CA
Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 12/06/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 103/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 5 giugno 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 103/2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Floro Flori e dall'avv. Susanna Mazzaferri elett. dom.to Pt_1
in Ancona, via San Martino 23
APPELLANTE/I contro rappresentato e difeso dall'avv. BOMPREZZI ALBERTO elett.te Controparte_1
dom.to in VIA E. RAMAZZANI N. 87 60011 ARCEVIA
APPELLATO/I
Conclusioni come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' impugna la sentenza n. 63/2023 pubblicata il 27.2.2023, notificata il 13.3.23, emessa Pt_1
dal Tribunale di Ancona - sez. Lavoro con la quale veniva accolta la domanda di Controparte_1
volta ad ottenere la rideterminazione del trattamento pensionistico goduto (Cat. VR30213267), in misura pari ad euro 1.123,65 con decorrenza dal 01/10/2019.
Riteneva, infatti, il primo giudice che il calcolo effettuato dall'Istituto della retribuzione media settimanale degli anni 2015-2018 fosse illogico in quanto contrastante con il concetto di retribuzione pagina 1 di 7 settimanale, nonché asseritamente fondato sull'art. 15 co. 1 L. n. 153/1969, norma ritenuta inconferente.
Inoltre, l' aveva omesso di partecipare all'attività del CTU, limitandosi a produrre una CP_2 relazione in cui si deduceva, al contrario di quanto sopra, l'applicazione dei commi 2 e 4 del citato art. 15, pure inconferenti.
Ritiene, al contrario, l' appellante l'erroneità della sentenza impugnata, ritenendo errata CP_2 la mancata applicazione dell'art. 15 della legge 153/1969, trattandosi di norma che detta il criterio di accreditamento dei contributi, stabilendo che essi vanno ripartiti uniformemente su base settimanale, in relazione agli effetti di cui all'art. 14, ossia al fine di determinare la retribuzione annua pensionabile.
Ribadisce, poi, l' di avere calcolato, negli anni in cui il ha fatto registrare periodi di CP_2 CP_1
lavoro dipendente e lavoro autonomo, la retribuzione media settimanale in applicazione dei commi 1 e
2 del citato art. 15, ossia ripartendo le giornate di lavoro agricolo degli anni 2015-2019 per gli interi anni solari (diversamente da quanto fatto per i periodi precedenti ove la contribuzione sarebbe stata distribuita per le effettive settimane di lavoro non agricolo).
Ritiene, inoltre, che erroneamente il primo giudice avrebbe ritenuto applicabile l'art. 14 sulla retribuzione utile su base annuale in quanto è la settimana che viene ad essere l'unità di misura presa a riferimento del calcolo della retribuzione annua pensionabile. Contesta, poi, che l' non avesse Pt_1
partecipato alle operazioni peritali, avendo inviato apposite osservazioni, chiedendo di depositare la circolare n. 242 del 1991 al posto della n. 241 erroneamente depositata in primo grado.
Nel processo di appello si è costituita la parte appellata chiedendo il rigetto del gravame, contestandone la sua ammissibilità e fondatezza in fatto ed in diritto, e chiedendo la conferma integrale della sentenza impugnata.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
L'appello, deciso allo stato degli atti, appare fondato.
Come sopra esposto, lamenta, in primo luogo, l' appellante che il primo giudice avrebbe CP_2 affermato l'irrilevanza, nel caso di specie, dell'art. 15 co. 1 della legge 153/1969 che, al contrario,
l'ente ritiene essere posto a base del contestato conteggio della pensione.
Per la verità, lo stesso cade in contraddizione laddove, sia in sede di costituzione in CP_2
primo grado che in sede di appello, sostiene anche che il proprio calcolo della pensione trova fondamento nella circolare n. 242/1991 la quale, seppure non prodotta in primo grado (con richiesta di produzione in appello), viene trascritta nel seguente periodo rilevante: “per le considerazioni sopra esposte, essendo inapplicabile nei casi in esame la disciplina di cui al citato art. 7 della legge n.
pagina 2 di 7 638/1983, continuano a trovare applicazione, per il calcolo della retribuzione pensionabile, le disposizioni di cui all'art. 15 della legge 30 aprile 1969, n. 153, secondo le quali devono essere integrate fino a 3 giornate, per gli uomini, ed a 2 giornate, per le donne e per i ragazzi, le settimane coperte di sola contribuzione agricola per un numero inferiore di giornate”.
Ebbene, tale integrazione non trova ragione nel comma 1 del citato art. 15 quanto, invece, nel comma 3 dello stesso che prevede che “Qualora il numero dei contributi giornalieri obbligatori e di quelli figurativi per disoccupazione agricola accreditati nell'anno agrario risulti inferiore ad un anno di contribuzione, in base ai rapporti desumibili dall'articolo 9, sub articolo 2 della legge 4 aprile 1952,
n. 218, secondo le qualifiche attribuite ai fini del diritto alla pensione, deve essere computato, per ciascuna settimana di contribuzione, un numero di contributi giornalieri pari a quello equivalente a un contributo settimanale sulla base degli anzidetti rapporti”.
Ad ogni modo, al di là di tale contraddizione (la quale non fa che confermare l'estrema confusione nella materia, anche all'interno dello stesso ), gli stessi funzionari dell' in sede CP_2 Pt_1
di (tardive) osservazioni alla CTU disposta in primo grado, hanno confermato che il conteggio, qui contestato dal pensionato, è stato effettuato facendo applicazione del comma 1 e non del comma 3, contrariamente a quanto affermato dal CTU nominato in primo grado che avrebbe ricondotto l'errore dell' all'applicazione del terzo comma. CP_2
Si rammenta in proposito, che l'art. 15 comma 1 prevede che “Agli effetti previsti dall'articolo
14, i contributi agricoli giornalieri obbligatori e quelli figurativi derivanti da disoccupazione agricola, accreditati per ciascun anno agrario, si ripartiscono in modo uniforme nelle settimane che costituiscono l'anno stesso e si considera quale settimana di contribuzione il numero di contributi giornalieri risultante dalla ripartizione”.
Ebbene, in proposito, non si può che ribadire quanto già affermato da questa Corte in propri precedenti relativi ad identiche questioni (v. sentenze nn. 191/23 e 146/24): “Si tratta, invero, del criterio basilare di calcolo della pensione dei lavoratori dipendenti in agricoltura, laddove la regola dell'“elevazione” ne costituisce una deroga in melius, destinata ad operare in casi particolari ed eventuali, ossia solo qualora il numero dei contributi giornalieri obbligatori e di quelli figurativi per disoccupazione agricola accreditati nell'anno agrario risulti inferiore ad un anno di contribuzione;
siffatta ipotesi nella specie non si è verificata, dal momento che l'originario ricorrente può vantare il possesso della concorrente, anzi prevalente, contribuzione maturata nella gestione dei
Coltivatori Diretti, determinante la sovrapposizione di contribuzione autonoma e dipendente”.
Dunque, l' ha fatto applicazione della regola generale disposta dal citato comma 1 che CP_2 impone la ripartizione dei contributi in tutto l'anno, (seppure apparentemente applicabile al caso pagina 3 di 7 ordinario di dipendente agricolo a tempo determinato che vanti anche periodi di contribuzione figurativa per disoccupazione), quale unica norma dettata in materia.
La liquidazione della pensione da parte dell' è, pertanto, corretta, e la misura poco elevata Pt_1
del rateo mensile, cui essa conduce, è imputabile alla circostanza che nella Gestione del Lavoratori
Autonomi l'originario ricorrente può vantare soltanto 17 anni di contribuzione effettiva (dal 2001 al
2018), per avere dapprima lavorato come dipendente sin dal 1981; la scelta di siffatto regime pensionistico ha comportato l'adesione al sistema del cumulo, dettato dall'art. 16 della legge n.133/1990, ed alla relativa disciplina che vede l'importo della pensione determinato dalla somma delle due quote a) e b), in base ai rispettivi criteri di calcolo stabiliti dalle differenti gestioni.
Invero, chiarisce la Suprema Corte nella sentenza n. 12218/2004 che l'art.16 della legge n.233/1990 ha introdotto il nuovo sistema di regolamentazione del cumulo dei periodi assicurativi - consentito solo se si liquida la pensione nella gestione lavoratori autonomi - mentre l'art. 15 della legge n. 153/69 continua a regolamentare, senza alcun profilo di incompatibilità con la nuova normativa, il regime del cumulo dei contributi, al fine di determinare la misura della pensione.
Al riguardo, non può l'originario ricorrente ed odierno appellato invocare il principio di
“neutralizzazione” codificato dall'art. 3, comma ottavo, della legge 26 maggio 1982, n. 297, come inciso dalle sentenze della Corte Costituzionale, in quanto nella specie non ricorre il presupposto giuridico-fattuale che legittima tale richiamo, e che il Giudice delle Leggi fa inequivocabilmente risiedere nella circostanza che l'interessato abbia già maturato, nell'ambito della singola gestione,
l'anzianità assicurativa e contributiva minima per accedere al trattamento pensionistico.
Si legge, infatti, in seno alla parte motiva della sentenza della Corte Costituzionale
n.82/2017:“… Quando il lavoratore possiede i requisiti assicurativi e contributivi per beneficiare della pensione, la contribuzione acquisita nella fase successiva non può determinare una riduzione della prestazione virtualmente già maturata….(omissis)…. 3.2.- Nel solco tracciato dalle pronunce di questa
Corte si è mossa anche la giurisprudenza di legittimità, oramai consolidata nel ribadire che ogni forma di contribuzione, sopravvenuta rispetto al maturare dell'anzianità assicurativa e contributiva minima, deve essere esclusa dal computo della base pensionabile, ove tale apporto produca un risultato meno favorevole per l'assicurato (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 25 marzo
2014, n. 6966, e 24 novembre 2008, n. 27879). Si è precisato che la "neutralizzazione" non opera per quei periodi contributivi che concorrano ad integrare il requisito necessario per l'accesso al trattamento pensionistico (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 28 febbraio 2014, n. 4868, e
26 ottobre 2004, n. 20732)…..”
Ebbene, nel caso in esame, non risulta che l'originario ricorrente, alla data del pensionamento,
pagina 4 di 7 avesse una contribuzione, al netto delle settimane accreditate nella gestione dei lavoratori dipendenti nelle ultime 260 settimane precedenti la decorrenza della pensione, sufficiente al maturare del diritto a pensione.
Alla stregua di quanto riferito innanzi, devesi escludere che la contribuzione versata dall'originario ricorrente alla Gestione Lavoratori Dipendenti, nelle ultime 260 settimane anteriori alla decorrenza della pensione per cui è causa, sia sopravvenuta al maturare di una minima anzianità assicurativa e contributiva, sufficiente a conseguire detta pensione.
Appare così destituita di fondamento l'affermazione dell'originario ricorrente, in base alla quale se “non avesse prestato qualche giornata di lavoro dipendente a latere del lavoro prestato come agricoltore diretto, si sarebbe visto liquidare una pensione ben più sostanziosa” (cfr. pag. 7 del ricorso di primo grado), dal momento che egli non avrebbe potuto beneficiare di alcun trattamento pensionistico presso la Gestione Lavoratori Autonomi.
Tanto chiarito, nessun risultato aberrante produce nella sfera patrimoniale dell'appellato il meccanismo, sancito dal primo comma dell'art.15 l.n.153/69 ed applicato dall' di uniforme Pt_1
ripartizione dei contributi agricoli giornalieri, accreditati in ciascun anno agrario, per il numero di 52 settimane componenti l'anno stesso, onde ricavarne la settimana di contribuzione, dal momento che l'ammontare ridotto del trattamento pensionistico per tale via ottenuto è, come detto innanzi, la naturale conseguenza dell'insufficiente quantità di contributi che l'interessato ha maturato nella sola Gestione
CD ai fini del conseguimento del diritto a pensione.
Appare, quindi, corretto il criterio sancito al primo comma dell'art.15 l.n.153/69, così come già affermato nelle sentenze di questa Corte citate, in quanto “regola generale inerente alle modalità di determinazione della retribuzione media settimanale di cui è nozione al precedente art. 14 e che opera indifferentemente, tanto per i contributi agricoli giornalieri obbligatori quanto per quelli figurativi, al solo scopo di realizzarne una distribuzione uniforme nel corso dell'annata agraria, a prescindere dai periodi di tempo in cui si concentri l'attività lavorativa che consente il maturare dei contributi stessi. Si tratta, insomma, di una disposizione legislativa che garantisce l'uniforme distribuzione nel tempo della contribuzione, ad onta del carattere necessariamente stagionale del lavoro e dell'estrema variabilità ed imprevedibilità delle condizioni di relativo svolgimento.
Sotto distinto profilo, il criterio sancito al terzo comma del citato art. 15 riproduce nella specifica materia l'istituto della contribuzione figurativa, a garanzia della copertura contributiva minima dell'intero anno agrario, in ragione dell'esigenza di tutelare i lavoratori del settore agricolo contro il rischio, pur sempre connesso alla variabilità ed incertezza delle condizioni di esercizio dell'attività agricola, di verificazione di quegli eventi che possono ridurre sensibilmente le occasioni di pagina 5 di 7 lavoro.
Infine, il quarto comma della norma in esame si limita a ribadire il principio generale secondo cui non si fa mai luogo a contribuzione figurativa quando il periodo sia comunque coperto da contribuzione effettiva.
In conclusione, le disposizioni del primo e del terzo comma dell'art.15 l.n.153/69 garantiscono rispettivamente nell'anno agrario l'uniforme distribuzione della contribuzione e la copertura contributiva minima, in relazione a possibili eventi impeditivi della prestazione lavorativa, nel mentre il quarto comma sancisce il divieto di coesistenza di contribuzione effettiva e di contribuzione figurativa rispetto al medesimo periodo lavorativo.
Dal diverso ambito di operatività delle distinte disposizioni, e dall'autonoma ratio a ciascuna di esse sottesa, discende che l'applicazione dell'una non è condizionata dall'operatività dell'altra.
Quanto detto innanzi trova conferma nella parte motiva della surrichiamata sentenza della Corte di Cassazione n. 12218/2004, in seno alla quale si da atto della piena legittimità dell'operato dell' Pt_1
che, rispetto alla fattispecie ivi esaminata, nel liquidare la pensione di anzianità ad un lavoratore iscritto alla gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri, nondimeno in possesso anche di contributi da lavoro dipendente, quindi nell'effettuare il cumulo, aveva calcolato la retribuzione pensionabile nell'AGO sulla base della contribuzione versata, senza procedere all'integrazione a tre giornate a causa della contemporanea presenza di contribuzione da coltivatore diretto, ma in ogni caso l'aveva ripartita nelle
52 settimane di calendario dell'anno agrario”.
Alla stregua dei suesposti argomenti, la sentenza impugnata va riformata in senso conforme alle istanze dell' Pt_1
La novità e problematicità della questione affrontata, nonché la sua natura squisitamente interpretativa consentono di disporre l'integrale compensazione delle spese del doppio grado tra le parti.
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta in primo grado da;
2) compensa tra le parti le spese del doppio Controparte_1
grado.
Ancona, 5 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 5 giugno 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 103/2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Floro Flori e dall'avv. Susanna Mazzaferri elett. dom.to Pt_1
in Ancona, via San Martino 23
APPELLANTE/I contro rappresentato e difeso dall'avv. BOMPREZZI ALBERTO elett.te Controparte_1
dom.to in VIA E. RAMAZZANI N. 87 60011 ARCEVIA
APPELLATO/I
Conclusioni come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' impugna la sentenza n. 63/2023 pubblicata il 27.2.2023, notificata il 13.3.23, emessa Pt_1
dal Tribunale di Ancona - sez. Lavoro con la quale veniva accolta la domanda di Controparte_1
volta ad ottenere la rideterminazione del trattamento pensionistico goduto (Cat. VR30213267), in misura pari ad euro 1.123,65 con decorrenza dal 01/10/2019.
Riteneva, infatti, il primo giudice che il calcolo effettuato dall'Istituto della retribuzione media settimanale degli anni 2015-2018 fosse illogico in quanto contrastante con il concetto di retribuzione pagina 1 di 7 settimanale, nonché asseritamente fondato sull'art. 15 co. 1 L. n. 153/1969, norma ritenuta inconferente.
Inoltre, l' aveva omesso di partecipare all'attività del CTU, limitandosi a produrre una CP_2 relazione in cui si deduceva, al contrario di quanto sopra, l'applicazione dei commi 2 e 4 del citato art. 15, pure inconferenti.
Ritiene, al contrario, l' appellante l'erroneità della sentenza impugnata, ritenendo errata CP_2 la mancata applicazione dell'art. 15 della legge 153/1969, trattandosi di norma che detta il criterio di accreditamento dei contributi, stabilendo che essi vanno ripartiti uniformemente su base settimanale, in relazione agli effetti di cui all'art. 14, ossia al fine di determinare la retribuzione annua pensionabile.
Ribadisce, poi, l' di avere calcolato, negli anni in cui il ha fatto registrare periodi di CP_2 CP_1
lavoro dipendente e lavoro autonomo, la retribuzione media settimanale in applicazione dei commi 1 e
2 del citato art. 15, ossia ripartendo le giornate di lavoro agricolo degli anni 2015-2019 per gli interi anni solari (diversamente da quanto fatto per i periodi precedenti ove la contribuzione sarebbe stata distribuita per le effettive settimane di lavoro non agricolo).
Ritiene, inoltre, che erroneamente il primo giudice avrebbe ritenuto applicabile l'art. 14 sulla retribuzione utile su base annuale in quanto è la settimana che viene ad essere l'unità di misura presa a riferimento del calcolo della retribuzione annua pensionabile. Contesta, poi, che l' non avesse Pt_1
partecipato alle operazioni peritali, avendo inviato apposite osservazioni, chiedendo di depositare la circolare n. 242 del 1991 al posto della n. 241 erroneamente depositata in primo grado.
Nel processo di appello si è costituita la parte appellata chiedendo il rigetto del gravame, contestandone la sua ammissibilità e fondatezza in fatto ed in diritto, e chiedendo la conferma integrale della sentenza impugnata.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
L'appello, deciso allo stato degli atti, appare fondato.
Come sopra esposto, lamenta, in primo luogo, l' appellante che il primo giudice avrebbe CP_2 affermato l'irrilevanza, nel caso di specie, dell'art. 15 co. 1 della legge 153/1969 che, al contrario,
l'ente ritiene essere posto a base del contestato conteggio della pensione.
Per la verità, lo stesso cade in contraddizione laddove, sia in sede di costituzione in CP_2
primo grado che in sede di appello, sostiene anche che il proprio calcolo della pensione trova fondamento nella circolare n. 242/1991 la quale, seppure non prodotta in primo grado (con richiesta di produzione in appello), viene trascritta nel seguente periodo rilevante: “per le considerazioni sopra esposte, essendo inapplicabile nei casi in esame la disciplina di cui al citato art. 7 della legge n.
pagina 2 di 7 638/1983, continuano a trovare applicazione, per il calcolo della retribuzione pensionabile, le disposizioni di cui all'art. 15 della legge 30 aprile 1969, n. 153, secondo le quali devono essere integrate fino a 3 giornate, per gli uomini, ed a 2 giornate, per le donne e per i ragazzi, le settimane coperte di sola contribuzione agricola per un numero inferiore di giornate”.
Ebbene, tale integrazione non trova ragione nel comma 1 del citato art. 15 quanto, invece, nel comma 3 dello stesso che prevede che “Qualora il numero dei contributi giornalieri obbligatori e di quelli figurativi per disoccupazione agricola accreditati nell'anno agrario risulti inferiore ad un anno di contribuzione, in base ai rapporti desumibili dall'articolo 9, sub articolo 2 della legge 4 aprile 1952,
n. 218, secondo le qualifiche attribuite ai fini del diritto alla pensione, deve essere computato, per ciascuna settimana di contribuzione, un numero di contributi giornalieri pari a quello equivalente a un contributo settimanale sulla base degli anzidetti rapporti”.
Ad ogni modo, al di là di tale contraddizione (la quale non fa che confermare l'estrema confusione nella materia, anche all'interno dello stesso ), gli stessi funzionari dell' in sede CP_2 Pt_1
di (tardive) osservazioni alla CTU disposta in primo grado, hanno confermato che il conteggio, qui contestato dal pensionato, è stato effettuato facendo applicazione del comma 1 e non del comma 3, contrariamente a quanto affermato dal CTU nominato in primo grado che avrebbe ricondotto l'errore dell' all'applicazione del terzo comma. CP_2
Si rammenta in proposito, che l'art. 15 comma 1 prevede che “Agli effetti previsti dall'articolo
14, i contributi agricoli giornalieri obbligatori e quelli figurativi derivanti da disoccupazione agricola, accreditati per ciascun anno agrario, si ripartiscono in modo uniforme nelle settimane che costituiscono l'anno stesso e si considera quale settimana di contribuzione il numero di contributi giornalieri risultante dalla ripartizione”.
Ebbene, in proposito, non si può che ribadire quanto già affermato da questa Corte in propri precedenti relativi ad identiche questioni (v. sentenze nn. 191/23 e 146/24): “Si tratta, invero, del criterio basilare di calcolo della pensione dei lavoratori dipendenti in agricoltura, laddove la regola dell'“elevazione” ne costituisce una deroga in melius, destinata ad operare in casi particolari ed eventuali, ossia solo qualora il numero dei contributi giornalieri obbligatori e di quelli figurativi per disoccupazione agricola accreditati nell'anno agrario risulti inferiore ad un anno di contribuzione;
siffatta ipotesi nella specie non si è verificata, dal momento che l'originario ricorrente può vantare il possesso della concorrente, anzi prevalente, contribuzione maturata nella gestione dei
Coltivatori Diretti, determinante la sovrapposizione di contribuzione autonoma e dipendente”.
Dunque, l' ha fatto applicazione della regola generale disposta dal citato comma 1 che CP_2 impone la ripartizione dei contributi in tutto l'anno, (seppure apparentemente applicabile al caso pagina 3 di 7 ordinario di dipendente agricolo a tempo determinato che vanti anche periodi di contribuzione figurativa per disoccupazione), quale unica norma dettata in materia.
La liquidazione della pensione da parte dell' è, pertanto, corretta, e la misura poco elevata Pt_1
del rateo mensile, cui essa conduce, è imputabile alla circostanza che nella Gestione del Lavoratori
Autonomi l'originario ricorrente può vantare soltanto 17 anni di contribuzione effettiva (dal 2001 al
2018), per avere dapprima lavorato come dipendente sin dal 1981; la scelta di siffatto regime pensionistico ha comportato l'adesione al sistema del cumulo, dettato dall'art. 16 della legge n.133/1990, ed alla relativa disciplina che vede l'importo della pensione determinato dalla somma delle due quote a) e b), in base ai rispettivi criteri di calcolo stabiliti dalle differenti gestioni.
Invero, chiarisce la Suprema Corte nella sentenza n. 12218/2004 che l'art.16 della legge n.233/1990 ha introdotto il nuovo sistema di regolamentazione del cumulo dei periodi assicurativi - consentito solo se si liquida la pensione nella gestione lavoratori autonomi - mentre l'art. 15 della legge n. 153/69 continua a regolamentare, senza alcun profilo di incompatibilità con la nuova normativa, il regime del cumulo dei contributi, al fine di determinare la misura della pensione.
Al riguardo, non può l'originario ricorrente ed odierno appellato invocare il principio di
“neutralizzazione” codificato dall'art. 3, comma ottavo, della legge 26 maggio 1982, n. 297, come inciso dalle sentenze della Corte Costituzionale, in quanto nella specie non ricorre il presupposto giuridico-fattuale che legittima tale richiamo, e che il Giudice delle Leggi fa inequivocabilmente risiedere nella circostanza che l'interessato abbia già maturato, nell'ambito della singola gestione,
l'anzianità assicurativa e contributiva minima per accedere al trattamento pensionistico.
Si legge, infatti, in seno alla parte motiva della sentenza della Corte Costituzionale
n.82/2017:“… Quando il lavoratore possiede i requisiti assicurativi e contributivi per beneficiare della pensione, la contribuzione acquisita nella fase successiva non può determinare una riduzione della prestazione virtualmente già maturata….(omissis)…. 3.2.- Nel solco tracciato dalle pronunce di questa
Corte si è mossa anche la giurisprudenza di legittimità, oramai consolidata nel ribadire che ogni forma di contribuzione, sopravvenuta rispetto al maturare dell'anzianità assicurativa e contributiva minima, deve essere esclusa dal computo della base pensionabile, ove tale apporto produca un risultato meno favorevole per l'assicurato (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 25 marzo
2014, n. 6966, e 24 novembre 2008, n. 27879). Si è precisato che la "neutralizzazione" non opera per quei periodi contributivi che concorrano ad integrare il requisito necessario per l'accesso al trattamento pensionistico (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 28 febbraio 2014, n. 4868, e
26 ottobre 2004, n. 20732)…..”
Ebbene, nel caso in esame, non risulta che l'originario ricorrente, alla data del pensionamento,
pagina 4 di 7 avesse una contribuzione, al netto delle settimane accreditate nella gestione dei lavoratori dipendenti nelle ultime 260 settimane precedenti la decorrenza della pensione, sufficiente al maturare del diritto a pensione.
Alla stregua di quanto riferito innanzi, devesi escludere che la contribuzione versata dall'originario ricorrente alla Gestione Lavoratori Dipendenti, nelle ultime 260 settimane anteriori alla decorrenza della pensione per cui è causa, sia sopravvenuta al maturare di una minima anzianità assicurativa e contributiva, sufficiente a conseguire detta pensione.
Appare così destituita di fondamento l'affermazione dell'originario ricorrente, in base alla quale se “non avesse prestato qualche giornata di lavoro dipendente a latere del lavoro prestato come agricoltore diretto, si sarebbe visto liquidare una pensione ben più sostanziosa” (cfr. pag. 7 del ricorso di primo grado), dal momento che egli non avrebbe potuto beneficiare di alcun trattamento pensionistico presso la Gestione Lavoratori Autonomi.
Tanto chiarito, nessun risultato aberrante produce nella sfera patrimoniale dell'appellato il meccanismo, sancito dal primo comma dell'art.15 l.n.153/69 ed applicato dall' di uniforme Pt_1
ripartizione dei contributi agricoli giornalieri, accreditati in ciascun anno agrario, per il numero di 52 settimane componenti l'anno stesso, onde ricavarne la settimana di contribuzione, dal momento che l'ammontare ridotto del trattamento pensionistico per tale via ottenuto è, come detto innanzi, la naturale conseguenza dell'insufficiente quantità di contributi che l'interessato ha maturato nella sola Gestione
CD ai fini del conseguimento del diritto a pensione.
Appare, quindi, corretto il criterio sancito al primo comma dell'art.15 l.n.153/69, così come già affermato nelle sentenze di questa Corte citate, in quanto “regola generale inerente alle modalità di determinazione della retribuzione media settimanale di cui è nozione al precedente art. 14 e che opera indifferentemente, tanto per i contributi agricoli giornalieri obbligatori quanto per quelli figurativi, al solo scopo di realizzarne una distribuzione uniforme nel corso dell'annata agraria, a prescindere dai periodi di tempo in cui si concentri l'attività lavorativa che consente il maturare dei contributi stessi. Si tratta, insomma, di una disposizione legislativa che garantisce l'uniforme distribuzione nel tempo della contribuzione, ad onta del carattere necessariamente stagionale del lavoro e dell'estrema variabilità ed imprevedibilità delle condizioni di relativo svolgimento.
Sotto distinto profilo, il criterio sancito al terzo comma del citato art. 15 riproduce nella specifica materia l'istituto della contribuzione figurativa, a garanzia della copertura contributiva minima dell'intero anno agrario, in ragione dell'esigenza di tutelare i lavoratori del settore agricolo contro il rischio, pur sempre connesso alla variabilità ed incertezza delle condizioni di esercizio dell'attività agricola, di verificazione di quegli eventi che possono ridurre sensibilmente le occasioni di pagina 5 di 7 lavoro.
Infine, il quarto comma della norma in esame si limita a ribadire il principio generale secondo cui non si fa mai luogo a contribuzione figurativa quando il periodo sia comunque coperto da contribuzione effettiva.
In conclusione, le disposizioni del primo e del terzo comma dell'art.15 l.n.153/69 garantiscono rispettivamente nell'anno agrario l'uniforme distribuzione della contribuzione e la copertura contributiva minima, in relazione a possibili eventi impeditivi della prestazione lavorativa, nel mentre il quarto comma sancisce il divieto di coesistenza di contribuzione effettiva e di contribuzione figurativa rispetto al medesimo periodo lavorativo.
Dal diverso ambito di operatività delle distinte disposizioni, e dall'autonoma ratio a ciascuna di esse sottesa, discende che l'applicazione dell'una non è condizionata dall'operatività dell'altra.
Quanto detto innanzi trova conferma nella parte motiva della surrichiamata sentenza della Corte di Cassazione n. 12218/2004, in seno alla quale si da atto della piena legittimità dell'operato dell' Pt_1
che, rispetto alla fattispecie ivi esaminata, nel liquidare la pensione di anzianità ad un lavoratore iscritto alla gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri, nondimeno in possesso anche di contributi da lavoro dipendente, quindi nell'effettuare il cumulo, aveva calcolato la retribuzione pensionabile nell'AGO sulla base della contribuzione versata, senza procedere all'integrazione a tre giornate a causa della contemporanea presenza di contribuzione da coltivatore diretto, ma in ogni caso l'aveva ripartita nelle
52 settimane di calendario dell'anno agrario”.
Alla stregua dei suesposti argomenti, la sentenza impugnata va riformata in senso conforme alle istanze dell' Pt_1
La novità e problematicità della questione affrontata, nonché la sua natura squisitamente interpretativa consentono di disporre l'integrale compensazione delle spese del doppio grado tra le parti.
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta in primo grado da;
2) compensa tra le parti le spese del doppio Controparte_1
grado.
Ancona, 5 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7