TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/12/2025, n. 2414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2414 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di OL, in funzione di Giudice del lavoro, in persona del G.O.P. dr.ssa Maria
Bertha Romano, all' udienza del 02.12.2025 ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5814/2023 R.G. lavoro e previdenza (cui è riunito il giudizio recante n. RG 6107/2023)
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. ANTONIO NAPOLITANO Parte_1
OPPONENTE
E
, in persona del rapp.te legale p.t, rapp.to e difeso dall'avv. ANNA OLIVA CP_1
OPPOSTO
NONCHE'
, in persona del rapp.te leg. p.t., Controparte_2
rapp.ta e difesa dagli avvocati FRANCESCO MENNA e COSTA GIANFRANCO
OPPOSTO
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Con un primo ricorso depositato il 19.10.2023 il ricorrente premetteva di aver ricevuto dall' di CP_1
OL l'intimazione di pagamento n. 071 2021 90043251 58 000, in data 20.09.2023, relativa ad un suo presunto debito riportato nei seguenti avvisi di addebito: n. 371 2015 0008174859 000, presuntivamente notificato il 22.10.2015 e n. 371 2016 0016516740 000, asseritamente notificato il
07.12.2016, relativi a contributi, spettanti alla Gestione CI , afferenti l'anno 2014, CP_1
quanto al primo e l'anno 2015 per quanto attiene al secondo.
Con successivo ricorso, recante n. RG 6107/2023, depositato il 29.10.2023 il ricorrente assumeva di aver ricevuto dall' di OL l'intimazione di pagamento n. 071 2022 9007249179/ 000, in data CP_1
20.09.2023, relativa ad un suo presunto debito riportato nei seguenti avvisi di addebito: n. 371 2012
0005290908 000, presuntivamente notificato il 30.05.2012, n. 371 2012 0014551882 000, notificato il 31.01.2013 e n. 371 2013 0001903158 000, asseritamente notificato il 15.04.2013, relativi a contributi, spettanti alla Gestione CI , afferenti gli anni 2010 e 2011, quanto al primo, CP_1
l'anno 2011 per quanto riguarda il secondo, invece l'anno 2012 per quanto attiene al terzo.
La parte opponente eccepiva, in relazione ad entrambi i giudizi, la decadenza dell'Istituto previdenziale per mancato invio dell'avviso bonario ex art. 24 comma 2 D. Lgs. 46/99, eccepiva, altresì, l'intervenuta prescrizione dei crediti pretesi e chiedeva, pertanto, l'annullamento delle intimazioni di pagamento impugnate, nonché degli avvisi di addebito ad esse sottese, con vittoria delle spese di lite. Costituitosi l' in entrambi i giudizi, a mezzo dello stesso procuratore, ha CP_1
chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, segnatamente nel giudizio recante n. RG
5814/2018 per essere intervenuto lo sgravio il 12.01.2024, da parte dell' a seguito di stralcio CP_3
ex DL 119/2018, in relazione all'avviso di addebito n. 371 2015 0008174859 000, mentre per quanto attiene all'avviso di addebito n. 371 2016 0016516740 000 per aver disposto il medesimo Istituto previdenìziale lo sgravio in data 31.01.2022. Con riferimento al giudizio recante RG. 6107/2023
l' chiedeva, ugualmente, la dichiarazione di cessata materia del contendere, assumendo che CP_1
l' avesse operato lo sgravio il 12.01.2024, a seguito di stralcio ex. DL. 119/2018, degli avvisi CP_3
di addebito n. 371 2012 0005290908 000, n. 371 2012 0014551882 000 e n. 371 2013 0001903158
000 sottesi all'intimazione di pagamento impugnata, pertanto concludeva, in merito alle spese di lite, con la richiesta di compensazione delle stesse.
Si costituiva, inoltre, l' in entrambi i procedimenti, a mezzo di Controparte_2
distinti procuratori, la quale eccepiva, preliminarmente, la carenza di legittimazione passiva in relazione alle eccezioni afferenti il merito della pretesa contributiva, eccepiva, altresì, l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva, nonché l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
All'odierna udienza questo giudicante disponeva, preliminarmente, la riunione al presente giudizio di quello recante n. RG 6107/2023, per motivi di connessione soggettiva e parzialmente oggettive, previo deposito di note di trattazione scritta dalle parti costituite, in cui le medesime si riportavano ai rispettivi atti difensivi chiedendone l'accoglimento.
Pertanto, acquisita agli atti la documentazione prodotta, superflua ogni attività istruttoria, la causa è stata decisa con la presente sentenza, emessa ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
1. Va dichiarata cessata la materia del contendere.
Occorre, preliminarmente, chiarire (cfr. Cass. N° 18522\2011) che in tema di riscossione dei crediti previdenziali mediante iscrizione a ruolo di cui al d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, l'opposizione contro il ruolo per motivi inerenti al merito va proposta nei confronti del soggetto impositore (l' o CP_1
l' ) e il cessionario del credito in quanto titolari del credito e a conoscenza degli atti su cui si CP_4 fonda la pretesa, mentre ove siano sollevate questioni formali concernenti la cartella / avviso di addebito o la sua notifica, il contraddittorio va necessariamente instaurato anche con la società esattrice, a cui compete la riscossione dei ruoli.
Ciò posto, va evidenziato che i crediti oggetto degli avvisi di addebito impugnati in questa sede, unitamente all'intimazione di pagamento n. 071 2021 90043251 58/000 e all'intimazione di pagamento n. 071 2022 90072491 79/000, quest'ultima afferente al giudizio n. RG. 6107/2023 quivi riunito, sono stati oggetto di provvedimenti di sgravio, così come dedotto dall' nelle memorie CP_1 difensive, depositate nei rispettivi procedimenti, tanto si evince dalla documentazione agli atti del fascicolo del medesimo , nonché dell' . Controparte_5 Controparte_6
Ed invero per quanto attiene all'avviso di addebito n. 371 2016 0016516740 000, sotteso all'intimazione di pagamento n. 071 2021 90043251 58/000 lo sgravio disposto dall' , in data CP_1
31.01.2022, emerge dalla schermata denominata “ Fascicolo partita di credito” agli atti del fascicolo del medesimo Ente, per quanto concerne, invece, l'avviso di addebito n. 371 2015 0008174859 000, lo sgravio, a seguito di stralcio ex DL 119/2018, emerge dagli estratti di ruolo depositati dall' CP_3 all'atto della costituzione in giudizio.
In riferimento ai tre avvisi di addebito, sottesi all'intimazione di pagamento n. 071 2022
9007249179/000, impugnati nel giudizio riunito n. RG. 6107/2023, lo sgravio disposto, a seguito di stralcio ex D.L. 119/2018 si evince dagli estratti di ruolo agli atti del fascicolo dell'
[...] , pertanto, va dichiarata cessata la materia del contendere, relativamente ai citati Controparte_2 crediti contributivi.
La cessazione della materia del contendere, istituto di creazione giurisprudenziale, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte ( ex multis,
Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass. 10553/09; Cass. 22650/08).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza.
-Nella fattispecie in esame è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio, sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia, essendo stato disposto lo sgravio dei crediti contributivi, oggetto di tutti gli avvisi di addebito impugnati in questa sede, unitamente alle citate intimazioni di pagamento, così come dedotto dall' nelle memorie difensive depositate in entrambi i giudizi riuniti, come è dato riscontrare CP_1 dalla documentazione suindicata, agli atti sia del fascicolo dell' che Controparte_5 dell' . Controparte_2
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di OL, Sezione Lavoro e Previdenza, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria Bertha Romano, così definitivamente provvede :
- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti in causa;
-condanna l' e l , in solido tra loro, a pagare, in CP_1 Controparte_2
favore del ricorrente, le spese e competenze di causa che si liquidano complessivamente in € 2.200,00 oltre IVA, CPA e spese generali, ex art. 2 comma 2
DM 55/2014, con attribuzione al procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in OL, addì 2 DICEMBRE 2025
Il GIUDICE DEL LAVORO
G.O.P. dott.ssa Maria Bertha Romano