Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 29/05/2025, n. 2689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2689 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore in funzione di giudice unico, dott.ssa S.Pitinari
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con atto di citazione ex art. 619 c.p.c. da
con socio unico (“ ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Cristiano Parte_1 Parte_1
Alessandri e Teresa Lo Torto
- attore - contro
(“ ”), rappresentata e difesa dall'avv. Sirio D'Amanzo CP_1 CP_1
- convenuta - nonché contro
Controparte_2
- conventa contumace –
e contro
(già “TIA”) Controparte_3 Controparte_4
- convenuta contumace -
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti costituite: per parte attrice
““NEL MERITO:
Accertarsi che l'attrice con socio unico è esclusiva proprietaria delle complessive Tonn. Parte_1
565,180 (cinquecento sessantacinque tonnellate e centoottanta kilogrammi) di Parte_2 depositate presso il terminal portuale di Venezia Porto Marghera della società già denominata
[...]
e ora oggetto dei punti 2.2 e 2.3 della Controparte_4 Controparte_3 dichiarazione di terzo di data 25/09/2019 nella procedura esecutiva n. 2323/2019 RG del Tribunale di Venezia promossa da CP_1
“Per l'effetto, dichiararsi l'inesistenza del diritto di di procedere esecutivamente sui suddetti CP_1 beni e condannarsi al risarcimento dei danni tutti derivanti dall'esecuzione del pignoramento, CP_1
“Spese rifuse, anche della fase avanti al giudice dell'esecuzione”.
“IN VIA ISTRUTTORIA:
“Ammettersi i seguenti capitoli di prova testimoniale, tenuto conto ai fini dell'art. 621 CPC che il commercio esercitato da è quello dei materiali ferrosi in genere come materia prima per le acciaierie: Controparte_5
A. “Vero che il commercio esercitato da ha ad oggetto la compravendita di materie prime Parte_1 per l'industria, soprattutto metallo e leghe ferrose e che, fra le sue attività, vi è quella di importazione in Italia di . Parte_3
B. “Vero che, a far data dal luglio 2018, ha fatto affluire a navi e carichi di FeCr Parte_1 CP_3 per un ammontare di circa ventisettemila tonnellate complessivamente, depositandole presso il terminal portuale di Porto Marghera” Controparte_4
C. “Vero che tutto il suddetto materiale era stato acquistato da tramite intermediari Parte_1 internazionali ('Trader') direttamente dalle miniere di estrazione nello Zimbabwe, come risulta dai contratti che si producono con la documentazione relativa a ciascuna partita (documenti R.10, Reference da 1 a 25)”
D. “Vero che il suddetto materiale, imbarcato nei porti di Mozambico e Sudafrica, è stato trasportato a
via nave (stesso riferimento documentale del capitolo precedente)” CP_3
E. “Vero che il materiale veniva talvolta scaricato dalle navi direttamente al terminal di TIA, talvolta trasportato al terminal TIA in container a mezzo camion nei casi in cui le navi vettrici ormeggiavano e scaricavano presso terminal diversi del Porto di ” CP_3
F. “Vero che aveva dato mandato a di curare per suo conto la logistica dei Controparte_5 CP_6 carichi nel porto di , con autorizzazione a rendersi essa depositante di parte dei carichi stessi nei CP_3 confronti del terminal TIA”
G. “Vero che depositante dei carichi suddetti era per la maggior parte la società 001-Antares S.r.l., ad eccezione di alcuni carichi depositati direttamente da (documenti da 10.16 a 10.18 e da Controparte_5
10.20 a 10.25) ma mantenuti a deposito da TIA unitamente a quelli depositati per conto di essa da
[...]
CP_2
H. “Vero che per taluni carichi le operazioni collegate all'arrivo, alla setacciatura e in alcuni casi anche alla frantumazione, al deposito e alla restituzione dei carichi come sopra pervenuti sono state eseguite dalla società 001-Antares S.r.l., e per essa dal suo titolare signor sino al febbraio 2019, quando Persona_1 divenne di pubblico dominio il suo avvenuto arresto”
I. “Vero che impartiva a le istruzioni relative a ciascun carico per telefono e che il Parte_1 CP_6 Part terminal TIA era sempre messo al corrente da e dal signor ogni qualvolta ne fosse il caso, CP_6 che lo specifico carico era di ” J. “Vero che i carichi depositati da per conto Parte_1 Controparte_7 di o da stessa dal 31/07/2018 al 21/03/2019 sono stati tutti conservati Controparte_5 Parte_1 all'interno del terminal portuale di T.I.A. in spazi all'aperto esclusivamente dedicati a alla Parte_1 rinfusa senza distinzione fra carichi provenienti dalle diverse spedizioni”
K. “Vero che i carichi depositati da per conto di o da stessa Controparte_8 Controparte_5 Parte_1 sono sempre stati tenuti separati dai carichi di analogo materiale di altri soggetti, oppure anche da altri carichi ugualmente gestiti da 001-Antares S.r.l. ma non in nome di Parte_1
L. “Vero che gli ordini di riconsegna dei carichi, impartiti da quale depositante oppure da Controparte_9 quando depositante era essa stessa, sono stati tutti eseguiti da TIA prelevando il materiale Parte_1 dall'unico mucchio di senza alcuna distinzione circa la provenienza di quanto veniva di volta in Parte_1 volta restituito” Cont Vero che i carichi descritti ai righi 'Reference 33' e 'Reference 35' nel documento R-10 di parte attrice con la causale in seconda colonna 'Trasferimento da TIA a sono stati trasferiti dal terminal TIA ad CP_11 altro deposito in Porto Marghera di cui ha la disponibilità, che era stato delle Parte_1 Persona_2 da cui il nominativo utilizzato nel prospetto solo per ragioni di sintesi”
[...]
N. “Vero che i carichi di pervenivano sotto forma di granuli, talvolta integri e talvolta spezzati CP_12
e quasi sempre frammisti a scaglie e materiale fine della stessa natura di consistenza poco più che pulverulenta”
O. “Vero che il prelievo del materiale dal terminal TIA avveniva a mezzo pala gommata prelevando le aliquote da riconsegnare dalla parte superiore e comunque esterna dei cumuli”
P. “Vero che il minerale di depositato al terminal TIA da001-Antares/Faé per conto di CP_12 Pt_1
o da stessa nel periodo 31/07/2018 – 21/03/2019 è il seguente (si precisa che le righe
[...] Parte_1 indicate di seguito sono quelle del documento R-10 e che vengono indicate distintamente per ciascun arrivo le quantità risultanti dai documenti di trasporto e quelle effettive constatate alla pesa):
- 31/07/2018, tonn. 540 risultanti, 537,40 effettive (riga 1);
- 16/08/2018, tonn. 540 risultanti, 538,08 effettive (riga 2);
- 05/10/2018, tonn.
1.080 risultanti, 1.081,38 effettive (righe 3 e 3-bis);
- 08/10/2018, tonn. 1.025,96 risultanti, 1.025,90 effettive (riga 4);
- 24/10/2018, tonn. 675 risultanti, 674,86 effettive (righe 5 e 5-bis);
- 07/11/2018, tonn. 27 risultanti, 27,22 effettive (riga 6);
- 09/11/2018, tonn. 324 risultanti, 324,67 effettive (riga 7);
- 22/11/2018, tonn. 544 risultanti, 532,59 effettive (riga 8);
- 22/11/2018, tonn. 272 risultanti, 271,73 effettive (riga 9);
- 23/11/2018, tonn. 380,80 risultanti, 374,04 effettive (riga 10);
- 23/11/2018, tonn. 163,20 risultanti,161,68 effettive (righe 11 e 11-bis);
- 23/11/2018, tonn. 2.672,992 risultanti ed effettive (riga 12);
- 23/11-11/12/2018, tonn. 540 risultanti, 540,80 effettive (riga 13);
-26/11/2018, tonn. 54 risultanti, 53,90 effettive (riga 14);
- 29/11/2018, tonn. 1.075,96 risultanti, 1.073,06 effettive (riga 15); - 03/12/2018, tonn. 1.082,66 risultanti, 1.079,62 effettive (riga 16);
- 04/12/2018, tonn.
1.350 risultanti, 1.351,64 effettive (riga 17);
- 24/12/2018, tonn. 540 risultanti, 539,50 effettive (riga 18);
- 11/01/2019, tonn. 27 risultanti ed effettive (riga erroneamente indicata come 12 fra la 18 e la 19);
- 19/01/2019, tonn. 540 risultanti, 539,55 effettive (riga 19);
- 21/01/2019, tonn. 1.082,66 risultanti, 1.079,62 effettive (riga 20);
- 21/01/2019, tonn. 448,35 risultanti, 447,56 effettive (riga 21);
- 23/01/2019, tonn. 5.005,22 risultanti, 4.996,64 effettive (riga22);
- 19/02/2019, tonn. 540 risultanti, 540,80 effettive (riga 23);
- 21/03/2019, tonn. 5.003,82 risultanti, 4.987,76 effettive (riga 24);
- 06-12/02/2019, tonn. 1.385,62 risultanti, 1.380,76 effettive (riga 25)”
Q. “Vero che il minerale di gestito da per conto di o depositato CP_12 Controparte_8 Parte_1 direttamente da e uscito dal terminal TIA per riconsegna è il seguente (si precisa che le righe Parte_1 indicate di seguito sono ancora quelle del documento R-10 e che viene indicata per ciascuna riconsegna la sola quantità effettivamente uscita e constatata alla pesa):
- 31/07/2018, tonn. 537,47 (riga 1);
- 16/08/2018, tonn. 538,08 (riga 2); - 05/10/2018, tonn. 1.081,38 (righe 3 e 3-bis);
- 08/10/2018, tonn. 1.025,90 (riga 4);
- 24/10/2018, tonn. 418,18 + 256,82 (righe 5 e 5-bis);
- 07/11/2018, tonn. 27,22 (riga 6);
- 09/11/2018, tonn 324,67 (riga 7);
- 22/11/2018, tonn 532,59 (riga 8);
- 22/11/2018, tonn. 271,73 (riga 9);
- 23/11/2018, tonn. 374,04 (riga 10);
- 23/11/2018, tonn. 161,68 (righe 11 e 11-bis);
- 23/11/2018, tonn. 2.672,992 (riga 12);
- 23/11-11/12/2018, tonn. 540,80 (riga 13);
- 26/11/2018, tonn. 53,90 (riga 14);
- 29/11/2018, tonn1.073,06 (riga 15); - 29/03-05/04/2019, tonn. 208,16 (riga 26);
- 03-11/04/2019, tonn. 3.722,34 (riga 27);
- 11-23/04/2019, tonn. 183,62 (riga 28);
- 13-14/05/2019, tonn. 350,08 + 320,14 (righe 29, 30);
- 14/05/2019, tonn. 257,76 (riga 31);
- 15/05/2019, ton. 110,50 (riga 32);
- mese di agosto 2019, tonn. 3.760,78 inviate al deposito ex-Beltrame (riga 33 ed elenco DDT documento
10.33);
- 26/09-01/10/2019, tonn. 203,44 (riga 34); - mese di settembre 2019, tonn. 5.042,38 inviate al deposito ex- (riga 35 ed elenco DDT documento CP_11
10.35)”
R. “Vero che alla data del 18/09/2019 di esecuzione del pignoramento erano giacenti presso il terminal portuale TIA 25,74 + 539,44 tonnellate di Ferro Cromo depositate da per conto di Controparte_7 Pt_1
e che tale materiale è tutt'ora giacente all'aperto presso il terminal”
[...]
Testi su tutti i capitoli il signor presso Carbones Italia S.r.l. e la signora Testimone_1 Testimone_2 presso Parte_1
per la convenuta:
“accertare il diritto di di procedere all'esecuzione forzata sulla Merce Pignorata di cui ai punti CP_1
2.2. e 2.3. della dichiarazione di terzo, rigettando l'opposizione di terzo proposta da per Controparte_5 tutti i motivi esposti in atti;
- dichiarare in ogni caso infondate o inammissibili, e per l'effetto rigettare, tutte le domande proposte da
ivi inclusa la domanda di risarcimento danni nei confronti di;
Controparte_5 CP_1
- con vittoria di onorari e spese del giudizio anche della fase sommaria.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 c.p.c. ha citato in Parte_1 giudizio , (di seguito “ ), (di seguito CP_1 Controparte_2 CP_2 Controparte_4
“T.I.A.”), società terza pignorata e ha chiesto di accertare il diritto di proprietà di sui beni Parte_1 già oggetto di dichiarazione di terzo in data 25.09.2019 (punti 2.2 e 2.3 della dichiarazione di terzo) nella procedura esecutiva RG n. 2323/2019, in particolare Tonn. 565,180 (cinquecento sessantacinque tonnellate e centoottanta kilogrammi) di depositate presso il terminal portuale di Porto Parte_2 CP_3
Marghera di T.I.A. con conseguente declaratoria di illegittimità della procedura esecutiva pendente nella parte in cui ha colpito tali beni.
Parte attrice, nel ricostruire i fatti di causa, ha rappresentato
-di operare nel settore della compravendita e importazione di materie prime tra cui il;
Parte_2
-di aver importato via nave dallo Zimbabwe, già dal luglio 2018, diversi carichi di Ferro Parte_2 sdoganati e accumulati begli spazi messi a disposizione da T.I.A., con la precisazione che le attività di ricezione della merce presso T.I.A., fino al 2019, è stata svolta da parte della società attrice, tramite un intermediario e mandatario, la società CP_2
-che il rapporto con T.I.A. può essere qualificato come un rapporto di deposito irregolare rotativo (in corso di causa riqualificato dalla stessa come semplicemente “rotativo” adducendo un errato utilizzo del nome iuris;
-di essere proprietaria della merce indicata ai punti 2.2 e 2.3 della dichiarazione di terzo poc'anzi indicata, per complessive 565,180 tonnellate, in quanto acquistata dai gestori delle miniere dello Zimbabwe, trasportata a e depositata per tramite di in un unico cumulo presso il terminal di T.I.A.; CP_3 CP_2
-che il materiale, oggetto della dichiarazione del terzo poc'anzi indicata, è solo quello relativo agli ultimi apporti in linea temporale e che lo stesso era costituito da “fini” ovvero da minutaglia del di Parte_2 dimensione non superiore a dieci millimetri, prodotta per attrito e sfregamento, e a causa della gravità scese sul fondo dei depositi, oltre che da spezzoni di bricchette di pezzatura inferiore a 150 millimetri prodotti per rottura, e insisteva nelle precisate conclusioni.
Si è costituita in giudizio la convenuta la quale ha chiesto il rigetto dell'azione promossa in quanto CP_1 infondata e ha precisato che:
-non vi è prova del mandato conferito da ad Parte_1 CP_2
-i beni pignorati non erano collocati negli spazi riservati a ma erano depositati a nome di Parte_1
e mescolati con i prodotti di CP_2 CP_2
-il materiale rivendicato risulta essere diverso per composizione chimica e morfologica a quella oggetto di pignoramento.
In conclusione, parte convenuta ha chiesto al Tribunale di rigettare le pretese attoree in quanto non vi è la prova della titolarità in capo a della merce oggetto di pignoramento di cui alla Parte_1 dichiarazione di terzo.
La causa è stata decisa con sentenza in data 20.4.2022 con rigetto delle domande attoree.
Successivamente, la causa è stata riassunta per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto terzo pignorato T.I.A., così come deciso dalla Corte di Appello di Venezia con la pronuncia n. 785/2024 del
23.4.2024.
Integrato il contraddittorio con la società terza pignorata, la causa è stata nuovamente rimessa in decisione.
In data 6.2.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe indicate e sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c.
*****
La domanda promossa da deve essere rigettata. Parte_1
L'opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 c.p.c. dà vita ad un ordinario giudizio di cognizione, autonomo rispetto all'esecuzione nella quale si inserisce, in cui il fatto costitutivo della pretesa è il diritto del terzo opponente di sottrarre il bene pignorato all'esecuzione, con la conseguenza che tale giudizio non ha ad oggetto una rivendicazione, ma un'azione di accertamento dell'illegittimità dell'esecuzione (Sez. 3, Sentenza n. 2639 del 25/05/1978, Rv. 392000 – 01, Sez. 3, Sentenza n. 15278 del 13/10/2003). Ciò posto, l'azione in oggetto non è una rivendicazione della proprietà, ma un'azione per l'accertamento dell'illegittimità dell'esecuzione.
A tal proposito, in relazione al riparto dell'onere probatorio, viene in rilievo quanto statuito dalla Suprema
Corte di Cassazione con la sentenza n. 40751/2021 secondo la quale, per stabilire come si ripartisca l'onere della prova nei giudizi di opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. avverso l'atto di pignoramento di un bene mobile, è necessario coordinare due diverse sfere normative ovvero le regole generali in tema di riparto dell'onere della prova con le regole speciali in tema di pignoramento mobiliare presso il debitore. In particolare, come è stato chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione nella pronuncia in commento, l'azione ex art. 619
c.p.c. “...resta soggetta al generale principio per cui l'onere della prova incombe a chi da una propria affermazione pretende di far derivare conseguenze giuridiche a sé favorevoli. Incomberà, dunque, sull'opponente l'onere di provare il fatto giuridico dal quale egli fa discendere il suo preteso diritto sui beni mobili sottoposti ad esecuzione (Sez. 3, Sentenza n. 1506 del 17/05/1972).”
A tali principi, definiti dalla Suprema Corte di Cassazione come indiscussi, non derogano le regole dettate dal codice di rito in tema di espropriazione mobiliare presso il debitore, le quali incidono solo sul contenuto dell'onere della prova, ma non sulle regole di riparto di esso.
Infatti, nell'ipotesi in cui i beni pignorati non siano rinvenuti nella casa del debitore, il terzo opponente è esonerato dalla sola prova dell'affidamento, ma non è esonerato dalla prova di essere proprietario dei beni pignorati (così già, in maniera pacifica, Sez. 3, Sentenza n. 3628 del 04/06/1980). Nelle ipotesi previste dall'art. 513, commi terzo e quarto, c.p.c. poiché difetta il collegamento spaziale tra la residenza del debitore e il luogo del pignoramento, si deve ritenere non esigibile da parte dell'opponente la prova dell'affidamento dei propri beni al debitore, ma sempre e comunque deve essere data la prova della titolarità del diritto. Secondo la
Suprema Corte, infatti, “che i beni pignorati si trovino a casa del debitore, in luoghi accessibili al debitore o nel possesso di terzi che consentano di esibirli, in tutti e tre i casi il terzo opponente che ne rivendichi la proprietà ha l'onere di provare il proprio diritto” (Cassazione civile sez. III, 20/12/2021, n. 40751). Nel caso di specie, dunque, se “il pignoramento non sia avvenuto nella casa o nell'azienda del debitore, il terzo opponente che dia la dimostrazione di tale circostanza è comunque onerato della prova di un suo diritto sul bene, prevalente rispetto a quello fatto valere dal creditore procedente” (Cassazione civile sez. III,
12/03/2005, n. 5467).
Tanto premesso, si deve ritenere che parte attrice non abbia adeguatamente provato il proprio diritto di proprietà e che le allegazioni attoree siano, altresì, contraddittorie.
In primo luogo, si rileva che non vi è prova agli atti del fatto che il materiale ferroso sia stato depositato presso
TIA da per conto di non vi è in atti alcun contratto o fattura attestante il transito CP_2 Parte_1 della merce. Generici sono tutu i capitoli di prova formulati sul punto tra cui F, G, I, K riproposti in seconda comparsa conclusionale di . Parte_1
In merito a tale circostanza, questo Giudice ritiene non verosimile che un accordo avente ad oggetto la movimentazione di migliaia e migliaia di tonnellate di Ferro Cromo all'interno e attraverso TIA tra il 2018 e il 2019, sia stato perfezionato per meri fatti concludenti e senza alcuna evidenza documentale. Inoltre, l'assenza di prova in relazione ad eventuali pagamenti ad opera dell'opponente e a favore di per le prestazioni CP_2 asseritamente rese corrobora la conclusione appena prospettata, in quanto non è plausibile che un rapporto commerciale di tale portata si sia sviluppato a titolo gratuito. In relazione a tale circostanza, fa Parte_1 valere il segreto commerciale che interesserebbe i vari aspetti del rapporto di mandato con Tuttavia, CP_2 deve ritenersi irrilevante tale osservazione, posto che la parte avrebbe potuto produrre la documentazione inerente chiedendo eventualmente di oscurare le informazioni non ritenute utili ai fini del presente giudizio.
In secondo luogo, smentita risulterebbe l'affermazione secondo cui la merce asseritamente in proprietà a sarebbe stata stoccata presso TIA in spazi dedicati. Risulta infatti che al momento del Parte_1 pignoramento, il materiale ferroso si trovava depositato “all'aperto alla rinfusa nel piazzale del terminal” (v. dichiarazione di TIA) e mescolato con la merce della società stessa affermava di avere CP_2 Parte_1 presso TIA “spazi dedicati” ove la merce veniva depositata “alla rinfusa” (v. prima conclusionale, pag. 22), ma ciò non spiega la presenza delle 54, 070 tonnellate non contestate accanto alla merce oggetto di opposizione, posto che l'opponente non ha evidenziato eventuali errori di nello scarico del Ferro CP_2
Cromo. Pertanto, non si ritiene raggiunta la prova certa che gli spazi in questione siano di pertinenza esclusiva di Parte_1
Contradditorie sono, come si diceva, le allegazioni attoree nella misura in cui da un lato ha Parte_1 allegato che il materiale oggetto della dichiarazione del terzo e specificamente individuato come: “tonn 25,740 di Ferro Cromo Carburato pervenuti via nave in data 14/01/2019 e tonn 539,440 di Ferro Cromo Parte_2 pervenuti via nave in data 21/01/2019 per complessive 565,180 tonnellate depositati da Controparte_2 presso il piazzale della società TIA srl di ” era materiale di sua proprietà arrivato e depositato in TIA CP_3 in quelle specifiche date, dall'altro in corso di causa parte attrice ha modificato le proprie difese allegando che la merce pignorata non corrisponde alla merce indicata nella documentazione in suo possesso in quanto costituente il residuo derivante da un rapporto di deposito rotativo iniziato nel luglio 2018.
A tal proposito, si deve ritenere che tale specificazione non costituisca una mera precisazione del contenuto della domanda, ma una modifica sostanziale inerente al titolo di proprietà fatto valere, posto che oggetto dell'asserito diritto di proprietà diviene quindi il solo per equivalente e non più una specifica Parte_2 quantità di merce.
Tale modifica, quindi, impone all'opponente di dimostrare due circostanze: che la merce oggetto di contestazione è formata dal residuo di volta in volta lasciato dallo scarico e carico di partite precedenti;
che tali partite sono di proprietà della stessa. Nel caso di specie non si ritiene raggiunta tale prova, né appare raggiungibile con certezza.
Peraltro, la merce rivendicata da risulta essere diversa per composizione chimica e Parte_1 morfologica rispetto a quella oggetto del pignoramento.
Parte convenuta ha dimesso agli atti documentazione attestante che i materiali pignorati non corrispondono a quelli depositati da presso TIA nel gennaio 2019, in quanto dal punto di vista chimico, la Parte_1 percentuale di cromo contenuta nella Merce Pignorata è di 55,8%, mentre nelle due partite depositate da Pt_1 il 14 e 21 gennaio 2019 il cromo è presente nella misura del 58,57%; dal punto di vista morfologico il
[...] materiale è fine, mentre la merce trasportata da è composta da materiale di pezzatura superiore. Parte_1
Quand'anche si volesse considerare compatibile la merce pignorata con quella depositata a gennaio 2019 sotto il profilo della dimensione della minutaglia (entro 10 mm, per la maggior parte), tenendo in considerazione la tesi del deposito rotativo e il fatto che gli elementi più fini tendono a depositarsi sul fondo delle aree di stoccaggio (per gravità e attrito tra i pezzi più grandi), la differenza della quantità di Cromo (55,8 % la prima, contro 58,57 % per la seconda) è significativa. Inoltre, l'opponente non fornisce prova eziologica dell'effetto gli agenti atmosferici avrebbero sulla quantità di Cromo presente nella merce interessata, tale da diminuirla nel tempo.
L'opposizione svolta va dunque integralmente rigettata.
La domanda formulata da in relazione al risarcimento del danno è assorbita. Al pari sono Parte_1 assorbite le istanze di prova orale formulate, poiché superflue rispetto alla documentazione in atti e in particolare generiche come ai capi F, G, I, K richiamati nella motivazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, sulla causa di cui in epigrafe, rigettata ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
a) Rigetta le domande attoree;
b) condanna parte attrice con socio unico alla refusione nei confronti delle convenute Parte_1 delle spese di lite che liquida in complessivi € 13.430,00 oltre cpa e iva per ciascuna delle parti.
Così deciso in Venezia il 29.5.2025.
Il Giudice dott.ssa S. Pitinari