Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 4647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4647 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso il giorno 11/06/2025 alla scadenza del termine per il deposito delle note di trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter cpc la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 26753 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dall'Avv. Ernesto Maria Cirillo presso il quale elettivamente domicilia ricorrente
E
n persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
convenuto contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 05.12.2024, la ricorrente in epigrafe, premesso di aver ottenuto con sentenza della Corte di Appello di Napoli l'accertamento del diritto all'inquadramento nel livello
4° del CCNL telecomunicazioni con profilo di "operatore di call center/customer care" con decorrenza dal 25.11.2010, e alle conseguenti differenze retributive, maturate da tale data;
che la società convenuta non ha provveduto al pagamento delle disposte differenze retributive e al versamento dei contributi, ha chiesto la condanna della società convenuta al pagamento di dette differenze, maturate dal 25.11.2010 al 30.11.2019, data di interruzione del rapporto di lavoro, quantificate sulla base delle buste paga, come da conteggio allegato al ricorso, in complessivi € 7.149,55 ovvero al pagamento di somma diversa, maggiore e/o minore da stabilire in corso di giudizio. Il tutto con vittoria di spese di giudizio.
*****
Con il presente giudizio la ricorrente intende pervenire, allegando all'uopo specifici conteggi il cui termine finale coincide con la data di cessazione del rapporto di lavoro, alla quantificazione dell'importo spettante a titolo di differenze retributive il cui diritto è stato accertato con la sentenza n. 2897/2024.
Ne consegue che I' attuale materia del contendere è data unicamente dalla determinazione del quantum debeatur sulla base ed in conseguenza del citato accertamento giudiziale.
Ciò posto, va evidenziato che il conteggio allegato e notificato unitamente al ricorso introduttivo contiene le voci ed i relativi valori economici che sono stati posti a base dello stesso, che afferisce al periodo lavorativo decorrente dal 25.11.2010 al 30.11.2019.
In particolare, per il conteggio sono state utilizzate le buste paga, che costituiscono documenti provenienti dal datore di lavoro. Con L'elaborato contabile, quindi, è stato sviluppato sui dati che la stessa ha inserito negli statini mensili, quanto a orario di lavoro, assenze, anche per sciopero, sospensioni collettive dell'attività lavorativa per intervento degli ammortizzatori sociali ( cfr. copia buste paga e conteggi).
Va ancora evidenziato che trattandosi di un rapporto di lavoro cessato, ricadono necessariamente a carico dell'ex datore di lavoro le differenze economiche sulle indennità erogate dall' per gli ammortizzatori sociali, come CDS, CIGS e FIS, che derivano CP_2 dall'accertato inadempimento datoriale in merito all'inesatto e inferiore inquadramento contrattuale della lavoratrice.
La società convenuta, in conclusione, va condannata al pagamento in favore della ricorrente di € 7.149,55, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione di ciascuna componente del credito al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM
55/2014.
P.Q.M.
a) accoglie la domanda e per l'effetto condanna l pagamento Controparte_1 in favore di di €.7.149,55, di cui €. 520,39 per differenze sul TFR, Parte_1
oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate, dalla maturazione di ciascuna componente del credito fino al soddisfo;
b) condanna, altresì, al pagamento delle spese di giustizia che Controparte_1 si liquidano in complessivi € 2.700,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Napoli 11/06/2025 Il giudice del lavoro
( dott. A. Bonfiglio)