CA
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/03/2025, n. 1169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1169 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
- dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel.
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 25.3.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello iscritta al n. 449/2023 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio D'Avino, presso il cui Parte_1
studio elettivamente domicilia in San Gennaro Vesuviano (NA) alla via Pozzopagnotti, 32
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessia CP_1
Manno, elettivamente domiciliato in Roma alla via Cesare Beccaria n. 29 presso l'Avvocatura
Metropolitana dell' CP_2
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, n.
1188/2022 del 15/11/2022
Conclusioni: come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, depositato in data
2.2.2022, esponeva che, con nota ricevuta il 15.5.2020, l' gli aveva Parte_1 CP_1
1 comunicato “di aver provveduto ad iscriverlo d'ufficio, con decorrenza dal 3.6.2008 e decorrenza dell'obbligo contributivo dall'1.11.2015, alla gestione commercianti chiedendo, nel contempo, il pagamento dell'importo dovuto a titolo di contribuzione oltre ad eventuali sanzioni calcolate ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. b) delle legge n. 388/2000” e che tale pretesa era avanzata a seguito di un accertamento d'ufficio effettuato in data 8 maggio 2020.
Assumeva il ricorrente la nullità/illegittimità dell'avviso di iscrizione, per violazione della legge n. 241/1990, in quanto l'atto non era motivato e non indicava i presupposti di fatto e di diritto sottesi all'iscrizione; nel merito, evidenziava l'infondatezza della pretesa in quanto “in data
17/05/2016 … I : , la quale ha Parte_2 CP_3
inoltrato a sua volta all' la pratica in data 18/05/2016, ha comunicato la propria CP_1
cancellazione dalla gestione previdenziale commercianti a far data dal 01/11/2015, data in cui il sottoscritto ha assunto esclusivamente la gestione amministrativa Parte_1 dell'attività” sicchè non sussistevano i presupposti fattuali per l'iscrizione, “non essendo sufficiente che un soggetto rivesta il ruolo di socio ovvero di socio accomandatario, ove non si dimostri altresì lo svolgimento da parte dello stesso di attività lavorativa per la società, con assunzione di oneri e rischi relativi alla gestione, nonché l'abitualità e la prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale”.
Concludeva, quindi, nei seguenti termini: “
1. accertare e dichiarare la nullità e/o
l'invalidità e/o l'illegittimità dell'avviso dell'iscrizione per carenza dei requisiti fondamentali di cui ai motivi contenuti nel presente ricorso, e per lo effetto annullarlo;
2. accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità e/o l'illegittimità dell'avviso di iscrizione e la non debenza del credito vantato dall' ente derivante dall' iscrizione anzidetta;
3. in ogni caso condannare i convenuti, in solido tra loro al pagamento delle spese del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo”.
Dopo la rinnovazione della notifica, si costituiva in giudizio l' , rilevando CP_1
l'inammissibilità e l'infondatezza delle eccezioni e deduzioni avversarie, anche sulla scorta degli elementi fattuali accertati, puntualmente evidenziati nella memoria. Chiedeva, quindi, di confermare l'atto impugnato ed accertare e dichiarare l'obbligo di iscrizione del ricorrente alla gestione CP_ commercianti ed il conseguente obbligo contributivo, con condanna dello stesso al pagamento degli importi contributivi maturati e maturandi dal giorno dell'iscrizione, unitamente alle relative sanzioni ed interessi come per legge.
All'esito dell'istruttoria espletata - in cui venivano escussi i testi - il giudice del lavoro in data 15.11.2022 pronunciava sentenza ai sensi degli artt. 429 c.p.c. e 83 comma 7 lettera h) d.l. n.
18/2020 e succ. mod., rigettando il ricorso.
2 Avverso tale decisione proponeva appello per i seguenti motivi: Parte_1
1) “Violazione art. 2488 e 2729 C.C. ed art. 1 let. C Legge 1397/1960; Art. 1 L. 613/1960; art. 1 comma 203 L. 662/1996”: deduceva l'appellante che il Tribunale aveva ravvisato nella condotta del una attività di gestione della società svolta in maniera prevalente ed abituale, Pt_1
fondando il proprio convincimento in special modo sulle dichiarazioni della teste Testimone_1 senonché la teste “poteva riferire solo su fatti inerenti il periodo marzo 2020 – giugno 2020 (TRE
MESI) ed invero il periodo dell'avviso di accertamento impugnato va da 01.11 2015 a giugno 2020
…, periodo troppo breve per far discendere una prova del carattere di abitualità e prevalenza di attività lavorativa nell'arco quinquennale”; inoltre, dalla testimonianza non emergeva un'“attività prevalente ed abituale tipica dell'oggetto sociale presupposto fondante della pretesa contributiva”;
2) “Violazione art. 2498 e 2729 C.C.; art. 115 cpc ed art. 1 lett. C) L. n. 1397/1960; Art. 1
L. n. 613/1960; art. 1, comma 203 L. n. 662/1996”: lamentava l'appellante che la sentenza impugnata non aveva considerato che l'onere della prova, nella materia de qua, era a carico dell' e che l' non aveva in alcun modo provato l'esercizio concreto da parte del CP_1 CP_2 di una prevalente ed abituale attività lavorativa presso l'esercizio commerciale per la Pt_1
concreta realizzazione dello scopo sociale.
Chiedeva, quindi, la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle originarie conclusioni.
Si costituiva in giudizio l' , chiedendo il rigetto del gravame avversario e la conferma CP_1
della sentenza impugnata.
All'udienza del 25.3.2025, sulle conclusioni come in atti, la causa veniva decisa mediante lettura del dispositivo di seguito riportato.
2. Preliminarmente, deve darsi atto che l'attività istruttoria espletata dal Tribunale è assolutamente completa, avuto anche riguardo al numero dei testi escussi (cinque), chiamati a rispondere su tutte le circostanze articolate dall' . Pertanto, non è accoglibile l'istanza con cui CP_2
l' , alla pagina 5 della memoria di costituzione nel presente grado, ha chiesto “ove occorra il CP_1 rinnovo delle prove testimoniali espletate in primo grado”. Posto che l'esame degli atti rende evidente che la reiterazione delle prove orali sarebbe superflua, in ogni caso l' non ha CP_2 evidenziato per quale motivo il richiesto “rinnovo” sarebbe stato necessario.
3. L'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento nei termini di seguito precisati.
3.1. Nella specie, è pacifico che dal 2 luglio 2008 è socio Parte_1 accomandatario della “I buoni sapori s.a.s. di GI LE & C.”, società che opera nel
3 settore commercio con un negozio di generi alimentari;
l'odierno appellante non ha rapporti di lavoro dipendente e non versa contributi ad alcuna gestione;
il socio accomandante, Per_1
è iscritta alla gestione ex Inpdap come dipendente con contratto a tempo determinato fino al
[...]
2019 (attività incompatibile con lo svolgimento di attività commerciale).
Sulla scorta di tali dati l' ha ritenuto che l'odierno appellante abbia partecipato CP_1
abitualmente e prevalentemente allo svolgimento delle attività riguardanti la gestione della società e ha ritenuto sussistere l'obbligo contributivo alla gestione commercianti dall'1.11.2015.
Il Tribunale ha ritenuto fondate le pretese dell' all'esito della prova orale espletata, CP_1
valorizzando in particolare la deposizione di sulla scorta della quale il primo Testimone_1 giudice ha ritenuto che “l'attività di gestione della società è stata svolta in maniera prevalente ed abituale (si veda la quotidianità del ragguaglio sull'andamento del lavoro e su qualsiasi problematica afferente la gestione del personale) dal ricorrente, che nel periodo di cui è causa non intratteneva altra attività lavorativa”.
3.2. I motivi di appello possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro stretta connessione.
Come è noto, e come di recente ribadito dalla Corte di cassazione, Sez. L, con ordinanza n.
26420 del 2023, a seguito dell'emanazione della norma interpretativa di cui al D.L. nr. 78 del 2010, art. 12, comma 11, conv. in legge nr. 122 del 2010 (su cui v. Sez. Un. nr. 17076 del 2011 e Corte
Cost. nr. 15 del 2012), è pacifico che per il socio amministratore di società che partecipi all'attività aziendale vi possa essere, in via di principio, la doppia iscrizione consentita dalla legge, a fini contributivi, alla gestione commercianti ed alla gestione separata. Rimane però sempre da accertare in concreto, in ogni singola fattispecie, il presupposto della partecipazione personale all'attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente, necessario per l'iscrizione alla gestione commercianti, anche in relazione al socio accomandatario di società di persone (Cass. nr. 2665 del
2021; Cass. nr. 22086 del 2021); la partecipazione personale al lavoro aziendale va, infatti, tenuta distinta dall'attività di amministratore.
Si tratta, infatti, di attività che riguardano piani giuridici differenti, dal momento che l'attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex 2260 cod. civ. e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad una attività di gestione, l'espletamento di una attività di impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza. L'attività lavorativa è, invece, rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi (Cass. nr. 2665 del 2021 cit).
4 È stato, tuttavia, precisato, che, stante l'ampiezza della dizione usata dal legislatore, per
“partecipazione personale al lavoro aziendale” deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa (Sez. L,
Ordinanza n. 35181 del 2021, Cass. n. 5360 del 2012, richiamata di recente da Sez. L, Sentenza n.
24439 del 2023).
Ciò detto, giova ribadire che la partecipazione personale al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente (anche attraverso un'attività di coordinamento e direttiva) è cosa diversa e non può essere confusa con l'espletamento dell'attività di amministratore per la quale il socio è iscritto alla gestione separata;
occorre distinguere perciò tra prestazione di lavoro ed attività di amministratore.
Orbene, nella specie, occorre innanzi tutto chiarire che laddove, negli atti di causa, l'odierno appellante ha dedotto di occuparsi della gestione amministrativa della società ha chiaramente inteso riferirsi alle sole attività tipiche dell'amministratore, escludendo l'espletamento di mansioni diverse: tanto si evince, inequivocabilmente, dalla lettura dell'originario ricorso (oltre che dell'atto di gravame) e dal rinvio alla visura camerale al fine di chiarire che le attività svolte erano solo quelle riferibili alla carica di socio accomandatario/amministratore. D'altra parte, anche la Corte di cassazione, al fine di individuare le attività correlate al ruolo di amministratore, parla di attività di gestione e ribadisce, ai fini della doppia iscrizione, la necessità che l'amministratore svolga mansioni diverse da quelle inerenti alla gestione amministrativa della società medesima.
Tanto premesso, è pacifico che l'onere della prova in ordine all'accertamento in concreto della partecipazione personale del socio all'attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente è a carico della (cfr. Sez. L, Sentenza n. 24439 del 10/08/2023). CP_1
La prova orale espletata nel giudizio di primo grado ha consentito l'accertamento dell'attività in concreto svolta da dal marzo del 2020, non già in epoca Parte_1
precedente. E invero, tutti i testi escussi nel giudizio di primo grado ( Testimone_1 Tes_2
hanno riferito in relazione al
[...] Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
periodo da marzo 2020 in poi.
Come già rilevato dal Tribunale, particolarmente significativa è la deposizione di Tes_1
dipendente della società “I buoni sapori” in quanto commessa del “negozio di alimentari”
[...]
nonché moglie di in regime di separazione dei beni. La teste – che ha riferito Parte_1 in relazione al periodo dal marzo 2020, quando è stata assunta (“io prima del marzo 2020 non ho mai frequentato il negozio di alimentari. Quanto all'apporto di mio marito posso riferire solo per il
5 periodo successivo al marzo 2020”) – ha dichiarato che l'odierno appellante, pur non recandosi presso l'esercizio commerciale, si ingeriva quotidianamente nella gestione dell'attività e del personale e curava personalmente la contabilità, oltre ad occuparsi dei pagamenti dei fornitori e dei dipendenti. In particolare, la teste, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare (in quanto a diretta conoscenza dei fatti e non risultando alcun motivo di contrasto con il coniuge), ha riferito:
“lo sentiamo al telefono, oltre agli altri dipendenti (sono tre e già da marzo 2020), in quanto lui vuole sapere se ci sono problemi e gli riferiamo a fine giornata gli importi degli incassi in quanto lui si occupa della contabilità, … si occupa dei pagamenti ai fornitori, … si occupa del pagamento, tramite bonifico, ai dipendenti. In caso di malattia di un dipendente mio marito riceve il certificato medico e fa le comunicazioni del caso. In caso di richiesta di permessi il dipendente lo comunica a noi presenti e poi viene messo a conoscenza mio marito. Ogni giorno, all'interno della telefonata di
“resoconto” a mio marito comunichiamo anche tutte le problematiche che possono capitare, anche relative alla gestione del personale”.
Come si deve, il anche se non si recava fisicamente presso l'esercizio commerciale Pt_1
(il che, di per sé, non rileva), dal marzo 2020 svolgeva funzioni di gestione del personale: a lui i dipendenti comunicavano a fine giornata il resoconto degli incassi, a lui si rivolgevano telefonicamente per eventuali problematiche, da lui ricevevano le buste paga e i pagamenti della retribuzione mediante bonifico da lui stesso predisposto, a lui indirizzavano le richieste di permessi e a lui inviavano la certificazione medica in caso di malattia;
inoltre, il si occupava Pt_1
personalmente della contabilità dell'attività commerciale e dei pagamenti ai fornitori.
Dette attività non sono, invero, riconducibili al mero ruolo di amministratore, non limitandosi il a un'attività di rappresentanza, di decisione delle politiche commerciali e Pt_1
delle strategie di mercato, alla scelta dei fornitori e alla determinazione dei prezzi di vendita. Esse si inseriscono, invece, a pieno titolo - stante la quotidianità dell'espletamento delle stesse, la natura dell'apporto prestato e la tipologia dell'attività svolta dall'azienda (commercio di generi alimentari attraverso tre/quattro dipendenti) - nel ciclo operativo e produttivo, partecipando attivamente il all'organizzazione dell'attività operativa attraverso la gestione del personale e la Pt_1
risoluzione delle problematiche relative alla forza lavoro, nonché alla tenuta della contabilità, attività quest'ultima che in una società commerciale di vendita rientra pienamente nel lavoro aziendale. In altri termini, l'odierno appellante ha concorso con la sua attività lavorativa alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso - nei termini anzidetti - all'opera prestata dai lavoratori subordinati.
Le predette attività - dal marzo 2020 - sono state senz'altro svolte con abitualità e prevalenza, ove si consideri la quotidianità del ragguaglio sull'andamento del lavoro e su qualsiasi
6 problematica concernente la gestione del personale, unita alla circostanza che il nel Pt_1
periodo considerato, non intratteneva altra attività lavorativa.
Quanto al periodo precedente al mese di marzo 2020 non può darsi per scontato – in mancanza di qualsivoglia prova al riguardo - che il abbia partecipato all'attività sociale Pt_1
come nel periodo successivo.
Deve, piuttosto, ribadirsi che per il socio accomandatario l'esercizio dell'attività commerciale in modo abituale e prevalente non è “in re ipsa”, ossia immediatamente e direttamente correlato all'essere socio con poteri di gestione della società.
Né è sostenibile che l'assenza di altre attività da parte dell'odierno appellante ponga una presunzione di partecipazione personale all'attività dell'impresa, ponendosi una siffatta presunzione in contrasto con le regole di ripartizione dell'onere della prova in materia. E invero, la giurisprudenza ha in proposito evidenziato come vanno tenuti distinti i due piani del funzionamento della società, con i connessi poteri di amministrazione, e dell'esecuzione dell'attività commerciale, che ben può essere affidata a terzi estranei alla compagine sociale o ad altri soci che non siano anche amministratori della società. Ebbene, nella specie, per il periodo precedente al marzo 2020,
l' non ha assolto all'onere sullo stesso incombente. CP_1
Ne segue che certamente per il periodo antecedente all'1.3.2020 l'iscrizione del Pt_1
alla gestione commercianti è illegittima, sicché non sono dovuti i contributi e le sanzioni correlate al periodo compreso tra l'1.11.2015 e il 29.2.2020.
In tali sensi va, quindi, riformata la sentenza di primo grado che, invece, rimane ferma per quanto concerne l'accertamento riferito al periodo dall'1.3.2020.
4. Avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio e ai termini di accoglimento dell'originario ricorso, le spese di lite vanno poste a carico dell' , sostanzialmente CP_1
soccombente. Le spese stesse vengono determinate come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della causa, della natura delle questioni trattate e delle attività in concreto svolte, secondo i parametri vigenti.
P.Q.M.
- in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto conferma, dichiara illegittima l'iscrizione di alla gestione commercianti per il periodo antecedente Parte_1 CP_1 all'1.3.2020 e, pertanto, dichiara non dovuti i contributi e le sanzioni correlate al periodo compreso tra l'1.11.2015 e il 29.2.2020;
- condanna l' al pagamento in favore di delle spese del doppio grado di CP_1 Parte_1
giudizio, che si liquidano quanto al primo grado in euro 4.800,00 e quanto al secondo grado in euro
7 3.500,00, oltre – per entrambi i gradi – rimborso spese forfetarie, IVA e CPA come per legge.
Il Consigliere estensore
dott.ssa Gabriella Piantadosi La Presidente
dott.ssa Maria Antonia Garzia
8