Ordinanza collegiale 14 febbraio 2025
Sentenza breve 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 14/03/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00356/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00175/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il TO
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 175 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Papalia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , e Questura di Padova, in persona del Questore pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza San Marco, 63;
per la declaratoria di nullità o per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione
del verbale di ammonimento orale ai sensi dell’art. 8 del d.l. n. 11 del 23-2-2009, convertito dall’art. 1 della legge n. 38 del 23-4-2009, datato 5-11-2024, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o successivo, con ogni conseguente e necessaria statuizione di legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Padova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato:
- che con il ricorso in esame il ricorrente ha impugnato il verbale di ammonimento orale, assunto nei suoi confronti dalla Questura di Padova, ai sensi dell’art. 8 del d.l. n. 11 del 23-2-2009, convertito dall’art. 1 della legge n. 38 del 23-4-2009, notificato in data 5-11-2024;
- che il ricorso è basato su un unico motivo con cui il ricorrente, lamenta il difetto di istruttoria del provvedimento impugnato, in quanto sarebbe stato assunto sulla base della sola denuncia della ex compagna;
- che le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio contestando nel merito le censure proposte;
- che con ordinanza n. 223 del 14-2-2025 questa Sezione ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., che il ricorso potrebbe essere dichiarato inammissibile in ragione della mancata notifica dello stesso alla controinteressata, assegnando alle parti un termine per memorie e rinviando la trattazione della causa alla camera di consiglio del 12 marzo 2025, “ anche fini di un’eventuale definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.” ;
- che nel termine assegnato parte ricorrente ha depositato una nota con cui ha chiesto la concessione di un termine “ al fine di integrare il contradditorio”, evidenziando che “ il ricorso poggia le proprie doglianze unicamente sul difetto di istruttoria e sull’operato del Questore di Padova e non già sulla fondatezza di quanto rappresentato nella propria richiesta di ammonimento dalla denunciante e che, pertanto, non si appalesa necessaria la notifica del ricorso a quest’ultima”;
- che alla camera di consiglio del 12 marzo 2025, avvertite nuovamente le parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato:
- che ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a. “Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge” (art. 29 c.p.a.) ;
- che per giurisprudenza costante il ricorso proposto avverso il provvedimento di ammonimento deve essere notificato alla persona che ha denunciato di essere stata vittima di atti persecutori, in quanto controinteressata, nel termine decadenziale di cui all’art. 29 c.p.a. (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, 8-8-2024, n. 2408; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 2--2024, n. 708; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, 11-12-2023, n. 884);
- che nella fattispecie in esame l’ ex compagna del ricorrente, che ha presentato la denuncia, è espressamente menzionata nel verbale di ammonimento;
- che ciononostante il ricorso non le è stato notificato nel termine decadenziale previsto;
Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile;
Ritenuto di compensare le spese, stante la peculiarità della fattispecie e la natura in rito della presente pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il TO (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e la controintrointeressata che ha denunciato di essere stata vittima di atti persecutori.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
Filippo Dallari, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Leonardo Pasanisi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.