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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/06/2025, n. 2380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2380 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4498/2025 R.G., chiamata all'udienza del 9/6/2025, promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. R. Giglio Parte_1
Ricorrente
O Controparte_1
n persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. C. La CP_2
Gatta
Resistente
Oggetto: pensione di cecità assoluta e indennità di accompagnamento
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 27/3/2025, la ricorrente di cui in epigrafe, premettendo che, su domanda della stessa e sulla scorta degli accertamenti svolti dalla Commissione medica per l'accertamento delle invalidità civili, l' di Bari notificava alla ricorrente il CP_2
verbale di visita con il quale la riconosceva cieca assoluta (ex L. n. 382/70 e n. 508/88), di talché la ricorrente, in data 18/10/2024, inviava all' la documentazione CP_2 necessaria al fine di ottenere l'erogazione delle prestazioni riconosciute;
che ciò nonostante, l' non aveva ancora provveduto al pagamento del dovuto, nonostante CP_2 fosse spirato il termine di 120 giorni dall'accoglimento della domanda, adiva il
Tribunale di Bari, Sez. Lavoro, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1. condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in CP_2
favore della ricorrente della somma complessiva di €. 10.852,21, come innanzi determinata, a titolo di indennità di accompagnamento e pensione di cecità assoluta da Agosto 2024 a Marzo 2025, oltre alle mensilità successive ed interessi legali come per legge o a quella somma ritenuta di giustizia;
2. per l'effetto, condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_2
al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.”.
Si costituiva in giudizio l' , chiedendo di dichiarare cessata la materia del CP_2
contendere con compensazione delle spese di lite, avendo provveduto alla liquidazione in questione.
All'udienza odierna, la ricorrente aderiva alla richiesta di cessazione della materia del contendere avanzata dall' , insistendo nella condanna dell'Istituto al pagamento CP_2
delle spese di giudizio, avendo eseguito la liquidazione in data successiva alla notifica del ricorso.
La causa è stata, quindi, decisa con sentenza con motivazione contestuale.
* * *
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, essendo nelle more della fissazione dell'odierna udienza venuta meno la res litigiosa, come risulta dal prospetto di liquidazione della pensione di giugno 2025 (Assegno n. 044090007298583 Cat.
INVCIV, con decorrenza dall'08/2024).
Ciò posto, rilevato che:
- secondo il consolidato insegnamento del Giudice di Legittimità, "la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito " (cfr. Cass. Civ. Sez.
Lav., Sent. n. 6909 del 20.3.2009);
- nel caso di specie è venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia sul merito;
Pag. 2 di 4 - anche il procuratore della parte ricorrente ha preso atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, chiedendo pronunciarsi la cessazione della materia del contendere (cfr. verbale d'udienza);
- la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva la facoltà di disporne la compensazione, totale o parziale (Cass. Sez.
6 - L, Ord. n. 3148 del
17/02/2016). Il giudicante non è esonerato dall'esame del merito della vicenda, atteso che naturale corollario della cessazione della materia del contendere è l'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite (Cass. Civ.
Sez. I, Sent. n. 19160 del 13.9.2007; Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 10553 del 7.5.2009);
- l'Istituto previdenziale ha implicitamente riconosciuto la fondatezza della domanda di parte ricorrente, avendo liquidato quanto dovuto (cfr. all. memoria);
- tale atto è intervenuto in epoca successiva al deposito del ricorso nonché alla notifica dello stesso (cfr. allegati ricorso).
In ordine alle spese, esse devono essere poste a carico dell' , atteso che il suddetto CP_2
prospetto di liquidazione riporta quale data valuta quella del 3/6/2025 (cfr. all. prospetto di liquidazione ), pertanto, il pagamento è stato eseguito in epoca successiva alla CP_2
presentazione del ricorso introduttivo del giudizio, che risale al 27/3/2025.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato da Parte_1
in data 27/3/2025 nei confronti di , così provvede:
[...] CP_2
-dichiara cessata la materia del contendere;
-condanna la parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquidano in complessivi € 1.700,00 oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cap come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Bari, 9/6/2025
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Foggetti
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4498/2025 R.G., chiamata all'udienza del 9/6/2025, promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. R. Giglio Parte_1
Ricorrente
O Controparte_1
n persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. C. La CP_2
Gatta
Resistente
Oggetto: pensione di cecità assoluta e indennità di accompagnamento
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 27/3/2025, la ricorrente di cui in epigrafe, premettendo che, su domanda della stessa e sulla scorta degli accertamenti svolti dalla Commissione medica per l'accertamento delle invalidità civili, l' di Bari notificava alla ricorrente il CP_2
verbale di visita con il quale la riconosceva cieca assoluta (ex L. n. 382/70 e n. 508/88), di talché la ricorrente, in data 18/10/2024, inviava all' la documentazione CP_2 necessaria al fine di ottenere l'erogazione delle prestazioni riconosciute;
che ciò nonostante, l' non aveva ancora provveduto al pagamento del dovuto, nonostante CP_2 fosse spirato il termine di 120 giorni dall'accoglimento della domanda, adiva il
Tribunale di Bari, Sez. Lavoro, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1. condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in CP_2
favore della ricorrente della somma complessiva di €. 10.852,21, come innanzi determinata, a titolo di indennità di accompagnamento e pensione di cecità assoluta da Agosto 2024 a Marzo 2025, oltre alle mensilità successive ed interessi legali come per legge o a quella somma ritenuta di giustizia;
2. per l'effetto, condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_2
al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.”.
Si costituiva in giudizio l' , chiedendo di dichiarare cessata la materia del CP_2
contendere con compensazione delle spese di lite, avendo provveduto alla liquidazione in questione.
All'udienza odierna, la ricorrente aderiva alla richiesta di cessazione della materia del contendere avanzata dall' , insistendo nella condanna dell'Istituto al pagamento CP_2
delle spese di giudizio, avendo eseguito la liquidazione in data successiva alla notifica del ricorso.
La causa è stata, quindi, decisa con sentenza con motivazione contestuale.
* * *
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, essendo nelle more della fissazione dell'odierna udienza venuta meno la res litigiosa, come risulta dal prospetto di liquidazione della pensione di giugno 2025 (Assegno n. 044090007298583 Cat.
INVCIV, con decorrenza dall'08/2024).
Ciò posto, rilevato che:
- secondo il consolidato insegnamento del Giudice di Legittimità, "la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito " (cfr. Cass. Civ. Sez.
Lav., Sent. n. 6909 del 20.3.2009);
- nel caso di specie è venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia sul merito;
Pag. 2 di 4 - anche il procuratore della parte ricorrente ha preso atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, chiedendo pronunciarsi la cessazione della materia del contendere (cfr. verbale d'udienza);
- la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva la facoltà di disporne la compensazione, totale o parziale (Cass. Sez.
6 - L, Ord. n. 3148 del
17/02/2016). Il giudicante non è esonerato dall'esame del merito della vicenda, atteso che naturale corollario della cessazione della materia del contendere è l'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite (Cass. Civ.
Sez. I, Sent. n. 19160 del 13.9.2007; Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 10553 del 7.5.2009);
- l'Istituto previdenziale ha implicitamente riconosciuto la fondatezza della domanda di parte ricorrente, avendo liquidato quanto dovuto (cfr. all. memoria);
- tale atto è intervenuto in epoca successiva al deposito del ricorso nonché alla notifica dello stesso (cfr. allegati ricorso).
In ordine alle spese, esse devono essere poste a carico dell' , atteso che il suddetto CP_2
prospetto di liquidazione riporta quale data valuta quella del 3/6/2025 (cfr. all. prospetto di liquidazione ), pertanto, il pagamento è stato eseguito in epoca successiva alla CP_2
presentazione del ricorso introduttivo del giudizio, che risale al 27/3/2025.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato da Parte_1
in data 27/3/2025 nei confronti di , così provvede:
[...] CP_2
-dichiara cessata la materia del contendere;
-condanna la parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquidano in complessivi € 1.700,00 oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cap come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Bari, 9/6/2025
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Foggetti
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