Art. 23.
I proventi delle sanzioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 vanno imputati al capitolo 2301, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.
I proventi delle sanzioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 vanno imputati al capitolo 2301, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.