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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/03/2025, n. 1365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1365 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5710/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Ciccarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5710/2024 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
rappresentate dall'avv. CARATOZZOLO STEFANO, in forza di procura allegata all'atto di citazione
ATTRICI contro
(C.F. ), nella sua qualità di procuratrice di CP_1 P.IVA_1
(P.IVA Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata dall'avv. MINOLI PAOLO, in forza di procura allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTO
con l'intervento ex art. 111 c.p.c. di
(C.F. ) e per essa quale procuratrice mandataria Controparte_3 P.IVA_3 Controparte_4
rappresentata dall'avv. ALESSANDRO BOTTINO, in forza di procura allegata all'atto di intervento
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 8 e : “Accertare e dichiarare, per i motivi indicati nell'atto di opposizione ex art. 615 Pt_1 Pt_2
cpc, la nullità/annullabilità/illegittimità/inammissibilità/improcedibilità dell'atto di precetto
26/02/2024 notificato in data 08/03/2024 alle signore e , nella Parte_1 Parte_2
loro qualità di socie e amministratrici della società Edil Sannicolese snc;
in subordine, accertare e dichiarare che - in qualità di procuratrice della - e - nella sua CP_1 CP_2 CP_2
qualità di titolare del credito oggetto di opposizione - non hanno diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti delle opponenti per gli importi indicati in tale atto di precetto e per l'effetto rideterminarne il dovuto.
IN OGNI CASO Con il favore delle spese e degli onorari di giudizio, oltre accessori di legge”.
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis: CP_1
• Nel merito: respingere l'opposizione a precetto in quanto infondata in fatto ed in diritto.
• In via subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'eccezione relativa alla mancata preventiva escussione del patrimonio sociale, dichiarare la possibilità per e per essa CP_2
di agire nei confronti dei beni personali delle Sig.re e per il minore importo dato CP_1 Pt_1 Pt_2
dalla differenza tra l'importo precettato ed il valore stimato dei beni sociali non ancora escussi.
• In via di ulteriore subordine: - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda Par avversaria, limitare la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo nei riguardi delle sole Sig.re e . Il tutto con vittoria nelle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre iva e cpa.”
[...] Pt_2
“In via preliminare: CP_3
➢ dichiarare l'ammissibilità dell'intervento spiegato nel presente giudizio;
CP_
➢ dichiarare ex art. 111 c.p.c. terzo comma la successione a titolo particolare della a CP_3
titolo di cessionaria a titolo oneroso e pro soluto, dei crediti indicati in premessa e vantati dalla nei confronti della Controparte_2 Controparte_5
nonché nei confronti delle socie e amministratrici della società signore
[...] [...]
e ; Parte_1 Parte_2
pagina 2 di 8 ➢ richiamare ed accogliere le istanze e le domande già svolte nella memoria difensiva autorizzata e nella comparsa di costituzione della creditrice quale procuratrice mandataria di CP_1 [...]
P
nei confronti delle signore e nella loro qualità di CP_2 Parte_1 Parte_2
socie e amministratrici della da Controparte_5 Parte_1 Controparte_5
intendersi qui integralmente trascritte e fatte proprie;
➢ dichiarare ex art. 111 cpc terzo comma l'estromissione della quale parte cedente Controparte_2
il credito azionato nella presente procedura esecutiva immobiliare.
Con vittoria di spese e competenze di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e , socie e amministratrici della Parte_1 Parte_2 [...]
propongono opposizione avverso l'atto di precetto loro Controparte_5 Controparte_5
notificato in data 8.3.2024 da con cui è stato intimato alla società CP_1 [...]
nonché alle socie e amministratrici e di Controparte_6 Parte_1 Parte_2
pagare la somma di € 901.126,95 oltre accessori quale residuo dovuto in forza dei seguenti titoli:
• contratto di mutuo fondiario del 3.8.2009 per l'importo di € 4.000.000, assistito da ipoteca;
• contratto di mutuo fondiario del 19.5.2010 per l'importo originario di € 350.000, assistito da ipoteca.
A fondamento dell'opposizione deducono:
a) la violazione dell'art. 2304 c.c., poiché il creditore della società ha chiesto il pagamento del proprio residuo credito verso la s.n.c. Sannicolese senza aver completato l'escussione del patrimonio sociale;
evidenziano che è pendente davanti al Tribunale di Torino procedimento di esecuzione nel quale gli immobili pignorati sono stati liquidati solo in parte;
b) la nullità del precetto per omessa menzione della formula esecutiva apposta sui contratti di mutuo posti a suo fondamento;
c) la mancanza nell'atto di precetto di un conteggio che dia conto degli interessi e delle somme pagina 3 di 8 già percepite dal creditore nella procedura immobiliare;
d) che i contratti di mutuo sono oggetto di giudizio promosso da Edil Sannicolese davanti al
Tribunale di Sondrio, attualmente in fase istruttoria, in cui è stata dedotta dal debitore l'illegittima applicazione di interessi e spese non concordati e di interessi anatocistici e usurari che generano poste non dovute.
(nella veste di procuratore di contesta i motivi di opposizione CP_1 CP_2
deducendo che:
• è ammissibile l'escussione dei soci illimitatamente responsabili poiché è provato che il patrimonio sociale della Edil Sannicolese ancora da liquidare è ampiamente insufficiente a soddisfare il residuo credito di;
CP_2
• il precetto si fonda su contratti di mutuo fondiario (esplicitamente in esso indicati) e nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo di notificazione del titolo esecutivo contrattuale (art. 41 TUB);
• l'atto di precetto indica, con riferimento a ciascun titolo azionato, il capitale e gli interessi dovuti;
• le questioni relative alla legittimità dei titoli fondiari azionati da sono oggetto di altro CP_2
giudizio;
• non è stato dedotto con sufficiente specificità né provato il periculum in mora.
*
Con ordinanza del 4.7.2024 è stata sospesa fino all'ammontare di € 400.000 nei confronti di e di l'efficacia esecutiva dei titoli posti a fondamento del Parte_1 Parte_2
precetto opposto (cioè dei due contratti di mutuo fondiario sopra richiamati).
Successivamente è intervenuta in giudizio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., CP_3
(rappresentata dalla mandataria , in veste di cessionaria del credito vantato da Controparte_4
nei confronti delle opponenti. Ha chiesto che, previa dichiarazione della propria successione a CP_1
titolo particolare e previa estromissione dal giudizio di e siano accolte le eccezioni da CP_1 CP_2
esse proposte e sia respinta l'opposizione.
*
pagina 4 di 8 1. Va dato atto che il credito azionato da (quale procuratrice di è CP_1 CP_2
stato trasferito a titolo particolare, in corso di causa, alla società che, in persona della CP_7
sua procuratrice mandataria è intervenuta nel presente giudizio ai sensi Controparte_4
dell'art. 111 c.p.c. Il trasferimento del credito da a risulta dalla pubblicazione in CP_2 CP_7
Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. 134 del 14.11.2024. I crediti oggetto di cessione in favore di CP_7
sono individuati – per quanto qui rileva – come quelli “acquistati da Nostos SPV s.r.l. … in data
[...]
20 aprile 2018 da Credito Valtellinese s.p.a. in forza della cessione di cui all'avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda, n. 51 del 03.05.2018”. Rientra dunque nella cessione il credito verso l'impresa , Controparte_5
identificato nell'atto di precetto qui opposto.
L'intervento volontario spiegato da comporta che la presente sentenza debba CP_7
essere pronunciata anche nei suoi confronti. Non è possibile, invece, ordinare l'estromissione dal presente giudizio della cedente perché l'estromissione può essere pronunciata solo se “le CP_2
altre parti vi consentono”. Nel caso di specie le opponenti non hanno espresso tale consenso, con la conseguenza che il processo prosegue fra le parti originarie e la sentenza va pronunciata, oltre che nei confronti della cessionaria intervenuta , anche nei confronti di e della sua CP_7 CP_2
procuratrice CP_1
2. Con il primo e principale motivo di opposizione le signore e deducono che il Pt_1 Pt_2
creditore della società non può pretendere il pagamento dai singoli soci se non dopo l'escussione del patrimonio sociale (art. 2304 c.c.). Sostengono che è onere del creditore sociale che intenda agire nei confronti dei singoli soci fornire la prova della totale incapienza patrimoniale della società. E osservano che, nel caso di specie “è tuttora pendente la procedura esecutiva promossa contro la
Società, in cui è intervenuta anche a seguito del pignoramento di numerosi immobili di CP_1
proprietà della Edil Sannicolese, venduti al momento solo in parte”.
La Suprema Corte ha più volte affermato il principio secondo cui il creditore di una società in nome collettivo (o in accomandita semplice) per poter agire nei confronti dei singoli soci ha l'onere di provare l'insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione anche parziale del proprio credito.
“Ne consegue che, se l'amministrazione prova la totale incapienza patrimoniale, il ricorso andrà respinto;
se, invece, il coobbligato beneficiato prova la sufficienza del patrimonio, il ricorso andrà accolto. Se la prova della capienza è parziale, il ricorso sarà accolto negli stessi limiti. Se nessuna prova
pagina 5 di 8 si riesce a dare, l'applicazione della regola suppletiva posta dall'art. 2697 c.c. comporterà che il ricorso sarà accolto o respinto, a seconda che l'onere della prova gravi sul creditore, oppure sul coobbligato sussidiario” (Cass. S.U. 28709/20; in senso conforme Cass. 2981/21).
3. Va anzitutto chiarito che l'entità del credito per cui si procede non è contestata dalle opponenti. Esse, infatti, non mettono in discussione che il credito residuo vantato da verso CP_2
l' e le sue socie, sulla base dei contratti di mutuo sopra richiamati, ammonti a Controparte_5
oltre € 900.000, come indicato in precetto. La circostanza che i rapporti di mutuo siano oggetto di un giudizio pendente davanti ad altro ufficio (Tribunale di Sondrio) è irrilevante perché, in difetto di pronuncia che accerti definitivamente il credito in misura diversa, ogni valutazione sulla legittimità delle pattuizioni contenute nei contratti di mutuo è rimessa alla cognizione di quel tribunale e non può essere posta a fondamento della presente opposizione.
4. Le opponenti deducono che è tuttora pendente la procedura esecutiva promossa contro la
, in cui è intervenuta anche a seguito del pignoramento di Controparte_8 CP_1
numerosi immobili di proprietà della Edil Sannicolese, venduti al momento solo in parte. Attraverso questa allegazione esse intendono provare la capienza del patrimonio sociale a soddisfare il credito delle convenute. Le attrici, tuttavia, non offrono alcun elemento per determinare il valore della parte del patrimonio di Edil Sannicolese che ancora deve essere liquidato. I documenti prodotti dalle società convenute relative al procedimento esecutivo in corso, ai progetti di distribuzione già intervenuti e al valore del compendio residuo da liquidare (doc. 11-19) – che le opponenti non hanno in alcun modo contestato – evidenziano che i beni pignorati alla Edil Sannicolese sono stati aggiudicati solo in parte:
• non sono stati ancora venduti alcuni lotti corrispondenti a box del valore complessivo di €
40.947 (prezzo base d'asta € 30.712);
• non sono stati ancora venduti gli immobili della società siti in Volvera, stimati dal perito €
359.000.
Pertanto, a fronte di un credito precettato di € 901.000, è documentato che la debitrice principale disponga di un patrimonio, in corso di liquidazione, del valore approssimativo di circa € 400.000. Non consta l'esistenza di altri cespiti societari;
anzi, le stesse opponenti contestano il diritto di di CP_1
agire nei propri confronti richiamando unicamente l'esecuzione immobiliare in corso e i beni immobili non ancora liquidati.
pagina 6 di 8 Richiamata la ripartizione degli oneri probatori esposta al paragrafo 2, deve concludersi che l'opposizione proposta dalle sig.re e sia fondata nei limiti di questo (verosimile) valore Pt_1 Pt_2
di realizzo del patrimonio societario che deve essere ancora escusso.
5. Non sono fondati i restanti motivi di opposizione, esposti in premessa alle lettere b), c), d).
Infatti:
• con riferimento alla asserita nullità del precetto per omessa menzione della formula esecutiva apposta sui contratti di mutuo posti a suo fondamento (motivo b), si osserva che i titoli azionati con l'atto di precetto qui opposto sono due mutui fondiari;
trova quindi applicazione l'art. 41 TUB secondo cui “nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo”;
• con riferimento alla asserita mancanza nell'atto di precetto di un conteggio che dia conto degli interessi e delle somme già percepite dal creditore nella procedura immobiliare (motivo c), si osserva che l'atto di precetto riporta sia i titoli azionati sia l'indicazione degli importi a debito per ciascuno di questi titoli, distinguendo capitale e interessi;
la mancata indicazione delle somme già percepite dal creditore nell'esecuzione in corso non comporta invalidità dell'atto, considerato anche che le opponenti non contestano specificamente la correttezza del credito residuo indicato in precetto;
• con riferimento alla pendenza di causa, davanti al Tribunale di Sondrio, in cui il debitore fa valere l'illegittima applicazione di interesse e spese non concordati e di interessi anatocistici e usurari (motivo d), si richiama quando detto sopra in merito al fatto che le valutazioni relative alla legittimità delle pattuizioni contenute nei contratti di mutuo sono riservate al Tribunale adito;
in questa sede va semplicemente preso atto della esistenza di titoli esecutivi (i contratti di mutuo) validi e non intaccati da alcuna pronuncia giudiziale.
6. L'opposizione proposta dalle sig.re e è, pertanto, parzialmente fondata, Pt_1 Pt_2
dovendosi ritenere che (e la sua avente causa ) possano agire nei confronti delle CP_2 CP_7
socie della Edil Sannicolese soltanto per la parte eccedente la (presumibile) entità del patrimonio del debitore principale;
e, dunque, per la parte che eccede la somma di € 400.000. Ne consegue la dichiarazione di illegittimità dell'atto di precetto limitatamente alla somma di € 400.000.
pagina 7 di 8 7. Alla luce dell'accoglimento parziale della domanda, e considerato altresì che i restanti motivi di opposizione sono stati disattesi, si ravvisano i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. (soccombenza reciproca) per la compensazione integrale delle spese di lite fra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da
[...]
avverso l'atto di precetto sopra individuato, così provvede: Parte_1
dichiara la nullità dell'atto di precetto, nei soli confronti di e di Parte_1 Pt_2
, limitatamente alla somma di € 400.000;
[...]
rigetta l'opposizione; compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Torino, 20 marzo 2025
Il Giudice
Marco Ciccarelli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Ciccarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5710/2024 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
rappresentate dall'avv. CARATOZZOLO STEFANO, in forza di procura allegata all'atto di citazione
ATTRICI contro
(C.F. ), nella sua qualità di procuratrice di CP_1 P.IVA_1
(P.IVA Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata dall'avv. MINOLI PAOLO, in forza di procura allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTO
con l'intervento ex art. 111 c.p.c. di
(C.F. ) e per essa quale procuratrice mandataria Controparte_3 P.IVA_3 Controparte_4
rappresentata dall'avv. ALESSANDRO BOTTINO, in forza di procura allegata all'atto di intervento
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 8 e : “Accertare e dichiarare, per i motivi indicati nell'atto di opposizione ex art. 615 Pt_1 Pt_2
cpc, la nullità/annullabilità/illegittimità/inammissibilità/improcedibilità dell'atto di precetto
26/02/2024 notificato in data 08/03/2024 alle signore e , nella Parte_1 Parte_2
loro qualità di socie e amministratrici della società Edil Sannicolese snc;
in subordine, accertare e dichiarare che - in qualità di procuratrice della - e - nella sua CP_1 CP_2 CP_2
qualità di titolare del credito oggetto di opposizione - non hanno diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti delle opponenti per gli importi indicati in tale atto di precetto e per l'effetto rideterminarne il dovuto.
IN OGNI CASO Con il favore delle spese e degli onorari di giudizio, oltre accessori di legge”.
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis: CP_1
• Nel merito: respingere l'opposizione a precetto in quanto infondata in fatto ed in diritto.
• In via subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'eccezione relativa alla mancata preventiva escussione del patrimonio sociale, dichiarare la possibilità per e per essa CP_2
di agire nei confronti dei beni personali delle Sig.re e per il minore importo dato CP_1 Pt_1 Pt_2
dalla differenza tra l'importo precettato ed il valore stimato dei beni sociali non ancora escussi.
• In via di ulteriore subordine: - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda Par avversaria, limitare la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo nei riguardi delle sole Sig.re e . Il tutto con vittoria nelle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre iva e cpa.”
[...] Pt_2
“In via preliminare: CP_3
➢ dichiarare l'ammissibilità dell'intervento spiegato nel presente giudizio;
CP_
➢ dichiarare ex art. 111 c.p.c. terzo comma la successione a titolo particolare della a CP_3
titolo di cessionaria a titolo oneroso e pro soluto, dei crediti indicati in premessa e vantati dalla nei confronti della Controparte_2 Controparte_5
nonché nei confronti delle socie e amministratrici della società signore
[...] [...]
e ; Parte_1 Parte_2
pagina 2 di 8 ➢ richiamare ed accogliere le istanze e le domande già svolte nella memoria difensiva autorizzata e nella comparsa di costituzione della creditrice quale procuratrice mandataria di CP_1 [...]
P
nei confronti delle signore e nella loro qualità di CP_2 Parte_1 Parte_2
socie e amministratrici della da Controparte_5 Parte_1 Controparte_5
intendersi qui integralmente trascritte e fatte proprie;
➢ dichiarare ex art. 111 cpc terzo comma l'estromissione della quale parte cedente Controparte_2
il credito azionato nella presente procedura esecutiva immobiliare.
Con vittoria di spese e competenze di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e , socie e amministratrici della Parte_1 Parte_2 [...]
propongono opposizione avverso l'atto di precetto loro Controparte_5 Controparte_5
notificato in data 8.3.2024 da con cui è stato intimato alla società CP_1 [...]
nonché alle socie e amministratrici e di Controparte_6 Parte_1 Parte_2
pagare la somma di € 901.126,95 oltre accessori quale residuo dovuto in forza dei seguenti titoli:
• contratto di mutuo fondiario del 3.8.2009 per l'importo di € 4.000.000, assistito da ipoteca;
• contratto di mutuo fondiario del 19.5.2010 per l'importo originario di € 350.000, assistito da ipoteca.
A fondamento dell'opposizione deducono:
a) la violazione dell'art. 2304 c.c., poiché il creditore della società ha chiesto il pagamento del proprio residuo credito verso la s.n.c. Sannicolese senza aver completato l'escussione del patrimonio sociale;
evidenziano che è pendente davanti al Tribunale di Torino procedimento di esecuzione nel quale gli immobili pignorati sono stati liquidati solo in parte;
b) la nullità del precetto per omessa menzione della formula esecutiva apposta sui contratti di mutuo posti a suo fondamento;
c) la mancanza nell'atto di precetto di un conteggio che dia conto degli interessi e delle somme pagina 3 di 8 già percepite dal creditore nella procedura immobiliare;
d) che i contratti di mutuo sono oggetto di giudizio promosso da Edil Sannicolese davanti al
Tribunale di Sondrio, attualmente in fase istruttoria, in cui è stata dedotta dal debitore l'illegittima applicazione di interessi e spese non concordati e di interessi anatocistici e usurari che generano poste non dovute.
(nella veste di procuratore di contesta i motivi di opposizione CP_1 CP_2
deducendo che:
• è ammissibile l'escussione dei soci illimitatamente responsabili poiché è provato che il patrimonio sociale della Edil Sannicolese ancora da liquidare è ampiamente insufficiente a soddisfare il residuo credito di;
CP_2
• il precetto si fonda su contratti di mutuo fondiario (esplicitamente in esso indicati) e nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo di notificazione del titolo esecutivo contrattuale (art. 41 TUB);
• l'atto di precetto indica, con riferimento a ciascun titolo azionato, il capitale e gli interessi dovuti;
• le questioni relative alla legittimità dei titoli fondiari azionati da sono oggetto di altro CP_2
giudizio;
• non è stato dedotto con sufficiente specificità né provato il periculum in mora.
*
Con ordinanza del 4.7.2024 è stata sospesa fino all'ammontare di € 400.000 nei confronti di e di l'efficacia esecutiva dei titoli posti a fondamento del Parte_1 Parte_2
precetto opposto (cioè dei due contratti di mutuo fondiario sopra richiamati).
Successivamente è intervenuta in giudizio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., CP_3
(rappresentata dalla mandataria , in veste di cessionaria del credito vantato da Controparte_4
nei confronti delle opponenti. Ha chiesto che, previa dichiarazione della propria successione a CP_1
titolo particolare e previa estromissione dal giudizio di e siano accolte le eccezioni da CP_1 CP_2
esse proposte e sia respinta l'opposizione.
*
pagina 4 di 8 1. Va dato atto che il credito azionato da (quale procuratrice di è CP_1 CP_2
stato trasferito a titolo particolare, in corso di causa, alla società che, in persona della CP_7
sua procuratrice mandataria è intervenuta nel presente giudizio ai sensi Controparte_4
dell'art. 111 c.p.c. Il trasferimento del credito da a risulta dalla pubblicazione in CP_2 CP_7
Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. 134 del 14.11.2024. I crediti oggetto di cessione in favore di CP_7
sono individuati – per quanto qui rileva – come quelli “acquistati da Nostos SPV s.r.l. … in data
[...]
20 aprile 2018 da Credito Valtellinese s.p.a. in forza della cessione di cui all'avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda, n. 51 del 03.05.2018”. Rientra dunque nella cessione il credito verso l'impresa , Controparte_5
identificato nell'atto di precetto qui opposto.
L'intervento volontario spiegato da comporta che la presente sentenza debba CP_7
essere pronunciata anche nei suoi confronti. Non è possibile, invece, ordinare l'estromissione dal presente giudizio della cedente perché l'estromissione può essere pronunciata solo se “le CP_2
altre parti vi consentono”. Nel caso di specie le opponenti non hanno espresso tale consenso, con la conseguenza che il processo prosegue fra le parti originarie e la sentenza va pronunciata, oltre che nei confronti della cessionaria intervenuta , anche nei confronti di e della sua CP_7 CP_2
procuratrice CP_1
2. Con il primo e principale motivo di opposizione le signore e deducono che il Pt_1 Pt_2
creditore della società non può pretendere il pagamento dai singoli soci se non dopo l'escussione del patrimonio sociale (art. 2304 c.c.). Sostengono che è onere del creditore sociale che intenda agire nei confronti dei singoli soci fornire la prova della totale incapienza patrimoniale della società. E osservano che, nel caso di specie “è tuttora pendente la procedura esecutiva promossa contro la
Società, in cui è intervenuta anche a seguito del pignoramento di numerosi immobili di CP_1
proprietà della Edil Sannicolese, venduti al momento solo in parte”.
La Suprema Corte ha più volte affermato il principio secondo cui il creditore di una società in nome collettivo (o in accomandita semplice) per poter agire nei confronti dei singoli soci ha l'onere di provare l'insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione anche parziale del proprio credito.
“Ne consegue che, se l'amministrazione prova la totale incapienza patrimoniale, il ricorso andrà respinto;
se, invece, il coobbligato beneficiato prova la sufficienza del patrimonio, il ricorso andrà accolto. Se la prova della capienza è parziale, il ricorso sarà accolto negli stessi limiti. Se nessuna prova
pagina 5 di 8 si riesce a dare, l'applicazione della regola suppletiva posta dall'art. 2697 c.c. comporterà che il ricorso sarà accolto o respinto, a seconda che l'onere della prova gravi sul creditore, oppure sul coobbligato sussidiario” (Cass. S.U. 28709/20; in senso conforme Cass. 2981/21).
3. Va anzitutto chiarito che l'entità del credito per cui si procede non è contestata dalle opponenti. Esse, infatti, non mettono in discussione che il credito residuo vantato da verso CP_2
l' e le sue socie, sulla base dei contratti di mutuo sopra richiamati, ammonti a Controparte_5
oltre € 900.000, come indicato in precetto. La circostanza che i rapporti di mutuo siano oggetto di un giudizio pendente davanti ad altro ufficio (Tribunale di Sondrio) è irrilevante perché, in difetto di pronuncia che accerti definitivamente il credito in misura diversa, ogni valutazione sulla legittimità delle pattuizioni contenute nei contratti di mutuo è rimessa alla cognizione di quel tribunale e non può essere posta a fondamento della presente opposizione.
4. Le opponenti deducono che è tuttora pendente la procedura esecutiva promossa contro la
, in cui è intervenuta anche a seguito del pignoramento di Controparte_8 CP_1
numerosi immobili di proprietà della Edil Sannicolese, venduti al momento solo in parte. Attraverso questa allegazione esse intendono provare la capienza del patrimonio sociale a soddisfare il credito delle convenute. Le attrici, tuttavia, non offrono alcun elemento per determinare il valore della parte del patrimonio di Edil Sannicolese che ancora deve essere liquidato. I documenti prodotti dalle società convenute relative al procedimento esecutivo in corso, ai progetti di distribuzione già intervenuti e al valore del compendio residuo da liquidare (doc. 11-19) – che le opponenti non hanno in alcun modo contestato – evidenziano che i beni pignorati alla Edil Sannicolese sono stati aggiudicati solo in parte:
• non sono stati ancora venduti alcuni lotti corrispondenti a box del valore complessivo di €
40.947 (prezzo base d'asta € 30.712);
• non sono stati ancora venduti gli immobili della società siti in Volvera, stimati dal perito €
359.000.
Pertanto, a fronte di un credito precettato di € 901.000, è documentato che la debitrice principale disponga di un patrimonio, in corso di liquidazione, del valore approssimativo di circa € 400.000. Non consta l'esistenza di altri cespiti societari;
anzi, le stesse opponenti contestano il diritto di di CP_1
agire nei propri confronti richiamando unicamente l'esecuzione immobiliare in corso e i beni immobili non ancora liquidati.
pagina 6 di 8 Richiamata la ripartizione degli oneri probatori esposta al paragrafo 2, deve concludersi che l'opposizione proposta dalle sig.re e sia fondata nei limiti di questo (verosimile) valore Pt_1 Pt_2
di realizzo del patrimonio societario che deve essere ancora escusso.
5. Non sono fondati i restanti motivi di opposizione, esposti in premessa alle lettere b), c), d).
Infatti:
• con riferimento alla asserita nullità del precetto per omessa menzione della formula esecutiva apposta sui contratti di mutuo posti a suo fondamento (motivo b), si osserva che i titoli azionati con l'atto di precetto qui opposto sono due mutui fondiari;
trova quindi applicazione l'art. 41 TUB secondo cui “nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo”;
• con riferimento alla asserita mancanza nell'atto di precetto di un conteggio che dia conto degli interessi e delle somme già percepite dal creditore nella procedura immobiliare (motivo c), si osserva che l'atto di precetto riporta sia i titoli azionati sia l'indicazione degli importi a debito per ciascuno di questi titoli, distinguendo capitale e interessi;
la mancata indicazione delle somme già percepite dal creditore nell'esecuzione in corso non comporta invalidità dell'atto, considerato anche che le opponenti non contestano specificamente la correttezza del credito residuo indicato in precetto;
• con riferimento alla pendenza di causa, davanti al Tribunale di Sondrio, in cui il debitore fa valere l'illegittima applicazione di interesse e spese non concordati e di interessi anatocistici e usurari (motivo d), si richiama quando detto sopra in merito al fatto che le valutazioni relative alla legittimità delle pattuizioni contenute nei contratti di mutuo sono riservate al Tribunale adito;
in questa sede va semplicemente preso atto della esistenza di titoli esecutivi (i contratti di mutuo) validi e non intaccati da alcuna pronuncia giudiziale.
6. L'opposizione proposta dalle sig.re e è, pertanto, parzialmente fondata, Pt_1 Pt_2
dovendosi ritenere che (e la sua avente causa ) possano agire nei confronti delle CP_2 CP_7
socie della Edil Sannicolese soltanto per la parte eccedente la (presumibile) entità del patrimonio del debitore principale;
e, dunque, per la parte che eccede la somma di € 400.000. Ne consegue la dichiarazione di illegittimità dell'atto di precetto limitatamente alla somma di € 400.000.
pagina 7 di 8 7. Alla luce dell'accoglimento parziale della domanda, e considerato altresì che i restanti motivi di opposizione sono stati disattesi, si ravvisano i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. (soccombenza reciproca) per la compensazione integrale delle spese di lite fra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da
[...]
avverso l'atto di precetto sopra individuato, così provvede: Parte_1
dichiara la nullità dell'atto di precetto, nei soli confronti di e di Parte_1 Pt_2
, limitatamente alla somma di € 400.000;
[...]
rigetta l'opposizione; compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Torino, 20 marzo 2025
Il Giudice
Marco Ciccarelli
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