Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/03/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5476/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in PALERMO, PIAZZA V.E. ORLANDO n. 6, presso lo studio dell'Avv. SPINNATO DANIELA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], Parte_2 elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA GOETHE n. 71, presso lo studio dell'Avv. DI BELLA DANILO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e verbale d'udienza del 14 marzo
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso depositato in data 29/11/2025;
All'udienza del 14/3/2025 i coniugi sono comparsi personalmente e hanno dichiarato che non è possibile una riconciliaione, dando indicazioni sulle loro condizioni reddituali e patrimoniali;
il Presidente ha, quindi, rimesso la causa
1
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“I coniugi vivranno separati e nel mutuo rispetto, nelle rispettive residenze liberamente stabilite, con l'obbligo reciproco della comunicazione di ogni variazione;
2) Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori , e Per_1 Per_2 Per_3
ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso quello materno
[...] nel quale avranno la residenza anagrafica.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni dei figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
3) Il SI. si obbliga a corrispondere alla signora Parte_1 Parte_2
entro il giorno 22 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento
[...] dei tre figli minori, la somma di € 300,00 da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat.
4) Entrambi i genitori parteciperanno in ragione del 50% cadauno al pagamento delle spese straordinarie relative ai figli secondo quanto prevede il protocollo applicato da Codesto Tribunale che qui si intende richiamato e trascritto;
5) I predetti coniugi convengono che l'assegno unico per i figli sia percepito per l'intero da parte della madre, signora . Parte_2
6) Per quanto riguarda la figlia si specifica che la stessa ha formato Per_4 un proprio nucleo familiare ed è mamma di due bambini.
7) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano,
2 inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
8) Il sig. tenuto conto che intraprenderà un'attività lavorativa in Pt_1
Bologna, potrà vedere ed incontrare i figli una volta al mese e comunque ogniqualvolta potrà recarsi in Sicilia compatibilmente con gli impegni scolastici dei minori.
Sul punto si specifica, che la SI.ra sin d'ora agevolerà tali Parte_2 incontri previa comunicazione da parte del SI. Pt_1
Qualora il SI. ritornerà ad abitare in Sicilia si seguirà il regime Pt_1 dell'alternanza tra i genitori per i fine settimana con pernottamento del sabato oltre due pomeriggi settimanali.
In relazione alle festività religiose e civili si seguirà il regime dell'alternanza tra i coniugi salvo diverso accordo fra gli stessi.
Per periodo estivo, ciascun genitore potrà tenere con se i bambini per un periodo di 15 giorni consecutivi o frazionati nel mese di luglio o nel mese di agosto previa comunicazione nel mese antecedente.
9) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto.
10) I predetti coniugi, concordemente stabiliscono che il ciclomotore mod
Liberty 50 tg X9KZ9K intestato alla SI.ra rimarrà in uso al sig. Parte_2
previa stipula da parte dello stesso della polizza assicurativa, che si Pt_1 impegna a restituirlo nel mese di marzo 2025 o a venderlo, con il consenso della SI.ra , oppure rifondere alla la metà del valore di mercato. Parte_2
Si specifica, altresì, che il furgone tg. CB987TX mod. Doblo' intestato alla sig.ra è stato alla stessa restituito. Parte_2
11) I coniugi rinunciano a qualsiasi richiesta economica e si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono e null'altro hanno a pretendere”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Tuttavia, poichè in udienza si è evidenziata un'alta conflittualità tra i coniugi e dalle dichiarazioni rese è emerso che il rapporto del SI. con i Pt_1 figli non è ottimale, che il figlio “ha avuto problemi di comportamento a Per_1
3 scuola, tanto da avere ricevuto diverse note comportamentali” e che i figli e non frequentano regolarmente la scuola, appare necessario Per_2 Per_1 coinvolgere il Servizio Sociale di Palermo, d'intesa con il Servizio Sociale di
Cento (FE) (luogo di residenza del padre), affinchè possano predisporre un programma di sostegno, di supporto e di monitoraggio dell'intero nucleo familiare.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Incarica il Servizio Sociale di Palermo, d'intesa con il Servizio Sociale di
Cento (FE), di predisporre un programma di sostegno, di supporto e di monitoraggio dell'intero nucleo familiare, con relazione da inviare al Giudice
Tutelare almeno ogni sei mesi;
prescrive a ciascuno dei genitori di seguire le indicazioni che gli operatori del servizio daranno, nell'ambito dell'incarico conferito dal Tribunale;
dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 34 P. 1, Anno 2003) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 26/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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