Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 2211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2211 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica
Galante, ha pronunciato la seguente sentenza all'udienza del 20.03.2025, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 7366 / 2024
TRA
, nata a [...] [...] ivi residente via Dedeto Parte_1 63, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Domenico Naso (C.F. ; CodiceFiscale_1
Fax n.: 06 42005658; PEC: ) ed elettivamente Email_1 domiciliato/a presso il suo studio legale in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino, n. 1/b
(00187), in virtù di procura in calce al ricorso;
Ricorrente
CONTRO
- Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e P.IVA_1 difesi, in questa sede, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott.
Vincenzo Romano (C.F. ), elettivamente domiciliato presso C.F._2 l' sito in Napoli, alla Via Ponte della Controparte_2
Maddalena, n. 55,
Convenuti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: compenso individuale accessorio (Cia)
1
Con lite instaurata il 25.3.2024 le parti controvertono sulla corresponsione del compenso individuale accessorio (Cia) in favore della parte ricorrente, in qualità di collaboratore scolastico, per il periodo in cui ha svolto servizio sull'organico di fatto, con supplenze brevi, stipulando con il svariati contratti a tempo determinato. Controparte_1
2
Va osservato che il compenso individuale accessorio (CIA) per il personale ATA è stato introdotto con la contrattazione collettiva. L'art. 82 del CCNL 2006/2009, invero, recita:
“ 1. Al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito indicate, salvo restando l'eventuale residua sussistenza di compensi corrisposti ad personam. ..
1
5. Il compenso di cui al comma 1, per il personale a tempo determinato, è corrisposto secondo le seguenti specificazioni: a. dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
b. dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche... 7 .Il compenso individuale accessorio in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
8. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio… 11. Nei confronti del personale ata con contratto part-time, il compenso in questione è liquidato in rapporto all'orario risultante dal contratto”. Si tratta di una disciplina diretta al personale ATA del tutto parallela a quella dettata, per il personale docente, dall'art. 7 CCNL 2001 in tema di retribuzione professionale docenti, in relazione a cui una pronuncia della Corte di Cassazione (ordinanza 27/7/2018 n. 20015) ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, dettato dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. Il ragionamento della Corte appare pienamente adattabile anche alla disciplina sopra riportata per il personale ATA: va premesso che l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale ATA e rientra, pertanto, in quelle “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 sopra citata che il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. La giurisprudenza della CGUE in relazione alla clausola 4 dell'accordo quadro è consolidata nell'affermare che la stessa esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata e può essere fatta valere incondizionatamente dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, anche disapplicando se necessario qualsiasi contraria disposizione del diritto interno. La disparità di trattamento può essere giustificata da ragioni oggettive solo in base ad elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e caratteristiche delle mansioni espletate.
Il compenso in esame, che ha indubbiamente carattere retributivo, è attribuito dal comma 1 dell'art. 82 CCNL “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative”, senza ulteriori differenziazioni, e parrebbe quindi ricomprendere tutti gli assunti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico. E' indubbio che la prestazione del personale ATA rivesta le medesime caratteristiche di contenuto e utilità quale che sia la durata temporale dell'incarico e non sono ravvisabili condizioni oggettive che consentirebbero un differente trattamento retributivo in relazione alla durata dell'incarico. Nel caso di specie, va evidenziato che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito, in ragione dei compiti disimpegnati dai precari all'interno dell'amministrazione scolastica, ove la condizione di supplente “temporaneo” non rileva sul piano delle attività disimpegnate ma solo sul piano dell'organizzazione del servizio svolto in relazione alla durata dell'incarico. Una volta escluse significative diversificazioni nell'attivita' propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal Decreto Legislativo n. 368 del 2001, articolo 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra piu' opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto Eurounitario.
Il successivo comma 5 contiene specificazioni sulla decorrenza e durata del compenso per il personale a tempo determinato e, a fronte di una accertata assenza di diversificazione dell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, non può intendersi destinato ad individuare le categorie di personale ivi richiamate (gli assunti con contratto di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche) quali soli destinatari del trattamento accessorio, a pena di contrasto con la richiamata clausola 4. Si tratta, pertanto, di una di quelle “misure e modalità di seguito indicate” preannunciate al primo comma e non di una delimitazione dei beneficiari del compenso. Non può, pertanto, accogliersi l'interpretazione adottata dal , che corrisponde il CIA CP_3
– oltre che al personale a tempo indeterminato – al solo personale ATA a tempo determinato con cui siano conclusi contratti annuali o sino al termine delle attività didattiche, escludendo gli assunti a tempo determinato per supplenze brevi o saltuarie: l'emolumento deve ritenersi attribuito a tutto il personale ATA, senza distinzioni tra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze;
le modalità stabilite dall'art. 82 comma 5 CCNL debbono, infatti, intendersi limitate ai soli criteri di decorrenza e durata di corresponsione del trattamento accessorio;
significativa, a conferma dell'interpretazione qui adottata in relazione alle supplenze brevi o saltuarie, è la previsione del comma 8 dell'art. 82 CCNL sulla liquidazione del compenso anche per periodi di servizio inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato.
Alla parte ricorrente, dunque, spetta la corresponsione del compenso individuale accessorio
(cia) per il periodo in cui ha svolto incarichi di supplenze temporanee.
3
Quanto al periodo in lite, dalla documentazione allegata dalla parte ricorrente, risulta che il servizio è stato prestato:
a.s. 2019-20: dal 01.10 al 04.10.19 per 36 ore settimanali;
dal 16.12 al 18.12.19 per 18 (e non 36) ore settimanali;
dal 08.01 al 11.01.20 per 36 ore settimanali;
il 03.02.20 per 18 (e non 36) ore settimanali;
a.s. 2020-21: il servizio richiesto in giudizio dal 18.10 al 30.12 riguarda non l'anno 2020 ma l'anno 2021; a.s. 2021-22: dal 18.10 al 30.12.21 (l'istante ha per errore indicato l'anno 2020) per 36 ore settimanali;
dal 31.12.21 al 31.3.22, dal 1.4.22 al 8.6.22 per 36 ore settimanali. L'istante ha, poi, precisato che il compenso CIA ammonta ad euro 58,80 mensili per l'area A/As a cui appartiene e dal 01.03.18 ad euro 66,90 mensili lordi (somme non contestate); l'importo giornaliero è, dunque, pari a euro 2,23 (66,90: 30). Deve poi considerarsi che, ai sensi dell'art 82 comma 11 CCNL 2006, nei confronti del Part personale con contratto part-time, il compenso in questione è liquidato in rapporto all'orario risultante dal contratto: dunque, deve tenersi conto della riduzione degli importi nei servizi per 18 ore settimanali. Per il caso che ci occupa, il CIA è pari a:
a.s. 2019-20: Ottobre 66,90/30ggx4 =8,92; Dicembre 66,90/30ggx3: 2 atteso il part- time=3,34, Gennaio 66,90/30ggx4=8,92; Febbraio 66,90/30gg : 2 per part-time=1,11; per un totale di € 22,29; a.s. 2021-22: Ottobre 66,90/30ggx14 =31,22, Novembre 66,90, Dicembre 66,90, Gennaio 66,90, Febbraio 66,90, Marzo 66,90, Aprile 66,90, maggio 66,90, Giugno 66,90/30ggx8=17,84; per un totale di € 517,36. Complessivamente, la somma a titolo di cia è pari a € 539,65, inferiore a quella pretesa, avendo la parte ricorrente indicato un orario di servizio pieno pari a 36 ore settimanali, non confermato dalla documentazione allegata, e quindi non avendo computato il compenso in modo ridotto.
Va, dunque, dichiarato il diritto della parte ricorrente alla corresponsione del compenso individuale accessorio nella misura pari a € 539,65, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
segue la condanna della parte convenuta al pagamento delle somme indicate. 4
La natura interpretativa della decisione, la divergenza tra le allegazioni e la documentazione nonchè la riduzione del compenso per il minore orario inducono a compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara il diritto della parte ricorrente alla corresponsione del compenso individuale accessorio nella misura pari a € 539,65, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
- condanna la parte convenuta al pagamento delle somme indicate nel precedente capo;
- compensa le spese di lite.
Napoli, 20.03.2025
Il Giudice del lavoro d.ssa Monica Galante