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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 27/05/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA SEZIONE LAVORO
composta da dr. Fabrizio RIGA - Presidente estensore dr.ssa Anna Maria TRACANNA - Consigliere dr. Massimo DE CESARE - Consigliere
all'udienza di discussione del 15 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello n. 446/24 R.G.
TRA ; Parte_1 elett.te domicil.to in Casoli (Ch), Via Frentana, n. 70 rappr. e dif. dall'Avv.to Raffaele Masciantonio giusta procura in atti APPELLANTE E ; CP_1 elett.te domicil.ta in Casoli (Ch), Via Selva Piana snc rappr. e dif. dall'Avv.to Giuseppina Del Pizzo giusta procura in atti
CP_2 elett.te domicil.to in L'Aquila, Corso Federico II, n. 68 rappr. e dif. dagli Avv.ti Roberta Del Sordo e Antonella Trovati giusta procura generale alle liti APPELLATI
Oggetto: appello avverso la sentenza del 20.05.2024 del Tribunale di Lanciano.
Conclusioni: come da atto di appello e da memorie di costituzione degli appellati.
1 Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 29.10.2024 proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza emessa in data 16.05.2024, depositata in data 20.05.2024 e non notificata, con cui il Tribunale di Lanciano, in funzione di giudice del lavoro, in parziale accoglimento delle domande avanzate da , aveva condannato CP_1
l'appellante al pagamento, in suo favore, della complessiva somma di € 1162,20, oltre accessori, aveva compensato per 3/4 le spese di lite nei rapporti tra le suddette parti, condannando il al pagamento, in favore dell'RI (essendo la ricorrente Parte_1 ammessa al patrocinio a spese dello Stato) della parte non compensata, liquidata in complessivi € 673,50 (importo corretto in € 1157,125 con ordinanza del 18.11.2024), oltre accessori, ed aveva, infine, disposto l'integrale compensazione delle spese nei confronti dell CP_2
L'appellante contestava la quantificazione delle spese effettuata dal giudice di prime cure, sia per avere il Tribunale erroneamente individuato lo scaglione applicabile alla causa, sia per avere il giudicante stabilito il valore della controversia in base al criterio del disputatum anziché del decisum, in violazione dell'art. 5 D.M. n. 55/2014; chiedeva, pertanto, di quantificare l'importo dovuto all'RI in misura pari ad € 328,25, oltre accessori, o, in subordine, ad € 656,50, oltre accessori.
si costituiva in giudizio, aderendo alle richieste dell'appellante. CP_1
Si costituiva in giudizio anche l il quale eccepiva la propria estraneità CP_2 all'oggetto dell'appello.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo. Motivi della decisione
L'appello è fondato e dev'essere accolto.
ha agito in giudizio con ricorso al Tribunale di Lanciano CP_1 depositato in data 17.09.2020, chiedendo la condanna di – alle Parte_1 cui dipendenze assumeva di avere lavorato come colf/badante con una serie di contratti a termine part-time dal 03.05.2012 al 31.08.2015 – al pagamento della complessiva somma di € 20.293,81, oltre accessori.
Con sentenza non definitiva del 13.03.2023 il Tribunale di Lanciano ha riconosciuto alla ricorrente il diritto al pagamento del T.F.R. relativo ai singoli rapporti di lavoro intercorsi, ha rigettato, per la restante parte, il ricorso, ed ha condannato il al pagamento degli importi dovuti a titolo di T.F.R., da quantificare “a Parte_1 seguito dell'espletanda CTU contabile”.
2 Con sentenza definitiva del 20.05.2024, all'esito della C.T.U. contabile espletata, il Tribunale ha quantificato in € 1162,20 il debito del ha Parte_1 compensato per 3/4 le spese di lite nei rapporti tra la ricorrente ed il convenuto, condannando quest'ultimo al pagamento, in favore dell'RI (essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato) della parte non compensata, liquidata in complessivi € 673,50 (importo corretto in € 1157,125 con ordinanza del 18.11.2024), oltre accessori, ed ha, infine, disposto l'integrale compensazione delle spese nei confronti dell CP_2
Al riguardo, nella sentenza si afferma che “le spese del presente giudizio, liquidate per l'intero in € 4628,5 sulla base del valore dichiarato della controversia (rientrante nello scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00) possono essere compensate tra le parti nella misura di 3/4, mentre la restante parte dev'essere posta a carico del resistente sulla base del criterio di soccombenza”.
contesta la quantificazione delle spese effettuata dal Parte_1 giudice di prime cure, sia per avere il Tribunale erroneamente individuato lo scaglione applicabile alla causa, sia per avere il giudicante stabilito il valore della controversia in base al criterio del disputatum anziché del decisum, in violazione dell'art. 5 D.M. n. 55/2014.
Le censure sono fondate.
Quanto alla prima censura, avendo la ricorrente chiesto la condanna del convenuto al pagamento della complessiva somma di € 20.293,81, oltre accessori (per un totale di € 21.153,31), la controversia rientra nello scaglione delle cause di valore compreso tra € 5200,01 ed € 26.000,00, anziché nello scaglione delle cause di valore compreso tra € 26.000,01 a € 52.000,00.
Quanto alla seconda censura, ai sensi dell'art. 5 II CO. D.M. n. 55/2014, ai fini della determinazione del valore della controversia, “nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale”.
Pertanto, nel caso di specie, essendo stata riconosciuta alla ricorrente la titolarità di un credito d'importo notevolmente inferiore a quello rivendicato, il valore della controversia doveva senz'altro essere considerato come pari ad € 1162,20 e non ad € 20.293,81 (oltre, in entrambi i casi, accessori).
Ciò posto, applicando – come ha fatto il giudice di prime cure, con statuizione che non ha costituito oggetto di gravame ed è, perciò, passata in giudicato – i valori
3 minimi della tabella allegata al D.M. n. 55/2014, così come modificati dal D.M. n. 147/2022, l'importo complessivamente dovuto in base al valore della causa è pari ad
€ 1314,00 (di cui € 444,00 per studio della controversia, € 213,00 per fase introduttiva del giudizio, € 284,00 per fase istruttoria e/o di trattazione ed € 373,00 per fase decisionale).
Di conseguenza, applicata la compensazione disposta dal Tribunale – con statuizione che anche in tal caso non ha costituito oggetto di gravame ed è, perciò, passata in giudicato – la somma dovuta dal all'RI per spese legali Parte_1 dev'essere riquantificata nel minore importo di € 327,75 (1314,00/4=327,75), oltre accessori.
Alla luce delle considerazioni esposte, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto dev'essere confermata, le spese dovute da Parte_1
in favore dell'RI per il giudizio di primo grado devono, perciò, essere
[...] riquantificate in complessivi € 327,75, oltre accessori.
Avendo aderito alle richieste del essendo l CP_1 Parte_1 CP_2 estraneo all'oggetto dell'appello e non essendo l'errore nel quale è incorso il Tribunale imputabile ad alcuna delle parti, le spese di lite del presente grado possono essere integralmente compensate.
P. Q. M.
La Corte
in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto, quantifica in complessivi € 327,75, oltre accessori, le spese dovute da in Parte_1 favore dell'RI;
compensa integralmente tra tutte le parti in causa le spese di lite del presente grado di giudizio.
L'Aquila, 15 maggio 2025
Il Presidente estensore (dr. Fabrizio Riga)
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