CA
Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 16/05/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Barbara Del Bono Presidente
Dott. Francesca Coccoli ONsigliere
Dott. Mariangela Fuina ONsigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in II grado iscritta al n. 1284 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da c.f. e p.iva , con sede in L'Aquila, Frazione Monticchio, alla via Parte_1 P.IVA_1
Marisa Bellisario, 6, in persona dei legali rappresentanti pro tempore sig.ra Parte_2
e rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e ONtroparte_1 risposta depositata nel giudizio di primo grado, dall'avv. Paolo Gemelli, e Email_1 dall'avv. Federica Tibo, , ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Email_2
Roma, via Nomentana, 248, e-mail Email_3
-APPELLANTE-
CONTRO
(già , in persona del suo legale rappresentante p.t. ONtroparte_2 ONtroparte_3
Sig.ra , con sede in FF (LE) alla Via M. D'Azeglio n. 100, p.iva , ONtroparte_4 P.IVA_2 di seguito rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Castelluzzo giusta mandato ad litem in calce alla comparsa di costituzione del giudizio di primo grado ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in FF (LE) alla via Venezia n. 71.
E
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]N ONtroparte_5
elettivamente domiciliato in l'aquila alla via Carducci numero 30 presso nello studio legale associato “AL.MA & associati degli avvocati Guido Alfonsi e Ornella Matera che lo rappresentano e difendono in questo giudizio unitamente disgiuntamente tra loro, giusto mandato rilasciato su foglio tarato e allegato alla busta telematica contenente la comparsa di costituzione;
-APPELLATI- OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 328/2023 pubblicata in data
10.05.2023.
ONclusioni delle parti:
Per l'appellante: Voglia l'adita Corte d'Appello di L'Aquila, in accoglimento del presente gravame, alle cui argomentazioni si è conferito espressamente il valore di motivi di appello, in parziale riforma della Sentenza n. 328/2023 del Tribunale di L'Aquila, pubblicata in data 10 maggio
2023, emessa nel giudizio civile di primo grado r.g. n. 717/2020,
- accogliere integralmente le conclusioni così come formulate nell'atto introduttivo del giudizio di prime cure, da intendersi qui interamente richiamate e trascritte, e per l'effetto
- ritenere e dichiarare che la sia esente da qualsivoglia responsabilità nella Parte_1 causazione dei danni a carico del motore del veicolo di proprietà dell'attore in prime cure, in ragione della mancata prova di una responsabilità concorsuale dell'appellante;
- ritenere e dichiarare che la responsabilità di quanto occorso sia esclusivamente ascrivibile alla condotta imperita e negligenza della RA con ogni consequenziale obbligo da ciò CP_3
derivante e/o a ciò connesso e con il favore di entrambi i gradi di giudizio;
- in accoglimento del secondo motivo d'appello, ridurre e/o compensare le spese processuali poste a carico dell'odierno appellante sia in ragione della insussistenza di una qualsivoglia responsabilità dell'odierno appellante nella vicenda che ci occupa che in virtù del principio di parziale soccombenza;
- con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio, da liquidarsi in favore dei sottoscritti difensori dichiaratisi antistatari, ovvero con loro integrale compensazione.
Ai fini istruttori si chiede che l'Ill.ma Corte di Appello valuti l'ammissione di CTU affinché il nominando Esperto, esaminati atti e documenti di causa, descriva e deduca in ordine: alla natura, alle cause ed all'entità dei danni asseritamente subiti dal veicolo del sig. CP_5
nonché in ordine alla possibilità di accertare la sussistenza del nesso causale tra i danni ex adverso lamentati e gli interventi posti in essere, ognuno per quanto di spettanza, dalla e Parte_1 dalla con specifica indicazione dell'eventuale apporto causale delle specifiche ONtroparte_3
condotte poste in essere dalle menzionate società in relazione alla verificazione del danno.
Per l'appellata MEC: CP_2
La società in persona della sua legale rappresentante p.t. sig.ra ONtroparte_6
, con le presenti note precisa le conclusioni riportandosi in toto al contenuto della ONtroparte_4
comparsa di costituzione e risposta datata 06/03/2024, che si abbia per riportata e trascritta. Insiste affinchè l'Ecc.ma Corte rigetti il primo motivo di gravame proposto da in Parte_1
quanto infondato atteso che la responsabilità del danno al motore del veicolo del sig. è CP_5
addebitabile alla società per tutti i motivi esposti in atti, che si abbiano per riportati. Parte_1
In accoglimento del secondo motivo di appello, chiede che l'Ecc.ma Corte riformi la sentenza impugnata nel senso di ridurre e/o compensare le spese processuali poste a carico dei convenuti per i motivi esposti in comparsa, che si abbiano per riportati e trascritti, con conseguente condanna dell'attore al rimborso di quanto percepito a tale titolo in favore della società (che ONtroparte_2
ne ha effettuato il pagamento).
In ragione dell'avvenuto pagamento in favore del sig. da parte della società di garanzia CP_5
delle somme liquidate con la sentenza impugnata, si chiede la condanna della società Parte_1
[... al pagamento in favore di della somma di € 7.891/46, pari alla giusta metà, ONtroparte_2
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite.
Per l'appellato CP_5
Voglia l'adita Corte di Appello, ogni diversa istanza disattesa, rigettare il gravame proposto da e, per l'effetto , confermare integralmente la sentenza n.328/23 del Tribunale Civile Parte_1 di L'Aquila.
ON vittoria di spese e compensi del grado, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.ON la sentenza impugnata il Tribunale di L'Aquila ha parzialmente accolto la domanda proposta da contro la e la condannando queste ONtroparte_5 Parte_1 ONtroparte_2
ultime in solido tra loro a corrispondere in favore di parte attrice la somma di € 6.914,47, oltre rivalutazione monetaria sulla sorte al 1,49% a far data dal 30.1.2019 sino alla data di pubblicazione della sentenza, nonché oltre interessi compensativi sulla sorte via via rivalutata e sulla base del metodo c.d. “a scalare”, dal 30.1.2019 sino alla data di pubblicazione della sentenza al 0,97% ed alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attore liquidate in € 545,00 per spese materiali e in €
3.809,00 per compensi, oltre R.S.G. (15%), C.P.A. (4%) e I.V.A.
1.1 Nel proprio atto introduttivo l'attore chiedeva il risarcimento da lui subito in relazione alla intervenuta riparazione del veicolo da lui acquistato usato presso la in data CP_7
27.2.2018 rimasto in panne in data 22.10.2018 , per il quale era stata attivata specifica garanzia per guasti meccanici grazie a convenzione con (all. n. 3), con sede in FF (LE), ONtroparte_3
avente durata di mesi 12;
Deduceva che: - a seguito del guasto e ricoverato il mezzo presso l'officina autorizzata quest'ultima Parte_1
riscontrava la fusione del motore conseguente al surriscaldamento della guarnizione della testata, tanto che nel collettore di aspirazione del secondo e terzo cilindro veniva rilevata una importante quantità di antigelo;
tale intervento, necessario per l'accertamento del danno, veniva commissionato da a la quale provvedeva allo smontaggio della testata;
CP_2 Parte_1
-all'esito della disamina tecnica, riferiva che per il ripristino del motore non sarebbe Parte_1
stata sufficiente la mera sostituzione della testata, dovendosi apportare una rettifica, con particolare approfondimento delle cause del passaggio del liquido di raffreddamento nella camera di scoppio, passaggio che aveva interessato il terzo e quarto cilindro;
-inviata la segnalazione del guasto, allo scopo di attivare la garanzia del veicolo, in data 19
ONtr novembre 2018, RA autorizzava lo smontaggio del cambio e del motore, ordinando la spedizione del complesso presso la propria sede di FF (LE);
- in data 3 dicembre 2018, la stessa, pur inviando a una relazione tecnica, a tenore della Parte_1
quale le causa del guasto andava attribuita a normale logorio, si rendeva disponibile, senza alcuna assunzione di responsabilità, a riconoscere, quale atto di liberalità, l'importo di € 627,08, limitatamente all'attività di smontaggio e rimontaggio del motore;
-contestualmente proponeva l'acquisto di un motore e di un cambio rigenerati al CP_2 prezzo di € 2.370,00, invitando in caso di accettazione della proposta, ad ONtroparte_5
inviare il 50% del prezzo;
il provvedeva in conformità, giusta fattura quietanzata n. CP_5
ONtr 4113/2018, rilasciata da RA;
-il motore, così come acquistato e rigenerato, sul quale sino a quel momento aveva operato
ONtr unicamente RA veniva inviato a il cui personale provvedeva al Parte_1
rimontaggio dello stesso, integrando i lavori con alcuni interventi ausiliari, che determinavano una spesa, oltre a quanto già pagato, pari ad € 1.975,00, giusta fattura quietanzata , ribadito che
RA Mec, nel complesso, era intervenuta con un contributo di € 627,08;
-riconsegnato il veicolo al proprietario in data 25 gennaio 2019 , cinque giorni dopo, segnatamente in data 30 gennaio 2019, dopo avere percorso appena 200 km, il furgone si arrestava durante la marcia all'altezza del Km 169 dell'autostrada A25, nei pressi del casello Alanno – Scafa, dove veniva soccorso e trainato all'esterno dalla , previo pagamento della somma di CP_8 Parte_3
€ 241,00;
- il giorno 1 febbraio 2019 il mezzo veniva nuovamente trasportato presso e sottoposto Parte_1
a diagnosi tecnica, veniva accertato che la causa del guasto traeva origine dalla perdita dell'ingranaggio sottostante la cinghia di distribuzione, ubicata nell'area di alloggiamento ingranaggi della distribuzione, il cui distacco determinava l'arresto del motore;
-in data 5 febbraio 2019 veniva pertanto attivata una nuova pratica per la garanzia mediante
ONtr
alla quale venivano inviate alcune foto del motore;
CP_2
-il successivo 22 febbraio quest'ultima chiedeva il trasferimento del motore presso la propria sede e, mentre si preparava lo smontaggjo per la spedizione poteva accertarsi che dal tappo di scarico dell'olio, ubicato nella sottocoppa, fuoriusciva del liquido antigelo;
-in data 12 marzo 2019, dopo avere analizzato la situazione, mediante relazione CP_2 tecnica, attribuiva la responsabilità dell'accaduto alla in quanto nella procedura ONtroparte_9 di messa in opera dell'ingranaggio sopra indicato, avrebbe applicato un mastice frena filetti;
- contestava tale relazione, sostenendo come quest'ultimo intervento, causa Parte_1
ONtr dell'ostruzione del passaggio dell'olio di lubrificazione, fosse riconducibile alla
-a questo punto, vista la reciproca declinazione delle responsabilità nella verificazione dell'evento, il dopo aver fatto visionare il mezzo da proprio perito di fiducia, in data 14 maggio 2019, CP_5
depositava ricorso per accertamento tecnico preventivo con fini conciliativi ex art. 696 bis c.p.c., con il quale, in caso di esito negativo della composizione bonaria della controversia, chiedeva disporsi C.T.U. in via d'urgenza, affinchè venissero accertate natura, causa ed entità dei danni subiti dal proprio veicolo il giorno 30 gennaio 2019, nonché il possibile nesso causale tra questi ultimi e gli interventi riparativi posti in essere, ognuno per quanto di competenza, da e Parte_1
ONtroparte_3
-il C.T.U., visionato il motore oggetto di accertamento ed analizzato tutto il materiale tecnico, ricostruiva l'evento così come descritto da tutte le parti e concludeva come risultasse di “palmare evidenza che il danno relativo al motore del 30/01/2019 e' stato cagionato da interventi tecnici“
(pag. n. 5 C.T.U. – AT); specificava, a tale proposito, che “…il grippaggio del motore può essere riferito sia alla presenza di mastice sul carter di distribuzione che ha ostruito alcuni canali atti alla lubrificazione, sia alla mancanza di lubrificante, forse messo in quantità insufficiente al momento del rimontaggio del motore.
In merito al mastice utilizzato si fa notare che è diverso dal mastice “frena filetti” indicato in relazione dalla MEC, quest'ultimo serve per bloccare le viti.
Evidentemente detto mastice è stato utilizzato per non cambiare la guarnizione del carter.
La quantità utilizzata è eccessiva ed è andata a tappare (ostruire) alcuni canali che permettono il passaggio del lubrificante, come visibile nelle fotografie sottostanti.
ONtr In merito alla responsabilità, attribuibilità degli interventi tecnici, si precisa che sia la che la hanno operato nella messa in pristino del motore, quindi non è possibile scindere Parte_1 quale degli interventi tecnici abbia causato l'intero danno. Tenuto conto che la causa del grippaggio è dipesa dalla cattiva lubrificazione – lubrificazione carente o del tutto assente per via della quale parti che dovrebbero lavorare senza venire a contatto di toccano – quindi per la occlusione dei canali di circolazione del lubrificante come sopra descritto, o per ONtr insufficienza/mancanza dello stesso, la responsabilità va attribuita in misura del 50% alla e
50% alla ; Parte_1
il C.T.U. quantificava il danno in € 3.380,00, oltre IVA, ritenendo opportuno provvedere alla sostituzione del motore con uno rigenerato, in quanto la riparazione avrebbe avuto un costo maggiore e un risultato non garantito e, tenuto conto della funzione commerciale del mezzo, indicava il danno da fermo tecnico per cause non imputabili al proprietario, nella misura di € 110,00 giornalieri.
Rilevata pertanto la ricorrenza del nesso causale tra i descritti interventi di riparazione eseguiti dai convenuti sul veicolo RENAULT MASTER, targato DZ 981 XC, ed i danni subiti il giorno 30 gennaio 2019, adiva la competente Autorità Giudiziaria per ottenere il ristoro ONtroparte_5
del pregiudizio economico patito evidenziando che poiché entrambe le Società convenute hanno
ONtr operato in diversa misura nella messa in pristino del motore – per averlo venduto CP_2
rigenerato, unitamente al cambio, previo pagamento del non indifferente importo di € 2.370,00 , per averlo rimontato, previo pagamento di € 1.975,00 – esse dovevano intendersi Parte_1
parimenti responsabili dei danni cagionati a in data 30 gennaio 2019, come ONtroparte_5
correttamente rilevato dal CTU e come già precedentemente accertato dal perito , Persona_1
incaricato di esaminare la delicata questione.
1.2 La nel costituirsi in primo grado in via preliminare ha contestato la propria CP_2 CP_2
legittimazione passiva e nel merito la fondatezza della domanda ribadendo la propria assoluta estraneità in ordine al pregiudizio lamentato dal in quanto , come emerso CP_5 dall'accertamento tecnico, la causa più probabile della rottura del motore era stata l'applicazione da parte dell'officina in fase di assemblaggio, di mastice sul carter / distribuzione, Parte_1
utilizzato in luogo della guarnizione e che aveva ostruito i passaggi dell'olio provocando il
“grippaggio” del motore, laddove il motore revisionato era stato rispedito a Parte_1
parzialmente assemblato perché mancante del carter della distribuzione e di altri componenti che erano rimasti presso quest'ultima officina che lo aveva in precedenza smontato ed aveva provveduto al suo rimontaggio.
ONtestava le voci risarcitorie esposte dall'attore.
1.3 La a sua volta costituitasi in giudizio ha dedotto la propria estraneità all'accaduto Parte_1
rappresentando che l'unico lavoro da essa effettuato aveva interessato esclusivamente il mero distacco e rimontaggio del motore, mentre non aveva operato alcun intervento di riparazione sull'apparato motore stesso. Ha dedotto che tale circostanza trovava conferma nel preventivo lavori predisposto dalla
Parte_1
ed era confermato dallo stesso sig. il quale riconosceva espressamente che le riparazioni CP_5
ONtr del motore erano state realizzate unicamente dai tecnici della RA
Ha precisato che il motore veniva restituito imballato e con il carter già montato, come verificabile chiaramente dalle fotografie allegate alle osservazioni del CTP dott. depositate nel Per_2
procedimento di AT e che peraltro, il motore de quo poteva essere trasmesso alla Parte_1
soltanto già montato e sigillato, in quanto, diversamente, vi sarebbe stata un'evidente perdita di olio motore dalla coppa.
ONtr Ha poi argomentato in ordine alla imperizia degli interventi eseguiti dalla RA e sulla superficialità delle considerazioni esposte dal CTU in sede di AT , il quale non essendo in grado di appurare, con il necessario grado di certezza, le cause del danno riportato dal veicolo del sig.
e, nell'incertezza, aveva deciso di ripartire arbitrariamente la responsabilità attribuendola CP_5
in misura uguale ad entrambi i soggetti che hanno lavorato sulla vettura e non aveva risposto alle puntuali osservazioni all'elaborato mosse dal proprio CTP.
1.4 A fondamento della decisione il giudice di prime cure, dichiarata la legittimazione passiva della
ON RA (oggi e constatata l'instaurazione di rapporti contrattuali da parte del CP_3
con entrambe le convenute, per quanto di interesse ai fini del presente gravame, ha CP_5
recepito gli esiti della CTU disposta in fase di accertamento tecnico preventivo in punto di responsabilità di entrambe le convenute nella causazione del danno, evidenziando come il tecnico avesse individuato la causa del guasto al motore della vettura di parte attrice “negli interventi tecnici” effettuati da entrambe le parti convenute, sub specie di: “presenza di mastice sul carter di distribuzione che ha ostruito alcuni canali atti alla lubrificazione, sia alla mancanza di lubrificante, forse messo in quantità insufficiente al momento del rimontaggio del motore” e che in ottica eziologica, avendo operato entrambe le parti convenute sul motore per cui è causa, la responsabilità dell'occorso dovesse essere loro ascritto in solido, rendendo non necessario disporre altra e diversa
C.T.U., che sarebbe stata esplorativa e comunque irrilevante ai fini che qui interessano.
Ha poi ritenuto di essere esonerato, in virtù dell'applicazione dell'art. 1292 c.c. e dell'assenza di precipua domanda di tal fatta da parte delle convenute, dall'accertare l'entità del concorso di ciascuna nella causazione del danno che in questa sede ci occupa.
ON riferimento al quantum debeatur ha riconosciuto in favore dell'attore solo l'importo indicato dal CTU per la sostituzione del motore (€3.3380,00) e il ristoro dell'importo di € 3.534,47, a titolo di spese di C.T.U. di cui al descritto giudizio ex art. 696 bis c.p.c. escludendo invece quanto richiesto per fermo tecnico (in difetto di prova della necessità del mezzo per l'espletamento dell'attività lavorativa e della necessità di noleggiare al tro mezzo) e per il secondo soccorso sul mezzo ( per non essersi avvalso l'attore della specifica garanzia offerta da RA MEC).
2. Nel proprio atto di appello contesta la decisione di cui chiede la riforma per i Parte_1
motivi di seguito sintetizzati.
-Erronea ricostruzione dei fatti posti a fondamento della domanda spiegata nei confronti della nel giudizio di primo grado, nonché violazione e/o erronea applicazione Parte_1 dell'art. 1292 c.c.; mancata prova del nesso causale tra la condotta della ed il Parte_1
danno lamentato;
omessa motivazione
ON tale motivo l'appellante ribadisce che la propria attività è consistita nel solo smontaggio e rimontaggio del motore mentre il primo giudice, in ottica eziologica, avendo riscontrato che entrambe le società avevano operato sul motore, aveva attribuito ad entrambe la responsabilità dell'occorso, in solido tra loro, senza tuttavia procedere all'accertamento del nesso di causalità con l'intervento dell'una o dell'altra e senza considerare che l'intervento di essa appellante era stato specifico e minimale e comunque non riferito all'interno del motore (fornito e rigenerato, come ONtr riconosciuto dallo stesso dalla RA con cui era intervenuto il relativo accordo CP_5
), dovendosi pertanto escludere qualsiasi suo apporto nella causazione del danno.
ONtr Reitera la considerazione che il motore rigenerato era stato restituito dalla RA imballato e con il carter già montato (come evincibile dalle foto prodotte dal proprio CTP in fase di AT
(all.9 alla comparsa di risposta) e che, come accertato dal CTU non rispondeva a verità quanto
ONtr dedotto dalla RA ossia che ad ostruire il passaggio di lubrificante era stato il mastice
“frena filetti” ma quello in esubero posizionato sul carter, ossia su un componente sul quale aveva ONtr operato direttamente RA
Argomenta ulteriormente che in occasione del secondo smontaggio del motore essa appellante aveva riscontrato tracce di fuoriuscita del liquido antigelo nel collettore di aspirazione, come già evidenziato in sede di relazione compiuta nell'esame del motore effettuato in occasione della prima rottura, a testimonianza della superficialità ed imperizia dell'intervento eseguito sul motore dalla
(evenienza peraltro non oggetto di contestazione) . CP_2
ONtr ONtesta l'affermazione della RA a tenore della quale il motore rigenerato era stato restituito per il rimontaggio ad essa solo parzialmente assemblato perché mancante del Parte_1 carter e di altri componenti rimasti presso quest'ultima società in sede di smontaggio, affermazione contraddetta dalla logica considerazione che per espressa previsione contrattuale il motore poteva essere trasmesso a lei solo assemblato e completo di tutte le sue componenti, non operando altrimenti la garanzia e che peraltro trattandosi di parti essenziali dell'apparato motore non potevano essere esclusi dall'intervento di rettifica.
Esclude dunque che il guasto lamentato possa essere considerato conseguenza immediata e diretta di un proprio inadempimento contrattuale evidenziando come il primo giudice abbia erroneamente ritenuto di essere esentato dall'accertamento del rispettivo grado del concorso, senza avere prima, a monte, accertato il nesso eziologico tra la sua condotta ed il danno verificato e senza peraltro motivare in cosa sarebbe consistito il suo concorso nell'apporto causale , sì da rendersi arbitraria l'attribuzione di responsabilità a suo carico. Tanto più considerato che mai era stato messo in discussione né dal né dalla RA MEC la natura e l'entità dell'intervento da essa CP_5
effettuato.
Ribadisce le contestazioni alla espletata CTU, ritenuta incoerente ed illogica (oltre che carente nella misura in cui alcuna risposta era stata offerta alle osservazioni formulate dal proprio ctp), nella parte in cui il tecnico officiato dapprima ravvisa le cause del grippaggio del motore nell'eccessiva presenza di mastice sul carter la quale, come affermato dal tecnico officiato, ha determinato l'ostruzione dei canali dei canali di distribuzione dell'olio lubrificante e poi, nel passaggio immediatamente in modo del tutto apodittico e senza alcun effettivo elemento a supporto, ipotizza una presunta carenza di lubrificante in fase di rimontaggio del motore, quale ipotetica concausa del
“grippaggio” del motore, evenienza non accertata e non accertabile al momento dell'intervento, ma fondata su una mera congettura, senza considerare che l'ostruzione dei canali di lubrificazione avrebbe comunque impedito al lubrificante di raggiungere l'apparato motore, indipendentemente dalla quantità di lubrificante presente.
Lamenta l'omesso accoglimento della propria richiesta di rinnovo della CTU che non avrebbe potuto considerarsi né superflua né esplorativa e di cui chiede l'ammissione nel presente grado.
Violazione di legge;
art. 91 e art. 92 cpc;
soccombenza parziale dell'attore; erronea o omessa motivazione circa la mancata compensazione delle spese di lite.
ON tale motivo impugna, altresì, il capo della sentenza nella parte in cui il Giudice ha condannato l'odierno appellante alla integrale rifusione delle spese processuali in favore dell'attore, pur dichiarando di accogliere solo parzialmente la domanda, in violazione del disposto degli artt. 91 e
92 c.p.c. che affermano il principio secondo cui la regolamentazione delle spese di lite viene effettuata nel rigoroso rispetto della soccombenza a tutte le domande formulate in corso di causa e risultando l'attore parzialmente soccombente rispetto all'esorbitante richiesta di liquidazione del danno da fermo tecnico.
3. Nella sua comparsa di costituzione nel presente grado ha chiesto il rigetto ONtroparte_5 dell'impugnazione con il favore delle spese di lite. ONtr 4. RA a sua volta chiede il rigetto del primo motivo di appello evidenziando di aver espressamente contestato sin dal primo grado che la aveva curato l'assemblaggio del Parte_1 monoblocco al veicolo che, di per sé stesso, comporta un'opera di ripristino che si estende al carter e ad altri componenti ed aveva eseguito altri interventi, di cui si era guardata bene dal riferire e documentare la tipologia, che avevano comportato un esborso per il di ben 1.975,00 CP_5
euro; deduce inoltre che l'appellante non aveva dimostrato di non essere intervenuta sul carter avendo al riguardo articolato prova orale, non ammessa in prime cure e non reiterata né nelle conclusioni definitive di primo grado né nell'atto di appello.
ONcorda invece sulla fondatezza del secondo motivo di appello.
4. Avendo le parti depositato le note di trattazione autorizzate entro l'11.03.2025 , la causa è stata trattenuta a decisione ex art 352 c.p.c nuova formulazione sulle conclusioni rassegnate dalle parti ed in epigrafe riportate.
5. L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
5.1 In primo luogo rileva la Corte che, sulla base degli accertamenti eseguiti dal CTU nominato in sede di AT ( e recepiti dal primo giudice nella sentenza impugnata) la causa del danno verificatosi al motore non è rimasta ignota ma è stata riferita agli interventi effettuati da entrambe le società allora convenute sul motore del mezzo, il cui grippaggio è dipeso secondo il tecnico officiato, alla cattiva lubrificazione che “può essere riferita sia alla presenza del mastice sul carter che ha ostruito alcuni canali atti alla lubrificazione, sia alla mancanza di lubrificante, forse messo in quantità insufficiente al momento del rimontaggio”.
In tale affermazione, che viene recepita dal primo giudice per fondare la concorrente responsabilità di entrambe le società è dunque ravvisabile una ricorrenza di concause e non di cause alternative.
D'altro canto se una delle due cause è plasticamente accertabile sulla base dell'esame diretto del motore, compiuto in sede di operazioni peritali, non per questo può ritenersi insussistente l'altra, pur ritenuta verosimile dal CTU e chiaramente non riscontrabile a distanza di notevole tempo dall'occorso e dal primo intervento eseguito dalle due società convenute.
Il che rende irrilevante l'accertamento della attribuibilità all'una o all'altra società dell'apposizione del mastice sul carter.
Ma anche a voler ritenere rilevante tale aspetto, presupponendo che la valutazione operata dal CTU sia stata resa in termini di alternatività delle due cause riscontrate ( senza che ciò renda necessario disporre la pur richiesta della rinnovazione dell'accertamento peritale che comunque individua le ONtr cause del grippaggio), a fronte della specifica contestazione mossa dalla RA sin dalla sua comparsa di costituzione per escludere la propria responsabilità (in punto di suo mancato intervento sul carter su cui è stata rilevata una quantità eccessiva di mastice, per essere tale componente rimasto presso l'officina sino all'assemblaggio del motore rigenerato al Parte_1 veicolo dell'attore) essa non è stata oggetto di specifica confutazione ad opera dell'attuale appellante ed anzi segni di contrario tenore possono ravvisarsi dal materiale istruttorio raccolto.
Sul punto l'allora convenuta aveva formulatoo espressa richiesta di ammissione di Parte_1
prova orale non ammessa in primo grado e non reiterata né in sede di precisazione delle conclusioni, né nel giudizio di appello.
Tra la corrispondenza intercorsa tra le due società, relativa al primo intervento vi è la missiva della
ONtr RA (doc.3 della con la quale autorizzandosi la ad effettuare Parte_1 Parte_1
ONtr lo smontaggio del motore per l'invio alla stessa RA è precisato che tale invio doveva avvenire “a nudo”ossia senza le parti non necessitanti di intervento (e tale deve ritenersi il carter).
Inoltre nella fattura relativa agli ulteriori interventi effettuati dietro pagamento del corrispettivo da parte del (doc3 prodotto in primo rado da quest'ultimo) viene espressamente menzionato CP_5 quello di differenza mano d'opera per “ricomposizione” motore e testata revisionati forniti da spogliato da tutti i componenti, dizione che lascia intendere come interventi CP_2 aggiuntivi abbiano riguardato proprio un'attività di assemblaggio delle componenti non essenziali.
Né a diversa considerazione può indurre la foto, rappresentante il motore, allegata alle osservazioni del CTP della in sede di AT (di cui non è nota la riferibilità allo stato del motore Parte_1
ONtr come riconsegnato dalla RA .
Ancora perdono di spessore, laddove collegate alla non dimostrata circostanza di non aver trattenuto il carter presso di sé e di non aver operato il suo rimontaggio, le ulteriori considerazioni svolte dalla
ONtr attuale appellante in punto di riscontrata superficialità dell'intervento eseguito dalla RA desunto dalla verifica sin dal primo esame e poi in occasione del secondo intervento di liquido antigelo nel collettore di aspirazione (che attiene comunque ad aspetti non oggetto di contestazione)
ONtr
o di erroneo riferimento compiuto dalla in prima istanza, sulla presenza di mastice ferma filetti anziché sul carter come rilevato dal CTU, nonché in punto di riferibilità dell'occorso solo alla presenza del mastice e non alla scarsa lubrificazione .
Né il CTP ha dato esauriente spiegazione tecnica della sua asserzione contenuta nelle osservazioni alla CTU secondo cui il motore non poteva essere restituito senza rimontare il carter perché altrimenti si sarebbe sversato l'olio dalla coppa olio motore.
ONclusivamente in ogni caso, posto che non è contestato che la causa del grippaggio del motore, come accertato dal CTU sia riferibile agli interventi realizzati dalla due ditte convenute dall'attore in primo grado e che l'attuale appellante non ha dimostrato il proprio assunto di essere estranea a qualsiasi intervento di rimontaggio del carter al motore (e dunque alla apposizione del mastice sullo stesso) prima dell'assemblaggio al veicolo, pur a fronte della specifica contestazione mossa dalla
RA MEC l'appello non può che essere rigettato. ONtr 5.2 Anche il secondo motivo di appello, fatto proprio anche dalla deve essere CP_2
disatteso.
La domanda risarcitoria, per quanto articolata in più distinte voci, costituisce l'unico capo di domanda formulato dall'attore, che ha trovato accoglimento seppur in misura ridotta, non potendo pertanto configurarsi alcuna soccombenza reciproca.
Avuto poi riguardo alla articolazione delle diverse fasi del giudizio , preceduto anche da una fase di
AT con funzione conciliativa, che non ha sortito positivo esito, correttamente deve ritenersi esercitato il potere discrezionale di non compensare neppure parzialmente tra le parti le spese di lite.
La doglianza va pertanto disattesa.
5.3 Va infine considerato che pur avendo la RA MEC comprovato di aver adempiuto per l'intero al pagamento di quanto oggetto della statuizione di condanna in solido con la Parte_1 emessa in favore dell'attore in primo grado (seppur a seguito dell'azione esecutiva proposta dal nei suoi confronti) la stessa non può proporre nella presente fase di impugnazione CP_5
domanda di restituzione nei confronti della condebitrice solidale di quanto pagato, sia perché la relativa domanda ha ad oggetto il regresso nei rapporti tra le allora convenute, che non era oggetto
ONtr del giudizio di primo grado, sia perché il pagamento effettuato dalla RA di cui chiede il rimborso nella misura della metà, comprende anche le spese dell'esecuzione intrapresa in suo danno dal creditore.
5.4 Quanto alle spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, con esclusione della fase istruttoria non svoltasi, le stesse vanno poste a carico dell'appellante nei rapporti con il in applicazione del criterio della soccombenza, mentre nei rapporti tra l'appellante e CP_5
l'appellata vanno integralmente compensate trovando reciproco rigetto le ONtroparte_2
rispettive contrapposte domande e convergendo le difese delle parti sul secondo motivo di appello, rigettato.
5.5 Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, consegue inoltre la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello; 2) DICHIARA INAMMISSIBILE la domanda di rimborso formulata dalla RA CP_2
contro la Parte_1
3) CONDANNA l'appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute da CP_5
che liquida in complessivi Euro 3966,00 per competenze, oltre a rimborso
[...]
forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
4) COMPENSA integralmente tra la appellante e la le spese di lite;
ONtroparte_2
5) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 08.05.2025
Il ONsigliere rel. est. Il Presidente
Dott. Mariangela Fuina Dott. Barbara Del Bono
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Barbara Del Bono Presidente
Dott. Francesca Coccoli ONsigliere
Dott. Mariangela Fuina ONsigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in II grado iscritta al n. 1284 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da c.f. e p.iva , con sede in L'Aquila, Frazione Monticchio, alla via Parte_1 P.IVA_1
Marisa Bellisario, 6, in persona dei legali rappresentanti pro tempore sig.ra Parte_2
e rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e ONtroparte_1 risposta depositata nel giudizio di primo grado, dall'avv. Paolo Gemelli, e Email_1 dall'avv. Federica Tibo, , ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Email_2
Roma, via Nomentana, 248, e-mail Email_3
-APPELLANTE-
CONTRO
(già , in persona del suo legale rappresentante p.t. ONtroparte_2 ONtroparte_3
Sig.ra , con sede in FF (LE) alla Via M. D'Azeglio n. 100, p.iva , ONtroparte_4 P.IVA_2 di seguito rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Castelluzzo giusta mandato ad litem in calce alla comparsa di costituzione del giudizio di primo grado ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in FF (LE) alla via Venezia n. 71.
E
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]N ONtroparte_5
elettivamente domiciliato in l'aquila alla via Carducci numero 30 presso nello studio legale associato “AL.MA & associati degli avvocati Guido Alfonsi e Ornella Matera che lo rappresentano e difendono in questo giudizio unitamente disgiuntamente tra loro, giusto mandato rilasciato su foglio tarato e allegato alla busta telematica contenente la comparsa di costituzione;
-APPELLATI- OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 328/2023 pubblicata in data
10.05.2023.
ONclusioni delle parti:
Per l'appellante: Voglia l'adita Corte d'Appello di L'Aquila, in accoglimento del presente gravame, alle cui argomentazioni si è conferito espressamente il valore di motivi di appello, in parziale riforma della Sentenza n. 328/2023 del Tribunale di L'Aquila, pubblicata in data 10 maggio
2023, emessa nel giudizio civile di primo grado r.g. n. 717/2020,
- accogliere integralmente le conclusioni così come formulate nell'atto introduttivo del giudizio di prime cure, da intendersi qui interamente richiamate e trascritte, e per l'effetto
- ritenere e dichiarare che la sia esente da qualsivoglia responsabilità nella Parte_1 causazione dei danni a carico del motore del veicolo di proprietà dell'attore in prime cure, in ragione della mancata prova di una responsabilità concorsuale dell'appellante;
- ritenere e dichiarare che la responsabilità di quanto occorso sia esclusivamente ascrivibile alla condotta imperita e negligenza della RA con ogni consequenziale obbligo da ciò CP_3
derivante e/o a ciò connesso e con il favore di entrambi i gradi di giudizio;
- in accoglimento del secondo motivo d'appello, ridurre e/o compensare le spese processuali poste a carico dell'odierno appellante sia in ragione della insussistenza di una qualsivoglia responsabilità dell'odierno appellante nella vicenda che ci occupa che in virtù del principio di parziale soccombenza;
- con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio, da liquidarsi in favore dei sottoscritti difensori dichiaratisi antistatari, ovvero con loro integrale compensazione.
Ai fini istruttori si chiede che l'Ill.ma Corte di Appello valuti l'ammissione di CTU affinché il nominando Esperto, esaminati atti e documenti di causa, descriva e deduca in ordine: alla natura, alle cause ed all'entità dei danni asseritamente subiti dal veicolo del sig. CP_5
nonché in ordine alla possibilità di accertare la sussistenza del nesso causale tra i danni ex adverso lamentati e gli interventi posti in essere, ognuno per quanto di spettanza, dalla e Parte_1 dalla con specifica indicazione dell'eventuale apporto causale delle specifiche ONtroparte_3
condotte poste in essere dalle menzionate società in relazione alla verificazione del danno.
Per l'appellata MEC: CP_2
La società in persona della sua legale rappresentante p.t. sig.ra ONtroparte_6
, con le presenti note precisa le conclusioni riportandosi in toto al contenuto della ONtroparte_4
comparsa di costituzione e risposta datata 06/03/2024, che si abbia per riportata e trascritta. Insiste affinchè l'Ecc.ma Corte rigetti il primo motivo di gravame proposto da in Parte_1
quanto infondato atteso che la responsabilità del danno al motore del veicolo del sig. è CP_5
addebitabile alla società per tutti i motivi esposti in atti, che si abbiano per riportati. Parte_1
In accoglimento del secondo motivo di appello, chiede che l'Ecc.ma Corte riformi la sentenza impugnata nel senso di ridurre e/o compensare le spese processuali poste a carico dei convenuti per i motivi esposti in comparsa, che si abbiano per riportati e trascritti, con conseguente condanna dell'attore al rimborso di quanto percepito a tale titolo in favore della società (che ONtroparte_2
ne ha effettuato il pagamento).
In ragione dell'avvenuto pagamento in favore del sig. da parte della società di garanzia CP_5
delle somme liquidate con la sentenza impugnata, si chiede la condanna della società Parte_1
[... al pagamento in favore di della somma di € 7.891/46, pari alla giusta metà, ONtroparte_2
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite.
Per l'appellato CP_5
Voglia l'adita Corte di Appello, ogni diversa istanza disattesa, rigettare il gravame proposto da e, per l'effetto , confermare integralmente la sentenza n.328/23 del Tribunale Civile Parte_1 di L'Aquila.
ON vittoria di spese e compensi del grado, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.ON la sentenza impugnata il Tribunale di L'Aquila ha parzialmente accolto la domanda proposta da contro la e la condannando queste ONtroparte_5 Parte_1 ONtroparte_2
ultime in solido tra loro a corrispondere in favore di parte attrice la somma di € 6.914,47, oltre rivalutazione monetaria sulla sorte al 1,49% a far data dal 30.1.2019 sino alla data di pubblicazione della sentenza, nonché oltre interessi compensativi sulla sorte via via rivalutata e sulla base del metodo c.d. “a scalare”, dal 30.1.2019 sino alla data di pubblicazione della sentenza al 0,97% ed alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attore liquidate in € 545,00 per spese materiali e in €
3.809,00 per compensi, oltre R.S.G. (15%), C.P.A. (4%) e I.V.A.
1.1 Nel proprio atto introduttivo l'attore chiedeva il risarcimento da lui subito in relazione alla intervenuta riparazione del veicolo da lui acquistato usato presso la in data CP_7
27.2.2018 rimasto in panne in data 22.10.2018 , per il quale era stata attivata specifica garanzia per guasti meccanici grazie a convenzione con (all. n. 3), con sede in FF (LE), ONtroparte_3
avente durata di mesi 12;
Deduceva che: - a seguito del guasto e ricoverato il mezzo presso l'officina autorizzata quest'ultima Parte_1
riscontrava la fusione del motore conseguente al surriscaldamento della guarnizione della testata, tanto che nel collettore di aspirazione del secondo e terzo cilindro veniva rilevata una importante quantità di antigelo;
tale intervento, necessario per l'accertamento del danno, veniva commissionato da a la quale provvedeva allo smontaggio della testata;
CP_2 Parte_1
-all'esito della disamina tecnica, riferiva che per il ripristino del motore non sarebbe Parte_1
stata sufficiente la mera sostituzione della testata, dovendosi apportare una rettifica, con particolare approfondimento delle cause del passaggio del liquido di raffreddamento nella camera di scoppio, passaggio che aveva interessato il terzo e quarto cilindro;
-inviata la segnalazione del guasto, allo scopo di attivare la garanzia del veicolo, in data 19
ONtr novembre 2018, RA autorizzava lo smontaggio del cambio e del motore, ordinando la spedizione del complesso presso la propria sede di FF (LE);
- in data 3 dicembre 2018, la stessa, pur inviando a una relazione tecnica, a tenore della Parte_1
quale le causa del guasto andava attribuita a normale logorio, si rendeva disponibile, senza alcuna assunzione di responsabilità, a riconoscere, quale atto di liberalità, l'importo di € 627,08, limitatamente all'attività di smontaggio e rimontaggio del motore;
-contestualmente proponeva l'acquisto di un motore e di un cambio rigenerati al CP_2 prezzo di € 2.370,00, invitando in caso di accettazione della proposta, ad ONtroparte_5
inviare il 50% del prezzo;
il provvedeva in conformità, giusta fattura quietanzata n. CP_5
ONtr 4113/2018, rilasciata da RA;
-il motore, così come acquistato e rigenerato, sul quale sino a quel momento aveva operato
ONtr unicamente RA veniva inviato a il cui personale provvedeva al Parte_1
rimontaggio dello stesso, integrando i lavori con alcuni interventi ausiliari, che determinavano una spesa, oltre a quanto già pagato, pari ad € 1.975,00, giusta fattura quietanzata , ribadito che
RA Mec, nel complesso, era intervenuta con un contributo di € 627,08;
-riconsegnato il veicolo al proprietario in data 25 gennaio 2019 , cinque giorni dopo, segnatamente in data 30 gennaio 2019, dopo avere percorso appena 200 km, il furgone si arrestava durante la marcia all'altezza del Km 169 dell'autostrada A25, nei pressi del casello Alanno – Scafa, dove veniva soccorso e trainato all'esterno dalla , previo pagamento della somma di CP_8 Parte_3
€ 241,00;
- il giorno 1 febbraio 2019 il mezzo veniva nuovamente trasportato presso e sottoposto Parte_1
a diagnosi tecnica, veniva accertato che la causa del guasto traeva origine dalla perdita dell'ingranaggio sottostante la cinghia di distribuzione, ubicata nell'area di alloggiamento ingranaggi della distribuzione, il cui distacco determinava l'arresto del motore;
-in data 5 febbraio 2019 veniva pertanto attivata una nuova pratica per la garanzia mediante
ONtr
alla quale venivano inviate alcune foto del motore;
CP_2
-il successivo 22 febbraio quest'ultima chiedeva il trasferimento del motore presso la propria sede e, mentre si preparava lo smontaggjo per la spedizione poteva accertarsi che dal tappo di scarico dell'olio, ubicato nella sottocoppa, fuoriusciva del liquido antigelo;
-in data 12 marzo 2019, dopo avere analizzato la situazione, mediante relazione CP_2 tecnica, attribuiva la responsabilità dell'accaduto alla in quanto nella procedura ONtroparte_9 di messa in opera dell'ingranaggio sopra indicato, avrebbe applicato un mastice frena filetti;
- contestava tale relazione, sostenendo come quest'ultimo intervento, causa Parte_1
ONtr dell'ostruzione del passaggio dell'olio di lubrificazione, fosse riconducibile alla
-a questo punto, vista la reciproca declinazione delle responsabilità nella verificazione dell'evento, il dopo aver fatto visionare il mezzo da proprio perito di fiducia, in data 14 maggio 2019, CP_5
depositava ricorso per accertamento tecnico preventivo con fini conciliativi ex art. 696 bis c.p.c., con il quale, in caso di esito negativo della composizione bonaria della controversia, chiedeva disporsi C.T.U. in via d'urgenza, affinchè venissero accertate natura, causa ed entità dei danni subiti dal proprio veicolo il giorno 30 gennaio 2019, nonché il possibile nesso causale tra questi ultimi e gli interventi riparativi posti in essere, ognuno per quanto di competenza, da e Parte_1
ONtroparte_3
-il C.T.U., visionato il motore oggetto di accertamento ed analizzato tutto il materiale tecnico, ricostruiva l'evento così come descritto da tutte le parti e concludeva come risultasse di “palmare evidenza che il danno relativo al motore del 30/01/2019 e' stato cagionato da interventi tecnici“
(pag. n. 5 C.T.U. – AT); specificava, a tale proposito, che “…il grippaggio del motore può essere riferito sia alla presenza di mastice sul carter di distribuzione che ha ostruito alcuni canali atti alla lubrificazione, sia alla mancanza di lubrificante, forse messo in quantità insufficiente al momento del rimontaggio del motore.
In merito al mastice utilizzato si fa notare che è diverso dal mastice “frena filetti” indicato in relazione dalla MEC, quest'ultimo serve per bloccare le viti.
Evidentemente detto mastice è stato utilizzato per non cambiare la guarnizione del carter.
La quantità utilizzata è eccessiva ed è andata a tappare (ostruire) alcuni canali che permettono il passaggio del lubrificante, come visibile nelle fotografie sottostanti.
ONtr In merito alla responsabilità, attribuibilità degli interventi tecnici, si precisa che sia la che la hanno operato nella messa in pristino del motore, quindi non è possibile scindere Parte_1 quale degli interventi tecnici abbia causato l'intero danno. Tenuto conto che la causa del grippaggio è dipesa dalla cattiva lubrificazione – lubrificazione carente o del tutto assente per via della quale parti che dovrebbero lavorare senza venire a contatto di toccano – quindi per la occlusione dei canali di circolazione del lubrificante come sopra descritto, o per ONtr insufficienza/mancanza dello stesso, la responsabilità va attribuita in misura del 50% alla e
50% alla ; Parte_1
il C.T.U. quantificava il danno in € 3.380,00, oltre IVA, ritenendo opportuno provvedere alla sostituzione del motore con uno rigenerato, in quanto la riparazione avrebbe avuto un costo maggiore e un risultato non garantito e, tenuto conto della funzione commerciale del mezzo, indicava il danno da fermo tecnico per cause non imputabili al proprietario, nella misura di € 110,00 giornalieri.
Rilevata pertanto la ricorrenza del nesso causale tra i descritti interventi di riparazione eseguiti dai convenuti sul veicolo RENAULT MASTER, targato DZ 981 XC, ed i danni subiti il giorno 30 gennaio 2019, adiva la competente Autorità Giudiziaria per ottenere il ristoro ONtroparte_5
del pregiudizio economico patito evidenziando che poiché entrambe le Società convenute hanno
ONtr operato in diversa misura nella messa in pristino del motore – per averlo venduto CP_2
rigenerato, unitamente al cambio, previo pagamento del non indifferente importo di € 2.370,00 , per averlo rimontato, previo pagamento di € 1.975,00 – esse dovevano intendersi Parte_1
parimenti responsabili dei danni cagionati a in data 30 gennaio 2019, come ONtroparte_5
correttamente rilevato dal CTU e come già precedentemente accertato dal perito , Persona_1
incaricato di esaminare la delicata questione.
1.2 La nel costituirsi in primo grado in via preliminare ha contestato la propria CP_2 CP_2
legittimazione passiva e nel merito la fondatezza della domanda ribadendo la propria assoluta estraneità in ordine al pregiudizio lamentato dal in quanto , come emerso CP_5 dall'accertamento tecnico, la causa più probabile della rottura del motore era stata l'applicazione da parte dell'officina in fase di assemblaggio, di mastice sul carter / distribuzione, Parte_1
utilizzato in luogo della guarnizione e che aveva ostruito i passaggi dell'olio provocando il
“grippaggio” del motore, laddove il motore revisionato era stato rispedito a Parte_1
parzialmente assemblato perché mancante del carter della distribuzione e di altri componenti che erano rimasti presso quest'ultima officina che lo aveva in precedenza smontato ed aveva provveduto al suo rimontaggio.
ONtestava le voci risarcitorie esposte dall'attore.
1.3 La a sua volta costituitasi in giudizio ha dedotto la propria estraneità all'accaduto Parte_1
rappresentando che l'unico lavoro da essa effettuato aveva interessato esclusivamente il mero distacco e rimontaggio del motore, mentre non aveva operato alcun intervento di riparazione sull'apparato motore stesso. Ha dedotto che tale circostanza trovava conferma nel preventivo lavori predisposto dalla
Parte_1
ed era confermato dallo stesso sig. il quale riconosceva espressamente che le riparazioni CP_5
ONtr del motore erano state realizzate unicamente dai tecnici della RA
Ha precisato che il motore veniva restituito imballato e con il carter già montato, come verificabile chiaramente dalle fotografie allegate alle osservazioni del CTP dott. depositate nel Per_2
procedimento di AT e che peraltro, il motore de quo poteva essere trasmesso alla Parte_1
soltanto già montato e sigillato, in quanto, diversamente, vi sarebbe stata un'evidente perdita di olio motore dalla coppa.
ONtr Ha poi argomentato in ordine alla imperizia degli interventi eseguiti dalla RA e sulla superficialità delle considerazioni esposte dal CTU in sede di AT , il quale non essendo in grado di appurare, con il necessario grado di certezza, le cause del danno riportato dal veicolo del sig.
e, nell'incertezza, aveva deciso di ripartire arbitrariamente la responsabilità attribuendola CP_5
in misura uguale ad entrambi i soggetti che hanno lavorato sulla vettura e non aveva risposto alle puntuali osservazioni all'elaborato mosse dal proprio CTP.
1.4 A fondamento della decisione il giudice di prime cure, dichiarata la legittimazione passiva della
ON RA (oggi e constatata l'instaurazione di rapporti contrattuali da parte del CP_3
con entrambe le convenute, per quanto di interesse ai fini del presente gravame, ha CP_5
recepito gli esiti della CTU disposta in fase di accertamento tecnico preventivo in punto di responsabilità di entrambe le convenute nella causazione del danno, evidenziando come il tecnico avesse individuato la causa del guasto al motore della vettura di parte attrice “negli interventi tecnici” effettuati da entrambe le parti convenute, sub specie di: “presenza di mastice sul carter di distribuzione che ha ostruito alcuni canali atti alla lubrificazione, sia alla mancanza di lubrificante, forse messo in quantità insufficiente al momento del rimontaggio del motore” e che in ottica eziologica, avendo operato entrambe le parti convenute sul motore per cui è causa, la responsabilità dell'occorso dovesse essere loro ascritto in solido, rendendo non necessario disporre altra e diversa
C.T.U., che sarebbe stata esplorativa e comunque irrilevante ai fini che qui interessano.
Ha poi ritenuto di essere esonerato, in virtù dell'applicazione dell'art. 1292 c.c. e dell'assenza di precipua domanda di tal fatta da parte delle convenute, dall'accertare l'entità del concorso di ciascuna nella causazione del danno che in questa sede ci occupa.
ON riferimento al quantum debeatur ha riconosciuto in favore dell'attore solo l'importo indicato dal CTU per la sostituzione del motore (€3.3380,00) e il ristoro dell'importo di € 3.534,47, a titolo di spese di C.T.U. di cui al descritto giudizio ex art. 696 bis c.p.c. escludendo invece quanto richiesto per fermo tecnico (in difetto di prova della necessità del mezzo per l'espletamento dell'attività lavorativa e della necessità di noleggiare al tro mezzo) e per il secondo soccorso sul mezzo ( per non essersi avvalso l'attore della specifica garanzia offerta da RA MEC).
2. Nel proprio atto di appello contesta la decisione di cui chiede la riforma per i Parte_1
motivi di seguito sintetizzati.
-Erronea ricostruzione dei fatti posti a fondamento della domanda spiegata nei confronti della nel giudizio di primo grado, nonché violazione e/o erronea applicazione Parte_1 dell'art. 1292 c.c.; mancata prova del nesso causale tra la condotta della ed il Parte_1
danno lamentato;
omessa motivazione
ON tale motivo l'appellante ribadisce che la propria attività è consistita nel solo smontaggio e rimontaggio del motore mentre il primo giudice, in ottica eziologica, avendo riscontrato che entrambe le società avevano operato sul motore, aveva attribuito ad entrambe la responsabilità dell'occorso, in solido tra loro, senza tuttavia procedere all'accertamento del nesso di causalità con l'intervento dell'una o dell'altra e senza considerare che l'intervento di essa appellante era stato specifico e minimale e comunque non riferito all'interno del motore (fornito e rigenerato, come ONtr riconosciuto dallo stesso dalla RA con cui era intervenuto il relativo accordo CP_5
), dovendosi pertanto escludere qualsiasi suo apporto nella causazione del danno.
ONtr Reitera la considerazione che il motore rigenerato era stato restituito dalla RA imballato e con il carter già montato (come evincibile dalle foto prodotte dal proprio CTP in fase di AT
(all.9 alla comparsa di risposta) e che, come accertato dal CTU non rispondeva a verità quanto
ONtr dedotto dalla RA ossia che ad ostruire il passaggio di lubrificante era stato il mastice
“frena filetti” ma quello in esubero posizionato sul carter, ossia su un componente sul quale aveva ONtr operato direttamente RA
Argomenta ulteriormente che in occasione del secondo smontaggio del motore essa appellante aveva riscontrato tracce di fuoriuscita del liquido antigelo nel collettore di aspirazione, come già evidenziato in sede di relazione compiuta nell'esame del motore effettuato in occasione della prima rottura, a testimonianza della superficialità ed imperizia dell'intervento eseguito sul motore dalla
(evenienza peraltro non oggetto di contestazione) . CP_2
ONtr ONtesta l'affermazione della RA a tenore della quale il motore rigenerato era stato restituito per il rimontaggio ad essa solo parzialmente assemblato perché mancante del Parte_1 carter e di altri componenti rimasti presso quest'ultima società in sede di smontaggio, affermazione contraddetta dalla logica considerazione che per espressa previsione contrattuale il motore poteva essere trasmesso a lei solo assemblato e completo di tutte le sue componenti, non operando altrimenti la garanzia e che peraltro trattandosi di parti essenziali dell'apparato motore non potevano essere esclusi dall'intervento di rettifica.
Esclude dunque che il guasto lamentato possa essere considerato conseguenza immediata e diretta di un proprio inadempimento contrattuale evidenziando come il primo giudice abbia erroneamente ritenuto di essere esentato dall'accertamento del rispettivo grado del concorso, senza avere prima, a monte, accertato il nesso eziologico tra la sua condotta ed il danno verificato e senza peraltro motivare in cosa sarebbe consistito il suo concorso nell'apporto causale , sì da rendersi arbitraria l'attribuzione di responsabilità a suo carico. Tanto più considerato che mai era stato messo in discussione né dal né dalla RA MEC la natura e l'entità dell'intervento da essa CP_5
effettuato.
Ribadisce le contestazioni alla espletata CTU, ritenuta incoerente ed illogica (oltre che carente nella misura in cui alcuna risposta era stata offerta alle osservazioni formulate dal proprio ctp), nella parte in cui il tecnico officiato dapprima ravvisa le cause del grippaggio del motore nell'eccessiva presenza di mastice sul carter la quale, come affermato dal tecnico officiato, ha determinato l'ostruzione dei canali dei canali di distribuzione dell'olio lubrificante e poi, nel passaggio immediatamente in modo del tutto apodittico e senza alcun effettivo elemento a supporto, ipotizza una presunta carenza di lubrificante in fase di rimontaggio del motore, quale ipotetica concausa del
“grippaggio” del motore, evenienza non accertata e non accertabile al momento dell'intervento, ma fondata su una mera congettura, senza considerare che l'ostruzione dei canali di lubrificazione avrebbe comunque impedito al lubrificante di raggiungere l'apparato motore, indipendentemente dalla quantità di lubrificante presente.
Lamenta l'omesso accoglimento della propria richiesta di rinnovo della CTU che non avrebbe potuto considerarsi né superflua né esplorativa e di cui chiede l'ammissione nel presente grado.
Violazione di legge;
art. 91 e art. 92 cpc;
soccombenza parziale dell'attore; erronea o omessa motivazione circa la mancata compensazione delle spese di lite.
ON tale motivo impugna, altresì, il capo della sentenza nella parte in cui il Giudice ha condannato l'odierno appellante alla integrale rifusione delle spese processuali in favore dell'attore, pur dichiarando di accogliere solo parzialmente la domanda, in violazione del disposto degli artt. 91 e
92 c.p.c. che affermano il principio secondo cui la regolamentazione delle spese di lite viene effettuata nel rigoroso rispetto della soccombenza a tutte le domande formulate in corso di causa e risultando l'attore parzialmente soccombente rispetto all'esorbitante richiesta di liquidazione del danno da fermo tecnico.
3. Nella sua comparsa di costituzione nel presente grado ha chiesto il rigetto ONtroparte_5 dell'impugnazione con il favore delle spese di lite. ONtr 4. RA a sua volta chiede il rigetto del primo motivo di appello evidenziando di aver espressamente contestato sin dal primo grado che la aveva curato l'assemblaggio del Parte_1 monoblocco al veicolo che, di per sé stesso, comporta un'opera di ripristino che si estende al carter e ad altri componenti ed aveva eseguito altri interventi, di cui si era guardata bene dal riferire e documentare la tipologia, che avevano comportato un esborso per il di ben 1.975,00 CP_5
euro; deduce inoltre che l'appellante non aveva dimostrato di non essere intervenuta sul carter avendo al riguardo articolato prova orale, non ammessa in prime cure e non reiterata né nelle conclusioni definitive di primo grado né nell'atto di appello.
ONcorda invece sulla fondatezza del secondo motivo di appello.
4. Avendo le parti depositato le note di trattazione autorizzate entro l'11.03.2025 , la causa è stata trattenuta a decisione ex art 352 c.p.c nuova formulazione sulle conclusioni rassegnate dalle parti ed in epigrafe riportate.
5. L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
5.1 In primo luogo rileva la Corte che, sulla base degli accertamenti eseguiti dal CTU nominato in sede di AT ( e recepiti dal primo giudice nella sentenza impugnata) la causa del danno verificatosi al motore non è rimasta ignota ma è stata riferita agli interventi effettuati da entrambe le società allora convenute sul motore del mezzo, il cui grippaggio è dipeso secondo il tecnico officiato, alla cattiva lubrificazione che “può essere riferita sia alla presenza del mastice sul carter che ha ostruito alcuni canali atti alla lubrificazione, sia alla mancanza di lubrificante, forse messo in quantità insufficiente al momento del rimontaggio”.
In tale affermazione, che viene recepita dal primo giudice per fondare la concorrente responsabilità di entrambe le società è dunque ravvisabile una ricorrenza di concause e non di cause alternative.
D'altro canto se una delle due cause è plasticamente accertabile sulla base dell'esame diretto del motore, compiuto in sede di operazioni peritali, non per questo può ritenersi insussistente l'altra, pur ritenuta verosimile dal CTU e chiaramente non riscontrabile a distanza di notevole tempo dall'occorso e dal primo intervento eseguito dalle due società convenute.
Il che rende irrilevante l'accertamento della attribuibilità all'una o all'altra società dell'apposizione del mastice sul carter.
Ma anche a voler ritenere rilevante tale aspetto, presupponendo che la valutazione operata dal CTU sia stata resa in termini di alternatività delle due cause riscontrate ( senza che ciò renda necessario disporre la pur richiesta della rinnovazione dell'accertamento peritale che comunque individua le ONtr cause del grippaggio), a fronte della specifica contestazione mossa dalla RA sin dalla sua comparsa di costituzione per escludere la propria responsabilità (in punto di suo mancato intervento sul carter su cui è stata rilevata una quantità eccessiva di mastice, per essere tale componente rimasto presso l'officina sino all'assemblaggio del motore rigenerato al Parte_1 veicolo dell'attore) essa non è stata oggetto di specifica confutazione ad opera dell'attuale appellante ed anzi segni di contrario tenore possono ravvisarsi dal materiale istruttorio raccolto.
Sul punto l'allora convenuta aveva formulatoo espressa richiesta di ammissione di Parte_1
prova orale non ammessa in primo grado e non reiterata né in sede di precisazione delle conclusioni, né nel giudizio di appello.
Tra la corrispondenza intercorsa tra le due società, relativa al primo intervento vi è la missiva della
ONtr RA (doc.3 della con la quale autorizzandosi la ad effettuare Parte_1 Parte_1
ONtr lo smontaggio del motore per l'invio alla stessa RA è precisato che tale invio doveva avvenire “a nudo”ossia senza le parti non necessitanti di intervento (e tale deve ritenersi il carter).
Inoltre nella fattura relativa agli ulteriori interventi effettuati dietro pagamento del corrispettivo da parte del (doc3 prodotto in primo rado da quest'ultimo) viene espressamente menzionato CP_5 quello di differenza mano d'opera per “ricomposizione” motore e testata revisionati forniti da spogliato da tutti i componenti, dizione che lascia intendere come interventi CP_2 aggiuntivi abbiano riguardato proprio un'attività di assemblaggio delle componenti non essenziali.
Né a diversa considerazione può indurre la foto, rappresentante il motore, allegata alle osservazioni del CTP della in sede di AT (di cui non è nota la riferibilità allo stato del motore Parte_1
ONtr come riconsegnato dalla RA .
Ancora perdono di spessore, laddove collegate alla non dimostrata circostanza di non aver trattenuto il carter presso di sé e di non aver operato il suo rimontaggio, le ulteriori considerazioni svolte dalla
ONtr attuale appellante in punto di riscontrata superficialità dell'intervento eseguito dalla RA desunto dalla verifica sin dal primo esame e poi in occasione del secondo intervento di liquido antigelo nel collettore di aspirazione (che attiene comunque ad aspetti non oggetto di contestazione)
ONtr
o di erroneo riferimento compiuto dalla in prima istanza, sulla presenza di mastice ferma filetti anziché sul carter come rilevato dal CTU, nonché in punto di riferibilità dell'occorso solo alla presenza del mastice e non alla scarsa lubrificazione .
Né il CTP ha dato esauriente spiegazione tecnica della sua asserzione contenuta nelle osservazioni alla CTU secondo cui il motore non poteva essere restituito senza rimontare il carter perché altrimenti si sarebbe sversato l'olio dalla coppa olio motore.
ONclusivamente in ogni caso, posto che non è contestato che la causa del grippaggio del motore, come accertato dal CTU sia riferibile agli interventi realizzati dalla due ditte convenute dall'attore in primo grado e che l'attuale appellante non ha dimostrato il proprio assunto di essere estranea a qualsiasi intervento di rimontaggio del carter al motore (e dunque alla apposizione del mastice sullo stesso) prima dell'assemblaggio al veicolo, pur a fronte della specifica contestazione mossa dalla
RA MEC l'appello non può che essere rigettato. ONtr 5.2 Anche il secondo motivo di appello, fatto proprio anche dalla deve essere CP_2
disatteso.
La domanda risarcitoria, per quanto articolata in più distinte voci, costituisce l'unico capo di domanda formulato dall'attore, che ha trovato accoglimento seppur in misura ridotta, non potendo pertanto configurarsi alcuna soccombenza reciproca.
Avuto poi riguardo alla articolazione delle diverse fasi del giudizio , preceduto anche da una fase di
AT con funzione conciliativa, che non ha sortito positivo esito, correttamente deve ritenersi esercitato il potere discrezionale di non compensare neppure parzialmente tra le parti le spese di lite.
La doglianza va pertanto disattesa.
5.3 Va infine considerato che pur avendo la RA MEC comprovato di aver adempiuto per l'intero al pagamento di quanto oggetto della statuizione di condanna in solido con la Parte_1 emessa in favore dell'attore in primo grado (seppur a seguito dell'azione esecutiva proposta dal nei suoi confronti) la stessa non può proporre nella presente fase di impugnazione CP_5
domanda di restituzione nei confronti della condebitrice solidale di quanto pagato, sia perché la relativa domanda ha ad oggetto il regresso nei rapporti tra le allora convenute, che non era oggetto
ONtr del giudizio di primo grado, sia perché il pagamento effettuato dalla RA di cui chiede il rimborso nella misura della metà, comprende anche le spese dell'esecuzione intrapresa in suo danno dal creditore.
5.4 Quanto alle spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, con esclusione della fase istruttoria non svoltasi, le stesse vanno poste a carico dell'appellante nei rapporti con il in applicazione del criterio della soccombenza, mentre nei rapporti tra l'appellante e CP_5
l'appellata vanno integralmente compensate trovando reciproco rigetto le ONtroparte_2
rispettive contrapposte domande e convergendo le difese delle parti sul secondo motivo di appello, rigettato.
5.5 Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, consegue inoltre la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello; 2) DICHIARA INAMMISSIBILE la domanda di rimborso formulata dalla RA CP_2
contro la Parte_1
3) CONDANNA l'appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute da CP_5
che liquida in complessivi Euro 3966,00 per competenze, oltre a rimborso
[...]
forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
4) COMPENSA integralmente tra la appellante e la le spese di lite;
ONtroparte_2
5) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 08.05.2025
Il ONsigliere rel. est. Il Presidente
Dott. Mariangela Fuina Dott. Barbara Del Bono