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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/11/2024, n. 1760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1760 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
N. V.G. 8618/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23.7.2024 da
1) E_ nato a [...] l'[...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. : C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Silvia Medici, C.F._2 presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1 nata a [...], l'[...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._3 residente in [...] con l'Avv. Silvia Medici, C.F._2 presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in TE AN (MI) il 24.09.2020
(anno 2020, atto n. 15, Parte I)
Separati con accordo di negoziazione assistita in data 12.04.2023 e provvedimento del PM del
19.04.2023 con un figlio: nato a [...] il [...], cittadinanza italiana Parte_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23.07.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Il figlio minore resterà affidato ad entrambi i genitori, con l'attribuzione ad entrambi i Pt_2 genitori della responsabilità genitoriale e con collocazione prevalente del minore presso la madre - anche ai fini della residenza anagrafica - in TE AN (MI), Via Balossa 31/A. Ogni decisione relativa all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alle cure sanitarie o alle scelte che possano incidere sulla crescita del minore dovrà essere presa di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
Le decisioni ordinarie saranno prese dal singolo genitore in base al turno di cura.
2) Il padre potrà vedere e tenere il figlio con sé, salve diverse intese concordate con la madre e tenuto conto dei turni lavorativi mensili di entrambi i genitori (che svolgono la professione di pilota di linea e hostess), con le seguenti modalità ed in ogni caso non meno di 8 giorni al mese:
a) a fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 18 fino al lunedì mattina, con riaccompagnamento a scuola;
b) un giorno a settimana (indicativamente il mercoledì), dall'uscita da scuola fino alle ore 19.00, con riaccompagnamento presso la casa materna;
c) il giovedì, nella settimana in cui nel weekend sarà con la mamma, dall'uscita da scuola fino Pt_2 alle ore 19.00, con riaccompagnamento presso la casa materna;
d) per 15 giorni, anche non consecutivi, durate le vacanze scolastiche estive;
e) durante le festività natalizie, per la metà delle vacanze scolastiche, comprendente ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
f) per metà delle vacanze scolastiche pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua;
g) per i ponti, carnevale e le altre festività, ad anni alterni con la madre.
Ciascun genitore comunicherà all'altro, prima della partenza stessa, il luogo in cui trascorrerà le ferie insieme al minore;
allo stesso modo si informeranno prontamente su eventuali spostamenti e gite fuori porta con il bambino, garantendo sempre la reperibilità telefonica dello stesso.
3) I genitori contribuiranno al mantenimento di in via diretta, provvedendo ad ogni sua Pt_2 esigenza e necessità nel tempo di permanenza del figlio presso di loro.
4) Il signor terrà a suo totale carico le spese scolastiche, mediche e sportive/ricreative Pt_1 concordate;
saranno divise al 50% le spese per la baby sitter e le altre residue spese straordinarie individuate secondo i criteri previsti dalle “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017.
5) La casa coniugale, di proprietà esclusiva del signor rimarrà assegnata alla signora E_
, quale genitore collocatario del figlio, con quanto l'arreda. CP_1
6) Le parti si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti, rinunciano a chiedersi reciprocamente assegno di mantenimento e dichiarano di non aver più nulla a pretendere per qualsivoglia ragione o titolo derivante dal rapporto di coniugio.
7) I genitori si concedono reciproco assenso per il rilascio e il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il figlio minore. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto del minore deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in TE AN (MI) il 24.09.2020 tra
E_ Controparte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese di procedura
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TE AN (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 30.10.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG