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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 04/12/2025, n. 994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 994 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al numero di ruolo RG 1482/2019 trattenuta in decisione con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Parte_1 C.F._1
SO OV
Appellante
E
(C.F. , contumace;
Controparte_1 C.F._2
E
C.F. Controparte_2
e P.I. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Vulcano P.IVA_1
Appellati
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 319/19 del Giudice di Pace di Paola.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta da intendersi in questa sede integralmente richiamato.
FATTO E DIRITTO
Con atto di appello ritualmente notificato, citava in giudizio la Parte_1 [...] nonché per chiedere la riforma Controparte_3 Controparte_1 della sentenza del Giudice di Pace di Paola n. 319/2019 del 30/06/2019, pubblicata il 09/07/2019.
A sostegno del gravame assumeva l'erroneità della sentenza del Giudice di prime cure laddove afferma che l'improcedibilità della domanda attorea sull'assunto della mancata allegazione ala richiesta di risarcimento del danno del certificato medico di avvenuta guarigione.
Pertanto in accoglimento del gravame ed in riforma della sentenza impugnata chiedeva, previa ammissione die mezzi istruttori articolati in primo grado, l'accoglimento della domanda con condanna della convenuta al risarcimento dei danni fisici subiti dall'appellante in occasione del sinistro per cui è causa oltre rivalutazione ed interessi, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Si costituiva in giudizio la che Controparte_2 instava in via principale per il rigetto dell'appello siccome infondato in fatto ed in diritto, in via subordinata per il rigetto nel merito la domanda perché infondata in fatto ed in diritto e non provata ed in via ulteriormente per la riduzione del risarcimento del danno richiesto siccome esorbitante e per il concorso di colpa dell'attore, con vittoria di spese e competenza del giudizio.
Quindi la causa espletata la trattazione precisate le conclusioni con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. veniva assegnata in decisione con termini ex art. 190 c.p.c..
In punto di fatto occorre premettere che l'odierno appellante citava in giudizio la
[...] nonché , rispettivamente impresa Controparte_3 Controparte_1 di assicurazione dell'autovettura Chrysler Pt Cruiser Targata BP749KT e proprietario/conducente dell'autovettura Citroen C4 Targata EW957SH, dei quali chiedeva la condanna in solido al risarcimento del danno alla persona subito in occasione del sinistro asseritamente verificatosi il giorno
19/09/2017, alle ore 17.45 circa, nel Comune di Fuscaldo (CS), sulla Via Maggiore Vaccari, ai sensi dell'art. 149 D.Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) Procedura di risarcimento diretto. A fondamento della propria pretesa, l'attore esponeva che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, la sua autovettura Chrysler Pt Cruiser Targata BP749KT, da lui condotta, percorreva la Via Maggiore Vaccari quando veniva colpita nella fiancata destra dall'autovettura
Citroen C4 Targata EW957SH, di proprietà e condotta da , che effettuava Controparte_1 manovra di retromarcia per immettersi nel flusso della circolazione da una posizione di sosta. Nel corso del giudizio di primo grado si costituiva in giudizio l'odierna appellata, mentre CP_1
rimaneva contumace, e preliminarmente eccepiva l'improponibilità dell'azione
[...] risarcitoria ai sensi dell'art. 145, co. 2, D.Lgs. 209/2005 in quanto la richiesta di risarcimento non era stata inviata anche per conoscenza all'impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto, né conteneva la dichiarazione di cui all'art. 142 D.Lgs. 209/2005 circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie, né era accompagnata da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti;
nel merito si opponeva alla domanda contestando la verificazione del sinistro in questione.
Occorre premettere che l'art. 148 dello stesso D. Lgs il quale al comma i prevede che “Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità indicate nell'articolo 145, deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui all'articolo 143 e recare l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua offerta per il risarcimento ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. II termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro” ed al comma 2 chiarisce che ” L'obbligo di proporre al danneggiato congrua offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al comma 1. La richiesta deve contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione dei danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonchè dalla dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima. L'impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione”.
Pertanto qualora manchi l'allegazione del certificato di avvenuta guarigione con o senza postumi solo l'espletamento della visita eventualmente disposta dalla società assicuratrice consentirebbe di superare l'eccezione di improponibilità.
Del resto il danneggiato non può proporre l'azione risarcitoria qualora, impedisca con la propria condotta all'assicuratore di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta.
Nella fattispecie la richiesta di risarcimento del 27/09/2017, oltre come eccepito a non essere stata inviata anche per conoscenza all'impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto (art. 145, co.
2, D.Lgs. 209/2005) né conteneva la dichiarazione di cui all'art. 142 D.Lgs. 209/2005 circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie, non era accompagnata dall'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;
venivano richieste al danneggiato le dette necessarie integrazioni con missiva del 30/09/2017 (cfr. all.) alle quali tuttavia lo stesso non ottemperava siccome il certificato di avvenuta guarigione veniva dallo stesso ottenuto in data 27.12.2017.
Pertanto assume l'appellante che il temine dilatorio di novanta giorni concesso all'impresa di assicurazione per determinarsi non veniva rispettato, rimanendo sospeso in virtù della citata richiesta di integrazione. Deve dunque rilevarsi che la predetta società non è stata posta nella condizione di formulare l'offerta di risarcimento danni in relazione ai danni fisici;
sotto tale profilo il danneggiato non ha senz'altro osservato i doveri di correttezza e buona fede, escludendosi l'improponibilità della domanda giudiziale, laddove non ottemperava alla richiesta di risarcimento non solo con il certificato di avvenuta guarigione – ottenuto successivamente – ma neanche con le altre richieste documentali con ciò impedendo che la convenuta si determinasse in merita alla richiesta di risarcimento.
Del resto sul punto appare conforme l'indirizzo della giurisprudenza di merito non assumendo rilevanza, come eccepito dall'appellante, la circostanza che la stessa afferisce non all'ipotesi di risarcimento diretto.
Alla luce di tali considerazioni l'appello deve essere rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , ogni contraria Parte_2 istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. RIEGTTA l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza del Giudice di pace di Paola n. 319/2019 del 30/06/2019, pubblicata il 09/07/2019;
2. DA l'appellante al pagamento in favore dell'appellata costituita delle spese del giudizio che si liquidano in € 1.700,00 per compenso, oltre spese generali iva e cpa come per legge;
3. Si dà atto che sussistono i presupposti i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
Paola, 4.12.2025
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al numero di ruolo RG 1482/2019 trattenuta in decisione con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Parte_1 C.F._1
SO OV
Appellante
E
(C.F. , contumace;
Controparte_1 C.F._2
E
C.F. Controparte_2
e P.I. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Vulcano P.IVA_1
Appellati
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 319/19 del Giudice di Pace di Paola.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta da intendersi in questa sede integralmente richiamato.
FATTO E DIRITTO
Con atto di appello ritualmente notificato, citava in giudizio la Parte_1 [...] nonché per chiedere la riforma Controparte_3 Controparte_1 della sentenza del Giudice di Pace di Paola n. 319/2019 del 30/06/2019, pubblicata il 09/07/2019.
A sostegno del gravame assumeva l'erroneità della sentenza del Giudice di prime cure laddove afferma che l'improcedibilità della domanda attorea sull'assunto della mancata allegazione ala richiesta di risarcimento del danno del certificato medico di avvenuta guarigione.
Pertanto in accoglimento del gravame ed in riforma della sentenza impugnata chiedeva, previa ammissione die mezzi istruttori articolati in primo grado, l'accoglimento della domanda con condanna della convenuta al risarcimento dei danni fisici subiti dall'appellante in occasione del sinistro per cui è causa oltre rivalutazione ed interessi, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Si costituiva in giudizio la che Controparte_2 instava in via principale per il rigetto dell'appello siccome infondato in fatto ed in diritto, in via subordinata per il rigetto nel merito la domanda perché infondata in fatto ed in diritto e non provata ed in via ulteriormente per la riduzione del risarcimento del danno richiesto siccome esorbitante e per il concorso di colpa dell'attore, con vittoria di spese e competenza del giudizio.
Quindi la causa espletata la trattazione precisate le conclusioni con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. veniva assegnata in decisione con termini ex art. 190 c.p.c..
In punto di fatto occorre premettere che l'odierno appellante citava in giudizio la
[...] nonché , rispettivamente impresa Controparte_3 Controparte_1 di assicurazione dell'autovettura Chrysler Pt Cruiser Targata BP749KT e proprietario/conducente dell'autovettura Citroen C4 Targata EW957SH, dei quali chiedeva la condanna in solido al risarcimento del danno alla persona subito in occasione del sinistro asseritamente verificatosi il giorno
19/09/2017, alle ore 17.45 circa, nel Comune di Fuscaldo (CS), sulla Via Maggiore Vaccari, ai sensi dell'art. 149 D.Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) Procedura di risarcimento diretto. A fondamento della propria pretesa, l'attore esponeva che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, la sua autovettura Chrysler Pt Cruiser Targata BP749KT, da lui condotta, percorreva la Via Maggiore Vaccari quando veniva colpita nella fiancata destra dall'autovettura
Citroen C4 Targata EW957SH, di proprietà e condotta da , che effettuava Controparte_1 manovra di retromarcia per immettersi nel flusso della circolazione da una posizione di sosta. Nel corso del giudizio di primo grado si costituiva in giudizio l'odierna appellata, mentre CP_1
rimaneva contumace, e preliminarmente eccepiva l'improponibilità dell'azione
[...] risarcitoria ai sensi dell'art. 145, co. 2, D.Lgs. 209/2005 in quanto la richiesta di risarcimento non era stata inviata anche per conoscenza all'impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto, né conteneva la dichiarazione di cui all'art. 142 D.Lgs. 209/2005 circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie, né era accompagnata da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti;
nel merito si opponeva alla domanda contestando la verificazione del sinistro in questione.
Occorre premettere che l'art. 148 dello stesso D. Lgs il quale al comma i prevede che “Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità indicate nell'articolo 145, deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui all'articolo 143 e recare l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua offerta per il risarcimento ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. II termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro” ed al comma 2 chiarisce che ” L'obbligo di proporre al danneggiato congrua offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al comma 1. La richiesta deve contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione dei danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonchè dalla dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima. L'impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione”.
Pertanto qualora manchi l'allegazione del certificato di avvenuta guarigione con o senza postumi solo l'espletamento della visita eventualmente disposta dalla società assicuratrice consentirebbe di superare l'eccezione di improponibilità.
Del resto il danneggiato non può proporre l'azione risarcitoria qualora, impedisca con la propria condotta all'assicuratore di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta.
Nella fattispecie la richiesta di risarcimento del 27/09/2017, oltre come eccepito a non essere stata inviata anche per conoscenza all'impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto (art. 145, co.
2, D.Lgs. 209/2005) né conteneva la dichiarazione di cui all'art. 142 D.Lgs. 209/2005 circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie, non era accompagnata dall'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;
venivano richieste al danneggiato le dette necessarie integrazioni con missiva del 30/09/2017 (cfr. all.) alle quali tuttavia lo stesso non ottemperava siccome il certificato di avvenuta guarigione veniva dallo stesso ottenuto in data 27.12.2017.
Pertanto assume l'appellante che il temine dilatorio di novanta giorni concesso all'impresa di assicurazione per determinarsi non veniva rispettato, rimanendo sospeso in virtù della citata richiesta di integrazione. Deve dunque rilevarsi che la predetta società non è stata posta nella condizione di formulare l'offerta di risarcimento danni in relazione ai danni fisici;
sotto tale profilo il danneggiato non ha senz'altro osservato i doveri di correttezza e buona fede, escludendosi l'improponibilità della domanda giudiziale, laddove non ottemperava alla richiesta di risarcimento non solo con il certificato di avvenuta guarigione – ottenuto successivamente – ma neanche con le altre richieste documentali con ciò impedendo che la convenuta si determinasse in merita alla richiesta di risarcimento.
Del resto sul punto appare conforme l'indirizzo della giurisprudenza di merito non assumendo rilevanza, come eccepito dall'appellante, la circostanza che la stessa afferisce non all'ipotesi di risarcimento diretto.
Alla luce di tali considerazioni l'appello deve essere rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , ogni contraria Parte_2 istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. RIEGTTA l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza del Giudice di pace di Paola n. 319/2019 del 30/06/2019, pubblicata il 09/07/2019;
2. DA l'appellante al pagamento in favore dell'appellata costituita delle spese del giudizio che si liquidano in € 1.700,00 per compenso, oltre spese generali iva e cpa come per legge;
3. Si dà atto che sussistono i presupposti i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
Paola, 4.12.2025
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli