Ordinanza cautelare 25 ottobre 2022
Sentenza 14 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 14/02/2023, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/02/2023
N. 00195/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00598/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 598 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Simone Massacano e Alessandro Gallese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Regione Liguria, rappresentata e difesa dagli avvocati Marina Crovetto e Aurelio Domenico Masuelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
del Comune di Sanremo, non costituito in giudizio;
di -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Trevia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Michele Di Pietro in Genova, via Assarotti n. 10/12;
per l'annullamento
del decreto del Dirigente – Settore Stazione Unica Appaltante Regionale – Direzione Centrale Organizzazione prot. -OMISSIS-, di aggiudicazione alla società controinteressata -OMISSIS- unipersonale della gara per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione, adeguamento normativo e potenziamento dei locali del centro per l'impiego in via Martiri della Libertà, nel Comune di Sanremo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Liguria e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2023 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe la società -OMISSIS-, classificatasi al secondo posto nella gara indetta dalla Regione Liguria stazione unica appaltante regionale per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione, adeguamento normativo e potenziamento dei locali del centro per l’impiego in via Martiri della Libertà nel Comune di Sanremo, da aggiudicarsi con il criterio del ribasso unico percentuale sull’importo posto a base di gara, ha impugnato il decreto dirigenziale prot. -OMISSIS-, di aggiudicazione alla società controinteressata -OMISSIS- Unipersonale.
Espone di avere appreso che -OMISSIS-, legale rappresentante e amministratore unico della società aggiudicataria, è stato arrestato in flagranza di reato in data 30 maggio 2022 unitamente al -OMISSIS-del -OMISSIS-e al consigliere provinciale -OMISSIS- per i reati di cui agli artt. 318 e 356 c.p. per corruzione e frode in pubbliche forniture, e che lo stesso, dopo un periodo di custodia cautelare in carcere, si troverebbe attualmente agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, circostanza astrattamente suscettibile di integrare un grave illecito professionale tale da rendere dubbia la integrità o affidabilità dell’operatore, che, pertanto, costituiva oggetto di un preciso obbligo dichiarativo, eluso nel caso di specie (posto che le dichiarazioni prescritte dal DGUE erano state presentate dal procuratore speciale-OMISSIS-soltanto a suo nome, e non anche per l’amministratore unico -OMISSIS-).
Con tre motivi di ricorso deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 80, comma 5, lett. c), c-bis) e f-bis) del D. Lgs. n. 50/2016, per avere l’aggiudicataria scientemente omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, e per non avere la stazione appaltante disposto la conseguente esclusione.
Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso la Regione Liguria e la società controinteressata -OMISSIS-, controdeducendo.
In particolare: la Regione Liguria sostiene di avere acquisito d’ufficio, dopo essersi avveduta della circostanza che le dichiarazioni prescritte dal DGUE erano state rese soltanto per il procuratore speciale, il certificato del casellario generale del -OMISSIS-, dal quale risultava la dicitura “Nulla”; la società -OMISSIS-sostiene invece che la mera pendenza dell'indagine penale non potrebbe, di per sé sola, giustificare la revoca dell'aggiudicazione dell'appalto.
Con ordinanza 25.10.2022, n. 217 la sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.
Il 12 gennaio 2023 la Regione Liguria ha depositato in giudizio il provvedimento dirigenziale -OMISSIS- di revoca del decreto dirigenziale -OMISSIS-.
Alla pubblica udienza del 13 gennaio 2023 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.
A seguito dell’adozione del provvedimento dirigenziale -OMISSIS- di revoca del decreto dirigenziale -OMISSIS-, il giudizio dev’essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, avendo la società ricorrente integralmente conseguito il bene della vita alla cui ricerca aveva proposto il ricorso.
Le spese di giudizio, fermo restando la condanna alle spese della fase cautelare (art. 57 comma 1 c.p.a.), debbono seguire il principio della soccombenza virtuale, e gravare sulla società controinteressata, cui è addebitabile l’illegittimità dell’atto impugnato.
Giova premettere come la circostanza che il signor -OMISSIS- - amministratore unico e legale rappresentante di -OMISSIS-- sia stato destinatario di un provvedimento di custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. -OMISSIS- sia obiettivamente vera (cfr. la dichiarazione del P.M. presso il Tribunale di Imperia – docc. 12 e 14 delle produzioni 19.12.2022 di parte ricorrente).
Altrettanto incontestabile è che il procuratore speciale-OMISSIS-abbia dichiarato l’assenza di gravi illeciti professionali in capo all’operatore (cfr. doc. 5 delle produzioni 30.9.2022 di parte ricorrente, p. 8 di 16).
Orbene, relativamente ai motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una gara d'appalto, un’ordinanza di custodia cautelare per i reati di corruzione e frode nelle pubbliche forniture costituisce oggetto degli obblighi dichiarativi gravanti sull’operatore (T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 9/3/2021, n. 585; id., 22/10/2020, n. 1506), in quanto, ancorché inidonea a determinarne l’esclusione automatica, costituisce senz’altro – in astratto - elemento rilevante al fine di valutarne l'affidabilità per gravi illeciti professionali, ex art. 80, comma 5, del D. Lgs. n. 50 del 2016 (Cons. di St., V, 22/4/2022, n. 3107).
Si tratta di un obbligo dichiarativo desumibile anche dal generale dovere di buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto (art. 1337 cod. civ.).
A ciò si aggiunga che, come già rilevato nell’ordinanza cautelare, la posizione di legale rappresentante e amministratore unico della società -OMISSIS-s.r.l. “unipersonale” del soggetto attinto dalla misura cautelare depongono per la natura chiaramente intenzionale dell’omissione informativa addebitabile al procuratore speciale.
Dunque, l’ammissione di -OMISSIS-alla procedura e, addirittura, l’aggiudicazione disposta in suo favore erano – quantomeno – affette da difetto di istruttoria circa il ricorrere delle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) e c-bis) del D. Lgs. n. 50/2016, posto che, per un verso, la pendenza di un procedimento penale per gravi fatti potenzialmente incidenti sulla affidabilità dell’operatore è stata intenzionalmente celata dal procuratore speciale alla stazione appaltante; per altro verso, una volta che l’amministrazione sia comunque venuta aliunde a conoscenza della pendenza del procedimento penale, il vaglio in concreto sulla rilevanza dei fatti sottesi alla vicenda ai fini dell’esclusione dell’operatore è possibile e addirittura doveroso “in qualunque momento della procedura” (art. 80, comma 6, D. Lgs. n. 50/2016).
Né rileva l’intervenuta donazione di tutte le quote sociali dal signor -OMISSIS- al signor-OMISSIS-, a rogito del 22.12.2022 (docc. a, b e c delle produzioni 3.1.2023 di parte controinteressata): difatti, per costante giurisprudenza, in ordine all'effetto escludente dalle procedure di gara per gli operatori economici che versano nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, del D.Lgs. n. 50 del 2016, le misure c.d. di self cleaning hanno effetto soltanto pro futuro , ossia per la partecipazione a gare successive rispetto all'adozione delle misure stesse (Cons. di Stato, Sez. V, 22/4/2022, n. 3107; Cons. giust. amm. Sicilia, 13/7/2022, n. 829).
Sussistono invece i presupposti di legge per compensare integralmente le spese di giudizio nei confronti della Regione Liguria.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il giudizio estinto per cessazione della materia del contendere.
Condanna la società -OMISSIS- Unipersonale al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in € 4.000,00 (quattromila), oltre spese generali, IVA e CPA, oltre al rimborso del contributo unificato.
Compensa per il resto le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e le persone fisiche ad essa riconducibili.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Angelo Vitali, Consigliere, Estensore
Liliana Felleti, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Vitali | Giuseppe Caruso |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.