TRIB
Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/04/2025, n. 1361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1361 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di S. Maria C. V. - Prima Sezione Civile - composto dai Sig.ri Magistrati:
1) Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
2) Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
3) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n° 898/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, riservata in decisione all'udienza del 15/04/2025 e vertente
T R A
, nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale di Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti TUFARIELLO ADRIANO e FAUSTA Persona_1
ZONA, come da procura in atti;
RICORRENTE
, e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
RESISTENTI CONTUMACI
E
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: dichiarazione giudiziale di paternità
CONCLUSIONI: Per parte ricorrente come riportato nel verbale di udienza del 15/04/2025; Per il
P.M. può accogliersi il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/02/2024 la ricorrente, nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore ha esposto: - di aver intrattenuto, per due Persona_1
anni, una stabile relazione sentimentale con;
- che durante la relazione è stata CP_4
concepita una bambina, nata il [...]; - che quest'ultima è stata riconosciuta solo Per_1
dalla madre, in quanto il padre biologico, , è deceduto prima della nascita della figlia, CP_4 a causa di un incidente stradale;
- che nell'ambito del procedimento penale, instauratosi a seguito dell'omicidio stradale di cui il è rimasto vittima, il P.M ha autorizzato il medico legale a CP_4
prelevare i campioni biologici di quest'ultimo per il successivo accertamento del DNA.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto emettersi sentenza dichiarativa di paternità della minore con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Caserta di procedere Per_1 all'annotazione nel relativo atto di nascita.
All'udienza del 24/05/2024 è stata disposta CTU al fine di accertare l'eventuale compatibilità della paternità biologica tra la minore e il defunto , indicato quale padre naturale Per_1 CP_4
della stessa.
La CTU, dott.ssa , ha chiesto di essere autorizzata a prelevare i campioni Persona_2
biologici del , già presenti presso la Procura. CP_4
All'udienza del 09/10/2024, il Giudice ha autorizzato quanto richiesto dalla CTU, previa contemporanea autorizzazione della Procura-sede, e ha rinviato in prosieguo.
All'esito, terminate le operazioni peritali, la causa è stata rimessa in decisione.
Ciò posto, la prova della paternità naturale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 c.c., può essere data con ogni mezzo.
La giurisprudenza ha evidenziato che, in tema di accertamento giudiziale della paternità (o maternità) naturale, le indagini genetiche, grazie ai progressi della scienza biomedica, consentono di dimostrare l'esistenza o la non esistenza del rapporto di filiazione (cfr., ex multis, Cass. n. 10007 del
2008).
Le stesse hanno, pertanto, un valore decisivo, con margini di sicurezza elevatissimi, alla luce degli approdi scientifici ormai condivisi (cfr., ex multis, Cass. n. 28647 del 2013).
Le indagini ematologiche e genetiche possono fornire decisivi elementi di valutazione non solo per escludere, ma anche per affermare il rapporto biologico di paternità (cfr., ex multis, Cass. n.
15568 del 2011), e talvolta costituiscono l'unico possibile elemento di prova a disposizione della parte in considerazione della difficoltà di fornire prova dell'esistenza di relazioni intime e riservate
(cfr., Trib. Roma, sentenza del 07.03.2014).
Applicando al caso di specie tali principi, che il Collegio condivide ed intende far propri, la domanda deve reputarsi fondata.
La CTU, espletata nel corso del giudizio, ha acclarato che è il padre biologico di CP_4
con una probabilità del 99,99% (cfr. consulenza tecnica di ufficio del 14/02/2025 Persona_1
redatta dalla dott.ssa , pag. 9). Persona_2
Tanto premesso, va affermata la paternità di nei confronti di e va CP_4 Persona_1 dato ordine all'ufficiale di Stato civile competente di procedere alle relative annotazioni sull'atto di nascita.
Attesa la natura del giudizio, le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili.
Le spese di CTU, già liquidate nel corso del giudizio, vanno definitivamente poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 898/2024 definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara che (nata a [...] il [...]), è figlia di (nato a Persona_1 CP_4
IN (Svizzera) il 03/11/1975 e deceduto il 25/08/2023 in Vitulazio (CE);
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune competente di annotare sull'atto di nascita la presente sentenza al passaggio in giudicato;
- nulla le spese di lite;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte ricorrente.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 22.04.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Luigia Franzese
Il Presidente
Dott. Giovanni d'Onofrio