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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 17703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17703 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 57669/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 57669/2023
All'udienza del 16 dicembre 2025 per parte attrice è presente l'Avv. Antonella Fusco in sostituzione degli avv.ti Ambrosio e Fermo la quale precisa le conclusioni come da memoria autorizzata Per parte convenuta è presente l'Avv. Monica Binnella in sostituzione dell'Avv. Serafina Sabina Vaccaro la quale precisa come da memoria di costituzione e contesta quanto dedotto nella memoria autorizzata depositata da controparte. Dopo breve discussione orale, il Giudice riserva la decisione all'esito della camera di consiglio che segue esonerando le parti dall'attesa.
Alle ore 15,00, all'esito della camera di consiglio, interrotta solo per la trattazione delle altre cause sul ruolo, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegandola a verbale e provvedendo al deposito telematico
Il Giudice
CL FE
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa CL FE ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 57669/2023 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Tivoli (RM) alla Parte_1 C.F._1 Piazza Bartolomeo della Queva, 22, presso lo studio degli avvocati Fabiana Ambrosio e Daniele Fermo che lo rappresentano ed assistono in virtù di procura in atti;
- parte attrice - contro
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Roma, via Controparte_1 C.F._2 G. Ferrari n. 2 presso l'Avv. Serafina Sabina Vaccaro che la rappresenta ed assiste in virtù di procura in atti;
- parte convenuta -
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'odierna udienza: per parte attrice “
1. Accertare e dichiarare il diritto dell'attore alla ripetizione della somma indebitamente pagata per i motivi in narrativa dedotti, e, per l'effetto, condannare la Sig.ra a restituire Controparte_1 all'attore la somma di euro diecimilacento/00 (€ 10.100,00), indebitamente percepita quale mantenimento per la figlia dall'ottobre 2016 all'ottobre 2019, con rivalutazione Persona_1 monetaria ed interessi legali dalla data della prima richiesta di restituzione o, in subordine, dalla domanda sino al soddisfo.1 2. Con vittoria di spese e competenze difensive distraende “
per parte convenuta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, previa ogni utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale - in via preliminare di rito, accertata e dichiarata la nullità dell'atto di citazione, nonché la decadenza dell'attore dalla disposta rinnovazione dell'atto di citazione come da decreto del 8 aprile 2024, rigettare le domande attoree;
in subordine, previo ogni incombente di legge, fissare nuova udienza nel rispetto del diritto di difesa di parte convenuta”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente va rilevato che si omette di sviluppare compiutamente lo svolgimento del processo atteso che, a norma dell'art. 132 cpc, come novellato a seguito della legge 18.06.'09 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto delle decisione”. pagina 2 di 5 Tanto premesso, quanto ai fatti prospettati dalle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia a tutti gli atti depositati nel corso del giudizio.
Con atto di citazione notificato in data 9.1.2023 citava in giudizio Parte_1 Controparte_1 per l'udienza del 30.04.2024 al fine di ottenerne la condanna alla restituzione in suo favore dell'importo di euro € 10.100,00 dal medesimo versate alla ex coniuge per il mantenimento della figlia per il periodo ottobre 2016 - settembre 2019, il tutto in ottemperanza alla sentenza di Persona_1 divorzio n. 2113 del 13 luglio 2001, emessa dal Tribunale di Roma (R.G. 30502/2001) che imponeva al Sig. il versamento di € 283,00 mensili per ciascun dei due figli (l'assegno per l'altro figlio, Per_1 divenuto economicamente indipendente, era stato successivamente revocato).
Assumeva l'attore che tali importi fossero risultati indebitamente versati posto che, a seguito del procedimento dal medesimo avviato per la modifica delle condizioni di divorzio, il Tribunale di Roma con decreto n. 17833/2020 del 14/10/2020 (RG n. 17191/2019) aveva revocato con decorrenza dal deposito del ricorso (ottobre 2019) l'obbligo dell di versare l'assegno nell'interesse della figlia Per_1
con la seguente motivazione" rilevato che la figlia delle parti ha 34 anni e che seppur affetta Per_1 da antica patologia cardiaca ha registrato un miglioramento della sue condizioni tanto la che la percentuale di invalidità è stata ridotta al 46%, tanto che non percepisce alcun trattamento previdenziale e conseguentemente deve ritenersi idonea a svolgere attività lavorativa, seppur compatibile con il suo stato, rilevato che non è in dubbio che la stessa ha ultimamente acquistato una quota di nuda proprietà immobiliare, congiuntamente con il fratello [...] ed ha conseguentemente contratto un mutuo [...] a dimostrazione di una disponibilità patrimoniale che deve indurre a far ritenere lo svolgimento di una qualche attività lavorativa o di altre e diverse fonti di reddito".
Rilevato che non risultava rispettato il termine libero a comparire di cui all'art. 163bis c.p.c. e che parte convenuta non si era costituita, il giudice provvedeva a fissare nuova udienza per il giorno 28.06.24 poi rinviato al 2.7.2024 disponendo la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione nel rispetto dei termini di legge senza provvedere – in quanto non necessario - ad assegnare ex novo l'intero termine di comparizione ma tenendo conto del tempo già trascorso.
Parte provvedeva alla rinnovazione della notifica dell'atto di citazione mediante la notifica della combinazione del primo atto di citazione e del verbale contenente l'ordinanza di fissazione della nuova udienza.
Parte convenuta si costituiva per l'udienza medesima, eccependo, ancora una volta il difetto del termine a comparire e la nullità dell'atto di citazione in quanto la rinnovazione era stata eseguita mediante la notifica della combinazione del primo atto di citazione, indicante una data imminente (30 aprile) e del provvedimento contenente l'ordinanza di fissazione della nuova udienza, carente dunque della chiarezza indispensabile all'evocazione in lite di una parte non ancora assistita da difensore, chiedeva in subordine fissarsi altra udienza
Il Giudice con ordinanza del 3.7.2024, rilevato che il convenuto si era costituito per l'udienza fissata, con ciò dimostrando di non essere incorso in alcun errore rispetto alla data di udienza, ritenuta dunque sanata per il raggiungimento dello scopo la dedotta invalidità rinviava, in ogni caso, ad altra udienza (come richiesto) per consentire a parte convenuta di controdedurre esaurientemente.
Parte convenuta svolgeva dunque esaurientemente le proprie difese nel merito della pretesa, deducendo la irripetibilità delle somme richieste ed insistendo per il rigetto della domanda.
Alla successiva udienza, su richiesta di entrambe le parti, il giudice rinviava ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza del 16.12.2025, ove le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa.
******
L'eccezione di nullità dell'atto di citazione per essere stato inizialmente assegnato un termine inferiore pagina 3 di 5 a comparire ex art. 163 c.p.c. è stata emendata a mezzo del rinnovo della notifica disposto dal giudice senza che sia necessario il rispetto ex novo dell'intero termine a comparire in quanto è sufficiente, integrare, a mezzo del rinnovo della notifica, quello già disposto (Cass. Civ. 29839/18 “In caso di inosservanza dei termini minimi a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., la fissazione della nuova udienza, ai sensi dell'art. 164, comma 3, c.p.c., deve essere disposta dal giudice facendo riferimento, quale "dies a quo" del nuovo termine, alla data della notificazione dell'atto di citazione, che segna il momento a partire dal quale il convenuto, acquisita la conoscenza legale dell'atto, ha diritto al termine per approntare una congrua difesa, dovendosi invece escludere - perché non trova riscontro nella legge e perché in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo - la necessità che il giudice provveda all'assegnazione, "ex novo", dell'intero termine di comparizione, senza tener conto del tempo già trascorso”)..
L'eccezione di difetto di chiarezza in ordine alla data della nuova udienza, deve intendersi sanata per raggiungimento dello scopo, essendosi il convenuto costituito per l'udienza per la quale era stato citato (Cass. civ. n. 28810/2019).
Nel merito la pretesa è infondata e non può trovare accoglimento.
E' pacifico che le somme di cui si chiede la ripetizione si riferiscano al periodo che intercorre tra il dedotto raggiungimento dell'autonomia economica della figlia (indicato da parte attrice Per_1 nell'ottobre 2016) e l'iniziativa giudiziale del Sig. per ottenere la modifica delle condizioni di Per_1 divorzio risalente al settembre 2019.
In disparte la considerazione che parte attrice non ha offerto prova dell'avvenuto pagamento degli importi richiesti, deve osservarsi quanto segue.
La Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui in materia di revisione dell'assegno di mantenimento per i figli, il diritto di un coniuge a percepirlo ed il corrispondente obbligo dell'altro a versarlo, nella misura e nei modi già stabiliti dalla sentenza di separazione o dalle condizioni omologate con decreto o dalla sentenza di divorzio conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui, di fatto, sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, sicché, in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata ("rebus sic stantibus" ), del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell"accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione (Cass. civ. 5170/2024, 10974/2023, 16173/2015; 3922/2012;11913/2009; 28/2008; 19722/2008; 22941/2006; 6975/2005; 8235/2000). Con specifico riferimento all'assegno per i figli, la Suprema Corte ha chiarito (Cass. n. 4224/ 2021) che "la decisione del giudice non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo ''status" genitoriale e il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la modifica di tale provvedimento, sicché rimane ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo, decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data della domanda di modificazione.” Non può, pertanto, ritenersi che le somme versate dal Sig. lo siano state indebitamente Parte_1 e che, dunque, debbano esser restituite. La domanda deve dunque essere respinta. Il complessivo esito del giudizio con il rigetto della formulata eccezione di nullità dell'atto di citazione nonché la natura degli interessi sottesi alla controversia giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione;
rigetta nel merito la domanda;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione a verbale e deposito telematico
Roma, 16 dicembre 2025
Il Giudice
CL FE
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 57669/2023
All'udienza del 16 dicembre 2025 per parte attrice è presente l'Avv. Antonella Fusco in sostituzione degli avv.ti Ambrosio e Fermo la quale precisa le conclusioni come da memoria autorizzata Per parte convenuta è presente l'Avv. Monica Binnella in sostituzione dell'Avv. Serafina Sabina Vaccaro la quale precisa come da memoria di costituzione e contesta quanto dedotto nella memoria autorizzata depositata da controparte. Dopo breve discussione orale, il Giudice riserva la decisione all'esito della camera di consiglio che segue esonerando le parti dall'attesa.
Alle ore 15,00, all'esito della camera di consiglio, interrotta solo per la trattazione delle altre cause sul ruolo, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegandola a verbale e provvedendo al deposito telematico
Il Giudice
CL FE
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa CL FE ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 57669/2023 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Tivoli (RM) alla Parte_1 C.F._1 Piazza Bartolomeo della Queva, 22, presso lo studio degli avvocati Fabiana Ambrosio e Daniele Fermo che lo rappresentano ed assistono in virtù di procura in atti;
- parte attrice - contro
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Roma, via Controparte_1 C.F._2 G. Ferrari n. 2 presso l'Avv. Serafina Sabina Vaccaro che la rappresenta ed assiste in virtù di procura in atti;
- parte convenuta -
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'odierna udienza: per parte attrice “
1. Accertare e dichiarare il diritto dell'attore alla ripetizione della somma indebitamente pagata per i motivi in narrativa dedotti, e, per l'effetto, condannare la Sig.ra a restituire Controparte_1 all'attore la somma di euro diecimilacento/00 (€ 10.100,00), indebitamente percepita quale mantenimento per la figlia dall'ottobre 2016 all'ottobre 2019, con rivalutazione Persona_1 monetaria ed interessi legali dalla data della prima richiesta di restituzione o, in subordine, dalla domanda sino al soddisfo.1 2. Con vittoria di spese e competenze difensive distraende “
per parte convenuta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, previa ogni utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale - in via preliminare di rito, accertata e dichiarata la nullità dell'atto di citazione, nonché la decadenza dell'attore dalla disposta rinnovazione dell'atto di citazione come da decreto del 8 aprile 2024, rigettare le domande attoree;
in subordine, previo ogni incombente di legge, fissare nuova udienza nel rispetto del diritto di difesa di parte convenuta”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente va rilevato che si omette di sviluppare compiutamente lo svolgimento del processo atteso che, a norma dell'art. 132 cpc, come novellato a seguito della legge 18.06.'09 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto delle decisione”. pagina 2 di 5 Tanto premesso, quanto ai fatti prospettati dalle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia a tutti gli atti depositati nel corso del giudizio.
Con atto di citazione notificato in data 9.1.2023 citava in giudizio Parte_1 Controparte_1 per l'udienza del 30.04.2024 al fine di ottenerne la condanna alla restituzione in suo favore dell'importo di euro € 10.100,00 dal medesimo versate alla ex coniuge per il mantenimento della figlia per il periodo ottobre 2016 - settembre 2019, il tutto in ottemperanza alla sentenza di Persona_1 divorzio n. 2113 del 13 luglio 2001, emessa dal Tribunale di Roma (R.G. 30502/2001) che imponeva al Sig. il versamento di € 283,00 mensili per ciascun dei due figli (l'assegno per l'altro figlio, Per_1 divenuto economicamente indipendente, era stato successivamente revocato).
Assumeva l'attore che tali importi fossero risultati indebitamente versati posto che, a seguito del procedimento dal medesimo avviato per la modifica delle condizioni di divorzio, il Tribunale di Roma con decreto n. 17833/2020 del 14/10/2020 (RG n. 17191/2019) aveva revocato con decorrenza dal deposito del ricorso (ottobre 2019) l'obbligo dell di versare l'assegno nell'interesse della figlia Per_1
con la seguente motivazione" rilevato che la figlia delle parti ha 34 anni e che seppur affetta Per_1 da antica patologia cardiaca ha registrato un miglioramento della sue condizioni tanto la che la percentuale di invalidità è stata ridotta al 46%, tanto che non percepisce alcun trattamento previdenziale e conseguentemente deve ritenersi idonea a svolgere attività lavorativa, seppur compatibile con il suo stato, rilevato che non è in dubbio che la stessa ha ultimamente acquistato una quota di nuda proprietà immobiliare, congiuntamente con il fratello [...] ed ha conseguentemente contratto un mutuo [...] a dimostrazione di una disponibilità patrimoniale che deve indurre a far ritenere lo svolgimento di una qualche attività lavorativa o di altre e diverse fonti di reddito".
Rilevato che non risultava rispettato il termine libero a comparire di cui all'art. 163bis c.p.c. e che parte convenuta non si era costituita, il giudice provvedeva a fissare nuova udienza per il giorno 28.06.24 poi rinviato al 2.7.2024 disponendo la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione nel rispetto dei termini di legge senza provvedere – in quanto non necessario - ad assegnare ex novo l'intero termine di comparizione ma tenendo conto del tempo già trascorso.
Parte provvedeva alla rinnovazione della notifica dell'atto di citazione mediante la notifica della combinazione del primo atto di citazione e del verbale contenente l'ordinanza di fissazione della nuova udienza.
Parte convenuta si costituiva per l'udienza medesima, eccependo, ancora una volta il difetto del termine a comparire e la nullità dell'atto di citazione in quanto la rinnovazione era stata eseguita mediante la notifica della combinazione del primo atto di citazione, indicante una data imminente (30 aprile) e del provvedimento contenente l'ordinanza di fissazione della nuova udienza, carente dunque della chiarezza indispensabile all'evocazione in lite di una parte non ancora assistita da difensore, chiedeva in subordine fissarsi altra udienza
Il Giudice con ordinanza del 3.7.2024, rilevato che il convenuto si era costituito per l'udienza fissata, con ciò dimostrando di non essere incorso in alcun errore rispetto alla data di udienza, ritenuta dunque sanata per il raggiungimento dello scopo la dedotta invalidità rinviava, in ogni caso, ad altra udienza (come richiesto) per consentire a parte convenuta di controdedurre esaurientemente.
Parte convenuta svolgeva dunque esaurientemente le proprie difese nel merito della pretesa, deducendo la irripetibilità delle somme richieste ed insistendo per il rigetto della domanda.
Alla successiva udienza, su richiesta di entrambe le parti, il giudice rinviava ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza del 16.12.2025, ove le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa.
******
L'eccezione di nullità dell'atto di citazione per essere stato inizialmente assegnato un termine inferiore pagina 3 di 5 a comparire ex art. 163 c.p.c. è stata emendata a mezzo del rinnovo della notifica disposto dal giudice senza che sia necessario il rispetto ex novo dell'intero termine a comparire in quanto è sufficiente, integrare, a mezzo del rinnovo della notifica, quello già disposto (Cass. Civ. 29839/18 “In caso di inosservanza dei termini minimi a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., la fissazione della nuova udienza, ai sensi dell'art. 164, comma 3, c.p.c., deve essere disposta dal giudice facendo riferimento, quale "dies a quo" del nuovo termine, alla data della notificazione dell'atto di citazione, che segna il momento a partire dal quale il convenuto, acquisita la conoscenza legale dell'atto, ha diritto al termine per approntare una congrua difesa, dovendosi invece escludere - perché non trova riscontro nella legge e perché in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo - la necessità che il giudice provveda all'assegnazione, "ex novo", dell'intero termine di comparizione, senza tener conto del tempo già trascorso”)..
L'eccezione di difetto di chiarezza in ordine alla data della nuova udienza, deve intendersi sanata per raggiungimento dello scopo, essendosi il convenuto costituito per l'udienza per la quale era stato citato (Cass. civ. n. 28810/2019).
Nel merito la pretesa è infondata e non può trovare accoglimento.
E' pacifico che le somme di cui si chiede la ripetizione si riferiscano al periodo che intercorre tra il dedotto raggiungimento dell'autonomia economica della figlia (indicato da parte attrice Per_1 nell'ottobre 2016) e l'iniziativa giudiziale del Sig. per ottenere la modifica delle condizioni di Per_1 divorzio risalente al settembre 2019.
In disparte la considerazione che parte attrice non ha offerto prova dell'avvenuto pagamento degli importi richiesti, deve osservarsi quanto segue.
La Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui in materia di revisione dell'assegno di mantenimento per i figli, il diritto di un coniuge a percepirlo ed il corrispondente obbligo dell'altro a versarlo, nella misura e nei modi già stabiliti dalla sentenza di separazione o dalle condizioni omologate con decreto o dalla sentenza di divorzio conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui, di fatto, sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, sicché, in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata ("rebus sic stantibus" ), del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell"accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione (Cass. civ. 5170/2024, 10974/2023, 16173/2015; 3922/2012;11913/2009; 28/2008; 19722/2008; 22941/2006; 6975/2005; 8235/2000). Con specifico riferimento all'assegno per i figli, la Suprema Corte ha chiarito (Cass. n. 4224/ 2021) che "la decisione del giudice non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo ''status" genitoriale e il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la modifica di tale provvedimento, sicché rimane ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo, decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data della domanda di modificazione.” Non può, pertanto, ritenersi che le somme versate dal Sig. lo siano state indebitamente Parte_1 e che, dunque, debbano esser restituite. La domanda deve dunque essere respinta. Il complessivo esito del giudizio con il rigetto della formulata eccezione di nullità dell'atto di citazione nonché la natura degli interessi sottesi alla controversia giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione;
rigetta nel merito la domanda;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione a verbale e deposito telematico
Roma, 16 dicembre 2025
Il Giudice
CL FE
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