Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 13/06/2025, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 01130/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01925/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di NO (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1925 del 2024, proposto da
Centro Diagnostico e di Analisi Mediche di A Guarino S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Iannelli e Stefano Parziale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
A.S.L. di Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Abbondandolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Consoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Avellino, non costituito in giudizio;
nei confronti
Centro Arianna S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Renato De Lorenzo e Patrizia Kivel Mazuy, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Casa Riposo 8 Marzo S.r.l.s., non costituita in giudizio;
per l’ottemperanza alla sentenza n. 1243/2024 emessa da questa Sezione e pubblicata in data 7.6.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, dell’A.S.L. di Avellino e di Centro Arianna S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 il dott. Marcello Polimeno;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso (notificato in data 26.11.2024 e depositato in pari data) il Centro Diagnostico Di Analisi Mediche Di A Guarino S.r.l. ha agito ex art. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’ottemperanza delle amministrazioni intimate alla sentenza indicata in epigrafe.
In particolare, il ricorso introduttivo del giudizio definito con tale sentenza scaturiva dall’istanza della ricorrente di ampliamento di struttura sanitaria per erogare prestazioni di diabetologia e dall’impugnazione degli atti con i quali le amministrazioni non avevano preso in esame tale istanza ed avevano poi rilasciato atti favorevoli su istanza di analogo tenore proposta dalla controinteressata Arianna s.r.l., con rilascio in favore della controinteressata di autorizzazione alla realizzazione di un centro erogatore di prestazioni di diabetologia.
Questa Sezione ha accolto il ricorso, come integrato da motivi aggiunti, nel senso di seguito illustrato:
“ - l’esame prioritario dell’istanza della struttura ricorrente potrebbe condurre ad un esito diverso del procedimento;
- si è utilizzata la locuzione potrebbe condurre poiché, effettivamente, il procedimento ha subito una fase di arresto motivata esclusivamente sulla prospettata saturazione del fabbisogno;
- conseguentemente, non appare certo che il centro ricorrente possa ottenere il bene della vita anelato, essendo il procedimento ancora monco di una parte sostanziale (che investe, peraltro, gli argomenti relativamente ai quali la controinteressata avanza, nel parallelo giudizio R.G. n. 776/2023, istanza di accesso agli atti);
- in altri termini, gli uffici coinvolti dovranno riattivare il procedimento, prendendo in considerazione, in via prioritaria, l’istanza del centro ricorrente;
- l’autorizzazione medio tempore rilasciata alla controinteressata è avulsa da vizi sostanziali;
- su quest’ultimo punto, non si condividono le prospettazioni del centro ricorrente, che stigmatizza una serie di modifiche progettuali novative dell’istanza iniziale della controinteressata (nella dialettica procedimentale intervenuta tra quest’ultima e gli enti competenti), le quali determinerebbero una sostanziale ed ulteriore posposizione dell’originaria domanda;
- al contrario, il Collegio ritiene che l’istruttoria declinata nel contraddittorio tra gli enti competenti e la controinteressata salvaguardi il nucleo originario dell’istanza, di tal che il provvedimento favorevole sarebbe viziato solo sotto il profilo “formale”, a causa della tardiva trasmissione dell’istanza del centro ricorrente;
- conseguentemente, sia alla luce dell’esito incerto del procedimento che dovrà essere riattivato in relazione alla posizione della struttura ricorrente, che del fatto che l’ASL, nelle more del giudizio, ha prospettato la necessità di implementare l’offerta sanitaria a mezzo di strutture private nell’ambito di riferimento (doc. del 22.01.2024), il Collegio ritiene di dover procedere ad una modulazione degli effetti dell’annullamento che scaturiscono dal presente provvedimento;
- in altri termini, dovendo essere tutelato l’interesse pubblico alla corretta e soddisfacente offerta di prestazioni sanitarie nel bacino territoriale di riferimento ed essendo la posizione della controinteressata condizionata all’esito favorevole del procedimento da riattivare, il Collegio ritiene che l’annullamento dell’autorizzazione medio tempore conseguita non debba produrre effetti ex tunc (determinando, altrimenti, una diminuzione sensibile dei livelli delle prestazioni necessarie sul territorio) ma solamente ex nunc e, precisamente, a far data dall’eventuale accoglimento dell’istanza del centro ricorrente, che comunque avrebbe dovuto essere esaminata per prima ”.
Con l’odierno ricorso il centro ricorrente ha evidenziato:
la mancata ottemperanza da parte delle amministrazioni intimate;
l’avvenuto rilascio di accreditamento istituzionale in favore della controinteressata Arianna s.r.l., giusta decreto dirigenziale n. 781 dell’8.8.2024 della Regione Campania;
la specificazione ivi contenuta per cui “ il presente accreditamento risulterà invalidato dall’eventuale sopravvenienza degli effetti dell’annullamento dell’autorizzazione (comunale in favore di Arianna s.r.l.) n. 32 del 1207/2024” ;
l’espresso richiamo fatto alla nota prot. 338551 del 9.7.2024, con cui la Direzione Generale per la Tutela della Salute e il coordinamento del SSR, richiamando a sua volta le motivazioni della sentenza n. 1243/2024, ha comunicato che “ medio tempore, è possibile proseguire l’iter dell’accreditamento, con l’avvertenza espressa che, in caso di esito positivo delle verifiche avviate, l’accreditamento istituzionale per l’attività di Diabetologia risulterà invalidato dall'eventuale sopravvenire degli effetti dell'annullamento dell’autorizzazione n. 32 del 12.07.2022; medesima avvertenza potrà essere riportata, a cura della competente ASL, nell’eventuale accordo contrattuale di cui all’art. 8 quinquies del D.lgs. 502/92 e s.m.i. che la struttura andrà a sottoscrivere con la Azienda Sanitaria di Avellino per le prestazioni della branca di Diabetologia ”.
Il ricorrente ha quindi concluso in ricorso chiedendo l’ottemperanza delle amministrazioni intimate alla sentenza predetta, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia delle stesse e la condanna di queste al pagamento della penalità di mora. Il ricorrente si è poi riservato di proporre autonoma azione risarcitoria per il risarcimento dei danni subiti e subendi.
2. In data 16.5.2025 il centro ricorrente ha poi depositato il parere favorevole dell’A.S.L. di Avellino prot. n. 0035824-2025 dell’11.4.2025, il parere favorevole della Regione Campania prot. n. PG/2025/0232451 del 9.5.2025 e l’autorizzazione prot. n. 0038055-2025 del 16.5.2025 rilasciata dal Comune di Avellino al centro ricorrente per la realizzazione per ampliamento di struttura destinata all’erogazione di prestazioni di diabetologia alla quale il ricorrente aspirava.
3. Si è costituita la controinteressata Centro Arianna s.r.l. ed ha chiesto la reiezione del ricorso, senza inizialmente svolgere ulteriori difese.
Si è costituita l’A.S.L. di Avellino, la quale ha sostenuto di aver eseguito l’attività di propria competenza mediante l’espressione del parere favorevole prot. n. 0035824-2025 dell’11.4.2025, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse del centro ricorrente ad agire nei confronti dell’A.S.L..
Si è poi costituita la Regione Campania, la quale ha dedotto di essersi attivata con nota prot. 607579 del 19.12.2024 invitando il Comune e l’A.S.L. a dare corso agli adempimenti di competenza in ordine all’ottemperanza alla sentenza suddetta, con conseguente inammissibilità e infondatezza del ricorso almeno nei confronti della Regione.
4. Il ricorrente e la controinteressata hanno poi depositato memorie in vista dell’udienza camerale.
In particolare, la controinteressata ha sostenuto che avendo il centro ricorrente ottenuto l’autorizzazione alla realizzazione sarebbe venuto meno l’interesse a proseguire il presente giudizio, essendo stato soddisfatto il relativo interesse. L’accreditamento condizionato ottenuto dalla controinteressata non sarebbe poi lesivo per il ricorrente alla luce della mancata presentazione da parte dello stesso di istanza di accreditamento. La controinteressata ha quindi concluso per l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Il centro ricorrente ha evidenziato la sopravvenuta ottemperanza delle amministrazioni alla sentenza suddetta dopo l’introduzione del presente giudizio, mediante il rilascio di pareri favorevoli da parte dell’A.S.L. e della Regione e dell’autorizzazione da parte del Comune.
Il ricorrente ha poi dedotto che non vi sarebbe stata sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, bensì cessazione della materia del contendere ed ha concluso per una declaratoria in tal senso.
Alla camera di consiglio del 10.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
5. Tanto premesso, sulla scorta degli intervenuti pareri favorevoli del Comune e della Regione e del sopravvenuto rilascio dell’autorizzazione da parte del Comune ed in favore del ricorrente sussistono le evidenti condizioni per una pronuncia di cessazione della materia del contendere, avendo il ricorrente ottenuto la soddisfazione integrale del suo interesse sostanziale mediante l’ottemperanza alla sentenza suddetta (con conseguente inconfigurabilità della sopravvenuta carenza di interesse, postulabile soltanto nel caso in cui gli atti sopravvenuti non soddisfino integralmente l’interesse del ricorrente).
6. Le spese di lite vanno compensate in ragione dell’avvenuto adempimento delle amministrazioni intimate e della peculiarità della fattispecie, ad eccezione del contributo unificato il quale, se versato, deve essere rimborsato dall’A.S.L. e dalla Regione, in solido tra loro, alla parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di NO (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso per ottemperanza proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate, ad eccezione del contributo unificato, che, se versato, deve essere rimborsato dall’A.S.L. e dalla Regione, in solido tra loro, alla parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NO nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
Marcello Polimeno, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marcello Polimeno | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO