su modulo della ditta resistente e relativa, tra l'altro, alla “fornitura e posa in opera di: Parte_2
”, “ ” e “PORTA ” (doc.1).
[...] Parte_3 Pt_4
In particolare, e per quel che rileva, con detto contratto, da una parte, si è obbligata a CP_1 consegnare e posare i beni (come meglio individuati nello stesso contratto) in favore di
[...]
secondo le modalità e le tempistiche indicate nel contrato stesso;
e, dall'altra parte, Pt_1 quest'ultimo si è obbligato a corrispondere il prezzo € 16.004,00, con le seguenti modalità: - € 8.002,00 usufruendo del beneficio dello sconto in fattura per la misura del 50% del prezzo pattuito, ex art. 121, primo comma, D.L. n. 34/2020, con cessione in favore dell'impresa resistente del relativo credito di imposta (doc.1 e doc. 2); - € 4.001,00 a titolo di acconto al momento dell'ordine; - € 4.001,00 “come saldo ad avviso di merce pronta” .
Il ricorrente ha, poi, dimostrato di aver adempiuto all'obbligazione sullo stesso gravante;
e, nello specifico, di aver corrisposto in favore di la somma pattuita a titolo di acconto e pari CP_1 ad € 4.001,00 (cfr. distinta del bonifico, doc.3 e fattura acconto, doc.4).
Ancora, parte ricorrente ha documentato l'esistenza di un accordo, datato 30.06.2023, con il quale
“a seguito dell'incontro con tutte le parti interessate dagli ordini ricevuti a luglio 2022 CP_1
(ovvero 1 anno fa), si impegna a rispettare le date sottoindicate al fine di procedere con la consegna e CP_ l'installazione di tutto il materiale indicato”; e, in particolare, la convenuta si è obbligata a consegnare i serramenti in favore di parte ricorrente entro il giorno 11.09.2023. Inoltre, sempre con il citato documento, si stabilisce che “Nel caso in cui l'accordo non venga rispettato, entro 3 giorni dalle date indicate, il signor in qualità di titolare della si impegnerà a restituire tutte le CP_1 Controparte_1 somme fin ora ricevute, fatte eccezione per le somme che coprono merce già consegnata e installata” (doc. 5).
Inoltre, il ricorrente ha provato di aver sollecitato, in data 18.10.2023, la consegna della merce ordinata,
e di aver diffidato, mediante il legale di fiducia, la convenuta ad adempiere al contratto in esame nel termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa diffida, avvertendola che, in difetto, il contratto si sarebbe automaticamente risolto, con diritto del ricorrente ad ottenere la restituzione dell'acconto versato (doc. 6).
Infine, parte ricorrente ha depositato la comunicazione inoltrata alla convenuta, in data 26.02.2024, di invito alla procedura di negoziazione assistita (doc.7).
A fronte di detti elementi, deve ritenersi dimostrato in giudizio il grave inadempimento della convenuta al contratto in esame e, in particolare, la mancata consegna ed installazione della merce da parte di nè nel termine indicato nel contratto (doc. 1 ), né in quello prospettato dalla CP_1
pagina 3 di 8 stessa convenuta con l'accordo del 30.06.2023 (doc.5) e nemmeno nel termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della diffida ad adempiere del 18.10.2023 (doc.6).
Del resto, è indubitabile che il tempo trascorso dalla conclusione del contratto sino alla scadenza del termine concesso per adempiere, con l'ultima diffida di parte ricorrente (doc. 6), costituisca un congruo spazio di tempo, decorso il quale può ritenersi in concreto superato ogni limite di normale tolleranza.
Ulteriore elemento a dimostrazione della fondatezza della domanda di parte ricorrente deve essere dedotto anche dalla complessiva condotta processuale ed extraprocessuale della convenuta. In particolare, quest'ultima ha omesso: - anzitutto, di contestare la diffida di messa in mora del
18.10.2023 (doc.6); - inoltre, di costituirsi in giudizio (e quindi di coltivare eventuali eccezioni o contestazioni rispetto alla domanda formulata nei suoi confronti); - infine, di presentarsi a rendere l'interrogatorio formale, pertanto, ed anche sulla base delle allegazioni acquisite nel corso del giudizio
(e sopra indicate), reputa questo Giudice di poter ritenere le circostanze oggetto dei capitoli di prova
(dal n. 1 al n.10), indicate con il ricorso, come riconosciute da ai sensi dell'art.232 cpc CP_1
(in particolare, tra queste circostanze, sia l'esistenza del rapporto contrattuale, sia il pagamento della somme a titolo di acconto da parte del ricorrente che la mancata fornitura e posa della merce in esame).
Pertanto, in accoglimento della domanda di parte ricorrente, accertato il grave inadempimento di parte convenuta al contratto in esame, deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 1454 cc, la risoluzione del contratto stesso per l'effetto dell'inutile decorso del termine di cui alla diffida ad adempiere del
18.10.2023 (doc. 6) e, di conseguenza, parte convenuta deve essere condannata a restituire l'importo versato dal ricorrente a titolo di acconto e pari ad € 4.001,00 oltre interessi corrispettivi, ai sensi degli art. 1282 e 1284 cc dalla data del 18.07.2022 al saldo (data del bonifico, doc.3).
Ciò posto, e passando all'esame della domanda di ristoro del danno formulata da parte ricorrente, questo Giudice ritiene di poterla accogliere soltanto nei seguenti termini.
Va anzitutto ribadito che l'art. 1223 cc individua il danno nella perdita subita e nel mancato guadagno, e , secondo la giurisprudenza, tale norma "riflette una prospettiva differenzialista", alla stregua della quale, il danno "è il pregiudizio economico che si riflette in un'effettiva diminuzione del patrimonio, diminuzione data alla differenza tra il valore attuale del patrimonio del creditore-danneggiato ed il valore che presenterebbe" se l'obbligazione fosse stata tempestivamente ed esattamente adempiuta o il fatto illecito non fosse stato realizzato (cfr. Cass.n. 33537/2022).
Orbene, in riferimento alla richiesta di risarcimento “del danno patito … per la perdita del beneficio fiscale per € 8.001,00”, parte ricorrente, sulla base delle allegazioni versate in atti (e, in particolare, cfr. doc.4:
pagina 4 di 8 fattura n.59/22; doc.1: contratto in esame;
doc.3: causale del bonifico relativo al pagamento dell'anticipo), ha provato che le opere di sostituzione dei serramenti oggetto del contratto in esame fossero per tipologia riconducibili tra gli interventi indicati dall'art. 14 DL n.63/2013 (L.conv. n.
90/2013); e, quindi, comprese nell'ambito di applicazione del beneficio fiscale cd. “Ecobonus”.
E, per detti interventi (di cd. “efficientamento energetico”), è noto che, alla data di stipulazione del contratto in esame e sino alla data del 17 febbraio 2023, data di entrata in vigore del DL n. 11/2023 (L. conv. n.28/2023, salva la possibilità di eseguire, in deroga a tale norma, le opere già commissionate) sulla scorta degli art. 119, comma 16, e 121, comma primo lett.a), del DL n. 34/2020 (L. conv. n.
77/2020), era possibile per il committente/acquirente optare, “in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione ….: a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante”, cd “sconto in fattura”
(e, nella specie, per la misura pari al 50% del prezzo).
Risulta, poi, accertato in causa, che abbia effettivamente optato per detta forma di Parte_1 beneficio e che abbia proposto ed accettato tale modalità di pagamento del CP_1 corrispettivo: per il 50% pagamento diretto e per il restante 50% mediante cessione del credito fiscale e corrispondente sconto in fattura (doc.1,3 e 4).
Ciò posto, deve ragionevolmente ritenersi che, nell'ipotesi in cui il contratto inter partes avesse avuto regolare esecuzione, il ricorrente avrebbe potuto usufruire del cd. “sconto in fattura”. Il mancato adempimento ha invece comportato la perdita di tale specifico beneficio.
Né rileva, rispetto all'esaminanda domanda, volta a reintegrare parte ricorrente del danno subito per aver confidato (invano) e senza colpa (anche in considerazione dell'accordo datato 30.06.2023, doc. 5) nell'adempimento da parte della ditta fornitrice agli obblighi contrattuali, la circostanza che il ricorrente non abbia eseguito l'intervento (rivolgendosi ad altri fornitori) quando l'inadempimento si
è cristallizzato.
Se, per un verso, è indubbio che lo scopo del citato D.L. n.34/2020, cd. “Decreto Rilancio”, è quello di incentivare la realizzazione delle opere e che il credito fiscale si concretizza solo al completamento dei lavori (art. 121 del cita D.L. n.34/2020); d'altro canto, la mancata realizzazione dell'opera non può aver peso nei rapporti (di natura privatistica) tra i due contraenti (che si sono vincolati a rispettare, in primis, le obbligazioni nascenti dal contratto, ex art. 1374 e, di non meno importanza e natura cogente, gli elementari principi, vigenti nel nostro ordinamento, di buona fede e correttezza nell'esecuzione dei contratti, art. 1175 e 1375 cc): il pregiudizio patito dal ricorrente, consistente, come già detto, nella perdita di un vantaggio economico, non si sarebbe realizzato se l'obbligazione fosse stata adempiuta pagina 5 di 8 da parte resistente. Dunque, è quest'ultima responsabile (ex art. 1218 cc) delle conseguenze
(immediate e dirette) della sua condotta inadempiente.
Tuttavia, l'inadempimento da parte di e l'impossibilità di accedere a detto beneficio CP_1 fiscale, a seguito del mutamento della normativa, non possono portare a riconoscere il danno nei termini prospettati dal ricorrente (pari alla totalità dell'importo del beneficio). Infatti, “In tema di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale poiché il soggetto responsabile è il contraente inadempiente, normalmente non si pone un problema di nesso di causalità tra comportamento ed evento dannoso, ma di estensione della responsabilità, e il danno risarcibile coincide con la perdita o il mancato guadagno conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, delimitati in base al giudizio ipotetico sulla differenza tra situazione dannosa e situazione quale sarebbe stata se il fatto dannoso non si fosse verificato (ex plurimis, Cass., sez. 1, sentenza n. 11629 del 1999). Nell'indagine … rilevano eventuali fattori sopravvenuti all'inadempimento, compreso il comportamento del contraente adempiente, che possono incidere quanto meno nella direzione della estensione della responsabilità” (Cass.n.18832/2016).
Ed è noto che, in relazione alla tipologia di opere in esame, anche nel periodo successivo alla risoluzione del contratto inter partes, a seguito dello spirare (infruttuoso) del termine per adempiere indicato con la diffida ad adempiere, era ancora possibile per il ricorrente usufruire delle detrazioni fiscali, sempre nella misura del 50% del corrispettivo, sulla base del già citato art. 14 DL n.63/2013
(L.conv. n. 90/2013).
Pertanto, la domanda di ristoro del danno merita di essere accolta in riferimento all'effettivo pregiudizio conseguente all'inadempimento della ditta resistente e consistente, diversamente da quanto opinato da parte ricorrente, nel fatto che, in caso di accesso allo sconto in fattura, vi è un minor esborso immediatamente (all'atto del pagamento delle opere), mentre nel caso (che restava comunque praticabile per il ricorrente) di diretta fruizione della detrazione fiscale, il beneficio si realizza nell'arco del periodo decennale (art. 14 D.L.n.63/2013). Si può quindi ritenere che il pregiudizio subito in conseguenza dell'inadempimento corrisponda al valore degli interessi sulla somma (nel caso di specie pari ad € 8.002,00) oggetto di minor esborso/detrazione fiscale, per il periodo decennale in cui il beneficio viene spalmato per l'ipotesi di mancato ricorso allo sconto in fattura.
Del resto, il ricorrente non ha affermato (e tanto meno ha dimostrato) in giudizio di essersi trovato in condizioni economiche tali da non potere pagare e quindi commissionare le opere data la sopravvenuta impossibilità di accedere al detto “sconto in fattura”, e quindi di aver subito un maggior o diverso danno.
In definitiva, reputa questo Giudice di poter liquidare il pregiudizio subito da parte ricorrente, in via equitativa, nell'importo pari ad € 1.600, corrispondente agli interessi calcolati al tasso legale (allo stato pagina 6 di 8 pari al 2%, DM 10 dicembre 2024), sulla somma € 8.002,00, per la durata di 10 anni (durata della detrazione prevista, cit. art. 14); trattandosi di debito di valore detta somma dovrà essere soggetta a rivalutazione monetaria, dalla data della diffida ad adempiere al saldo, e maggiorata degli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
Venendo all'ulteriore voce di danno oggetto della domanda di parte ricorrente, relativa al
“sovrapprezzo per fornitura e posa serramenti all'attualità, per € 1.632,61”, si osserva che, a fondamento di detta richiesta, il ricorrente ha allegato soltanto un preventivo redatto da altro fornitore per l'importo complessivo di € 17.636,61 (doc. 8). Tuttavia, detto preventivo ha per oggetto beni diversi da quelli indicati nel contratto (per marca e per caratteristiche) pertanto detta produzione non è sufficiente per provare il danno lamentato. Infatti, non si può escludere che la differenza di prezzo dei beni (oggetto del preventivo, doc.8, e del contratto, doc.1) sia determinato dalla diversa qualità degli stessi e non da un effettivo aumento dei prezzi del mercato.
In definitiva, la richiesta di risarcimento del danno per il preteso “sovrapprezzo” della fornitura deve essere disattesa.
Le ulteriori eccezioni formulate dalle parti devono ritenersi assorbite nella presente decisione, motivata, ai sensi dell'art. 132 cpc e 118 delle disp.att. c.p.c., mediante concisa esposizione delle relative ragioni di fatto e di diritto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di causa e si liquidano, sulla base del DM
147/22, nella somma complessiva di € 5.077,00 (per la fase di studio € 919,00, per quella introduttiva €
777,00, per la fase istruttoria € 1.680,00 e per la fase decisionale € 1.701,00), oltre spese generali ed accessori.
In considerazione dei fatti emersi nel presente giudizio ed atteso il tenore dell'art. 121, comma quinto e sesto, del DL n. 34/2020, si dispone la trasmissione degli atti del fascicolo all'Agenzia delle Entrate, competente per territorio.
La sentenza è per legge esecutiva.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI MONZA, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ovvero assorbita, definitivamente pronunziando, anche sulla contumacia di parte resistente, nella causa iscritta al R.G. n. 2516/2024, per le ragioni indicate in motivazione:
- In parziale accoglimento della domanda di parte ricorrente, dichiara la risoluzione di diritto, ex art. 1454 cc, del contratto stipulato tra le parti in data 15.07.2022, condanna Controparte_1
pagina 7 di 8 al pagamento, in favore di della somma: - Controparte_1 Parte_1 di € 4.001,00, a titolo di restituzione dell'acconto corrisposto oltre interessi come indicato in motivazione;
- di € 1.600 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come indicato in motivazione;
- condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, nella misura di € 5.077,00 oltre accessori di legge e rimborso forfettario per spese generali pari al 15%.
Manda la Cancellaria per la trasmissione degli atti del fascicolo all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Bergamo, ove risulta avere la sede la società resistente.
Sentenza per legge esecutiva.
Monza, 4 marzo 2025
Il Giudice
dott. Carla Caldaroni
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