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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 06/06/2025, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 3143/2023 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Istruttore, Dott.ssa Rosanna Scollo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe, avente ad oggetto: indebito oggettivo – indebito soggettivo
promossa da
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], e , nata a [...] il Parte_2
03/04/1972 (C.F.: ), residente in [...], CodiceFiscale_2
n.q. di eredi del sig. , nato a [...] il [...] (C.F.: Persona_1 [...]
), e deceduto in Ispica il 30/12/2014, ed elettivamente domiciliati in C.F._3
Ispica, nella via Dei Trattati di Roma n. 6/a, presso lo studio dell'Avv. Silvia Sapienza, che li rappresenta e difende giusta mandato in calce all'originale del ricorso
1 RICORRENTI
Contro
, con sede in Roma, Via G. Grezar 14, codice Controparte_1
fiscale e P. I.V.A. , subentrata a titolo universale a P.IVA_1 Controparte_2
giusta disposizione dell'art.76, D.L.n.73 del 25.5.2021, convertito con
[...]
modificazioni dalla Legge n.106 del 23.7.2021 in persona di nella Parte_3
qualità di procuratore, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Carpino, presso il cui studio in Vittoria, in via Ruggero Settimo n. 31/a, è elettivamente domiciliata, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa costitutiva
RESISTENTE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso e chiedevano al Tribunale adìto Parte_1 Parte_2
“Ritenere e dichiarare che il pagamento dell'ipoteca Fasc. n. 35132/2008 è avvenuto con animo di rivalsa;
- ritenere e dichiarare illegittimo il diniego di rimborso da parte di;
- Conseguentemente e per l'effetto, condannare al pagamento, a CP_3 CP_3
favore di e , della somma di € 17.460,55; - Parte_1 Parte_2
Condannare alle spese e compensi difensivi del presente procedimento”. CP_3
Riferivano i ricorrenti che, a seguito di visura della posizione debitoria del defunto padre , avevano appreso dell'esistenza di una iscrizione ipotecaria. In Persona_1
data 21/01/2021 (già inviava copia della CP_3 Controparte_2
comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria n. 35132/2008, per la quale
2 residuavano solo le cartelle n. 29720080001626153 000, n. 29720080021777132
000, e n. 29720090008026960 000, tutte emesse per mancato pagamento dei contributi La parte ricorrente richiedeva l'annullamento in autotutela delle CP_4
predette cartelle, stante l'intervenuta prescrizione quinquennale, ma si CP_3
rifiutava di procedere al chiesto annullamento, e quindi veniva depositato ricorso, volto a richiedere la declaratoria di prescrizione ed il conseguente annullamento delle predette cartelle. Con PEC del 10/02/2021 comunicavano i ricorrenti che, stante la necessità di procedere alla cancellazione dell'ipoteca, si sarebbe proceduto al pagamento del residuo delle cartelle sottese alla comunicazione di iscrizione ipotecaria, con animo di rivalsa. In data 15/02/2021, gli odierni ricorrenti procedevano, pertanto, al bonifico della somma di € 17.460,55, al fine di estinguere il rimanente credito di cui alla iscrizione ipotecaria, portato dalle predette cartelle, con animo di rivalsa. Con sentenza n. 103/2023 il Tribunale di Ragusa annullava, in quanto prescritte, le cartelle di cui si chiedeva il pagamento nella predetta iscrizione ipotecaria. Infine, con PEC del 11/05/2023 gli odierni ricorrenti formulavano domanda di rimborso delle somme pagate, ma a nulla valeva qualsiasi tentativo di bonario componimento della lite.
Si costituiva la quale chiedeva “Che la Controparte_1
domanda proposta dai ricorrenti Sigg.ri e , come Parte_1 Parte_2
sopra rappresentati e difesi, venga rigettata in ogni sua parte poiché i titoli (cartelle) per i quali si chiede la restituzione di somme, così come richieste, è del tutto infondata per essere, tali titoli, risultati e dichiarati del tutto “sgravati” come dimostrato dal prodotto estratto di ruolo asseverato ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.L. 31/12/1996, n. 669, pertanto l'iscrizione ipotecaria, non oggetto peraltro di specifica impugnazione ad oggi, è valida ed efficace e posta a garanzia di eventuali altri crediti vantati. Con le spese e salvo ogni altro diritto”.
Ciò premesso, la domanda di parte ricorrente appare meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Ed invero, è risultato pacificamente che le cartelle di pagamento, sottese alla
3 comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria, erano state annullate in seno alla sentenza n. 103/2023, in quanto i relativi crediti si erano prescritti per decorso CP_4
del termine quinquennale, senza che fosse intervenuto nelle more alcun atto interruttivo.
E' risultato altrettanto pacificamente che l'avvenuta corresponsione delle somme portate dalle cartelle citate, come comprovato dalla distinta di bonifico versata in atti, era stata effettuata con la mera intenzione di conseguire la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria, con animo di rivalsa (cfr. PEC del 10.02.2021).
Ne discende il venir meno del titolo giustificativo dell'effettuato pagamento, essendo state, come già detto, le cartelle portanti i relativi crediti annullate per intervenuta prescrizione dei crediti stessi, con conseguente diritto dei ricorrenti ad ottenere la restituzione di quanto versato, come dai medesimi richiesto in questa sede.
Assolutamente prive di fondamento devono intendersi le difese svolte dalla parte resistente, dovendosi distinguere il profilo addotto da quest'ultima, afferente all'avvenuto sgravio dele cartelle come rilevabile dall'estratto di ruolo, da quello del pagamento di una somma non più dovuta.
Alla luce delle considerazioni suespresse il ricorso in esame va accolto, con conseguente condanna della resistente alla restituzione in favore dei ricorrenti della somma di euro € 17.460,55, oltre ad interessi come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.
Sussistono i presupposti, infine, per la chiesta condanna di parte resistente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., stante quanto meno la colpa grave in capo alla predetta, avuto riguardo al tenore delle difese svolte e all'esito del presente giudizio.
Si ritiene equo determinare il risarcimento dovuto a tale titolo, in via equitativa, nell'importo di euro 500,00.
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P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3143/2023
R.G.,
in accoglimento del ricorso proposto da e Parte_1 Parte_2
condanna alla restituzione, in favore dei suddetti, della somma di € 17.460,55, CP_3
oltre ad interessi dal dì del dovuto sino al soddisfo;
condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti, che si quantificano in € 237,00 per spese vive, ed € 1.600,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
Condanna la resistente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. in favore dei ricorrenti, da determinarsi in via equitativa in euro 500,00.
Così deciso in Ragusa, in data 06 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rosanna Scollo
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