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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 12/11/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3296/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 15/10/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 22/7/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
ER NI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in OS (LU), via Luigi Spada Cenami n. 583, giusta procura in atti e
C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato CRISTIANA Parte_2 C.F._2
NC ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via San Carlo Borromeo n. 24, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) l'affido della GL sarà condiviso, con residenza/collocamento presso il padre Persona_1 in (55054) OS (Lucca), frazione Stiava, via Pietro Lotti, n. 97/A. I genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggior interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della GL;
2) la madre potrà esercitare il di lei diritto di visita ogniqualvolta lo vorrà e/o potrà , Persona_1 previo accordo tra le stesse, conseguentemente i ricorrenti, anche in ragione dell'età della GL (17
1 anni), dichiarano di non voler indicare giorni ed orari prestabiliti per l'esercizio del diritto di visita da parte della madre che sarà, pertanto, rimesso alla volontà e disponibilità di madre e GL quando lo vorranno;
3) quanto alle festività, sempre tenuto conto principalmente e preliminarmente della volontà della GL di trascorrere detti periodi con la madre, ovvero Natale – Capodanno – Pasqua, secondo il regime dell'alternanza con la precisazione che per le prime due il periodo va dal 24 dicembre al 31 dicembre, l'altro dall'1 gennaio al 6 gennaio. Durante le vacanze estive, la minore potrà – se vorrà
– trascorrere almeno 20 giorni consecutivi con la madre;
4) la Sig.ra verserà al Sig. entro il giorno 20 di ogni mese, a Parte_2 Parte_1 partire da quello in cui viene depositato il presente ricorso, la somma mensile di euro 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00) a titolo di contributo per il mantenimento della GL , Persona_1 importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. Tale somma dovrà essere versata a mezzo bonifico bancario sulle coordinate che il Sig. si impegna a comunicare alla Parte_1
Sig.ra Parte_2
5) entrambi i genitori concorreranno nella misura del 50% alle spese straordinarie della GL come da protocollo del Tribunale di Lucca di seguito riportato: a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: spese mediche urgenti e necessarie;
trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche); tickets e spese farmaceutiche;
tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
libri di testo;
materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche didattiche;
spese per trasporto pubblico e carburante per il mezzo locomozione della GL;
spese per progetti curriculari scolastici;
spese per tempo prolungato o dopo scuola;
spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della cessazione del rapporto;
spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione della GL;
bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
spese per regali dei compagni di scuola;
b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN); ripetizioni;
stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master); spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche); gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero; scuole e università private;
baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dalla GL;
attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); cellulare;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
spese per ON, MA (servizio fotografico, parrucchiere, regola madrina/padrino ecc.). Il rimborso è dovuto pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e/o consegnato idonea documentazione;
tale rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni a decorrere dalla
2 richiesta. Nel caso in cui l'importo delle spese da sostenere sia già conosciuto da uno dei genitori (ad esempio i tickets per le visite mediche e gli esami diagnostici), lo stesso potrà richiedere almeno 7 giorni prima il pagamento della quota parte all'altro genitore. Il genitore che percepirà in anticipo la quota parte dovrà fornire la documentazione dell'avvenuto pagamento il giorno stesso in cui si terrà la visita/esame programmato. Detrazioni fiscali: le spese straordinarie sono detraibili ai fini Irpef da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse fin dalla data di deposito del presente ricorso, escluse quelle precedenti. Anche gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico o Privato relativamente a spese scolastiche e/o sanitarie alla prole, andranno a beneficio di entrambi i genitori nella medesima proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Assegno unico e universale (assegno familiare): per quanto concerne l'assegno unico e universale (assegno familiare) i ricorrenti dichiarano che potrà essere richiesto e percepito dal genitore collocatario della GL (nel caso di specie il padre, ). Gli istanti dichiarano la Parte_1 non compensabilità tra spese straordinarie e assegno di mantenimento;
6) le spese straordinarie relative al cavallo (acquistato da per la GL), Parte_2 dall'emissione del provvedimento di cui al presente giudizio, graveranno interamente sul Sig.
[...] il quale se ne assumerà integralmente tutti i costi, previa intestazione della proprietà Parte_1 del cavallo stesso (da a ) che dovrà avvenire entro il termine Parte_2 Parte_1 fissato per la comparizione delle parti;
7) il Sig. si impegna a relazionare – a mezzo e-mail, telefonicamente o tramite Parte_1 whatsapp – la Sig.ra sulla vita privata, scuola e salute della GL , Parte_2 Persona_1 dietro richiesta scritta della madre;
8) con la sottoscrizione del presente ricorso, le parti dichiarano di rinunciare, espressamente ed incondizionatamente, ad ogni e qualsiasi credito/debito sorto precedentemente alla data di sottoscrizione del presente atto;
9) spese di giudizio compensate».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti - genitori di Per_1 nata fuori dal matrimonio (il 21/3/2008) - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni dalle medesime concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i genitori hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la loro volontà.
3 In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, il 15/10/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 15/10/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 22/7/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
ER NI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in OS (LU), via Luigi Spada Cenami n. 583, giusta procura in atti e
C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato CRISTIANA Parte_2 C.F._2
NC ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via San Carlo Borromeo n. 24, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) l'affido della GL sarà condiviso, con residenza/collocamento presso il padre Persona_1 in (55054) OS (Lucca), frazione Stiava, via Pietro Lotti, n. 97/A. I genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggior interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della GL;
2) la madre potrà esercitare il di lei diritto di visita ogniqualvolta lo vorrà e/o potrà , Persona_1 previo accordo tra le stesse, conseguentemente i ricorrenti, anche in ragione dell'età della GL (17
1 anni), dichiarano di non voler indicare giorni ed orari prestabiliti per l'esercizio del diritto di visita da parte della madre che sarà, pertanto, rimesso alla volontà e disponibilità di madre e GL quando lo vorranno;
3) quanto alle festività, sempre tenuto conto principalmente e preliminarmente della volontà della GL di trascorrere detti periodi con la madre, ovvero Natale – Capodanno – Pasqua, secondo il regime dell'alternanza con la precisazione che per le prime due il periodo va dal 24 dicembre al 31 dicembre, l'altro dall'1 gennaio al 6 gennaio. Durante le vacanze estive, la minore potrà – se vorrà
– trascorrere almeno 20 giorni consecutivi con la madre;
4) la Sig.ra verserà al Sig. entro il giorno 20 di ogni mese, a Parte_2 Parte_1 partire da quello in cui viene depositato il presente ricorso, la somma mensile di euro 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00) a titolo di contributo per il mantenimento della GL , Persona_1 importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. Tale somma dovrà essere versata a mezzo bonifico bancario sulle coordinate che il Sig. si impegna a comunicare alla Parte_1
Sig.ra Parte_2
5) entrambi i genitori concorreranno nella misura del 50% alle spese straordinarie della GL come da protocollo del Tribunale di Lucca di seguito riportato: a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: spese mediche urgenti e necessarie;
trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche); tickets e spese farmaceutiche;
tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
libri di testo;
materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche didattiche;
spese per trasporto pubblico e carburante per il mezzo locomozione della GL;
spese per progetti curriculari scolastici;
spese per tempo prolungato o dopo scuola;
spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della cessazione del rapporto;
spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione della GL;
bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
spese per regali dei compagni di scuola;
b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN); ripetizioni;
stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master); spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche); gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero; scuole e università private;
baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dalla GL;
attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); cellulare;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
spese per ON, MA (servizio fotografico, parrucchiere, regola madrina/padrino ecc.). Il rimborso è dovuto pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e/o consegnato idonea documentazione;
tale rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni a decorrere dalla
2 richiesta. Nel caso in cui l'importo delle spese da sostenere sia già conosciuto da uno dei genitori (ad esempio i tickets per le visite mediche e gli esami diagnostici), lo stesso potrà richiedere almeno 7 giorni prima il pagamento della quota parte all'altro genitore. Il genitore che percepirà in anticipo la quota parte dovrà fornire la documentazione dell'avvenuto pagamento il giorno stesso in cui si terrà la visita/esame programmato. Detrazioni fiscali: le spese straordinarie sono detraibili ai fini Irpef da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse fin dalla data di deposito del presente ricorso, escluse quelle precedenti. Anche gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico o Privato relativamente a spese scolastiche e/o sanitarie alla prole, andranno a beneficio di entrambi i genitori nella medesima proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Assegno unico e universale (assegno familiare): per quanto concerne l'assegno unico e universale (assegno familiare) i ricorrenti dichiarano che potrà essere richiesto e percepito dal genitore collocatario della GL (nel caso di specie il padre, ). Gli istanti dichiarano la Parte_1 non compensabilità tra spese straordinarie e assegno di mantenimento;
6) le spese straordinarie relative al cavallo (acquistato da per la GL), Parte_2 dall'emissione del provvedimento di cui al presente giudizio, graveranno interamente sul Sig.
[...] il quale se ne assumerà integralmente tutti i costi, previa intestazione della proprietà Parte_1 del cavallo stesso (da a ) che dovrà avvenire entro il termine Parte_2 Parte_1 fissato per la comparizione delle parti;
7) il Sig. si impegna a relazionare – a mezzo e-mail, telefonicamente o tramite Parte_1 whatsapp – la Sig.ra sulla vita privata, scuola e salute della GL , Parte_2 Persona_1 dietro richiesta scritta della madre;
8) con la sottoscrizione del presente ricorso, le parti dichiarano di rinunciare, espressamente ed incondizionatamente, ad ogni e qualsiasi credito/debito sorto precedentemente alla data di sottoscrizione del presente atto;
9) spese di giudizio compensate».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti - genitori di Per_1 nata fuori dal matrimonio (il 21/3/2008) - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni dalle medesime concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i genitori hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la loro volontà.
3 In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, il 15/10/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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